Concorso per 50 referendari t.a.r. (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 50 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 86 del 10-11-2017 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso (Scad. 9 gennaio 2018) Indizione del concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrat ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 10-11-2017 |
Data Scadenza bando | 09-01-2018 |
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Concorso (Scad. 9 gennaio 2018)
Indizione del concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa.
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale,come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5 che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16, che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art. 14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell'organico dei magistrati amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'art. 37, comma 11-bis, recante disposizioni in materia di ripartizione in quote delle risorse destinate all'assunzione di personale di magistratura amministrativa; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art. 49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto personale; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 settembre 2014 e 20 maggio 2016, concernenti il riparto delle risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i ricorsi spettanti alla giustizia amministrativa, di cui all'art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 febbraio 2016 e registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2016, concernente l'autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, nonche' l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3, commi primo e terzo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017, n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973; Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale; Vista la delibera n. 30 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nelle sedute del 13 gennaio e del 12 aprile 2017, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta referendari di Tribunale amministrativo regionale; Ritenuta, quindi, la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta referendari di Tribunale amministrativo regionale, in conformita' con quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella citata delibera n. 30; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale l'on. avv. Maria Elena Boschi e' stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2016, con il quale alla predetta Sottosegretaria e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, anche con riferimento alle funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera r), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della stessa legge n. 400 del 1988; Decreta: Art. 1 1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a cinquanta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie: 1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; 2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1); 3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 5) il personale docente di ruolo delle universita' nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio; 6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.
Art. 2 1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente decreto e corredata dei relativi allegati, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o con firma autografa accompagnata da copia del documento di identita', secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a copia scannerizzata di un documento di identita'), deve essere trasmessa, a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Presidenza del Consiglio dei ministri: concorsotar@pec.governo.it 3. La casella di posta elettronica certificata della Presidenza del Consiglio dei ministri non e' abilitata alla ricezione di posta elettronica ordinaria, per cui i candidati devono trasmettere la domanda di partecipazione ed i relativi allegati utilizzando esclusivamente un indirizzo personale di posta elettronica certificata. 4. In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve trasmettere: le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, in numero non superiore a dieci; i documenti di cui all'art. 5 del presente bando. 5. La documentazione complessivamente inviata per via telematica non deve superare i 10 megabyte. 6. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione valutatrice non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. 7. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza della domanda di partecipazione. E' onere dei candidati comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali disguidi telematici. 9. Il modulo di domanda e gli altri allegati richiamati nel presente decreto sono resi disponibili online per il download in apposita sezione dei siti Internet indicati nel successivo art. 15.
Art. 3 1. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso, quanto appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, si chiede l'ammissione al concorso e la relativa decorrenza giuridica; 9) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l'ammissione al concorso, ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando; 10) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 2. I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1) dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneita'. Per tali candidati, l'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento di idoneita' alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 3. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve specificare l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 4. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono rilasciate ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4 1. I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.
Art. 5 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 8, terzo comma, del presente bando, alla domanda devono essere allegati: 1) un curriculum vitae, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata; 2) il certificato rilasciato dalla competente universita' attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3) copia dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza per i candidati di cui alle categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 4) tutti i titoli utili, anche se gia' prodotti unitamente a precedenti domande di partecipazione a concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale, corredati del relativo elenco; 5) una scheda riassuntiva dei dati del candidato e dei titoli dichiarati. A tal fine i candidati devono compilare un apposito modello allegato B, in formato Microsoft Excel o Open Office, reso disponibile online per il download nell'apposita sezione dei siti Internet indicati nel successivo art. 15. Il modello deve essere compilato esclusivamente nei campi indicati e salvato in modalita' nativa (rispettivamente in formato .xls, .xlsx, .ods). Il file cosi' generato deve essere allegato alla medesima e-mail di posta elettronica certificata contenente la domanda di partecipazione al concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in merito ad erronee interpretazioni dei dati estratti dalla scheda riassuntiva laddove il candidato dovesse, in qualsiasi modo, alterare la struttura e/o le funzioni di controllo del modulo appositamente predisposto. 2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente bando.
Art. 6 1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria indicata nell'art. 1, secondo comma, n. 8), del presente bando. 2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.
Art. 7 1. La Commissione esaminatrice verra' nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. 3. Per le prove facoltative di lingua straniera la Commissione verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che saranno oggetto di esame. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso la giustizia amministrativa.
Art. 8 1. La Commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. 2. Dopo le prove scritte, la Commissione procede all'abbinamento delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato. 3. Prima della correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui all'allegato C al presente bando, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei candidati che abbiano espletato tutte le prove scritte. Per la valutazione del complesso dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti. 4. Le operazioni di cui al secondo comma, sono effettuate dalla Commissione con l'intervento di almeno due componenti della Commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta prova scritta ovvero in altra data, immediatamente successiva e comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta, comunicata dalla Commissione al termine dell'ultimo giorno delle prove scritte.
Art. 9 1. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 1) diritto privato; 2) diritto amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). 3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi. 5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude alla Commissione la valutazione delle altre. 6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 7. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. 8. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi. 9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 10. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.
Art. 10 1. Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» del 6 aprile 2018. 2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni di esame, muniti di valido documento d'identita' personale.
Art. 11 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le relative modalita' di inoltro. 2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di cui all'art. 2, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il godimento dei diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; 4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 1, secondo comma, numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) la regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati e la data dell'iscrizione stessa, nonche' l'inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a carico (solo per la categoria di cui all'art. 1, secondo comma, numero 7), del presente decreto); b) estratto dell'atto di nascita. 4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, secondo comma, numero 8), del presente decreto devono altresi' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.
Art. 12 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 13 1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. 3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.
Art. 14 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale. 2. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali. 3. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel segretario della Commissione esaminatrice.
Art. 15 1. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale della Giustizia amministrativa, all'indirizzo: http://trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it/ Sezione «Bandi di concorso -> Personale di Magistratura». 2. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubblicate anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per il personale delle magistrature - al seguente link del proprio sito internet: http://presidenza.governo.it/usri/magistrature/
Art. 16 1. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2017 La Sottosegretaria di Stato: Boschi