Concorso per 1 giudice commissioni tributarie (lazio) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 46 del 11-06-2013 |
Sintesi: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (Scad. 11 luglio 2013) Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le commissioni tributarie regionali e provinciali. ... |
Ente: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 11-06-2013 |
Data Scadenza bando | 11-07-2013 |
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(Scad. 11 luglio 2013)
Interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le commissioni tributarie regionali e provinciali.
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231
e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la
disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli
elenchi per la nomina a Presidente, Presidente di sezione, Vice
presidente di sezione e Giudice delle Commissioni tributarie
provinciali e regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 8, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c), del decreto legge
6 luglio 2011, n. 98, citato, e succ. modd., che disciplina le cause
di incompatibilita' dei giudici tributari;
Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e succ. modd., con la
quale, fra l'altro, all'art. 4, comma 40, e' stato disposto che "i
trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono
disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti
resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o
regionali" e che "le domande dei componenti delle commissioni
tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita' di servizio
nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di
parita', secondo l'anzianita' anagrafica, computate fino alla
scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei
componenti in sovrannumero di cui al comma 39, proponibili sia per la
copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la
copertura di altre sedi se non ancora in organico, sono valutate in
funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso.";
Vista la risoluzione n. 4/2012 approvata dal Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria in data 17 luglio 2012, e la
successiva risoluzione n. 6/2012 del 6 novembre 2012, con le quali
sono stati fissati i criteri per l'individuazione dell'anzianita' di
servizio dei componenti delle Commissioni tributarie;
Vista la risoluzione n. 3/2013 approvata dal Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria in data 12 marzo 2013, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2013, n. 88,
concernente il regolamento per gli interpelli ai fini del
trasferimento di sede;
Vista la delibera n. 1348 del 21 maggio 2013, con la quale e'
stato approvato il bando di interpello per i posti di giudice nelle
Commissioni tributarie provinciali e regionali, e ritenuto di dover
annullare la citata delibera per talune erronee indicazioni sui posti
vacanti;
Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni
tributarie regionali dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta;
Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni
tributarie provinciali di Agrigento, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno,
Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari,
Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Cuneo,
Enna, Firenze, Foggia, Forli', Frosinone, Genova, Isernia, La Spezia,
Latina, Lecce, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro,
Oristano, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa,
Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Salerno,
Sassari, Savona, Siracusa, Sondrio, Terni, Trapani, Treviso, Trieste,
Udine, Varese, Verona, Vibo Valentia, Vicenza;
Rilevata l'urgenza di coprire le suddette vacanze con procedura
di interpello ai fini del solo trasferimento di sede, riservata ai
magistrati tributari che gia' ricoprono le funzioni di Giudici ed ai
giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2011, n.
65;
Delibera:
Art. 1
La delibera n. 1348 del 21 maggio 2013 di cui in premessa viene
annullata, e con il presente bando e' indetto un interpello,
riservato:
a) ai Giudici in servizio nelle Commissioni tributarie
regionali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per
trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie
regionali:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) ai Giudici in servizio nelle Commissioni tributarie
provinciali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per
trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie
provinciali
c) ai Giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi
indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
agosto 2011, n. 65, per l'assegnazione di incarico nelle
sopraelencate Commissioni tributarie regionali e provinciali.
Art. 2 Modalita' di partecipazione a) E' approvato l'allegato schema di domanda - dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione per la partecipazione all'interpello di cui all'art. 1, suddiviso nei moduli 1, 2, 3 e 4. b) I concorrenti per i posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali compileranno i moduli 1 e 4; i concorrenti per i posti di Giudice nelle Commissioni tributarie regionali compileranno i moduli 2 e 4. c) I partecipanti all'interpello potranno esprimere non piu' di tre scelte. d) I giudici in soprannumero avranno cura di indicare il punteggio complessivo da loro conseguito all'esito dei concorsi di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2011, n. 65 e compileranno i moduli 3 e 4. e) Quanto ai giudici in servizio, si precisa che sono valutabili i periodi di servizio decorrenti dal giuramento, con le funzioni conferite con decreto di nomina. I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed anno) di ogni periodo di servizio svolto con funzioni diverse. Non sara' attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo o incompleto. Per il servizio in corso si indichera' come data finale quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (art. 2, lettera h). f) In relazione alle funzioni svolte presso le elencate commissioni tributarie, sara' applicato il seguente punteggio, previsto all'art. 4, comma 40, della citata legge n. 183 del 12 novembre 2011. g) Sono legittimati a partecipare all'interpello i magistrati che abbiano maturato due anni di permanenza nell'ufficio di provenienza alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda. h) Le domande di partecipazione all'interpello dei giudici in servizio dovranno essere depositate nella segreteria della Commissione di appartenenza entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ed essere spedite per PEC a questo Consiglio, all'indirizzo: ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it, entro i tre giorni successivi. i) Le domande di partecipazione all'interpello dei giudici in soprannumero dovranno essere presentate presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui sopra (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), ovvero con posta elettronica certificata personale, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo: mailto:ufficiosegreteriaCPGT@pcefinanze.it.
Art. 3 Cause di esclusione a) Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione prive di sottoscrizione e/o di autentica, nonche' di quelle prodotte oltre il termine fissato all'art. 2, lettera h) e lettera i) del presente bando. b) Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai candidati che, alla scadenza della data di presentazione delle domande di partecipazione al presente interpello, abbiano superato il limite di eta' previsto dall'art. 7, lettera d), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Tale esclusione e' motivata sia dalla esplicita norma citata, sia dalla concreta constatazione che la permanenza del Giudice nella Commissione tributaria per un periodo inferiore ai due anni recherebbe pregiudizio al buon andamento dell'attivita' giurisdizionale ed amministrativa, oltreche' al principio di economicita' e di efficienza. c) Sara' escluso dalla graduatoria di Commissione tributaria regionale il candidato che, in qualita' di giudice in servizio in una Commissione tributaria provinciale avra' chiesto di partecipare all'interpello per le Commissioni tributarie regionali, e viceversa.
Art. 4 Adempimenti dei vincitori a) Il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, non concorrera' alla valutazione per gli incarichi indicati in subordine. b) L'interessato dovra' comunicare l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale e' risultato vincitore entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, che gli sara' inviata per PEC, fax o e-mail. Oltre tale termine, la sede di giudice occupata dal vincitore che non abbia rinunciato nei termini sara' considerata vacante e sara' oggetto di successivo concorso mediante interpello.
Art. 5 Pubblicazione graduatorie Ogni graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata e presso l'ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito «https://www.giustizia-tributaria.it/», sezione "Concorsi". Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e saranno trattati esclusivamente per le finalita' concorsuali e, successivamente, solo per le finalita' inerenti la gestione del rapporto di servizio dei vincitori. L'accesso agli atti verra' consentito, a richiesta, al termine delle operazioni concorsuali. Titolare del trattamento dati e' il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Roma, 4 giugno 2013 Il Presidente: Santamaria Amato