Concorso per 1 docente (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 16-02-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE Concorso (Scad. 22 marzo 2018) Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di p ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 16-02-2018
Data Scadenza bando 22-03-2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Concorso (Scad. 22 marzo 2018)

Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e  successive  modificazioni,  nonche'  il
decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,
regolamento recante «Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola  concernente
norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di istruzione; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  e  in  particolare
l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del  Consiglio
superiore della pubblica istruzione; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della  direttiva  2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta'  e  di
orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 29 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 601, lettera c); 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile»  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 32; 
    Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678,  comma  9,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  e
successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1,  ove  si
dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione  a
concorsi per l'assunzione nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali
siano inviate esclusivamente per via telematica; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n  97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il decreto  legislativo  13  aprile  2017  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 17, comma  6,
che  prevede  che   con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca siano disciplinati il contenuto  del
bando, il termine e le modalita' di presentazione delle  istanze,  di
espletamento della prova orale e di valutazione  della  prova  e  dei
titoli, i titoli valutabili nonche' la composizione della commissione
di valutazione; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; 
    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87, n. 88 e n. 89,  recanti  i  regolamenti  per  il  riordino  degli
istituti professionali, degli istituti tecnici e dei  licei  a  norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,  n.  19,  recante  «Regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, concernente  criteri  generali  per  la
disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi  di
laurea in  scienze  della  formazione  primaria  e  delle  scuole  di
specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare  l'art.
3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che  disciplinano  l'acquisizione  del
titolo di specializzazione  sul  sostegno  nell'ambito  dei  predetti
percorsi; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante  «Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo  grado»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 93 del 23 febbraio  2016  recante  «Costituzione  di
ambiti disciplinari  finalizzati  allo  snellimento  delle  procedure
concorsuali e di abilitazione all'insegnamento»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove  di  esame  e
programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per
il sostegno agli alunni con disabilita'»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone  la  revisione  e
l'aggiornamento  della  tipologia  delle  classi  di   concorso   per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola  secondaria  di
primo e secondo previste dal decreto del Presidente della  Repubblica
n. 19/2016  come  indicato  nell'allegato  A  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del decreto medesimo; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995,restituito dalla Corte dei
conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018  poiche'  non  rientrante
tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le  modalita'  di
espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17  comma  2
lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017
n. 59, ed in particolare la tabella A allegata al  suddetto  decreto,
recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli  valutabili
nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli  del  personale
docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria
di I e II grado, nonche' del personale docente per il  sostegno  agli
alunni con disabilita', adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 , registrato  dalla  Corte
dei conti  al  numero  192  in  data  22  gennaio  2018,  recante  la
disciplina delle procedure e dei criteri per le modalita' di verifica
degli  standard  professionali   in   itinere   e   finale,   incluse
l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio
delle competenze e del portfolio professionale del personale docente,
di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59; 
    Vista la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  251  del  8
novembre 2017, con la quale e'  stato  dichiarato  costituzionalmente
l'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
scuola; 
    Informate    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
      b) Ministero:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
      c) decreto legislativo: il decreto legislativo 13  aprile  2017
n. 59; 
      d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni; 
      e)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
      g) GAE: graduatorie di cui all'art. 1, comma 601,  lettera  c),
della legge 29 dicembre 2006, n. 296; 
      h) percorso FIT: percorso di formazione iniziale,  tirocinio  e
inserimento nella funzione docente. 
                               Art. 2 
 
                              Concorso 
 
    1. E' indetto, ai sensi dell'art.  17  comma  2  lettera  b)  del
decreto legislativo,  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno  della
scuola secondaria riservato ai soggetti in possesso dei requisiti  di
cui all'art. 3. Sia il concorso  sia  le  relative  graduatorie  sono
organizzate su base regionale. 
    2.  E'  disposta  l'aggregazione  territoriale  delle   procedure
concorsuali per le classi di concorso e per i posti di sostegno  alle
quali partecipino  un  numero  esiguo  di  candidati  e  che  saranno
individuate e comunicate, con avviso da  pubblicarsi  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 13 aprile 2018  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - ad esito della presentazione delle  domande  di
partecipazione  con  l'individuazione  dell'USR  responsabile   delle
procedura. L'USR che  sara'  individuato,  sara'  responsabile  dello
svolgimento dell'intera  procedura  concorsuale  e  dell'approvazione
delle graduatorie di  merito  della  propria  regione  nonche'  delle
graduatorie di merito delle ulteriori regioni le cui  procedure  sono
state aggregate. 
    3. In applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera  b)  del  decreto
legislativo, «Il  50  per  cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e
disponibili nelle scuole secondarie  e'  coperto  annualmente,  ferma
restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  mediante
scorrimento delle graduatorie  di  merito  delle  seguenti  procedure
concorsuali: b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai  sensi  del
comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura  di
cui alla lettera  a)  ,  e'  destinato  il  100%  dei  posti  di  cui
all'alinea per gli anni scolastici  2018/2019  e  2019/2020,  nonche'
l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60%  per  gli
anni  2022/2023  e  2023/2024,  il  40%  per  gli  anni  2024/2025  e
2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20%  per  i
bienni  successivi,  sino  a  integrale   scorrimento   di   ciascuna
graduatoria  di  merito  regionale.  Le  frazioni   di   posto   sono
arrotondate per difetto». 
    4. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997,n. 449 e successive modificazioni. 
                               Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo,  sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui  al  presente  decreto  i
candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento  in
una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo  o  di
secondo grado, o, per i soli posti di  sostegno,  che  aggiungano  al
titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i  medesimi
gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti
entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle
procedure concorsuali per la classe di  concorso  A23  (Italiano  L2)
devono possedere i titoli di specializzazione  previsti  dal  decreto
del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al  fine  di  determinare  a
quali procedure, distinte per  classe  di  concorso  e  tipologie  di
posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, cosi'
come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259. 
    2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
per  posti  comuni  purche'  siano  iscritti  nelle  graduatorie   ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di  istituto,  alla
data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per
posti di sostegno purche', in aggiunta, siano anche specializzati sul
sostegno. 
    3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per  posti
di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo  di
specializzazione entro il 30 giugno  2018,  nell'ambito  di  percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. 
    4.  Sono  altresi'  ammessi  con  riserva  coloro   che,   avendo
conseguito il titolo abilitante o la  specializzazione  sul  sostegno
all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano  comunque  presentato  la
relativa domanda di riconoscimento alla Direzione  generale  per  gli
ordinamenti scolastici e la  valutazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione, entro la data termine per la presentazione delle  istanze
per la partecipazione alla presente procedura concorsuale. 
    5. Qualora i requisiti  di  partecipazione  siano  posseduti  per
effetto di  provvedimenti  giudiziari  non  definitivi,  i  candidati
partecipano con riserva  alle  procedure  concorsuali  e  i  relativi
diritti  si  perfezionano  in  esito  ai   provvedimenti   giudiziari
definitivi. 
    6. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali per
l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni  richiesti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione da parte  degli
Uffici scolastici regionali. In caso di carenza degli  stessi,  l'USR
dispone l'esclusione immediata dei candidati,  in  qualsiasi  momento
della procedura concorsuale. 
                               Art. 4 
 
Domanda  di  partecipazione:  termine,  contenuto  e   modalita'   di
                            presentazione 
 
    1. I candidati possono presentare istanza  di  partecipazione,  a
pena di esclusione, in  un'unica  regione  per  tutte  le  classi  di
concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti  di
cui all'art. 3. 
    2. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di  concorso  e/o
posti di sostegno mediante la presentazione di un'unica  istanza  con
l'indicazione delle classi di  concorso/posti  di  sostegno  per  cui
intenda partecipare. 
    3. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi
esclusivamente  attraverso  istanza  POLIS  ai  sensi   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 
    Le istanze presentate con modalita' diverse  non  sono  prese  in
considerazione. 
    4. L'istanza di partecipazione al  concorso  tramite  POLIS  deve
essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 20 febbraio 2018  fino
alle ore 23,59 del 22 marzo 2018. 
    5.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso  al
sistema informativo di cui al comma 3  acquisisce  dette  credenziali
presso  la  sede  dell'Autorita'  consolare  italiana.   Quest'ultima
verifica l'identita' del candidato e comunica le  risultanze  all'USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che  provvede
alla registrazione del  candidato  nel  sistema  POLIS.  Ultimata  la
registrazione, il candidato riceve dal  sistema  POLIS  i  codici  di
accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella  successiva
fase prevista dalla procedura. 
    6. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco, oggetto  della  valutazione  nell'ambito
della prova orale. 
    7. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1 comma 111 della legge n. 107/2015, il pagamento  di
un diritto di segreteria pari ad euro 5,00  per  ciascuna  classe  di
concorso/posto di sostegno per cui si  concorre.  Il  pagamento  deve
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul  conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN:  IT  79B
01000 03245 348 0 13 2407 01 Causale: «regione - classe di  concorso/
posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato»  e
dichiarato al momento della presentazione della  domanda  tramite  il
sistema POLIS. 
    8. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere  tempestivamente
le variazioni tramite sistema POLIS; 
      j) la/e classe/i di concorso / posto di sostegno per i quali si
intende concorrere; 
      k)  il   titolo   di   abilitazione   all'insegnamento   o   di
specializzazione per il sostegno conseguiti ai sensi dell'art. 3 alla
data del 31 maggio 2017, con  l'esatta  indicazione  dell'Istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico  in  cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia  stato  conseguito  all'estero  e  riconosciuto,  devono   essere
altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   di
riconoscimento dell'equipollenza  del  titolo  medesimo;  qualora  il
titolo di accesso sia stato conseguito all'estero entro il 31  maggio
2017 ma in attesa di riconoscimento dal MIUR  occorre  dichiarare  di
aver presentato la relativa domanda di riconoscimento alla  Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del  sistema
nazionale di istruzione entro la data del 22  marzo  2018  per  poter
essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti  a  posti  di
sostegno,  che  non  siano  ancora  in   possesso   del   titolo   di
specializzazione, dovranno altresi' dichiarare di essere iscritti  ai
relativi percorsi che siano stati avviati entro la data del 31 maggio
2017, ivi compresi quelli disciplinati dal  decreto  ministeriale  10
marzo 2017, n. 141, e che conseguiranno il titolo entro il 30  giugno
2018; 
      l) per gli insegnanti tecnico pratici di essere  iscritti  alla
data del 31 maggio 2017  nelle  GAE  o  nella  seconda  fascia  delle
graduatorie di istituto per la partecipazione ai concorsi  per  posti
comuni o di avere anche il titolo di  specializzazione  sul  sostegno
per la partecipazione ai concorsi per posti di  sostegno;  oppure  di
partecipare con riserva al concorso su posti di sostegno in quanto si
conseguira' il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018. 
      m) il possesso dei titoli indicati al decreto del  Ministro  23
febbraio  2016,  n.  92,  recante  «Riconoscimento  dei   titoli   di
specializzazione in Italiano Lingua 2», per  la  partecipazione  alla
procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A-23; 
      n) la lingua straniera  prescelta  tra  le  seguenti:  inglese,
francese,  tedesco  e  spagnolo,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 15 dicembre  2017,  n.
995, per i candidati nelle classi di concorso  relative  alle  lingue
straniere; 
      o) i titoli  valutabili  ai  sensi  della  tabella  dei  titoli
allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017; 
      p) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni; 
      q) il possesso di titoli previsti dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      r) dichiarazione sull'eventuale diritto alla  riserve  previste
dalla vigente normativa; 
      s) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap.
Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni
prima dell'inizio della prova,  o  in  formato  elettronico  mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo del competente  USR  o  a
mezzo di raccomandata postale con avviso di  ricevimento  indirizzata
al medesimo USR. Le modalita'  di  svolgimento  della  prova  possono
essere  concordate   telefonicamente.   Dell'accordo   raggiunto   il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato. 
    9. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    10. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
    1. Le commissioni di valutazione sono nominate  con  decreti  dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le  modalita'  definite
dall'art. 14 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre  2017  e
nel rispetto delle disposizioni degli  articoli  10,  11,12,  13  del
predetto decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017. 
    2. Per la composizione delle commissioni per la prova orale delle
classi di concorso afferenti  ad  ambiti  disciplinari  verticali  si
rinvia all'Allegato A dell'OM 97 del 23 febbraio 2016. 
                               Art. 6 
 
                             Prova orale 
 
    1. La presente procedura concorsuale prevede  lo  svolgimento  di
una prova orale di natura didattico-metodologica. 
    2.  La  prova  orale  consiste  in   una   lezione   simulata   e
nell'esplicitazione  delle  scelte  didattiche  e  metodologiche   in
relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati
dalla  commissione.  La  commissione   nell'interlocuzione   con   il
candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera  secondo
quanto indicato al comma 3 e al comma 4. 
    3. La prova orale per  i  posti  comuni,  distinta  per  ciascuna
classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'Allegato A
del decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle  parti  e
per i contenuti  riguardanti  le  classi  di  concorso  della  scuola
secondaria di primo e secondo grado, e  valuta  la  padronanza  delle
discipline  in  relazione  alle   competenze   metodologiche   e   di
progettazione didattica  e  curricolare,  anche  mediante  l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della  comunicazione.  La  prova
orale valuta altresi' la capacita' di  comprensione  e  conversazione
nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al  livello  B2
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi
di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge  interamente
nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte  didattiche
e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla
commissione. 
    4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma  di
cui al predetto Allegato A del decreto ministeriale n.  95  del  2016
applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti  le  classi
di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado,  valuta
la  competenza  del  candidato  nelle  attivita'  di  sostegno   alla
studentessa e allo studente con disabilita' volte alla definizione di
ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare
per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi  adeguati
alle  possibili  potenzialita'  e  alle   differenti   tipologie   di
disabilita', anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in
uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi'
la capacita' di comprensione e conversazione nella  lingua  straniera
prescelta dal candidato  almeno  al  livello  B2  del  Quadro  comune
europeo di riferimento per le lingue. 
    5. Per la prova orale relativa a  classi  di  concorso  afferenti
agli  ambiti  disciplinari  verticali  si  rinvia  alle  disposizioni
dell'Allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio  2016,
che prevede la prova orale comune. 
                               Art. 7 
 
          Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 
 
    1. Il diario di svolgimento della prova orale  con  l'indicazione
della sede di destinazione dei candidati  distribuiti  e'  comunicato
dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno  20  giorni
prima della  data  di  svolgimento  della  prova  a  mezza  di  posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda  di  partecipazione.
Tale comunicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.
All'atto  del  primo  insediamento   di   ciascuna   commissione   di
valutazione,  la  stessa  provvedera'  all'estrazione  della  lettera
alfabetica dalla quale si partira'  per  l'espletamento  della  prova
orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica. 
    2. Le tracce delle  prove  orali  sono  predisposte  da  ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'Allegato  A
al decreto ministeriale n. 95/2016 e secondo i  criteri  generali  di
cui all'art. 6. Le Commissioni ne predispongono un numero pari a  tre
volte quello dei candidati  ammessi  alla  prova.  Ciascun  candidato
estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima  dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno  escluse
dai successivi sorteggi. 
    3 I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame
muniti di documento di riconoscimento  valido  e  della  ricevuta  di
versamento del contributo di cui all'art. 4. 
    4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente  che  non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
    5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei  giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi. 
                               Art. 8 
 
                Contenuto e durata della prova orale 
 
    1.  La  prova  orale  e'   finalizzata   all'accertamento   della
preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di
cui al sopra  richiamato  decreto  ministeriale  n.  95/2016  che  ne
stabilisce la durata massima complessiva di 45 minuti. 
                               Art. 9 
 
             Valutazione della prova orale e dei titoli 
 
    1. Per la valutazione della  prova  orale,  che  non  prevede  un
punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a  disposizione  un
punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. 
    2. La commissione assegna  alla  valutazione,  nell'ambito  della
prova orale, della capacita' di comprensione  e  conversazione  nella
lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei  40
punti disponibili. 
    3. La commissione assegna  alla  valutazione,  nell'ambito  della
prova  orale,  delle  competenze   nell'utilizzo   delle   tecnologie
dell'informazione  e   della   comunicazione   o   nelle   tecnologie
normalmente in uso presso le istituzioni  scolastiche,  un  punteggio
massimo di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili. 
    4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali  un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata  tabella  A  al
decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017. 
                               Art. 10 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti  dall'allegato  A  al
decreto n. 995 del 15 dicembre 2017, e devono  essere  conseguiti,  o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del  termine
previsto per la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  fermo
restando quanto  indicato  all'art.  3  in  merito  al  possesso  dei
requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha  sostenuto  la  prova
orale presenta al dirigente preposto all'  USR  competente  i  titoli
dichiarati nella domanda di  partecipazione,  non  documentabili  con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro e non oltre quindici  giorni  dalla  predetta
comunicazione. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge. 
                               Art. 11 
 
                   Graduatorie regionali di merito 
 
    1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i
titoli, procede alla  compilazione  della  graduatoria  regionale  di
merito. 
    2.  Le  graduatorie  di  merito  regionali  di  cui  al  comma  1
comprendono  tutti   coloro   che,   avendo   proposto   istanza   di
partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
orale. I candidati sono inseriti  nella  predetta  graduatoria  sulla
base del punteggio dei titoli posseduti  e  della  valutazione  della
prova orale. A  parita'  di  punteggio  si  applicano  le  preferenze
previste dalla normativa vigente. 
    3. I candidati inseriti nelle  graduatorie  di  merito  regionali
sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di  cui  all'art.  3,
comma 2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017  ad  un  percorso  di
formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza
degli standard professionali, che si  conclude  con  una  valutazione
finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14  dicembre  2017.
Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed  economiche
del contratto di supplenza annuale. 
    4.  Per  le  classi  di  concorso  per  le  quali   e'   disposta
l'aggregazione territoriale delle procedure  concorsuali  si  procede
all'approvazione di graduatorie  distinte  per  ciascuna  regione  ai
sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto  ministeriale  n.  995  del  15
dicembre 2017. 
    5.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura  concorsuale,  e'  trasmessa  al  sistema  informativo  del
Ministero ed e' pubblicata nell'albo e  sul  sito  internet  dell'USR
nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero. 
    6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio
al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del  14
dicembre 2017. 
                               Art. 12 
 
         Percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato 
 
    1. Tale percorso e' disciplinato  al  pari  del  terzo  anno  del
percorso FIT, ai sensi  degli  articoli  10,  11  e  13  del  decreto
legislativo. 
    2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 
    3. L'ammissione al percorso annuale di cui al comma  6  dell'art.
11 comporta la  cancellazione  da  tutte  le  graduatorie  di  merito
regionali, nonche' da  tutte  le  graduatorie  ad  esaurimento  e  di
istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.  In  caso
di valutazione finale positiva, il  titolare  del  contratto  di  cui
all'art. 3 comma 2 del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre  2017
e' assunto a tempo indeterminato. 
    4. La costituzione del rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato
e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da  parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'art.  39
della legge 27 dicembre 1997 n. 449. 
    5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo  1999  n.  68,  recante
norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo prevista  dall'art.  3,  comma  1,  della
medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e  1014,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 
                               Art. 13 
 
        Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione 
 
    1. I concorrenti assunti a  tempo  indeterminato  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione.  Ai  sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  i  certificati  e
gli atti di notorieta'  rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni
sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo
regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
all'interessato. 
                               Art. 15 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196,  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati
personali da essi forniti in sede di  partecipazione  al  concorso  o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione  e'  finalizzato
unicamente all'espletamento del concorso  medesimo  ed  avverra'  con
l'utilizzo anche delle  procedure  informatizzate,  nei  modi  e  nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in  caso
di comunicazione a terzi. I dati  resi  anonimi,  potranno,  inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di partecipazione al concorso e  il  possesso  dei  titoli,
pena rispettivamente l'esclusione  dal  concorso  ovvero  la  mancata
valutazione dei titoli stessi. 
    3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi  al  loro  trattamento,
per motivi legittimi, rivolgendo  le  richieste  al  competente  USR,
titolare del trattamento dei dati. 
    4. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
dirigente preposto all'USR competente. 
                               Art. 16 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue sloveno-italiano, alla  Regione  Valle  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo
unico, l'Ufficio scolastico regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, a cattedre  per  la
scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento
slovena delle province di Trieste, Udine e Gorizia anche  avvalendosi
della collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13,  comma
1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
    2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo
unico, le Province autonome di Trento, Bolzano  e  la  Regione  Valle
D'Aosta,  in  ragione  delle  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento, provvedono  all'indizione  di  specifici  concorsi  per
titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado che individuano autonomamente. 
                               Art. 17 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al Testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo  del
comparto scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal  giorno
della pubblicazione decorrono i  termini  per  eventuali  impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente  della  Repubblica  e
sessanta  giorni  per  il  ricorso   giurisdizionale   al   Tribunale
amministrativo regionale competente). 
      Roma, 1° febbraio 2018 
 
                                       Il direttore generale: Novelli