Concorso per 393 allievi agenti del corpo forestale (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 393 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 11 del 10-02-2015 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE Concorso (Scad. 12 marzo 2015) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 393 allievi agenti del ... |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 10-02-2015 |
Data Scadenza bando | 12-03-2015 |
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Concorso (Scad. 12 marzo 2015)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 393 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo
IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia", e successive modificazioni, tra le quali quelle da ultimo apportate con il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 16, concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art. 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149 e il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, nonche' l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che ha stabilito, ai sensi della citata legge n. 149/90, i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e tenuto conto dei relativi principi generali; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 3, concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all'eta'; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, e successive modificazioni, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della difesa 16 aprile 2009, con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 1029, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state emanate le "disposizioni applicabili alle procedure di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo"; Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale lo Stato maggiore della difesa, I Reparto personale, Ufficio reclutamento, stato, avanzamento, ha evidenziato l'abrogazione, ai sensi del citato decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, dei concorsi delle Forze di polizia per reclutamenti nelle Forze armate di VFP4, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ed ha altresi' comunicato l'impossibilita', per l'anno 2015, di allocare sul bilancio della Difesa specifiche risorse per l'immissione di personale VFP4 nei ranghi delle Forze armate; Visto il ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, preso atto dei posti gia' disponibili; Valutate le attuali complessive disponibilita' finanziarie derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2010, 18 ottobre 2011, 21 gennaio 2013, 23 settembre 2013 e 8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dell'art. 1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Considerato, nell'ambito delle predette disponibilita', che le risorse residue dopo aver utilizzato o accantonato quelle per le prioritarie necessita' degli altri ruoli del Corpo forestale dello Stato consentono, al termine della relativa procedura concorsuale, l'immissione diretta di n. 393 unita' nel ruolo iniziale degli agenti ed assistenti; Considerato che le sopra citate immissioni in ruolo dei vincitori restano comunque subordinate alle autorizzazioni e alle risorse che risulteranno effettivamente disponibili, al termine della procedura concorsuale; Visto il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato del 5 ottobre 2012, e successive modificazioni, sui trasferimenti a domanda e sulle assegnazioni di personale di nuova nomina; Viste le note 4 novembre 2014, n. 85968 e 10 dicembre 2014, n. 69812, rispettivamente dell'Igop e della Funzione pubblica di rimodulazione delle autorizzazioni ad assumere nonche' di autorizzazione a bandire; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative; Ritenuto di bandire un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di n. 393 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da ammettere direttamente al corso di formazione; Decreta: Art. 1 Posti a concorso riservato e destinatari della riserva 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di trecentonovantatre (393) allievi agenti del Corpo forestale dello Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, da ammettere direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione. In particolare possono partecipare al concorso esclusivamente: a) i giovani che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione hanno gia' completato almeno una volta come volontari la ferma prefissata di un anno, siano essi ormai in congedo o ancora o di nuovo in servizio presso le Forze armate; b) i giovani che alla data medesima stiano prestando servizio in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno da almeno 6 mesi, restando, in tal caso, l'ammissione al corso di formazione comunque subordinata al completamento della ferma. 2. Il numero dei posti di cui al comma 1 puo' essere aumentato, a discrezione dell'Amministrazione, qualora le autorizzazioni alle assunzioni rilasciate prima dell'avvio del corso consentano un'ulteriore copertura delle vacanze esistenti nel ruolo degli agenti ed assistenti. 3. Non puo', pena l'esclusione, partecipare al concorso, in quanto non rientra nella categoria di cui al comma 1 alla quale il medesimo e' riservato, colui che abbia svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontario in ferma breve (VFB) ovvero volontario in ferma annuale (VFA). 4. I posti a concorso sono ripartiti tra le sedi di servizio del Corpo secondo il seguente piano di distribuzione territoriale: Friuli: 2; Veneto: 18; Lombardia: 79; Piemonte: 53; Liguria: 30; Emilia Romagna: 77; Toscana: 22; Puglia: 55; Basilicata: 24; Calabria: 33. 5. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse ampliato il numero dei posti da coprire con assunzioni di idonei presenti nella graduatoria finale del concorso bandito con il presente decreto, la distribuzione territoriale degli ulteriori posti sara' effettuata, nel rispetto della pianta organica, tenendo conto degli ambiti regionali con maggior carenza di personale del ruolo degli agenti ed assistenti e di personale in genere. 6. Qualora, per qualsiasi motivo, prima dell'assegnazione alla sede di servizio, il numero di posti previsti dalla distribuzione territoriale di cui al comma 4 per il singolo ambito regionale divenisse superiore a quello dei posti vacanti nell'ambito stesso in base alla pianta organica, l'Amministrazione, per l'eccedenza, individuera' negli altri ambiti i posti da coprire, in piena discrezionalita', comunque nel rispetto della pianta organica. 7. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato e prendono servizio presso la sede assegnata. 8. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo; qualora, invece, sia inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 9. Le assunzioni saranno disposte in subordine alle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia, comunque nei limiti di disponibilita' numerica e finanziaria operanti al termine della procedura concorsuale. Resta impregiudicata la facolta' del capo del Corpo forestale dello Stato di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare la prova e gli accertamenti concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere, differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili o in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impediscano o limitino le assunzioni. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed esami".
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Per la partecipazione al concorso, ai soggetti destinatari della riserva di cui all'art. 1 e' altresi' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) non aver gia' presentato, nello stesso anno, domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre quattro Forze di polizia ad ordinamento civile o militare (Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza e Penitenziaria). Tale requisito non e' richiesto ai volontari in ferma prefissata in congedo; b) eta' non superiore a trenta anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Pertanto, non sono ammessi coloro che hanno gia' compiuto il trentesimo anno alla data di scadenza del bando mentre sono ammessi coloro il cui trentesimo compleanno e' proprio nell'ultimo giorno disponibile per la presentazione della domanda o in un giorno successivo; c) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; d) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello Stato ai sensi della normativa vigente; e) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato ai sensi della normativa vigente; f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; g) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; h) non essere sottoposto a misura di prevenzione; i) non essere destinatario di provvedimento di espulsione, destituzione, licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento da una Forza armata o di polizia o da altra pubblica amministrazione o da pubblici uffici, ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque denominato; l) cittadinanza italiana; m) non essere escluso dall'elettorato politico attivo. 2. Per le idoneita' di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, la normativa vigente, in relazione ad assunzioni nella carriera del personale non direttivo e non dirigente con funzioni di polizia, e' attualmente quella di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e, per la statura, quella di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411. In particolare si evidenzia che per l'idoneita' psico-fisica sono attualmente richiesti i seguenti requisiti: a) sana e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermita' elencate all'art. 2 del D.P.R 27 febbraio 1991, n. 132; b) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi; d) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1000, 2000, 4000 hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); e) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, debbono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi. 3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3. Devono altresi', ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), essere conservati sino alla data di decorrenza della nomina ad allievo agente. 4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali, quello dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale e quello dell'assenza nell'anno in corso di domande di partecipazione a concorsi di un'altra Forza di polizia ed in ogni caso a verificare la veridicita' delle dichiarazioni del candidato in merito al possesso degli altri requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e in merito all'appartenenza alla categoria alla quale il medesimo e' riservato.
Art. 3 Presentazione della domanda di partecipazione e successiva presentazione di ulteriore documentazione 1. Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami". In caso di piu' domande da parte dello stesso candidato nel predetto termine, e' considerata valida unicamente l'ultima presentata. 2. Le domande di partecipazione al concorso sono compilate e presentate esclusivamente on-line tramite la procedura informatica disponibile sul sito www.corpoforestale.it, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite sul detto sito dal sistema automatizzato e tenendo presente che, per il rispetto del termine di cui al comma 1, rileva il momento dell'invio, registrato dal sistema informatico del destinatario Corpo forestale dello Stato, a prescindere dal momento di accesso alla domanda on-line. Il candidato e' tenuto a presentare la domanda on-line e non deve consegnarla o spedirla in forma cartacea. Salvo quanto previsto al comma 5, l'aspirante partecipante che invia la domanda per posta o altro canale diverso da quello previsto al presente comma non sara' ammesso al concorso. 3. L'effettiva presentazione della domanda on-line puo' essere comprovata dal diretto interessato solo tramite apposita "ricevuta della domanda" che puo' essere salvata su computer e/o stampata in occasione dell'invio della domanda (vale a dire dopo l'invio ma necessariamente prima di uscire dalla procedura relativa alla specifica domanda on-line) o che, comunque, nelle ventiquattro ore successive all'invio stesso verra' trasmessa dal sistema automatizzato all'indirizzo e-mail che il candidato e' tenuto a comunicare quale requisito indispensabile per il completamento della procedura di presentazione on-line della domanda. In caso di mancato ricevimento della "ricevuta della domanda" nel predetto termine, il candidato sprovvisto della stessa puo' contattare l'Amministrazione tramite le modalita' indicate sul sito. 4. L'Amministrazione archivia la domanda pervenuta on-line e la stampa per farla sottoscrivere al candidato in occasione della prova o degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, per la conferma dell'autenticita' dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non puo' essere modificata in occasione della sottoscrizione. 5. Solo qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione venisse comunicata, sul citato sito, l'indisponibilita' del sistema automatizzato, i candidati, nel termine di cui al comma 1, possono inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda in formato cartaceo, debitamente sottoscritta, all'indirizzo che verra' fornito sul sito nell'ambito della predetta eventuale comunicazione, unitamente al fac-simile di domanda; in tal caso l'effettiva presentazione della domanda cartacea puo' essere comprovata dal diretto interessato solo tramite l'avviso di ricevimento della raccomandata e la data di presentazione e' la data di spedizione, comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante. In mancanza della comunicazione di indisponibilita' del sistema automatizzato, e' nulla qualsiasi domanda di partecipazione trasmessa per posta, anche raccomandata a/r, o comunque tramite qualsiasi altra via, anche telematica, diversa da quella prevista al comma 2. 6. I candidati in servizio, oltre a conservare la "ricevuta della domanda" di partecipazione al concorso per portarla al seguito in occasione della prova scritta d'esame, dovranno consegnare una copia della ricevuta presso il Comando di appartenenza sollecitamente e comunque non oltre il 31 marzo 2015. I Comandi/Reparti/Enti, acquisita copia della ricevuta della domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare ed inviare nel piu' breve tempo possibile, per via telematica al Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale -Divisione 13, l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in "Allegato 1", attestato alla data di scadenza di presentazione delle domande, riportante esclusivamente le notizie riferite ai periodi prestati, a qualunque titolo, come VFP1, anche in rafferma annuale, e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. Le modalita' di spedizione ed il relativo termine saranno specificati con apposita comunicazione agli Stati maggiori interessati. 7. Tutti i candidati, sia in servizio che in congedo, devono altresi' prestare attenzione a quanto previsto al successivo art. 8, in merito ai documenti da presentare in occasione degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale (estratto della documentazione di servizio relativo al periodo o ai periodi prestati in qualita' di VFP1, anche in rafferma annuale, titoli valutabili ai fini del punteggio non gia' attestati dall'estratto della documentazione di servizio, titoli preferenziali rilevanti a parita' di merito).
Art. 4 Contenuto della domanda di partecipazione 1. E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda: a) il proprio cognome e nome, la data e il comune di nascita, il preciso indirizzo di residenza anagrafica e il codice fiscale (le candidate coniugate devono indicare esclusivamente il cognome da nubile); b) di aver piena consapevolezza della categoria alla quale e' riservato il concorso nonche' degli specifici requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale e delle specifiche qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' di possedere anche gli altri requisiti, dichiarando esplicitamente il possesso della cittadinanza italiana; c) il titolo di studio posseduto; d) il motivo dell'eventuale mancata iscrizione nelle liste elettorali o della cancellazione dalle liste medesime; e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), comprese le applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, qualsiasi precedente penale a proprio carico iscrivibile nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico, le eventuali segnalazioni di operatori di polizia giudiziaria che lo riguardano o lo hanno riguardato in passato delle quali e' a conoscenza, gli eventuali procedimenti amministrativi per applicazione di misure di sicurezza o prevenzione o gli eventuali procedimenti pendenti o pregressi per l'applicazione di tali misure, in ogni caso specificandone la natura; f) gli eventuali precedenti rapporti di servizio come dipendente di pubbliche amministrazioni e, qualora non dipendenti da dimissioni volontarie o da scadenza dell'eventuale termine, le cause di cessazione degli stessi; g) gli eventuali provvedimenti di espulsione da una Forza di polizia o armata, quelli di destituzione da pubblici uffici e gli equivalenti comunque denominati; h) l'eventuale assenza degli atti e di quant'altro previsto a una qualsiasi delle lettere d), e), f) e g); i) l'ultimo servizio in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale (VFP1 in rafferma) o in ferma prefissata quadriennale (VFP4), o comunque nelle Forze armate, fornendo in merito obbligatoriamente le seguenti informazioni: qualita' (VFP1, rafferma annuale, ecc.); Forza armata ove ha prestato o presta tale servizio (Esercito, Marina od Aeronautica); se ancora in servizio o ormai in congedo; data di decorrenza giuridica dell'arruolamento per il detto ultimo servizio ed eventuale data di congedo, nonche' la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio. I candidati che abbiano svolto precedenti periodi da VFP1, anche da VFP1 in rafferma, devono, altresi', indicare le date di inizio e fine di tali periodi; l) di essere a conoscenza che il diario della prova sara' comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale "Concorsi ed esami", del giorno indicato all'art. 7, comma 1, e che tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti; m) di aver preso conoscenza delle disposizioni del bando di concorso; n) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio. 2. Solo qualora diverso dalla residenza anagrafica, il candidato, oltre all'indirizzo di residenza anagrafica, deve inserire nella domanda la precisa indicazione del recapito, completo di numero di codice di avviamento postale, al quale intende ricevere le comunicazioni concernenti il concorso. Ogni successiva variazione dell'indirizzo scelto per le comunicazioni (residenza anagrafica o apposito distinto recapito) deve essere tempestivamente comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Corpo forestale dello Stato, Ispettorato generale, Divisione 13, via Carducci, 5 - 00187 Roma; in alternativa e' ammessa comunicazione telematica di variazione dell'indirizzo unicamente tramite PEC, all'indirizzo concorsi@pec.corpoforestale.it. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo di residenza, o dell'apposito distinto recapito, da parte dei candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del relativo cambiamento, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa. 3. I titoli preferenziali previsti all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, eventualmente posseduti dal candidato hanno rilevanza, in caso di parita' di punteggio nella graduatoria finale solo se gia' posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il relativo possesso e' dichiarato dal candidato in occasione degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale di cui all'art. 8.
Art. 5 Esclusioni dal concorso in relazione agli articoli precedenti 1. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se appartiene alla categoria alla quale e' riservato il concorso, se possiede tutti i requisiti di partecipazione elencati nel bando di concorso, se il termine di presentazione non e' ancora scaduto e se le modalita' di presentazione della propria domanda ed il relativo contenuto siano conformi alle prescrizioni del bando. L'Amministrazione completa le verifiche solo in riferimento ai candidati che superano la prova e gli accertamenti di idoneita'. La mancata esclusione dalla prova e dagli accertamenti di idoneita' non costituisce, percio', riconoscimento dell'appartenenza alla categoria alla quale e' riservato il concorso di cui all'art. 1, ne' del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, ne' sana l'eventuale tardivita' o invalidita' della domanda di partecipazione in riferimento a quanto previsto agli articoli 3 e 4. 2. L'ammissione ad una qualsiasi fase concorsuale, nonche' l'inserimento nella graduatoria finale del concorso ed i provvedimenti di dichiarazione di vincitore del concorso, di nomina diretta ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato sono da intendersi disposti sempre con riserva, subordinatamente all'assenza di riscontro, in qualsiasi momento possibile, di uno dei motivi elencati al comma 3. 3. Per i seguenti motivi l'esclusione dal concorso puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato: non appartenenza alla categoria alla quale il concorso e' riservato ai sensi dell'art. 1; difetto anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2; mancata osservanza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 3; non rispetto delle altre modalita' di presentazione della domanda previste all'art. 3, compresa la non sottoscrizione, contemplata al comma 4, della stampa della domanda inviata on line in occasione della prova o degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale o la non sottoscrizione della domanda da spedire in forma cartacea nella sola ipotesi di cui al successivo comma 5; qualsiasi altra invalidita' della domanda derivante dall'effettivo contenuto rispetto a quello richiesto all'art. 4; elementi della domanda di partecipazione che, esplicitamente o implicitamente, costituiscono dichiarazione o evidenziazione di non appartenenza alla predetta categoria o di difetto di anche uno solo dei predetti requisiti di partecipazione. 4. Per gli stessi motivi di cui al comma 3, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato puo' essere disposto l'annullamento dell'inserimento nella graduatoria finale del concorso e degli altri provvedimenti di cui al comma 2, con conseguente decadenza dalle qualifiche e dai benefici acquisiti.
Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle seguenti fasi concorsuali: a) prova scritta d'esame; b) accertamenti psico-fisici; c) accertamento attitudinale; d) valutazione dei titoli. 2. Solo i candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame e classificatisi, in ordine di merito, entro la posizione n. 800 o a parita' con la stessa, sono convocati per essere sottoposti agli accertamenti delle idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 aprile 2009. 3. Il mancato superamento degli accertamenti di cui alla seconda o terza fase concorsuale comporta la non ammissione alla relativa fase successiva.
Art. 7 Prova scritta d'esame 1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono, comunque con riserva ai sensi dell'art. 6, tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento e della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta d'esame, nelle sedi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami" del 5 maggio 2015 e sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it sotto la voce "concorsi"). La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova e' escluso dal concorso. 3. La prova scritta consiste nella soluzione in tempo predeterminato di un questionario articolato su novanta (90) domande con risposta a scelta multipla di cui venti (20) di lingua inglese e informatica (uso delle apparecchiature informatiche e delle piu' diffuse applicazioni di videoscrittura, foglio elettronico, data base), quarantacinque (45) su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola dell'obbligo e venticinque (25) a carattere logico-deduttivo. 4. La commissione esaminatrice e' composta e nominata ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 aprile 2009 e dispone sia per l'effettuazione della prova scritta d'esame che per la valutazione dei titoli. Per la prova, stabilisce, preventivamente, per quanto non gia' fissato nel bando, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonche' le modalita' di svolgimento della prova, compresa la durata della medesima. 5. I questionari da sottoporre ai partecipanti alla prova scritta d'esame sono estratti dalla commissione esaminatrice, di volta in volta, tra i quesiti che saranno pubblicati sul sito "www.corpoforestale.it" previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami", contestuale o successivo alla pubblicazione del calendario della prova. 6. L'attribuzione del punteggio agli elaborati viene effettuata con apparecchiatura a lettura ottica ed idoneo software. Il punteggio conseguito nella prova da ogni partecipante e' reso disponibile sul sito internet www.corpoforestale.it 7. Il candidato si considera idoneo alla prova scritta d'esame se riporta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 8 i soli idonei alla prova classificatisi, in ordine di merito, entro la posizione n. 800 o a parita' con la stessa. 8. L'elenco dei candidati che accedono agli accertamenti di cui all'art. 8, nell'ordine del punteggio riportato nella prova scritta d'esame e, a pari merito, in ordine alfabetico, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami" del giorno che verra' reso noto contestualmente alla pubblicazione del calendario della prova scritta d'esame, di cui al comma 1, salvo rinvio ad una successiva pubblicazione. E' comunque reso disponibile l'esito della prova scritta. 9. L'eventuale esclusione dalla procedura di uno o piu' candidati gia' inseriti nell'elenco pubblicato ai sensi del comma 8, anche prima dello svolgimento degli accertamenti di cui all'art. 8, non comporta slittamento utile ai fini dell'ammissione alla successiva fase concorsuale di altri candidati non gia' in elenco. Solo qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui all'art. 8, per qualsiasi motivo, risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati idonei alla prova scritta d'esame.
Art. 8 Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 1. La convocazione agli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale dei candidati inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 8, con l'indicazione di sede, giorno e orario in cui il candidato deve presentarsi, munito di un documento di riconoscimento in corso di validita', per sottoporsi agli stessi, e' pubblicata sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sul sito Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it). Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami" del giorno che verra' reso noto contestualmente alla pubblicazione del calendario della prova scritta d'esame, di cui all'art. 7, comma 1, salvo rinvio ad una successiva pubblicazione o salvo convocazione individuale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La convocazione contiene l'indicazione della documentazione sanitaria, da esibire alla commissione, relativa agli accertamenti clinici ai quali devono sottoporsi i candidati presso le strutture pubbliche specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la data per la quale convocati. La commissione potra' disporre, comunque, l'effettuazioni di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. 3. In occasione degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale: a) i candidati, al fine della valutazione dei titoli delle categorie F) e G) di cui al successivo art. 9, comma 5, qualora non gia' riportati nell'estratto della documentazione di servizio, dovranno presentare, pena il loro mancato riconoscimento, la documentazione attestante il loro conseguimento entro la data scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) i candidati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi della normativa vigente, attestante i titoli preferenziali di cui all'art. 4, comma 3, eventualmente posseduti, evidenziandone il possesso sin da data non successiva a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena il mancato riconoscimento di tali titoli; c) i candidati in congedo devono comunque produrre anche l'estratto della documentazione di servizio relativo al periodo o ai periodi di servizio prestato in qualita' di VFP1, anche in rafferma annuale, come da fac-simile (allegato 1), firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato stesso per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti; d) i candidati in servizio sono tenuti, qualora abbiano prestato periodi da VFP1, anche in rafferma annuale, a produrre l'estratto della documentazione di servizio relativo a tali precedenti periodi, firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato stesso per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti (gli obblighi di documentazione tramite invio telematico a carico del Comando di appartenenza, di cui all'art. 3, comma 6, riguardano, infatti, solo i periodi in corso alla data di scadenza del bando). 4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da un'apposita commissione medica composta e nominata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 aprile 2009. I candidati, a tal fine, sono sottoposti a un esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio. 5. Accertata la non idoneita' in relazione ad uno specifico requisito fisico o psichico, la commissione medica puo' rinunciare a portare a termine le verifiche degli ulteriori requisiti psico-fisici, in tal caso comunque mettendo in evidenza nel verbale l'elenco degli accertamenti non eseguiti. 6. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di un'apposita commissione di selettori composta e nominata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 aprile 2009. 7. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione, cui compete il giudizio di idoneita'. 8. La non presentazione nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per ognuno dei vari accertamenti comporta l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 9. Il giudizio di idoneita' o non idoneita', espresso dalla singola competente commissione, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso. La motivazione del giudizio di non idoneita', unitamente alla norma sulla quale si fonda il giudizio, e' in ogni caso portata a conoscenza del candidato in occasione dell'adozione del giudizio stesso o, in data successiva, con comunicazione scritta individuale. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 9 Titoli valutabili 1. La valutazione dei titoli e' effettuata a cura della commissione esaminatrice nei confronti dei soli candidati idonei alla prova scritta d'esame e agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 2. Sono valutati i soli titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. I titoli militari di cui alle categorie A), B), C), D) ed E) di cui al comma 5 ammessi a valutazione sono quelli acquisiti durante il periodo o i periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale. Tali titoli militari saranno tratti dall'estratto della documentazione di servizio che perverra' al C.F.S. 4. Al fine della valutazione dei titoli di cui alle categorie F) e G) di cui al comma 5, qualora non gia' riportati nell'estratto della documentazione di servizio, i candidati devono presentare, agli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, pena il loro mancato riconoscimento, la documentazione attestante il loro conseguimento. 5. Le categorie dei titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: Categoria A): valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica relativa al servizio svolto in qualita' di VFP1: fino a punti 1; Categoria B): sanzioni disciplinari riportate durante il servizio effettivamente prestato, ad esclusione dei periodi di addestramento: fino a punti -2; Categoria C): missioni in teatro operativo fuori area: fino a punti 0,2; Categoria D): riconoscimenti, ricompense e benemerenze: fino a punti 0,4; Categoria E): periodo complessivo di servizio svolto in qualita' di VFP1, anche in rafferma annuale: se superiore all'anno: punti 0,1; se superiore a due anni: punti 0,2; Categoria F): titolo di studio: fino a punti 0,8; Categoria G): titoli considerati utili ai fini del servizio nel Corpo forestale dello Stato: fino a punti 2,4, cosi' ripartiti: G1) fino a punti 0,8 per certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale; G2): fino a punti 0,8 per conoscenza, accertata secondo standard NATO, della lingua inglese; ovvero possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza della medesima lingua; G3): fino a punti 0,8 per patenti di guida C e D ed equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari. 6. Nell'ambito delle suddette singole categorie, per quanto non specificato dal bando, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili, gli specifici punteggi ed i relativi criteri di valutazione e attribuzione. 7. I titoli valutati di cui al comma 5 ed i relativi punteggi attribuiti sono riportati su documentazione, costituita da apposite schede individuali o da tabulato collettivo, sottoscritta dal Presidente e da tutti i componenti della commissione, da allegare al verbale conclusivo delle operazioni di valutazione dei titoli.
Art. 10 Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori, nomina ad allievo agente, ammissione al corso di formazione o alla ferma prefissata quadriennale 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria finale del concorso formata dai soli candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale di cui all'art. 8, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova scritta d'esame (max 30) con il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli (max 5). A parita' di punteggio rileva la preferenza derivante dal possesso, documentato ai sensi dell'art. 8, di titoli preferenziali e, in mancanza di tali titoli o comunque in caso di ulteriore parita', precede in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso, secondo l'ordine della stessa e fino alla copertura dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso. 2. L'approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori di cui al comma 1 sono disposte con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Tale decreto e' inviato all'Organo di controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami". L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla data di pubblicazione decorre il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La pubblicazione non riapre i termini per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneita' conseguenti agli accertamenti di cui all'art. 8 che restano decorrenti dalla comunicazione all'interessato della motivazione e della norma su cui risulta fondato il giudizio di non idoneita', di regola contestuale al completamento degli accertamenti. La graduatoria finale del concorso e', altresi', consultabile sul sito internet www.corpoforestale.it. 3. L'inserimento nella graduatoria finale del concorso, la dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso sono, in ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art. 11 e, comunque, al non disconoscimento, in qualsiasi momento, dell'appartenenza alla categoria di cui all'art. 1 e del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all'art. 2. Prima dell'inizio del corso, il Corpo forestale dello Stato si riserva la facolta' di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica gia' accertata ai sensi dell'art. 8; nei confronti di coloro che non risultino piu' idonei e' dichiarata la decadenza dal diritto alla nomina ad allievo o, se gia' disposta, la relativa revoca. 4. I candidati che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con conseguente possibilita' di convocazione di altri candidati idonei a seguito di scorrimento della graduatoria.
Art. 11 Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio 1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio, saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, le certificazioni, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sotto elencati requisiti: a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; b) la cittadinanza italiana; c) la non esclusione dall'elettorato politico attivo; d) il luogo e la data di nascita; e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando. 2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione. 3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e non erano esclusi dall'elettorato politico attivo anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 4. Gli uffici del Corpo forestale dello Stato provvedono ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, altresi', in qualunque momento, la decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel presente articolo, il mancato completamento della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della stessa, entro giorni trenta dal ricevimento dell'apposito invito, implichera' la decadenza dalla nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato.
Art. 12 Corso di formazione e nomina ad agente 1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto a permettere il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile e di controllo del territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso sono fissati, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 2. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il trattamento economico previsto per gli allievi agenti della Polizia di Stato. 3. Gli allievi agenti che dichiarino di rinunciare al corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con il Corpo forestale dello Stato. 4. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 5. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non superano gli esami finali sono dimessi dal corso con cessazione di ogni rapporto con il Corpo. Gli allievi agenti che superano gli esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso, agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento.
Art. 13 Assegnazione alla sede di servizio 1. L'assegnazione alla sede, in relazione alla nomina ad agente, e' disposta secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dal personale da assegnare, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio. 2. Le sedi di servizio cui assegnare gli agenti sono individuate con decreto del capo del Corpo prima della fine del corso. Le sedi sono individuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 1. 3. Per i vincitori titolari di diritto a scegliere, in via provvisoria, la sede di servizio in base alla legge 104/92, si tiene conto di tale diritto, senza pregiudicare i diritti di chi precede in graduatoria, nell'ambito dei posti della pianta organica disponibili negli ambiti territoriali di cui all'art. 1; i vincitori del concorso non possono far valere aspettative di assegnazione ad ambiti diversi da quelli esplicitamente ed esclusivamente considerati dal presente bando.
Art. 14 Spese 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi della prova scritta d'esame, le sedi degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale e le sedi del corso di formazione, quelle per il vitto e l'alloggio in occasione delle varie fasi concorsuali, nonche' quelle per gli accertamenti clinici richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2, sono a carico dei candidati.
Art. 15 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati per le finalita' medesime nonche', successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. I dati medesimi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del decreto legislativo 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13 - via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il direttore della suddetta Divisione 13. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami" e sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 3 febbraio 2015 Il Capo del Corpo forestale dello Stato Patrone