Concorso per 4 allievi ufficiali piloti di complemento della marina militare (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 30-04-2013
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE (Scad. 30 maggio 2013) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggi ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-05-2013
Data Scadenza bando 30-05-2013
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

(Scad. 30 maggio 2013)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare ad un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di   controllo   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita'  Militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, del Segretariato  Generale
della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del  Comando
Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione  della
precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla  loro
sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III  del  libro
IV, concernenti  norme  per  il  reclutamento  e  la  formazione  del
personale militare; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione Generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione della legge 12  luglio  2010,  n.
109,  concernente  modifiche  alle  direttive  tecniche   riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni  e  delle  infermita'  determinanti
l'inidoneita' al  servizio  militare,  e  il  profilo  sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto l'art. 40, comma 2 del  predetto  decreto  ministeriale  16
gennaio 2013, ai sensi del quale -  in  via  transitoria  e  sino  al
conferimento degli incarichi di livello  dirigenziale,  nonche'  alla
definizione delle risorse umane e strumentali  per  il  funzionamento
delle nuove strutture  -  il  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare si avvale della preesistente organizzazione; 
    Ravvisata la necessita' di indire per l'anno  2013  un  concorso,
per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  4  (quattro)  Allievi
Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo  di  Stato  Maggiore  della
Marina Militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo  di  ferma
di anni dodici; 
    Ravvisata altresi' l'opportunita'  che  venga  svolta  una  prova
scritta di selezione da parte di  tutti  i  concorrenti  e  che  alle
successive prove di efficienza fisica  venga  ammesso  un  numero  di
concorrenti non superiore a 10 (dieci) volte quello dei posti messi a
concorso; 
    Considerato  che  non  si  ritiene   opportuno   procedere   allo
scorrimento delle graduatorie  di  precedenti  analoghi  concorsi  in
quanto,  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative  dell'Amministrazione  Difesa,  il   reclutamento   del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi  previsti  dal  decreto   legislativo   7   marzo   2005,
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale  Militare  ai  principi  di
carattere generale dettati  dal  citato  codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del  Corpo  di
Stato Maggiore della Marina Militare a un corso di  pilotaggio  aereo
con obbligo di ferma di anni 12. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero di posti disponibili  potra'  subire  modificazioni,
fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di  merito,
se sara' necessario soddisfare esigenze della Forza  Armata  connesse
alla consistenza dei ruoli  degli  Ufficiali  Piloti  di  Complemento
della Marina Militare. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa. 
    In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare
la citata comunicazione mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione  Difesa  si  riserva  altresi'  la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,  www.marina.difesa.it  e  nel  sito  intranet
www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno  compiuto  il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
superato il giorno di  compimento  del  ventitreesimo  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande.  Eventuali
aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di
legge per l'ammissione ai  pubblici  impieghi  non  si  applicano  al
limite di eta' sopracitato; 
      b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore  a
m. 1,90; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina Militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore; 
      f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   Pubbliche   Amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla   vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    g) non sono stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti o
Navigatori di una delle Forze Armate o dell'Arma  dei  Carabinieri  o
dei Corpi Armati dello Stato perche' giudicati inidonei a  proseguire
i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla  navigazione
aerea o per motivi psico-fisici; 
      h) sono in possesso di un diploma di istruzione  secondaria  di
secondo  grado  di  durata  quinquennale  o  di  durata  quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni,  per
l'ammissione ai corsi universitari. Sono altresi' ritenuti titoli  di
studio validi i diplomi di istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero e riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia.  A  tal
fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente  alla  domanda  di
partecipazione  al  concorso,  una  dichiarazione   di   equipollenza
rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell'ambito provinciale
di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      i) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      k) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  hanno  tenuto  comportamenti,  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Ai fini  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo,  i
concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di
idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  Allievi  Ufficiali
Piloti di Complemento della Marina Militare.  Detta  idoneita'  sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10, 11  e
12 del presente decreto. 
    3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' le nomine  di  cui
al successivo art. 15, comma 6, lettere  b)  e  c)  sono  subordinate
all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al  corso
di pilotaggio, del possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi  nella  magistratura,  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento. 
                               Art. 3 
 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, la procedura di concorso di cui all'art.
1 del presente bando sara' gestita tramite il  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della  Difesa  (da  ora  in  poi  «portale  dei
concorsi»), raggiungibile attraverso il sito internet  www.difesa.it,
area  siti  di  interesse,  link  concorsi  on-line  Difesa,   ovvero
attraverso il sito internet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso tale portale dei concorsi  i  concorrenti  potranno
presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, le  ulteriori  comunicazioni  inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare o  da  Ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. Per poter accedere  al  portale  dei  concorsi  i  concorrenti
dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  sul  portale
medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento, descritta alla  voce  «istruzioni»  del  portale  dei
concorsi, con una delle seguenti modalita': 
      a. fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia mobile intestata ovvero utilizzata  dal  concorrente  -  se
minorenne deve essere intestata o utilizzata  da  un  componente  del
nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale - e gli estremi di
un documento di riconoscimento in corso di  validita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato; 
      b.  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio  1967,  n.  851)  ai  sensi  del  comma  8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      c. mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria  firma
digitale. 
    Le  informazioni  necessarie  a  guidare  i   concorrenti   nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali  credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di tali credenziali di accesso, i  concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovra'  essere  compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    I candidati che alla data di  presentazione  della  domanda  sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa  copia
per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di  3
Mb) dell'atto di assenso riportato nell'allegato  A  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo,
una bozza della stessa che potra' essere completata e inviata  in  un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Non sara' possibile  effettuare  lo  scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato  PDF  o  JPEG  con  dimensione   massima   di   3   Mb)   dei
documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare  alla
domanda di partecipazione. Sara' cura del candidato assegnare a  tali
files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute (ad es.: atto_di_assenso.pdf, brevetto.jpg, ecc.). 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta  acquisizione.  Tale  messaggio,  valido  come  ricevuta  di
presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di  esibirlo,  all'occorrenza,  all'atto
della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio  della
domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una  copia  della
stessa. 
    Con l'invio della domanda tramite  il  portale  dei  concorsi  si
conclude la procedura di presentazione della  stessa  e  i  dati  sui
quali l'Amministrazione effettuera'  la  verifica  del  possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' quelli  relativi  al
possesso di titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno
acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 5. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on-line, che  venga  a  verificarsi  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso, resta comunque invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. L'Accademia Navale potra' chiedere la regolarizzazione  delle
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della  prova
scritta, calendari di svolgimento delle prove di efficienza fisica  e
lingua  inglese,  degli  accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali,
ecc.), e un'area privata nella  quale  saranno  rese  disponibili  le
comunicazioni di carattere  personale  relative  al  medesimo.  Della
presenza di tali  comunicazioni  i  concorrenti  riceveranno  notizia
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms.  Le  comunicazioni
di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del  portale  dei
concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i candidati. 
    Per ragioni  di  carattere  organizzativo,  le  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
saranno  anche   pubblicate   nei   siti   www.persomil.difesa.it   e
www.marina.difesa.it. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi       di       posta       elettronica        all'indirizzo:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it, indicando il concorso al  quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque  essere  allegata  copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso, 
                     spese di viaggio e licenza 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi: 
      a) prova scritta di selezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) prova di lingua inglese; 
      d) accertamenti psico-fisici; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo; 
      g) valutazione dei titoli. 
    2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere  a),  b),  c),
d), e), f) il concorrente deve esibire la carta d'identita'  o  altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e  in  corso  di
validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso con il decreto dirigenziale di cui al  successivo  art.  14,
comma 3 (presumibilmente entro il mese di settembre  2013),  tutti  i
concorrenti -compresi quelli  di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita' del test di gravidanza comportera',  ai  sensi  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare - dovranno essere risultati idonei in tutte le  prove  e  in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b),  c),  d),
e), f), nonche' quelle di vitto e alloggio per  la  permanenza  nelle
sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    I concorrenti che sono  gia'  alle  armi  potranno  fruire  della
licenza  straordinaria  per  esami   limitatamente   ai   giorni   di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta   di
selezione, per le prove di efficienza fisica, per la prova di  lingua
inglese, per la valutazione dei titoli  e  per  la  formazione  della
graduatoria; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un  Ufficiale  del  Corpo  di  Stato  Maggiore  in  servizio
permanente di grado non inferiore a Contrammiraglio, presidente; 
      b) due Ufficiali Superiori  del  Corpo  di  Stato  Maggiore  in
servizio permanente; 
      c) un Sottufficiale della Marina Militare con il grado di Primo
Maresciallo ovvero da un dipendente civile del Ministero della Difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto  di
voto. 
    Detta  commissione  esaminatrice  si  avvarra'  del  supporto  di
personale militare e/o di personale civile dell'Amministrazione della
Difesa  istruttore  di  educazione  fisica,  nonche'   di   personale
abilitato alla somministrazione e  alla  correzione  della  prova  di
lingua inglese e di personale abilitato alla somministrazione e  alla
correzione dei test intellettivi della prova di selezione culturale. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale  del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  in
servizio permanente di grado non inferiore a  Capitano  di  Vascello,
presidente; 
      b) due Ufficiali del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  in
servizio permanente, membri; 
      c)  un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti o di specialisti esterni. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano di Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c)  un  Sottufficiale  appartenente   al   ruolo   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
                               Art. 8 
 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una prova scritta di selezione, che
avra' luogo presso il Centro di Selezione della Marina Militare  sito
nel comprensorio della Marina Militare di Piano  S.  Lazzaro  in  via
della Marina 1 - Ancona presumibilmente il 4 giugno 2013.  Il  diario
di  detta  prova,  nonche'  l'eventuale  modifica   della   sede   di
svolgimento della prova medesima, sara' reso noto presumibilmente dal
26 maggio 2013, mediante avviso  inserito  nell'area  pubblica  della
sezione comunicazioni del portale dei  concorsi.  Tale  avviso  sara'
inoltre    consultabile    nei    siti     www.marina.difesa.it     e
www.persomil.difesa.it. 
    2. I concorrenti che presentano la domanda  di  partecipazione  e
che non  riceveranno  comunicazione  di  esclusione  dovranno,  senza
attendere alcun preavviso, presentarsi nel  giorno  previsto,  almeno
un'ora   prima   dell'inizio   della    prova,    potendo    esibire,
all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione  della  domanda
ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente  medesimo  con  le
modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente  decreto;  dovranno
inoltre avere al seguito  carta  d'identita'  o  altro  documento  di
riconoscimento    in    corso    di    validita',    rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato, nonche' una penna biro  a  inchiostro
indelebile nero. I concorrenti assenti al momento  dell'inizio  della
prova saranno  esclusi  dal  concorso  quali  che  siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. 
    3. La  prova  consistera'  nella  somministrazione  collettiva  e
standardizzata  di  120  (centoventi)  quesiti  a  risposta  multipla
finalizzati ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. I
quesiti  saranno  di  tipo  logico-deduttivo  e  analitico,  volti  a
esplorare vari tipi di capacita' intellettive e di ragionamento e  si
svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13  e  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Prima
dell'inizio  della  prova  la  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera a) rendera' note  ai  concorrenti
durata, modalita' di svolgimento e criteri di valutazione della prova
medesima. 
    4. Al termine della prova scritta  di  selezione  la  commissione
esaminatrice, in base al punteggio, espresso in centesimi, conseguito
dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite,
formera' una graduatoria al solo  scopo  di  individuare  coloro  che
saranno ammessi alle successive  prove  di  efficienza  fisica  e  di
lingua inglese. A tali prove saranno ammessi, secondo l'ordine  della
predetta graduatoria,  40  (quaranta)  concorrenti.  Saranno  inoltre
ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nella
predetta  graduatoria  avranno  riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente ultimo ammesso. 
    5. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione alle prove di cui al successivo  art.  9  del  presente
decreto, sara' reso noto a partire  dal  5  giugno  2013  con  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei  concorsi.  Tale  avviso  sara'  inoltre  consultabile  nei  siti
www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 
    6. Sara' possibile,  inoltre,  chiedere  informazioni  sull'esito
della prova scritta di selezione, a partire dal  quindicesimo  giorno
successivo a quello di conclusione della prova stessa,  al  Ministero
della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare -  Sezione
Relazioni con il Pubblico  (tel.:  06/517051012;  fax:  06/217052779;
e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia Navale - Ufficio
Concorsi (tel.: 0586/238531). L'elenco dei non ammessi ai  successivi
accertamenti sara', altresi', pubblicato, a puro titolo  informativo,
sui siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it. 
    7. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla  data
di  conclusione  della  prova  scritta  di  selezione  di   tutti   i
concorrenti, inviera' i relativi verbali alla Direzione Generale  per
il Personale  Militare  -  I  Reparto  -  1^  Divisione  Reclutamento
Ufficiali - 3^ Sezione, per il  tramite  del  Comando  dell'Accademia
Navale. 
                               Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
                      e prova di lingua inglese 
 
 
    1. Le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese  si
svolgeranno presso l'Accademia Navale, presumibilmente il  14  giugno
2013. La  convocazione  nei  confronti  dei  candidati  idonei  sara'
effettuata con le modalita' indicate dal precedente art. 5, comma  1.
I candidati che non si presenteranno a sostenere dette prove  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal prosieguo del  concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6. Per esigenze organizzative le prove di nuoto  potranno  aver
luogo anche in idonea struttura esterna all'Accademia Navale. 
    2. I concorrenti, per essere sottoposti alle prove di  efficienza
fisica, dovranno portare al seguito il certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica di  tipo  B,  in  corso  di  validita',
rilasciato da medici appartenenti  alla  Federazione  Medico-Sportiva
Italiana  ovvero  a   strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
convenzionate che esercitano in tali ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in medicina dello sport. La  mancata  presentazione  di
detto certificato  comportera'  l'esclusione  del  concorrente  dalle
prove di efficienza fisica e, quindi, l'esclusione dal concorso. 
    Alle  prove  di  efficienza   fisica   i   concorrenti   dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera  a),  alle
seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica: 
      a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo  di  80  secondi.  La
prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio  con
le modalita' riportate nella tabella in allegato B,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto; 
      b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza  minima  di  metri
18. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione  di  alcun
punteggio; 
      c) trazioni alla sbarra. Il concorrente, partendo da  posizione
completamente  sospesa,  con  le  mani  in  presa   su   una   sbarra
orizzontale, deve sollevarsi fino a raggiungere,  con  il  mento,  il
livello della sbarra, per poi tornare nella  posizione  iniziale.  Il
concorrente  puo'  scegliere  il  ritmo  a   lui   piu'   consono   e
indifferentemente la presa palmare o dorsale, senza  mai  toccare  il
suolo con le scarpe.  La  prova  sara'  considerata  superata  se  il
concorrente  avra'  effettuato  almeno  4  trazioni.  La  prova,   se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio. 
    4. Per essere giudicato idoneo nelle prove di  efficienza  fisica
il concorrente dovra' risultare idoneo in tutte le predette prove. In
caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'  alle  prove  di
efficienza  fisica.  Tale  giudizio,  comunicato  per  iscritto  agli
interessati a cura della commissione esaminatrice, e'  definitivo.  I
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. I concorrenti  risultati  idonei  nelle  prove  di  efficienza
fisica saranno sottoposti all'accertamento del livello di  conoscenza
della  lingua  inglese  dalla  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente   art.   7,   comma   1,   lettera   a),   attraverso   la
somministrazione  di  un  test,  il   cui   risultato   dara'   luogo
all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi.  Detto  test,
che consistera' in  un  accertamento  di  «listening»  e  in  uno  di
«reading», si intendera' superato  con  il  punteggio  minimo  di  30
centesimi in ciascuno  di  essi.  Pertanto,  i  concorrenti  che  non
otterranno il punteggio  minimo  sopraindicato  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    L'esito di ciascuno dei due  accertamenti  e'  comunicato  seduta
stante al concorrente. 
    6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla  data
di conclusione delle prove di efficienza  fisica  e  della  prova  di
lingua inglese di tutti i  concorrenti,  dovra'  inviare  i  relativi
verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto
- 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 3^ Sezione,  per  il  tramite
del Comando dell'Accademia Navale. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.  Gli  accertamenti  psico-fisici,  cui  saranno  sottoposti  i
concorrenti che avranno superato le prove di cui al  precedente  art.
9, verranno effettuati presso il Centro  di  Selezione  della  Marina
Militare sito nel comprensorio della  Marina  Militare  di  Piano  S.
Lazzaro in via della Marina 1 - 60127 Ancona - presumibilmente  nella
terza decade del mese di giugno 2013. La convocazione  nei  confronti
dei candidati idonei sara' effettuata con le modalita'  indicate  dal
precedente art. 5, comma 1. 
    Coloro che non si presenteranno nel giorno  e  nell'ora  indicati
nella convocazione saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal
concorso quali che siano le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto  previsto   dal
precedente art. 1, comma 6. 
    2. I  concorrenti  all'atto  della  presentazione  al  Centro  di
Selezione della Marina  Militare  di  Ancona  dovranno  consegnare  i
seguenti documenti: 
      a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione  laterale  e  dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o  private  accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e rilasciato in  data  non
anteriore ai tre mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici,  ovvero,  copia  autenticata   del   referto   relativo
all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra,  in
occasione di un precedente concorso presso  una  struttura  sanitaria
militare. Detto esame dovra' essere presentato  obbligatoriamente  se
il concorrente, risultato idoneo agli accertamenti  attitudinali,  e'
ammesso all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio di
cui al successivo art. 12; 
      b) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il SSN, in data non  anteriore  ai
tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      c) referto delle analisi  del  sangue  di  cui  al  sottostante
elenco,  effettuate  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,   anche
militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore  ai
tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
        10) markers virali: anti HAV,  HbsAg,  antiHBs-antiHBc,  anti
HCV. 
    E' altresi' ritenuta valida, in  alternativa,  copia  autenticata
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare; 
      d) certificato, conforme all'allegato C che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia e controfirmato dall'interessato, che  attesti  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
e idiosincrasia a farmaci o alimenti. 
    Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non  anteriore
ai  sei  mesi  da   quella   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      e) referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  o
privata accreditata con il  SSN,  attestante  l'esito  del  test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in  data  non
anteriore ai tre mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      f) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il  SSN,  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi  da  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        1) velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
        2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
        3) filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
        4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
        5) tracciato da effettuare  sulle  longitudinali  (esterne  -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una  struttura  sanitaria  militare;  detto  referto  dovra'   essere
presentato, se il concorrente e' risultato idoneo  agli  accertamenti
attitudinali, anche all'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica  al
pilotaggio di cui al successivo art. 12; 
      g) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in  data
non anteriore ai cinque giorni lavorativi da quella di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il  SSN,  in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi  da  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare; 
      h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori  del  concorso
dovranno  produrre  il  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni
effettuate,  rilasciato  da  strutture  sanitarie   pubbliche.   Tale
documento dovra' essere portato al seguito all'inizio del corso. 
    3. La mancata presentazione dei certificati di cui al  precedente
comma 2, a eccezione di quello di cui alla  lettera  a),  comportera'
l'esclusione  del  concorrente  dagli  accertamenti  psico-fisici  e,
quindi, l'esclusione dal concorso. Le certificazioni sanitarie e/o  i
referti sopra indicati dovranno essere prodotti  in  originale  o  in
copia  conforme  e,  al  termine  degli  accertamenti   psico-fisici,
verranno restituite solo le immagini radiografiche. Inoltre,  se  gli
accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  2  sono  svolti  presso
strutture  sanitarie  accreditate  con  il  SSN,   sara'   cura   del
concorrente  produrre  anche  attestazione,   in   originale,   della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c)  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo  art.  14.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata  Direzione  Generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera  b),  il  seguente
protocollo diagnostico: 
        1) visita cardiologica, ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica con test e colloquio; 
        6) visita ortopedica; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcol; 
        10) visita medica  generale;  in  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi i quali,  per
la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili
con  l'uniforme  di  servizio  estiva  le  cui  caratteristiche  sono
visualizzabili nel sito  www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi)
ovvero, se posti nelle zone  coperte  dall'uniforme,  risultino,  per
contenuto, di discredito  alle  Istituzioni  o  possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        11)   ogni    ulteriore    indagine    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   ad   indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici  e
dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, la dichiarazione di
cui all'allegato D, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  secondo   il   modello
riportato  nell'allegato  E  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, e delle  direttive  tecniche  della  Direzione  Generale
della Sanita' Militare, la commissione di cui al precedente  art.  7,
comma 1,  lettera  b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti
specifici requisiti fisici: 
      a) dati somatici:  statura  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m. 1,90; distanza vertice-glutei non superiore a m. 0,98;
distanza glutei-ginocchia non superiore a m. 0,65; 
      b) apparato visivo: visus minimo per lontano pari a  10/10  per
occhio, raggiungibile anche  con  uso  di  lenti,  con  visus  minimo
naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale.  L'accertamento
allo  stato  refrattivo,  se  occorre,  potra'  essere  eseguito  con
l'autorefrattometro   o   in   cicloplegia   o    con    il    metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva e'  saggiata  con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente; 
      d)  dentatura:  dovra'  essere  in  buone   condizioni;   sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non  contrapposti,
purche' non associati a paraodontopatia giovanile,  non  tutti  dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo  e  di  un
canino; nel computo dei mancanti  non  devono  essere  conteggiati  i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno  essere  sostituiti  con
moderna protesi fissa che assicura la  completa  funzionalita'  della
masticazione; i denti cariati devono  essere  opportunamente  curati.
Non sara' comunque  consentita  la  presenza  di  granulomi  dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi  clinicamente  e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili. 
    8. Saranno giudicati idonei al servizio quali  Allievi  Ufficiali
Piloti di Complemento della Marina  Militare  i  concorrenti  cui  e'
stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: 
 
    

 PS  CO  AC  AR  AV  LS  LI  AU
  2   2   1   1   2   2   2   1

    
 
    9. Il presidente della commissione, seduta stante, comunichera' a
ciascun  concorrente   l'esito   degli   accertamenti   psico-fisici,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - «idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di  Complemento  della
Marina Militare», con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 8; 
      - «inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della
Marina Militare», con indicazione del motivo. 
    10. I giudizi  riportati  negli  accertamenti  psico-fisici  sono
definitivi.  Pertanto,  i  concorrenti  dichiarati  inidonei  saranno
esclusi dal concorso. 
    11. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici,  entro  il
terzo giorno dalla data di conclusione degli accertamenti, inviera' i
relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare  -
I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - 3^ Sezione, per  il
tramite del Comando dell'Accademia Navale. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  10,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali consistenti nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  al  fine  di  un
positivo inserimento in Forza  Armata  nello  specifico  ruolo.  Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con  riferimento
alla direttiva tecnica  «Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina Militare» entrambe emanate dall'Ispettorato delle Scuole della
Marina  Militare  e   vigenti   all'atto   dell'effettuazione   degli
accertamenti - si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a  loro
volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: 
      a)  area  «stile  di  pensiero»:  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area «emozioni  e  relazioni»:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area «produttivita' e  competenze  gestionali»:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  «motivazionale»:  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori  attitudinali  sara'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione  tiene  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    3. La commissione assegnera' un punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale  e
sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti  dai
diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 
    4. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita'  verra'  espresso
se il concorrente riportera' un  punteggio  di  livello  attitudinale
globale inferiore o uguale a 38/90, oppure pur non  sussistendo  tale
condizione, laddove il solo punteggio  dell'area  stile  di  pensiero
sara' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). 
    5.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento»; 
      «inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di  Complemento»,  con
indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    6.  La  commissione,  entro  il  terzo  giorno  dalla   data   di
conclusione degli accertamenti attitudinali di tutti  i  concorrenti,
inviera' i relativi verbali alla Direzione Generale per il  Personale
Militare - I Reparto -  1^  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  -  3^
Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale. 
                               Art. 12 
 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti  articoli  10  e  11
saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente  art.  5,
comma 1, presso un Istituto Medico Legale dell'Aeronautica  Militare,
per essere sottoposti,  presumibilmente  nel  mese  di  luglio  2013,
all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea  per  piloti.
Gli stessi dovranno portare al seguito l'esame e il referto di cui al
precedente art. 10, comma 2, lettera a) e lettera f). 
    2.  Il  competente  Istituto   Medico   Legale   dell'Aeronautica
Militare, seduta stante, comunichera' a ciascun  concorrente  l'esito
di detti  accertamenti,  sottoponendogli  un  verbale  contenente  il
giudizio di idoneita' ai servizi di navigazione aerea  per  piloti  o
inidoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti quale  Allievo
Ufficiale Pilota di Complemento. 
    L'Istituto  Medico  Legale   dell'Aeronautica   Militare   dovra'
comunicare il suddetto  esito  al  Comando  dell'Accademia  Navale  -
Ufficio Concorsi, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222). 
    Il giudizio riportato  negli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 13 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di  merito  dei
concorrenti  che  saranno   risultati   idonei   al   termine   degli
accertamenti e delle prove di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11  e
12, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi per il possesso di: 
      - brevetto di pilota commerciale: 10 punti; 
      - licenza di pilota privato: 5 punti. 
    2. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Ai fini  di  una
corretta valutazione da parte della commissione  esaminatrice,  detti
titoli dovranno essere  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione  allegando  copia  per  immagini  (file  formato  PDF)
dell'originale  del  brevetto  rilasciato  dall'Ente  Nazionale   per
l'Aviazione Civile (ENAC). 
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione della graduatoria di merito formata  in
base alla media dei punteggi  conseguiti  nelle  seguenti  prove,  ai
quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuno riportati: 
      a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2; 
      b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1; 
      c)  punteggio  dell'accertamento  «listening»  della  prova  di
lingua inglese: 1,5; 
      d) punteggio dell'accertamento «reading» della prova di  lingua
inglese: 1,5. 
    Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto  l'eventuale  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 13. 
    2. Nella formazione della predetta graduatoria si terra' conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di merito, e' preferito il concorrente piu'  giovane  d'eta',
in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998,
n. 191. 
    3. La graduatoria  di  merito  sara'  approvata  dalla  Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare  con  decreto  dirigenziale  e
pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  serie  speciale.
Inoltre sara' pubblicata nel Foglio d'Ordini della Marina e,  a  puro
titolo  informativo,   nel   sito   www.difesa.it/concorsi.   Saranno
dichiarati  vincitori  i  concorrenti  che,  nei  limiti  dei   posti
disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta graduatoria di
merito. 
    4. Il  Comando  dell'Accademia  Navale  sara'  autorizzato  dalla
Direzione Generale per il  Personale  Militare  a  convocare  per  la
frequenza del corso di pilotaggio aereo  i  vincitori  del  concorso,
sotto riserva dell'accertamento dei prescritti requisiti.  Se  alcuni
dei posti rimarranno scoperti per rinuncia,  decadenza  o  dimissione
degli ammessi, il Comando dell'Accademia  Navale  avra'  facolta'  di
procedere ad  altrettante  ammissioni  di  idonei  al  corso  secondo
l'ordine della graduatoria fino al quindicesimo giorno dalla data  di
inizio del corso stesso. 
    Coloro  che  non  riceveranno   alcuna   comunicazione   dovranno
ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo. 
    5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio
aereo sara' approvata  con  decreto  dirigenziale  e  pubblicata  nel
Foglio d'Ordini della Marina. 
    6. Informazioni sull'esito del concorso potranno  essere  chieste
alla Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni
con il  Pubblico  (tel.:  06/517051012;  fax:  06/517052779;  e-mail:
urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 15 
 
 
                        Svolgimento del corso 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 14 saranno ammessi al corso  di  pilotaggio
aereo   sotto    riserva    dell'accertamento,    anche    successivo
all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente
art. 5, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio  presso
l'Accademia Navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata  entro  la  data  di  prevista  presentazione  al  Comando
dell'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia  72  -  57127
Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando  medesimo,  riconosciuta  la
validita' del motivo addotto, potra' concedere un  differimento  alla
data di presentazione  che  in  nessun  caso  sara'  successivo  alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia  e  della  tessera  sanitaria,
nonche' del certificato di  cui  al  precedente  art.  10,  comma  2,
lettera h) allo scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari  in
servizio dovranno indossare l'uniforme. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. 
    5. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei  primi  quindici
giorni di corso,  dovra'  fornire  alle  competenti  Divisioni  della
Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi  dettagliati
degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di  settembre  2013,
si svolgera' con le seguenti modalita', previste  dalla  sezione  II,
capo III, titolo III del libro IV del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con il grado di  Comune  di  2^  Classe  Allievo  Ufficiale
Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere  una
ferma di dodici anni, decorrente  dalla  data  di  inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
e rinviati dall'Accademia Navale; 
      b) gli stessi saranno promossi Comuni  di  l^  Classe  dopo  un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi  e  Sergenti  di
Complemento all'atto del conseguimento  del  brevetto  di  pilota  di
aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i Sergenti di Complemento che  avranno
superato le prove prescritte per  il  conferimento  del  brevetto  di
pilota militare e  gli  esami  teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei  ad  assumere  il  grado,  la  nomina   a   Guardiamarina   di
Complemento. 
    7. La Direzione Generale per il Personale Militare,  su  proposta
dell'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare, ha  facolta'  di
espellere dal corso gli Allievi che, per motivi  psico-fisici  o  per
mancanza di attitudine  al  pilotaggio  o  per  motivi  disciplinari,
saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. 
    I suddetti  frequentatori  perderanno  la  qualifica  di  Allievo
Ufficiale Pilota di Complemento e saranno prosciolti,  a  cura  della
Direzione Generale per il Personale Militare, dalla ferma dodecennale
contratta all'inizio del corso. 
    Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai  Sottufficiali,  dai
Graduati e  dai  Militari  di  Truppa  delle  Forze  Armate,  se  non
conseguiranno  la  nomina  a  Guardiamarina  Pilota  di  Complemento,
rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria  non
prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del  corso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 
    Gli Allievi che non avranno superato gli  esami  teorici,  o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di  Guardiamarina  di
Complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di Sergente di Complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8. Durante  il  periodo  di  frequenza  del  corso  agli  Allievi
provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali, dai  Graduati  e  dai
Militari di Truppa, in servizio permanente, in servizio  continuativo
o in ferma o in rafferma competono gli assegni  del  grado  rivestito
all'atto dell'ammissione. 
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per  il  Personale
Militare provvedera' a chiedere  alle  Amministrazioni  Pubbliche  ed
Enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso   e   nelle   dichiarazioni    sostitutive,    eventualmente
sottoscritte e allegate alla domanda di partecipazione, dai vincitori
del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3.  Verranno  acquisiti  d'ufficio  dal  Comando   dell'Accademia
Navale: 
      - il certificato generale del casellario giudiziale; 
      - il nulla osta per l'arruolamento nella  Marina  Militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo  Armato
dello Stato. 
                               Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I  concorrenti  che  risulteranno  in  difetto  anche  di  uno
soltanto  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  al  corso  di
pilotaggio aereo  saranno  esclusi  con  provvedimento  motivato  dal
Comando dell'Accademia Navale. 
    2.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra'
escludere  con  provvedimento  motivato,  in  qualsiasi  momento,   i
concorrenti dal concorso o dal corso  di  pilotaggio  aereo,  nonche'
potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina  a  Comune  di  1^
Classe, a Sergente di Complemento o a Guardiamarina  di  Complemento,
se il difetto  dei  prescritti  requisiti  verra'  accertato  durante
l'iter selettivo, durante il corso di  pilotaggio  aereo  o  dopo  le
predette nomine. 
    3. La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra',
inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale,  collocare  in
congedo illimitato gli Ufficiali  Piloti  di  Complemento  per  gravi
infrazioni disciplinari, per insufficienti  prestazioni  operative  o
per scarso rendimento tecnico-professionale. 
                               Art. 18 
 
 
                       Prospettive di carriera 
               per gli Ufficiali Piloti di Complemento 
 
 
    1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato  due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per  l'avanzamento  e,
se idonei, promossi al grado di Sottotenente  di  Vascello  ai  sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  citato
nelle premesse. 
    2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma  dodecennale,  se
in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno   partecipare   a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo Speciale in
servizio permanente effettivo ai  sensi  dell'art.  667  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia Navale per le finalita'  di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento,  che  nomina,  ognuno  per  le  parti   di   competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a) il Comandante dell'Accademia Navale; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, viene pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 10 aprile 2013 
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone