Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Tipologia | Avviso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 56 del 16-07-2013 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Avviso Modifica del bando di reclutamento, per il 2013, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 16-07-2013 |
Data Scadenza bando | 14-09-2013 |
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Modifica del bando di reclutamento, per il 2013, di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 7 dicembre 2012, successivamente modificato con i decreti dirigenziali n. 65 del 14 marzo 2013 e n. 112 del 22 maggio 2013, con il quale e' stato indetto, per il 2013, un bando di reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito; Visto il messaggio n. 2957 Cod. Id. RESTAV3 Ind. Cl. 05.02.11/06 del 14 giugno 2013, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito - dopo aver acquisito il parere di concordanza della DGPM - ha comunicato la prossima riconfigurazione dei Centri Documentali di Bari, Catanzaro, Firenze, Genova, Padova, Perugia e Trento, con conseguente trasferimento delle rispettive competenze concorsuali in materia di reclutamento dei VFP 1, a partire dal 4° blocco 2013, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno; Tenuto conto che l'articolo 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'articolo 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013 emanato dalla DGPM, con cui al dirigente dr. Berardinelli Concezio, quale Vice Direttore Generale della DGPM, e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, Decreta: Art. 1 L'articolo 3, comma 2 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 e' cosi' sostituito: «Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dai Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito dalla stessa delegati alla gestione della procedura concorsuale.».
Art. 2 L'articolo 5, comma 3 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012, parzialmente modificato con decreto dirigenziale n. 65 del 14 marzo 2013, e' cosi' sostituito: «I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro il termine di presentazione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo del Centro Documentale/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito competente per territorio riportato in appendice al presente bando. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.».
Art. 3 L'articolo 6 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 e' cosi' sostituito: «Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'articolo 4; b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del Centro Documentale/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito competente, dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi: - al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale; - agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM; d) accertamento, da parte dei Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a); f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di merito; g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 10 e formazione della relativa graduatoria; h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui alla precedente lettera g) presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali; j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; k) assegnazione ai vari Reparti della Forza Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera j); l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito; m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.».
Art. 4 L'articolo 7, comma 2 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 e' cosi' sostituito: «I Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito sono delegati dalla DGPM: a) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1 nei limiti specificati dall'articolo 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1, lettera d) del presente articolo; b) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento; c) ad accertare che le domande siano corredate del certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, escludendo dalla procedura di reclutamento i candidati che ne risultano privi o che non lo hanno presentato o che lo hanno presentato fuori corso di validita' o che ne hanno presentato uno irregolare. Gli stessi Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito provvederanno alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione.».
Art. 5 L'articolo 11, comma 1 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012, sostituito con decreto dirigenziale n. 112 del 22 maggio 2013, e' cosi' ulteriormente sostituito: «I Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito sono delegati dalla DGPM a convocare presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente articolo 10 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 5.250; per il 2° blocco: 4.250; per il 3° blocco: 4.250; per il 4° blocco: 3.750. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.».
Art. 6 L'articolo 15, comma 1 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 e' cosi' sostituito: «Per ogni blocco i Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito sono autorizzati dalla DGPM a convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 12 fino alla copertura dei posti previsti.».
Art. 7 L'articolo 15, comma 7 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 e' cosi' sostituito: «Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, i Reggimenti addestrativi dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione, per il seguito di competenza.».
Art. 8 L'articolo 21, comma 4 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 e' cosi' sostituito: «Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento dei dati personali: a) i responsabili dei Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; b) il presidente della commissione valutatrice; c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; d) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.».
Art. 9 L'appendice al decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012, introdotta con il decreto dirigenziale n. 65 del 14 marzo 2013, e' sostituita con quella acclusa al presente decreto. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 10 luglio 2013 Il Dirig. dott. Concezio Berardinelli