Concorso per 1 personale diplomato (puglia) COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI BARI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte:
Sintesi: COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI BARI Concorso (Scad. 14 marzo 2015) Bando di concorso a tempo determinato part-time area b posizione economica b1 profilo professionale delle attivi ...
Ente: COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI BARI
Regione: PUGLIA
Provincia: BARI
Comune: BARI
Data di inserimento: 16-02-2015
Data Scadenza bando 14-03-2015
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COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI BARI

Concorso (Scad. 14 marzo 2015)

Bando di concorso a tempo determinato part-time area b posizione economica b1 profilo professionale delle attività amministrative c/o il collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati della provincia di bari.


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni o integrazioni;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni o integrazioni;
vista la legge 183/2011 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
visti gli articoli 7 e 57 del d. lgs. 165/2001 e l’articolo 27 del d.lgs. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455” disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000 n. 333, regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999 n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
vista la legge 7 agosto 1990 n. 241”nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”e successive modificazioni o integrazioni;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174, “regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni o integrazioni.
Art. 1
Posti a concorso
E’ indetto un concorso per la copertura di n. 1 (uno) posto area B posizione economica B 1, Bari con assunzione a tempo part-time al 50% (regime orario settimanale 18 ore) a tempo determinato della durata di tre anni a far data dall’assunzione, sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni in ottemperanza al dettato del D.Lgs 165/2001 ed ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo di Ente vigente, e ai sensi del CCNL relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici, relativo alla mansione di operatore amministrativo addetto alla segreteria del collegio.
La parte concorsuale si realizzerà tramite la partecipazione del personale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, ai percorsi di professionalizzazione, costituiti da attività formativa e da apprendimento in autoformazione, realizzato sulla base di ausili didattici forniti dall’Amministrazione che costituiranno in via esclusiva I’oggetto dell’esame finale.
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare i termini di scadenza, di sospendere, annullare o modificare il presente bando di concorso, di revocare la procedura di espletamento del concorso, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta.
L’unità organizzativa competente per l’istruttoria delle domande e degli atti del procedimento legati all’espletamento della procedura concorsuale è il Consiglio del Collegio stesso presso il quale ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso ai sensi della legge 7 Agosto N. 241 e successive integrazioni o modificazioni.
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso, le/i candidate/i devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- idoneità psicofisica all’impiego che l’ente ha facoltà di accertare mediante visita medica;
- godimento dei diritti politici, civili e la non interdizione dai pubblici uffici e servizi;
- diploma di scuola media superiore. I titoli di studio conseguiti all’estero dovranno aver ottenuto l’equipollenza a quelli italiani e comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità. L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero da cittadino italiano dovrà essere comprovata allegando alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445. La/Il candidata/o, in luogo della predetta dichiarazione, potrà produrre la documentazione in originale o copia autenticata.
- Esperienza lavorativa, con mansioni amministrative, di almeno anni 5 (cinque) presso un ente pubblico e/o in un ordine e/o collegio professionale;
- Non aver riportato condanne penali o eventuali procedimenti penali in corso che escludono l’accesso ai pubblici impieghi.
Le/i partecipanti cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. I medesimi devono avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, comma 1 lett, d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
I titoli di cui sopra devono essere stati rilasciati da Università/Istituti statali o legalmente riconosciuti.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti impedisce l’ammissione al concorso. L’Amministrazione si riserva di provvedere all’accertamento dei precedenti rapporti di pubblico impiego nonché la verifica delle dichiarazioni presentate, anche a campione.
L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in ogni momento con provvedimento motivato.
Art. 3
Presentazione della domanda di partecipazione
Termine e modalità
Nella domanda di partecipazione (allegato 1), oltre al cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- La data di assunzione presso l’ente, il collegio e/o ordine professionale di provenienza;
- il possesso dei requisiti richiesti per l’ ammissione alla selezione;
- i titoli utili ai fini dell’ attribuzione dei punteggi;
- di aver preso visione del bando di selezione e l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando.
Per le persone portatrici di disabilità la domanda deve contenere l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20 della Legge 1992/104.
Dovranno allegare altresì copia documento di riconoscimento (in corso di validità) e curriculum formato europeo.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente lo schema allegato.
Detta domanda correlata di tutti gli allegati, sottoscritta dall’interessato, dovrà essere presentata in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso del concorso stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. (non fa fede il timbro postale, se il termine cade in giorno festivo si intende automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo) c/o la sede del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Bari - Via Padre Annibale di Francia, 13 - 70121 BARI - con l’indicazione del mittente, destinatario la seguente la dicitura:
BANDO DI CONCORSO A TEMPO DETERMINATO PARTIME AREA B POSIZIONE B1 PROFILO PROFESSIONALE DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE C/O IL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BARI.
Non si terrà conto delle domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato, così come l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Il collegio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 4
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta da quattro componenti del consiglio del Collegio da un componente del collegio dei revisori, nella stessa Commissione potranno essere nominati, dal consiglio, membri aggiuntivi esterni del collegio scelti tra docenti o professionisti esperti sulle materie oggetto delle prove. La stessa stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti.
Art. 5
Modalità di svolgimento del concorso
La selezione si articolerà:
- in una prova d’esame scritto vertente sulle materie indicate nell’allegato 2) al presente bando;
- In una prova orale, successiva a quella scritta finalizzata all’accertamento delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle funzioni proprie del profilo professionale ricercato;
nella valutazione dei titoli di cui al successivo articolo 7.
Art. 6
Prova d’esame
La data ed il luogo della prova d’esame scritto sarà comunicata al candidato mediante pubblicazione sul sito e comunicazione a mezzo e.mail e/o pec e consisterà nel risolvere, nel tempo prestabilito dalla Commissione esaminatrice, n. 60 quesiti, scegliendo tra 3 opzioni di risposta per ciascuno di essi, sulle materie indicate nell’allegato 2) al presente bando e si svolgerà - in unica sessione - nel luogo, nel giorno e nell’ora che saranno comunicati dalla Commissione esaminatrice ai candidati ammessi alla selezione.
Per ogni risposta esatta verrà attribuito un punto mentre verrà applicata una penalità di 0,33 punti per ogni risposta errata e di 0,25 punti per ogni risposta mancante; il punteggio complessivo ottenuto sarà convertito in trentacinquesimi.
La prova di cui sopra si intenderà superata con un punteggio minimo pari ad almeno 17,50 punti come innanzi determinato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prova d’ esame saranno considerati decaduti dalla selezione.
Coloro i quali supereranno l’esame scritto saranno ammessi alla prova orale mediante comunicazione personale in cui sarà stabilita la data per l’effettuazione della prova stessa. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con l’indicazione della votazione riportata nella prova scritta verrà pubblicata entro quindici giorni dalla data di termine della prova scritta sul sito internet del Collegio. Tale elenco sarà pubblicato almeno quindici giorni prima dell’espletamento della prova orale.
I candidati ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, gravidanza a rischio o parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione al Collegio, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando idonea documentazione probatoria.
Il Collegio, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova orale.
La mancata presentazione alla prova orale per il giorno stabilito sarà considerata come rinuncia al concorso.
Art. 7
Valutazione dei titoli
I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono i seguenti:
a) Anzianità di servizio
anzianità nella posizione di appartenenza maturata presso un ente pubblico, od ordine professionale di provenienza (sono da considerarsi servizi prestati ai fini dell’anzianità anche rapporti subordinati tramite contratti co.co.co., e tramite agenzie interinali):
- 3 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi; Il punteggio massimo conseguibile è pari a 35 punti.
Ai candidati che abbiano prestato servizio, quali dipendenti (ancorchè interinali) o parasubordinati o libero-professionali, presso un Collegio provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, verrà attribuito un punto per ogni trimestre di attività lavorativa prestata presso il collegio di provenienza.
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 35 punti.
Ai fini del calcolo delle predette anzianità non si terra conto dei periodi di aspettativa per motivi personali, di studio e di famiglia nonché dei periodi di assenza per malattia superiori a diciotto mesi.
b) Valutazione del titolo di studio
diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o titolo di studio equipollente: 7 punti;
diploma universitario o laurea di I livello: 10 punti;
diploma di laurea (v.o.) o laurea specialistica magistrale:12 punti. I punteggi per i titoli di studio non sono tra loro cumulabili.
c) Valutazione delle potenzialità e delle attitudini professionali relative alla posizione da conseguire: applicazione della specifico indice di potenziale già comunicato dall’Amministrazione a ciascun candidato.
II punteggio massimo conseguibile è di 10 punti.
Art. 8
Votazione complessiva
La votazione complessiva del concorso determinata dalla sommatoria:
- del voto conseguito dal candidato nelle pro ve d’ esame;
- del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 7.
Art. 9
Formazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice predispone la graduatoria di merito finale, pubblicata sul sito istituzionale del Collegio, una volta espletate le prove con l’indicazione del punteggio individuale. La graduatoria terrà conto della normativa sulle c.d. pari opportunità.
In caso di parità di punteggio complessivo, conseguito da pari candidati, la Commissione esaminatrice, ai fini della precedenza in graduatoria, terra conto, nell’ordine:
1) della maggiore anzianità di servizio complessiva;
2) della minore età;
3) numero figli a carico;
4) coniuge a carico;
5) lodevole servizio presso la pubblica amministrazione.
Art. 10
Utilizzo della graduatoria
Sulla base della graduatoria finale formulata dalla Commissione esaminatrice, il Consiglio procederà ad approvare la stessa e ad attribuire area B posizione B 1 profilo professionale delle attività amministrative, nei confronti del vincitore, con opportuna comunicazione di nomina. In tale comunicazione sarà indicata la data entro la quale il candidato dovrà presentarsi, pena decadenza per manifesta rinuncia all’incarico, fermo restando che l’Ente può prorogare il termine fissato per l’assunzione.
II Collegio dei periti agrari si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che risultassero privi dei requisiti di ammissione alla selezione.
La decorrenza giuridica della posizione viene fissata al primo giorno del mese successivo all’approvazione della graduatoria finale e la decorrenza economica a quella di effettivo inizio dell’ esercizio delle mansioni corrispondenti alla posizione B1 - profilo delle attività amministrative.
I candidati utilmente collocati in graduatoria, entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento, dovranno dichiarare di accettare o rinunciare alla posizione ed entro 5 giorni dalla data di accettazione dovranno, a pena di decadenza, assumere servizio nella nuova posizione, a meno che entro il predetto termine non facciano pervenire una dichiarazione scritta di rinuncia.
In ogni caso, la mancata assunzione del servizio nella posizione entro il termine fissato e senza giustificato motivo, sarà intesa come rinuncia alla stessa.
E’ dichiarata la decadenza, con delibera del Consiglio, allorquando sia emersa (anche in un secondo momento) la mancanza dei requisiti, la non veridicità delle dichiarazioni rese o è accertata l’inidoneità psicofisica anche parziale del concorrente
In caso di rinuncia, decadenza o annullamento, il Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Bari procederà ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa.
Nel caso in cui, durante il periodo di validità della suddetta graduatoria si attivassero ulteriori procedure selettive riferite a nuovi posti disponibili, la graduatoria stessa cesserà di avere efficacia alla data di approvazione di quella relativa alle nuove selezioni.
Art. 11
Informazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
II termine stimato di completamento della procedura è pari a tre mesi dalla data di svolgimento della prova d’esame.
II Collegio dei periti agrari provincia di Bari garantisce pari opportunità tra donne e uomini per l’ attribuzione della posizione, nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Ai sensi dell’ art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall’Istituto e finalizzato unicamente all’ espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura selettiva, anche da parte della commissione esaminatrice, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
II conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui attualmente all’articolo 13 della citata legge n. 675/1996 e, di seguito, all’ art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’ aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Consiglio.
Art. 12
Pubblicità
I concorsi e le relative procedure d’ammissione all’impiego sono indetti specificamente con provvedimento dell’organo deliberante dell’ente. Il relativo bando è pubblicato per estratto nella seconda parte del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Il presente avviso pubblico sarà anche pubblicato nel sito web del Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bari e resterà in pubblicazione per quindici giorni. Il collegio verificherà la veridicità delle dichiarazioni del candidato pena l’esclusione in caso di dichiarazioni mendaci. Il Collegio Provinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bari ha la facoltà di procedere alla procedura concorsuale anche in caso di una sola domanda pervenuta, ovvero di non conferire alcuni qualora le candidature siano inadeguate. Durante tutta la durata dell’assunzione l’addetto amministrativo dare prova di correttezza, professionalità e garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.
Art. 13
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti dell’Ente.
Contro il presente bando e alle decisioni della Commissione esaminatrice è proponibile, qualora ne ricorrano i giusti motivi, ricorso in via amministrativa o giurisdizonale entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Ai sensi della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Presidente del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bari Dott/Sig. Zucaro Ettore
Bari, lì 09/02/2015
Il Presidente