Concorso per 10 personale laureati in giurisprudenza (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 26 del 30-03-2018
Sintesi: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Concorso (Scad. 29 aprile 2018) Procedura di selezione, per titoli, per la nomina di dieci esaminatori per la decisione delle procedure di opposizione alla registrazione ...
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-03-2018
Data Scadenza bando 29-04-2018
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concorso (Scad. 29 aprile 2018)

Procedura di selezione, per titoli, per la nomina di dieci esaminatori per la decisione delle procedure di opposizione alla registrazione di marchi.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la lotta alla contraffazione 
                 Ufficio italiano brevetti e marchi 
 
    Visto il decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30  recante
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, l'art.  183,  in
materia di nomina degli esaminatori delle  procedure  di  opposizione
alla registrazione dei marchi; 
    Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  13
gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale  adottato  con  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30» ed in particolare gli articoli da 47 a 63; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo n. 39/2013, recante «Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6  novembre
2012, n. 190»; 
    Visto l'art. l del decreto 3  ottobre  2011  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  ai  sensi  del  quale  «Il  compenso  per  gli  esaminatori
dell'opposizione alla registrazione dei marchi, per ogni  domanda  di
opposizione giudicata, e' fissato  in  109,30  euro,  a  lordo  delle
tassazioni  IRPEF  e  comprensivo   della   quota   IRAP   a   carico
dell'amministrazione»; 
    Considerato che nel 2017 e' stata espletata una procedura interna
per il reclutamento  di  funzionari  da  nominare  esaminatori  delle
procedure di opposizione; 
    Considerato che tale procedura ha consentito di nominare solo sei
nuovi esaminatori; 
    Considerato che l'attuale numero complessivo degli esaminatori e'
pari, dunque, a sole venti unita', e che tale numero  risulta  esiguo
rispetto all'elevato numero di procedure  di  opposizione  instaurate
ogni anno; 
    Ritenuto di dover integrare il  numero  degli  esaminatori  delle
predette procedure; 
    Ritenuto di dover avviare, a tal fine,  una  procedura  selettiva
riservata ad esperti con notoria conoscenza della materia, cosi' come
previsto  dall'art.  183,  comma  3,  del  codice  della   proprieta'
industriale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1.  E'  indetta  una  procedura  selettiva  per  l'individuazione
di dieci esperti con  notoria  conoscenza  della  materia,  ai  sensi
dell'art. 183, comma 3, del Codice della proprieta' industriale,  per
la decisione delle procedure di opposizione  alla  registrazione  dei
marchi. 
                               Art. 2 
 
    1. Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti muniti
di laurea in  giurisprudenza,  conseguita  al  termine  di  un  corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni,  con  votazione
non inferiore a 105/110  e  che  abbiano  conseguito  un  diploma  di
specializzazione  o   un   dottorato   di   ricerca   o   un   master
post-universitario di II livello. 
    2. I requisiti di ammissione indicati dal comma 1  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande. 
                               Art. 3 
 
    1. Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte  in
carta  semplice,  devono  essere  presentate   all'Ufficio   italiano
brevetti e Marchi, via Molise n. 19, 00187 Roma, entro il  temine  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di  cui
al precedente comma: a tal fine  fanno  fede  il  timbro  e  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    3. Le domande possono essere spedite nel medesimo  termine  anche
tramite   posta   elettronica   certificata   (PEC)   del   candidato
all'indirizzo PEC dglcuibm.dg@pec.mise.gov.it 
    4. Le domande presentate in modo difforme da quanto indicato  dai
commi precedenti, o spedite oltre il termine indicato  dal  comma  1,
non saranno prese in considerazione. 
                               Art. 4 
 
    1.  Le  domande,  a  pena  di  inammissibilita',  devono   essere
corredate dalla documentazione che attesti il possesso dei  requisiti
previsti; in via alternativa, puo' essere prodotta autocertificazione
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    2.  Il  controllo  della  validita'  dei   titoli   che   vengono
autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento. 
    3, Qualora a seguito dei controlli il candidato  non  risulti  in
possesso   dei   titoli   dichiarati,   lo   stesso   viene   escluso
automaticamente, con provvedimento motivato  del  direttore  generale
per la lotta  alla  contraffazione  -  Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi, ferme restando le ulteriori  responsabilita'  penali  in  cui
puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false. 
    4. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno  raccolti  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, per le  finalita'  di  gestione  della  procedura
selettiva. 
                               Art. 5 
 
    1. Le domande sono valutate da un'apposita Commissione,  nominata
con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  successivamente  al  termine
indicato dall'art. 3, comma 1. La partecipazione a detta  Commissione
e'   a   titolo   gratuito,   non   comportando   alcun   onere   per
l'amministrazione. 
    2. La Commissione attribuisce a ciascun candidato  un  punteggio,
sulla base dei seguenti criteri: 
      1. per il voto di laurea: 
    da 106 a 107: punti 3; 
    da 108 a 109: punti 5; 
    oltre 109: punti 10; 
      2. diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o  master
di II livello in materia di diritto commerciale o industriale:  punti
10; 
      3.  per  articoli  e  pubblicazioni  in  materia   di   diritto
commerciale o industriale: 1 punto per ogni pubblicazione, fino a  un
massimo di 3; 
      4. per  monografie  di  carattere  scientifico  su  materie  di
diritto industriale, pubblicate in via definitiva e munite di  codice
ISBN: 2 punti per ogni monografia, fino a un massimo di 6. 
    3. A parita' di punteggio si osservano le  disposizioni  relative
alle preferenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
                               Art. 6 
 
    1. Seguendo l'ordine decrescente della graduatoria formata  dalla
Commissione, il direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti e marchi nomina  con  proprio  decreto  gli
esaminatori delle opposizioni alla registrazione di marchi. 
    Detto decreto indichera' i criteri volti a garantire  un'adeguata
produttivita',  a  pena  di  decadenza;  gli   esaminatori   dovranno
dichiarare la non  sussistenza  delle  cause  di  incompatibilita'  e
inconferibilita' stabilite  dal  decreto  legislativo  n.  39/2013  e
dall'art. 205 del Codice della proprieta' industriale.  Ove  occorra,
alla stessa graduatoria sara' possibile attingere per  la  nomina  di
ulteriori esaminatori. 
    2. La nomina ha durata biennale ed e' rinnovabile alla scadenza. 
                               Art. 7 
 
    1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 20 marzo 2018 
 
                                        Il direttore generale: Gulino