Concorso per 1 collaboratore restauratore di beni culturali (lazio) MINISTERO PER I BENI CULTURALI E LE ATTIVITA' CULTURALI
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Concorso-Abilitazione
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso-Abilitazione |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 19-09-2014 |
Sintesi: | MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Concorso (Scad. 24 ottobre 2014) Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - tecnico del restauro. ... |
Ente: | MINISTERO PER I BENI CULTURALI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 19-09-2014 |
Data Scadenza bando | 24-10-2014 |
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Concorso (Scad. 24 ottobre 2014)
Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - tecnico del restauro.
IL SEGRETARIO GENERALE Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito «Codice»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 recante «Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici», come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420; Visti gli articoli 197-205, nonche' 253, commi 29 e 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» - e successive modificazioni; Visto l'art. 182 del sopra citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina in via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis dello stesso Codice, l'"acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali»; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 - «Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 87 - «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9, del Codice»; Visto l'Accordo tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 25 luglio 2012, volto alla definizione dello standard professionale e formativo del Tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del sopra richiamato decreto ministeriale del 26 maggio 2009, n. 86; Visto l'art. 45 - «Valore giuridico della trasmissione» - del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni; Considerata la necessita' di individuare con certezza l'ambito delle figure professionali che intervengono nelle attivita' conservative dei beni culturali, al fine di assicurare l'ottimale esecuzione dei relativi interventi; Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa sopra indicata relativa alla qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, anche agli effetti dell'art. 29, comma 9-bis, del Codice; Viste le Linee guida applicative richiamate dall'art. 182 del Codice, emanate con decreto ministeriale in data 13 maggio 2014; Decreta: Art. 1 Oggetto del bando 1. E' indetto un bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - tecnico del restauro, ai sensi dell'art. 182, commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies del Codice.
Art. 2 Requisiti per la partecipazione alla selezione 1. Ai sensi dell'art. 182, commi 1-sexies, 1-septies, alla procedura selettiva di cui al presente bando puo' partecipare chi alla data di pubblicazione del presente bando sia in possesso di uno dei requisiti sotto indicati: a) abbia conseguito un diploma di laurea nelle sottoelencate classi di laurea di cui all'art. 182 del Codice, comma.1-sexies: 1) laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S); 2) laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11); 3) diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 4) laurea in Beni culturali (L1); 5) laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43); b) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; c) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; d) risulti inquadrata o inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; e) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessata o dell'interessato ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e' dichiarato dal candidato con autocertificazione ai sensi deldecreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, tramite il sistema informatico che sara' reso disponibile nel sito istituzionale del Ministero, www.beniculturali.it, a partire dal 24 settembre 2014. Alla dichiarazione il candidato deve allegare copia di un documento di identita' o di riconoscimento equipollente, in corso di validita', ai sensi della normativa vigente. Il candidato, al fine di agevolare la verifica prevista dall'art. 3, comma 3, del presente decreto e rendere piu' celere la procedura, allega alla predetta dichiarazione, resa tramite la piattaforma informatica, la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei titoli di studio e/o professionali richiesti dal presente articolo, comma 1, lettere a), b), c), d). Puo' altresi' allegare la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici per non meno di quattro anni, di cui al presente articolo, comma 1, lettera e). 3. Il Ministero valutera' la sussistenza dei requisiti previsti ai commi precedenti, sulla base dei criteri indicati nelle Linee guida applicative dell'art. 182 del Codice, emanate con decreto ministeriale 13 maggio 2014.
Art. 3 Modalita' di inoltro della candidatura e allegati alla domanda 1. La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica, a pena di esclusione, entro il 24 ottobre 2014 alle ore 12, utilizzando la specifica applicazione informatica resa disponibile tramite apposita comunicazione nel sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. 2. Per eventuali chiarimenti e/o supporto alla compilazione e trasmissione del modulo, e' a disposizione dei richiedenti la seguente casella di posta elettronica: collaboratorirestauratori@beniculturali.it 3 L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito al possesso dei requisiti e di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione, fatte salve le conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 4 Iscrizione nell'elenco 1. Il conseguimento della qualifica e' disposto con provvedimenti del Ministero e da' luogo all'inserimento in apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, utile a dimostrare il possesso della qualifica a ogni effetto di legge. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5 Trattamento dei dati personali 1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalita' connesse e strumentali alla procedura selettiva. 2. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo puo' avvalersi anche di societa' esterne per il trattamento automatizzato dei dati personali finalizzato all'espletamento della selezione. 3. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.
Art. 6 Disposizioni finali 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva e' possibile ricorrere nelle forme e nei termini previsti dalla legge. 2. La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo www.beniculturali.it ha valore di notifica nei confronti dei candidati interessati a partecipare alla presente procedura. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana verra' data comunicazione della pubblicazione del presente Bando nel sito internet del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 3. Dal giorno della pubblicazione del presente bando decorrono i termini per l'impugnazione delle previsioni direttamente lesive, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni, o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni. Roma, 11 settembre 2014 Il segretario generale: Pasqua Recchia