Concorso per 1 esperto area tecnica (lazio) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 52 del 01-07-2016
Sintesi: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Concorso (Scad. 1 agosto 2016) Sessione di prova per l'idoneita' ad esperto per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto nei punti 5 e 6 del ...
Ente: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-07-2016
Data Scadenza bando 01-08-2016
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Concorso (Scad. 1 agosto 2016)

Sessione di prova per l'idoneita' ad esperto per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.).

 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
 per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle   pubbliche   amministrazioni   e
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  28  novembre  2000  contenente   la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche; 
    Ritenuto di dover precisare che si intende: 
      per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata  non
inferiore  a  quattro  anni,  conseguito  secondo   gli   ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
      per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; 
      per laurea specialistica (LS) il titolo accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai  sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.
270; 
    Visto il decreto 5  maggio  2004  del  Ministero  dell'Istruzione
dell'universita' e della ricerca  con  il  quale  e'  stata  disposta
l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)  secondo  il  preesistente
ordinamento alle nuove classi delle  lauree  specialistiche  (LS)  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto  il  decreto  22  ottobre  2004,  n.  270   del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca contenente modifiche
al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   norme    generali    e
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia  di
protezione di dati personali; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  «Codice
dell'Amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali  di  derrate
deteriorabili  ed  ai  veicoli  speciali  da  utilizzare   per   tali
trasporti, stipulato a Ginevra il 1°  settembre  1970,  recepito  con
legge 2 maggio 1977, n.  264,  ed  in  particolare  i  punti  5  e  6
dell'allegato 1 appendice 2 che consentono di nominare esperti per il
controllo delle proprieta' isotermiche  dei  mezzi  di  trasporto  in
regime di temperatura controllata; 
    Visti gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale del 28 febbraio
1984  relativo  a  «Mezzi  di  trasporto  in  regime  di  temperatura
controllata»; 
     Visto  il  decreto  ministeriale   24   ottobre   2007   recante
«disposizioni in materia di procedure per la nomina degli esperti per
i controlli delle  proprieta'  isotermiche  delle  carrozzerie  degli
autoveicoli circolanti per trasporti internazionali  o  nazionali  in
regime di temperatura controllata»; 
    Visti i decreti ministeriali 10 agosto 2009, 6 ottobre 2010 e  29
dicembre 2014 a modifica del decreto ministeriale 24 ottobre 2007; 
    Considerato che l'ampliamento della rete di  distribuzione  delle
derrate deteriorabili ha prodotto l'accrescimento della richiesta  di
controlli delle carrozzerie isotermiche e dei relativi impianti; 
    Ritenuto inoltre  opportuno  adeguare  il  sistema  di  controllo
attraverso  l'avviamento  di  procedure  per  la  nomina  di   figure
professionali  di  seguito  nominate  esperti,  per  i  controlli  da
effettuare in conformita'  a  quanto  prescritto  nei  punti  5  e  6
dell'allegato   1,   appendice   2   dell'accordo    sui    trasporti
internazionali delle derrate  deteriorabili  in  relazione  ai  mezzi
speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.); 
    Considerato che il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli affari generali ed il personale deve provvedere alla verifica dei
requisiti e alla valutazione dei candidati ad esperto,  mediante  una
prova di idoneita' da espletarsi secondo quando disposto dal presente
bando; 
    Considerato, pertanto, che il Dipartimento per  i  trasporti,  la
navigazione, gli affari generali ed il personale deve  provvedere  ad
indire le sessioni di prova per la valutazione  dell'idoneita'  degli
esperti con proprio bando, da pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                Procedura per la idoneita' ad esperto 
 
 
    1. E' indetta una sessione di prova per la idoneita'  ad  esperto
per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto  nei
punti 5 e 6 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo  sui  trasporti
internazionali delle derrate  deteriorabili  in  relazione  ai  mezzi
speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.). 
                               Art. 2 
 
 
    Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneita' ad esperto 
 
 
    1. I candidati, per essere ammessi alla prova per la  valutazione
dell'idoneita' ad esperto, devono essere  in  possesso  dei  seguenti
titoli e requisiti: 
      a) uno dei seguenti titolo di studio: 
        a1)  diploma  di  laurea  in  ingegneria  o  in  architettura
conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni,  ovvero
laurea  specialistica   corrispondente,   secondo   la   tabella   di
equiparazione di cui  al  decreto  interministeriale  5  maggio  2004
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196); 
        a2) laurea magistrale in ingegneria o in architettura di  cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  16  marzo
2007(pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  9  luglio  2007,  n.  157,
supplemento ordinario n. 155), ovvero laurea corrispondente ai  sensi
del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n.  599,  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 4  gennaio  2000,  n.  2)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
        a3) laurea triennale in ingegneria o in architettura; 
        a4) diploma di perito tecnico industriale; 
      b) abilitazione all'esercizio della professione; 
      c) aver svolto una delle seguenti attivita': 
        c1) attivita' di direzione o progettazione presso  un'impresa
operante nel settore delle costruzioni ovvero degli  allestimenti  di
equipaggiamenti di carrozzerie isotermiche, in qualita'  di  titolare
ovvero socio o dipendente, per un periodo non inferiore a due anni se
in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere  a1),  a2)  e  a3),
ovvero a cinque anni se in possesso del diploma di cui  alla  lettera
a4); 
        c2) attivita' di conduzione e/o  verbalizzazione  secondo  la
normativa tecnica A.T.P., in media di almeno trenta  prove  all'anno,
per un periodo continuativo  non  inferiore  a  cinque  anni,  presso
stazioni di prova o locali di prova, autorizzati all'effettuazione di
prove A.T.P. secondo la vigente normativa in materia; 
      d) avere raggiunto la maggiore eta'; 
      e) essere cittadino italiano, o cittadino di uno  Stato  membro
dell'Unione europea, ovvero  cittadino  di  uno  Stato  con  cui  sia
operante una specifica condizione di reciprocita'; 
      f)  non  essere,  ne'  essere  stato,   sottoposto   a   misure
restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; 
      g) non essere, ne' essere stato,  interdetto  o  inabilitato  o
dichiarato fallito,  ovvero  non  avere  in  corso  procedimento  per
dichiarazione di fallimento; 
      h) non avere riportato condanne per delitti non colposi  e  non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del
codice di procedura penale, salvo che non  sia  intervenuta  sentenza
definitiva di riabilitazione. 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla prova di idoneita' ad esperto e quelli contrassegnati
dalle lettere e), f), g), h) devono essere conservati  per  tutta  la
durata della procedura selettiva. 
    3.  L'amministrazione  puo'  disporre  in   ogni   momento,   con
provvedimento motivato, l'esclusione  del  candidato  alle  prove  di
idoneita' per difetto dei requisiti sopra indicati. 
                               Art. 3 
 
 
    Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita' 
 
 
    1.  La  presentazione  della  domanda   dovra'   essere   inviata
esclusivamente attraverso  l'accesso  al  sito  del  Ministero  delle
infrastrutture             e              dei              trasporti:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/p
 rofessionisti-atp, ove e' disponibile la procedura per l'invio  della
domanda, previa registrazione. 
    La compilazione on line della domanda o successiva modifica, deve
essere effettuata entro le ore 24 del trentesimo giorno,  compresi  i
giorni  festivi,  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello   di
pubblicazione del bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Allo  scadere  del
termine utile per la  presentazione  della  domanda  il  sistema  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    Alla domanda dovra' essere allegato in formato .pdf,  a  pena  di
nullita', copia del documento di  riconoscimento  del  candidato,  in
corso di validita', ai sensi dell'art. 38, comma 3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. Alla domanda di esame deve essere allegata in formato .pdf,  a
pena  di  nullita',  una  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  resa  con  riferimento  alle
attivita' svolte ai sensi della lettera c) dell'art. 2. 
    3. La ricezione dell'istanza o di una successiva  modifica  entro
il termine utile per la presentazione della stessa, verra' attestata,
in  automatico,  da  apposita  ricevuta.  Al  concorso  i   candidati
sottoscrivendo la propria  presenza,  attesteranno  le  dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda. 
    4.  La  comunicazione  di  eventuale  cambiamento  del  domicilio
indicato nella domanda, verificatosi dopo la scadenza dei termini per
l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovra' pervenire tramite PEC
all'indirizzo: dg.mot-div3@pec.mit.gov.it. 
    5. Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria
responsabilita', dovra'  dichiarare,  come  indicato  nel  modulo  in
formato elettronico: 
      a) cognome e nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) Il codice fiscale (se cittadino italiano); 
        d) la residenza, con  l'indicazione  della  via,  del  numero
civico, del comune, della provincia, del codice di avviamento postale
e dello Stato; 
        e) il domicilio o recapito (con l'indicazione di via,  numero
civico, comune, provincia, c.a.p., Stato) presso il quale indirizzare
le eventuali comunicazioni relative al concorso  corredato  di  posta
elettronica certificata (P.E.C.); 
      f) recapiti telefonici; 
      g) di essere in possesso della  cittadinanza  italiana  ovvero,
per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di
essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza; 
      h) il godimento dei diritti civili e politici; 
      i) di non avere  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali riportate  ed
i procedimenti penali eventualmente pendenti, anche all'estero; 
      l) il possesso del titolo di studio e  professionali  richiesti
ai punti a), b) e c) dal comma 1 dell'art. 2 del presente bando; 
      m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti  di  pubblico
impiego, con esplicita dichiarazione: 
        di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego,
presso una pubblica amministrazione,  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
        di non essere stato dichiarato decaduto o  licenziato  da  un
impiego statale ai sensi dell'art. 127,  comma  1,  lettera  d),  del
testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  per  averlo
conseguito mediante la produzione di documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile; 
        di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del
rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art.  32-quinquies  del
codice penale; 
        di non essere interdetto dai pubblici  uffici  a  seguito  di
sentenza; 
      n) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196
e successive modificazioni; 
    6. I candidati diversamente abili dovranno, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992, specificare, in relazione al proprio  stato,
l'ausilio  necessario  nonche'  l'eventuale   necessita'   di   tempi
aggiuntivi  in  relazione  allo  svolgimento  delle  prove   d'esame.
Dovranno, inoltre, allegare  una  certificazione,  in  formato  .pdf,
rilasciata da apposita struttura sanitaria  che,  in  relazione  alla
specifica disabilita' ed al tipo di prova da sostenere,  indichi  gli
elementi  essenziali  occorrenti  per  la  fruizione   dei   benefici
richiesti al fine di consentire  all'Amministrazione  di  predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire  agli  interessati
una regolare partecipazione al concorso. 
                               Art. 4 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    1.  Non  saranno  prese   in   considerazione   le   domande   di
partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che  non  siano
state  trasmesse  secondo  le  modalita'  indicate  dall'art.  3  del
presente bando o che non contengano tutte  le  indicazioni  richieste
dal medesimo articolo. 
    2. L'Amministrazione non sara' responsabile del mancato  recapito
di  comunicazioni  in  merito  al  concorso  qualora  dipendente   da
incompleta e/o inesatta dichiarazione da parte del candidato circa il
proprio domicilio, oppure da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di domicilio rispetto a quello  indicato  nella  domanda,
nonche'  in  caso  di  eventuali  disguidi  informatici,  postali   o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore. 
    3.  L'Amministrazione  si  riserva  la   facolta'   di   disporre
l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura  del
concorso, con apposito provvedimento motivato che  verra'  comunicato
all'interessato. 
    4. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al  concorso
avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti  e
dichiarazioni mendaci si procedera', tra  l'altro,  ad  informare  le
competenti autorita'  ai  fini  delle  eventuali  applicazioni  delle
sanzioni previste dalla normativa vigente. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. Con successivo provvedimento  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice del concorso ai sensi della normativa vigente. 
                               Art. 6 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    1. L'Amministrazione si riserva la facolta',  qualora  il  numero
delle  domande  sia  superiore  a  250,  di  effettuare   una   prova
preselettiva ai fini dell'ammissione alla prova di esame. 
    2. La preselezione consistera' nella  risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla su materie oggetto delle prove di cui all'art. 7. 
    3. Verranno ammessi alla prova scritta i  candidati  che  abbiano
superato l'eventuale prova preselettiva con una votazione  di  almeno
sette decimi. 
    4. Il punteggio conseguito nell'eventuale prova preselettiva  non
verra' valutato ai fini della valutazione della prova di esame. 
    5. Per l'espletamento della prova preselettiva  l'Amministrazione
potra' avvalersi dell'ausilio di sistemi  elettronici  e  di  aziende
specializzate. 
    6. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne  sia
la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    7. L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta,  attraverso
l'eventuale  prova  preselettiva,  verra'  pubblicato  sui  siti  del
Ministero  delle  infrastrutture   e   trasporti   www.mit.gov.it   e
www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/professio
 nisti-atp almeno venti giorni prima  della  data  della  prova.  Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1.  L'esame  consistera'  in  una   prova   scritta   finalizzata
all'accertamento   della   conoscenza   degli   argomenti    indicati
nell'allegato 1 e verra' considerata superata se il  candidato  avra'
riportato una votazione di almeno sette decimi. 
    2. La durata della prova scritta e' fissata in sei ore. 
                               Art. 8 
 
 
             Modalita' e calendario delle prove d'esame 
 
 
    1. I candidati dovranno  presentarsi  alle  prove  muniti  di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    2. Verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in
cui si svolgera' l'eventuale prova preselettiva o  la  prova  scritta
con avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 novembre 2016
e sui siti internet del Ministero delle  infrastrutture  e  trasporti
(www.mit.gov.it                                                     e
www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/professio
 nisti-atp). 
    3. Tali pubblicazioni  hanno  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    4. Saranno ammessi, con riserva  di  accertamento  dei  requisiti
prescritti, tutti i candidati ai quali  non  sara'  stata  comunicata
l'esclusione dal concorso. 
    5. Nel corso  delle  prove  ai  candidati  e'  fatto  divieto  di
avvalersi di  telefoni  cellulari,  palmari,  strumenti  idonei  alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati,  supporti
cartacei di ogni tipo compresi i testi stampati, appunti manoscritti,
vocabolari e manuali nonche' di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione la  commissione  esaminatrice  deliberera',  tra  l'altro,
l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. La mancata presentazione dei candidati nella sede nel giorno e
nell'orario di esame fissato per le  prove  comportera'  l'automatica
esclusione dal concorso degli stessi.  
    7. La prova scritta si  intendera'  superata  dai  candidati  che
conseguiranno un punteggio non inferiore a sette/decimi. 
                               Art. 9 
 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    1. Saranno dichiarati idonei , sotto condizione  di  accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione,  i  candidati
che hanno superato la prova di esame con un punteggio di almeno sette
decimi. 
    2. La graduatoria di merito sara' approvata secondo la  normativa
vigente, la stessa verra' pubblicata nei  siti  del  Ministero  delle
infrastrutture       e       trasporti        www.mit.gov.it        e
www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/professionisti-atp. 
    3. Di tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data  di  pubblicazione  di
detto avviso decorreranno i termini per eventuali impugnative. 
                               Art. 10 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma  1  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti presso l'amministrazione per le finalita'  di  gestione  del
concorso e saranno  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata
finalizzata anche alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso  ai
dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra  cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare  i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi per  motivi  legittimi  al  loro
trattamento. 
    5. Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'Amministrazione in argomento. 
                               Art. 11 
 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando  si  osservano,  in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali  vigenti
in  materia  di  svolgimento  di  concorsi  e  di  reclutamento   del
personale. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
      Roma, 13 giugno 2016 
 
                                     Il capo del dipartimento: Fumero 
                                                           Allegato 1 
 
Parte I. Elementi di termodinamica. 
    Calore e temperatura. 
    Variazione della temperatura e misura della temperatura. 
    Scale: Celsius, Fahrehneit e Kelvin. 
    Tipi di termometri e loro caratteristiche. 
    Perturbazione di un termometro (errore sistematico). 
    Sensibilita'. Prontezza. Costante di tempo del termometro. 
    Termometri a termocoppia. 
    Compensazione della termocoppia. 
    Procedimento di misura. Errori di misura. Analisi dei dati. 
    Capacita' termica, calore specifico. 
    Calori latenti di fusione e di evaporazione. 
    Sistema termodinamico chiuso, aperto, isolato. 
    Proprieta' dei sistemi termodinamici. 
    Le trasformazioni. 
    Diagramma di stato T-v, p-v, p-T. 
    L'equazione di stato dei gas perfetti. 
    Primo principio della termodinamica. 
    Energia interna ed entalpia di solidi e liquidi. 
    Secondo principio della termodinamica. 
    Conversione di calore in lavoro. 
    Il concetto di rendimento termodinamico di un motore termico. 
    Trasformazioni reversibili e irreversibili. 
    Il ciclo di Carnot: teorema di Carnot e rendimento del  ciclo  di
Carnot. 
    La definizione della grandezza entropia.  
Parte II. Trasmissione del calore. 
La conduzione termica. 
    Generalita' sulla conduzione. 
    Modalita' di misura della conducibilita' termica dei materiali. 
    Gli isolanti termici. 
    Conduzione termica in regime stazionario. 
    Trasmissione del calore attraverso pareti piane. 
    Concetto di resistenza termica. 
    Pareti piane multistrato. 
    Il coefficiente di trasmissione globale di una parete. 
    Conduzione termica in regime variabile. 
La convezione. 
    Generalita' sulla convezione. Il coefficiente di convezione. 
    La convezione forzata. 
    La convezione forzata su lastre piane. 
    La convezione naturale. 
    La convezione naturale su superfici piane. 
L'irraggiamento. 
    Generalita' sull'irraggiamento. 
    Comportamento dei corpi nei confronti della radiazione incidenti. 
    Grandezze caratteristiche dell'emissione per irraggiamento.  
Parte III. Elementi di termodinamica applicata. 
    Cicli degli impianti motori termici. 
    Cicli inversi: il ciclo frigorifero. 
    Il ciclo di Carnot come ciclo frigorifero di riferimento. 
    Il ciclo frigorifero a compressione di vapore. 
    I fluidi refrigeranti.  
Parte IV. Carrozzerie isotermiche. 
    Generalita' sulle carrozzerie isotermiche. 
    Materiali ed elementi costruttivi delle  carrozzerie  isotermiche
anche in relazione alle proprie esperienze acquisite.  
Parte  V.  Norme  di  riferimento  per  il  trasporto  delle  derrate
deteriorabili e dei  mezzi  speciali  da  usare  per  tali  trasporti
(A.T.P.). 
    Normativa   internazionale:   accordo   relativo   ai   trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili e dei  mezzi  speciali  da
usare per tali trasporti (A.T.P.),  legge  2  maggio  1977,  n.  264,
Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  6  giugno  1977  con   particolare
riferimento all'allegato 1. 
    Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio  1979,  n.  404
«Regolamento di  esecuzione  della  legge  2  maggio  1977,  n.  264,
concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti
internazionali delle derrate deteriorabili e dei  mezzi  speciali  da
usare per tali trasporti (A.T.P.)», con allegati, concluso a  Ginevra
il 1° settembre 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 24 agosto 1979). 
    Decreto del Presidente della Repubblica 26  marzo  1980,  n.  327
«Regolamento di esecuzione della legge  30  aprile  1962,  n.  283  e
successive modifiche, in materia di  disciplina  della  produzione  e
della vendita di  sostanze  alimentari  e  delle  bevande»  (Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980). 
    Provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti  in  merito  al
trasporto delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali  da  usare
per tali trasporti (A.T.P.).