Concorso per 1 avvocato (puglia) ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte:
Sintesi: ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI Concorso (Scad. 25 marzo 2017) AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA ...
Ente: ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI
Regione: PUGLIA
Provincia: BARI
Comune: BARI
Data di inserimento: 02-03-2017
Data Scadenza bando 25-03-2017
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ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI

Concorso (Scad. 25 marzo 2017)

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA PUGLIA


IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione Il presente avviso stabilisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità e i criteri per il conferimento da parte dell’ARPA Puglia degli incarichi di patrocinio legale dell’Agenzia a professionisti esterni all’Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
ART. 2 Istituzione di un elenco aperto di Avvocati
Per l’affidamento degli incarichi legali, l’ARPA Puglia intende procedere all’istituzione di un apposito elenco aperto ai professionisti Avvocati, singoli e/o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale dinanzi a tutte le Magistrature, dal quale attingere al fine di conferire mandato professionale di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali l’ARPA Puglia è parte, secondo le modalità di seguito descritte.
L’elenco è unico e aperto, soggetto ad aggiornamento annuale, articolato nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
a. Contenzioso amministrativo;
b. Contenzioso civile e commerciale;
c. Contenzioso penale;
d. Contenzioso tributario.
ART. 3 Requisiti per l’inserimento nell’elenco
Nell’elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati, da almeno 5 anni, al momento della presentazione della domanda;
b. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
c. godimento dei diritti civili e politici;
d. capacità a contrarre con la P.A.;
e. insussistenza di cause di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente;
f. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
g. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
Non possono essere iscritti nell’elenco coloro che al momento dell’iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro ARPA Puglia.
ART. 4 Modalità e termini di presentazione delle domande
La richiesta di iscrizione all’elenco per prestazioni professionali di assistenza e rappresentanza in giudizio, deve essere presentata entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul sito istituzionale dell’Agenzia (www.arpa.puglia.it), nelle forme previste dal presente avviso (farà fede il timbro di arrivo al protocollo in caso di consegna a mano, la data di spedizione in caso di invio a mezzo posta raccomandata o tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e deve essere indirizzata all’ARPA PUGLIA Ufficio Affari Legali e Contenzioso Corso Trieste 27 - Bari, corredata della documetazione allegata al presente atto.
Sul plico deve essere riportata la dicitura: Iscrizione all’elenco Avvocati per l’assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente –ARPA PUGLIA.
ART. 5 Modalità di iscrizione
I professionisti che intendono ottenere l’iscrizione all’elenco devono presentare la seguente documentazione:
a. domanda sottoscritta, redatta utilizzando l’allegato modello 1, di iscrizione all’elenco dell’ARPA Puglia, con l’indicazione della Sezione o delle Sezioni (massimo due) dell’Elenco a cui si chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum, integralmente compilata e sottoscritta.
Alla domanda andrà allegato dettagliato curriculm vitae e professionale che dovrà essere presentato da:
1. singolo professionista;
2. in caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio associato intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso.
Si precisa che l’indicazione della Sezione dovrà essere coerente con il curriculm professionale depositato.
b. certificato di iscrizione all’Ordine degli Avvocati o dichiarazione sostitutiva con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000;
c. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modello 2) attestante che:
I) nei confronti del professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d.patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
II) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
III) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 31.05.1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia):
d. questionario informativo per l’iscrizione all’elenco (modello 3);
e. liberatoria redatta ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (modello 4);
ART. 6 Esclusione
Si farà luogo all’esclusione della costituzione dell’elenco nel caso in cui:
a. manchi la sottoscrizione della domanda;
b. manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richieste;
c. mancato rispetto del termine e modalità di presentazione della domanda.
ART. 7 Formazione dell’elenco
Scaduto il termine per la presentazione della domanda, l’Ufficio Affari Legali e Contenzioso provvederà alla formazione dell’elenco, diviso in 4 Sezioni principali:
a. Contenzioso amministrativo;
b. Contenzioso civile e commerciale;
c. Contenzioso penale;
d. Contenzioso tributario.
Le domande da inserire nell’elenco saranno esaminate dal Dirigente del Settore previa istruttoria dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso. L’elenco degli Avvocati sarà deliberato dal Direttore Generale.
Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione a mezzo pubblicazione dell’Elenco sul sito istituzionale, mentre l’esclusione con l’indicazione della relativa motivazione sarà comunicata al domicilio indicato dal professionista nella domanda.
Tutte le domande eventualmente formulate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere ripresentate a questa Amministrazione in conformità alle indicazioni ivi contenute.
ART. 8 Aggiornamento
L’aggiornamento dell’elenco sarà disposto annualmente mediante “Avviso di Aggiornamento e/o integrazione dell’Elenco degli Avvocati”, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Concorsi”.
L’Avviso pubblico sarà affisso per trenta giorni con le modalità descitte al precedente punto n.4) del presente avviso.
Gli Avvocati già iscritti dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento dell’iscrizione.
ART. 9 Sospensione dall’elenco
Ove il professionista incaricato si renda responsabile di un’inadempienza contrattuale, l’ARPA Puglia potrà, a proprio insindacabile giudizio, revocare l’incarico e sospenderne l’iscrizione dall’elenco.
Della disposta sospensione dall’elenco viene data comunicazione al soggetto interessato con l’indicazione delle relative motivazioni.
ART. 10 Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:
a) grave inadempimento;
b) perdita dei requisiti di iscrizione;
c) rifiuto per due volte dall’incarico a seguito di intervenuta designazione;
In tutti i casi la cancellazione dall’elenco viene comunicata al soggetto interessato.
ART. 11 Affidamento – Criteri
il Dirigente del Servizio previa istruttoria dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso procede all’individuazione del professionista a cui affidare l’incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell’incarico. La scelta, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione verrà fatta, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall’elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di consequenzialità (es.gravami),complementarierà e/o correlazione con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o lo studio della medesima questione giuridica;
- rotazione dall’ordine di inserimento nell’elenco;
- assenza conflitto di interesse anche potenziale con riferimento al singolo incarico;
I suddetti criteri sono derogabili, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anche mediante il ricorso a professionista non inserito nell’Elenco, quando:
- il procedimento promosso è suscettibile di riunione con altro già affidato ad un Avvocato designato dall’Ente, ancorchè non inserito nell’Albo. Il legale già officiato, potrà inoltre essere nominato anche in relazione ai giudizi connessi a quello per cui vi è stato affidamento di incarico nel rispetto dei principi di complementarietà e consequenzialità in funzione della nozione unitaria di studio della controversia;
- il giudizio involga fattispecie di particolare difficoltà, complessità e peculiarità tali da rendere opportuno l’affidamento a legale che ha già trattato, con risultati positivi, la medesima materia nell’interesse dell’Ente o di altre p.a.;
- il procedimento implica la soluzione di dibattuti problemi giuridici di speciale difficoltà per cui si rende opportuno che richiedano il ricorso a un professionista specializzato nel settore o di particolare esperienza;
- in relazione agli incarichi che comportano la difesa dell’Ente dinanzi alle Magistrature Superiori, nonchè agli organi di giustizia della Comunità Europea, l’Amministrazione non è vincolata al presente elenco;
- per il secondo grado di giudizio, l’Amministrazione valuta discrezionalmente, se confermare l’incarico o incaricare altro professionista.
Prima di procedere al conferimento dell’incarico, il professionista dovrà:
- inviare un preventivo di parcella;
- comunicare gli estremi della polizza professionale.
ART. 12 Termini dell’Affidamento
L’incarico legale così conferito sarà registrato in un apposito “registro degli incarichi legali” formato in ordine cronologico, a cura dell’Ufficio Affari Legali e Contenzioso.
L’inclusione del professionista nell’elenco non costituisce titolo per pretendere affidamento d’incarichi legali e non è assolutamente vincolante nei confronti dei professionisti.
Il legale individuato dovrà sottoscrivere, all’atto del conferimento di incarico, che verrà assunto con apposito provvedimento (nella quale sarà previsto il relativo impegno di spesa), la Convenzione contenente le condizioni generali dell’incarico.
Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell’incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.
ART. 13 Compenso
Il compenso da riconoscere al professionista incaricato è determinato in relazione ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n.55 o, comunque, in ossequio alla normavita vigente alla data del conferimento dell’incarico e sempre in riferimento ai minimi tariffari.
Al professionista potrà essere riconosciuto un acconto sulle competenze pari al 30% dell’importo preventivato, nonché, in ogni caso, l’integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti nel corso della medesima fase di giudizio. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi prederminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e alle spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l’acconto.
ART. 14 Obblighi del professionsita
1.Il professionista cui venga affidato l’inarico defensionale si obbliga:
a) a comunicare prontamente all’Agenzia l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l’incarico affidato come prevista dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
b) a non azionare procedure monitorie in danno dell’Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affdamento;
c)a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l’Agenzia;
d)a rispettare, a pena di decadenza dall’incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e la disciplina integrativa approvata dall’Agenzia, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
e)a collaborare con l’Agenzia nella fase successiva all’emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
f)in caso di sentenza sfavorevole per l’Agenzia, il professionista deve darne tempestiva comunicazione all’Agenzia unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica – patrimoniale sull’esito dell’eventuale giudizio di impugnazione.
ART. 15 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti l’iscrizione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196.
ART. 16 Disposizioni Finali
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. L’opera del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell’organizzazione del proprio studio professionale. E’ escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza del professionista incaricato nei confronti dell’Agenzia.
L’incarico affidato sarà svolto nell’ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali.
L’Amministrazione si riseva di annullare, riformare e/o revocare l’avviso e gli atti e/o provvedimenti allo stesso collegati dandone idonea comunicazione sul sito istituzionale nella sezione “Concorsi”.
I professionisti che presentano il curriculm accettano senza riserva le condizioni di cui al presente avviso.
Per la consultazione delle procedure di iscrizione:
Sito Internet dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente: www.arpa.puglia.it
Responsabile del procedimento:
Avv. Maria Laura Chiapperini