Concorso per 9 esecutori della banda musicale (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 9
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 26-05-2015
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 25 luglio 2015) Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di esecutori della Banda musicale della G ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-05-2015
Data Scadenza bando 25-07-2015
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso (Scad. 25 luglio 2015)

Concorsi, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza.

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 febbraio  1991,  n.  79,  recante
«Riordinamento della Banda  musicale  della  Guardia  di  finanza»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380», nonche' le  direttive  tecniche  adottate  con
decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015,  del  Comandante  Generale
della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 3, comma  4,  del  citato
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»,  ed  in  particolare  l'art.  68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante «Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento
ad altri ruoli del personale della Banda  musicale  del  Corpo  della
Guardia di finanza»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante »Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013,  concernente  le  modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita'  attitudinale  al
servizio nel Corpo della  guardia  di  finanza  nei  confronti  degli
aspiranti all'arruolamento; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami,  separati
per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate  parti
del ruolo degli esecutori  della  banda  musicale  della  Guardia  di
finanza: 
      Prime parti A 
        - 1° Flauto 
        - 1° Clarinetto piccolo in Lab 
      Seconde parti A 
        - 1° Flicorno contralto in Mib 
      Seconde parti B 
        - 1° Clarinetto contralto in Mib n. 2 
        - 2° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del Flicorno tenore
in Sib) 
        - Saxofono basso in Sib (con l'obbligo del Saxofono tenore in
Sib) 
        - 1° Piatti (con l'obbligo della cassa ed altri  strumenti  a
percussione) 
      Terze parti A 
        - 4° Corno 
      Terze parti B 
        - 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10 
    2. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) una prova d'esame articolata nelle fasi di cui all'art. 13. 
    3. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare i bandi di concorso,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di sospendere la nomina ad esecutore dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili. 
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi 
 
 
    1. Possono partecipare ai concorsi: 
      a) i militari in servizio nel Corpo della  Guardia  di  finanza
che: 
        1) abbiano eta', alla data di scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non superiore
ad anni 45; 
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa; 
        3) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei
all'avanzamento; 
        4)  non  risultino,  alla  data  di  immissione  nella  Banda
musicale  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  imputati  in   un
procedimento penale per  delitto  non  colposo  ovvero  sottoposti  a
procedimento disciplinare per  l'irrogazione  di  una  sanzione  piu'
grave della consegna ovvero sospesi dal servizio o in aspettativa; 
        5) non siano  gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  da  corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi  vicebrigadieri
della Guardia di finanza; 
        6) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
diploma nello strumento per il quale  si  concorre  o  per  strumento
affine, come da  tabella  «H»  allegata  al  decreto  legislativo  27
febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art. 3 comma 1, del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione
ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16  marzo  2007
citato in premessa; 
        2) abbiano eta', alla data di scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non inferiore
ad anni 18 e non superiore ad anni 40.  Tale  limite  e'  elevato  di
cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 
        3)   siano   riconosciuti   in   possesso   della   idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale  al   servizio   incondizionato   quale
maresciallo; 
        4) godano dei diritti politici; 
        5) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dalle Forze di
polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
        6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita',  da  corsi  di
formazione della Guardia di finanza; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
        8)  non  siano,  alla  data  dell'effettivo   incorporamento,
imputati, condannati  ovvero  non  abbiano  richiesto  l'applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale  per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a  misure  di
prevenzione; 
        9) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del
diploma nello strumento per il quale  si  concorre  o  per  strumento
affine, come da  tabella  «H»  allegata  al  decreto  legislativo  27
febbraio 1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o altro
analogo istituto legalmente riconosciuto; 
        10) non siano stati ammessi a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza; 
        11) qualora gia' sottoposti alla visita di  leva,  non  siano
stati riformati, in quell'occasione o successivamente ad essa. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  conservati
fino alla data di immissione nella Banda  musicale  del  Corpo  della
Guardia di finanza. 
    3. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
a), punto 3), si fa riferimento alla data del  provvedimento  con  il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al  grado
superiore. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale di  cui
all'art. 10. 
    I  militari  del  Corpo,  dopo  aver  compilato  la  domanda   di
partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e  a
spedirla al Centro di Reclutamento secondo le modalita' ed  entro  il
termine indicati al comma 2. Le  domande  non  inoltrate  secondo  la
predetta procedura non saranno prese in considerazione. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  Reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita,  a
mezzo di raccomandata,  con  avviso  di  ricevimento,  al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresi',  copia
della domanda  di  partecipazione  al  reparto  dal  quale  dipendono
direttamente per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art.
5, commi 1 e 2. 
    Per i militari in forza al Comando Generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale. 
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del Corpo: 
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4; 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
        1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2; 
        2) pur se spedite entro tale termine,  non  pervengano  entro
settantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando; 
        3) non siano sottoscritte; 
        4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque   giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui al  comma  5,  lettera
b), sono adottati dal Comandante del  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia  di  finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    7. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi ai concorsi, con riserva, in  attesa
dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino alla  nomina  ad
esecutore della banda musicale della Guardia di finanza. 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita; 
      b) la data di arruolamento nel  Corpo  e  di  nomina  al  grado
attuale; 
      c) il Reparto cui e' in forza; 
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
      e) di non essere stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  «non
idoneo» all'avanzamento; 
      f) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto
non  colposo  ovvero  sottoposto  a  procedimento  disciplinare   per
l'irrogazione di  una  sanzione  piu'  grave  della  consegna  ovvero
sospeso dal servizio o in aspettativa; 
      g) di non essere gia' stato  rinviato,  d'autorita',  da  corsi
allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi  vicebrigadieri
della Guardia di finanza; 
      h) il diploma di cui e' in  possesso  nello  strumento  per  il
quale si concorre o per strumento affine; 
      i)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art.  15  nonche'
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei  casi  previsti  dalla
legge - devono essere presentate con le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 5, comma 4. 
    2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
      e) di godere dei diritti politici; 
      f) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dalle  Forze
di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
      g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', da corsi  di
formazione della Guardia di finanza; 
      h) di non  essere  imputato,  condannato  ovvero  di  non  aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  di  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      i) il diploma di cui e' in  possesso  nello  strumento  per  il
quale si concorre o per strumento affine; 
      l)  se  alle  armi,  il  grado  rivestito  ed  il  reparto   di
appartenenza; 
      m) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      n)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico  e  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica; 
      o) l'indirizzo presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      p)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art.  15  nonche'
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali
titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei  casi  previsti  dalla
legge - devono essere presentate con le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 5, comma 4. 
    3. Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei  limiti
di eta' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),  punto  2),  dovranno
farne specifica menzione nelle annotazioni integrative. 
    4. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 11 e 15,  concernenti,  tra  l'altro,  le
modalita' di svolgimento degli accertamenti psico-fisici  nonche'  la
procedura di notifica delle graduatorie finali di merito. 
    5. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    6. I candidati devono  segnalare  ogni  variazione  di  indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa  possibili
disguidi derivanti da  errate,  mancate  o  tardive  segnalazioni  di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  Reclutamento
ogni variazione che dovesse riguardare il possesso dei requisiti. 
                               Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere copia autenticata  degli
atti matricolari (aggiornati alla data di scadenza del termine di cui
all'art. 3, comma  1),  ai  reparti  detentori  della  documentazione
matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  Unico
Matricolare» (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati  idonei  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui
all'art. 11, il Centro di Reclutamento provvede,  tramite  i  reparti
del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4.  I  candidati  convocati  per   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali di cui all'art. 10 devono  presentare  in  tale  sede  i
certificati rilasciati dalle competenti autorita' su  carta  semplice
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso, indicato nella  domanda  di  partecipazione,
dei requisiti che conferiscono ai candidati  i  titoli  preferenziali
e/o maggiorativi di  punteggio,  tra  quelli  elencati  nell'art.  15
nonche' stabiliti  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    I concorrenti gia' ispettori del  Corpo  devono  presentare  tale
documentazione entro il  termine  stabilito  e  comunicato  loro  dal
Centro di Reclutamento. 
    La documentazione presentata oltre i  termini  sopra  indicati  o
relativa a titoli non elencati nella domanda di partecipazione non e'
presa in considerazione. 
    5. I candidati, risultati idonei ai concorsi, devono presentare o
far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle n. 18,  00122  -  Roma/Lido  di  Ostia,  entro  i
termini stabiliti da detto Reparto, i diplomi in originale ovvero  le
copie  autentiche,  in  conformita'  dell'art.  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dei certificati
attestanti: 
      a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma  non  puo'
essere sostituito da certificato di iscrizione  ai  corsi  di  laurea
presso le Universita'; 
      b) il conseguimento del diploma nello strumento per il quale si
concorre o per strumento affine, come  da  tabella  «H»  allegata  al
decreto legislativo  27  febbraio  1991,  n.  79,  conseguito  in  un
conservatorio  di  Stato  o   altro   analogo   istituto   legalmente
riconosciuto. 
    6. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
15, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro  trenta  giorni  dalla
data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda  diretta  al
Ministero della difesa, con  cui,  qualora  rivestano  lo  status  di
ufficiale di complemento, ufficiale in  ferma  prefissata,  ufficiale
delle forze di completamento, maresciallo  o  sergente,  chiedono  di
rinunciarvi per intraprendere servizio  nella  Banda  musicale  della
Guardia di finanza. 
    7. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' da questi delegata,  e'  presieduta  da  un  ufficiale
generale della Guardia di finanza  ed  e'  ripartita  nelle  seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da sei ufficiali della Guardia di finanza periti  selettori,
membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      e) sottocommissione per la valutazione dei titoli  e  le  prove
d'esame, composta da: 
        1) un professore di conservatorio di  Stato  diplomato  nello
strumento per il quale e' bandito il  concorso  o  strumento  affine,
come da tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79, membro; 
        2) l'ufficiale maestro direttore della Banda  musicale  della
Guardia di  finanza,  o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,
l'ufficiale maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia
di finanza, membro; 
        3) un ufficiale della Guardia di  finanza,  segretario  senza
voto; 
      f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale  medico,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  b),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    4. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e  d),
del presente articolo possono, durante  lo  svolgimento  dei  lavori,
avvalersi di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato  dal
Centro di Reclutamento. 
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste dall'art. 6, comma 1, lettere  c)
e d) compilano, per ogni candidato, un processo  verbale  firmato  da
tutti i componenti. 
                               Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso  dei  requisiti
di cui all'art. 2. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso  di  validita'  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi, ad eccezione  di  quelli  gia'  in
servizio nella Guardia di finanza appartenenti  al  ruolo  ispettori,
sono convocati per essere sottoposti all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
dalla sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 
    6. I candidati risultati  idonei  ai  predetti  accertamenti,  ad
eccezione di quelli gia' in servizio nella Guardia di  finanza,  sono
convocati  per  essere  sottoposti  all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    I candidati risultati non  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 11 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera c), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso: 
      a) dei parametri fisici  prescritti  al  momento  delle  visite
mediche. 
    Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una statura  non
inferiore a m. 1,65, per gli uomini, e m. 1,61, per le donne; 
      b) del profilo sanitario di  cui  al  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e
alle direttive tecniche adottate con  decreto  n.  45755,  datato  17
febbraio 2015 del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai  seguenti
accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione non  attribuisce  il
profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime  il  solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. I candidati che, alla data di espletamento degli  accertamenti
psico-fisici, prestino servizio nel Corpo della Guardia  di  finanza,
non sono sottoposti alla visita medica. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a); 
      b) integrata da documentazione in originale rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912362  (linea
esterna) o 830/2362  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300028@gdf.it. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 6. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  ad  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) mancato  raggiungimento  dell'altezza  minima  eventualmente
richiesta di cui al comma 2, lettera a); 
      b) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante  test
tossicologici; 
      d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami. 
    12. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono convocati per sostenere le prove d'esame di cui all'art. 13. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  c)  e  d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 12 
 
 
                 Documentazione da produrre in sede 
               di visita medica di primo accertamento 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a  sessanta
giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  3),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
        1) lo stato di buona salute; 
        2)   la   presenza/assenza   di   pregresse    manifestazioni
emolitiche; 
        3)    la    presenza/assenza    di    gravi    manifestazioni
immuno-allergiche; 
        4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma  3,
del predetto  decreto  ministeriale,  laddove,  trenta  giorni  prima
dell'ammissione  alla  Banda  musicale  della  Guardia  di   finanza,
sussista ancora lo stato di temporaneo impedimento. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 13 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. I candidati non appartenenti al Corpo idonei agli accertamenti
psico-fisici, i militari della Guardia  di  finanza  appartenenti  al
ruolo « sovrintendenti» ed al ruolo «appuntati e  finanzieri»  idonei
agli  accertamenti  attitudinali,  e  gli   appartenenti   al   ruolo
«ispettori» partecipanti ai concorsi  devono  sostenere  le  seguenti
prove: 
      a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre
e con l'eventuale strumento d'obbligo,  di  uno  o  piu'  brani  come
specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la  facolta'
di essere accompagnato da un proprio pianista; 
      b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il  quale  si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o  piu'  brani
musicali scelti dalla competente sottocommissione; 
      c) prova di cultura, storia dello strumento  per  il  quale  si
concorre e del suo  repertorio,  con  riferimento  alla  famiglia  di
appartenenza nell'organico della banda musicale; 
      d) esecuzione in banda,  con  lo  strumento  per  il  quale  si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu'  brani,
a scelta della competente  sottocommissione,  tratti  dal  repertorio
originale e non dello strumento stesso; 
      e) i concorrenti delle prime parti A devono, inoltre, dar prova
di essere in grado di attaccare e  spezzare  una  marcia  militare  o
altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione. 
    2. Il punteggio complessivo  di  merito  delle  prove  di  esame,
espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei  punti  attribuiti
nelle singole prove. 
    3. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non  inferiore
a 35/50 in ciascuna prova ed  un  punto  complessivo  di  merito  non
inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e'  escluso  dal
concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    5. Prima dello svolgimento delle  prove  d'esame,  la  competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
la valutazione  delle  stesse  e  dei  titoli  posseduti  da  ciascun
aspirante. 
    6. Il risultato della valutazione dei  titoli  deve  essere  reso
noto da parte  della  competente  sottocommissione  agli  interessati
prima dell'effettuazione delle prove d'esame. 
                               Art. 14 
 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che  ha  indetto  i  predetti  concorsi,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita'    attitudinale,     l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica e le prove  d'esame,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 11 e 13, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso. Compatibilmente con i  tempi  tecnici  di  espletamento
delle succitate fasi selettive, i presidenti  delle  sottocommissioni
di cui all'art. 6,  comma  1,  lettere  b),  c),  d),  ed  e),  hanno
facolta' -   su   istanza   dell'interessato,   esclusivamente    per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in  servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto  di  appartenenza,
solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze  di  servizio -  di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via  delle
Fiamme  Gialle  n.  18,  00122  Roma/Lido  di  Ostia,   deve   essere
anticipata, via fax, al  numero  06564912362  (linea  esterna)  o  al
numero 8302362 (linea interpolizie)  ovvero  all'indirizzo  di  posta
elettronica RM0300028@gdf.it. Eventuali variazioni  a  tali  recapiti
saranno  rese  note  con  avviso   pubblicato   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. 
    Le decisioni  assunte  in  relazione  alle  citate  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 15 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui al  precedente  art.  6,  comma  1,
lettera e), predispone le graduatorie finali di merito, distinte  per
parti e strumento. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2. 
    3. Il punto di merito finale per la formazione delle  graduatorie
e' dato dalla somma della  media  dei  punti  riportati  nelle  prove
d'esame, di  cui  all'art.  13,  ed  il  punteggio  attribuito  nella
valutazione dei titoli. 
    4. Ai titoli posseduti  da  ciascun  candidato  non  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 20 (venti) di cui: 
      a) sino ad un massimo di  punti  8,  per  i  titoli  accademici
(diplomi conseguiti presso  un  conservatorio  statale  o  presso  un
Istituto parificato riconosciuto dallo Stato); 
      b) sino ad un massimo  di  punti  4,  per  i  titoli  didattici
(incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola); 
      c) sino ad un massimo di punti 8, per  i  titoli  professionali
(attivita' ed incarichi svolti). 
    5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale della  Banda  musicale,  costituisce
titolo di preferenza assoluta, a  parita'  di  punteggio  complessivo
relativo alle prove d'esame ed ai titoli  conseguiti,  l'appartenenza
al Corpo della Guardia di finanza. 
    6. In caso di parita' di punteggio riportato dai  candidati  gia'
in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato
piu' elevato in grado e,  in  caso  di  parita'  di  grado,  al  piu'
anziano. 
    7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni. 
    8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi,  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 
    9. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, e'
acquisita d'ufficio. 
    10. Con determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso. 
    11. Le citate graduatorie sono rese note con  avviso  disponibile
sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete  intranet  del  Corpo  e
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di
finanza,  viale  XXI  aprile,  n.  55,  00162  Roma  (numero   verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
                               Art. 16 
 
 
                   Ammissione alla Banda musicale 
         della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi  e'  attribuito
il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati
perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti. 
    2.  La  nomina  decorre,  ad  ogni  effetto,   dalla   data   del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso
non indichi una decorrenza diversa. 
    3. All'atto dell'ammissione  alla  Banda  musicale  e,  comunque,
prima della  firma  dell'atto  di  incorporamento,  i  vincitori  non
appartenenti alla Guardia di  finanza  sono  sottoposti  alla  visita
medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui  all'art.
6, comma  1,  lettera  f),  al  fine  di  accertare  il  mantenimento
dell'idoneita' fisica. Prima della visita  medica  di  controllo,  la
citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
La  stessa  puo',  nell'espletamento  dei  propri  lavori,   disporre
l'esecuzione  di  tutti  gli  accertamenti  ritenuti,  eventualmente,
necessari  per  una   migliore   valutazione   del   quadro   clinico
dell'aspirante,   avvalendosi   delle   strutture   del   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    4. I candidati non idonei alla visita medica  di  controllo  sono
esclusi dal concorso. 
    5. Entro 30  giorni  dall'ammissione  alla  Banda  musicale,  con
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita'  dal  medesimo  delegata,  possono  essere  dichiarati
vincitori dei concorsi altri  concorrenti  idonei  nell'ordine  delle
rispettive graduatorie,  per  ricoprire  i  posti  resisi,  comunque,
disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 
    6. Con il grado di cui al precedente comma 1, gli esecutori  sono
sottoposti ad un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante
i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso  di
istruzione per la formazione militare e  tecnico-professionale  della
durata di novanta giorni. I militari  gia'  appartenenti  alla  Banda
musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di
istruzione. 
    7. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma 6  ed  i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con  determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    8. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante Generale o dell'autorita' dal  medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio  nella
Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al  complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 
    9. L'esecutore riconosciuto non idoneo e' congedato senza diritto
ad alcuna  indennita'  o  trattamento  di  quiescenza,  se  non  gia'
appartenente alla Guardia di  finanza.  Se  gia'  in  servizio  nella
Guardia  di  finanza,  e'  reintegrato  nel   grado   precedentemente
rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 17 
 
 
           Mancata presentazione presso la Banda musicale 
 
 
    1. I vincitori dei concorsi,  regolarmente  convocati  presso  la
Banda  musicale  della   Guardia   di   finanza,   sono   considerati
rinunciatari,  qualora  non  si  presentino  nel   giorno   stabilito
dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati, a mezzo fax  al  numero  06/24290638,  al  massimo
entro 3 giorni dalla data prevista  per  la  presentazione,  al  Vice
Ispettore degli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza,  via
della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, che li valuta
e,  se  indipendenti  dalla  volonta'  dell'interessato,  provvede  a
stabilire un ulteriore termine di presentazione.  Le  decisioni  sono
comunicate al candidato a cura della Banda musicale del Corpo. 
                               Art. 18 
 
 
Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari  per
i giorni strettamente necessari. La rimanente  licenza  straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo'  essere  concessa
per la preparazione alle prove d'esame di  cui  all'art.  13.  Per  i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza,  sono  computate  ai  fini  del  calcolo  dei
periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto  il  rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,   secondo   le
disposizioni vigenti. 
    3. Se i medesimi militari,  nello  stesso  anno  solare,  abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo  restando  il
tetto massimo di 45 giorni annui di  licenza  straordinaria  previsto
dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si presenti alle  prove  d'esame,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4.  La  partecipazione  alle  prove   concorsuali   deve   essere
comprovata  da  apposito  attestato   rilasciato   dalla   competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza. 
    5. Ai candidati  dichiarati  vincitori  dei  concorsi  spetta  il
rimborso spese di viaggio sostenute per  raggiungere  la  sede  della
Banda musicale della Guardia  di  finanza,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
                               Art. 19 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sui concorsi  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  dei  concorsi  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza. 
      Roma, 14 maggio 2015 
 
                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo