Concorso per 1 direttore generale dell'azienda sanitaria unica regionale (sardegna) REGIONE SARDEGNA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 11-10-2013
Sintesi: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Concorso (Scad. 11 novembre 2013) Avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della regione Sardegna. ...
Ente: REGIONE SARDEGNA
Regione: SARDEGNA
Provincia: CAGLIARI
Comune: CAGLIARI
Data di inserimento: 11-10-2013
Data Scadenza bando 11-11-2013
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Concorso (Scad. 11 novembre 2013)

Avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della regione Sardegna.

 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 10
della legge regionale n.  10/2006,  degli  articoli  3  e  3-bis  del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni
e degli articoli numeri 1, 3,  5  e  8  del  decreto  legislativo  n.
39/2013 nonche' delle disposizioni  stabilite  con  la  deliberazione
della Giunta regionale n. 50/33 del  21  dicembre  2012,  la  Regione
Autonoma della Sardegna indice un avviso pubblico per  la  formazione
di un elenco di idonei alla nomina a direttore generale delle aziende
sanitarie della Regione Sardegna. 
                               Art. 2 
 
 
    1.  I  candidati  interessati  debbono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a)  laurea  magistrale  o  diploma  di   laurea   del   vecchio
ordinamento; 
      b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno  quinquennale,  nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con
autonomia gestionale e  con  diretta  responsabilita'  delle  risorse
umane, tecniche o finanziarie. 
    Il periodo di esperienza suddetto si considera utilmente maturato
entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. 
    Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 10  del  decreto  legislativo  n.
502/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  la  carica   di
direttore generale e'  incompatibile  con  la  sussistenza  di  altro
rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 
    Ai sensi  dell'art.  3,  comma  11  del  decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modifiche e integrazioni,  non  possono  essere
nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale: 
      a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'art.  166  del  codice
penale; 
      b) coloro che sono sottoposti  a  procedimento  penale  per  un
delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
      c) coloro che sono stati sottoposti,  anche  con  provvedimento
non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione  prevista  dall'art.  70  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; 
      d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata. 
    Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la carica di direttore generale  di  azienda  sanitaria
regionale e' incompatibile con quella di consigliere provinciale,  di
sindaco, di assessore comunale,  di  presidente  o  di  assessore  di
comunita' montana. 
    Ai sensi dell'art. 60 comma 1 punto 8 dello  stesso  decreto,  il
direttore generale di azienda sanitaria regionale non e' eleggibile a
sindaco,   presidente   della   provincia,   consigliere    comunale,
provinciale e circoscrizionale. 
    Ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
39/2013, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza  non
passata in giudicato, per uno dei  reati  previsti  dal  capo  I  del
titolo II del libro secondo del codice  penale,  non  possono  essere
attribuiti (lett. e)) gli incarichi di direttore generale,  direttore
sanitario e direttore amministrativo nelle aziende  sanitarie  locali
del servizio sanitario nazionale. 
    Ai sensi del comma 2 della disposizione citata, ove  la  condanna
riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma  1,  della  legge  27
marzo 2001, n.  97,  l'inconferibilita'  dell'incarico  ha  carattere
permanente nei casi in cui sia  stata  inflitta  la  pena  accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta
la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta
una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la  stessa  durata
dell'interdizione.  Negli   altri   casi   l'inconferibilita'   degli
incarichi ha la durata di cinque anni. 
    Ai sensi del successivo comma 3, ove  la  condanna  riguardi  uno
degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale, l'inconferibilita'  ha  carattere  permanente  nei
casi in cui sia stata inflitta la pena  accessoria  dell'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del
rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una  interdizione
temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione.
Negli altri casi l'inconferibilita' ha  una  durata  pari  al  doppio
della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore  a  cinque
anni. 
    Ai sensi del comma 5, la situazione di inconferibilita' cessa  di
diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche
non definitiva, di proscioglimento. 
    Ai sensi del comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva,
per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un  soggetto
esterno  all'amministrazione  cui  e'  stato  conferito   uno   degli
incarichi di cui al comma 1, sono sospesi  l'incarico  e  l'efficacia
del contratto stipulato con l'amministrazione. Per tutto  il  periodo
della sospensione non spetta alcun trattamento economico. 
    In  entrambi  i  casi  la  sospensione  ha   la   stessa   durata
dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3. 
    Fatto salvo il termine  finale  del  contratto,  all'esito  della
sospensione l'amministrazione valuta  la  persistenza  dell'interesse
all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 
    Agli effetti dell'art. 3  del  decreto  legislativo  n.  39/2013,
infine, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. e' equiparata alla sentenza di condanna. 
    Ai sensi dell'art. 5 del  decreto  legislativo  n.  39/2013,  gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende  sanitarie  locali  non  possono  essere
conferiti a coloro che,  nei  due  anni  precedenti,  abbiano  svolto
incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato  regolati  o
finanziati dal servizio sanitario regionale. 
    Ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo  n.  39/2013,  gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende  sanitarie  locali  non  possono  essere
conferiti a  coloro  che  nei  cinque  anni  precedenti  siano  stati
candidati in elezioni europee,  nazionali,  regionali  e  locali,  in
collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL. 
    Gli  incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti  a  coloro  che  nei  due  anni  precedenti  abbiano
esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o  di
ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o
in altra amministrazione dello Stato  o  di  amministratore  di  ente
pubblico o ente di diritto privato in  controllo  pubblico  nazionale
che svolga funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale. 
    Gli  incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato
la funzione di parlamentare. 
    Gli  incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti  abbiano  fatto
parte della giunta o del consiglio della regione  interessata  ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente
di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  regionale  che  svolga
funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del   servizio
sanitario regionale. 
    Gli  incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una  forma  associativa
tra comuni avente la  medesima  popolazione,  il  cui  territorio  e'
compreso nel territorio della ASL. 
    Ai sensi dell'art. 10 del  decreto  legislativo  n.  39/2013  gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione
sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di  diritto
privato regolati  o  finanziati  dal  servizio  sanitario  regionale,
nonche' con lo svolgimento in proprio di attivita' professionale,  se
questa e' regolata o finanziata  dal  servizio  sanitario  regionale.
L'incompatibilita' sussiste  altresi'  allorche'  gli  incarichi,  le
cariche e le attivita' professionali siano assunte  o  mantenute  dal
coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado. 
    Ai sensi dell'art.  14,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
39/2013 gli incarichi di direttore generale,  direttore  sanitario  e
direttore  amministrativo  nelle  aziende   sanitarie   locali   sono
incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri,
ministro, Vice  Ministro,  sottosegretario  di  Stato  e  commissario
straordinario del Governo di cui all'art. 11 della  legge  23  agosto
1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o  ente  di  diritto
privato in  controllo  pubblico  nazionale  che  svolga  funzioni  di
controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale
o di parlamentare. 
    Ai  sensi  del  comma  successivo  del  medesimo  articolo,   gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali  di  una  regione  sono
infine incompatibili: 
      a) con la carica di componente della  giunta  o  del  consiglio
della regione interessata ovvero con la carica di  amministratore  di
ente pubblico  o  ente  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico
regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio sanitario regionale; 
      b) con la carica di componente della giunta o del consiglio  di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione della medesima regione; 
      c) con la carica di presidente  e  amministratore  delegato  di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione della stessa regione. 
                               Art. 3 
 
 
    1. I candidati interessati devono presentare, secondo  lo  schema
allegato, apposita domanda, redatta in carta  semplice,  dichiarando,
sotto la propria responsabilita', ai sensi e per  gli  effetti  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni previste nei  casi  di
cui all'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della  Repubblica
n. 445/2000: 
      a) nome e cognome; 
      b) data, comune di nascita e luogo di residenza; 
      c)  indirizzo  al  quale  devono   essere   inviate   eventuali
comunicazioni,  se  diverso  da  quello  di  residenza,  i   recapiti
telefonici e l'e-mail presso i quali possono essere contattati; 
      d) codice fiscale; 
      e) il diploma di laurea  magistrale  posseduto  (o  diploma  di
laurea del vecchio ordinamento), con  l'indicazione  della  data  del
conseguimento e dell'autorita' che lo ha rilasciato; 
      f)  di  aver  svolto  funzioni   dirigenziali   con   autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche  o
finanziarie  per  almeno  cinque  anni  nel  campo  delle   strutture
sanitarie o per almeno sette anni negli altri settori; 
      g)   la   professione   svolta   attualmente   e/o   l'avvenuto
collocamento in quiescenza; 
      h)  di  non   incorrere   in   alcuna   delle   condizioni   di
incompatibilita',  inconferibilita'  dell'incarico,   ostative   alla
nomina  o  comportanti  la  decadenza  dalla  carica  previste  dagli
articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992  e  successive
modifiche ed integrazioni, dall'art. 66 del decreto legislativo n. 18
agosto 2000, n. 267, dagli articoli 3, 5, 8,  10  e  14  del  decreto
legislativo  n.  39/2013  ovvero   l'indicazione   delle   cause   di
incompatibilita'  e  l'impegno  a  rimuoverle  prima  dell'assunzione
dell'incarico; 
      i)  di  autorizzare,  ai  sensi  del  decreto  legislativo   n.
196/2003, il trattamento, la comunicazione e la diffusione  dei  dati
personali per le finalita' collegate  all'inserimento  nell'elenco  e
alla nomina  a  direttore  generale  delle  aziende  sanitarie  della
Regione  Sardegna  e,  comunque,  nei  termini  e  con  le  modalita'
stabilite per legge o per regolamento per la  loro  conoscibilita'  e
pubblicita'. 
      j)  di  accettare,  in  caso  di  nomina,  l'incondizionata  ed
immediata   assunzione   delle   funzioni   di   Direttore   Generale
dell'Azienda Sanitaria per la quale la nomina e' stata  effettuata  e
di  presentare,   all'atto   di   conferimento   dell'incarico,   una
dichiarazione   sulla   insussistenza   di   una   delle   cause   di
inconferibilita' e di incompatibilita' di cui agli articoli 3 e 3-bis
del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, dall'art. 66 del decreto legislativo n. 18 agosto  2000
n. 267, dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del  decreto  legislativo  n.
39/2013 
    2. A pena di inammissibilita' della domanda, alla medesima devono
essere allegati: 
      il curriculum vitae, datato e firmato, predisposto  secondo  il
formato europeo in cui si evidenzi, in particolare, il  possesso  dei
requisiti prescritti  dall'art.  3-bis  del  decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modifiche  ed  integrazioni;  lo  stesso  sara'
pubblicato nel sito internet www.regione.sardegna.it e  pertanto  non
dovranno essere indicati recapiti e informazioni personali; 
      la scheda riassuntiva redatta secondo lo schema allegato (parti
A, B e C) datata e firmata; 
      fotocopia non autenticata di un documento di identita' in corso
di validita'. 
    3. Ai sensi dell'art. 38 - comma 3 - del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le firme apposte  in  calce
alla domanda, al curriculum vitae ed alla scheda riassuntiva non sono
soggette ad autenticazione se apposte  in  presenza  del  funzionario
regionale addetto o se all'istanza e' allegata  la  fotocopia  di  un
documento di identita' in corso di validita' (fronte  e  retro),  del
dichiarante. 
    4. La Regione potra' procedere  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni  presentate  dai   candidati
inseriti nell'elenco, in attuazione di quanto previsto  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A  tal  fine
nella domanda e negli atti allegati l'aspirante dovra' indicare tutti
gli elementi  utili  ad  identificare  gli  enti,  le  aziende  e  le
strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza  di
stati, fatti o qualita' personali dichiarati. 
    5 Chiunque nella dichiarazione esponga fatti non conformi al vero
e' punibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 512/1994, convertito in legge 17 ottobre  1994,  n.  590,  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni. 
    6. La domanda deve pervenire perentoriamente entro le ore 14  del
trentesimo giorno  decorrente  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; qualora il termine dovesse cadere di sabato o in
giornata festiva, il termine stesso si intende prorogato alle ore  14
del primo giorno seguente non festivo. 
    La domanda deve essere indirizzata all'Assessorato dell'Igiene  e
Sanita' e dell'Assistenza sociale, Direzione generale della  Sanita',
via Roma n. 223 - Cagliari - indicando nella busta, qualora la stessa
sia inviata con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  «Avviso
pubblico per la formazione dell'elenco degli  idonei  alla  nomina  a
direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Sardegna». 
    7. La domanda puo' essere  consegnata  a  mano  presso  l'Ufficio
Protocollo della Direzione generale della Sanita', via Roma n. 223  e
in tal caso verra' rilasciata la relativa ricevuta,  inviata  tramite
PEC (Posta elettronica certificata), nel rispetto delle  disposizioni
di cui all'art. 65, comma 1,del decreto legislativo n. 7 marzo  2005,
n. 82 recante «Codice dell'amministrazione  digitale»,  all'indirizzo
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it, oppure a  mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento. 
    L'Amministrazione non assume responsabilita' per  la  dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del  recapito  da
parte  del  candidato,  da  mancata  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito, ne' per eventuali disguidi postali o in ogni
modo imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
    Per la determinazione del termine di scadenza fara' fede, in caso
di inoltro a  mezzo  raccomandata,  il  timbro  dell'ufficio  postale
accettante, per le istanze presentate manualmente la data del  timbro
dell'Amministrazione regionale,  apposta  sulla  medesima  istanza  e
sulla ricevuta rilasciata all'atto della  presentazione,  mentre  per
l'inoltro  tramite  PEC   la   data   di   ricevimento   dell'istanza
all'indirizzo di posta certificata dell'amministrazione regionale. 
    8. Non verranno ammesse le domande presentate in  data  anteriore
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    9. Per chiarimenti e informazioni e'  possibile  rivolgersi  alla
Direzione  generale  della  Sanita'  dell'Assessorato  dell'Igiene  e
Sanita' e dell'Assistenza Sociale - Ufficio URP- via Roma 223 - 09123
Cagliari, dal lunedi' al venerdi' (ore 11-13) tel. 070/6067041 e-mail
san.urp@regione.sardegna.it 
    Tutta la documentazione relativa al presente avviso  e'  altresi'
reperibile sul sito  internet  www.regione.sardegna.it  (percorso)  -
Struttura  Organizzativa  (Assessorato  dell'Igiene   e   Sanita'   e
dell'Assistenza Sociale) - Direzione generale della Sanita' - Atti. 
                               Art. 4 
 
 
    1. I requisiti di idoneita' dei candidati saranno  verificati  da
una commissione nominata dal responsabile del procedimento e composta
da: 
      un esperto  designato  dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
sanitari regionali (Presidente); 
      un esperto designato dall'Universita' degli Studi  di  Cagliari
(componente); 
      un esperto designato dall'Universita' degli  Studi  di  Sassari
(componente).  Le  funzioni  di  Segretario  saranno  svolte  da   un
funzionario della Direzione generale della  Sanita'  dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale. 
    2. La Commissione svolgera' la propria attivita' sulla base della
documentazione trasmessa dal responsabile del procedimento, e, ove lo
ritenga necessario, puo' acquisire eventuali  ulteriori  elementi  di
informazione, attraverso richiesta scritta. 
    3. La  commissione  predisporra',  secondo  un  ordine  meramente
alfabetico, l'elenco dei candidati idonei, in possesso dei  requisiti
di cui all'art. 2, e che abbiano presentato regolare domanda ai sensi
dell'art. 3 del presente avviso. 
    4.  L'elenco  sara'  quindi   trasmesso   al   responsabile   del
procedimento per la sua formale approvazione. 
    5.  L'elenco  approvato  sara'  aggiornato  periodicamente,   con
cadenza biennale, previo specifico avviso pubblico, e conservera'  la
sua efficacia fino  all'adozione  del  nuovo  successivo  elenco.  La
permanenza dell'iscrizione nell'elenco e' subordinata al mantenimento
nel tempo dei requisiti previsti nel presente avviso. 
    La tenuta dell'elenco e' demandata al Servizio Affari Generali ed
Istituzionali della Direzione generale della Sanita' dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale con  possibilita'  di
accesso al medesimo, secondo le procedure di legge. 
                               Art. 5 
 
 
    Ai  candidati  esclusi  dall'elenco  per  inammissibilita'  della
domanda presentata (mancanza delle indicazioni, della  documentazione
e dei requisiti previsti nel presente avviso) o per non ricevibilita'
della  stessa  (pervenuta  oltre   la   scadenza   del   termine   di
presentazione prevista dal presente avviso) sara' data  comunicazione
scritta in merito. 
                               Art. 6 
 
 
    1. Non puo' essere nominato direttore generale il  candidato  che
incorra in una delle cause ostative di cui al precedente art. 2. 
    2. Prima della sottoscrizione del  contratto,  il  nominato  deve
dare atto della  avvenuta  cessazione  di  ogni  eventuale  causa  di
incompatibilita'. 
                               Art. 7 
 
 
    1. Il rapporto di lavoro del  direttore  generale  e'  di  natura
privatistica   e   fiduciaria   senza   necessita'   di   valutazioni
comparative, a tempo pieno, con  impegno  esclusivo  a  favore  della
Azienda Sanitaria ed e' regolato da contratto di diritto privato,  di
durata  non  inferiore  a  tre  e  non  superiore  a   cinque   anni,
rinnovabile. 
    2. La carica  di  Direttore  Generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di  lavoro  dipendente  o  autonomo,  e
determina,  per  i  lavoratori   dipendenti,   il   collocamento   in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. 
    3.  La  durata  del  contratto  sara'   indicata   nell'atto   di
individuazione del prescelto. 
    4.  I  Direttori  Generali  nominati  dovranno  produrre,   entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso  di
formazione in materia di  Sanita'  Pubblica  e  di  Organizzazione  e
Gestione  Sanitaria  di  cui  all'art.  3-bis  comma  4  del  decreto
legislativo n. 502/1992. 
    4. Nell'atto di nomina verranno assegnati gli specifici obiettivi
da raggiungere nel corso dell'incarico affidato. 
    5. Decorsi diciotto mesi dalla  nomina,  la  Regione  verifica  i
risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento  degli  obiettivi
di cui sopra sulla base dei criteri  di  valutazione  preventivamente
individuati. 
                               Art. 8 
 
 
    Tutti  i  dati  personali  di  cui  l'Amministrazione  venga   in
possesso, in occasione di  questa  procedura,  saranno  trattati  nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    Il  trattamento  dei  dati  personali  sara'   svolto   a   scopo
istituzionale, nel rispetto della normativa di cui sopra,  attraverso
strumenti manuali ed informatici, per finalita' strettamente connesse
al procedimento  di  nomina  dei  direttori  generali  delle  aziende
sanitarie in modo da garantire la sicurezza  e  la  riservatezza  dei
dati stessi. 
    Titolare del trattamento e' il Presidente della Giunta Regionale. 
    Responsabile del  trattamento  e'  il  Direttore  Generale  della
Direzione  generale  della  Sanita'  dell'Assessorato  dell'Igiene  e
Sanita' e dell'Assistenza Sociale. 
                               Art. 9 
 
 
    Responsabile del procedimento e' il Direttore del Servizio Affari
Generali ed istituzionali  della  Direzione  generale  della  Sanita'
dell'Assessorato dell'Igiene e  Sanita'  e  dell'Assistenza  Sociale,
Dott.ssa Donatella Campus. 
                               Art. 10 
 
 
    Nel  rispetto  del  principio   della   trasparenza   dell'azione
amministrativa, i nominativi degli aspiranti alla carica a  direttore
generale inseriti nell'elenco, nonche' i relativi curricula,  saranno
pubblicati sul sito  internet  www.regione.sardegna.it  (percorso)  -
Struttura  Organizzativa  (Assessorato  dell'Igiene   e   Sanita'   e
dell'Assistenza Sociale) - Direzione generale della Sanita' - Atti  e
in apposita sezione dedicata all'elenco. 
 
                                            Dott.ssa Donatella Campus