Concorso per 1050 allievi carabinieri effettivi (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1050
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 22-01-2016
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI Concorso (Scad. 22 febbraio 2016) Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.050 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato, ai sensi dell'articolo 2199 ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-01-2016
Data Scadenza bando 22-02-2016
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Concorso (Scad. 22 febbraio 2016)

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1.050 allievi carabinieri in ferma quadriennale riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  previa  richiesta
delle   amministrazioni   interessate,   corredata    da    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in  particolare,  l'art.  2199,
nonche'  l'art.  2186,  che  fa   salva   l'efficacia   dei   decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito con modificazioni dall'art. 1,  comma  1,  della  legge  4
aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8,  concernente  l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2014  e  bilancio
pluriennale dello Stato per il triennio 2014-2016"; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
"Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto l'art. 16-ter del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei   dispositivi   di
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni  industriali",  convertito  con  modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2"; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  208,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)"; 
    Ritenuto che non si  reputa  opportuno  procedere  a  scorrimento
delle graduatorie di precedenti concorsi, in quanto: 
      -  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento  del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psico-attitudinale; 
      - la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in  relazione
ai meccanismi annuali di avanzamento e  progressione  delle  carriere
tipici  dell'ordinamento  militare,  impone   una   precisa   cadenza
periodica del concorso; 
      -  e'  nell'interesse   funzionale   dell'Amministrazione,   in
relazione alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di  una
provvista di personale,  attraverso  la  periodicita'  del  concorso,
dando l'opportunita'  di  concorrere  ad  un  bacino  il  piu'  ampio
possibile di potenziali aspiranti che  hanno  maturato  i  prescritti
requisiti, nel rispetto dei  principi  della  par  condicio  e  della
massima partecipazione; 
      - rispetto ai precedenti concorsi sono intervenute  sostanziali
modifiche relative ai  requisiti  psicofisici  di  partecipazione,  a
seguito dell'entrata in vigore  del  citato  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato "Specificita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del  Fuoco",  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative"  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente "Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri,  il  possesso  di  specifici  requisiti  legati  all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
641, 697, 700, 703, 707 e 708); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli allievi carabinieri effettivi si evince dai  commi
1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010  e
che entrambe le disposizioni disegnano un sistema  di  programmazione
quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e  i
candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,  Ad.  Plen.  ,  28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n. 100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16 luglio  2014,  n.  7599;  T.A.R.
Lazio, Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter,
26 settembre 2014, n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti nel caso in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  della  lingua
tedesca (non in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),  nonche'
madrelingua araba, cinese o di altri idiomi  riconducibili  al  ceppo
slavo, asiatico ed africano; 
    Ravvisata l'esigenza di ridurre i tempi per  l'impiego  operativo
sul territorio nazionale di carabinieri effettivi; 
    Considerato che detta esigenza puo' essere  soddisfatta  mediante
la previsione di un corso formativo iniziale della durata di soli sei
mesi, nel rispetto dell'art. 783 del citato decreto legislativo n. 66
del  2010,  cui  ammettere  esclusivamente  i  volontari   in   ferma
prefissata delle Forze Armate, in considerazione  dell'esperienza  di
servizio gia' maturata; 
    Vista la possibilita' di procedere  all'assunzione  straordinaria
di 1.050 allievi carabinieri effettivi con decorrenza  non  anteriore
al 1° marzo 2016, al fine di incrementare i servizi di prevenzione  e
di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza
pubblica e di reclutare ulteriori allievi carabinieri,  in  relazione
all'entita' delle residue facolta' assunzionali per l'anno  2016,  in
data non anteriore al 1º dicembre 2016, in  applicazione  dei  citati
articoli 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78  e  1,  comma
986, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    Considerato che le  riserve  di  posti  a  favore  dei  cittadini
italiani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta' di  cui
agli articoli 706 e 2199, comma 7-bis, del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010 e dei possessori dell'attestato di bilinguismo di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, e successive modificazioni, possono  essere  assicurate
con un  successivo  decreto,  con  cui  dovranno  essere  avviate  le
procedure di reclutamento di ulteriori allievi carabinieri  in  ferma
quadriennale, a copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate  per
l'anno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli,
per il reclutamento di: 
      a) 735 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, in servizio; 
      b) 315 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un  anno  (VFP1)  in
congedo ed ai volontari in ferma prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma. 
    2.  Il  numero  dei  posti  di  cui  al  comma  1  potra'  essere
incrementato qualora dovessero essere  rese  disponibili,  anche  con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata per il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare  le  prove  concorsuali,  di  modificare  il
numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei  vincitori  alla
frequenza  del  corso,  in  ragione  di  esigenze   attualmente   non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione  di  disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le
assunzioni di personale per l'anno 2016. 
    4. In entrambi i casi di cui ai commi 2 e 3 il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri provvedera' a darne  formale  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
Speciale. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a)  possono
partecipare  i  cittadini  italiani  che  siano  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 10 mesi ovvero  in
rafferma annuale, che: 
      -  non   abbiano   presentato   nell'anno   2016   domanda   di
partecipazione ad altri concorsi indetti  per  le  carriere  iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      - non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'  alla  data
di scadenza del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda
indicato nell'art. 3, cioe' siano  nati  dopo  il  22  febbraio  1988
compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti  di  eta'  previsti
per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      - siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 3 e 4. 
    2. Al concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b)  possono
partecipare i cittadini italiani che siano: 
      - volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati  in
congedo a conclusione della prescritta ferma; 
      - volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
che non abbiano presentato nell'anno 2016 domanda  di  partecipazione
ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre  Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      - volontari in ferma prefissata quadriennale  (VFP4)  collocati
in congedo a conclusione della prescritta ferma, 
    che: 
      - non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'  alla  data
di scadenza del termine utile  per  la  presentazione  della  domanda
indicato nell'art. 3, cioe' siano  nati  dopo  il  22  febbraio  1988
compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti  di  eta'  previsti
per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      - siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 3 e 4. 
    3. Ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 possono  partecipare  coloro
che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b) siano in possesso del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado; 
      c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      d) abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 
    4. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata: 
      - al possesso della idoneita' psicofisica  ed  attitudinale  da
accertarsi con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
      -  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      - al non trovarsi in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    5. I requisiti  di  partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
decreto del Ministro della  difesa  28  luglio  2005,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda indicato nell'art. 3 e  mantenuti,  fatta
eccezione per l'eta', fino all'immissione  nella  ferma  quadriennale
del ruolo appuntati e carabinieri. 
    6. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento e anche a seguito di verifiche successive, con  provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 3 
 
 
           Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata, esclusivamente on-line,  seguendo  la  procedura
indicata nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la  compilazione  che
saranno fornite dal sistema automatizzato. 
    2. Prima di iniziare la procedura di compilazione  della  domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a  scegliere
una  modalita',   tra   le   seguenti,   per   essere   compiutamente
identificato: 
      a)  casella  di  posta  elettronica  certificata  intestata  al
concorrente; 
      b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta  d'identita'
elettronica) e CNS (carta  nazionale  dei  servizi).  Il  concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve: 
        - compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        -  identificarsi  digitalmente  mediante   l'utilizzo   della
propria CIE/CNS e del PIN a essa associato; 
      c)  firma  digitale/elettronica  qualificata.  Il   concorrente
titolare di strumenti per la firma  digitale/elettronica  qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve: 
        - compilare il modulo di identificazione con  i  propri  dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica; 
        - scaricare il modulo di identificazione in formato PDF; 
        -  sottoscriverlo  mediante  certificato  di  firma  digitale
(intestato al concorrente); 
        - eseguire la procedura di upload per caricare il  modulo  in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo "concorsi on-line"
del sito www.carabinieri.it-area concorsi. 
    Al termine della procedura  d'identificazione  eseguita  con  una
delle modalita' sopra descritte, il sistema  automatizzato  invia  al
concorrente,  all'indirizzo  di  posta   elettronica   indicato,   un
collegamento per accedere al modulo di  presentazione  della  domanda
on-line per la partecipazione al concorso. 
    3. I candidati che si trovano  all'estero  e  che  non  hanno  la
possibilita' di procedere alla  compilazione  della  domanda  con  le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne  comunicazione
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e  Contenzioso,  a  mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconccar@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.  Il  predetto  Centro
provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile  del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo  e-mail
indicato nella richiesta). Detto modulo, una volta compilato,  dovra'
essere scannerizzato ed inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo,
unitamente a una copia del documento di riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    4.  Una  volta  ricevuto  il  link  per  accedere  al  modulo  di
presentazione della  domanda  on-line,  il  concorrente,  consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non  veritiere,  di
cui all'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana) In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alle  prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e  in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      c) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      d) il proprio stato civile; 
      e) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Per il concorrente che e'  stato  identificato  mediante  la  propria
casella di posta  elettronica  certificata,  tutte  le  comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella). Il concorrente
che   e'    stato    identificato    mediante    carta    d'identita'
elettronica/carta nazionale dei servizi o firma  digitale/elettronica
qualificata deve indicare  un  indirizzo  di  posta  elettronica  (e'
preferibile che sia indicata una  casella  di  PEC-posta  elettronica
certificata) ove  desidera  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso.  Dovra'  essere  segnalata,  altresi',   a   mezzo   e-mail
(all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione  del  recapito
indicato. L'Amministrazione non  assume  alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne'  per  eventuali  disguidi  telematici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      f)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.
444  del  codice  di  procedura  penale,  di  non  avere   in   corso
procedimenti penali, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico  precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le
condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti  a  carico  e  ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale. 
    Il concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio Concorsi e  Contenzioso,  a  mezzo
e-mail  (all'indirizzo   cnsrconccar@pec.carabinieri.it),   qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra,  fino  all'effettivo
incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri; 
      g) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      h) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      i) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione; 
      j) il titolo di studio, la  data  e  la  sede  dell'istituto  o
dell'universita' presso il quale e' stato conseguito; 
      k) se e' conoscitore di lingua tedesca; 
      l)  se  e'  madrelingua  araba,  cinese  o  di   altri   idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; 
      m) la posizione giuridica, specificando: 
        - se in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
(VFP1) o quadriennale  (VFP4)  ovvero  in  rafferma  annuale,  ovvero
collocato in congedo a conclusione della prescritta ferma; 
        -  la  Forza  armata  ove  presta  o  ha  prestato   servizio
(Esercito, Marina, Aeronautica); 
      n)  di  non  aver  presentato,  nell'anno  2016,   domanda   di
partecipazione ad altri concorsi indetti  per  le  carriere  iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e  militare  (solo
se volontario in ferma prefissata di un anno  (VFP1)  o  quadriennale
(VFP4) delle Forze Armate in servizio). 
    5. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo  di
posta elettronica indicato  dal  concorrente  nella  domanda  stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente  all'atto  della
presentazione alla prima prova del concorso. 
    6.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica,   con   qualsiasi   altro   mezzo   rispetto   a   quelli
sopraindicati, non saranno prese in considerazione e il candidato non
verra' ammesso alla procedura concorsuale, fatta eccezione per quanto
previsto al comma 3. Per i militari in servizio  non  e'  ammessa  la
presentazione   delle   domande   tramite   i   Comandi/Reparti    di
appartenenza. 
    7. Il concorrente non deve allegare alla domanda,  inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al presente articolo,  l'eventuale
documentazione  probatoria  del  titolo  di  studio,  dei  titoli  di
preferenza o dei titoli di merito posseduti.  Detti  titoli  dovranno
comunque essere posseduti alla data di scadenza del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione   al   concorso   e
dichiarati  nella  domanda   stessa.   La   relativa   documentazione
probatoria  dovra'  essere   consegnata,   anche   sotto   forma   di
dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto  della
presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica  di
cui all'art. 9. 
    8. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere  modificata  una  volta  scaduto  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle domande di partecipazione,  il  Comando  generale
dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
benche' inviate nei termini e con  le  modalita'  indicate  ai  commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    9.  I  volontari  in  ferma  prefissata  in   servizio   dovranno
consegnare una  copia  della  domanda  di  partecipazione  presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono  in  forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze di cui
all'art. 4. I volontari in ferma prefissata in congedo,  qualora  non
in possesso dell'estratto della documentazione di  servizio,  per  le
stesse finalita' dovranno presentare copia della  domanda  al  Centro
documentale    (ex    distretto    militare)/Dipartimento    militare
marittimo/Capitaneria      di      porto/Direzione       territoriale
dell'Aeronautica di appartenenza. 
                               Art. 4 
 
 
Istruttoria delle domande. Volontari in ferma prefissata in  servizio
                            ed in congedo 
 
 
    1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la  copia  delle  domanda  di
partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l'estratto
della documentazione di  servizio,  redatto  come  da  fac-simile  in
allegato"A", che costituisce parte integrante del  presente  decreto,
aggiornato alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente,  nonche'  dal
candidato, per  presa  visione  ed  accettazione  dei  dati  in  esso
contenuti. 
    2. I volontari in ferma prefissata, in servizio  ed  in  congedo,
all'atto della  presentazione  per  lo  svolgimento  delle  prove  di
efficienza  fisica  presso  il   Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento,  dovranno
consegnare  copia  del  suddetto  estratto  della  documentazione  di
servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/Ente/Centro documentale  (ex
distretto militare)/Dipartimento  militare  marittimo/Capitaneria  di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica competente. I volontari
in ferma prefissata  in  congedo  che,  per  comprovati  motivi,  non
riescano  ad  ottenere  dagli  enti   competenti   l'estratto   della
documentazione di servizio, dovranno consegnare la  dichiarazione  in
allegato "B", debitamente  compilata.  La  mancata  presentazione  di
detto estratto/dichiarazione comportera' l'esclusione dal concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta di selezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti sanitari, per il riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova  preliminare,  da  svolgersi  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 7, commi 4 e 5. 
    3. I concorrenti - compresi quelli  di  sesso  femminile  che  si
siano trovati nelle condizioni di cui dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli  accertamenti  previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
    4. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al  comma  1  e  provvedera'  ad  assicurare  i  concorrenti  per
eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il  periodo  di
permanenza  presso  la  sede  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti stessi. 
                               Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o di autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta: 
        - alla valutazione della prova scritta  di  selezione  e  dei
titoli; 
        - alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i
concorrenti conoscitori/madrelingua di  cui  all'art.  12,  comma  2,
lettera f); 
        - alla formazione delle graduatorie di merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a colonnello, presidente; 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a maggiore, membro; 
      - un docente o esperto, che potra' essere diverso  in  funzione
della lingua prescelta  dai  concorrenti,  membro  aggiunto,  per  la
verifica della conoscenza della lingua straniera  per  i  concorrenti
conoscitori della lingua tedesca (non in possesso  dell'attestato  di
bilinguismo) e per quelli madrelingua; 
      - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente; 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membro; 
      - un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: 
      - un ufficiale di grado non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      -   un   ufficiale   con   qualifica   di   "perito   selettore
attitudinale", membro; 
      - un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di altro
personale (periti selettori e psicologi). Se il numero dei  candidati
ammessi  agli  accertamenti  attitudinali  fosse  rilevante  potranno
essere nominate piu' commissioni. 
                               Art. 7 
 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso, ad una prova scritta di selezione. Argomenti e modalita' di
svolgimento  della  prova  sono  riportati  nell'allegato  "C",   che
costituisce parte integrante del presente  decreto.  La  prova  sara'
verosimilmente svolta a  partire  dal  1°  marzo  2016.  L'ordine  di
convocazione, la sede, la data e l'ora di  svolgimento  saranno  resi
noti, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti, a partire dal 23 febbraio 2016,  mediante  pubblicazione
nel sito internet www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.  Resta
pertanto a carico di ciascun concorrente  l'onere  di  verificare  la
pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni  per
lo svolgimento della prova. 
    2. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso, senza attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a
presentarsi presso la sede d'esame nel giorno previsto, almeno un'ora
prima  di  quella  di  inizio  della  prova,  muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento    provvisto    di    fotografia     rilasciato     da
un'amministrazione dello Stato e in corso di  validita',  nonche'  di
penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di  una  sessione  non  saranno
previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far  pervenire  a
mezzo  e-mail  (all'indirizzo   cnsrconccar@pec.carabinieri.it),   al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza  di
nuova  convocazione,  entro  le  ore  13:00  del  giorno   lavorativo
antecedente   a   quello   di   prevista   presentazione,    inviando
documentazione  probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della  prova
stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail  inviata  all'indirizzo  di  posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 
    4. Qualora il numero delle domande fosse  ritenuto  incompatibile
con le esigenze di selezione e con i  termini  di  conclusione  della
relativa procedura concorsuale, la prova di  cui  al  comma  1  avra'
valore anche di prova preliminare di sbarramento. In detto  caso,  il
punteggio conseguito all'esito della correzione e  valutazione  della
prova, espresso in centesimi: 
      - determinera' la formazione di distinte graduatorie,  una  per
ciascuna dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, per  individuare  i
concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di
cui all'art. 9. L'entita' dei concorrenti da ammettere a dette  prove
sara' determinata  moltiplicando  per  2,3  il  numero  dei  posti  a
concorso. Saranno, altresi', ammessi coloro che avranno riportato  lo
stesso punteggio dell'ultimo candidato che avra' superato la prova; 
      - concorrera'  alla  formazione  delle  graduatorie  finali  di
merito di cui all'art. 13. 
    Il relativo avviso sara' reso noto con le  modalita'  di  cui  al
comma 1. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, correzione  e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni  contenute
in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento  dirigenziale
del Comandante generale dell'Arma  dei  carabinieri  o  di  autorita'
delegata e, in quanto applicabili, le norme  previste  dall'art.  13,
commi 1, 3, 4 e 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno  rese  disponibili,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    6.  L'esito  della  prova,  il  calendario  e  le  modalita'   di
convocazione  dei  concorrenti  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno
resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i
concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di  svolgimento
dell'ultima sessione della  prova  scritta  di  selezione,  nel  sito
internet www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale  dell'Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 
    7. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della  prova  scritta,  potra'  prendere  visione,  nella
pagina  del  sito  www.carabinieri.it  dedicata  al   concorso,   del
questionario somministratogli, della  griglia  di  correzione  e  del
proprio modulo risposta test. 
                               Art. 8 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  nazionale   di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica  e,
qualora idonei, agli accertamenti sanitari ed attitudinali,  all'atto
della presentazione, oltre ad esibire la carta  d'identita'  o  altro
documento di riconoscimento rilasciato da una  Amministrazione  dello
Stato,  munito  di  fotografia,  in   corso   di   validita'   (oltre
all'originale dovra' essere portato  al  seguito  una  fotocopia  del
documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o  in
copia conforme: 
      a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2; 
      b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di
preferenza di cui all'allegato "D", che costituisce parte  integrante
del  presente  decreto,  sempreche'  dichiarati  nella   domanda   di
partecipazione; 
      c) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla federazione  medico  sportiva  italiana  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  specializzati   in
medicina dello sport. La mancata presentazione di  detto  certificato
determinera' l'esclusione dalle prove e, quindi,  dal  concorso,  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
      d)  certificato,  non  antecedente  a  tre   mesi,   attestante
l'effettuazione dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di  detti
referti determinera' l'esclusione del concorrente; 
      e) referto, non antecedente a tre mesi, attestante l'esito  del
test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per  HIV.  La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione  del
concorrente; 
      f) certificato, rilasciato in data non anteriore  a  sei  mesi,
conforme al modello  riportato  nell'allegato  "E",  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. La  mancata  presentazione  di
detto documento determinera' l'esclusione del concorrente; 
      g) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie   ed
espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'  enzimatica.  I
candidati  riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale   o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione di  cui  all'allegato
"F". In caso di mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD,  ai   fini   della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV,  limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al  coefficiente  attribuito  sara'
aggiuta la dicitura "deficit  di  G6PD  non  definito".  Il  suddetto
referto  dovra'  comunque  essere  prodotto  dai  candidati  all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori; 
      h) eventuale referto,  non  antecedente  a  sei  mesi,  da  cui
risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni,
da produrre solo qualora il concorrente ne sia gia' in possesso. 
    2. I concorrenti di sesso femminile, all'atto della presentazione
per le prove di efficienza fisica, dovranno altresi' produrre: 
      a) referto di ecografia pelvica,  eseguita  entro  i  tre  mesi
precedenti  la  data  degli   accertamenti   sanitari.   La   mancata
presentazione  di  detto  referto   determinera'   l'esclusione   dal
concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; 
      b) referto attestante l'esito di test di  gravidanza  (mediante
analisi su sangue o urine) svolto entro i quattro giorni calendariali
precedenti la data di presentazione,  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  per  la  finalita'
indicate nell'art. 10, comma 9. 
    3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e  2  richiesti  ai  candidati  dovranno  essere  effettuati   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario  nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'
essere prodotta anche l'attestazione  in  originale  della  struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
                               Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Le prove di  efficienza  fisica,  che  avranno  verosimilmente
luogo a  partire  dal  31  marzo  2016,  si  svolgeranno  secondo  le
modalita' e con i criteri indicati nell'allegato "G", che costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'  secondo   quelle
definite in  apposite  norme  tecniche  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri  o  di
autorita' delegata, ove  sono  indicati  anche  i  comportamenti  che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, nelle ipotesi di
infortuni o di indisposizioni  verificatisi  prima  o  durante  dello
svolgimento  degli   esercizi.   Detto   provvedimento   sara'   reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      b. produrre i documenti indicati nell'art. 8. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 6,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per  le  prove  di  efficienza  fisica,  sara'  considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione  difesa  ai  quali  gli  stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano  in  possesso,
alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui  all'art.
8, commi 1 e 2 - tranne che per quelli previsti al comma  1,  lettere
a), b), h) e al comma 2, lettera b) - in ragione dei tempi  necessari
per il rilascio di tali documenti da  parte  di  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati  dovranno
far  pervenire  al  predetto  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento,       a       mezzo        e-mail        (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13:00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda  di
partecipazione al concorso. 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  b),  per  cui  il
candidato non sara' ammesso ai  successivi  accertamenti  sanitari  e
sara' escluso dal concorso. Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi,  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato "G", fino ad  un  massimo  di  5  punti,
utile per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 13. 
                               Art. 10 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti  alla
verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare  servizio
in qualita' di carabiniere. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato  in
premessa, nonche' secondo quelle definite in apposite norme  tecniche
approvate con  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri o di autorita' delegata, che  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno accolte richieste di nuove  convocazioni,
fatto salvo quanto riportato nell'art. 9, comma 3. 
    4. Gli  accertamenti  sanitari  verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1,  costituzione  (CO)
2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR)  2,
apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal  coefficiente  assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo  di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge
109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore  (LS)
2, apparato locomotore inferiore (LI) 2,  apparato  uditivo  (AU)  2,
apparato  visivo  (VS)  2  (acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore  a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi  di  refrazione;  campo
visivo e motilita' oculare normali,  senso  cromatico  normale  (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente  la  PRK
ed il LASIK). 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,  n.  207,  i  candidati
dovranno, altresi', rientrare entro i  valori  limite  dei  parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza  muscolare  e
alla  massa  metabolicamente  attiva  riportati  nella  tabella   "A"
allegata al predetto decreto. 
    5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra'  per  tutti   i   concorrenti   i   seguenti   accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica; 
      b) visita cardiologica con E.C.G.; 
      c) visita oculistica; 
      d) visita odontoiatrica; 
      e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      f) visita psichiatrica; 
      g) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine.  In  caso  di  positivita'  disporra'  sul   medesimo
campione test di  conferma  (gascromatografia  con  spettrometria  di
massa); 
      h) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) trigliceridemia; 
        5) colesterolemia; 
        6) transaminasemia (GOT - GPT); 
        7) bilirubinemia totale e frazionata; 
        8) gamma GT; 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I concorrenti di sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "H",
che costituisce parte integrante del  presente  decreto.  La  mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami  radiologici  e  la  conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. 
    6. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - "idoneo" con indicazione del profilo sanitario; 
      - "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella "A" allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
      b) risultati affetti da: 
        1) imperfezioni ed infermita' che siano causa di  inidoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
precedente comma 4; 
        2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o  psicotrope,  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile; 
        3) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere. 
      c) che presentino tatuaggi: 
        1) visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme,  compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
        2) posti anche in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Tali requisiti devono  permanere  anche  durante  il  periodo  di
servizio. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui  all'art.
8, comma 2, lettera b), la commissione  non  potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  del  punto  10  delle  avvertenze
riportate nella  direttiva  tecnica  per  l'applicazione  dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di  inidoneita'
al servizio militare approvata con decreto del Ministro della  difesa
4 giugno 2014, secondo i quali lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni  saranno
nuovamente convocate  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e  agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con
la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso  per  impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando. 
    10.  I  candidati  che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari,
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I  candidati  che,  al  momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  a  cura
della commissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  d),  che  si
avvarra'  anche  del  contributo   tecnico-specialistico   di   altro
personale  (periti  selettori   e   psicologi),   agli   accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(uno o piu' test e/o questionari,  eventuali  prove  di  performance,
intervista attitudinale di selezione, colloquio  con  la  commissione
attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali
e delle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle  mansioni
di  carabiniere  effettivo  ed   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita'. Tali accertamenti saranno svolti  con  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri  o  di
autorita' delegata, che saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i concorrenti. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi  hanno  chiesto  di  partecipare.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far pervenire al predetto  Centro  nazionale  di
selezione   e   reclutamento,   a   mezzo    e-mail    (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13:00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda  di
partecipazione al concorso. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara'  comunicato  per
iscritto  seduta  stante,  e'  definitivo.  I  concorrenti  giudicati
inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 12 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1.  Saranno  valutati  dalla  commissione  esaminatrice  di   cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), i titoli dei  soli  concorrenti  che
abbiano  riportato  il  giudizio  di  idoneita'   agli   accertamenti
attitudinali di cui all'art. 11, posseduti alla data di scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3. 
    2. La commissione esaminatrice provvedera' alla  valutazione  dei
titoli assegnando a ciascun concorrente  un  punteggio,  fino  ad  un
massimo di 32/100i , secondo le modalita' di seguito indicate: 
      a)  periodi  di  servizio  svolto  quale  volontario  in  ferma
prefissata di un anno (VFP1), o quadriennale (VFP4) da 0 fino  ad  un
massimo di 4 punti, cosi' ripartiti: 
        - da 10 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni  di  servizio:  punti
0,50; 
        - 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00; 
        - da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni  di
servizio: punti 1,50; 
        - da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino  a  36  mesi  e  15
giorni di servizio: punti 2,00; 
        - da 36 mesi e 16 giorni di servizio a  48  e  15  giorni  di
servizio: punti 3,00; 
        - oltre 48 mesi e 16 giorni di servizio: punti 4,00. 
    Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel  periodo  di
servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi: 
      - consegna di rigore: 0,2 per ogni giorno; 
      - consegna: 0,1 per ogni giorno; 
      - rimprovero: 0,05. 
    Il punteggio assegnato all'esito  della  valutazione  complessiva
dei titoli di merito non potra', comunque, essere  negativo.  In  tal
caso si attribuira' il punteggio zero; 
      b) partecipazione alle missioni in teatro operativo  fuori  dal
territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti: 
        - fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti
1; 
        - oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza:  punti
2; 
      c)  qualita'  del  servizio  prestato  desumibile   dall'ultima
documentazione caratteristica, fino a un massimo di  3  punti,  cosi'
ripartiti: 
        - eccellente o giudizio equivalente: punti 3; 
        - superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50; 
        - nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0. 
    Nel caso in cui l'ultimo documento  sia  costituito  da  "mancata
redazione"  dovra'  essere  valutato  il   documento   immediatamente
precedente. 
      d) decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti,
cosi' ripartiti: 
        - 2,50 per la medaglia d'oro al valor  militare  o  al  valor
civile; 
        - 2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile; 
        - 2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra; 
        - 1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile; 
        - 1,30 per la croce di guerra al valor militare; 
        -  1,10  per   promozione   straordinaria   per   benemerenze
d'istituto; 
        - 1,00 per l'encomio solenne; 
        - 0,50 per l'encomio o elogio; 
      e) titolo di studio, con punteggio  attribuito  solo  a  quello
piu' elevato  posseduto,  fino  ad  un  massimo  di  2  punti,  cosi'
ripartiti: 
        - diploma di laurea magistrale: punti 2; 
        - diploma di laurea (triennale): punti 1,5; 
        - diploma di scuola media superiore che consenta l'iscrizione
ai corsi universitari: punti 1; 
      f) conoscenza della lingua tedesca, araba, cinese  o  di  altri
idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli
concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di essere conoscitore/madrelingua, fino ad un massimo di  13
punti. Per la verifica del titolo dichiarato (art. 71 del  D.P.R.  28
dicembre  2000,  n.  445)  e  la  quantificazione  del  punteggio  da
assegnare, la commissione di cui all'art.  6,  comma  1,  lettera  a)
sottoporra' i candidati ad un accertamento scritto ed orale, valutato
in centesimi. Alla media aritmetica  delle  votazioni  conseguite  in
entrambe le verifiche corrispondera' il seguente punteggio utile  per
la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13: 
        - da 0,00 a 59,99/100: 0 punti; 
        - da 60,00 a 70,00/100: 4 punti; 
        - da 70,01 a 80,00/100: 8 punti; 
        - da 80,01 a 90,00/100: 10 punti; 
        - da 90,01 a 100/100: 13 punti. 
    I candidati che dovranno essere  sottoposti  all'accertamento  di
cui sopra saranno convocati a cura del Centro nazionale di  selezione
e reclutamento del Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei
confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il  predetto
accertamento  non  sara'  riconosciuto   il   possesso   del   titolo
dichiarato; 
      g) conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo
standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti: 
        - 4 punti per due o piu' lingue; 
        - 1 punto per una sola lingua; 
    Per i concorrenti che abbiano presentato la dichiarazione di  cui
all'allegato "B" del presente decreto, il punteggio sara'  attribuito
previa sottoposizione degli stessi all'accertamento scritto ed  orale
di cui alla lettera f); 
      h) brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50. 
    Ai fini dell'attribuzione  dei  punti  di  cui  sopra,  ai  sensi
dell'art. 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
non saranno computati i periodi di richiamo in servizio. 
                               Art. 13 
 
 
            Graduatorie di merito ed ammissione al corso 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), formera' due distinte  graduatorie  di  merito,  una  per
ciascuno dei concorsi di  cui  all'art.  1,  comma  1,  sommando  per
ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio riportato: 
      a) nella prova scritta di selezione; 
      b) nelle prove di efficienza fisica; 
      c) nella valutazione dei titoli. 
    2. Le graduatorie di merito saranno  approvate  con  decreto  del
Comandante  generale   dell'Arma   dei   carabinieri.   E'   facolta'
dell'Amministrazione devolvere i posti eventualmente non ricoperti in
una delle graduatorie  di  cui  al  comma  1,  per  insufficienza  di
concorrenti idonei, a favore dell'altra graduatoria, secondo l'ordine
della stessa. 
    3. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si terra' conto, in sede di  approvazione  delle  graduatorie,
dei titoli di preferenza il cui elenco e' riportato nell'allegato "D"
al presente decreto. 
    Il  decreto  di  approvazione  delle   graduatorie   sara'   reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  Relazioni  con  il
Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei  posti  disponibili
per ciascuno dei  concorsi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  saranno
dichiarati vincitori secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ed
ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i
Reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potra'  essere
ammesso al corso, secondo l'ordine  delle  medesime  graduatorie,  un
numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali  rinunciatari
per qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti) giorni di  effettivo
corso. 
    5.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti  di  istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti,  con  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti   e   per   tutti   i   concorrenti,
verosimilmente a  partire  dal  6  maggio  2016,  nel  sito  internet
www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni  con  il  Pubblico,  Piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935. 
                               Art. 14 
 
 
Accertamento dei requisiti e verifica delle  dichiarazioni  rese  dal
                             concorrente 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente  decreto  e  della  verifica  della  veridicita'  di  quanto
eventualmente dichiarato dal concorrente circa il possesso dei titoli
di merito, il  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  del
Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la  conferma  di  quanto
dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
                               Art. 15 
 
Documentazione da produrre a cura dei  candidati  vincitori  all'atto
  della presentazione presso il Reparto  d'istruzione  dell'Arma  dei
  carabinieri di assegnazione 
 
    1. I candidati dichiarati idonei vincitori  dovranno  consegnare,
direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione  dell'Arma  dei
carabinieri, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo
lo schema in allegato "I", relativa ai sottonotati documenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) titolo di studio; 
      d) certificato di stato civile. 
    2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma,  lettere  a)  e
b): 
      a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione; 
      b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati  erano  in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in  busta
chiusa, all'atto  della  presentazione,  copia  conforme  del  foglio
matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,  rilasciato  dal  Comando
militare di provenienza. 
    4. In caso di dichiarazioni mendaci,  rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6. 
                               Art. 16 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il corso allievi carabinieri si svolgera'  presso  una  Scuola
Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri,  e  sara'  disciplinato
dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le  predette
Scuole. 
    2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per  verificare
il  mantenimento  della  prescritta  idoneita'  psicofisica.  Qualora
riscontrati affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute,  i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  per  l'accertamento   dell'idoneita'   psicofisica   al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni  dalla
data fissata per la  presentazione,  comporteranno  l'esclusione  dal
concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. L'Amministrazione
ha facolta' di sostituire i candidati giudicati inidonei, nell'ordine
delle graduatorie di cui all'art. 13, con altri candidati idonei. 
    3.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo,  i  candidati
vincitori dovranno consegnare: 
      - il certificato vaccinale infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      - in caso di assenza della relativa vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      - un certificato rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I concorrenti vincitori di sesso  femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine),  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il  servizio  sanitario  nazionale,
entro  i  quattro  giorni  calendariali   precedenti   la   data   di
presentazione. 
    4. In caso di positivita' del  predetto  test  di  gravidanza  la
visita medica di controllo sara'  sospesa  ai  sensi  dell'art.  580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 
    5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato  nella
convocazione  saranno  considerati  irrevocabilmente  rinunciatari  e
sostituiti nei termini di cui all'art. 13,  comma  4.  La  Scuola  di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi  da
preavvisare tramite il Comando Stazione  Carabinieri  competente  per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso. 
    6. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito, previo verifica del mantenimento  dell'idoneita'  psicofisica
con le modalita' di cui  al  comma  2,  saranno  ammessi  alla  ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   Carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate. Gli stessi saranno assunti  in  forza  dalla  Scuola  Allievi
Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 
    7. Gli arruolati volontari quali allievi  carabinieri,  dopo  sei
mesi dalla data di arruolamento, conseguono la nomina  a  carabiniere
allievo, previo superamento di esami, e  sono  immessi  in  ruolo  al
grado di carabiniere al termine  del  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria finale. 
    8. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, che siano
conoscitori della lingua tedesca, potranno  essere  assegnati,  quale
prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri  Trentino  Alto
Adige. 
                               Art. 17 
 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
 
    1. Le spese per i  viaggi  da  e  per  le  sedi  delle  prove  ed
accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione  di
assegnazione sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti che siano militari in servizio  potranno  fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni   di
svolgimento delle  prove  e  degli  accertamenti,  nonche'  al  tempo
strettamente necessario per  il  raggiungimento  delle  sedi  ove  si
svolgeranno dette prove e per il  rientro  nella  sede  di  servizio.
Qualora il concorrente non sostenga le  prove  per  cause  dipendenti
dalla  sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle  stesse,  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  detrazione  da  quella  ordinaria
dell'anno in corso. 
    3. Tutti i concorrenti, compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione delle  prove  di  efficienza  fisica,  degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in  servizio
dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento degli
accertamenti attitudinali. Per le prove di efficienza  fisica  e  gli
accertamenti sanitari dovranno indossare la tuta ginnica. Gli stessi,
qualora  le  attivita'   concorsuali   si   protraggano   in   orario
pomeridiano,  fruiranno  del  pranzo  a  carico  dell'Amministrazione
militare. 
                               Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 11 e 13 del decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti presso il Centro nazionale di selezione e  reclutamento  del
Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per  le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di lavoro, per le  finalita'  concernenti  la  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante  generale  dell'Arma   dei   carabinieri,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili dei dati personali: 
      - il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
      - i presidenti delle commissioni di cui al precedente  art.  6,
comma 1. 
    Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 15 gennaio 2016 
 
                                           Gen. C.A. Tullio Del Sette