Concorso per 1 esperto area tecnica (lazio) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 52 del 01-07-2016 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Concorso (Scad. 1 agosto 2016) Sessione di prova per l'idoneita' ad esperto per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto nei punti 5 e 6 del ... |
Ente: | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 01-07-2016 |
Data Scadenza bando | 01-08-2016 |
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Concorso (Scad. 1 agosto 2016)
Sessione di prova per l'idoneita' ad esperto per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 contenente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Ritenuto di dover precisare che si intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto 5 maggio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'universita' e della ricerca con il quale e' stata disposta l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il preesistente ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca contenente modifiche al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione di dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'Amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai veicoli speciali da utilizzare per tali trasporti, stipulato a Ginevra il 1° settembre 1970, recepito con legge 2 maggio 1977, n. 264, ed in particolare i punti 5 e 6 dell'allegato 1 appendice 2 che consentono di nominare esperti per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata; Visti gli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale del 28 febbraio 1984 relativo a «Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata»; Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 recante «disposizioni in materia di procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata»; Visti i decreti ministeriali 10 agosto 2009, 6 ottobre 2010 e 29 dicembre 2014 a modifica del decreto ministeriale 24 ottobre 2007; Considerato che l'ampliamento della rete di distribuzione delle derrate deteriorabili ha prodotto l'accrescimento della richiesta di controlli delle carrozzerie isotermiche e dei relativi impianti; Ritenuto inoltre opportuno adeguare il sistema di controllo attraverso l'avviamento di procedure per la nomina di figure professionali di seguito nominate esperti, per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.); Considerato che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale deve provvedere alla verifica dei requisiti e alla valutazione dei candidati ad esperto, mediante una prova di idoneita' da espletarsi secondo quando disposto dal presente bando; Considerato, pertanto, che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale deve provvedere ad indire le sessioni di prova per la valutazione dell'idoneita' degli esperti con proprio bando, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Decreta: Art. 1 Procedura per la idoneita' ad esperto 1. E' indetta una sessione di prova per la idoneita' ad esperto per i controlli da effettuare in conformita' a quanto prescritto nei punti 5 e 6 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.).
Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneita' ad esperto 1. I candidati, per essere ammessi alla prova per la valutazione dell'idoneita' ad esperto, devono essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti: a) uno dei seguenti titolo di studio: a1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni, ovvero laurea specialistica corrispondente, secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196); a2) laurea magistrale in ingegneria o in architettura di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 16 marzo 2007(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, supplemento ordinario n. 155), ovvero laurea corrispondente ai sensi del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 599, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2) e successive modificazioni ed integrazioni; a3) laurea triennale in ingegneria o in architettura; a4) diploma di perito tecnico industriale; b) abilitazione all'esercizio della professione; c) aver svolto una delle seguenti attivita': c1) attivita' di direzione o progettazione presso un'impresa operante nel settore delle costruzioni ovvero degli allestimenti di equipaggiamenti di carrozzerie isotermiche, in qualita' di titolare ovvero socio o dipendente, per un periodo non inferiore a due anni se in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a1), a2) e a3), ovvero a cinque anni se in possesso del diploma di cui alla lettera a4); c2) attivita' di conduzione e/o verbalizzazione secondo la normativa tecnica A.T.P., in media di almeno trenta prove all'anno, per un periodo continuativo non inferiore a cinque anni, presso stazioni di prova o locali di prova, autorizzati all'effettuazione di prove A.T.P. secondo la vigente normativa in materia; d) avere raggiunto la maggiore eta'; e) essere cittadino italiano, o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato con cui sia operante una specifica condizione di reciprocita'; f) non essere, ne' essere stato, sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; g) non essere, ne' essere stato, interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; h) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla prova di idoneita' ad esperto e quelli contrassegnati dalle lettere e), f), g), h) devono essere conservati per tutta la durata della procedura selettiva. 3. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato alle prove di idoneita' per difetto dei requisiti sopra indicati.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita' 1. La presentazione della domanda dovra' essere inviata esclusivamente attraverso l'accesso al sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/p rofessionisti-atp, ove e' disponibile la procedura per l'invio della domanda, previa registrazione. La compilazione on line della domanda o successiva modifica, deve essere effettuata entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda il sistema non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Alla domanda dovra' essere allegato in formato .pdf, a pena di nullita', copia del documento di riconoscimento del candidato, in corso di validita', ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2. Alla domanda di esame deve essere allegata in formato .pdf, a pena di nullita', una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa con riferimento alle attivita' svolte ai sensi della lettera c) dell'art. 2. 3. La ricezione dell'istanza o di una successiva modifica entro il termine utile per la presentazione della stessa, verra' attestata, in automatico, da apposita ricevuta. Al concorso i candidati sottoscrivendo la propria presenza, attesteranno le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda. 4. La comunicazione di eventuale cambiamento del domicilio indicato nella domanda, verificatosi dopo la scadenza dei termini per l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovra' pervenire tramite PEC all'indirizzo: dg.mot-div3@pec.mit.gov.it. 5. Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare, come indicato nel modulo in formato elettronico: a) cognome e nome; b) il luogo e la data di nascita; c) Il codice fiscale (se cittadino italiano); d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, del comune, della provincia, del codice di avviamento postale e dello Stato; e) il domicilio o recapito (con l'indicazione di via, numero civico, comune, provincia, c.a.p., Stato) presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso corredato di posta elettronica certificata (P.E.C.); f) recapiti telefonici; g) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero, per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza; h) il godimento dei diritti civili e politici; i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, anche all'estero; l) il possesso del titolo di studio e professionali richiesti ai punti a), b) e c) dal comma 1 dell'art. 2 del presente bando; m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione: di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego, presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza; n) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; 6. I candidati diversamente abili dovranno, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, specificare, in relazione al proprio stato, l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove d'esame. Dovranno, inoltre, allegare una certificazione, in formato .pdf, rilasciata da apposita struttura sanitaria che, in relazione alla specifica disabilita' ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al concorso.
Art. 4 Cause di esclusione dal concorso 1. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalita' indicate dall'art. 3 del presente bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo. 2. L'Amministrazione non sara' responsabile del mancato recapito di comunicazioni in merito al concorso qualora dipendente da incompleta e/o inesatta dichiarazione da parte del candidato circa il proprio domicilio, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del concorso, con apposito provvedimento motivato che verra' comunicato all'interessato. 4. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si procedera', tra l'altro, ad informare le competenti autorita' ai fini delle eventuali applicazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione esaminatrice del concorso ai sensi della normativa vigente.
Art. 6 Preselezione 1. L'Amministrazione si riserva la facolta', qualora il numero delle domande sia superiore a 250, di effettuare una prova preselettiva ai fini dell'ammissione alla prova di esame. 2. La preselezione consistera' nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie oggetto delle prove di cui all'art. 7. 3. Verranno ammessi alla prova scritta i candidati che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva con una votazione di almeno sette decimi. 4. Il punteggio conseguito nell'eventuale prova preselettiva non verra' valutato ai fini della valutazione della prova di esame. 5. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione potra' avvalersi dell'ausilio di sistemi elettronici e di aziende specializzate. 6. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 7. L'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, attraverso l'eventuale prova preselettiva, verra' pubblicato sui siti del Ministero delle infrastrutture e trasporti www.mit.gov.it e www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/professio nisti-atp almeno venti giorni prima della data della prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 7 Prova d'esame 1. L'esame consistera' in una prova scritta finalizzata all'accertamento della conoscenza degli argomenti indicati nell'allegato 1 e verra' considerata superata se il candidato avra' riportato una votazione di almeno sette decimi. 2. La durata della prova scritta e' fissata in sei ore.
Art. 8 Modalita' e calendario delle prove d'esame 1. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgera' l'eventuale prova preselettiva o la prova scritta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 15 novembre 2016 e sui siti internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti (www.mit.gov.it e www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/professio nisti-atp). 3. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, tutti i candidati ai quali non sara' stata comunicata l'esclusione dal concorso. 5. Nel corso delle prove ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei di ogni tipo compresi i testi stampati, appunti manoscritti, vocabolari e manuali nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione la commissione esaminatrice deliberera', tra l'altro, l'immediata esclusione dal concorso. 6. La mancata presentazione dei candidati nella sede nel giorno e nell'orario di esame fissato per le prove comportera' l'automatica esclusione dal concorso degli stessi. 7. La prova scritta si intendera' superata dai candidati che conseguiranno un punteggio non inferiore a sette/decimi.
Art. 9 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Saranno dichiarati idonei , sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, i candidati che hanno superato la prova di esame con un punteggio di almeno sette decimi. 2. La graduatoria di merito sara' approvata secondo la normativa vigente, la stessa verra' pubblicata nei siti del Ministero delle infrastrutture e trasporti www.mit.gov.it e www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/professionisti-atp. 3. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorreranno i termini per eventuali impugnative.
Art. 10 Trattamento dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'amministrazione per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata finalizzata anche alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione in argomento.
Art. 11 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 13 giugno 2016 Il capo del dipartimento: Fumero
Allegato 1 Parte I. Elementi di termodinamica. Calore e temperatura. Variazione della temperatura e misura della temperatura. Scale: Celsius, Fahrehneit e Kelvin. Tipi di termometri e loro caratteristiche. Perturbazione di un termometro (errore sistematico). Sensibilita'. Prontezza. Costante di tempo del termometro. Termometri a termocoppia. Compensazione della termocoppia. Procedimento di misura. Errori di misura. Analisi dei dati. Capacita' termica, calore specifico. Calori latenti di fusione e di evaporazione. Sistema termodinamico chiuso, aperto, isolato. Proprieta' dei sistemi termodinamici. Le trasformazioni. Diagramma di stato T-v, p-v, p-T. L'equazione di stato dei gas perfetti. Primo principio della termodinamica. Energia interna ed entalpia di solidi e liquidi. Secondo principio della termodinamica. Conversione di calore in lavoro. Il concetto di rendimento termodinamico di un motore termico. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Il ciclo di Carnot: teorema di Carnot e rendimento del ciclo di Carnot. La definizione della grandezza entropia. Parte II. Trasmissione del calore. La conduzione termica. Generalita' sulla conduzione. Modalita' di misura della conducibilita' termica dei materiali. Gli isolanti termici. Conduzione termica in regime stazionario. Trasmissione del calore attraverso pareti piane. Concetto di resistenza termica. Pareti piane multistrato. Il coefficiente di trasmissione globale di una parete. Conduzione termica in regime variabile. La convezione. Generalita' sulla convezione. Il coefficiente di convezione. La convezione forzata. La convezione forzata su lastre piane. La convezione naturale. La convezione naturale su superfici piane. L'irraggiamento. Generalita' sull'irraggiamento. Comportamento dei corpi nei confronti della radiazione incidenti. Grandezze caratteristiche dell'emissione per irraggiamento. Parte III. Elementi di termodinamica applicata. Cicli degli impianti motori termici. Cicli inversi: il ciclo frigorifero. Il ciclo di Carnot come ciclo frigorifero di riferimento. Il ciclo frigorifero a compressione di vapore. I fluidi refrigeranti. Parte IV. Carrozzerie isotermiche. Generalita' sulle carrozzerie isotermiche. Materiali ed elementi costruttivi delle carrozzerie isotermiche anche in relazione alle proprie esperienze acquisite. Parte V. Norme di riferimento per il trasporto delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.). Normativa internazionale: accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.), legge 2 maggio 1977, n. 264, Gazzetta Ufficiale n. 152 del 6 giugno 1977 con particolare riferimento all'allegato 1. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404 «Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.)», con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 24 agosto 1979). Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche, in materia di disciplina della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande» (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980). Provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti in merito al trasporto delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.).