Concorso per 5 orchestrali (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 17 del 03-03-2017
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 3 aprile 2017) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque orchestrali presso la banda musicale dell'Aeronaut ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-03-2017
Data Scadenza bando 03-04-2017
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 3 aprile 2017)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque orchestrali presso la banda musicale dell'Aeronautica Militare.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n.  191,  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  dicembre
2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35  e  in  particolare
l'art.  8,  concernente  semplificazioni  per  la  partecipazione   a
concorsi e prove selettive; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del  22  agosto  2016
con il quale lo Stato maggiore della  Difesa  ha  definito  il  piano
delle assunzioni per l'anno 2017 e le consistenze previsionali per il
triennio 2017-2019; 
    Vista la comunicazione del 22 novembre 2016 con il quale lo Stato
maggiore dell'Aeronautica ha inviato gli elementi  di  programmazione
per l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di  cinque
orchestrali per la banda musicale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  cinque  orchestrali  presso   la   banda   musicale
dell'Aeronautica militare cosi' suddivisi: 
      a) un posto di Maresciallo ordinario per il seguente strumento:
2° clarinetto soprano in sib n. 5 - 3^ parte «A»; 
      b) un posto di Maresciallo capo per il seguente  strumento:  2°
clarinetto piccolo in mib - 2^ parte «A»; 
      c) un posto di Maresciallo capo per il seguente  strumento:  2^
tromba in fa - 2^ parte «B»; 
      d) un posto di Maresciallo  capo  per  il  seguente  strumento:
timpani (con l'obbligo degli altri  strumenti  a  percussione)  -  1^
parte «B»; 
      e) un posto di Maresciallo capo per il seguente  strumento:  1°
piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione) - 2^ parte
«B». 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito  www.persomil.difesa.it,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni
caso la stessa  Amministrazione  provvedera'  a  darne  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4^  Serie
speciale e sul portale dei concorsi secondo  le  modalita'  riportate
nel successivo art. 5. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della difesa di cui all'art. 3, definendone  le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire nell'anno in
cui e' bandito il concorso, un diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche. La partecipazione al  concorso  dei  candidati  che  hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto  e'  subordinata
alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito a  quelli
sopraindicati; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle  Forze  armate  e
dei corpi di polizia in attivita' di servizio.  Per  gli  orchestrali
della banda musicale dell'Aeronautica militare che concorrono per una
parte superiore a quella di  appartenenza  si  prescinde  dal  limite
massimo di eta'; 
      e) aver conseguito in  un  conservatorio  statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del  presente
bando; 
      f) essere riconosciuti in possesso  dell'idoneita'  psicofisica
ed attitudinale al servizio  incondizionato  quale  sottufficiale  in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le  modalita'
previste ai successivi articoli 11 e 12; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od  occasionale  di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
      m) se candidati di sesso maschile non  aver  prestato  servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art.  15,  comma  7  della  legge  8
luglio 1998, n. 230, a  meno  che  non  abbiano  presentato  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei marescialli e sergenti, al ruolo
dei volontari in servizio  permanente  e  i  volontari  in  ferma  in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere  i  requisiti
indicati al precedente comma 1, dovranno: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per  l'eta',  fino  alla  nomina  a
orchestrale della  banda  musicale  dell'Aeronautica  militare,  pena
l'esclusione  dal  concorso  o  dalla   frequenza   del   corso   con
provvedimento del direttore generale per il personale militare  o  di
autorita'  da  lui  delegata.  L'accertamento,  anche  successivo  al
reclutamento,  della  mancanza  di   uno   dei   predetti   requisiti
comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, nominati vincitori  del  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  al  rispettivo
corso  militare  e  di  istruzione  tecnico  -  professionale  previo
rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del  nulla  osta
della forza armata/corpo armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della difesa 
 
    1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1, comma  1,
del presente bando viene gestita  tramite  il  portale  dei  concorsi
on-line  del  Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi   portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di  partecipazione
al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, e  ricevere  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  candidato  e  gli  estremi  di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  luglio  1967,  n.  851)  ai  sensi
dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale. 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere consegnato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione agli accertamenti sanitari. 
    4. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza e modificando le dichiarazioni d'interesse. La domanda
modificata dovra', quindi, essere reinviata  al  sistema  informatico
centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la previa registrazione al portale dei concorsi non saranno prese  in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it  e  nel
portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3, resta comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    7. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare  i
loro dati anagrafici, le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di  esclusione,  fatto
salvo per  le  altre  comunicazioni  quanto  disposto  ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti per il tramite degli organi competenti e/o  dipendenti,  si
assume  la  responsabilita'  penale  circa  eventuali   dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I candidati, se  militari  in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al
comando del reparto/ente di appartenenza. 
    11. La Direzione generale per il personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    12. I titoli di merito non dovranno essere indicati nella domanda
di  partecipazione  ma  dovranno  essere  consegnati   esclusivamente
secondo le modalita' previste nell'art. 14 del bando. 
                               Art. 5 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove  previste
dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.),  e  in  un'area
privata,  relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  personale.  I
candidati ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno  anche
pubblicate nel sito  www.persomil.sgd.difesa.it  e  in  quello  della
forza armata. 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai  candidati  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,   posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  4,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la  presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  tramite
messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando  esclusivamente  un
account di PE -  all'indirizzo  persomil@persomil.difesa.it  o  posta
elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account
di PEC - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, e  all'indirizzo
r1d1s5@persomil.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano
e  allegando  copia  per  immagine  (file  formato  PDF  e  JPEG  con
dimensione massima di 3 Mb ) di un documento  d'identita'  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato. 
    4. I candidati  che,  successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  sono  incorporati  presso  un
reparto/ente militare devono  informare  il  competente  ufficio  del
medesimo reparto/ente circa  la  partecipazione  al  concorso.  Detto
ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6. 
    5. L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
ovvero del  numero  di  utenza  di  telefonia  mobile  da  parte  dei
candidati. 
                               Art. 6 
 
                       Adempimenti dei comandi 
                  degli enti/reparti d'appartenenza 
 
    1. Il sistema  provvedera'  a  informare  i  comandi/reparti/enti
d'appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC ), indicato
dal concorrente in sede di compilazione della domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze. 
    2. I suddetti enti, in base alle rispettive  competenze,  per  il
personale in servizio dovranno: 
      a) verificare se  il  candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2, comma 1, lettere b), d), e) e comma  2,  lettere  a),  b).  Se  il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli  stessi
comandi  dovranno  inviare  agli  indirizzi  di   posta   elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it  e   persomil@persomil.difesa.it   (o,   in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato B, che costituisce parte integrante del  presente  bando,
debitamente  compilato  e  corredato  dal  documento  comprovante  la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  generale  per
il personale militare, entro il 3°  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande; 
      b) predisporre per ogni militare partecipante  al  concorso  un
unico file, in formato PDF, contenente: 
        la  documentazione  matricolare  aggiornata  alla   data   di
scadenza del bando; 
        la documentazione valutativa raccolta in  ordine  cronologico
riferita a tutto il periodo  di  servizio  prestato  antecedentemente
alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  delle  domande
(solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni); 
      c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il  nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'Ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
      d) comunicare tempestivamente alla Direzione  generale  per  il
personale militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
    3. La Direzione generale per il personale militare,  per  i  soli
candidati risultati idonei alle prove di cui all'art.  13,  chiedera'
ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che
dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente comma 2, lettera a)  nei  termini  che
saranno indicati. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione esaminatrice; 
      b) commissione per l'accertamento sanitario; 
      c) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un Generale dell'Aeronautica in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; 
      b) il Maestro direttore della banda  musicale  dell'Aeronautica
militare o della banda musicale di altra  Forza  armata  o  Corpo  di
Polizia, membro; 
      c)  un  professore  di   strumentazione   per   banda   di   un
conservatorio statale o un maestro diplomato  in  strumentazione  per
banda, membro; 
      d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 
    3.  La  commissione  per  l'accertamento  sanitario  di  cui   al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico dell'Aeronautica militare di grado  pari
o superiore a Colonnello in servizio permanente, presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici dell'Aeronautica militare  in
servizio permanente, membri. 
      c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare senza diritto  di
voto, segretario. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un Tenente Colonnello dell'Aeronautica militare in  servizio
permanente, ufficiale selettore abilitato  alle  selezioni  speciali,
presidente; 
      b) due ufficiali superiori  dell'Aeronautica  militare  di  cui
almeno uno  specialista  in  selezione  attitudinale,  di  grado  non
superiore a quello del presidente, membri; 
      c)  un  ufficiale  inferiore  dell'Aeronautica  militare  senza
diritto di voto, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali  specialisti
in selezione attitudinale. 
                               Art. 8 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova di preselezione (eventuale); 
      b) accertamento sanitario; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prove pratiche di esecuzione e teoriche; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove e  accertamenti,  un
documento  di  identita'  in  corso  di  validita',   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato. 
    3. I candidati che non si presenteranno  alle  prove  concorsuali
nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa
non puo' essere  ritenuta  responsabile,  non  saranno  ammessi  alle
predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori
comunicazioni. 
                               Art. 9 
 
                        Prova di preselezione 
 
    1. L'Amministrazione della Difesa, in presenza  di  un  rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far  svolgere
la prova di preselezione. 
    Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate  le
disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, riportate nel citato allegato C. 
    2. Sara' cura della Direzione generale per il personale  militare
comunicare a ciascun candidato la data  dell'eventuale  effettuazione
della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando. 
                               Art. 10 
 
             Documentazione da produrre per l'ammissione 
             agli accertamenti sanitario e attitudinale 
 
    1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno  presentarsi  presso  l'Istituto  di  medicina  aerospaziale
dell'Aeronautica militare «Aldo di Loreto» sito in via Piero  Gobetti
n. 2 - Roma,  per  gli  accertamenti  psicofisici  e  successivamente
presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia -
ingresso principale di piazzale Tenente Colonnello Marco Simone (gia'
via Roma), per essere sottoposti all'accertamento attitudinale. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento dei suddetti  accertamenti  saranno  resi  noti  mediante
avviso, con valore di notifica  a  tutti  gli  effetti,  consultabile
nell'area    pubblica    del    portale,     nonche'     nei     siti
www.persomil.sgd.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it 
    3.  Gli  assenti  saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al  successivo  art.  17,
comma 3. 
    4. Per essere sottoposti all'accertamento sanitario, i  candidati
dovranno   sottoscrivere,   all'atto   della   presentazione   presso
l'Istituto di  medicina  aerospaziale  dell'Aeronautica  militare  di
Roma, la dichiarazione di consenso  informato  all'effettuazione  del
protocollo diagnostico e di informazione  sui  protocolli  vaccinali,
secondo  quanto  indicato  nell'allegato  D,  che  costituisce  parte
integrante   del   presente   bando,   e   consegnare   la   seguente
documentazione: 
      a) certificato rilasciato  dal  medico  di  fiducia  (ai  sensi
dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello
rinvenibile all'allegato E del bando. Tale certificato  dovra'  avere
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
      b)  referto  attestante   l'esito   negativo   del   test   per
l'accertamento  della  positivita'  per  anticorpi  per   HIV;   tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere rilasciato in data
non anteriore a tre mesi dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      c) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e  anti  HCV;  tale  certificato,  per
essere ritenuto valido, deve essere  stato  rilasciato  in  data  non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per  l'effettuazione  degli
accertamenti psicofisici e sanitari; 
      d) ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
concernente   il   dosaggio   quantitativo   del   glucosio-6-fosfato
deidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in  termini  di
percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti
da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno
rilasciare   la   dichiarazione   di    ricevuta    informazione    e
responsabilizzazione di cui all'allegato F. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit  di  G6PD
non definito. 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
      ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      referto attestante l'esito del  test  di  gravidanza,  mediante
analisi  su  sangue  o  urine,  effettuato  entro  i  cinque   giorni
antecedenti   la   data   di   presentazione   per    l'effettuazione
dell'accertamento sanitario. 
    I certificati/referti di cui alle precedenti  lettere  b)  e  c),
nonche' dell'ecografia pelvica e  del  test  di  gravidanza  dovranno
essere  rilasciati  da  una  struttura  sanitaria   pubblica,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio  sanitario  nazionale
(SSN). In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche  certificato
in  originale  attestante  che  trattasi   di   struttura   sanitaria
accreditata presso il SSN. 
    5. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli  originali
sono gia' in possesso  dell'Amministrazione  e  ancora  in  corso  di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al  precedente
comma  4,  il  candidato  dovra'  indicare  l'ente  che  detiene   la
documentazione in originale,  utilizzando  la  dichiarazione  di  cui
all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    6. La mancata presentazione anche di uno  soltanto  dei  suddetti
certificati/referti,  ovvero  la  non   conformita'   degli   stessi,
determinera'  la  non  ammissione  all'accertamento  sanitario  e  la
conseguente esclusione dal concorso. 
                               Art. 11 
 
                       Accertamento sanitario 
 
    1. I candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sui protocolli  vaccinali  secondo  il  modello  di  cui
all'allegato D, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui
al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario
al  fine  di  constatare  il  possesso  dell'idoneita'  al   servizio
permanente quale Maresciallo  del  ruolo  musicisti  dell'Aeronautica
militare. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara'  definita  tenendo
conto sia del vigente elenco delle imperfezioni  e  delle  infermita'
che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle  direttive
tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni  e  infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare  e  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, approvate con il  decreto  ministeriale  4  giugno
2014 citato nelle premesse. 
    3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
      possesso  dei  parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
rientranti nei valori limite di cui  all'art.  587  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come  sostituito
dall'art. 4, comma 1, lettera c) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che  saranno  accertati  con  le
modalita' previste dalla direttiva tecnica dello Stato Maggiore della
Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016,
citata nelle premesse; 
      visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
a tre diottrie anche  in  un  solo  occhio  con  lenti  frontali  ben
tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale. 
    4.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione sanitaria  di  cui  al  precedente  art.  10  prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psichiatrica; 
      e) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi,  e  barbiturici.  In  caso  di  positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      g) analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT-GPT) 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
      h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  visita  medica  generale:  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  quando,  per
la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro  dell'uniforme  o
siano possibile indice  di  personalita'  abnorme  (in  tal  caso  da
accertare  con   visita   psichiatrica   e   con   appropriati   test
psicodiagnostici); 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun  candidato,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa
vigente, sulla base delle risultanze della visita medica  generale  e
degli accertamenti eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati  ai
quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
      a) psiche (PS) 2; 
      b) costituzione (CO) 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
      d) apparato respiratorio (AR) 2; 
      e) apparati vari (AV) 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
      h) vista (VS) 2; 
      i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. 
    6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti  dell'Aeronautica
militare», con l'indicazione del profilo sanitario; 
      «inidoneo    quale    maresciallo    del    ruolo     musicisti
dell'Aeronautica  militare»,  con  l'indicazione   della   causa   di
inidoneita'. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
    7. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
«inidonei» e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
    8. I candidati di sesso femminile, in  caso  di  positivita'  del
test di gravidanza, non potranno essere  sottoposti  all'accertamento
sanitario di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) in quanto, ai  sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dall'art.  10,  comma
4, la Direzione generale per il personale militare procedera'  a  una
nuova convocazione in  data  compatibile  con  la  definizione  della
graduatoria di cui al successivo  art.  15.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,  la  preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla citata Direzione generale che  escludera'  la  candidata
dal concorso per l'impossibilita' di procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente  art.  11,
comma 7, saranno sottoposti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale
inteso a verificare il possesso del requisito attitudinale necessario
per  l'espletamento  delle  funzioni  quale  Maresciallo  del   ruolo
musicisti dell'Aeronautica militare.  L'accertamento  sara'  condotto
con i criteri stabiliti nell'allegato  F  della  direttiva  CSAM  101
edizione 2015, recante:  «Protocollo  accertamenti  psicoattitudinali
dei candidati quali componenti la Banda Musicale». 
    2. L'accertamento consistera' nella valutazione: 
      dell'efficienza  intellettiva,  mediante  la   somministrazione
individuale (o collettiva)  di  uno  o  piu'  test  intellettivi  e/o
attitudinali; 
      psicoattitudinale, mediante un colloquio individuale, integrato
dalle  risultanze  di  eventuali  questionari  di  personalita';   la
commissione  potra'  predisporre  l'effettuazione   di   un   secondo
colloquio di approfondimento. 
    3.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. 
    Il  giudizio  di  inidoneita',  comunicato  seduta  stante   agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 13 
 
               Prove pratiche di esecuzione e teoriche 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  sanitario  e  a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti,  consultabile  nell'area  pubblica  del
portale,    nonche'     nei     siti     www.persomil.difesa.it     e
www.aeronautica.difesa.it,  per  sostenere  le   prove   pratiche   e
teoriche, da effettuare distintamente per ogni posto per il quale  si
concorre, di seguito indicate: 
      a) per tutti i candidati, ad eccezione di quelli che concorrono
per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre,  di
uno dei pezzi (a solo o con orchestra) a scelta del  candidato  e  di
uno studio (per lo strumento 2^ tromba in  fa  e'  data  facolta'  di
utilizzare la tromba in sib), estratto a sorte, tra  quelli  indicati
nell'allegato H del bando; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre; 
        3)  nozioni  inerenti  alla  storia,   l'organologia   e   il
repertorio dello strumento per il  quale  si  concorre  e  di  quelli
considerati affini secondo l'allegato A del bando; 
      b) per i soli candidati delle  prime  e  delle  seconde  parti:
esecuzione, nell'insieme della banda musicale, di piu'  brani  scelti
dalla  commissione  esaminatrice  di  cui  uno  uguale  per  tutti  i
candidati che concorrono per lo stesso strumento; 
      c) per i soli candidati delle prime parti: nozioni inerenti  la
formazione, l'organizzazione e il repertorio degli organici d'insieme
per strumenti a fiato e/o  percussione,  dal  piccolo  ensemble  alla
banda musicale, dal 1900 ad oggi; 
      d) per i candidati per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione con lo strumento per il quale si concorre e con
gli strumenti d'obbligo dei pezzi indicati nell'allegato H del bando; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre  e
con alcuni degli strumenti per i quali sia previsto l'obbligo; 
        3)  nozioni  inerenti  alla  storia,   l'organologia   e   il
repertorio dello strumento per il  quale  si  concorre  e  di  quelli
considerati affini secondo l'allegato A del bando; 
        4) esecuzione, nell'insieme della  banda  musicale,  di  piu'
brani scelti dalla commissione esaminatrice di  cui  uno  uguale  per
tutti i candidati che concorrono per lo  stesso  strumento  e  di  un
brano a scelta della commissione con alcuni  degli  strumenti  per  i
quali sia previsto l'obbligo; 
        5) per i soli candidati delle prime parti (timpani):  nozioni
inerenti  la  formazione,  l'organizzazione  e  il  repertorio  degli
organici d'insieme per strumenti a fiato e/o percussione dal  piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 ad oggi. 
    2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al  quale  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 
    3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto  sommando
quello  delle  singole  prove  diviso  per  il  numero  delle   prove
sostenute. 
    Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio
medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e le seconde  parti
e non inferiore a 49 se concorre per le terze parti. 
    Sara',  comunque,  giudicato  inidoneo  il  candidato   che   non
raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 
    4. Il candidato che non si  presentera'  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove, sara' considerato  rinunciatario  ed  escluso
dal concorso. 
                               Art. 14 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,
valutera', per i soli candidati giudicati idonei alle prove  pratiche
e teoriche di cui all'art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati: 
      a) titoli accademici: 
        2° livello (punteggio massimo 10): 
          diploma di conservatorio (vecchio ordinamento); 
          diploma accademico di 2° livello  (che  assorbe  quello  di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 2° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
        1° livello (punteggio massimo 8): 
          diploma accademico di 1° livello per lo  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 1° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
      b) titoli didattici (punteggio massimo 5): 
        ogni  anno  accademico  (frazioni  di   anno   non   verranno
computate)  di  insegnamento  presso  un  conservatorio   statale   o
parificato dello strumento per il quale si concorre o affine; 
        ogni  anno  scolastico  (frazioni  di   anno   non   verranno
computate) di  insegnamento  presso  una  scuola  media  inferiore  e
superiore statale o parificata ad indirizzo musicale dello  strumento
per il quale si concorre o affine; 
        ogni anno accademico e/o scolastico  (frazioni  di  anno  non
verranno computate) di insegnamento degli strumenti diversi da quello
per il quale si concorre e da quelli ad esso affini; 
      c) titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): 
        contratti con  importanti  istituzioni  sinfoniche,  liriche,
concertistiche italiane e/o estere della durata di  almeno  6  giorni
ciascuno (contratti di durata inferiore a 6 giorni non verranno presi
in considerazione) per lo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        concerti per importanti associazioni concertistiche  musicali
da solista o  in  formazione  da  camera  fino  a  13  strumenti  (da
accertarsi obbligatoriamente tramite attestazione  di  partecipazione
rilasciata dal Presidente o  direttore  artistico  dell'associazione)
con lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista o in formazione da camera per lo strumento per  il  quale  si
concorre o affine; 
        far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        far parte delle fanfare della Forza armata per  lo  strumento
per il quale si concorre o affine; 
        aver conseguito l'idoneita', negli ultimi 24 mesi dalla  data
di pubblicazione del bando, per lo strumento per il quale si concorre
o affine al concorso presso le bande musicali di Forza armata  e  dei
Corpi di polizia; 
        pubblicazioni  di  metodi  di  tecnica   strumentale   o   di
organologia relativi allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera,  da  solista
fino a 13 strumenti relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine; 
        incisioni su  CD  e/o  DVD  da  solista  con  accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo  strumento  per  il  quale  si
concorre o affine; 
        composizioni  originali  pubblicate  dall'evidente  contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. I soli candidati risultati idonei alle prove di  cui  all'art.
13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno  consegnare  i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto  informatico  alla
commissione   esaminatrice.   I   titoli   di    merito    consegnati
successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova   sostenuta
dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I  titoli  di  merito,  accompagnati  da  un  elenco  numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici,  didattici
e professionali), dovranno essere presentati in  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) in originale o copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dell'atto
di notorieta' ex articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato I del bando. L'omissione anche di uno solo dei  suddetti
elementi comportera' la non valutazione del  titolo  autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni  e  composizioni  il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   445/2000,
riservandosi  la  facolta'  di  chiedere   al   candidato,   per   le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta',  l'esibizione  dei
titoli di merito in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
                               Art. 15 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del  punteggio  riportato  da  ciascun  candidato  nelle  prove
pratiche di cui al precedente art. 13 e di quello  riportato  per  il
possesso dei titoli di merito  di  cui  al  precedente  art.  14,  le
graduatorie finali distinte per i singoli strumenti a concorso. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  e
dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione. 
    3. Costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di  punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato alla Aeronautica  militare.
A parita' di  punteggio  complessivo  fra  i  candidati  appartenenti
all'Aeronautica militare sara' preferito il candidato che riveste  il
grado piu' elevato e, in caso di parita' di grado, il  candidato  con
maggiore anzianita' di servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti  all'Aeronautica  militare,  sara'  data  precedenza  al
candidato in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato L.
In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di
eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7,della legge 15  maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
Il  presidente  della  commissione  esaminatrice   consegnera'   alla
Direzione  generale  per  il  personale   militare   le   graduatorie
definitive  su  supporto  cartaceo  e  informatico  non  riscrivibile
protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    Le graduatorie finali di merito dei vincitori  saranno  approvate
con decreto del direttore generale per il  personale  militare  o  di
autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale  ufficiale  della
Difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale. Dal  giorno  di
pubblicazione del citato avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative. 
                               Art. 16 
 
                        Nomina a orchestrale 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  nominati
Primo Maresciallo, Maresciallo capo e Maresciallo ordinario del ruolo
dei musicisti dell'Aeronautica militare  e  inseriti  rispettivamente
nell'organizzazione strumentale delle prime, seconde  e  terze  parti
della banda come indicato nell'art. 1515 del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato   con   determinazione   del   Capo   di    Stato    Maggiore
dell'Aeronautica militare. 
    3. I vincitori del  concorso  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine della presentazione  della  domanda,  non  siano  marescialli
dell'Aeronautica  militare,  verranno  ammessi   ad   un   corso   di
formazione. 
    4. I frequentatori del corso, all'atto di presentazione presso il
reparto d'istruzione designato,  saranno  sottoposti  ad  una  visita
medica di incorporamento  volta  ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e dovranno  produrre  una
dichiarazione sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
cui si attesta il possesso/mantenimento dei  requisiti  previsti  dal
precedente art. 2. 
    5. I vincitori di concorso saranno sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in  ordine  agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai
vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione  7,
paragrafo 5), lettera a) della direttiva  tecnica  14  febbraio  2008
dalla Direzione generale della sanita' militare,  recante  «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi». 
    6. All'atto dell'incorporamento dovranno presentare: 
      a) certificato  anamnestico/referto  rilasciato,  entro  trenta
giorni dalla data di ammissione  al  corso,  da  strutture  sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); 
      b) certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      c) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante   il   gruppo
sanguigno e il fattore Rh. 
    I militari in servizio nell'Aeronautica militare compileranno una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio  richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e  i
certificati  rilasciati   da   istituti   parificati   o   legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli  studi
(art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). 
    7. I candidati vincitori  dovranno,  inoltre,  produrre  ai  fini
dell'attribuzione del  profilo  sanitario  eventualmente  ancora  non
definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI -  il  referto
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN in data non anteriore a 60 giorni  rispetto  a
quello di incorporazione, di analisi di  laboratorio  concernente  il
dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso  in
termini di percentuale di attivita' enzimatica. 
    I predetti candidati che  presenteranno  un  deficit  G6PD  e  ai
quali, per tale deficit, sara' attribuito un coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  dovranno  rilasciare   una
dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione,
redatta conformemente all'allegato F al presente bando. 
    8. I vincitori del concorso  provenienti  dal  ruolo  Marescialli
dell'Aeronautica militare, se di grado: 
      a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
      b) superiore, sono nominati col grado corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta. 
                               Art. 17 
 
                 Disposizioni amministrative e varie 
 
    1. Le spese per  i  viaggi  da  e  per  le  sedi  di  svolgimento
dell'eventuale  prova  di  preselezione,  delle  prove  pratiche   di
esecuzione  e  degli  accertamenti  dei  requisiti  di  idoneita'  al
servizio militare del  concorso  sono  a  carico  dei  candidati.  Ai
candidati in  servizio  militare  deve  essere  concessa  la  licenza
straordinaria per esami  della  durata  limitata  al/ai  giorno/i  di
effettuazione  delle  prove  e  degli  accertamenti  piu'  il   tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi  delle  prove  e  per  il
rientro nella sede di servizio, mentre non puo' essere rilasciato  il
certificato di  viaggio.  Se  tali  candidati  non  si  presentano  a
sostenere le prove, salvi motivi indipendenti dalla loro volonta', la
licenza straordinaria dovra' essere commutata  in  licenza  ordinaria
dell'anno in corso. 
    2.  Durante  le  fasi  concorsuali,  i  candidati  non   potranno
usufruire  di  vitto  e  alloggio  a   carico   dell'Amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di  tutte  le  prove
concorsuali saranno a carico dei partecipanti. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi  dal  concorso.  Tuttavia,  per  le  prove  e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1,
lettere a), b) e c), la Direzione generale per il personale militare,
compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento,  potra'  fissare
una nuova  ed  ultima  data  di  presentazione  non  suscettibile  di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: 
      a) motivi di salute, debitamente documentati da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
      b)   inderogabili   esigenze   di   servizio   debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio, il comando di appartenenza - dovra'  trasmettere,  entro
24 ore dalla data in cui e' prevista la  convocazione,  l'istanza  di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia  di
un documento di identita' in corso di validita' a mezzo fax al numero
06517052766  o  via  e-mail  all'indirizzo   di   posta   elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it Le istanze incomplete non verranno prese in
considerazione. 
    La Direzione generale per il personale militare  comunichera'  le
proprie determinazioni nell'area privata del portale e, con messaggio
di posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    La predetta Direzione generale si riserva altresi'  la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  con  comunicazione  inserita  nell'area
pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art.  5,
e  nei  siti  www.persomil.difesa.it   e   www.aeronautica.difesa.it,
definendone le modalita'. 
    Il citato avviso avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti,
per tutti gli interessati. 
    4.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche  di  esecuzione  e  degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di  concorso  potra'  essere  consultata  l'area  pubblica  del
portale  secondo  quanto  stabilito  al  precedente  art.  5   ovvero
contattata la Sezione  relazioni  con  il  pubblico  della  Direzione
generale per il personale militare al numero 06/517051012. 
                               Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche  e  integrazioni,  i  dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la  Direzione
generale per il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1^  Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali per le finalita'  di  gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati  automatizzata,
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
impiego,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico
- economica o di impiego del candidato, nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, agli enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o  cancellare  i  dati  errati,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi  al  loro  trattamento.  Sono  nominati,
ognuno per quanto di competenza,  responsabili  del  trattamento  dei
dati personali: 
      a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 6; 
      b) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 7; 
      c) il direttore della 1^ Divisione della Direzione generale per
il personale militare. 
                               Art. 19 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 20 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  La  Direzione  generale  per  il  personale   militare,   con
provvedimento del direttore generale o  autorita'  da  lui  delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non
in possesso dei prescritti requisiti di cui ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  istituto  di
formazione. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 23 febbraio 2017 
 
                                Il direttore generale Gen. D. c.(li.) 
                                           Paolo Gerometta            
                                                           Allegato A 
 
                                       (art. 2, comma. 1), lettera e) 
 
                  STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI 
 
    1. L'intera famiglia  dei  clarinetti  e  l'intera  famiglia  dei
saxofoni. 
    2. Tromba in Sib, tromba in Fa, tromba  in  Sib  basso,  flicorno
sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib, flicorno contralto in Mib. 
    3. Percussioni in generale (compreso il pianoforte). 
                                                          
                                                           Allegato C 
 
                                                             (art. 9) 
 
    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 
 
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
  amministrazioni e le modalita' di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
  concorsi unici e delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
  impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185) 
 
                              Art. 13. 
 
                 Adempimenti dei concorrenti durante 
                 lo svolgimento delle prove scritte 
 
    1. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i membri della commissione esaminatrice. 
    2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
nullita', su carta portante il timbro d'ufficio  e  la  firma  di  un
componente della commissione esaminatrice o, nel caso di  svolgimento
delle prove in localita' diverse, da un componente  del  comitato  di
vigilanza. 
    3. I candidati non possono portare  carta  da  scrivere,  appunti
manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie.  Possono
consultare soltanto i testi di legge non  commentati  ed  autorizzati
dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. 
    4. Il concorrente che contravviene alle  disposizioni  dei  commi
precedenti  o  comunque  abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte   lo
svolgimento del tema, e'  escluso  dal  concorso.  Nel  caso  in  cui
risulti che uno o piu' candidati  abbiano  copiato,  in  tutto  o  in
parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di  tutti  i  candidati
coinvolti. 
    5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza  curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di  adottare
i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno  due  dei  rispettivi
membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata  esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione  sia  disposta  in
sede di valutazione delle prove medesime. 
                                                          
 
                                                            (Art. 15) 
 
                        Titoli preferenziali 
 
  (Estratto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
          9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni) 
 
                               Art. 5 
 
    1. ... omissis ... 
    2. ... omissis ... 
    3. ... omissis ... 
    4. Le categorie di cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli  sono  appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
      1) insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      5) orfani di guerra; 
      6) orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) feriti in combattimento; 
      9) insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10)  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di   guerra   ex
combattenti; 
      11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
      15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) coniugati e i non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    5. ... omissis ...