Concorso per 1 giudice onorario (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2016
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI Concorso (Scad. 17 febbraio 2016) Procedura di selezione per la nomina a giudice onorario presso il Tribunale ordina ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-01-2016
Data Scadenza bando 17-02-2016
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Concorso (Scad. 17 febbraio 2016)

Procedura di selezione per la nomina a giudice onorario presso il Tribunale ordinario di Bolzano, adottato con D.M. 30 novembre 2015.

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  gli  articoli  42-bis,  42-ter,  42-quater,  42-quinquies,
42-sexies e 42-septies del regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12
(Ordinamento Giudiziario); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n. 670, recante «Approvazione testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive  modifiche,  concernente  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile  1982,
n. 327, concernente «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per
il Trentino-Alto Adige in  materia  di  proporzionale  del  personale
degli uffici siti in provincia di Bolzano»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  settembre   1997,   n.   354,
concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  concernente
proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e  di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto legislativo  14  maggio  2010,  n.  86,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   Statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati  di  conoscenza
della lingua italiana e della lingua tedesca»; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.  98  (come
modificato dagli articoli 50 e 50-bis  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114), nella parte in cui prevede, quale titolo di  preferenza  per
la nomina a giudice onorario di  tribunale,  l'esito  positivo  dello
stage di formazione teorico-pratica della  durata  di  diciotto  mesi
svolto presso gli uffici della Giustizia ordinaria o della  Giustizia
amministrativa; 
    Vista la circolare del  Consiglio  superiore  della  magistratura
prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio  2003  (delibera  del  22  maggio
2003), e successive modificazioni al 28  gennaio  2015,  relativa  ai
criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  «Testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della  legge  7  agosto
1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore  efficienza  nella
loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso  della
telematica, nei rapporti interni, tra le  diverse  amministrazioni  e
tra queste e i privati; 
    Ritenuto opportuno esplicitare,  in  relazione  alla  nomina  dei
giudici onorari del Tribunale di  Bolzano,  che  si  procedera'  alla
copertura  dei  posti  vacanti  tenuto  conto  delle  percentuali  di
appartenenza ai tre  gruppi  linguistici  che  risultano  dall'ultimo
censimento ufficiale della popolazione nonche'  dei  posti  tutt'oggi
coperti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Apertura dei termini 
 
    1. Sono aperti i termini per la presentazione delle  domande  per
la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice
onorario del Tribunale ordinario di Bolzano. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
    1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la  nomina
a  giudice  onorario  coloro  che  sono  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) idoneita' fisica e psichica; 
      d) eta' non inferiore ai venticinque anni  e  non  superiore  a
sessantanove anni con riferimento alla data  della  deliberazione  di
nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura; 
      e) residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di
appello di Trento in cui ha sede il Tribunale  ordinario  di  Bolzano
prima dell'assunzione del possesso dell'ufficio, fatta eccezione  per
coloro che esercitano  la  professione  di  avvocato  o  le  funzioni
notarili; 
      f)  laurea  in  giurisprudenza   quadriennale   di   cui   alla
legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo
ordinamento  degli  studi  e  dei  corsi  universitari  o  la  laurea
specialistica, conseguita in una delle Universita' della Repubblica o
presso  una  Universita'  estera  di  un  Paese  con  il  quale   sia
intervenuto un accordo di equipollenza; 
      g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a  misure
di prevenzione o di sicurezza; 
      h) condotta incensurabile, cosi' come  previsto  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni; 
      i)  appartenenza  o  aggregazione  ad  uno   dei   tre   gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino (articoli 8, secondo comma,  e
20-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976); 
      l) adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 
    2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto
al comma 1, lettere d) ed e), e devono  permanere  al  momento  della
nomina. 
                               Art. 3 
 
                Domanda di partecipazione, modalita' 
                   e termine per la presentazione 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura  di  selezione  va
presentata compilando e inviando per via telematica l'apposito modulo
«Mod. NG», reperibile sul sito internet del Consiglio superiore della
magistratura  «www.csm.it»,  alla  voce  «Magistratura  onoraria   ->
Giudice onorario Tribunale di Bolzano», e altresi' consegnando ovvero
facendo pervenire a mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
detto modulo  debitamente  sottoscritto  per  esteso,  unitamente  ai
moduli «Mod. NG.1», «Mod. NG.2» e «Mod. NG.3» reperibili sul medesimo
sito internet «www.csm.it», al Presidente della Corte di  appello  di
Trento  entro  e  non  oltre  il  termine  di  40  (quaranta)  giorni
decorrenti dalla data della pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  del  decreto  del  Ministro  della  Giustizia  che
recepisce il presente bando. 
    I moduli per la  presentazione  della  domanda  (Mod.  NG -  Mod.
NG.1 - Mod.  NG.2  -  Mod.  NG.3)  sono  disponibili  dal  giorno  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di concorso  e  fino
alla data di scadenza dello stesso. 
    Dopo aver completato la procedura di inserimento e  registrazione
dei  dati,   il   sistema   informatico   fornisce   un   numero   di
identificazione della domanda che va  conservato  al  fine  di  poter
accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla. 
    L'aspirante deve stampare la  domanda,  firmarla  per  esteso  e,
unitamente ai moduli Mod. NG.1, Mod. NG.2  e  Mod.  NG.3  debitamente
compilati e firmati ed alla documentazione attestante il possesso dei
titoli di preferenza di cui all'art. 5, consegnarla entro il  termine
di scadenza del bando al Presidente della Corte di Appello di  Trento
ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a  mezzo  raccomandata  con
avviso di ricevimento unitamente  alla  fotocopia  del  documento  di
identita'. 
    2.  L'omissione  anche  di  una  soltanto  delle   modalita'   di
presentazione  sopraindicate   determina   l'inammissibilita'   della
domanda. 
    3.  Le  domande  di  partecipazione  prive  della  sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non  presentate.  Non  sono  ammessi  a
partecipare alla procedura concorsuale i  candidati  le  cui  domande
sono state consegnate o spedite oltre  il  termine  di  presentazione
sopra indicato. 
    Per le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  fa  fede  la  data   risultante   dal   timbro   apposto
dall'ufficio postale accettante. 
    4. L'Amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata  ricezione  della  domanda  cartacea,  ne'  per  la   mancata
restituzione dell'avviso  di  ricevimento  della  domanda,  dovute  a
disguidi postali o comunque imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso
fortuito o di forza maggiore. 
    5. L'Amministrazione non provvede a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1. 
    6. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni; 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      e) il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
      f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la  laurea
in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria
previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi  e
dei corsi universitari o  la  laurea  specialistica  e  la  data  del
conseguimento; 
      m) di avere la residenza ovvero di impegnarsi  ad  assumere  la
residenza, prima dell'assunzione del  possesso  dell'ufficio,  in  un
comune compreso nel distretto della Corte di appello di Trento in cui
ha sede il Tribunale ordinario di Bolzano, fatta eccezione per coloro
che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; 
      n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o  a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza; 
      o) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      p)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale; 
      q) di non essere mai stato  revocato  o  non  confermato  nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell'art. 43 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); 
      r) di non versare in alcuna  delle  cause  di  incompatibilita'
previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
12; 
      s) di non versare in nessuna causa di incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
      t) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme  di
cui al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modificazioni, nonche'  l'attivita'  di  negoziazione  assistita,  ai
sensi del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  132,  convertito  con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  nel  circondario
del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o
rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi  nel  medesimo
ambito territoriale; 
      u)  di  essere  in  possesso   di   certificazione   attestante
l'avvenuta dichiarazione di appartenenza  o  aggregazione  al  gruppo
linguistico italiano, tedesco o ladino; 
      v) di essere in  possesso  dell'attestato  di  conoscenza  -  o
titolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco,  di  cui  agli
articoli 3 e 4, comma 3, n.  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  come  modificati  dal  decreto
legislativo 14 maggio 2010, n.  86,  riferito  al  titolo  di  studio
«diploma di laurea». 
    7. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i  titoli  di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in  possesso
fra quelli  elencati  al  successivo  art.  5,  che  dovranno  essere
documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6. 
    8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NG),  l'aspirante  deve
apporre la propria firma per esteso,  consapevole  delle  conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 4 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Alla domanda di nomina (Mod. NG), consegnata o fatta pervenire
alla Corte di appello di Trento nei termini di cui all'art. 3,  comma
1,   dovranno    essere    allegati    dall'interessato,    a    pena
d'inammissibilita' della domanda stessa: 
      a) nulla osta, rilasciato dall'Amministrazione di  appartenenza
o dal datore di lavoro, allo svolgimento delle funzioni di magistrato
onorario, nel caso in cui  l'aspirante  alla  nomina  sia  dipendente
pubblico o privato; 
      b) dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  con  la
quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza  di  cause
di incompatibilita' ai  sensi  dell'art.  19  del  regio  decreto  30
gennaio 1941,  n.  12,  utilizzando  l'apposito  modulo  (Mod.  NG.1)
reperibile  sul  sito  internet   del   Consiglio   superiore   della
magistratura; 
      c)  dichiarazione  con  cui  l'aspirante  si  impegna   a   non
esercitare la professione forense  nell'ambito  del  circondario  del
tribunale presso il quale svolgera' le funzioni di giudice onorario e
a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi  successive,  in
procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici  nonche'  a  cessare
dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di  altri
organi giudicanti entro  e  non  oltre  il  trentesimo  giorno  dalla
comunicazione  del  decreto  ministeriale  di   nomina,   utilizzando
l'apposito modulo  (Mod.  NG.2)  reperibile  sul  sito  internet  del
Consiglio superiore della magistratura; 
      d)  dichiarazione  con  cui  l'aspirante  si  impegna   a   non
esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui  al  decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni,  nonche'
l'attivita' di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla  legge  10
novembre 2014, n. 162,  nell'ambito  del  circondario  del  Tribunale
presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie  o  rispetto  a
vicende che possano dar  luogo  a  contenziosi  nel  medesimo  ambito
territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso  del  rapporto
onorario, utilizzando l'apposito modulo (Mod.  NG.3)  reperibile  sul
sito internet del Consiglio superiore della magistratura; 
      e) attestato di conoscenza -  o  titolo  equipollente  -  delle
lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
come modificati dal  decreto  legislativo  14  maggio  2010,  n.  86,
riferito al titolo di studio «diploma di laurea»; 
    2. Alla domanda di nomina dovranno  altresi'  essere  allegati  i
documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, di cui al
successivo  art.  5,   dichiarati   nella   domanda   stessa   ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione),  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445  (Mod.  NG.4),   pena   l'esclusione   dalla
valutazione ai fini della formazione della graduatoria dei titoli non
documentati. 
    3.  L'Amministrazione  effettuera'  idonei  controlli,  anche   a
campione, e in tutti i casi  in  cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni  rese,  ai  sensi  dell'art.  71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. Alla domanda trasmessa  per  posta  deve  essere  allegata  la
fotocopia di un documento di identita', ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 5 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. Ai sensi dell'art. 42-ter del regio decreto 30  gennaio  1941,
n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per
la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio effettivo,  anche
pregresso: 
      a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; 
      b) della professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita'  di
iscritto nell'elenco speciale previsto  dall'art.  3,  quarto  comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15,
comma 1, lettera b], della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  recante
«Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), o  di
notaio; 
      c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'  o
negli istituti superiori statali; 
      d) delle funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie giudiziarie con qualifica di  dirigente  o  con  qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva; 
      e) delle funzioni con qualifica di dirigente  o  con  qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. 
    2. Costituisce, altresi', titolo di  preferenza,  in  assenza  di
quelli sopra indicati,  il  conseguimento  del  diploma  biennale  di
specializzazione per le professioni legali di  cui  all'art.  16  del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 nonche' l'esito positivo
dello  stage  di  formazione  teorico-pratica   presso   gli   uffici
giudiziari, di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98,
come attestato a norma del comma 11 del medesimo art. 73. 
    3.  Nella  valutazione  comparativa  dei  candidati  aventi  pari
titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri: 
      a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a),  c),
d) ed e) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di servizio; 
      b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera  b)  del
comma  1  prevale  la  maggiore  anzianita'  di  iscrizione  all'albo
professionale; 
      c) a residuale parita' dei titoli di cui ai commi 1 e 2 prevale
il miglior voto di laurea in giurisprudenza. 
    4.  Ove  non  risulti  dirimente   l'applicazione   dei   criteri
enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'. 
    5.  I  titoli  di  preferenza  conseguiti  o  comunque   prodotti
dall'aspirante oltre il termine  di  scadenza  per  la  presentazione
delle domande non possono essere  presi  in  considerazione  ai  fini
della formazione e definizione della graduatoria. 
                               Art. 6 
 
           Modalita' di presentazione della documentazione 
 
    1.  La  documentazione  attestante  il  possesso  dei  titoli  di
preferenza ai fini della formazione  della  graduatoria  deve  essere
presentata, a  pena  di  esclusione  dalla  valutazione  dei  titoli,
unitamente alla domanda di nomina nei  termini  di  cui  all'art.  3,
comma 1, del presente bando. 
    2. Ai  sensi  dell'art.  40  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' essere  autocertificato  il
possesso dei titoli di preferenza relativi  all'appartenenza  ad  una
delle qualifiche o categorie riportate al comma 1 dell'art. 5 e  alla
perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla  perdurante
iscrizione negli albi  professionali  nonche'  al  conseguimento  del
diploma biennale di specializzazione  per  le  professioni  legali  e
dell'esito positivo dello stage di formazione teorico-pratica di  cui
al comma 2 del medesimo articolo. 
    3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli  di  preferenza
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo  inizio
(presa di  possesso,  iscrizione  all'albo,  ecc.)  e  di  cessazione
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. 
    Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento  deve  essere
indicata, come data finale, la data di  pubblicazione  del  bando  di
concorso nella Gazzetta Ufficiale. 
    4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza,
dell'indicazione della data iniziale e, per le attivita'  e  funzioni
non in corso di svolgimento, di quella finale  costituisce  causa  di
esclusione dalla valutazione del titolo di preferenza ai  fini  della
formazione della graduatoria. 
    5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei giudici
onorari di tribunale, gli interessati potranno  richiedere,  mediante
istanza  proposta  al  Consiglio  superiore  della  magistratura,  la
restituzione della documentazione prodotta. 
    Decorso il  termine  suddetto,  la  documentazione  non  ritirata
verra' stralciata e distrutta. 
                               Art. 7 
 
                     Procedimento per la nomina 
 
    1. Il Presidente della Corte di Appello procede alla convocazione
del Consiglio giudiziario. 
    2. Il Consiglio giudiziario provvede ad istruire  le  domande  di
nomina e a tal fine acquisisce d'ufficio: 
      a) il certificato penale; 
      b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso  il  comune  di
residenza dell'aspirante; 
      c) il rapporto informativo del Prefetto; 
      d) il parere  motivato  del  competente  Consiglio  dell'ordine
degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in  cui  l'aspirante
svolga la professione forense o la funzione di notaio. 
    Tenuto  conto  dei  principi  di  economicita',   efficienza   ed
efficacia  che  regolano  l'azione   amministrativa,   il   Consiglio
giudiziario  potra'  procedere   preliminarmente   al   completamento
dell'istruttoria di un numero di domande pari  al  triplo  dei  posti
previsti nella pianta organica  dei  giudici  onorari  del  Tribunale
ordinario di Bolzano. 
    3. Acquisiti i documenti ed i  pareri  di  cui  al  punto  2,  il
Consiglio giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti  e  dei
titoli degli aspiranti ed alla predisposizione  di  una  proposta  di
graduatoria («graduatoria proposta  dal  Consiglio  giudiziario»)  di
tutti coloro che partecipano alla procedura selettiva. 
    4. La predetta proposta di graduatoria verra'  pubblicata  presso
la segreteria del Consiglio giudiziario,  dandone  notizia  sul  sito
internet della Corte di  appello,  nonche'  sul  sito  del  Consiglio
superiore della magistratura (www.csm.it). 
    5. Eventuali osservazioni da parte degli aspiranti nei  confronti
della   graduatoria   potranno   essere   presentate   al   Consiglio
giudiziario, a pena di inammissibilita',  entro  venti  giorni  dalla
data di pubblicazione di cui al precedente comma 4 e saranno valutate
dal Consiglio giudiziario prima dell'inoltro al  Consiglio  superiore
della magistratura. 
    6. Valutate le osservazioni, il Consiglio giudiziario  predispone
apposita  graduatoria  («proposta  di   graduatoria   del   Consiglio
giudiziario a seguito delle osservazioni») e provvede  a  pubblicarla
sul sito del Consiglio superiore della magistratura. 
    7. Le proposte  di  nomina  del  Consiglio  Giudiziario  dovranno
essere espressamente motivate sui seguenti punti: 
      a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei  requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter, secondo comma, del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
      b) inesistenza di cause di incompatibilita',  tenendo  presente
che non potranno essere  proposte  per  la  nomina  persone  che  non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate; 
      c)  inesistenza  di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'  svolta  dagli  aspiranti  e   delle   caratteristiche
dell'ambiente,  possano   ingenerare   il   timore   di   parzialita'
nell'amministrazione della giustizia; 
      d) idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  e  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati  requisiti  di
credibilita' ed indipendenza; 
      e) la valutazione  sulla  eventuale  pendenza  di  procedimenti
penali a carico degli aspiranti. 
    Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o
di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle  proposte,
dovra'  tenere  conto  dei  pareri  motivati  espressi  dai  Consigli
dell'Ordine di appartenenza. 
    8. Entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 3, comma 1, del  presente  bando  il  Consiglio  giudiziario
provvedera' a trasmettere la proposta di graduatoria  ed  i  relativi
atti al Consiglio superiore  della  magistratura  per  la  successiva
approvazione e la conseguente nomina dei candidati che  copriranno  i
posti vacanti. 
    9.  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  potra'   essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore  della  magistratura
per la copertura dei posti resisi vacanti fino alla pubblicazione del
successivo bando di concorso. 
    10. La nomina a  giudice  onorario  del  Tribunale  ordinario  di
Bolzano  disposta  con  delibera  del   Consiglio   superiore   della
magistratura comporta la decadenza dell'eventuale domanda  presentata
per la  nomina  a  vice  procuratore  onorario  della  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. 
    11. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della
Corte  di  appello  puo'  richiedere  al  Consiglio  superiore  della
magistratura l'attivazione della procedura di nomina. 
    12. Ad avvenuta nomina, sara' cura del Presidente  del  Tribunale
comunicare al Ministero della giustizia  ed  al  Consiglio  superiore
della   magistratura   l'avvenuta   presa   di   possesso,   mediante
trasmissione del relativo verbale. 
    Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del  Tribunale
la  mancata  presa  di  possesso  nel  termine  stabilito,  ai   fini
dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico. 
                               Art. 8 
 
Informazioni disponibili sul sito internet  del  Consiglio  superiore
                         della magistratura 
 
    1.  Le  informazioni  relative  alle  fasi  della  procedura   di
selezione saranno disponibili  all'indirizzo  internet  «www.csm.it»,
alla voce «Magistratura onoraria -  Graduatorie  -  Giudice  onorario
Tribunale  di  Bolzano».  In  particolare  saranno   disponibili   il
punteggio  riportato,  le  informazioni  concernenti   l'elenco   dei
candidati, la graduatoria provvisoria, le graduatorie predisposte dal
Consiglio giudiziario  e  la  graduatoria  deliberata  dal  Consiglio
superiore  della  magistratura  fino  ai   candidati   sottoposti   a
valutazione per la copertura dei posti vacanti. 
                               Art. 9 
 
                              Tirocinio 
 
    1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina una  indispensabile  formazione  professionale,  la  struttura
territoriale della formazione decentrata, sentito il  Presidente  del
Tribunale, curera' che i giudici  onorari,  subito  dopo  la  nomina,
effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi  (due
nel settore civile e due  in  quello  penale)  prima  dell'assunzione
delle funzioni giudiziarie. 
    Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione
decentrata,  individuera'  per  ciascun  settore  un  magistrato   di
riferimento. 
    2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei  fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali. 
    3.  Il  Consiglio  giudiziario,  d'intesa  con  la  struttura  di
formazione decentrata,  provvede  alla  periodica  organizzazione  di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari  di
tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati  e  di
rappresentanti dell'avvocatura. 
    4.  Al  termine  del  tirocinio,  i  magistrati  di   riferimento
esprimeranno,  in  una  relazione,  una  valutazione  sulla  qualita'
dell'impegno  e  sulla  professionalita'  del   magistrato   onorario
nell'esame e nello  studio  degli  atti  processuali,  nonche'  sulla
redazione  delle  minute  dei  provvedimenti   e   sulle   attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 
    5. Nell'ipotesi in cui anche  in  un  solo  settore  vi  sia  una
valutazione negativa dell'attivita' svolta dal  magistrato  onorario,
il Presidente del Tribunale valutera'  se  rinnovare  il  periodo  di
tirocinio per ulteriori due mesi. 
    6. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio  sia
ancora negativo,  il  Presidente  del  Tribunale  redigera'  apposita
relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui
all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), del regio decreto 30 gennaio
1941,  n.  12  (Ordinamento  Giudiziario),  secondo  quanto  previsto
dall'art. 13 della circolare consiliare prot. n. P-10358/2003 del  26
maggio 2003, e successive modificazioni. 
                               Art. 10 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno  raccolti  e
trattati presso il  Consiglio  giudiziario  competente  e  presso  il
Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili  ai  soli  fini
della procedura di selezione. 
    2. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della partecipazione alla procedura di selezione. 
    3. I dati forniti  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni e ai soggetti interessati  dal  procedimento  per  la
nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio  1941,
n. 12 e dalla circolare del Consiglio  superiore  della  magistratura
Prot. n. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo   riguardano,   nonche'   alcuni   diritti
complementari  tra  cui  il  diritto  di   rettificare,   aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    5. Il Consiglio superiore  della  magistratura  ed  il  Consiglio
giudiziario  territorialmente  competente   sono   responsabili   del
trattamento dei dati personali. 
                               Art. 11 
 
                           Norma di rinvio 
 
    1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa  espresso
rinvio alla circolare  del  Consiglio  superiore  della  magistratura
relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici  onorari  di
tribunale prot. n. P-10358/2003 del  26  maggio  2003,  e  successive
modificazioni. 
                               Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. I requisiti  per  l'ammissione  alla  procedura  di  selezione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la spedizione delle domande di partecipazione salvo  quanto  previsto
all'art. 2, comma 1, lettera d) ed e). 
    L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni  od  integrazioni
documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni  documentali
oltre i termini ultimi per  la  presentazione  della  domanda  e  dei
documenti relativi ai titoli di preferenza. 
      Roma, 30 novembre 2015 
 
                                                p. il Ministro        
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                     Ferri