Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Tipologia Avviso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 16-02-2018
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Avviso Modifica al decreto del 27 dicembre 2017, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi uffici ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 16-02-2018
Data Scadenza bando 17-04-2018
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Modifica al decreto del 27 dicembre 2017, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate, per l'anno accademico 2018-2019.

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con  il
quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per  l'ammissione  di
Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie
Militare, Navale e Aeronautica per l'anno accademico 2018-2019; 
    Tenuto conto che il Centro di Selezione e Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito ha chiesto, per motivi organizzativi, di apportare  una
variante all'art. 10, comma  3  e  alla  Sezione  2.5  dell'Appendice
Esercito del bando prevedendo  una  sessione  di  recupero  -  per  i
concorrenti riconvocati  agli  accertamenti  psicofisici  -  in  data
successiva al termine indicato in  origine  dal  bando  e,  pertanto,
l'ammissione con riserva di detti concorrenti alla prova  scritta  di
composizione italiana; 
    Tenuto conto che lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di
apportare una variante alla Sezione  2.5  dell'Appendice  Aeronautica
Militare del bando, riformulando le modalita' di  elaborazione  della
valutazione  psicoattitudinale  nell'ambito  del  tirocinio,  e   una
variante  alla  Sezione  2.7  della  medesima  Appendice  Aeronautica
Militare, prevedendo un diverso punteggio da attribuire alle risposte
fornite   dai   concorrenti   nell'ambito   dell'accertamento   della
conoscenza della lingua inglese; 
    Ritenuto di poter accogliere le predette richieste; 
    Ritenuto  inoltre,  di  apportare  alcune  correzioni  a   refusi
presenti nelle Appendici  Marina  Militare  e  Arma  dei  Carabinieri
nonche'  negli  Allegati  «Dichiarazione  di  consenso  per  indagini
radiologiche»  e  «Modello   della   dichiarazione   sostitutiva   di
conseguimento del titolo di studio»; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D  GMIL  REG2017  0091655  del  9
febbraio 2017, con cui al Dirig. dott.ssa Montemagno Gabriella, quale
Vice Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, e'
attribuita  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti  di   gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
Armate  e  dell'Arma  dei  Carabinieri,  tra  cui   i   provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, la lettera  a)  del  comma  3
dell'art. 10 «Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale
n. 31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: 
    «a) Esercito: i dieci  giorni  successivi  la  prova  scritta  di
composizione italiana;». 
                               Art. 2 
 
    Per i motivi citati  nelle  premesse,  l'ultimo  capoverso  della
Sezione 2.5. «Prova scritta di composizione italiana»  dell'Appendice
Esercito del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre  2017
e' sostituito dal seguente: 
    «Sosterranno la  prova  scritta  di  composizione  italiana,  con
riserva, anche i concorrenti di cui all'art. 10, comma 4 del bando  e
i concorrenti di cui al medesimo art. 10, comma 3,  che  non  avranno
ancora  sostenuto  gli  accertamenti  psicofisici  o  che,  giudicati
inidonei  agli  stessi,  chiederanno,  seduta   stante,   di   essere
sottoposti agli ulteriori accertamenti psicofisici.». 
                               Art. 3 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  il  quarto  e  il  decimo
capoverso della Sezione 5. «Graduatorie di  merito,  assegnazione  ai
Corpi e ammissione  ai  corsi»  dell'Appendice  Marina  Militare  del
decreto  interdirigenziale  n.  31/1D  del  27  dicembre  2017   sono
sostituiti dai seguenti: 
      «Saranno ammessi alla frequenza della prima  classe  dei  corsi
normali i primi centosette concorrenti della  graduatoria  di  merito
per i Corpi Vari e i primi  otto  concorrenti  della  graduatoria  di
merito per il Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo,  fermo  restando
quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall'art. 1, comma 2
del bando e dalla precedente Sezione 1.»; 
      «I corsi avranno, di massima, inizio  nella  terza  decade  del
mese di settembre 2018. Le materie di insegnamento e le modalita'  di
svolgimento dei corsi,  integrati  da  campagne  navali  e  imbarchi,
saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia Navale.». 
                               Art. 4 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il  primo  alinea  del  sesto
capoverso  della  Sezione   2.5.   «Tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale»  dell'Appendice  Aeronautica  Militare  del  decreto
interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre  2017  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «giudizio   psicoattitudinale   espresso    dal    capo    gruppo
psicoattitudinale   sulla   base    delle    valutazioni    derivanti
dall'osservazione  diretta  del  concorrente  e  sulla  scorta  degli
elementi forniti dai propri  collaboratori  a  seguito  dei  colloqui
individuali effettuati;». 
                               Art. 5 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, la Sezione 2.7. «Accertamento
della conoscenza della  lingua  inglese»  dell'Appendice  Aeronautica
Militare del decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre  2017
e' sostituito dal seguente: 
    «2.7. Accertamento della conoscenza della lingua inglese (art. 17
del bando). 
    All'accertamento della conoscenza della  lingua  inglese  saranno
sottoposti   i    candidati    risultati    idonei    al    tirocinio
psicoattitudinale  e  comportamentale,  a   cura   della   competente
commissione,  mediante  la  somministrazione  di  un  questionario  a
risposta multipla composto da 40 quesiti. La prova avra'  una  durata
di 20 minuti. Il punteggio della prova  sara'  calcolato  attribuendo
0,75 punti per ogni risposta esatta e -0,15 punti per  ogni  risposta
errata o multipla. Alla mancata  risposta  non  corrispondera'  alcun
punteggio. La prova si intendera' superata se i  concorrenti  avranno
riportato una votazione non inferiore a 18/30.». 
                               Art. 6 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  primo  capoverso  della
Sezione  2.  «Svolgimento  del  concorso»  dell'Appendice  Arma   dei
Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D  del  27  dicembre
2017 e' sostituito dal seguente: 
    «Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  e  valutazione
della prova  scritta  di  preselezione,  delle  prove  di  efficienza
fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali e del tirocinio
saranno osservate - oltre a quanto indicato nel bando di  concorso  -
le  norme  tecniche  emanate  con  provvedimento   dirigenziale   dal
Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o da autorita' delegata
in  applicazione  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto
ministeriale 1°  settembre  2017.  Detti  provvedimenti  dirigenziali
saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle prove
concorsuali, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  concorrenti,  a
cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.». 
                               Art. 7 
 
    Per i motivi citati  nelle  premesse,  il  secondo  alinea  della
Sezione 2.5.  «Accertamenti  attitudinali»  dell'Appendice  Arma  dei
Carabinieri del decreto interdirigenziale n. 31/1D  del  27  dicembre
2017 e' sostituito dal seguente: 
    «una costitutiva, nella quale la predetta commissione, valutati i
referti istruttori e la risultanza di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, esprimera', nei riguardi di ciascun  concorrente,  un
giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'  in  merito  al  possesso  dei
requisiti   attitudinali   e   alle   potenzialita'    indispensabili
all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in  servizio  permanente
dell'Arma  dei  Carabinieri  e   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto  e'
definitivo.  I  concorrenti  giudicati  inidonei,  pertanto,  saranno
esclusi dal concorso.». 
                               Art. 8 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il secondo,  terzo  e  quarto
capoverso della Sezione 2.8. «Prova facoltativa di lingua  straniera»
dell'Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale  n.
31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: 
    «Il candidato che richiede di effettuare la prova facoltativa  di
lingua straniera, di cui all'art. 17 del  bando,  che  potra'  essere
sostenuta in una delle lingue straniere a scelta  del  candidato  tra
l'araba, la francese, la spagnola e la tedesca, verra'  sottoposto  a
un'iniziale prova scritta consistente in un test composto da non meno
di 60 domande a risposta multipla predeterminata e  della  durata  di
almeno 40 minuti. 
    Il punteggio della prova scritta sara' calcolato attribuendo  0,5
punti per ogni risposta esatta e 0 punti per  ogni  risposta  errata,
non data o data multipla. 
    I candidati che conseguiranno nella prova scritta  una  votazione
minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della  durata
non inferiore  a  15  minuti,  che  si  intendera'  superata  con  il
conseguimento di una votazione minima di 18/30.». 
                               Art. 9 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il  secondo  capoverso  della
Sezione  5.  «Graduatoria  di   merito   e   ammissione   al   corso»
dell'Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale  n.
31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: 
    «Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio  risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza fisica, nella  prova  scritta  di  composizione  italiana,
negli accertamenti psicofisici, nella prova orale,  nell'accertamento
della conoscenza della lingua inglese,  nella  prova  facoltativa  di
lingua straniera e nel tirocinio.». 
                               Art. 10 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, nell'Allegato  «Dichiarazione
di consenso per indagini radiologiche» del decreto  interdirigenziale
n. 31/1D del 27 dicembre 2017, le parole «art. 111, commi 5,  6  e  7
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite  dalle
parole «art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26  maggio  2000,  n.
187». 
                               Art. 11 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, nell'Allegato «Modello  della
dichiarazione sostitutiva di conseguimento del titolo di studio»  del
decreto interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre  2017,  le  parole
«art. 21, comma 4» sono sostituite dalle parole «art. 21, comma 3». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 30 gennaio 2018 
 
                               Il vice direttore generale: Montemagno