Concorso per 383 allievi corsi (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 383
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 10-01-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 10 febbraio 2014) Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2014-2 ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 10-01-2014
Data Scadenza bando 10-02-2014
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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 10 febbraio 2014)

Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2014-2015

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  Pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996,  concernente
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi  ordinari  dell'Arma  Aeronautica  -  ruolo
naviganti e ruolo servizi - svolti presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996,  concernente
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo del Genio Aeronautico  -
ruolo Ingegneri - svolti presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio   1997,   concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio   1997,   concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del Corpo del Genio
Aeronautico -ruolo Ingegneri- presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro,  i  titoli  di  studio  e  gli   ulteriori   requisiti   per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la  nomina  a
Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche'  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto interministeriale 30  marzo  1999  e  successive
modifiche e integrazioni,  concernente,  tra  l'altro,  requisiti  di
partecipazione,  titoli  di  studio,   tipologia   e   modalita'   di
svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame  per  l'ammissione  ai
corsi normali dell'Accademia Navale; 
    Visto il decreto ministeriale  12  gennaio  2001,  concernente  i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti  per  l'ammissione
ai corsi dell'Accademia e per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente  elenco  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'   Militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, concernente l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'   Militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25  gennaio  2007,  cosi'  come
modificato con il decreto ministeriale 26 maggio  2008,  concernente,
tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per  l'ammissione
ai  concorsi  per  l'Accademia  Aeronautica,  nonche'   tipologia   e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art.  2186  che
fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  Difesa,  dello  Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto  il  decreto  legge  9  febbraio  2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio  2013,
concernente la nomina dell'Amm. Isp. Capo (CP)  ANGRISANO  Felicio  a
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Per  l'anno  accademico  2014-2015  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  delle  Accademie  Militare,   Navale   e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri: 
    a) Esercito: 
      1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 121 Allievi al
primo anno di corso dell'Accademia Militare; 
      2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di 30 Allievi  al
primo anno di corso dell'Accademia Militare; 
    b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di 108 Allievi  alla
prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; 
    c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di 84 Allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica; 
    d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di 40 Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la  formazione  di
base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Taluni dei posti a concorso saranno  riservati,  nella  misura
indicata nelle Appendici al bando: 
      a) agli Allievi delle Scuole Militari; 
      b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate, compresa l'Arma  dei  Carabinieri,  e  delle  Forze  di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il  titolo  che
consente  di  beneficiare  di  tale  riserva  di  posti  deve  essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso; 
      c) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera d), ai concorrenti in possesso, all'atto della  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 
    La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali  si  sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. 
    I  posti   riservati   agli   Allievi   delle   Scuole   Militari
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a)  concorrenti  idonei  che  sono  alle  armi  alla  data   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  Truppa  in
ferma volontaria o rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    I posti riservati ad altre categorie di  candidati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali  Allievi  alla  frequenza  dei  corsi  con  riserva  di
accertamento,  anche   successiva   all'ammissione,   dei   requisiti
prescritti  e  subordinatamente   all'autorizzazione   a   effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 
    I  predetti  vincitori  non  potranno  far   valere   gli   esami
universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia  ai
fini del conseguimento della laurea prevista  al  termine  del  ciclo
formativo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli effetti per gli  interessati,  nel  sito  www.persomil.difesa.it,
nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero  della  Difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui  sara'  dato  avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. Fermo restando quanto  previsto  al  precedente  comma  4,  il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di  soddisfare  eventuali  sopravvenute
esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive  Armi  o  Corpi,  fino  alla  data  di
approvazione  delle  graduatorie  di  merito  di  ciascun   concorso.
Inoltre,  potranno  essere  modificate,  sempre  entro  il   predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora  il
numero dei posti a concorso venga modificato  secondo  le  previsioni
del  presente  comma  e  del  precedente  comma  4,  sara'   altresi'
modificato il numero dei posti  riservati  ai  sensi  del  precedente
comma 2. 
    7. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della Difesa  di  cui  al  successivo  art.  3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi.  Al
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2),
puo' partecipare il  solo  personale  in  servizio  nell'Esercito  in
qualita'  di  Sergente  in  servizio  permanente,  Allievo  Sergente,
Volontario in servizio permanente,  Volontario  in  Ferma  Prefissata
Quadriennale,  Volontario  in  Ferma  Breve  e  Volontario  in  Ferma
Prefissata di un anno,  questi  ultimi  con  almeno  dodici  mesi  di
servizio in tale posizione alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione. Al  concorso  pubblico
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero  1)  possono
partecipare i concorrenti alle armi a eccezione del personale cui  e'
riservato il predetto concorso interno. Per la partecipazione a tutti
i predetti concorsi, fermo restando quanto  specificato  al  presente
comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il
giorno di compimento del ventiduesimo anno  di  eta'  al  31  ottobre
2014. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti  dell'Arma
dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' al 31 ottobre 2014. Il limite massimo di eta' e' elevato  di  un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso, comunque non superiore a  tre  anni,  per
coloro che prestano o hanno prestato servizio  militare  nelle  Forze
Armate. L'eventuale periodo trascorso in qualita'  di  Allievo  delle
Scuole Militari non e' considerato valido ai fini dell'elevazione del
limite di eta'. 
    Tale elevazione del limite di eta' non si applica: 
      - ai concorrenti per i posti per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
c); 
      - al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti
dell'Arma  dei  Carabinieri,  partecipante  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera d); 
      c) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2013-2014 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale,  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche  e  integrazioni.  La  partecipazione   al   concorso   dei
concorrenti che hanno conseguito o stanno per  conseguire  all'estero
il titolo di  studio  prescritto  e'  subordinata  al  riconoscimento
dell'equipollenza del titolo conseguito, o da  conseguire,  a  quelli
sopraindicati; 
      d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale  in  servizio
permanente.  Tale  requisito  sara'  verificato   nell'ambito   degli
accertamenti psicofisici e attitudinali; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
dello Stato per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile  e  non  aver  posto  in
essere, nei confronti delle Istituzioni  democratiche,  comportamenti
che  non  danno  sicuro  affidamento  di  scrupolosa  fedelta'   alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato  nell'ambito
degli accertamenti psicofisici. 
    2. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non
essere stati dimessi d'autorita'  ovvero  espulsi  per  insufficiente
attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i  concorrenti  dovranno  non  essere   stati   dichiarati   inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato,  negli  ultimi  cinque  anni  di
servizio,  se  personale  militare  in  servizio  permanente,  e  non
dovranno trovarsi  in  situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 
    4. Per tutti i concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata  al  possesso  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale  prescritta  dalla  normativa  in  vigore,
nonche'  dell'idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  volo   in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per  il  ruolo  naviganti
normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 
    5.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre
subordinata    all'accertamento    d'ufficio,    anche     successivo
all'ammissione ai singoli Istituti di formazione,  del  possesso  dei
requisiti di moralita'  e  condotta  stabiliti  per  l'ammissione  ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita'  previste
dalla vigente normativa. 
    6. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e  mantenuti  sino  all'ammissione  presso  i  singoli
Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo, ivi
compresi quelli  ulteriori  previsti  ai  precedenti  commi  2  e  3,
rispettivamente per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettere c) e d). 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le  procedure  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  saranno  gestite
tramite il portale dei concorsi on-line del  Ministero  della  Difesa
(nel  prosieguo  denominato  portale  dei  concorsi),   raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area  siti  di  interesse,
link concorsi on-line Difesa,  ovvero  attraverso  il  sito  intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -  che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare le  domande  di  partecipazione  ai  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e  ricevere,  con  le
modalita' indicate nel successivo art. 5, le ulteriori  comunicazioni
inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da  Enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. Per quanto concerne
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d),  si  fa
rinvio alle disposizioni contenute nei successivi artt. 4 e 5. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta  alla  voce  "istruzioni"  del  portale  dei
concorsi, con una delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile  (intestata   ovvero
utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve  essere  intestata  o
utilizzata  da  un  componente  del  nucleo  familiare  esercente  la
potesta'  genitoriale-)  e   gli   estremi   di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le procedure consentite tramite il  portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni concernenti il software e la  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale dei  concorsi.  L'uso  di
programmi   non   consigliati   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali  credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) dovranno  essere  compilate  -da
parte di tutti i candidati, ivi compresi i militari in servizio e gli
Allievi delle Scuole Militari- esclusivamente on-line e inviate,  con
esclusione di qualsiasi altra modalita' diversa  da  quella  indicata
nel successivo comma 4, entro il termine perentorio  di  30  (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie  Speciale.  I
candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda
di partecipazione dovranno,  a  pena  di  esclusione,  allegare  alla
stessa copia per  immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  dell'atto  di
assenso per l'arruolamento volontario rinvenibile tra gli Allegati al
bando. 
    Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i  genitori
o dal genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. Sara',  altresi',  necessario  allegare
copia per immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  di  un  documento  di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia   dei/l   sottoscrittori/e,
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'. 
    2. I candidati dovranno accedere al proprio profilo  sul  portale
dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare  e
compilare on-line la relativa domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono  salvare
in locale (sul  proprio  PC)  una  bozza  delle  domande  non  ancora
inviate/presentate. Tale bozza, riportante la filigrana  "DA  INVIARE
TELEMATICAMENTE", non puo' essere utilizzata  in  sostituzione  della
domanda di partecipazione inoltrata tramite il portale dei  concorsi.
I concorrenti, prima dell'inoltro di ogni domanda di  partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in formato PDF, di
eventuali documenti da allegare alla domanda di partecipazione. 
    4. Terminata la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta  acquisizione.  Tale  messaggio,  valido  come  ricevuta  di
presentazione della domanda, dovra' essere stampato e conservato  dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza,
all'atto della  presentazione  alla  prima  prova  concorsuale.  Dopo
l'invio della domanda, i concorrenti  potranno  anche  scaricare  una
copia della stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura e si intenderanno acquisiti i dati su cui l'Amministrazione
effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di  partecipazione
al concorso al quale si intende partecipare, nonche' quelli  relativi
all'eventuale possesso del diritto alle riserve di posti o di  titoli
di preferenza. Integrazioni o modifiche di  quanto  dichiarato  nella
domanda potranno essere inviate  dai  concorrenti  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on-line, che si verificasse durante  il
periodo previsto per la presentazione  delle  domande,  la  Direzione
Generale per  il  Personale  Militare  si  riserva  di  prorogare  il
relativo termine per un numero di giorni pari  a  quelli  di  mancata
operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino  e  della  proroga
del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con
avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto
dal successivo art. 5. 
    7. In tal caso resta comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione  delle  domande  di  cui  al
precedente comma 1, la data relativa al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione di cui al precedente art. 2. 
    8.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line del  portale  dei  concorsi  fosse
tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi,
la  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  provvedera'  a
informare   i   candidati   con   avviso    pubblicato    sul    sito
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) la domanda di partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata esclusivamente on-line a  mezzo  della  procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il medesimo
termine perentorio di 30  (trenta)  giorni  a  decorrere  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, seguendo le istruzioni per  la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    Prima di iniziare la  procedura  di  compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
      a) casella di posta elettronica  certificata  di  tipo  CEC-PAC
(comunicazione  elettronica  certificata  tra  cittadino  e  Pubblica
Amministrazione) intestata al concorrente. Il concorrente titolare di
CEC-PAC deve compilare dei campi con i propri dati  anagrafici  e  il
codice fiscale; 
      b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta  d'identita'
elettronica) e CNS (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  concorrente
titolare di questi tipi di smart card dovra': 
        - compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        -  identificarsi  digitalmente  mediante   l'utilizzo   della
propria CIE/CNS e del pin a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica  qualificata.  Il   concorrente
titolare di strumenti per la firma  digitale/elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato dovra': 
        - compilare il modulo di identificazione con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        - scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
        -  sottoscrivere  mediante  certificato  di  firma   digitale
(intestato al concorrente); 
        - eseguire la procedura di upload per caricare la domanda  in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line"
del sito www.carabinieri.it-area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato inviera' al
concorrente,  all'indirizzo  di  posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  delle  domande
on-line per la partecipazione al concorso. 
    Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via  telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno
prese in considerazione e  il  concorrente  non  sara'  ammesso  alla
procedura concorsuale. 
    I  concorrenti  minorenni  all'atto  della  presentazione   della
domanda  di  partecipazione  dovranno  seguire  la  stessa  procedura
descritta  ai   commi   precedenti,   identificandosi   sul   sistema
automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta
elettronica certificata di tipo CEC-PAC, oppure tramite carta di tipo
conforme agli standard CIE  (carta  d'identita'  elettronica)  e  CNS
(carta  nazionale  dei  servizi),  oppure  tramite   firma   digitale
elettronica qualificata, intestate a uno dei  genitori  esercenti  la
potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al  tutore.  Essi  dovranno,
altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso
all'arruolamento  volontario  di  un  minore,  secondo   il   modello
rinvenibile tra gli Allegati al bando,  sottoscritto  da  entrambi  i
genitori o dal genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale  o,  in
mancanza, dal  tutore,  nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di
validita'. 
    All'esito della  procedura  correttamente  eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica  indicato  nella  domanda.  Detta  ricevuta  dovra'
essere esibita dal  concorrente  all'atto  della  presentazione  alla
prima prova del concorso. 
    I concorrenti identificati mediante casella di posta  elettronica
di tipo CEC-PAC riceveranno le  comunicazioni  relative  al  concorso
esclusivamente alla  predetta  casella.  I  concorrenti  identificati
mediante carta d'identita' elettronica  (CIE),  carta  nazionale  dei
servizi (CNS) o firma digitale/elettronica qualificata deve  indicare
un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata (PEC). 
    10. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in
ogni domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali  comunicazioni
relative al concorso cui  intendono  partecipare,  nonche'  tutte  le
informazioni attestanti il possesso dei requisiti  di  partecipazione
al concorso stesso. 
    11.  Con  l'invio  telematico  delle  domande  con  le  modalita'
indicate nei precedenti commi,  il  candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale, si  assume  la  responsabilita'  penale  circa
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.  76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    12. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare  le
domande che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c), tramite  il  proprio  profilo  nel  portale  dei
concorsi, il concorrente potra' anche accedere alla sezione  relativa
alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'aera pubblica,
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili  le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  a
ciascun  concorrente.  Della  presenza  di   tali   comunicazioni   i
concorrenti  riceveranno   notizia   mediate   messaggio   di   posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di  registrazione,
ovvero con short message system (SMS). Le comunicazioni di  carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno
valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i
candidati. 
    Per  ragioni  organizzative,  le   comunicazioni   di   carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con  messaggio
di posta elettronica  certificata  (se  posseduta  e  dichiarata  dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o  telegramma  ovvero  con  qualsiasi  altro  mezzo  che
garantisca certezza della data di ricezione da parte del candidato. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno
anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d)  tutte  le  comunicazioni  saranno  inserite   nei   siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it con valore di notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,  comma  1  i
candidati potranno inviare, entro il termine di scadenza previsto per
la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione,  dichiarazioni
integrative o modificative delle dichiarazioni rese nella domanda  di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni
della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta  elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia  fissa  e  mobile,  variazioni  relative  alla
propria  posizione  giudiziaria,  ecc.),  anche  successivamente   al
termine di scadenza previsto per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione,  mediante  messaggi   di   posta   elettronica   (PE)
-utilizzando esclusivamente un account di PE -  o  posta  elettronica
certificata (PEC)-utilizzando esclusivamente un account di  PEC-,  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      a) Esercito:  concorsi  pubblico  e  interno,  per  esami,  per
l'ammissione  di  Allievi  al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia
Militare:  uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it  per  la  PE  ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla  prima  classe  dei   corsi   normali   dell'Accademia   Navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE; 
      d)  Carabinieri:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia  Militare  per  la
formazione  di  base  degli  Ufficiali  dell'Arma  dei   Carabinieri:
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    5.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita'  circa  eventuali  possibili  disguidi  derivanti  da
errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione  dell'indirizzo
di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia  mobile
da parte dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. I concorsi, pubblico e interno, di cui al precedente  art.  1,
comma 1, lettera a) prevederanno l'espletamento delle seguenti  fasi,
in ordine di elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti psicofisici; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prova scritta di composizione italiana; 
      f) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
Sanitario); 
      g) prova orale di matematica; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera; 
      i) tirocinio. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di selezione culturale; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
Sanitario); 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) prova orale di matematica; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) prova scritta di composizione italiana; 
      d) prova di scritta selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
Sanitario); 
      e) tirocinio psicoattitudinale e  comportamentale  (concernente
le    aree    di     valutazione     dell'efficienza     fisica     e
psicoattitudinale-comportamentale); 
      f) prova facoltativa di informatica; 
      g) prova orale di lingua inglese; 
      h) prova orale di matematica; 
      i) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 
    4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  d)
prevedera'  l'espletamento  delle  seguenti  fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) prova scritta di composizione italiana; 
      d) accertamenti psicofisici; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) prova orale su materie indicate nell'Appendice al bando; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera; 
      h) tirocinio. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle Appendici al bando. 
    6. Saranno ammessi  a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i  soli  concorrenti
giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di
ammissione  con  riserva,  disciplinati  nelle  Appendici  al  bando.
Saranno  esclusi  dal  prosieguo  del  concorso   i   candidati   che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 
    7.  I   concorrenti   che,   regolarmente   convocati,   non   si
presenteranno nel giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati  rinunciatari  e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  7.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  tranne   che   per   concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'Amministrazione  della  Difesa  ai  quali  i  concorrenti  hanno
chiesto di partecipare e per la contestuale convocazione  alle  prove
dell'esame di Stato. In tali ipotesi  gli  interessati  dovranno  far
pervenire un'istanza di nuova convocazione entro  le  ore  13.00  del
giorno feriale (sabato escluso)  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero  in  formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria.  In
particolare,  in  caso  di  contestuale   svolgimento   delle   prove
dell'esame  di  Stato,  dovranno  allegare  apposita   documentazione
rilasciata dall'Amministrazione scolastica  dalla  quale  risulti  la
convocazione  per  una  prova  del  predetto  esame  di   Stato.   La
riconvocazione, che potra' essere disposta solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove stesse  e  nel  rispetto  delle
specifiche disposizioni di cui  agli  articoli  successivi,  avverra'
mediante   avviso   inserito   nell'area   privata   della    sezione
comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  certificata  (se
posseduta   e   dichiarata   dai   concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per  il  solo
concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  d)  la
riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo  e-mail  all'indirizzo
indicato  nella  domanda  di  partecipazione.  Non  si  procedera'  a
riconvocazione alla  prova  scritta  di  composizione  italiana  -ove
prevista- e, per i soli concorrenti per i posti per i Corpi Sanitari,
alla prova scritta di selezione  culturale  in  biologia,  chimica  e
fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per quanto di  interesse,
agli indirizzi di posta elettronica di  cui  al  precedente  art.  5,
comma 4. 
    8. I calendari di svolgimento delle prove  concorsuali,  ove  non
indicati nel bando o  nelle  relative  Appendici,  nonche'  eventuali
modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse  saranno  resi
noti mediante avviso -che  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area privata  della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi  ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  certificata  (se
posseduta   e   dichiarata   dai   concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  Tale  avviso
sara' reso disponibile anche nel sito  www.persomil.difesa.it.  Sara'
anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero  della
Difesa - Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  Sezione
Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 -  00143  Roma  -
tel. 06/517051012 (mail urp@persomil.difesa.it). 
    9. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) tali  pubblicazioni  avverranno  esclusivamente  nei  siti
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a
tutti gli  effetti  e  per  tutti  i  concorrenti.  Con  le  medesime
modalita' saranno, altresi', resi noti gli esiti delle prove  scritte
e  orali.  Per  tale  concorso   sara'   anche   possibile   chiedere
informazioni al  Comando  Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -  V
Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197
Roma - tel. 06/80982935. 
    10. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 della  legge  8
marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta
potranno sostenere nel  primo  giorno  feriale  successivo  le  prove
previste nei  giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche  rese  note
annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'Interno.  In  casi  di
impossibilita' di svolgimento differito delle prove per  i  candidati
che ne  facciano  richiesta,  queste  saranno  fissate  per  tutti  i
concorrenti in un giorno  che  non  coincida  con  quello  di  riposo
sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge. 
    11. A mente dell'art. 580, comma 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -  dovranno  essere  sottoposti  agli
accertamenti e alle prove previste in  data  compatibile  con  quella
della formazione delle graduatorie generali di  merito,  fatte  salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 
    12. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    13. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    14. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle  prove  e
accertamenti  indossando  l'uniforme  e   fruiranno   della   licenza
straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalita' previste
dalla specifica normativa di settore. Per il solo concorso di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), i  concorrenti  in
servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al  tempo
strettamente  necessario  per  il   raggiungimento   del   luogo   di
svolgimento delle prove e degli accertamenti  e  per  il  rientro  in
sede. 
    15. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1 saranno nominate, con  successivi  decreti  dirigenziali,  le
seguenti commissioni: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali, per la formazione delle  graduatorie  e
per l'assegnazione ai corsi; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        6) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale, per le prove  orali,  per  la  formazione  delle
graduatorie finali e per l'assegnazione ai Corpi; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        5) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4) la  commissione  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana; 
        5)   la   commissione   esaminatrice   per    il    tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale,  per  la  prova  facoltativa  di
informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie
generali di merito; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; 
        2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio. 
    2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica,  composta
da personale interforze, per la prova scritta di selezione  culturale
in biologia, chimica e fisica. 
                               Art. 8 
 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
 
    1. La prova scritta di preselezione sara'  prevista  per  i  soli
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c)  e  d),
fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4. 
    Coloro  ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso,  sono  tenuti  a  presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione, un'ora prima dell'inizio della prova nella sede  e  nel
giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma  8,
muniti di penna a  sfera  a  inchiostro  indelebile  nero  e  potendo
esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione  della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita'  di  cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. 
    I  concorrenti  frequentatori  delle  Scuole  Militari   dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate  dagli
Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale Militare al
Comando della Scuola  di  appartenenza,  che  dovra'  partecipare  ai
rispettivi Allievi  le  comunicazioni  di  presentazione  alla  prova
scritta di preselezione. 
    2. La prova si svolgera', a cura  della  competente  commissione,
con le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 
    3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione  (determinati  con  i  criteri  di  cui  alle
Appendici  al  bando),  le  commissioni   competenti   provvederanno,
nell'ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie,  utili  al
solo fine di individuare i concorrenti da ammettere  a  sostenere  le
prove successive, entro i limiti numerici di cui  alle  Appendici  al
bando. 
    4.  Per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza  dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o  piu'
degli ordini di studi previsti  sara'  ritenuto  compatibile  con  le
esigenze di selezione, la prova scritta  di  preselezione  non  avra'
luogo. 
                               Art. 9 
 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
 
    1. La prova scritta di selezione culturale sara' prevista per  il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    2. I  concorrenti  che  non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal  concorso,  senza  attendere   alcuna   convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente art. 6, comma 8,
muniti di penna a  sfera  a  inchiostro  indelebile  nero  e  potendo
esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione  della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita'  di  cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. 
    3. Il punteggio riportato sara' utile ai  fini  della  formazione
delle graduatorie finali del concorso. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  delle  competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato  quale  Ufficiale  in
servizio permanente in base  alla  normativa  vigente  per  l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto.  L'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni  e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e
delle direttive del 5 dicembre 2005 della ex Direzione Generale della
Sanita' Militare, citate nelle premesse, fatto salvo il  rispetto  di
ulteriori disposizioni normative indicate nelle specifiche Appendici. 
    2. Le modalita' di espletamento degli  accertamenti  psicofisici,
la documentazione da portare al seguito -in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge-  all'atto  della
presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti  cui
saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente  indicate  nelle
Appendici al bando, nelle quali sono altresi'  indicati  i  requisiti
fisici di cui i candidati devono essere riconosciuti in  possesso  ai
fini del conseguimento dell'idoneita',  nonche'  i  profili  sanitari
minimi. A pena di  esclusione,  tutti  gli  esami  strumentali  e  di
laboratorio chiesti ai candidati dovranno  essere  effettuati  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio  Sanitario  Nazionale.  Sara'  cura  del  concorrente
produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme
secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  legge  -  della   struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da  parte
della  commissione  competente  per  gli  accertamenti   psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a) Esercito: i cinque giorni antecedenti la  prova  scritta  di
composizione italiana; 
      b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; 
      c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti la prova scritta di
composizione italiana; 
      d)  Arma  dei  Carabinieri:  la  data   di   formazione   della
graduatoria di ammissione al tirocinio. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  degli   accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1, comma 7.  Non  saranno  previste  ulteriori
riconvocazioni. 
    4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso  di  positivita'
del test di gravidanza, la commissione competente non procedera' agli
accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del  giudizio,
a mente dell'art. 580, comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  secondo  il  quale  lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati  il  cui  stato  di  gravidanza  sia  stato  accertato,  la
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare   procedera'   alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  il
completamento della procedura concorsuale, entro il  termine  fissato
per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi e,
per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  a)
e d), entro il termine fissato per la definizione  delle  graduatorie
di  ammissione  al  tirocinio.  Se   in   occasione   della   seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione ne dara'  notizia  alla  citata  Direzione  Generale  che
escludera'  il  candidato  dal  concorso  per   l'impossibilita'   di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le  ipotesi  di
ammissione con riserva di cui alle Appendici al bando. 
    6. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b)  e  c),  i  concorrenti  giudicati  inidonei  potranno
inviare  (tramite  messaggio  di  posta  elettronica  (PE)  o   posta
elettronica certificata (PEC) agli  indirizzi  di  seguito  elencati,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti psicofisici, specifica istanza di ulteriori accertamenti
psicofisici assieme a copia per immagine, ovvero in formato  PDF,  di
un valido documento di  identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato e di idonea documentazione  specialistica  rilasciata  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato  il  giudizio  di  inidoneita'.  Non  saranno  prese   in
considerazione istanze prive della prevista documentazione o  inviate
oltre i termini  perentori  sopra  indicati.  Tali  istanze  dovranno
essere  inviate  agli  indirizzi  di  posta  elettronica  di  cui  al
precedente art. 5, comma 4, lettera a), b) e c). 
    7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante  avviso  inserito  nell'area  privata
della sezione comunicazioni del  portale  dei  concorsi  ovvero,  per
ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica certificata
(se  posseduta  e  dichiarata  dai  concorrenti  nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o a  mezzo  e-mail  (se  e'
stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione)
o telegramma. In caso di mancato accoglimento  dell'istanza,  invece,
il concorrente ricevera' comunicazione, con  le  medesime  modalita',
che  il  giudizio  di  inidoneita'   riportato   al   termine   degli
accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 
    8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  che
hanno presentato istanza di ulteriori  accertamenti  psicofisici  -in
caso  di  accoglimento  di  tale  istanza-   sara'   espresso   dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a  seguito  di
valutazione della documentazione  prodotta  a  corredo  dell'istanza,
ovvero, solo se  lo  riterra'  necessario,  a  seguito  di  ulteriori
accertamenti psicofisici disposti. 
    9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto,  per  i  concorrenti  giudicati   idonei   la   commissione
provvedera' a definire il  profilo  sanitario  e,  ove  previsto,  ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti  dichiarati  inidonei
anche  a  seguito  della  valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori
accertamenti  psicofisici  disposti,   nonche'   quelli   che   hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a  cura  delle  competenti
commissioni, alle prove di efficienza fisica. L'idoneita' fisica  dei
candidati di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  c)  sara'
valutata    nell'ambito    del    tirocinio    psicoattitudinale    e
comportamentale. 
    2. La facolta' di  proporre  istanza  di  riconvocazione  non  e'
prevista per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a)  in  quanto  le  prove  di   efficienza   fisica   avranno   luogo
contestualmente agli accertamenti  psicofisici.  Pertanto,  eventuali
istanze di riconvocazione, nei casi e con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 6, comma 7, dovranno essere proposte  all'atto  della
convocazione agli accertamenti psicofisici. 
    3. Le prove di efficienza fisica  si  svolgeranno  a  cura  delle
competenti  commissioni  e  potranno  prevedere   l'espletamento   di
esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli
esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 
    4. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso  di
cui al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b)),  in  corso  di
validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati  in  medicina
dello sport. Il documento dovra'  avere  una  data  di  rilascio  non
antecedente al 1° novembre 2013 ovvero dovra' essere valido  fino  al
31 ottobre 2014; 
      b)  se  concorrente  di  sesso  femminile,  referto  attestante
l'esito di test di gravidanza mediante  analisi  su  sangue  o  urine
effettuato entro i termini indicati nelle Appendici al bando  per  lo
svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. 
    La mancata  presentazione  di  detti  documenti  non  consentira'
l'ammissione della concorrente a sostenere  le  prove  di  efficienza
fisica e determinera' l'esclusione dal concorso. 
    5.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito l'Ufficiale  medico  presente  [per  i  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a),  il  Dirigente  del  Servizio
Sanitario  del  Centro  di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito  o  il  suo  sostituto],   adottera'   le   conseguenti
determinazioni,  eventualmente  autorizzando  l'effettuazione   delle
prove in altra data. 
    6. Allo stesso modo, i concorrenti che  prima  dell'inizio  delle
prove accusano una  indisposizione,  o  che  si  infortunano  durante
l'esecuzione  di  uno   degli   esercizi,   dovranno   immediatamente
comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di
cui al precedente comma 5, adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica  che  perverranno  da
parte di concorrenti che le avranno portate  comunque  a  compimento,
anche se con esito negativo. 
    7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e  6,
otterranno  dalla  commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione di tutte o di  parte  delle  prove  di  efficienza
fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata
della sezione comunicazioni del  portale  dei  concorsi  ovvero,  per
ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta  elettronica  o  con
lettera  raccomandata  o  telegramma,  o,  ove  possibile,   mediante
consegna diretta agli interessati, per sostenere tali prove in  altra
data. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
d)  la  riconvocazione  avverra'  esclusivamente   a   mezzo   e-mail
all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.  La  data  di
riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), con quella indicata al precedente art. 10, comma 3, lettera a); 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), con la data di  prevista  conclusione  dello  svolgimento
delle prove orali; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), con  la  data  di  svolgimento  della  prova  scritta  di
composizione italiana. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6  non  trovano  applicazione
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), per
il quale si  rimanda  al  successivo  art.  15  e  alle  disposizioni
specifiche contenute nella relativa Appendice. 
    8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara'
comunicato seduta stante agli interessati. 
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1,  lettere  a),  b)  e  d)  saranno  sottoposti  agli   accertamenti
attitudinali,  a  cura  delle  competenti  commissioni.   L'idoneita'
attitudinale dei partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera  c)  sara'  valutata  nell'ambito  del  tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le  qualita'  attitudinali  e  a  valutare,  rispetto  alle
distinte caratteristiche di impiego, il possesso  delle  capacita'  e
dei requisiti necessari al fine  di  un  positivo  inserimento  nelle
Forze Armate ovvero  nell'Arma  dei  Carabinieri.  Tali  accertamenti
saranno svolti secondo  i  criteri  e  le  modalita'  indicati  nelle
Appendici al bando. 
    3. Nei casi di seguito indicati -  poiche'  l'espletamento  degli
accertamenti attitudinali e' previsto contestualmente ad altre  prove
concorsuali - eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con  le
modalita' di cui al precedente art.  6,  comma  11,  dovranno  essere
proposte: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e d), all'atto della convocazione agli accertamenti psicofisici; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), all'atto della  convocazione  alle  prove  di  efficienza
fisica. 
    4. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente,  un  giudizio  sulla
idoneita',  senza  attribuzione  di  alcun  punteggio,  definitivo  e
comunicato seduta stante. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
                               Art. 13 
 
 
               Prova scritta di composizione italiana 
 
 
    1. La prova scritta di  composizione  italiana,  prevista  per  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), c)  e  d),
consistera' nello svolgimento di un  tema  su  argomenti  di  cultura
generale, corrispondenti alle materie previste  nei  programmi  degli
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La prova tendera'
a verificare il grado di padronanza nella lingua  italiana  da  parte
del concorrente, la sua cultura e maturita' di giudizio, l'attitudine
al ragionamento nell'aderenza alla traccia, la capacita' di esprimere
le sue idee in maniera semplice e nel  rispetto  della  grammatica  e
della sintassi. La prova si  svolgera'  con  le  modalita'  riportate
nelle Appendici al bando. 
    2. I concorrenti  ammessi  alla  prova  scritta  di  composizione
italiana,  senza  attendere  alcuna  convocazione,  sono   tenuti   a
presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso  di  cui  al
precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella  di  inizio
della prova, muniti di penna a sfera a  inchiostro  indelebile  nero.
Durante lo svolgimento  della  prova  sara'  consentita  soltanto  la
consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,  comma  5.  Non
saranno previste riconvocazioni. 
    4. I candidati che non supereranno la prova saranno  esclusi  dal
concorso. 
                               Art. 14 
 
 
 Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica 
 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a)  b)  e  c),  i  concorrenti  che  hanno  presentato   domanda   di
partecipazione per i posti per i Corpi  Sanitari  saranno  sottoposti
alla prova scritta di selezione  culturale  in  biologia,  chimica  e
fisica   finalizzata    all'ammissione    ai    corsi    di    laurea
specialistica/magistrale per  il  Corpo  Sanitario.  La  prova  sara'
presieduta  da  un'unica  commissione  interforze  e  vertera'  sulle
materie  e  sui  programmi  rinvenibili  negli  Allegati  al   bando,
elaborati   in   coerenza   con   quelli   previsti   dal   Ministero
dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca  per  l'accesso
programmato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in chimica  e
tecnologie farmaceutiche e in medicina veterinaria. 
    2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica avra' luogo il 10 giugno 2014 presso il Centro di Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti 2, Foligno,  con
inizio non prima delle ore 14.00. Eventuali variazioni della  data  o
della sede di svolgimento della  prova  saranno  rese  note  mediante
avviso  che  sara'  pubblicato  nell'area  pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
Difesa, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it. 
    3. La prova, della durata di 60  (sessanta)  minuti,  consistera'
nella  somministrazione  di  48  (quarantotto)  quesiti  a   risposta
multipla e predeterminata (ciascuno con 4  possibilita'  di  risposta
alternativa di cui una sola esatta), volti ad accertare il  grado  di
conoscenza delle materie citate. I  concorrenti  assenti  al  momento
dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano
le ragioni dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 5. 
    4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo  si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta  esatta;
meno 0,25 punti  per  ogni  risposta  sbagliata;  0  punti  per  ogni
risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti  nella
prova di  cui  al  presente  articolo,  la  commissione  indicata  al
successivo comma 5 provvedera' a formare distinte  graduatorie  utili
al solo fine del conseguimento dell'idoneita', ai sensi della vigente
normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per i  corsi  di
laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia  ovvero,  ove
previsto,  in  medicina  veterinaria  e  in  chimica   e   tecnologie
farmaceutiche. In particolare,  provvedera'  a  formare  le  seguenti
graduatorie: 
      a) per i posti per il Corpo Sanitario  dell'Esercito  (concorso
pubblico): 
        1) una per il corso di medicina e chirurgia; 
        2) una per il corso di chimica e tecnologie farmaceutiche; 
        3) una per il corso di medicina veterinaria; 
      b) una  per  i  posti  per  il  Corpo  Sanitario  dell'Esercito
(concorso interno); 
      c) una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo; 
      d) una per i posti per il Corpo Sanitario Aeronautico. 
    5. L'idoneita' dei  candidati  sara'  stabilita  sulla  base  dei
criteri  indicati  nelle  Appendici  al   bando.   Saranno   comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto  utile  in  ognuna  delle
graduatorie di cui sopra. Tale punteggio  non  sara'  utile  ai  fini
della formazione  delle  eventuali  graduatorie  di  ammissione  alle
successive prove concorsuali  ne'  ai  fini  della  formazione  delle
graduatorie finali dei concorsi di interesse. 
                               Art. 15 
 
 
            Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale 
 
 
    1. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  c)  l'idoneita'  sotto  il   profilo   psicoattitudinale   e
comportamentale dei concorrenti, risultati idonei alla prova  scritta
di  composizione   italiana,   sara'   accertata   dalla   competente
commissione ai sensi delle "Norme per la selezione  psicoattitudinale
dei candidati partecipanti  ai  concorsi  dell'Aeronautica  Militare"
emanate  dal  Comando  Scuole  dell'Aeronautica  Militare/3^  Regione
Aerea. I candidati saranno convocati al tirocinio a  essi  riservato,
in  considerazione  del  ruolo  per  il  quale  gli   stessi   stanno
concorrendo, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6,  comma
8. 
    2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in  piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare  il
referto del test di gravidanza (su sangue o  urine)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale, in data non anteriore  a  cinque
giorni lavorativi precedenti alla data di presentazione al  tirocinio
psicoattitudinale e  comportamentale.  La  mancata  presentazione  di
detta documentazione determinera' l'esclusione  del  concorrente  dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 
    Se  all'atto  della  presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio stesso dovessero insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi
sulla  persistenza  della   idoneita'   psicofisica   precedentemente
riconosciuta,  per  eventi  frattanto   verificatisi,   e'   facolta'
dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere  medico-legale  circa
la persistenza dell'idoneita' medesima. 
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica; 
      b)  effettueranno   un   programma   di   attivita',   di   cui
all'Appendice al bando, inteso a verificare il possesso delle doti di
carattere e  delle  qualita'  richieste  dall'art.  646  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a Ufficiale  in
servizio permanente effettivo dell'Aeronautica Militare; 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio. 
    4. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate. 
    5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi  minimi  indicati
nella citata Appendice; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) non supereranno  con  esito  favorevole  le  prove  sportive
obbligatorie indicate nella predetta Appendice; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a  seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 
    6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati  idonei  dalla  competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
    7. I concorrenti giudicati  idonei  saranno  ammessi  alla  prova
orale  di  lingua  inglese,  che  si  terra'  a  partire  dal  giorno
successivo a quello di fine tirocinio. 
                               Art. 16 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale,  prevista  in  tutti  i  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma  1,  vertera'  sugli  argomenti  di  cui  ai
programmi riportati nelle Appendici al bando. 
    2. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione - di cui  al
precedente art. 6, comma 7 - e' prevista per i soli concorsi  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a)  e  d)  in  quanto,  per  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  b)  e  c)  la
prova orale avra' luogo contestualmente ad altre  prove  concorsuali.
Pertanto,  eventuali  istanze  di  riconvocazione   dovranno   essere
proposte: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), all'atto della  convocazione  alle  prove  di  efficienza
fisica; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera   c),    all'atto    della    convocazione    al    tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale, per i soli ruoli per cui non  e'
previsto lo svolgimento di un solo periodo di tirocinio. 
                               Art. 17 
 
 
                   Prova orale di lingua straniera 
 
 
    1.  La  prova  orale  di  lingua  straniera  e'  prevista   quale
obbligatoria (in lingua inglese) nel concorso di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera c) e facoltativa negli altri concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, in lingue a scelta tra quelle elencate
nelle Appendici al bando. Nel concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, lettera c), oltre alla prova orale  obbligatoria  di  lingua
inglese, potra' essere sostenuta una prova facoltativa  di  ulteriore
lingua straniera scelta  dal  candidato  tra  quelle  indicate  nelle
Appendici al bando. 
    2. Le  prove  facoltative  potranno  essere  sostenute  dai  soli
concorrenti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella   domanda   di
partecipazione al concorso di interesse. La prova  (sia  obbligatoria
sia facoltativa), della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con
le seguenti modalita': 
      - breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla
presentazione del candidato; 
      - lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e  valutazione
personale; 
      - conversazione  guidata,  che  abbia  come  spunto  il  brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di  espressioni
di uso quotidiano e formule comuni. 
    3. Al termine della  prova  (sia  obbligatoria  sia  facoltativa)
saranno assegnati i punteggi indicati nelle Appendici al bando.  Tali
punteggi saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 
    4. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), i concorrenti assenti al momento dell'inizio della  prova
orale obbligatoria di lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno
a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il  mancato  espletamento
della prova orale facoltativa di lingua straniera  non  determinera',
invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno
sostenere  piu'   detta   prova   facoltativa   dovranno   rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. 
                               Art. 18 
 
 
                  Prova facoltativa di informatica 
 
 
    1. I concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda  di
partecipazione al  concorso,  sosterranno  la  prova  facoltativa  di
informatica, prevista per il solo concorso di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettera c), a cura  della  competente  commissione.  Tale
prova consistera' nella somministrazione collettiva di questionari  a
risposta multipla, finalizzati ad accertare  il  livello  di  cultura
generale nel settore informatico, con  particolare  riferimento  alle
caratteristiche  hardware  e  software  dei  calcolatori  attualmente
utilizzati. 
    2. I concorrenti che non  vorranno  piu'  sostenere  detta  prova
dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta di rinuncia. 
    3. La prova si articolera' secondo quanto indicato nell'Appendice
al bando. 
                               Art. 19 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1. La convocazione al tirocinio, previsto per i soli concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), avverra'  con  le
modalita' di cui al precedente art.  6,  commi  8  e  9.  Durante  il
tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove  e  accertamenti
nelle aree indicate nelle Appendici  al  bando,  in  cui  sono  anche
riportati i relativi punteggi attribuibili. Il  tirocinio  avra'  una
durata di circa trenta giorni, comunque  non  superiore  a  sessanta,
durante  i  quali  tutti  i   frequentatori   saranno   ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
militari e scolastiche. 
    2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), salvo che per i  posti  per  il  Corpo  Sanitario  dell'Esercito,
durante la terza settimana di frequenza del tirocinio  i  concorrenti
dovranno  confermare  o  modificare,  con   apposita   dichiarazione,
l'ordine  di  preferita  assegnazione  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    3. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della verifica dei requisiti  previsti  per  l'ammissione  ai  corsi,
dovranno essere sottoposti al test  di  gravidanza  mediante  analisi
sulle urine e, se ammessi alla frequenza del corso,  dovranno  essere
nuovamente sottoposti a detto test. In caso di  positivita',  saranno
rinviati d'ufficio e ammessi al  corso  successivo,  subordinatamente
alla  verifica  del  mantenimento   dei   requisiti   necessari   per
l'ammissione, di cui al precedente art. 2. 
    4. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora per  taluni
concorrenti  insorgano  dubbi  sulla  persistenza   della   idoneita'
psicofisica    precedentemente    riconosciuta,    sara'     facolta'
dell'Accademia Militare sottoporre i medesimi a  nuovi  accertamenti,
al  fine  di  appurare  che  non  si  siano  aggravate   preesistenti
imperfezioni o siano insorti fatti morbosi tali  da  determinare  nei
loro confronti un provvedimento  medico-legale  di  inidoneita'  alla
frequenza del tirocinio. 
    5.  I  concorrenti  convocati  per  la  frequenza  del  tirocinio
dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con  scritto
in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e  data
di  nascita.  Nessuna  autenticazione  deve  essere   apposta   sulla
fotografia; 
      b) certificato  anamnestetico  delle  vaccinazioni  effettuate,
rilasciato -entro i trenta giorni antecedenti alla data di inizio del
tirocinio-  da  strutture  sanitarie  pubbliche  (scheda  o  libretto
sanitario). 
    I  medesimi  dovranno  inoltre  sottoscrivere,  ai  sensi   delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva  che  confermi,
integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 
    6.  I  concorrenti  ammessi  al  tirocinio  dovranno   contrarre,
all'atto della presentazione in Accademia, una  ferma  volontaria  di
durata pari a  quella  del  tirocinio  stesso,  dalla  quale  saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne  saranno
esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza  maggiore
- o non saranno comunque ammessi ai corsi. I  concorrenti  compiranno
il tirocinio: 
      a) se non provenienti da precedente arruolamento o se  militari
in congedo, in qualita' di Militari di Truppa per i concorsi  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a) ovvero, per il concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), in qualita' di Allievi
Carabinieri; 
      b) se militari in servizio, con il grado rivestito. 
    7. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno  a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 
    8.  I  concorrenti  che   sono   Ufficiali   di   complemento   o
Sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il  grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in  Accademia  per
la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente  la  data  di
ammissione ai corsi in qualita' di Allievi. Essi saranno  ricollocati
in  congedo  se  interromperanno,  per  rinuncia,  la  frequenza  del
tirocinio o non lo supereranno o  non  saranno  comunque  ammessi  ai
corsi. 
    9. I concorrenti che, all'atto della presentazione  in  Accademia
per  la  frequenza  del  tirocinio,  sono  gia'  alle  armi   saranno
collocati,  per  la  durata  del  tirocinio  e   sino   all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati  presso
l'Accademia stessa e saranno rinviati agli  Enti  di  provenienza  se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 
    10. I militari alle armi il cui collocamento in congedo  viene  a
cadere durante la  frequenza  del  tirocinio  saranno  trattenuti  in
servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione  in  Accademia,
ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 
    11. Durante il tirocinio i concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'Istituto  previste  per  gli
Allievi dell'Accademia Militare, saranno forniti di vitto e  alloggio
e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto  da  restituire
in  caso  di  mancata  ammissione  ai  corsi  regolari.   Non   sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione  contestuale  ad  altri
concorsi. 
    12.  Saranno  senz'altro  esclusi   dal   concorso   e   rinviati
dall'Accademia i frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno  assenze  prolungate,  anche  non  continuative,
complessivamente superiori alla  meta'  della  durata  del  tirocinio
stesso. Saranno  considerate  assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. I  candidati  convocati
in data successiva  all'inizio  del  tirocinio  ai  sensi  di  quanto
disposto nelle  Appendici  al  bando  dovranno,  comunque,  risultare
presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; 
      c) non risulteranno in possesso, all'atto della valutazione  da
parte  della  competente  commissione,  della  prescritta   idoneita'
psicofisica; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla  preposta  commissione  di  formulare  il  giudizio
finale. 
    13. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il  giudizio
di  inidoneita',  da  considerare  definitivo,  saranno  esclusi  dal
concorso. 
                               Art. 20 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1  saranno  formate  dalle  competenti   commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle  Appendici  al  bando.
Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
la  commissione  esaminatrice  provvedera'   anche,   ove   previsto,
all'assegnazione alle Armi o Corpi, in applicazione  dei  criteri  di
cui alle  Appendici  al  bando.  Le  graduatorie  di  merito  saranno
approvate con decreti dirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste nelle  Appendici  al  bando  e,  a  parita'  di  merito,  si
applicheranno le disposizioni di  cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 650  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3.   Saranno   dichiarati   vincitori,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  4,  i  concorrenti  che  si  collocheranno   utilmente   nelle
graduatorie di merito. 
    4. I  decreti  dirigenziali  di  approvazione  delle  graduatorie
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della  Difesa
e di tale pubblicazione sara' dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno
pubblicati    nel    portale    dei    concorsi    e     nel     sito
www.persomil.difesa.it. 
                               Art. 21 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2, gli Enti incaricati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare provvederanno a chiedere alle  Amministrazioni  Pubbliche  e
agli  Enti  competenti  la  conferma  di   quanto   dichiarato,   dai
concorrenti risultati vincitori, nelle domande di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  rese  dai
medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), dall'Accademia Navale; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), dall'Accademia Aeronautica; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d),  dal  Centro  Nazionale  di  Selezione  e   Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai  benefici  eventualmente  conseguiti  per
effetto della dichiarazione non veritiera. 
    3.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  e  la
documentazione probante relativa al diritto all'elevazione del limite
massimo di eta'  per  il  servizio  militare  prestato  previsto  dal
precedente art. 2, comma 1, lettera b) saranno acquisiti d'ufficio. 
    4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i  medesimi,  a  richiesta  del
competente Ente incaricato dalla Direzione Generale per il  Personale
Militare ovvero dell'Istituto di formazione,  dovranno  sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado, come da modello rinvenibile  tra  gli  Allegati  al  bando.  I
concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la  loro
firma apposta in calce alla  predetta  dichiarazione  sostitutiva  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2014-2015 presso
le Universita'. 
    5. I vincitori di sesso femminile, ai  fini  della  verifica  dei
requisiti   previsti   per   l'ammissione    ai    corsi,    all'atto
dell'incorporamento,  dovranno   essere   sottoposti   al   test   di
gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere b) e  c),  all'atto  dell'ammissione  in  Accademia,
saranno sottoposti a visita al fine  di  verificare  il  mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare. 
    6. I Comandi delle Scuole Militari dovranno inviare, a  richiesta
degli Enti competenti, gli elenchi  nominativi  dei  partecipanti  ai
concorsi in qualita' di Allievi, distinguendo quelli che hanno o  non
hanno superato l'esame di maturita', con il relativo voto e i verbali
di  valutazione  in  attitudine   militare   espressa   dall'apposita
commissione. 
                               Art. 22 
 
 
                         Vincoli di servizio 
 
 
    1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di  cui  al
precedente art. 1,  comma  1  saranno  ammessi  ai  corsi  presso  le
Accademie di Forza Armata, acquisiranno la  qualifica  di  Allievi  e
dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre  e  assoggettarsi
alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di  Truppa  ovvero
come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma  saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 
    2.  All'atto   dell'incorporazione   i   concorrenti   vincitori,
qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo,  da
assumersi all'ammissione al terzo  anno  di  corso,  di  rimanere  in
servizio  per  il  periodo  previsto  dalla  normativa  vigente,   in
relazione al proprio corso di studi. 
    3.  Agli  Allievi  Ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il
consenso a essere presi in considerazione ai  fini  di  un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di Informazione  e  Sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    4. Gli ammessi ai corsi d'Accademia potranno essere: 
      a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni); 
      b)  espulsi   per   motivi   disciplinari,   di   salute,   per
insufficiente attitudine professionale (in genere o  -  per  il  solo
ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita'  pilota  -
al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 
    5. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
conseguiranno la nomina a Ufficiale in servizio permanente ai sensi e
con le modalita' prescritte dalla normativa vigente. 
                               Art. 23 
 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
 
    1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei  corsi  presso  le
Accademie, i concorrenti gia'  alle  armi  e  quelli  richiamati  dal
congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di  appartenenza,  con   la
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  Direzione
Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art. 864,  comma  1,
lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. La  cancellazione  avra'  effetto  dalla  data  di
ammissione in qualita' di Allievo ai corsi regolari. A tal fine,  gli
Istituti forniranno, al termine  dei  ripianamenti,  alle  competenti
Divisioni della Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  gli
elenchi dettagliati dei  concorrenti  gia'  alle  armi  e  di  quelli
richiamati dal congedo ammessi al  corso.  Agli  Allievi  provenienti
dagli Ufficiali,  dai  Sottufficiali  e  dai  Volontari  in  servizio
permanente  dimessi  o  espulsi  dai  corsi   si   applicheranno   le
disposizioni di cui agli artt. 599 e 600 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  15   marzo   2010,   n.   90,   in   materia   di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 
    2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro 15 giorni dalla  richiesta  da  parte  degli  Enti
competenti, la copia conforme dello stato di servizio  o  del  foglio
matricolare  e  tutti  i  documenti  personali  aggiornati  di   ogni
variazione, compresa quella  relativa  all'ammissione  in  Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti  il
trattamento economico. 
                               Art. 24 
 
 
                 Trattamento economico degli Allievi 
 
 
    1. Le spese  relative  al  mantenimento  e  all'istruzione  degli
Allievi delle Accademie sono a carico dell'Amministrazione nei limiti
e con le modalita' fissate dalle norme vigenti,  ai  sensi  dell'art.
530 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita',  dal
ruolo  degli  Ufficiali  in   Ferma   Prefissata,   dai   ruoli   dei
Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai  ruoli  dei  Militari  di
Truppa  competono  gli   assegni   del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione in Accademia.  Se  questi  sono  superiori  a  quelli
spettanti  nella  nuova  posizione,  sara'  attribuito   un   assegno
personale riassorbibile, salvo diversa previsione  di  legge,  con  i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di  carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 
    3. Agli Allievi  non  provenienti  dalle  predette  categorie  di
personale saranno corrisposte le competenze mensili  nella  misura  e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. 
                               Art. 25 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  L'Amministrazione  della  Difesa  potra'  escludere  in  ogni
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto  in
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso  alle  Accademie
di Forza Armata, nonche' escludere i  medesimi  dalla  frequenza  dei
corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i
corsi stessi. 
                               Art. 26 
 
 
                        Trattamento dei dati 
 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso gli Enti delegati dalla  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e
saranno  trattati  presso  una   banca   dati   automatizzata   anche
successivamente all'eventuale instaurazione del  rapporto  di  lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo, agli Enti previdenziali. 
    3. L'interessato  godra'  dei  diritti  di  cui  all'art.  7  del
predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento. I responsabili del trattamento sono, ognuno per le parti
di competenza: 
      a) i Comandanti degli  Istituti/Centri  di  Selezione  delegati
dalla Direzione Generale per il Personale Militare; 
      b) i presidenti  delle  commissioni  operanti  nelle  procedure
concorsuali, per quanto di competenza. 
    5. I dati sensibili e giudiziari saranno,  inoltre,  trattati  ai
sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 27 dicembre 2013 
 
 
                                 Amm. Isp. Ca. (CP) Felicio Angrisano 
 
Gen. C.A. Francesco Tarricone