Concorso per 1 giudice onorario (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2016 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI Concorso (Scad. 17 febbraio 2016) Procedura di selezione per la nomina a giudice onorario presso il Tribunale ordina ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 11-01-2016 |
Data Scadenza bando | 17-02-2016 |
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Concorso (Scad. 17 febbraio 2016)
Procedura di selezione per la nomina a giudice onorario presso il Tribunale ordinario di Bolzano, adottato con D.M. 30 novembre 2015.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti gli articoli 42-bis, 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies e 42-septies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano»; Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca»; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (come modificato dagli articoli 50 e 50-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), nella parte in cui prevede, quale titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale, l'esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria o della Giustizia amministrativa; Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 (delibera del 22 maggio 2003), e successive modificazioni al 28 gennaio 2015, relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; Ritenuto opportuno esplicitare, in relazione alla nomina dei giudici onorari del Tribunale di Bolzano, che si procedera' alla copertura dei posti vacanti tenuto conto delle percentuali di appartenenza ai tre gruppi linguistici che risultano dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nonche' dei posti tutt'oggi coperti; Decreta: Art. 1 Apertura dei termini 1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano.
Art. 2 Requisiti per la nomina 1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) idoneita' fisica e psichica; d) eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a sessantanove anni con riferimento alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura; e) residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di appello di Trento in cui ha sede il Tribunale ordinario di Bolzano prima dell'assunzione del possesso dell'ufficio, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; f) laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o la laurea specialistica, conseguita in una delle Universita' della Repubblica o presso una Universita' estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza; g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; h) condotta incensurabile, cosi' come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; i) appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino (articoli 8, secondo comma, e 20-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976); l) adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e), e devono permanere al momento della nomina.
Art. 3 Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione 1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va presentata compilando e inviando per via telematica l'apposito modulo «Mod. NG», reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura «www.csm.it», alla voce «Magistratura onoraria -> Giudice onorario Tribunale di Bolzano», e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente sottoscritto per esteso, unitamente ai moduli «Mod. NG.1», «Mod. NG.2» e «Mod. NG.3» reperibili sul medesimo sito internet «www.csm.it», al Presidente della Corte di appello di Trento entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) giorni decorrenti dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministro della Giustizia che recepisce il presente bando. I moduli per la presentazione della domanda (Mod. NG - Mod. NG.1 - Mod. NG.2 - Mod. NG.3) sono disponibili dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso e fino alla data di scadenza dello stesso. Dopo aver completato la procedura di inserimento e registrazione dei dati, il sistema informatico fornisce un numero di identificazione della domanda che va conservato al fine di poter accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla. L'aspirante deve stampare la domanda, firmarla per esteso e, unitamente ai moduli Mod. NG.1, Mod. NG.2 e Mod. NG.3 debitamente compilati e firmati ed alla documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, consegnarla entro il termine di scadenza del bando al Presidente della Corte di Appello di Trento ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla fotocopia del documento di identita'. 2. L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda. 3. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate. Non sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande sono state consegnate o spedite oltre il termine di presentazione sopra indicato. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 5. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1. 6. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; a) il proprio cognome e nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il codice fiscale; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.); e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza; f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; g) il possesso della cittadinanza italiana; h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o la laurea specialistica e la data del conseguimento; m) di avere la residenza ovvero di impegnarsi ad assumere la residenza, prima dell'assunzione del possesso dell'ufficio, in un comune compreso nel distretto della Corte di appello di Trento in cui ha sede il Tribunale ordinario di Bolzano, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; o) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; p) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale; q) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); r) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; s) di non versare in nessuna causa di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; t) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale; u) di essere in possesso di certificazione attestante l'avvenuta dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino; v) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea». 7. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso fra quelli elencati al successivo art. 5, che dovranno essere documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6. 8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NG), l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4 Presentazione dei documenti 1. Alla domanda di nomina (Mod. NG), consegnata o fatta pervenire alla Corte di appello di Trento nei termini di cui all'art. 3, comma 1, dovranno essere allegati dall'interessato, a pena d'inammissibilita' della domanda stessa: a) nulla osta, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, allo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, utilizzando l'apposito modulo (Mod. NG.1) reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura; c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del tribunale presso il quale svolgera' le funzioni di giudice onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici nonche' a cessare dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina, utilizzando l'apposito modulo (Mod. NG.2) reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura; d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nell'ambito del circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario, utilizzando l'apposito modulo (Mod. NG.3) reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura; e) attestato di conoscenza - o titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio «diploma di laurea»; 2. Alla domanda di nomina dovranno altresi' essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, di cui al successivo art. 5, dichiarati nella domanda stessa ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Mod. NG.4), pena l'esclusione dalla valutazione ai fini della formazione della graduatoria dei titoli non documentati. 3. L'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di identita', ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 Titoli di preferenza 1. Ai sensi dell'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio effettivo, anche pregresso: a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; b) della professione di avvocato, anche nella qualita' di iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15, comma 1, lettera b], della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), o di notaio; c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali; d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva; e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. 2. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, in assenza di quelli sopra indicati, il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 nonche' l'esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come attestato a norma del comma 11 del medesimo art. 73. 3. Nella valutazione comparativa dei candidati aventi pari titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri: a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di servizio; b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera b) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale; c) a residuale parita' dei titoli di cui ai commi 1 e 2 prevale il miglior voto di laurea in giurisprudenza. 4. Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'. 5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.
Art. 6 Modalita' di presentazione della documentazione 1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza ai fini della formazione della graduatoria deve essere presentata, a pena di esclusione dalla valutazione dei titoli, unitamente alla domanda di nomina nei termini di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando. 2. Ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' essere autocertificato il possesso dei titoli di preferenza relativi all'appartenenza ad una delle qualifiche o categorie riportate al comma 1 dell'art. 5 e alla perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla perdurante iscrizione negli albi professionali nonche' al conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le professioni legali e dell'esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica di cui al comma 2 del medesimo articolo. 3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso, iscrizione all'albo, ecc.) e di cessazione dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata, come data finale, la data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale. 4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza, dell'indicazione della data iniziale e, per le attivita' e funzioni non in corso di svolgimento, di quella finale costituisce causa di esclusione dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria. 5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei giudici onorari di tribunale, gli interessati potranno richiedere, mediante istanza proposta al Consiglio superiore della magistratura, la restituzione della documentazione prodotta. Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata verra' stralciata e distrutta.
Art. 7 Procedimento per la nomina 1. Il Presidente della Corte di Appello procede alla convocazione del Consiglio giudiziario. 2. Il Consiglio giudiziario provvede ad istruire le domande di nomina e a tal fine acquisisce d'ufficio: a) il certificato penale; b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante; c) il rapporto informativo del Prefetto; d) il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio. Tenuto conto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa, il Consiglio giudiziario potra' procedere preliminarmente al completamento dell'istruttoria di un numero di domande pari al triplo dei posti previsti nella pianta organica dei giudici onorari del Tribunale ordinario di Bolzano. 3. Acquisiti i documenti ed i pareri di cui al punto 2, il Consiglio giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti e dei titoli degli aspiranti ed alla predisposizione di una proposta di graduatoria («graduatoria proposta dal Consiglio giudiziario») di tutti coloro che partecipano alla procedura selettiva. 4. La predetta proposta di graduatoria verra' pubblicata presso la segreteria del Consiglio giudiziario, dandone notizia sul sito internet della Corte di appello, nonche' sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it). 5. Eventuali osservazioni da parte degli aspiranti nei confronti della graduatoria potranno essere presentate al Consiglio giudiziario, a pena di inammissibilita', entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma 4 e saranno valutate dal Consiglio giudiziario prima dell'inoltro al Consiglio superiore della magistratura. 6. Valutate le osservazioni, il Consiglio giudiziario predispone apposita graduatoria («proposta di graduatoria del Consiglio giudiziario a seguito delle osservazioni») e provvede a pubblicarla sul sito del Consiglio superiore della magistratura. 7. Le proposte di nomina del Consiglio Giudiziario dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti: a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate; c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia; d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza; e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra' tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza. 8. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando il Consiglio giudiziario provvedera' a trasmettere la proposta di graduatoria ed i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura per la successiva approvazione e la conseguente nomina dei candidati che copriranno i posti vacanti. 9. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura dei posti resisi vacanti fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso. 10. La nomina a giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano disposta con delibera del Consiglio superiore della magistratura comporta la decadenza dell'eventuale domanda presentata per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. 11. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della Corte di appello puo' richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'attivazione della procedura di nomina. 12. Ad avvenuta nomina, sara' cura del Presidente del Tribunale comunicare al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale. Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del Tribunale la mancata presa di possesso nel termine stabilito, ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico.
Art. 8 Informazioni disponibili sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura 1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet «www.csm.it», alla voce «Magistratura onoraria - Graduatorie - Giudice onorario Tribunale di Bolzano». In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria, le graduatorie predisposte dal Consiglio giudiziario e la graduatoria deliberata dal Consiglio superiore della magistratura fino ai candidati sottoposti a valutazione per la copertura dei posti vacanti.
Art. 9 Tirocinio 1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la struttura territoriale della formazione decentrata, sentito il Presidente del Tribunale, curera' che i giudici onorari, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi (due nel settore civile e due in quello penale) prima dell'assunzione delle funzioni giudiziarie. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione decentrata, individuera' per ciascun settore un magistrato di riferimento. 2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali. 3. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione decentrata, provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari di tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura. 4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimeranno, in una relazione, una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 5. Nell'ipotesi in cui anche in un solo settore vi sia una valutazione negativa dell'attivita' svolta dal magistrato onorario, il Presidente del Tribunale valutera' se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi. 6. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il Presidente del Tribunale redigera' apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), secondo quanto previsto dall'art. 13 della circolare consiliare prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.
Art. 10 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Consiglio giudiziario competente e presso il Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione. 2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione. 3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura Prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni. 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 5. Il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio giudiziario territorialmente competente sono responsabili del trattamento dei dati personali.
Art. 11 Norma di rinvio 1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni.
Art. 12 Disposizioni finali 1. I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera d) ed e). L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda e dei documenti relativi ai titoli di preferenza. Roma, 30 novembre 2015 p. il Ministro Il Sottosegretario di Stato Ferri