Concorso per 11 periti chimici (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Borsa di studio |
Posti | 11 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 08-03-2016 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Concorso (Scad. 7 aprile 2016) Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di undici borse di studio per periti chimici in possesso del ... |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-03-2016 |
Data Scadenza bando | 07-04-2016 |
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Concorso (Scad. 7 aprile 2016)
Bando di selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di undici borse di studio per periti chimici in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale capotecnico, specializzazione chimico o tecnologie alimentari, o diploma di maturita' professionale di tecnico delle industrie chimiche, diploma di maturita' professionale di tecnico chimico biologico o diploma di maturita' professionale di tecnico di laboratorio chimico - biologico
IL CAPO DELL'ISPETTORATO Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 1622, attuativo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, con il quale si e' provveduto alla revisione complessiva degli Uffici e dei Laboratori di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art. 15; Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" ed il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, recante "Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018"; Considerato che l'art. 29 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, prevede, al comma 3, che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti al Capo 17, capitolo di entrata 3373 del Bilancio dello Stato, denominato "Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle protezioni delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF, siano destinati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta; Considerato che le predette somme vengono riassegnate, sui capitoli di spesa di parte corrente, al capitolo 2414 "Somme destinate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione protetta, svolte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, provenienti dalle sanzioni amministrative pecuniarie"; Rilevato che al fine di favorire la piena operativita' delle amministrazioni gia' da inizio anno, con la legge di bilancio per il triennio 2016-2018, ai sensi della normativa vigente, sono iscritte come previsioni iniziali in termini di competenza e cassa sugli stati di previsione dei Ministeri interessati quota parte delle risorse rivenienti nel corso dell'anno da disposizioni legislative che destinano alla spesa talune entrate di scopo; Ritenuto che per il perseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia dell'attivita' di vigilanza e di controllo si ritiene di destinare quota parte delle risorse finanziarie riassegnate sul suddetto capitolo di spesa 2414 ad una attivita' di ricerca, studio e accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui prodotti a indicazione geografica; Ritenuto opportuno, per l'espletamento di detta attivita', avvalersi di borsisti in possesso di specifico diploma di scuola secondaria superiore, attinente l'attivita' dei laboratori dell'Ispettorato; Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione di una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di 11 borse di studio per periti chimici in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie alimentari -, o diploma di maturita' professionale di tecnico delle industrie chimiche, diploma di maturita' professionale di tecnico chimico biologico o diploma di maturita' professionale di tecnico di laboratorio chimico - biologico; Dispone: Art. 1 Numero delle borse di studio e sedi di svolgimento dell'attivita' ricerca E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di n. 11 borse di studio per periti chimici, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie alimentari -, o diploma di maturita' professionale di tecnico delle industrie chimiche, diploma di maturita' professionale di tecnico chimico biologico o diploma di maturita' professionale di tecnico di laboratorio chimico - biologico da destinarsi presso i Laboratori del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato ICQRF, per il completamento della loro formazione scientifica attraverso la frequenza degli stessi. I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi: - Laboratorio centrale di Roma: 2 posti - Laboratorio di Modena: 2 posti - Laboratorio di Perugia: 1 posto - Laboratorio di Salerno: 2 posti - Laboratorio di Catania: 2 posti - Laboratorio d'Area di Conegliano/Susegana: 2 posti Ciascun borsista verra' affidato, nel Laboratorio ICQRF di assegnazione, ad un tutor per lo svolgimento di una attivita' di ricerca, studio e di accertamenti analitici finalizzata al miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui prodotti a indicazione geografica.
Art. 2 Durata, trattamento economico e normativo La borsa di studio avra' durata di 12 mesi e potra' essere, a discrezione dell'Amministrazione, prorogata per ulteriori 12 mesi con provvedimento del Capo dell'Ispettorato, sentito il parere del Direttore del Laboratorio in cui il borsista ha svolto attivita' di ricerca, studio e analisi. La durata della borsa di studio, nonche' la concessione e la durata della relativa proroga sono, in ogni caso, subordinate alle disponibilita' di bilancio. L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in Euro 15.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge, verra' erogato in rate mensili posticipate. Restano a carico dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita' Produttive, nonche' la copertura assicurativa INAIL.
Art. 3 Requisiti generali di ammissione I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 1) eta' non superiore ad anni 30; 2) diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie alimentari - o diploma di maturita' professionale di tecnico delle industrie chimiche, diploma di maturita' professionale di tecnico chimico biologico o diploma di maturita' professionale di tecnico di laboratorio chimico - biologico; 3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 4) buona conoscenza della lingua inglese; 5) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge. Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al presente bando: 1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; 2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati.
Art. 4 Domanda e termine di presentazione La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Ufficio VICO IV - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale - Concorsi ed esami. La domanda potra', altresi', essere trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo vico.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro il predetto termine; le domande inviate a mezzo PEC saranno considerate valide se l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di Posta Elettronica Certificata. E' possibile scaricare il predetto schema di domanda dal sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.it . Della data di inoltro fara' fede il timbro postale, ovvero in caso di inoltro a mezzo Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Non sara' consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti gia' presentati. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare l'indirizzo, o la casella di posta elettronica certificata, al quale inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura selettiva.
Art. 5 Dichiarazioni da formulare nella domanda Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita': a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica); b) la sede di laboratorio per la quale concorre; e' possibile presentare domanda per un'unica sede; c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea); e) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il voto di diploma, e l'Istituto dove e' stato conseguito; f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti); g) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza (ovvero indicare i motivi del mancato godimento); h) la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva; i) di avere l'idoneita' fisica ad espletare attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi; l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda; m) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da tale responsabilita'; n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, dei requisiti sopra richiesti e dell'indicazione della sede di Laboratorio per la quale si concorre, nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine indicato al precedente art. 4.
Art. 6 Documenti da allegare alla domanda Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di validita'; 2) curriculum scientifico professionale, redatto in carta libera, datato e firmato; 3) autocertificazione, resa ai sensi delle vigenti norme in materia, del diploma di scuola secondaria di secondo grado di cui all'art. 3 del presente bando, recante la votazione conseguita; 4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e/o analisi; 5) eventuali pubblicazioni; 6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati redatto in carta libera,datato e firmato. Qualora la domanda venga inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, i documenti predetti dovranno essere allegati in formato PDF. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, i titoli ed attestati di cui al punto 4), e i documenti in genere, qualora rilasciati da pubbliche amministrazioni, devono essere prodotti mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I documenti, i titoli e gli attestati non rilasciati da pubbliche amministrazioni devono essere prodotti in originale, in copia autenticata, ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' datata e sottoscritta. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facolta' di verificare la veridicita' delle dichiarazioni prodotte.
Art. 7 Modalita' di selezione La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi successive: 1) selezione preliminare, per titoli, mediante redazione di graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio previste all'art. 1; 2) esame colloquio, al quale sara' ammesso un numero di candidati pari al numero dei posti messi a bando per ciascuna sede moltiplicato per cinque, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente punto 1); in caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente piu' giovane. Le graduatorie relative alla fase preliminare saranno redatte dalla Commissione di cui al successivo art. 8 ed approvate con decreto del Capo dell'Ispettorato. Successivamente all'approvazione, esse saranno pubblicate nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami. I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati mediante raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata per sostenere l'esame colloquio.
Art. 8 Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della selezione, sara' nominata con provvedimento del Capo dell'Ispettorato La Commissione formulera' le graduatorie relative alla fase preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio, sulla base della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali verra' assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 10: a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100 - Punti 2; b) abilitazione professionale post diploma - Punti 2; c) altri titoli attinenti attivita' di laboratorio - Max punti 4; d) pubblicazioni attinenti attivita' di laboratorio nel settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale - Max punti 3.
Art. 9 Esame colloquio I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che vertera' sulle seguenti materie: - nozioni di chimica generale, organica, inorganica e bromatologica; - nozioni di tecnologie alimentari; - nozioni di analisi chimica strumentale; - cenni sulle principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario. Nel corso dell'esame colloquio ai candidati verra' chiesto di tradurre dall'inglese un testo concernente una delle materie indicate al comma precedente. Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva. La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio, di un massimo di punti 20. Il candidato, per ottenere l'idoneita', dovra' riportare un punteggio non inferiore a 12.
Art. 10 Graduatorie finali Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di Laboratorio, verranno redatte dalla Commissione di valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane. Le graduatorie finali saranno approvate con decreto del Capo dell'Ispettorato ed avranno una validita' di due anni dalla data di approvazione. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami. Qualora, per qualsiasi motivo, non vi siano vincitori delle borse di studio per una o piu' delle sedi di Laboratorio indicate all'art. 1, l'Amministrazione potra' effettuare lo scorrimento delle graduatorie relative ad altre sedi, nel limite di un posto per ciascuna sede e fino a concorrenza del numero di borse non assegnate, nel seguente ordine di priorita': 1) Laboratorio di Modena; 2) Laboratorio di Perugia; 3) Laboratorio centrale di Roma; 4) Laboratorio di Salerno; 5) Laboratorio di Catania; 6) Laboratorio d'Area di Conegliano/Susegana.
Art. 11 Trasparenza amministrativa La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce ed enuncia nel relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere c) e d) dell'art. 8.
Art. 12 Adempimenti a carico dei vincitori A pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di conferimento della borsa, il/la vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione: 1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa medesima alle condizioni previste dal presente bando; 2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 3) polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel corso della borsa di studio; 4) fotocopia del codice fiscale. L'assegnatario della borsa di studio verra' sottoposto, nel Laboratorio di destinazione, a controllo sanitario da parte del medico competente, al fine di accertare l'idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi. All'eventuale esito negativo di tale accertamento conseguira' la decadenza dalla fruizione della borsa di studio. In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, la graduatoria finale potra' essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai candidati utilmente collocati. In caso di successiva rinuncia o decadenza di borsisti gia' in attivita', a discrezione dell'Amministrazione, la graduatoria finale potra' essere utilizzata per il conferimento del periodo residuo della borsa di studio, purche' questo non sia inferiore a mesi sei, ai candidati utilmente collocati.
Art. 13 Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'Amministrazione. L'assegnatario avra' l'obbligo di: 1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato; non saranno possibili trasferimenti ad altre sedi di laboratorio nel corso della fruizione della borsa; 2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell'attivita', purche' le assenze vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15 giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni caso, tali assenze interrompono, per il periodo della loro durata, l'erogazione della borsa di studio; 3) osservare le norme interne che regolano l'attivita' dell'ICQRF, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro e quelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 4) osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di studio.
Art. 14 Decadenza dalla borsa di studio L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento del Capo dell'Ispettorato , su proposta motivata del Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la borsa di studio puo' essere conferita ad altro candidato utilmente collocato nella rispettiva graduatoria, alle condizioni specificate all'art. 12, ultimo comma.
Art. 15 Documentazione L'Amministrazione non restituira' la documentazione presentata dai candidati.
Art. 16 Trattamento dati personali I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita' della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura, pena l'esclusione dalla stessa. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003. Il titolare del trattamento e' individuato nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro - alimentari. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio VICO IV della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale - Concorsi ed esami, nonche' nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Roma, 1° marzo 2016 Il Capo dell'Ispettorato: Vaccari