Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Tipologia | Avviso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 16-02-2018 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Avviso Modifica al decreto del 27 dicembre 2017, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi uffici ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 16-02-2018 |
Data Scadenza bando | 17-04-2018 |
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Modifica al decreto del 27 dicembre 2017, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate, per l'anno accademico 2018-2019.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica per l'anno accademico 2018-2019; Tenuto conto che il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito ha chiesto, per motivi organizzativi, di apportare una variante all'art. 10, comma 3 e alla Sezione 2.5 dell'Appendice Esercito del bando prevedendo una sessione di recupero - per i concorrenti riconvocati agli accertamenti psicofisici - in data successiva al termine indicato in origine dal bando e, pertanto, l'ammissione con riserva di detti concorrenti alla prova scritta di composizione italiana; Tenuto conto che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di apportare una variante alla Sezione 2.5 dell'Appendice Aeronautica Militare del bando, riformulando le modalita' di elaborazione della valutazione psicoattitudinale nell'ambito del tirocinio, e una variante alla Sezione 2.7 della medesima Appendice Aeronautica Militare, prevedendo un diverso punteggio da attribuire alle risposte fornite dai concorrenti nell'ambito dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese; Ritenuto di poter accogliere le predette richieste; Ritenuto inoltre, di apportare alcune correzioni a refusi presenti nelle Appendici Marina Militare e Arma dei Carabinieri nonche' negli Allegati «Dichiarazione di consenso per indagini radiologiche» e «Modello della dichiarazione sostitutiva di conseguimento del titolo di studio»; Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0091655 del 9 febbraio 2017, con cui al Dirig. dott.ssa Montemagno Gabriella, quale Vice Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; Decreta: Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, la lettera a) del comma 3 dell'art. 10 «Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: «a) Esercito: i dieci giorni successivi la prova scritta di composizione italiana;».
Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, l'ultimo capoverso della Sezione 2.5. «Prova scritta di composizione italiana» dell'Appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: «Sosterranno la prova scritta di composizione italiana, con riserva, anche i concorrenti di cui all'art. 10, comma 4 del bando e i concorrenti di cui al medesimo art. 10, comma 3, che non avranno ancora sostenuto gli accertamenti psicofisici o che, giudicati inidonei agli stessi, chiederanno, seduta stante, di essere sottoposti agli ulteriori accertamenti psicofisici.».
Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, il quarto e il decimo capoverso della Sezione 5. «Graduatorie di merito, assegnazione ai Corpi e ammissione ai corsi» dell'Appendice Marina Militare del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 sono sostituiti dai seguenti: «Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi normali i primi centosette concorrenti della graduatoria di merito per i Corpi Vari e i primi otto concorrenti della graduatoria di merito per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, fermo restando quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall'art. 1, comma 2 del bando e dalla precedente Sezione 1.»; «I corsi avranno, di massima, inizio nella terza decade del mese di settembre 2018. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali e imbarchi, saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia Navale.».
Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, il primo alinea del sesto capoverso della Sezione 2.5. «Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale» dell'Appendice Aeronautica Militare del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: «giudizio psicoattitudinale espresso dal capo gruppo psicoattitudinale sulla base delle valutazioni derivanti dall'osservazione diretta del concorrente e sulla scorta degli elementi forniti dai propri collaboratori a seguito dei colloqui individuali effettuati;».
Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse, la Sezione 2.7. «Accertamento della conoscenza della lingua inglese» dell'Appendice Aeronautica Militare del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: «2.7. Accertamento della conoscenza della lingua inglese (art. 17 del bando). All'accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno sottoposti i candidati risultati idonei al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, a cura della competente commissione, mediante la somministrazione di un questionario a risposta multipla composto da 40 quesiti. La prova avra' una durata di 20 minuti. Il punteggio della prova sara' calcolato attribuendo 0,75 punti per ogni risposta esatta e -0,15 punti per ogni risposta errata o multipla. Alla mancata risposta non corrispondera' alcun punteggio. La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.».
Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse, il primo capoverso della Sezione 2. «Svolgimento del concorso» dell'Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: «Per quanto concerne le modalita' di svolgimento e valutazione della prova scritta di preselezione, delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali e del tirocinio saranno osservate - oltre a quanto indicato nel bando di concorso - le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o da autorita' delegata in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.».
Art. 7 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo alinea della Sezione 2.5. «Accertamenti attitudinali» dell'Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: «una costitutiva, nella quale la predetta commissione, valutati i referti istruttori e la risultanza di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o inidoneita' in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri e all'assunzione delle discendenti responsabilita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi dal concorso.».
Art. 8 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo, terzo e quarto capoverso della Sezione 2.8. «Prova facoltativa di lingua straniera» dell'Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: «Il candidato che richiede di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, di cui all'art. 17 del bando, che potra' essere sostenuta in una delle lingue straniere a scelta del candidato tra l'araba, la francese, la spagnola e la tedesca, verra' sottoposto a un'iniziale prova scritta consistente in un test composto da non meno di 60 domande a risposta multipla predeterminata e della durata di almeno 40 minuti. Il punteggio della prova scritta sara' calcolato attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta errata, non data o data multipla. I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della durata non inferiore a 15 minuti, che si intendera' superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.».
Art. 9 Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della Sezione 5. «Graduatoria di merito e ammissione al corso» dell'Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: «Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, nella prova scritta di composizione italiana, negli accertamenti psicofisici, nella prova orale, nell'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nella prova facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio.».
Art. 10 Per i motivi citati nelle premesse, nell'Allegato «Dichiarazione di consenso per indagini radiologiche» del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017, le parole «art. 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle parole «art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187».
Art. 11 Per i motivi citati nelle premesse, nell'Allegato «Modello della dichiarazione sostitutiva di conseguimento del titolo di studio» del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017, le parole «art. 21, comma 4» sono sostituite dalle parole «art. 21, comma 3». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 2018 Il vice direttore generale: Montemagno