Concorso per 3 vice revisori tecnici infermieri (abruzzo) 2 vice revisori tecnici infermieri (calabria) 1 vice revisore tecnico infermiere (campania) 7 vice revisori tecnici infermieri (emilia romagna) 1 vice revisore tecnico infermiere (friuli venezia giulia) 4 vice revisori tecnici infermieri (lazio) 1 vice revisore tecnico infermiere (liguria) 11 vice revisori tecnici infermieri (lombardia) 4 vice revisori tecnici infermieri (marche) 1 vice revisore tecnico infermiere (molise) 4 vice revisori tecnici infermieri (piemonte) 1 vice revisore tecnico infermiere (puglia) 2 vice revisori tecnici infermieri (sardegna) 4 vice revisori tecnici infermieri (sicilia) 5 vice revisori tecnici infermieri (toscana) 1 vice revisore tecnico infermiere (trentino alto adige) 1 vice revisore tecnico infermiere (umbria) 3 vice revisori tecnici infermieri (veneto) MINISTERO DELL'INTERNO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 56
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 52 del 02-07-2013
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO Concorso (Scad. 1 agosto 2013) Concorso pubblico, per esame scritto, per il conferimento di 56 posti di vice revisore tecnico infermiere del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-07-2013
Data Scadenza bando 01-08-2013
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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso (Scad. 1 agosto 2013)

Concorso pubblico, per esame scritto, per il conferimento di 56 posti di vice revisore tecnico infermiere del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato.

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  e  successive  modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, e successive modifiche, recante l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o
tecnica; 
    Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1985, che ha definito
il contenuto dei profili professionali degli  appartenenti  ai  ruoli
tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,  recante  il
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia  di
Stato; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
il  regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'   fisica-psichica   ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai suddetti ruoli; 
    Visti l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n.  127  e  successive  modifiche,
recante   misure   urgenti   per   lo   snellimento    dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare, art. 636,  concernente  l'obiezione
di coscienza; 
    Visto il Decreto Ministeriale  del  27  luglio  2000  concernente
l'equipollenza dei diplomi ed attestati al diploma  universitario  di
infermiere ai fini dell'esercizio professionale e  dell'accesso  alla
formazione post-base. 
    Visto  il  Decreto  Ministeriale  del   2   aprile   2001   sulla
determinazione  delle  classi  delle   lauree   universitarie   delle
professioni sanitarie; 
    Visto il Decreto Interministeriale del  19  febbraio  2009  sulla
determinazione  delle  classi  delle   lauree   universitarie   delle
professioni sanitarie; 
    Visto  il  Decreto  Interministeriale   dell'11   novembre   2011
riguardante l'equiparazione dei diplomi delle scuole dirette  a  fini
speciali, istituite ai  sensi  del  D.P.R.  n.  162/1982,  di  durata
triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n.
341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/1999 e  alla
lauree ex D.M. 270/2004, ai fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il  codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Vista la Legge 4 aprile  2012,  n.  35,  contenente  disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Vista la legge n. 131 del 7 agosto 2012 recante,  tra  le  altre,
disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato; 
    Ritenuto necessario provvedere alla copertura di 56 posti vacanti
nell'organico della qualifica iniziale del ruolo  dei  vice  revisori
tecnici infermieri della Polizia di Stato; 
    Vista la Legge 12 novembre  2011  n.  183,  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2012); 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per  esame  scritto,  per  il
conferimento di 56 posti di  vice  revisore  tecnico  infermiere  del
ruolo dei revisori tecnici per  le  esigenze  del  settore  sanitario
della Polizia di Stato. 
    2. Dei suddetti posti: 
      a) n. 6 sono riservati al personale del ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di  studio  e
dell'abilitazione professionale prevista dalla legge per  l'esercizio
dell'attivita' inerente il medesimo profilo professionale; 
      b) n. 14 sono riservati, ai sensi dell'art. 3, comma 65,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei  militari  in  ferma  di
leva prolungata e di volontari specializzati delle tre  Forze  armate
congedati  senza  demerito  al  termine  della   ferma   o   rafferma
contrattuale; 
      c)  n.  1  e'   riservato   agli   Ufficiali   di   Complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano  terminato
senza demerito la ferma biennale prevista nel primo  comma  dell'art.
37 della legge 20 settembre 1980, n. 574; 
      d)  n.  3  sono  riservati  a  coloro  che  siano  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 
    3. I posti riservati che non venissero coperti  per  mancanza  di
vincitori  sono  conferiti,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,   ai
candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria  finale
del concorso. 
    4. L'attestato di bilinguismo previsto  al  precedente  punto  2,
lett. d), dovra' pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione, pena il suo mancato
riconoscimento, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali -
Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 - Roma. 
    5. Il Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al  precedente
art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza  del  termine
utile per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) non aver compiuto 30 anni  di  eta';  non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi.  Ai  sensi  del
D.P.R. 337/1982, non e' soggetta a limiti di eta'  la  partecipazione
al  concorso  degli  appartenenti  ai   ruoli   degli   operatori   e
collaboratori  tecnici  della  Polizia  di  Stato  in  possesso   dei
prescritti requisiti; 
      d) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      e) idoneita' psico-fisica per l'espletamento dei compiti propri
del ruolo dei revisori tecnici della Polizia  di  Stato,  cosi'  come
previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198,
e dall'allegata tabella 1, nonche' dell'idoneita' attitudinale di cui
alla successiva tabella 3  del  medesimo  decreto,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  177
del 1° agosto 2003; 
      f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e  non  esser  stato  sottoposto  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
      g) diploma di  laurea  triennale  nelle  professioni  sanitarie
infermieristiche ex D.M. 509/1999 e  D.M.  270/2004,  ovvero  diploma
universitario della medesima durata ex L. n. 341/1990, ovvero diploma
di infermiere professionale conseguito al termine di corso di diplomi
di scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del  D.P.R.  n.
162/1982, di durata triennale; 
      h) per i candidati di sesso  maschile,  essere  in  regola  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  e  non  esser  stati  dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo,  essere  stati  ammessi  a
prestare servizio militare non armato o servizio  sostitutivo  civile
ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010  n.  66,  ovvero  aver
rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status  di  obiettore
di coscienza; 
      i) non esser  stato  espulso  dalle  forze  armate,  dai  corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici,  dispensato
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett.
d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
    2. In particolare, per quanto attiene ai requisiti  psico-fisici,
sono richiesti: 
      sana e robusta costituzione fisica; 
      statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61  per
le donne. Il rapporto altezza-peso,  il  tono  e  l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
      senso cromatico  e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    3.  Costituiscono,  inoltre,   cause   di   non   idoneita'   per
l'ammissione al concorso le imperfezioni  e  le  infermita'  indicate
nella tabella 1 allegata al predetto D.M. n. 198/2003. 
    4.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione  al  concorso,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    5. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data  di  immissione
nel ruolo dei Revisori Tecnici della Polizia di Stato, escluso quello
previsto al punto 1, lett. c) del presente articolo. 
    6. L'esclusione dal concorso per difetto di uno o piu'  requisiti
prescritti sara' disposta in qualunque momento con  decreto  motivato
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso  deve  essere  compilata
utilizzando  esclusivamente,  pena  l'irricevibilita',  la  procedura
informatica   disponibile   sul   sito   della   Polizia   di   Stato
http://www.poliziadistato.it         oppure         sul          sito
http://www.ripam.it/domandaonlineinfermieri, seguendo  le  istruzioni
ivi specificate, entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  a
decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Al termine della  procedura  di  acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta  di  avvenuta
iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno  della  prova
d'esame per la successiva sottoscrizione. 
    Qualora, negli ultimi  tre  giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sui citati siti  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato al presente bando, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,   presso   il   Ministero   dell'Interno   -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le
Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' concorsuali - Via del  Castro
Pretorio, n. 5, 00185 Roma. 
                               Art. 4 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) la data ed il luogo di nascita nonche' il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali del comune  di  residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime; 
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario,
dovranno indicare le condanne e  i  procedimenti  a  carico  ed  ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la
quale penda un eventuale procedimento penale 
      f) il titolo di studio posseduto, l'universita' o istituto  che
lo ha rilasciato, la data del conseguimento e la durata del corso  di
studi; 
      g)   il   possesso    dell'abilitazione    professionale    con
l'indicazione della data del suo conseguimento; 
      h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 5, comma 2, del presente  bando,  a
scelta tra inglese o francese; 
      i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione  di  non  essere  stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per  tale  motivo,  esser  stati
ammessi  a  prestare  servizio  militare  non   armato   o   servizio
sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, ovvero
aver rinunciato formalmente e  nei  modi  di  legge  allo  status  di
obiettore di coscienza; 
      j) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause  dell'eventuale  risoluzione  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      k) i candidati che intendono concorrere ai posti  riservati  di
cui  all'art.  1  dovranno   farne   richiesta   nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
      l) i candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.  752,  che
intendono concorrere ai posti riservati di cui  all'art.  1,  secondo
comma lettera d), dovranno, altresi', specificare la lingua, italiana
o tedesca, nella  quale  preferiscono  sostenere  le  previste  prove
d'esame. 
    2.  Le  domande  dovranno,   altresi',   contenere   la   precisa
indicazione  del  recapito  presso   il   quale   si   desidera   che
l'Amministrazione effettui  le  comunicazioni  relative  al  presente
concorso.  Eventuali  successive  variazioni  del  predetto  recapito
dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,   presso   il   Ministero   dell'Interno   -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le
Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' concorsuali - Via del  Castro
Pretorio, n. 5, 00185 Roma. 
    3. Nelle domande dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli di preferenza di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive  modifiche  ed  i
ntegrazioni.  Qualora  non  espressamente  dichiarati  nella  domanda
stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
di formazione della graduatoria concorsuale. 
    4. I candidati dovranno, inoltre,  dichiarare  nella  domanda  di
essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui  possono  andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    5. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della  prova  scritta
del  concorso  saranno  comunicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale  «Concorsi ed esami » del  13
settembre 2013 e che tale comunicazione avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    6. Il Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza  non  si  assumera'
alcuna responsabilita' nel il caso di dispersione  di  comunicazioni,
dipendente da inesatte od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da
parte dei candidati o di mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nella  domanda,  ne'  di  eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'Amministrazione stessa. 
                               Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali di seguito specificati. 
    2. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a. prova scritta d'esame; 
      b. accertamenti psico-fisici; 
      c. accertamento attitudinale; 
    3.  Il  mancato  superamento  di  una   delle   prove   o   degli
accertamenti,  di  cui  al  precedente  punto  2,  comporta  la   non
ammissione alle successive fasi concorsuali. 
    4. I candidati risultati idonei  alla  prova  scritta  d'esame  e
classificatisi tra i primi 150 in ordine di merito saranno  convocati
per essere  sottoposti  agli  accertamenti  per  l'idoneita'  fisica,
psichica  ed  attitudinale,  secondo  quanto  previsto  dal   Decreto
Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e dal Decreto Ministeriale del 22
febbraio 2006. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
e' composta da un presidente scelto tra funzionari della  Polizia  di
Stato con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore appartenente,
di preferenza, ai ruoli dei Dirigenti Tecnici ed e' composta da: 
      a) due funzionari con qualifica non inferiore a  Vice  Questore
Aggiunto o equiparata; 
      b) un docente universitario nella materia relativa  al  profilo
professionale messo a concorso; 
      c) un esperto del servizio sanitario scelto, di preferenza, tra
il personale appartenente ai ruoli  dirigenziali  e  direttivi  della
Polizia di Stato; 
      d) un esperto nelle lingue  straniere  indicate  nel  bando  di
concorso; 
      e) un appartenente al ruolo dei Direttori  Tecnici  Fisici  del
settore Telematica. 
    2. Per l'incarico di Presidente  della  Commissione  esaminatrice
puo' essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo  dei
Dirigenti della Polizia di  Stato,  con  qualifica  non  inferiore  a
Dirigente  Superiore,  collocato  in  quiescenza  da  non  oltre   un
quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso. 
    3. Svolge le funzioni  di  segretario  un  funzionario  direttivo
della Polizia di Stato  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I candidati sono tenuti a presentarsi,  muniti  di  un  valido
documento di identificazione e della ricevuta di presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta
d'esame nella sede, nel giorno e  nell'ora  indicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi  ed
esami» del 13 settembre 2013. 
    2. Tale comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti dei candidati. 
    3. Il candidato che non si  presenti  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la  prova  d'esame  e'  escluso  dal
concorso. 
    4. La prova scritta e'  articolata  in  quesiti  con  risposta  a
scelta multipla riguardanti l'accertamento del grado di  preparazione
culturale e professionale dei candidati. 
    5. Il questionario puo' essere articolato in domande  a  risposta
sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il 30% sulle materie
di cultura generale di cui al successivo punto 6, per  il  50%  sulle
nozioni teoriche relative ai  compiti  attinenti  alle  mansioni  del
profilo professionale di vice revisore tecnico infermiere specificate
nell'allegato al presente bando, per il 10%  sulla  lingua  straniera
scelta dal candidato tra quelle indicate al precedente art. 4 lettera
h) e per il restante  10%  sull'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei. 
    6. Le materie di cultura generale che possono formare oggetto del
questionario sono: lingua italiana, storia  d'Italia  a  partire  dal
1815; geografia fisica, politica ed economica dell'Italia; educazione
civica; nozioni  di  diritto  e  procedura  penale;  legislazione  di
pubblica sicurezza. 
    7. La durata della prova, nonche' i criteri di valutazione  delle
risposte e di attribuzione del  relativo  punteggio,  sono  stabiliti
preventivamente dalla commissione esaminatrice in relazione al numero
delle domande da somministrare. I candidati possono essere ammessi  a
sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu'  sedi
ed   in   tempi    diversi,    secondo    il    calendario    fissato
dall'Amministrazione. 
    8. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata  tenendo  conto  dell'esigenza  di  ripartire
egualmente fra tutti  l'incidenza  del  grado  di  difficolta'  delle
domande. 
    9. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di  comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare  telefoni  cellulari,   apparati   radio   ricetrasmittenti   o
calcolatrici, copiare tutto o in  parte  le  risposte  relative  alle
domande poste. E' vietato, altresi',  portare  al  seguito  carta  da
scrivere, appunti,  libri,  pubblicazioni  di  qualsiasi  genere.  La
mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta  l'esclusione
dalla prova. 
    10. La correzione degli elaborati e l'attribuzione  del  relativo
punteggio vengono effettuati con  idonea  strumentazione  automatica,
utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La votazione massima
attribuibile e' di 100 punti. La prova  si  intende  superata  se  il
candidato riporta una  votazione  non  inferiore  a  sessanta  punti.
L'esito della prova scritta sara' reso disponibile sul sito  internet
www.poliziadistato.it. 
    11.  Sono  ammessi  a  sostenere  gli  accertamenti,  di  cui  al
successivo art. 8, i candidati risultati idonei alla prova scritta  e
classificatisi tra i primi 150 in ordine di merito. Inoltre, tutti  i
candidati idonei che abbiano riportato un punteggio  pari  all'ultimo
dei candidati compresi entro i limiti della predetta aliquota saranno
ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli  idonei  al  termine
dei predetti accertamenti risultasse inferiore al  numero  dei  posti
messi  a  concorso,  l'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di
convocare un'ulteriore aliquota di candidati  risultati  idonei  alla
prova culturale. 
                               Art. 8 
 
 
              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati  idonei  alla  prova  scritta  sono   tenuti   a
sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente
comunicati, alla visita medica per l'accertamento  del  possesso  dei
requisiti di idoneita' fisica  e  psichica  di  cui  all'art.  6  del
decreto  ministeriale  30  giugno  2003,  n.  198,  dell'assenza   di
patologie di cui all'allegata Tabella 1,  nonche'  agli  accertamenti
circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui  alla  Tabella  3
dello stesso  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  saranno  effettuati  da  una
commissione composta da un Primo Dirigente Medico  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, e da quattro direttivi medici  della  Polizia
di Stato. 
    Ai  fini  dell'accertamento   dei   requisiti   psico-fisici   il
candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed
a prove strumentali e di laboratorio, dovra' presentare  la  seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi  rispetto
a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e  dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  indicate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198;  in  tal  senso  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti
le pregresse patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione
medico-legale. 
      b) esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso  una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione  del
codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N.  con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST);
7- GPT (ALT); 8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11- Anti HCV. 
    3.  Un'apposita  commissione  di  selettori,  presieduta  da   un
funzionario del ruolo dei Dirigenti Tecnici Psicologi e  composta  da
quattro funzionari del ruolo dei Direttori  Tecnici  Psicologi  della
Polizia di Stato ovvero selettori  del  ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in  possesso  dei
requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita'  attitudinali,
consistente nello svolgimento di  test,  collettivi  ed  individuali,
integrati da un colloquio con un componente della commissione,  volti
ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei  compiti
connessi con l'attivita' di propria dei ruoli e  della  qualifica  da
rivestire. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano
risultati  positivi  ma  il   colloquio   sia   risultato   negativo,
quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale. 
    4. Le funzioni di  Segretario  delle  predette  commissioni  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli Ispettori della  Polizia  di
Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione Civile  dell'Interno  con
qualifiche equiparate,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza. 
    5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono  definitivi
e comportano, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,
che sara' disposta con decreto motivato  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 9 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del Decreto Legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  gli  esiti  degli  accertamenti  di  cui  al
precedente art. 6, nonche' i dati  personali  forniti  dai  candidati
nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti  presso
il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica  Sicurezza  -
Direzione Centrale per le Risorse Umane -  Ufficio  III  -  Attivita'
Concorsuali per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso od alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode, ove applicabili, dei  diritti  di  cui  al
citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti  potranno  esser
fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane  -
Ufficio III - Attivita' Concorsuali, dal titolare del trattamento. 
    5. Il responsabile del trattamento e' il  Direttore  dell'Ufficio
III - Attivita' Concorsuali della Direzione Centrale per  le  Risorse
Umane. 
                               Art. 10 
 
 
         Graduatoria di merito e presentazione dei documenti 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice, di cui all'art.  6  del  presente
bando, redigera' la graduatoria di merito dei  concorrenti  giudicati
idonei, sulla base della votazione riportata nella prova d'esame  con
l'indicazione del punteggio conseguito alla  prova  scritta  da  ogni
candidato. 
    2. I candidati che avranno superato le prove concorsuali  saranno
invitati a far pervenire al  Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane  -
Ufficio III - Attivita' concorsuali, Via del Castro Pretorio n.  5  -
00185 Roma, entro il termine perentorio di  venti  giorni  decorrenti
dal giorno successivo al ricevimento del relativo avviso, i documenti
attestanti il possesso dei titoli di preferenza  nella  nomina,  gia'
indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre  il
termine,  rispettivamente  di  giorni  60  e  120,  per  il   ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai  sensi  del
decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  ricorso  al
Presidente della Repubblica, ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 
                               Art. 11 
 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
 
    1. Sulla base della votazione riportata nella  prova  d'esame  e'
approvata la graduatoria del concorso  con  decreto  del  Capo  della
Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica   Sicurezza,   sotto
condizione  dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione   in
servizio e fatte salve le riserve dei posti previste dall'art. 1  del
presente decreto. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione  nella  graduatoria  di
merito, saranno applicate le  preferenze  previste  dall'art.  5  del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche. 
    3. In  caso  di  ulteriore  parita',  sara'  data  preferenza  al
candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma  7,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4.  Il  decreto  di   approvazione   della   graduatoria   e   di
dichiarazione dei vincitori del concorso  pubblico  sara'  pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Personale  del  Ministero  dell'Interno,
con  avviso  della  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta graduatoria
sara',     altresi',     consultabile     sul      sito      internet
www.poliziadistato.it. 
    5. Dalla data di pubblicazione dell' avviso di cui al  precedente
punto 4 decorrera' il termine, rispettivamente di giorni  60  e  120,
per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo  Regionale,  ai
sensi del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  al
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199. 
                               Art. 12 
 
 
                            Assegnazioni 
 
 
    Le assegnazioni ai vari Uffici  verranno  effettuate  secondo  il
seguente piano di ripartizione regionale: 
      
 
    

Regione    N. Posti   Regione          N. Posti
-------------------   -------------------------
Piemonte       4      Liguria               1
Lombardia     11      Trentino Alto Adige   1
Veneto         3      Friuli Venezia Giulia 1
Emilia Romagna 7      Toscana               5
Marche         4      Umbira                1
Abruzzo        3      Molise                1
Campania       1      Puglia                1
Calabria       2      Sicilia               4
Sardegna       2      Lazio                 4

    
 
    Rimane  nella  facolta'  dell'Amministrazione,  in  relazione  ad
eventuali esigenze di servizio sopravvenute all'atto della  frequenza
del corso, ovvero qualora il  numero  totale  dei  vincitori  dovesse
risultare  inferiore  alle  56  unita'  previste,  rideterminare   la
disponibilita' dei posti ripartiti in ambito provinciale dal presente
bando. 
    Durante il primo mese del corso di formazione sara' resa nota  la
nuova eventuale ripartizione regionale. 
    L'assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sara'
determinata,  secondo  la  graduatoria  finale,  sulla   base   delle
preferenze  indicate  su  apposita  scheda   compilata   durante   lo
svolgimento del corso. 
    Verra' data la precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti
previsti in ogni regione, a coloro che indichino come  prima  regione
di preferenza  quella  di  provenienza,  tenuto  sempre  conto  della
posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 13 
 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso sono nominati allievi  vice  revisori
tecnici infermieri del ruolo dei revisori tecnici  della  Polizia  di
Stato  e   destinati   a   frequentare   un   corso   di   formazione
tecnico-professionale di durata non inferiore  a  sei  mesi,  secondo
quanto previsto dall'art. 20-quater del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cosi' come modificato dall'art.  5
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53. 
    2. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove
teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita'  sono
nominati vice revisori tecnici infermieri in prova. 
    3. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di
cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla  nomina  e
saranno sostituiti, secondo l'ordine della graduatoria. 
    4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al
precedente art. 1, secondo comma, lettera d), verranno assegnati come
prima sede di servizio, una  volta  superati  gli  esami  finali  del
predetto corso di formazione, ad Uffici della  provincia  di  Bolzano
ovvero della provincia di Trento con competenza regionale. 
                               Art. 14 
 
 
     Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati  nella  graduatoria  saranno
invitati a far pervenire al  Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane  -
Servizio Personale Tecnico  Scientifico  e  Professionale,  entro  il
termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal primo giorno  di
frequenza del  corso  di  formazione,  le  certificazioni  ovvero  le
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46  del  D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti: 
      a) di non aver riportato condanne a pena detentiva per  delitti
non colposi e non essere stati sottoposti a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
      b) la cittadinanza italiana; 
      c) il godimento dei diritti politici; 
      d) il luogo e la data di nascita; 
      e) il possesso del titolo di studio di cui all'art.  2  lettera
g) del presente bando. 
    2. Le dichiarazioni  indicate  alle  lettere  a),  b)  e  c)  non
dovranno  essere  anteriori  a  sei  mesi  rispetto  alla   data   di
presentazione. 
    3. Le  dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  dovranno
attestare, altresi', che gli  interessati  erano  in  possesso  della
cittadinanza e godevano dei  diritti  politici  anche  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice  penale
e delle leggi speciali in materia. 
    5. La mancata presentazione, entro  il  termine  previsto,  della
documentazione   indicata   nel   presente   articolo,   il   mancato
completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione  della
stessa, entro giorni trenta  dal  ricevimento  dell'apposito  invito,
implichera' la  decadenza  dalla  nomina  ad  Allievo  Vice  Revisore
Tecnico della Polizia di Stato. 
    6. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 24 giugno 2013 
 
                                                Il Capo della Polizia 
                          Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
                                                                Pansa