Concorso per 393 allievi agenti del corpo forestale (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 393
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 11 del 10-02-2015
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE Concorso (Scad. 12 marzo 2015) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 393 allievi agenti del ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 10-02-2015
Data Scadenza bando 12-03-2015
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE

Concorso (Scad. 12 marzo 2015)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 393 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo

 
 
                          IL CAPO DEL CORPO 
                        FORESTALE DELLO STATO 
 
    Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
recante "Concorsi per il reclutamento nelle carriere  iniziali  delle
Forze di polizia", e successive modificazioni, tra le quali quelle da
ultimo apportate con il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Vista  la  legge  1°  aprile   1981,   n.   121,   e   successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 16, concernente, tra l'altro,
l'inserimento del  Corpo  forestale  dello  Stato  tra  le  Forze  di
polizia; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare  l'art.
26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte  per  l'accesso  ai
ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata  illegittima
dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149 e il decreto del  Presidente
della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento
dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui  devono  essere  in
possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo  forestale  dello  Stato
che espletano funzioni di polizia ed  i  candidati  ai  concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato  che
espleta funzioni  di  polizia,  nonche'  l'art.  5  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,  n.  411,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 4 marzo 1991, n. 138,  che  ha  stabilito,  ai  sensi  della
citata legge n. 149/90, i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai
corsi per la nomina ad allievo  guardia  e  ad  ufficiale  del  Corpo
forestale dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e tenuto conto dei relativi principi generali; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle  carriere  del  personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,  ed  in  particolare  i  commi  6  e  7  dell'art.  3,
concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e  il
titolo preferenziale relativo all'eta'; 
    Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2  giugno
1999, n. 295, e successive modificazioni, recante il regolamento  sul
limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per
il Corpo forestale dello Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2003,
n.  264,  recante   il   regolamento   concernente   l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155; 
    Vista  la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni, recante il codice delle pari opportunita' tra  uomo  e
donna; 
    Visto  il  decreto  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro  della  difesa  16
aprile 2009, con il quale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226, abrogata dall'art. 2268,  comma  1,  n.
1029, del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  state
emanate le "disposizioni applicabili alle procedure di selezione  per
la  nomina  di  allievi  agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
riservate ai volontari in ferma prefissata  di  un  anno,  ovvero  in
rafferma annuale in servizio o in congedo"; 
    Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale lo  Stato  maggiore
della difesa,  I  Reparto  personale,  Ufficio  reclutamento,  stato,
avanzamento,  ha  evidenziato  l'abrogazione,  ai  sensi  del  citato
decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, dei concorsi  delle  Forze
di polizia per reclutamenti nelle Forze armate di VFP4,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2016, ed ha altresi' comunicato l'impossibilita',  per
l'anno 2015, di allocare sul bilancio della Difesa specifiche risorse
per l'immissione di personale VFP4 nei ranghi delle Forze armate; 
    Visto il ruolo degli agenti ed  assistenti  del  Corpo  forestale
dello Stato, preso atto dei posti gia' disponibili; 
    Valutate  le  attuali  complessive   disponibilita'   finanziarie
derivanti dai decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  3
dicembre 2010, 18 ottobre 2011, 21 gennaio 2013, 23 settembre 2013  e
8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle
cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi dell'art.
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  dell'art.
1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art.  1,
comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    Considerato, nell'ambito delle predette  disponibilita',  che  le
risorse residue dopo aver utilizzato  o  accantonato  quelle  per  le
prioritarie necessita' degli altri ruoli del  Corpo  forestale  dello
Stato consentono, al termine della  relativa  procedura  concorsuale,
l'immissione diretta di n. 393 unita' nel ruolo iniziale degli agenti
ed assistenti; 
    Considerato che le sopra citate immissioni in ruolo dei vincitori
restano comunque subordinate alle autorizzazioni e alle  risorse  che
risulteranno effettivamente disponibili, al termine  della  procedura
concorsuale; 
    Visto il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato  del  5
ottobre 2012, e successive modificazioni, sui trasferimenti a domanda
e sulle assegnazioni di personale di nuova nomina; 
    Viste le note 4 novembre 2014, n. 85968 e 10  dicembre  2014,  n.
69812,  rispettivamente  dell'Igop  e  della  Funzione  pubblica   di
rimodulazione   delle   autorizzazioni   ad   assumere   nonche'   di
autorizzazione a bandire; 
    Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante  proroga
di termini previsti da disposizioni legislative; 
    Ritenuto di bandire un concorso, per  titoli  ed  esami,  per  la
nomina di n. 393 allievi agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
riservato ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del  decreto  legislativo
15  marzo  2010,  n.  66,  da  ammettere  direttamente  al  corso  di
formazione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Posti a concorso riservato 
                     e destinatari della riserva 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  la
nomina di trecentonovantatre (393) allievi agenti del Corpo forestale
dello Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio  o  in
congedo, da ammettere  direttamente  alla  frequenza  del  prescritto
corso di formazione. In particolare possono partecipare  al  concorso
esclusivamente: 
      a)  i  giovani  che  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione hanno  gia'  completato
almeno una volta come volontari la ferma prefissata di un anno, siano
essi ormai in congedo o ancora o di nuovo in servizio presso le Forze
armate; 
      b) i giovani che alla data medesima stiano  prestando  servizio
in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno da  almeno  6
mesi, restando, in tal caso,  l'ammissione  al  corso  di  formazione
comunque subordinata al completamento della ferma. 
    2. Il numero dei posti di cui al comma 1 puo' essere aumentato, a
discrezione  dell'Amministrazione,  qualora  le  autorizzazioni  alle
assunzioni  rilasciate  prima   dell'avvio   del   corso   consentano
un'ulteriore copertura delle vacanze esistenti nel ruolo degli agenti
ed assistenti. 
    3. Non puo',  pena  l'esclusione,  partecipare  al  concorso,  in
quanto non rientra nella categoria di cui al comma 1  alla  quale  il
medesimo e' riservato, colui che abbia svolto  servizio  nelle  Forze
Armate esclusivamente come volontario in  ferma  breve  (VFB)  ovvero
volontario in ferma annuale (VFA). 
    4. I posti a concorso sono ripartiti tra le sedi di servizio  del
Corpo secondo il seguente piano di distribuzione territoriale: 
      Friuli: 2; 
      Veneto: 18; 
      Lombardia: 79; 
      Piemonte: 53; 
      Liguria: 30; 
      Emilia Romagna: 77; 
      Toscana: 22; 
      Puglia: 55; 
      Basilicata: 24; 
      Calabria: 33. 
    5. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse ampliato  il  numero
dei  posti  da  coprire  con  assunzioni  di  idonei  presenti  nella
graduatoria finale del concorso bandito con il presente  decreto,  la
distribuzione territoriale degli ulteriori  posti  sara'  effettuata,
nel rispetto  della  pianta  organica,  tenendo  conto  degli  ambiti
regionali con maggior carenza di personale del ruolo degli agenti  ed
assistenti e di personale in genere. 
    6. Qualora, per qualsiasi motivo,  prima  dell'assegnazione  alla
sede di servizio, il numero di  posti  previsti  dalla  distribuzione
territoriale di cui al  comma  4  per  il  singolo  ambito  regionale
divenisse superiore a quello dei posti vacanti nell'ambito stesso  in
base  alla  pianta  organica,  l'Amministrazione,  per   l'eccedenza,
individuera'  negli  altri  ambiti  i  posti  da  coprire,  in  piena
discrezionalita', comunque nel rispetto della pianta organica. 
    7. Gli allievi agenti sono ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione della durata di dodici mesi al termine  del  quale  coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti  del  Corpo  forestale
dello Stato e prendono servizio presso la sede assegnata. 
    8. Qualora il numero delle domande di partecipazione al  concorso
sia superiore al quintuplo  dei  posti  messi  a  concorso,  i  posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli  riservati
per  il  concorso  successivo;  qualora,  invece,  sia  inferiore  al
quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti  eventualmente  non
coperti possono  essere  banditi  concorsi  ai  quali  partecipano  i
cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    9.   Le   assunzioni   saranno   disposte   in   subordine   alle
autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  della  normativa  vigente   in
materia, comunque nei limiti di disponibilita' numerica e finanziaria
operanti al termine della procedura concorsuale. Resta impregiudicata
la facolta' del capo del Corpo forestale dello Stato  di  revocare  o
annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare la  prova  e
gli accertamenti concorsuali, di aumentare o diminuire il numero  dei
posti  a  concorso,  di   sospendere,   differire   o   contingentare
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili o in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che  impediscano
o limitino le assunzioni. Di  quanto  sopra  si  provvedera'  a  dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale - "Concorsi ed esami". 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Per la partecipazione al  concorso,  ai  soggetti  destinatari
della riserva di cui all'art. 1 e' altresi' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti: 
      a) non aver gia' presentato,  nello  stesso  anno,  domanda  di
partecipazione ad altri concorsi indetti  per  le  carriere  iniziali
delle altre quattro Forze di polizia ad ordinamento civile o militare
(Polizia  di  Stato,  Carabinieri,  Finanza  e  Penitenziaria).  Tale
requisito non e'  richiesto  ai  volontari  in  ferma  prefissata  in
congedo; 
      b)  eta'  non  superiore  a  trenta  anni,  con  esclusione  di
qualsiasi elevazione. Pertanto, non sono  ammessi  coloro  che  hanno
gia' compiuto il trentesimo anno alla  data  di  scadenza  del  bando
mentre sono ammessi coloro il cui trentesimo  compleanno  e'  proprio
nell'ultimo giorno disponibile per la presentazione della  domanda  o
in un giorno successivo; 
      c) titolo di studio: diploma  di  scuola  secondaria  di  primo
grado o equipollente; 
      d) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato ai sensi della normativa vigente; 
      e) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato ai sensi della normativa vigente; 
      f) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non
colposo; 
      g) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione  ai
concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi  dell'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 35, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      h) non essere sottoposto a misura di prevenzione; 
      i) non essere  destinatario  di  provvedimento  di  espulsione,
destituzione, licenziamento o dispensa per persistente  insufficiente
rendimento da una Forza armata o  di  polizia  o  da  altra  pubblica
amministrazione o da pubblici  uffici,  ovvero  di  decadenza  da  un
impiego pubblico conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o  viziati  da  invalidita'  non  sanabile,  o  di  qualsiasi   altro
provvedimento equivalente ai precedenti comunque denominato; 
      l) cittadinanza italiana; 
      m) non essere escluso dall'elettorato politico attivo. 
    2. Per le idoneita' di cui alle lettere d) ed e) del comma 1,  la
normativa vigente, in relazione  ad  assunzioni  nella  carriera  del
personale non direttivo e non dirigente con funzioni di  polizia,  e'
attualmente quella di cui agli articoli da 1  a  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27  febbraio  1991,  n.  132  e,  per  la
statura, quella di cui all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,  n.  411.  In  particolare  si
evidenzia che per l'idoneita' psico-fisica sono attualmente richiesti
i seguenti requisiti: 
      a)  sana  e  robusta  costituzione  fisica,   non   considerata
sussistente in presenza delle  imperfezioni  ed  infermita'  elencate
all'art. 2 del D.P.R 27 febbraio 1991, n. 132; 
      b) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per  le
donne; 
      c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie.
Visus naturale non inferiore a  12/10  complessivi  quale  somma  del
visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi; 
      d)  funzione  uditiva  senza  ausilio  di  protesi  con  soglia
audiometrica  media  sulle  frequenze  500,  1000,  2000,  4000   hz,
all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30  decibel
all'orecchio che sente di meno e  a  15  decibel  all'altro  (perdita
percentuale totale biauricolare entro il 20%); 
      e)  apparato  dentario   tale   da   assicurare   la   funzione
masticatoria e, comunque, debbono essere  presenti:  i  dodici  denti
frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di  non  piu'
di sei elementi sostituiti  con  protesi  fissa;  almeno  due  coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i  venti  denti  posteriori;  gli
elementi  delle  coppie  possono   essere   sostituiti   da   protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    3. Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso di cui all'art.  3.  Devono  altresi',  ad
eccezione di quelli di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  essere
conservati sino alla data  di  decorrenza  della  nomina  ad  allievo
agente. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e  delle  qualita'  morali,  quello   dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale e quello dell'assenza nell'anno in corso
di domande di partecipazione a concorsi di un'altra Forza di  polizia
ed in ogni caso a verificare la veridicita' delle  dichiarazioni  del
candidato in merito al possesso degli altri requisiti prescritti  per
la partecipazione al  concorso  e  in  merito  all'appartenenza  alla
categoria alla quale il medesimo e' riservato. 
                               Art. 3 
 
 
           Presentazione della domanda di partecipazione e 
        successiva presentazione di ulteriore documentazione 
 
 
    1. Il termine perentorio per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso e' di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  -  IV  serie  speciale
"Concorsi ed esami". In caso di piu' domande da  parte  dello  stesso
candidato nel predetto  termine,  e'  considerata  valida  unicamente
l'ultima presentata. 
    2. Le domande di partecipazione  al  concorso  sono  compilate  e
presentate esclusivamente on-line tramite  la  procedura  informatica
disponibile sul sito www.corpoforestale.it,  seguendo  le  istruzioni
per la compilazione fornite sul detto sito dal sistema  automatizzato
e tenendo presente che, per il rispetto del termine di cui  al  comma
1, rileva il momento dell'invio, registrato dal  sistema  informatico
del destinatario Corpo  forestale  dello  Stato,  a  prescindere  dal
momento di accesso alla domanda on-line. Il  candidato  e'  tenuto  a
presentare la domanda on-line e non deve consegnarla  o  spedirla  in
forma  cartacea.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  5,  l'aspirante
partecipante che invia la domanda per posta o altro canale diverso da
quello previsto al presente comma non sara' ammesso al concorso. 
    3. L'effettiva presentazione della domanda  on-line  puo'  essere
comprovata dal diretto interessato solo  tramite  apposita  "ricevuta
della domanda" che puo' essere salvata su computer  e/o  stampata  in
occasione dell'invio della domanda  (vale  a  dire  dopo  l'invio  ma
necessariamente  prima  di  uscire  dalla  procedura  relativa   alla
specifica domanda on-line) o che, comunque,  nelle  ventiquattro  ore
successive   all'invio   stesso   verra'   trasmessa   dal    sistema
automatizzato all'indirizzo e-mail  che  il  candidato  e'  tenuto  a
comunicare quale requisito indispensabile per il completamento  della
procedura di presentazione on-line della domanda. In caso di  mancato
ricevimento della "ricevuta della domanda" nel predetto  termine,  il
candidato sprovvisto della stessa puo'  contattare  l'Amministrazione
tramite le modalita' indicate sul sito. 
    4. L'Amministrazione archivia la domanda pervenuta on-line  e  la
stampa per farla sottoscrivere al candidato in occasione della  prova
o degli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed  attitudinale,  per
la  conferma  dell'autenticita'  dell'avvenuto  inoltro.  La  domanda
presentata on-line non puo'  essere  modificata  in  occasione  della
sottoscrizione. 
    5.  Solo  qualora  negli  ultimi   tre   giorni   lavorativi   di
presentazione delle domande di partecipazione venisse comunicata, sul
citato  sito,  l'indisponibilita'  del   sistema   automatizzato,   i
candidati, nel termine di cui al comma 1, possono  inviare,  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  la  domanda  in  formato
cartaceo, debitamente sottoscritta, all'indirizzo che verra'  fornito
sul  sito  nell'ambito  della   predetta   eventuale   comunicazione,
unitamente  al  fac-simile  di  domanda;  in  tal  caso   l'effettiva
presentazione della  domanda  cartacea  puo'  essere  comprovata  dal
diretto  interessato  solo  tramite  l'avviso  di  ricevimento  della
raccomandata e la data di presentazione e'  la  data  di  spedizione,
comprovata dal timbro dell'ufficio postale  accettante.  In  mancanza
della comunicazione di indisponibilita' del sistema automatizzato, e'
nulla qualsiasi domanda di partecipazione trasmessa per posta,  anche
raccomandata a/r, o  comunque  tramite  qualsiasi  altra  via,  anche
telematica, diversa da quella prevista al comma 2. 
    6. I candidati in servizio, oltre a conservare la "ricevuta della
domanda" di partecipazione al concorso per  portarla  al  seguito  in
occasione della prova scritta d'esame, dovranno consegnare una  copia
della ricevuta presso il Comando  di  appartenenza  sollecitamente  e
comunque  non  oltre  il  31  marzo  2015.  I   Comandi/Reparti/Enti,
acquisita copia della ricevuta della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, provvederanno a compilare ed inviare nel piu'  breve  tempo
possibile, per via  telematica  al  Corpo  forestale  dello  Stato  -
Ispettorato generale -Divisione 13, l'estratto  della  documentazione
di servizio, redatto come da fac-simile in  "Allegato  1",  attestato
alla data di scadenza  di  presentazione  delle  domande,  riportante
esclusivamente le notizie riferite ai periodi prestati,  a  qualunque
titolo,  come  VFP1,  anche  in  rafferma  annuale,  e  firmato   dal
Comandante di Corpo/Reparto/Ente  nonche'  dal  candidato  per  presa
visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. Le  modalita'  di
spedizione ed il relativo termine saranno  specificati  con  apposita
comunicazione agli Stati maggiori interessati. 
    7. Tutti i candidati, sia in  servizio  che  in  congedo,  devono
altresi' prestare attenzione a quanto previsto al successivo art.  8,
in merito ai documenti da presentare in occasione degli  accertamenti
di   idoneita'   psico-fisica   ed   attitudinale   (estratto   della
documentazione di servizio relativo al periodo o ai periodi  prestati
in qualita' di VFP1, anche in rafferma annuale, titoli valutabili  ai
fini  del  punteggio   non   gia'   attestati   dall'estratto   della
documentazione di servizio, titoli preferenziali rilevanti a  parita'
di merito). 
                               Art. 4 
 
 
              Contenuto della domanda di partecipazione 
 
 
    1. E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda: 
      a) il proprio cognome e nome, la data e il comune  di  nascita,
il preciso indirizzo di residenza anagrafica e il codice fiscale  (le
candidate coniugate devono  indicare  esclusivamente  il  cognome  da
nubile); 
      b) di aver piena consapevolezza della categoria alla  quale  e'
riservato il concorso nonche' degli specifici requisiti di  idoneita'
psico-fisica e attitudinale e delle specifiche qualita' morali  e  di
condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura
ordinaria richiesti per la partecipazione  al  concorso,  nonche'  di
possedere anche gli altri requisiti,  dichiarando  esplicitamente  il
possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il titolo di studio posseduto; 
      d) il motivo  dell'eventuale  mancata  iscrizione  nelle  liste
elettorali o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono  giudiziale),  comprese
le applicazioni  di  pena  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
procedura  penale,  qualsiasi  precedente  penale  a  proprio  carico
iscrivibile nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, gli
eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico, le eventuali
segnalazioni di operatori di polizia giudiziaria che lo riguardano  o
lo hanno riguardato in passato  delle  quali  e'  a  conoscenza,  gli
eventuali procedimenti amministrativi per applicazione di  misure  di
sicurezza o prevenzione  o  gli  eventuali  procedimenti  pendenti  o
pregressi  per  l'applicazione  di  tali   misure,   in   ogni   caso
specificandone la natura; 
      f)  gli  eventuali  precedenti  rapporti   di   servizio   come
dipendente di pubbliche amministrazioni e, qualora non dipendenti  da
dimissioni volontarie o da scadenza dell'eventuale termine, le  cause
di cessazione degli stessi; 
      g) gli eventuali provvedimenti di espulsione da  una  Forza  di
polizia o armata, quelli di destituzione da  pubblici  uffici  e  gli
equivalenti comunque denominati; 
      h) l'eventuale assenza degli atti e di quant'altro  previsto  a
una qualsiasi delle lettere d), e), f) e g); 
      i)  l'ultimo  servizio  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale (VFP1 in rafferma)
o in ferma prefissata quadriennale (VFP4),  o  comunque  nelle  Forze
armate,   fornendo   in   merito   obbligatoriamente   le    seguenti
informazioni: 
        qualita' (VFP1, rafferma annuale, ecc.); 
        Forza  armata  ove  ha  prestato  o  presta   tale   servizio
(Esercito, Marina od Aeronautica); 
        se ancora in servizio o ormai in congedo; 
        data di decorrenza giuridica dell'arruolamento per  il  detto
ultimo  servizio  ed  eventuale   data   di   congedo,   nonche'   la
denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio. 
    I candidati che abbiano svolto precedenti periodi da VFP1,  anche
da VFP1 in rafferma, devono, altresi', indicare le date di  inizio  e
fine di tali periodi; 
      l) di essere a conoscenza  che  il  diario  della  prova  sara'
comunicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  IV
serie speciale "Concorsi ed esami", del giorno indicato  all'art.  7,
comma 1, e che tale comunicazione avra' valore di  notifica  a  tutti
gli effetti; 
      m) di aver preso conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso; 
      n) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio. 
    2. Solo qualora diverso dalla residenza anagrafica, il candidato,
oltre all'indirizzo di  residenza  anagrafica,  deve  inserire  nella
domanda la precisa indicazione del recapito, completo  di  numero  di
codice  di  avviamento  postale,  al  quale   intende   ricevere   le
comunicazioni concernenti il  concorso.  Ogni  successiva  variazione
dell'indirizzo scelto per le comunicazioni  (residenza  anagrafica  o
apposito distinto recapito) deve essere tempestivamente comunicata  a
mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al   seguente
indirizzo:  Corpo  forestale  dello  Stato,   Ispettorato   generale,
Divisione 13, via Carducci, 5 - 00187 Roma; in alternativa e' ammessa
comunicazione  telematica  di  variazione  dell'indirizzo  unicamente
tramite    PEC,     all'indirizzo     concorsi@pec.corpoforestale.it.
L'Amministrazione non  assume  alcuna  responsabilita'  nel  caso  di
dispersione  delle  proprie  comunicazioni  causata  da  inesatte   o
incomplete indicazioni dell'indirizzo di residenza,  o  dell'apposito
distinto recapito, da  parte  dei  candidati,  ovvero  da  mancata  o
tardiva comunicazione del  relativo  cambiamento,  ne'  di  eventuali
disguidi postali non imputabili a propria colpa. 
    3. I titoli preferenziali previsti all'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,
eventualmente posseduti dal candidato hanno  rilevanza,  in  caso  di
parita' di punteggio nella graduatoria finale solo se gia'  posseduti
dal candidato  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso.   Il
relativo possesso e' dichiarato  dal  candidato  in  occasione  degli
accertamenti  di  idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale  di   cui
all'art. 8. 
                               Art. 5 
 
 
                       Esclusioni dal concorso 
                in relazione agli articoli precedenti 
 
 
    1. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare  la  domanda
di partecipazione, valutare e verificare se appartiene alla categoria
alla quale e' riservato il concorso, se possiede tutti i requisiti di
partecipazione elencati nel bando  di  concorso,  se  il  termine  di
presentazione  non  e'  ancora  scaduto  e   se   le   modalita'   di
presentazione della propria domanda ed il  relativo  contenuto  siano
conformi alle prescrizioni del bando. L'Amministrazione  completa  le
verifiche solo in riferimento ai candidati che superano  la  prova  e
gli accertamenti di idoneita'. La mancata esclusione  dalla  prova  e
dagli   accertamenti   di   idoneita'   non   costituisce,   percio',
riconoscimento  dell'appartenenza  alla  categoria  alla   quale   e'
riservato il concorso  di  cui  all'art.  1,  ne'  del  possesso  dei
requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, ne'  sana  l'eventuale
tardivita'  o  invalidita'  della  domanda   di   partecipazione   in
riferimento a quanto previsto agli articoli 3 e 4. 
    2.  L'ammissione  ad  una  qualsiasi  fase  concorsuale,  nonche'
l'inserimento  nella   graduatoria   finale   del   concorso   ed   i
provvedimenti di dichiarazione di vincitore del concorso,  di  nomina
diretta ad allievo agente del Corpo forestale  dello  Stato  sono  da
intendersi disposti sempre con riserva, subordinatamente  all'assenza
di riscontro, in qualsiasi  momento  possibile,  di  uno  dei  motivi
elencati al comma 3. 
    3. Per i seguenti motivi l'esclusione dal concorso puo'  avvenire
in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del  capo  del  Corpo
forestale dello Stato: 
      non appartenenza alla  categoria  alla  quale  il  concorso  e'
riservato ai sensi dell'art. 1; 
      difetto anche di uno solo dei requisiti  di  partecipazione  di
cui all'art. 2; 
      mancata osservanza del termine di presentazione  della  domanda
di cui al comma 1 dell'art. 3; 
      non rispetto  delle  altre  modalita'  di  presentazione  della
domanda  previste  all'art.  3,  compresa  la   non   sottoscrizione,
contemplata al comma 4, della stampa della domanda inviata on line in
occasione della prova o degli accertamenti di idoneita'  psico-fisica
ed attitudinale o la non sottoscrizione della domanda da  spedire  in
forma cartacea nella sola ipotesi di cui al successivo comma 5; 
      qualsiasi   altra   invalidita'   della    domanda    derivante
dall'effettivo contenuto rispetto a quello richiesto all'art. 4; 
      elementi della domanda di partecipazione che, esplicitamente  o
implicitamente, costituiscono dichiarazione o evidenziazione  di  non
appartenenza alla predetta categoria o di difetto di anche  uno  solo
dei predetti requisiti di partecipazione. 
    4. Per gli stessi motivi di cui al comma 3, con decreto del  capo
del Corpo forestale dello Stato puo' essere  disposto  l'annullamento
dell'inserimento nella graduatoria finale del concorso e degli  altri
provvedimenti di cui al comma  2,  con  conseguente  decadenza  dalle
qualifiche e dai benefici acquisiti. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  "con   riserva"   alle   seguenti   fasi
concorsuali: 
      a) prova scritta d'esame; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) valutazione dei titoli. 
    2. Solo i candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame e
classificatisi, in ordine di merito, entro la posizione n.  800  o  a
parita' con la stessa, sono  convocati  per  essere  sottoposti  agli
accertamenti  delle  idoneita'  fisica,  psichica  ed   attitudinale,
secondo quanto previsto dal  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 16 aprile 2009. 
    3. Il mancato superamento degli accertamenti di cui alla  seconda
o terza fase concorsuale comporta la  non  ammissione  alla  relativa
fase successiva. 
                               Art. 7 
 
 
                        Prova scritta d'esame 
 
 
    1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono, comunque con riserva ai sensi dell'art.  6,  tenuti  a
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento e  della
ricevuta  di  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   al
concorso, per sostenere la prova scritta  d'esame,  nelle  sedi,  nei
giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - IV serie speciale "Concorsi ed esami" del 5 maggio 2015  e
sul   sito    Internet    del    Corpo    forestale    dello    Stato
(www.corpoforestale.it sotto la voce  "concorsi").  La  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. Il candidato che non si  presenta  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per la prova e' escluso dal concorso. 
    3.  La  prova  scritta  consiste   nella   soluzione   in   tempo
predeterminato di un questionario articolato su novanta (90)  domande
con risposta a scelta multipla di cui venti (20) di lingua inglese  e
informatica (uso delle  apparecchiature  informatiche  e  delle  piu'
diffuse applicazioni  di  videoscrittura,  foglio  elettronico,  data
base), quarantacinque (45) su argomenti di cultura generale  e  sulle
materie previste dai vigenti programmi della  scuola  dell'obbligo  e
venticinque (25) a carattere logico-deduttivo. 
    4. La commissione esaminatrice e' composta e  nominata  ai  sensi
dell'art.  5  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  16  aprile   2009   e   dispone   sia   per
l'effettuazione della prova scritta d'esame che  per  la  valutazione
dei titoli. Per la prova, stabilisce, preventivamente, per quanto non
gia' fissato nel bando, i criteri di valutazione degli elaborati e di
attribuzione  del  relativo  punteggio,  nonche'  le   modalita'   di
svolgimento della prova, compresa la durata della medesima. 
    5. I questionari da sottoporre ai partecipanti alla prova scritta
d'esame sono estratti dalla commissione  esaminatrice,  di  volta  in
volta,   tra   i   quesiti   che   saranno   pubblicati   sul    sito
"www.corpoforestale.it" previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  -  IV  serie  speciale  "Concorsi  ed   esami",
contestuale o successivo  alla  pubblicazione  del  calendario  della
prova. 
    6. L'attribuzione del punteggio agli elaborati  viene  effettuata
con apparecchiatura a lettura ottica ed idoneo software. Il punteggio
conseguito nella prova da ogni partecipante e' reso  disponibile  sul
sito internet www.corpoforestale.it 
    7. Il candidato si considera idoneo alla prova scritta d'esame se
riporta un  punteggio  non  inferiore  a  diciotto  trentesimi.  Sono
ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo  art.  8  i
soli idonei alla prova classificatisi, in ordine di merito, entro  la
posizione n. 800 o a parita' con la stessa. 
    8. L'elenco dei candidati che accedono agli accertamenti  di  cui
all'art. 8, nell'ordine del punteggio riportato nella  prova  scritta
d'esame e, a pari merito, in ordine alfabetico, e'  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  IV  serie  speciale
"Concorsi ed esami" del giorno che verra' reso  noto  contestualmente
alla pubblicazione del calendario della prova scritta d'esame, di cui
al comma 1, salvo rinvio ad una successiva pubblicazione. E' comunque
reso disponibile l'esito della prova scritta. 
    9. L'eventuale esclusione dalla procedura di uno o piu' candidati
gia' inseriti nell'elenco pubblicato ai  sensi  del  comma  8,  anche
prima dello svolgimento degli accertamenti di  cui  all'art.  8,  non
comporta slittamento utile ai fini  dell'ammissione  alla  successiva
fase concorsuale di altri candidati non gia' in elenco. Solo  qualora
il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui  all'art.
8, per qualsiasi motivo, risultasse inferiore  al  numero  dei  posti
messi  a  concorso,  l'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di
convocare  un'ulteriore  aliquota  di  candidati  idonei  alla  prova
scritta d'esame. 
                               Art. 8 
 
 
                 Accertamenti dell'idoneita' fisica, 
                      psichica ed attitudinale 
 
 
    1. La convocazione agli accertamenti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale dei candidati inseriti nell'elenco di  cui  all'art.  7,
comma 8, con l'indicazione  di  sede,  giorno  e  orario  in  cui  il
candidato deve presentarsi, munito di un documento di  riconoscimento
in corso di validita', per sottoporsi agli stessi, e' pubblicata  sul
Bollettino ufficiale del Corpo  forestale  dello  Stato  e  sul  sito
Internet del Corpo forestale dello Stato (www.corpoforestale.it).  Di
tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  IV  serie  speciale
"Concorsi ed esami" del giorno che verra' reso  noto  contestualmente
alla pubblicazione del calendario della prova scritta d'esame, di cui
all'art. 7, comma 1, salvo rinvio ad una successiva  pubblicazione  o
salvo convocazione individuale a mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
    2. La convocazione contiene  l'indicazione  della  documentazione
sanitaria, da esibire alla commissione,  relativa  agli  accertamenti
clinici ai quali devono sottoporsi i candidati  presso  le  strutture
pubbliche  specificate  nella  lettera  stessa,  nei  trenta   giorni
antecedenti la data per la quale  convocati.  La  commissione  potra'
disporre,  comunque,  l'effettuazioni  di  ogni  ulteriore   indagine
(compreso  l'esame  radiologico)  ritenuta   utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. 
    3. In occasione degli accertamenti di idoneita'  psico-fisica  ed
attitudinale: 
      a) i candidati, al fine  della  valutazione  dei  titoli  delle
categorie F) e G) di cui al successivo art. 9, comma 5,  qualora  non
gia'  riportati  nell'estratto  della  documentazione  di   servizio,
dovranno  presentare,  pena  il  loro  mancato   riconoscimento,   la
documentazione  attestante  il  loro  conseguimento  entro  la   data
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso; 
      b) i candidati sono tenuti a presentare apposita  dichiarazione
sostitutiva,  sottoscritta  ai   sensi   della   normativa   vigente,
attestante i  titoli  preferenziali  di  cui  all'art.  4,  comma  3,
eventualmente posseduti, evidenziandone il possesso sin da  data  non
successiva  a  quella  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione al  concorso,  pena  il
mancato riconoscimento di tali titoli; 
      c) i  candidati  in  congedo  devono  comunque  produrre  anche
l'estratto della documentazione di servizio relativo al periodo o  ai
periodi di servizio prestato in qualita' di VFP1, anche  in  rafferma
annuale, come da fac-simile (allegato 1), firmato dal  Comandante  di
Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato stesso per presa visione  ed
accettazione dei dati in esso contenuti; 
      d)  i  candidati  in  servizio  sono  tenuti,  qualora  abbiano
prestato periodi da VFP1,  anche  in  rafferma  annuale,  a  produrre
l'estratto  della  documentazione  di  servizio   relativo   a   tali
precedenti periodi,  firmato  dal  Comandante  di  Corpo/Reparto/Ente
nonche' dal candidato stesso per presa visione  ed  accettazione  dei
dati in esso contenuti (gli obblighi di documentazione tramite  invio
telematico a carico del Comando di appartenenza, di cui  all'art.  3,
comma 6, riguardano, infatti, solo i periodi in corso  alla  data  di
scadenza del bando). 
    4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati  da  un'apposita
commissione medica composta e nominata ai sensi dell'art. 7, comma 2,
del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 16 aprile 2009. I candidati, a tal fine, sono sottoposti  a
un esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio. 
    5. Accertata la non  idoneita'  in  relazione  ad  uno  specifico
requisito fisico o psichico, la commissione medica puo' rinunciare  a
portare  a   termine   le   verifiche   degli   ulteriori   requisiti
psico-fisici, in tal caso comunque mettendo in evidenza  nel  verbale
l'elenco degli accertamenti non eseguiti. 
    6. I candidati che superano gli  accertamenti  psico-fisici  sono
sottoposti  alle  prove  attitudinali   da   parte   di   un'apposita
commissione di selettori composta e nominata ai  sensi  dell'art.  7,
comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 16 aprile 2009. 
    7. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono  in  una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con
un componente della  commissione.  Su  richiesta  del  selettore,  la
commissione puo'  disporre  la  ripetizione  del  colloquio  in  sede
collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi  i  test  e  sia
risultato  negativo  il  colloquio,  questo  e'  ripetuto   in   sede
collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione, cui
compete il giudizio di idoneita'. 
    8.  La  non  presentazione  nel  luogo,  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per ognuno dei vari accertamenti comporta l'esclusione  dal
concorso, disposta con decreto del capo  del  Corpo  forestale  dello
Stato. 
    9. Il giudizio di  idoneita'  o  non  idoneita',  espresso  dalla
singola competente commissione, e' definitivo e comporta, in caso  di
non idoneita', l'esclusione dal concorso. La motivazione del giudizio
di non idoneita', unitamente alla  norma  sulla  quale  si  fonda  il
giudizio, e' in ogni caso  portata  a  conoscenza  del  candidato  in
occasione dell'adozione del giudizio stesso o,  in  data  successiva,
con comunicazione scritta individuale.  Il  giudizio  espresso  dalla
commissione per l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici,  ovvero
dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali,  e'
definitivo e comporta, in caso di  non  idoneita',  l'esclusione  dal
concorso, disposta con decreto del capo  del  Corpo  forestale  dello
Stato. 
                               Art. 9 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1.  La  valutazione  dei  titoli  e'  effettuata  a  cura   della
commissione esaminatrice nei confronti dei soli candidati idonei alla
prova  scritta  d'esame   e   agli   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali. 
    2. Sono valutati i soli titoli posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. I titoli militari di cui alle categorie A), B), C), D)  ed  E)
di cui al comma 5 ammessi a valutazione sono quelli acquisiti durante
il periodo o i periodi prestati  dai  candidati  quali  volontari  in
ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma  annuale.  Tali
titoli militari saranno tratti dall'estratto della documentazione  di
servizio che perverra' al C.F.S. 
    4. Al fine della valutazione dei titoli di cui alle categorie  F)
e G) di cui al comma 5,  qualora  non  gia'  riportati  nell'estratto
della documentazione di servizio, i candidati devono presentare, agli
accertamenti dell'idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale,  pena  il
loro mancato riconoscimento, la  documentazione  attestante  il  loro
conseguimento. 
    5. Le categorie dei titoli, che devono essere posseduti alla data
di scadenza del bando, ammessi a valutazione ed il punteggio  massimo
da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
      Categoria A): valutazione  relativa  all'ultima  documentazione
caratteristica relativa al servizio svolto in qualita' di VFP1:  fino
a punti 1; 
      Categoria  B):  sanzioni  disciplinari  riportate  durante   il
servizio  effettivamente  prestato,  ad  esclusione  dei  periodi  di
addestramento: fino a punti -2; 
      Categoria C): missioni in teatro operativo fuori area:  fino  a
punti 0,2; 
      Categoria D): riconoscimenti, ricompense e benemerenze: fino  a
punti 0,4; 
      Categoria  E):  periodo  complessivo  di  servizio  svolto   in
qualita' di VFP1, anche in rafferma annuale: 
        se superiore all'anno: punti 0,1; 
        se superiore a due anni: punti 0,2; 
      Categoria F): titolo di studio: fino a punti 0,8; 
      Categoria G): titoli considerati utili ai fini del servizio nel
Corpo forestale dello Stato: fino a punti 2,4, cosi' ripartiti: 
        G1)  fino  a  punti  0,8  per   certificazioni   informatiche
riconosciute a livello europeo ed internazionale; 
        G2): fino a  punti  0,8  per  conoscenza,  accertata  secondo
standard NATO, della lingua inglese; ovvero possesso di certificati o
attestati che  dimostrino  una  profonda  conoscenza  della  medesima
lingua; 
        G3): fino a  punti  0,8  per  patenti  di  guida  C  e  D  ed
equivalenti abilitazioni alla guida di veicoli militari. 
    6. Nell'ambito delle suddette singole categorie, per  quanto  non
specificato dal bando, la commissione esaminatrice determina i titoli
valutabili,  gli  specifici  punteggi  ed  i  relativi   criteri   di
valutazione e attribuzione. 
    7. I titoli valutati di cui al comma 5  ed  i  relativi  punteggi
attribuiti sono riportati su documentazione, costituita  da  apposite
schede  individuali  o  da  tabulato  collettivo,  sottoscritta   dal
Presidente e da tutti i componenti della commissione, da allegare  al
verbale conclusivo delle operazioni di valutazione dei titoli. 
                               Art. 10 
 
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei  vincitori,
  nomina ad allievo agente, ammissione al corso di formazione o  alla
  ferma prefissata quadriennale 
 
    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata  la
graduatoria finale del concorso formata dai soli candidati  giudicati
idonei agli accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale  di
cui all'art. 8, secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo
dato dalla somma del punteggio ottenuto nella prova  scritta  d'esame
(max 30) con il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli  (max
5). A  parita'  di  punteggio  rileva  la  preferenza  derivante  dal
possesso, documentato ai sensi dell'art. 8, di  titoli  preferenziali
e, in mancanza di  tali  titoli  o  comunque  in  caso  di  ulteriore
parita', precede in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta',  ai
sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.  I
candidati inseriti nella graduatoria  finale  del  concorso,  secondo
l'ordine della stessa  e  fino  alla  copertura  dei  posti  messi  a
concorso, sono dichiarati vincitori del concorso. 
    2.  L'approvazione  della  graduatoria  e  la  dichiarazione  dei
vincitori di cui al comma 1 sono disposte con decreto  del  capo  del
Corpo forestale dello Stato. Tale decreto e'  inviato  all'Organo  di
controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del  Corpo  forestale
dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  IV
serie speciale "Concorsi ed esami". L'avviso ha valore di notifica  a
tutti gli effetti e dalla data di pubblicazione decorre  il  termine,
rispettivamente di giorni 60 e  120,  per  eventuali  impugnative  al
Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, ovvero  al  Presidente  della  Repubblica,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,
n.  1199.  La  pubblicazione  non  riapre  i  termini  per  eventuali
impugnative connesse a giudizi  di  non  idoneita'  conseguenti  agli
accertamenti  di  cui  all'art.  8  che  restano   decorrenti   dalla
comunicazione all'interessato della motivazione e della norma su  cui
risulta fondato il giudizio di non idoneita', di  regola  contestuale
al  completamento  degli  accertamenti.  La  graduatoria  finale  del
concorso   e',   altresi',    consultabile    sul    sito    internet
www.corpoforestale.it. 
    3.  L'inserimento  nella  graduatoria  finale  del  concorso,  la
dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo  agente
e l'ammissione al corso sono, in ogni caso,  da  intendersi  disposti
con riserva, subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art.
11  e,  comunque,  al  non  disconoscimento,  in  qualsiasi  momento,
dell'appartenenza alla categoria di cui all'art. 1 e del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso  di  cui  all'art.  2.  Prima
dell'inizio del corso, il Corpo forestale dello Stato si  riserva  la
facolta' di accertare  il  mantenimento  dell'idoneita'  psico-fisica
gia' accertata ai sensi dell'art. 8; nei confronti di coloro che  non
risultino piu' idonei e' dichiarata la  decadenza  dal  diritto  alla
nomina ad allievo o, se gia' disposta, la relativa revoca. 
    4. I candidati che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di formazione,  saranno  dichiarati  decaduti  dalla
nomina,  con  conseguente  possibilita'  di  convocazione  di   altri
candidati idonei a seguito di scorrimento della graduatoria. 
                               Art. 11 
 
 
                        Documenti da produrre 
                all'atto dell'assunzione in servizio 
 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso,  all'atto   dell'assunzione   in
servizio, saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di
giorni trenta, le certificazioni, ovvero  le  relative  dichiarazioni
sostitutive ai sensi dell'art. 46 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  comprovanti  i  sotto  elencati
requisiti: 
      a) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      b) la cittadinanza italiana; 
      c) la non esclusione dall'elettorato politico attivo; 
      d) il luogo e la data di nascita; 
      e) il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando. 
    2. Le dichiarazioni  indicate  alle  lettere  a),  b)  e  c)  non
dovranno  essere  anteriori  a  sei  mesi  rispetto  alla   data   di
presentazione. 
    3. Le  dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  dovranno
attestare, altresi', che gli  interessati  erano  in  possesso  della
cittadinanza e non  erano  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo
anche alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    4. Gli uffici del  Corpo  forestale  dello  Stato  provvedono  ad
effettuare idonei controlli  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive. Chiunque  rilascia  dichiarazioni  mendaci,  forma  atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente bando  di  concorso,
e' punito ai sensi del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia. La dichiarazione mendace sul possesso dei  titoli  comporta,
altresi',  in  qualunque   momento,   la   decadenza   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    5. La mancata presentazione, entro  il  termine  previsto,  della
documentazione   indicata   nel   presente   articolo,   il   mancato
completamento della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della
stessa, entro giorni trenta  dal  ricevimento  dell'apposito  invito,
implichera' la decadenza dalla nomina ad  allievo  agente  del  Corpo
forestale dello Stato. 
                               Art. 12 
 
 
               Corso di formazione e nomina ad agente 
 
 
    1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e'  volto
a   permettere   il   conseguimento   dell'istruzione   professionale
necessaria all'impiego, con particolare riferimento alle attivita' di
polizia,  antincendio,  di  protezione  civile  e  di  controllo  del
territorio. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso  sono
fissati, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 201, con decreto del capo del Corpo  forestale  dello
Stato. 
    2. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello  Stato  compete,
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
il trattamento  economico  previsto  per  gli  allievi  agenti  della
Polizia di Stato. 
    3. Gli allievi agenti che dichiarino di rinunciare al corso  sono
dimessi dal corso stesso con cessazione di ogni rapporto con il Corpo
forestale dello Stato. 
    4. Le dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi  di
assenza, nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate  all'art.
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 
    5. Al termine del corso di formazione, gli allievi agenti  devono
sostenere gli esami finali le cui modalita' sono fissate con  decreto
del capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che  non
superano gli esami finali sono dimessi dal corso  con  cessazione  di
ogni rapporto con il Corpo. Gli allievi agenti che superano gli esami
finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale del corso,
agenti del Corpo forestale dello Stato e prestano giuramento. 
                               Art. 13 
 
 
                 Assegnazione alla sede di servizio 
 
 
    1. L'assegnazione alla sede, in relazione alla nomina ad  agente,
e' disposta secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, tenendo
conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dal  personale
da  assegnare,  compatibilmente  con  le  prioritarie   esigenze   di
servizio. 
    2. Le sedi di servizio cui assegnare gli agenti sono  individuate
con decreto del capo del Corpo prima della fine del  corso.  Le  sedi
sono individuate nel rispetto di quanto previsto all'art. 1. 
    3. Per i vincitori  titolari  di  diritto  a  scegliere,  in  via
provvisoria, la sede di servizio in base alla legge 104/92, si  tiene
conto di tale diritto, senza pregiudicare i diritti di chi precede in
graduatoria, nell'ambito dei posti della pianta organica  disponibili
negli ambiti territoriali di cui all'art. 1; i vincitori del concorso
non possono far valere aspettative di assegnazione ad ambiti  diversi
da quelli esplicitamente ed esclusivamente considerati  dal  presente
bando. 
                               Art. 14 
 
 
                                Spese 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le  sedi  della  prova  scritta
d'esame, le sedi degli  accertamenti  di  idoneita'  psico-fisica  ed
attitudinale e le sedi del corso di formazione, quelle per il vitto e
l'alloggio in occasione delle varie fasi concorsuali, nonche'  quelle
per gli accertamenti clinici richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2,
sono a carico dei candidati. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti
presso il Corpo  forestale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  -
Divisione 13, per le finalita' di gestione  del  concorso  e  saranno
trattati  per  le   finalita'   medesime   nonche',   successivamente
all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di  servizio,   per   le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati medesimi potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico -  economica  del  candidato,
nonche', in caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  di
carattere previdenziale. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del decreto
legislativo 196/2003, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti
del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 13
- via G. Carducci n. 5 - 00187 Roma,  titolare  del  trattamento.  Il
responsabile del trattamento e' il direttore della suddetta Divisione
13. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed  esami"  e
sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. 
      Roma, 3 febbraio 2015 
 
                                                  Il Capo del Corpo   
                                                forestale dello Stato 
                                                       Patrone