Concorso per 1 geometra (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 15-04-2016
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 16 maggio 2016) Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-04-2016
Data Scadenza bando 16-05-2016
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 16 maggio 2016)

Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e di Geometra Laureato.

 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista  la  legge  7  marzo  1985,  n.  75,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei Geometri; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici  a  norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
in particolare l'allegato D contenente la Tabella di  confluenza  dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n.
47, recante "Nomina dei Ministri", con  il  quale  la  sen.  prof.ssa
Stefania  Giannini  e'  stata  nominata   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione  del
Regolamento per gli Esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera  professione  di  Geometra,  cosi'  come  modificato  ed
integrato con decreto 14 luglio 1987, il quale dispone,  all'art.  2,
comma 1, che gli Esami hanno luogo, ogni anno, in  un'unica  sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica  istruzione,  d'ora
in avanti denominato "Regolamento"; 
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,  recante
"Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei", cosi' come modificato dal decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Disciplina delle classi di laurea"; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, del decreto-legge n. 5 del 2012; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - Turismo"; 
    Visto il decreto  del  ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   Ordinamenti
Scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega  ai  direttori
generali degli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle
provincie di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'Ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito  industriale,  geometra  e
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28.09.2015; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra
e di Geometra Laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato Geometra: il candidato in  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria superiore  di  Geometra  conseguito  presso  un
Istituto  Tecnico  per  Geometri  statale,  paritario  o   legalmente
riconosciuto, ovvero in possesso del  diploma  afferente  al  settore
"Tecnologico", indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" di  cui
al d.P.R.  15  marzo  2010,  n.  88  secondo  la  confluenza  di  cui
all'Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti  previsti
dall'art. 2, comma 1,  lettere  A,  B,  C,  D  ed  E  della  presente
ordinanza; 
      candidato Geometra Laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
d.P.R. n.  328/2001  e  riportate  nella  tabella  D,  allegata  alla
presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei  mesi  di  cui
all'art. 55, comma 1 del  citato  d.P.R.,  svolto  anche  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R.  7  agosto
2012, n. 137. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
Tabella B della presente ordinanza, e' unica per tutti i candidati di
cui al precedente comma. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi  i  candidati  Geometri  in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore  di  Geometra
conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario
o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del  diploma  afferente
al  settore  "Tecnologico",  indirizzo   "Costruzioni,   Ambiente   e
Territorio" di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in  premessa
che, alla data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma  6,  della  legge  24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art.  6,  commi
da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un Geometra, un Architetto  o  un  Ingegnere
Civile, iscritti  ai  rispettivi  Albi  professionali  da  almeno  un
quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7  marzo  1985,
n. 75; 
      C - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno quinquennale di attivita' tecnica  subordinata,  anche  al  di
fuori di uno studio professionale, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2
della legge 7 marzo 1985, n. 75; 
      D - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei  percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   25   gennaio   2008,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita'  libero  professionali  previste   dall'Albo.   I   Collegi
provinciali  dei  Geometri  e  dei  Geometri  Laureati  accertano  la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
      E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici
Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai  sensi  dell'art.  1,  comma
631, della legge n. 296/2006, con il quale  sono  state  adottate  le
Linee guida per la  riorganizzazione  del  sistema  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita'  libero
professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei  Geometri
e  dei  Geometri  Laureati  accertano  la  sussistenza  della   detta
coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  Esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
Geometri Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in  coerenza
con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella  tabella  D,  allegata  alla
presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei  mesi  di  cui
all'art. 55, comma 1 del  citato  d.P.R.,  svolto  anche  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R.  7  agosto
2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i  presupposti,  secondo  le
modalita' di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre 2015; 
    3. I candidati che al momento della presentazione  della  domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
stessi. 
                               Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1.  Sono  sedi  di  esame  gli  Istituti  Tecnici   del   settore
"Tecnologico",  indirizzo  "Costruzioni,  Ambiente   e   Territorio",
elencati nella tabella A allegata. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 10  del  Regolamento,  possono  essere  costituite
Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi  di  Collegi  o
piu' Commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'Istituto,
possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso Istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella A. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il  tramite
dei Collegi presso i quali, secondo quanto  disposto  dal  successivo
art. 4, sono presentate le domande. 
                               Art. 4 
 
 
                  Domande di ammissione - Modalita' 
               di presentazione -Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, domanda  di  ammissione  agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo  art.  5,  soltanto  all'Istituto,  indicato
nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del  Collegio  competente
ad attestare il possesso del requisito di ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico  dell'istituto
tecnico sede d'esame,  devono,  pero',  essere  inviate  al  Collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
      a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
      b) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante  la
firma dell'incaricato  alla  ricezione  delle  istanze,  la  data  di
presentazione ed il numero di protocollo; 
      c)  tramite   Posta   Elettronica   Certificata   al   Collegio
competente: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo; 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
                               Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata
nel  successivo  art.  6,   e'   redatta   dai   candidati   mediante
autocertificazione   contenente   la   seguente   dicitura:    "Il/la
sottoscritto/a  ....................,  consapevole   delle   sanzioni
previste dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati  riportati
dall'interessato/a assumono valore di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione rese  ai  sensi  dell'art.  46  e  47,  nonche'  delle
conseguenze  di  carattere  amministrativo  e  penale   previste   al
successivo art.  76  per  coloro  che  rilasciano  dichiarazioni  non
corrispondenti a verita' e falsita' negli atti, dichiara" 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
      di non aver prodotto, per la sessione in corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame; 
      di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del Collegio territoriale di appartenenza; 
      di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'art. 2, commi 1
e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione: 
        a. per i soli titoli  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado: denominazione o indirizzo ed articolazione 
        b. per i soli titoli di laurea di cui all'art.  2,  comma  2,
lettere A e B della presente ordinanza: denominazione 
        c. dell'istituto/ateneo sede d'esame 
        d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento 
        e. del voto riportato 
        f.  dell'istituto/ateneo  che  ha  rilasciato  il  titolo  se
diverso da quello sede d'esame 
        g. della data del titolo 
      di  aver  svolto  il  tirocinio  secondo  una  delle  modalita'
indicate dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A,  B
e C. Coloro che,  siano  in  possesso,  in  aggiunta  allo  specifico
diploma richiesto dalla normativa  per  l'iscrizione  nei  rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere
D ed E, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
B della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di
cui all'art. 55, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, anche
espletato secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,
del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 
    2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro
e non oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il  candidato
e'  tenuto  a  dichiararne,  sotto  la  propria  responsabilita',  il
possesso con apposito atto integrativo dei  contenuti  della  domanda
gia' presentata indirizzato  al  Dirigente  Scolastico  dell'istituto
sede d'esame e da inviare al Collegio competente. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 
    4.  Nei  confronti  dei  candidati  con  diagnosi  di  D.S.A.  e'
prevista, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5,
9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi
(la cui natura dev'essere certificata  da  una  competente  struttura
sanitaria in relazione allo specifico  stato  ed  alla  tipologia  di
prove d'esame  da  sostenere)  per  lo  svolgimento  delle  prove  in
argomento.  I  candidati  stessi   attestano   nella   domanda,   con
dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge  n.  448/1998,  l'esistenza
delle condizioni personali richieste. 
                               Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli Esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore
dell'ufficio  locale  dell'Agenzia   delle   Entrate,   deve   essere
effettuato presso una Banca  o  un  Ufficio  postale  utilizzando  il
modello  F23  (codice   tributo:   729T;   codice   Ufficio:   quello
dell'Agenzia delle  Entrate  "locale"  in  relazione  alla  residenza
anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame
a  norma  della  legge  8  dicembre  1956,  n.  1378   e   successive
modificazioni (chiedere all'Istituto gli estremi del  conto  corrente
postale da utilizzare); 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
                               Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei Collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  Collegi  Provinciali  o  Territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro  la  data
del 7 giugno 2016 al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca esclusivamente tramite  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo  DGOSV@postacert.istruzione.it,  nonche'  al  Consiglio
Nazionale: 
      il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle  Commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  Esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  Commissioni.  I
Collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con  la
data prevista di acquisizione che non puo' essere  posteriore  al  27
ottobre 2016. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i Collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  Dirigenti  Scolastici  di  quegli
Istituti indicati dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in caso di diversa assegnazione disposta  a  norma  del
precedente art. 3 della presente  ordinanza,  trattenendo  ai  propri
atti una fotocopia della domanda  di  partecipazione  agli  Esami  di
ciascun   candidato.   Le   domande,   corredate    della    relativa
documentazione, devono essere accompagnate  da  altro  originale  del
medesimo elenco di cui  sopra  gia'  trasmesso  al  Ministero.  Detto
elenco  e'  integrato  con  apposita  nota  recante  indicazione:  di
eventuali   altre   variazioni   gia'   comunicate   al    Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati
con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive
dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). 
    6. Il Collegio fara'  pervenire  alla  Commissione  esaminatrice,
entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la  comunicazione  relativa  ai
candidati aventi i requisiti in corso di maturazione, della  avvenuta
o mancata maturazione. 
                               Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      25 ottobre  2016,  ore  8,30:  insediamento  delle  Commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
Commissioni medesime; 
      26  ottobre  2016,  ore  8,30:  prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
      27 ottobre  2016,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta; 
      28 ottobre 2016, ore  8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta e/o scritto-grafica; 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'Albo  dell'Istituto  sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti  Collegi,  ai
quali spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 12, comma 7, Regolamento). 
                               Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati   devono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio (art.  3,  comma  4,  della  presente  ordinanza),  alle
rispettive sedi di esame  nei  giorni  e  nell'ora  indicati  per  lo
svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido  documento
di riconoscimento. 
    2. Gli Esami hanno  carattere  specificatamente  professionale  e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova  orale.  Gli
argomenti che possono formare  oggetto  delle  prove  di  esame  sono
indicati nella tabella 'B' allegata. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle  due  prove  scritto-grafiche  viene  indicato  in   calce   ai
rispettivi temi (art. 12, comma 1, Regolamento). 
    4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (allegato 'A' Regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
I candidati che,  per  comprovati  e  documentati  motivi  sottoposti
tempestivamente alla valutazione  discrezionale  e  definitiva  della
Commissione esaminatrice, non siano in grado di  sostenere  la  prova
orale nel giorno stabilito possono dalla  Commissione  stessa  essere
riconvocati in altra data solo a condizione che non si  determini  un
prolungamento del previsto calendario di Esami (art. 12,  comma  9  e
10, Regolamento). 
                               Art. 10 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le
disposizioni contenute nel Regolamento 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 aprile 2016 
 
                                                Il Ministro: Giannini 
                                                            TABELLA A 
 
ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI O COMMERCIALI E PER GEOMETRI DI STATO e
ISTITUTI STATALI del settore "Tecnologico",  indirizzo  "Costruzioni,
    Ambiente e Territorio" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88; 
 
 
                            SEDI DI ESAME 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
                                                            TABELLA B 
 
                         PROGRAMMA DI ESAME 
 
 
 (Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987) 
 
Prima prova scritto-grafica 
    La prima prova  consiste  nella  redazione  del  progetto  di  un
edificio nei limiti  delle  competenze  professionali  del  Geometra,
definite dall'ordinamento vigente. 
    Al candidato viene richiesto di corredare  il  progetto  con  una
relazione sui criteri adottati e con la trattazione di  alcune  delle
problematiche attinenti alla realizzazione dell'edificio  (calcolo  e
disegno degli elementi strutturali, inserimento di impianti  tecnici,
organizzazione del cantiere, contabilita' dei lavori). 
Seconda prova scritto-grafica 
    La seconda prova puo' consistere nella risoluzione di un problema
riguardante l'estimo oppure il rilevamento e la  rappresentazione  di
un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell'estimo. 
Prova orale 
    La prova orale concorre a verificare il  possesso  da  parte  del
candidato  dei  requisiti  indispensabili   per   l'esercizio   della
professione di Geometra. 
    L'esame, traendo eventualmente  spunto  dalla  esposizione  delle
esperienze maturate dal candidato durante  il  praticantato  e  dalla
discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella  trattazione
pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati,
nei limiti  delle  competenze  professionali  del  Geometra  definite
dall'ordinamento vigente: 
      progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali
ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi
di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  con  riferimento   ai
materiali,  alle  tecniche  costruttive,  al  dimensionamento,   alla
direzione e contabilita' dei lavori, alla conduzione del cantiere  ed
alla  normativa  (urbanistica,  per  il  contenimento   dei   consumi
energetici, per la sicurezza, ecc.); 
      strumenti, metodi  e  tecniche  di  rilevamento  topografico  e
relative applicazioni; organizzazione della produzione cartografica e
norme relative; 
      teoria dell'estimo e metodi  di  stima;  aspetti  professionali
dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative; 
      elementi di diritto pubblico e privato necessari  all'esercizio
della professione; ordinamento della professione. 
 
                                                            TABELLA C 
 
                        Diplomi universitari 
 (Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 
 
Edilizia 
Ingegneria delle infrastrutture 
Sistemi informativi territoriali 
 
 
                                                            TABELLA D 
 
=====================================================================
|   Classi di laurea: (Decreto    |    Classi di laurea: (Decreto   |
|   ministeriale 4 agosto 2000)   |   ministeriale 16 marzo 2007)   |
+=================================+=================================+
| 4 - Scienze dell'Architettura e |                                 |
|      dell'Ingegneria Edile      | L-17 Scienze dell'Architettura  |
+---------------------------------+---------------------------------+
| 7 - Urbanistica e Scienze della |                                 |
|  Pianificazione Territoriale e  |     L-23 Scienze e Tecniche     |
|           Ambientale            |          dell'Edilizia          |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 |L-21 Scienze della Pianificazione|
|     8 - Ingegneria Civile e     |   Territoriale, Urbanistica,    |
|           Ambientale            |   Paesaggistica e Ambientale    |
+---------------------------------+---------------------------------+
|                                 |    L-7 - Ingegneria Civile e    |
|                                 |           Ambientale            |
+---------------------------------+---------------------------------+