Concorso per 1 docente (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 22-05-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 21 giugno 2018) Concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di posti di personale docente nell ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-05-2018
Data Scadenza bando 21-06-2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 21 giugno 2018)

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di posti di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

 
                        IL DIRIGENTE TITOLARE 
   dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia 
 
    Visto il decreto direttoriale prot.  n.  MIUR.AOODPIT/85  del  1°
febbraio 2018 del direttore generale per il personale scolastico, con
il quale e' stato indetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b)
del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59,  un  concorso,  per
titoli ed esami,  per  il  reclutamento  a  tempo  indeterminato  del
personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
nonche' per il sostegno della scuola secondaria riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti prescritti, nonche' la normativa ivi citata
nelle premesse, che si intende integralmente richiamata; 
    Visto  in   particolare   l'art.   16   del   succitato   decreto
direttoriale, con il  quale  si  dispone  che,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 425 e seguenti del decreto legislativo  16  aprile
1994, n. 297, l'ufficio scolastico regionale per  il  Friuli  Venezia
Giulia provvede a indire  tali  concorsi,  per  titoli  ed  esami,  a
cattedre per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua
di insegnamento slovena delle province di Trieste,  Udine  e  Gorizia
(rectius per la scuola secondaria di primo e  di  secondo  grado  con
lingua  di  insegnamento  slovena   e   con   insegnamento   bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia), anche avvalendosi  della
collaborazione dell'ufficio speciale di  cui  all'art.  13,  comma  1
della legge 23 febbraio 2001, n. 38; 
    Visto l'art. 425 e seguenti del  decreto  legislativo  16  aprile
1994,  n.  297,  contenente  norme  in  merito  al  reclutamento  del
personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per  la
tutela della  minoranza  linguistica  slovena  della  regione  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, n. 913; 
    Visto il decreto ministeriale protocollo n. MIUR.AOOUFGAB/809  di
data 8 ottobre 2015; 
    Visto  il  decreto  del  dirigente  titolare  dell'USR   per   il
Friuli-Venezia Giulia protocollo MIUR.AOODRFR  n.  5837  di  data  20
giugno 2016, concernente la Costituzione di ambiti  disciplinari  per
le classi  di  concorso  specifiche  per  le  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano; 
    Visto  il  decreto  del  dirigente  titolare  dell'USR   per   il
Friuli-Venezia Giulia prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 di  data  20  giugno
2016, concernente le prove di esame e i programmi  del  concorso  per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del  personale  docente  della
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e  secondo  grado
delle  scuole  con  lingua  d'insegnamento  slovena  e  bilingui  del
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto direttoriale protocollo n. MIUR.AOODPIT/53 del 7
febbraio 2017 del direttore generale degli ordinamento  scolastici  e
della valutazione del sistema nazionale di istruzione, con  il  quale
l'ufficio  per  l'istruzione  in  lingua  slovena  presso   l'ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e' stato  investito
delle  funzioni  per  il  riconoscimento  dei  titoli  professionali,
limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per
l'accesso all'insegnamento nelle scuole con  lingua  di  insegnamento
slovena  e/o   con   insegnamento   bilingue   sloveno-italiano   del
Friuli-Venezia Giulia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
      b) Ministero:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
      c) decreto legislativo: il decreto legislativo 13  aprile  2017
n. 59; 
      d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni; 
      e) USR: ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia; 
      f) dirigente preposto all'USR: il dirigente  titolare  dell'USR
per il Friuli-Venezia Giulia; 
      g) GAE: graduatorie di cui all'art. 1, comma 601,  lettera  c),
della legge 29 dicembre 2006, n. 296; 
      h) percorso FIT: percorso di formazione iniziale,  tirocinio  e
inserimento nella funzione docente. 
                               Art. 2 
 
                              Concorso 
 
    1. E' indetto, ai sensi dell'art. 17, comma  2,  lettera  b)  del
decreto legislativo,  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, compreso il
sostegno, delle scuole secondarie di primo e  di  secondo  grado  con
lingua  di  insegnamento  slovena   e   con   insegnamento   bilingue
sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, riservato ai soggetti  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 
    2. In applicazione dell'art. 17 comma 2 lettera  b)  del  decreto
legislativo, «Il  50  per  cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e
disponibili nelle scuole secondarie  e'  coperto  annualmente,  ferma
restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39  della  legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  mediante
scorrimento delle graduatorie  di  merito  delle  seguenti  procedure
concorsuali: b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai  sensi  del
comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura  di
cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea
per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche' l'80% per  gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni  2022/2023
e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026,  il  30%  per
gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino
a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito  regionale.
Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto». 
    3. Allo scorrimento delle graduatorie di  merito  si  applica  la
procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge  27  dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni. 
                               Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo,  sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui  al  presente  decreto  i
candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento  in
una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo  o  di
secondo grado con lingua di insegnamento slovena, o, per i soli posti
di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la  specializzazione
per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli
devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017.  Al  fine  di
determinare a quali procedure, distinte  per  classe  di  concorso  e
tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato,  si  applica
l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016,
n. 19, cosi' come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio  2017,
n. 259. 
    2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso
per  posti  comuni  purche'  siano  iscritti  nelle  graduatorie   ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di  istituto,  alla
data del 31 maggio 2017. Possono altresi' partecipare al concorso per
posti di sostegno purche', in aggiunta, siano anche specializzati sul
sostegno. 
    3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per  posti
di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo  di
specializzazione entro il 30 giugno  2018,  nell'ambito  di  percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. 
    4.  Sono  altresi'  ammessi  con  riserva  coloro   che,   avendo
conseguito il titolo abilitante o la  specializzazione  sul  sostegno
all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano  comunque  presentato  la
relativa domanda di riconoscimento alla direzione  generale  per  gli
ordinamenti scolastici e la  valutazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione ovvero all'Ufficio speciale  per  l'istruzione  in  lingua
slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001,  n.
38, entro la data termine per la presentazione delle istanze  per  la
partecipazione alla presente procedura concorsuale. 
    5. Qualora i requisiti  di  partecipazione  siano  posseduti  per
effetto di  provvedimenti  giudiziari  non  definitivi,  i  candidati
partecipano con riserva  alle  procedure  concorsuali  e  i  relativi
diritti  si  perfezionano  in  esito  ai   provvedimenti   giudiziari
definitivi. 
    6. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali per
l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni  richiesti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  da  parte
dell'USR. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione
immediata  dei  candidati,  in  qualsiasi  momento  della   procedura
concorsuale. 
    8. In attuazione dell'art. 425 del decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, le prove scritte e orali si svolgono in lingua slovena.
Ferme restando le disposizioni dell'art. 3 del presente  decreto,  ai
candidati viene inoltre richiesta la  conoscenza  parlata  e  scritta
della lingua slovena, commisurata al  livello  di  madrelingua,  come
prescritto dall'art. 425, comma 2 del decreto legislativo  16  aprile
1994, n. 297. 
                               Art. 4 
 
Domanda  di  partecipazione:  termine,  contenuto  e   modalita'   di
                            presentazione 
 
    1. I candidati possono presentare istanza di  partecipazione  per
tutte le classi di  concorso  o  tipologie  di  posto  per  le  quali
possiedono i requisiti di cui all'art. 3. 
    2. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di  concorso  e/o
posti di sostegno mediante la presentazione di un'unica  istanza  con
l'indicazione delle classi di  concorso/posti  di  sostegno  per  cui
intende partecipare. 
    3. La domanda di ammissione  al  concorso  deve  essere  inviata,
esclusivamente   sul   modello   pubblicato   sull'apposito    spazio
informativo (Natečaj 2018) presente nella home page del sito internet
dell'ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli  Venezia  Giulia
(www.scuola.fvg.it),  dall'utenza  personale  di  posta   elettronica
certificata  del  richiedente,  al  seguente   indirizzo   di   posta
elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it  L'e-mail  deve
riportare     il     seguente      oggetto:      concorso      scuole
slovene_2018_secondaria. Le istanze presentate con modalita'  diverse
non saranno prese in considerazione. 
    4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa  entro  le  ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. La validita' della  trasmissione  e  ricezione  della  domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6  del
decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005 n.  68;
il candidato avra' cura  di  conservare  diligentemente  entrambe  le
ricevute fino  al  termine  della  procedura  concorsuale.  Non  sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in  modo  difforme  o  incompleto  rispetto  al  modello   succitato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 
    6. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese,
inglese, spagnolo e tedesco, oggetto  della  valutazione  nell'ambito
della prova orale. 
    7. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111 della legge n. 107/2015, il pagamento di
un diritto di segreteria pari ad euro 5,00  per  ciascuna  classe  di
concorso/posto di sostegno per cui si  concorre.  Il  pagamento  deve
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul  conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale, IBAN:  IT  79B
01000  03245  348  0  13  2407  01  Causale:  «regione  -  classe  di
concorso/posto di sostegno - nome e  cognome  -  codice  fiscale  del
candidato - Concorso scuole slovene_2018_secondaria» e dichiarato  al
momento della presentazione della domanda. 
    8. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere  tempestivamente
le variazioni  tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente
indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it 
      j) la/e classe/i di concorso / posto di sostegno per i quali si
intende concorrere; 
      k)  il   titolo   di   abilitazione   all'insegnamento   o   di
specializzazione per il sostegno conseguiti ai sensi dell'art. 3 alla
data del 31 maggio 2017, con  l'esatta  indicazione  dell'Istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico  in  cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia  stato  conseguito  all'estero  e  riconosciuto,  devono   essere
altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento  di
riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo, rilasciato  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ovvero
dall'Ufficio speciale per  l'istruzione  in  lingua  slovena  di  cui
all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38; qualora  il
titolo di accesso sia stato conseguito all'estero entro il 31  maggio
2017 ma in attesa  di  riconoscimento,  occorre  dichiarare  di  aver
presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento  alla  Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del  sistema
nazionale di istruzione ovvero all'Ufficio speciale per  l'istruzione
in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio
2001, n. 38 entro la data di scadenza del presente  bando  per  poter
essere ammessi con riserva; analogamente, gli aspiranti  a  posti  di
sostegno,  che  non  siano  ancora  in   possesso   del   titolo   di
specializzazione, dovranno altresi' dichiarare di essere iscritti  ai
relativi percorsi che siano stati avviati entro la data del 31 maggio
2017, ivi compresi quelli disciplinati dal  decreto  ministeriale  10
marzo 2017, n. 141, e che conseguiranno il titolo entro il 30  giugno
2018; 
      l) per gli insegnanti tecnico pratici di essere  iscritti  alla
data del 31 maggio 2017  nelle  GAE  o  nella  seconda  fascia  delle
graduatorie di istituto per la partecipazione ai concorsi  per  posti
comuni o di avere anche il titolo di  specializzazione  sul  sostegno
per la partecipazione ai concorsi per posti di  sostegno;  oppure  di
partecipare con riserva al concorso su posti di sostegno in quanto si
conseguira' il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018; 
      m) la lingua straniera  prescelta  tra  le  seguenti:  inglese,
francese,  tedesco  e  spagnolo,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 15 dicembre  2017,  n.
995, per i candidati nelle classi di concorso  relative  alle  lingue
straniere; 
      n) i titoli  valutabili  ai  sensi  della  tabella  dei  titoli
allegata al decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017; 
      o) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni; 
      p) il possesso di titoli previsti dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      q) dichiarazione sull'eventuale diritto alle  riserve  previste
dalla vigente normativa; 
      r) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante la prova, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap.
Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni
prima dell'inizio della prova,  o  in  formato  elettronico  mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo del competente  USR  o  a
mezzo di raccomandata postale con avviso di  ricevimento  indirizzata
al medesimo USR. Le modalita'  di  svolgimento  della  prova  possono
essere  concordate   telefonicamente.   Dell'accordo   raggiunto   il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato. 
      9. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
      10. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
    1. Le commissioni di valutazione sono nominate  con  decreti  del
dirigente preposto all'USR, secondo le modalita'  definite  dall'art.
14 del decreto ministeriale  n.  995  del  15  dicembre  2017  e  nel
rispetto delle  disposizioni  degli  articoli  10,  11,  12,  13  del
predetto decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017. 
    2. Per la composizione delle commissioni per la prova orale delle
classi di concorso afferenti ad  ambiti  disciplinari  verticali,  si
rinvia all'Allegato  A  dell'O.M.  97  del  23  febbraio  2016,  come
integrato dal decreto del dirigente titolare dell'USR  FVG  prot.  n.
MIUR.AOODRFR/5837 del 20 giugno 2016. 
                               Art. 6 
 
                             Prova orale 
 
    1. La presente procedura concorsuale prevede  lo  svolgimento  di
una prova orale di natura didattico-metodologica  che  si  svolge  in
lingua slovena. 
    2.  La  prova  orale  consiste  in   una   lezione   simulata   e
nell'esplicitazione  delle  scelte  didattiche  e  metodologiche   in
relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati
dalla  commissione.  La  commissione   nell'interlocuzione   con   il
candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera  secondo
quanto indicato al comma 3 e al comma 4. 
    3. La prova orale per  i  posti  comuni,  distinta  per  ciascuna
classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'Allegato A
del decreto ministeriale n. 95/2016 nonche' al decreto del  dirigente
titolare  dell'USR  FVG  prot.  n.  MIUR.AOODRFR/5838  del  20/6/2016
(pubblicato   sul   sito   Internet   dell'USR,   www.scuola.fvg.it),
limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le  classi  di
concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado,  e  valuta
la  padronanza  delle  discipline  in   relazione   alle   competenze
metodologiche e  di  progettazione  didattica  e  curricolare,  anche
mediante  l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e   della
comunicazione.  La  prova  orale  valuta  altresi'  la  capacita'  di
comprensione e conversazione nella  lingua  straniera  prescelta  dal
candidato  almeno  al  livello  B2  del  Quadro  comune  europeo   di
riferimento per le lingue.  Per  le  classi  di  concorso  di  lingua
straniera, la prova orale si svolge interamente nella lingua  stessa,
inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche  e  metodologiche  in
relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione. 
    4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma  di
cui al predetto  allegato  A  del  decreto  ministeriale  n.  95/2016
nonche' al decreto del dirigente titolare dell'USR FVG protocollo  n.
MIUR.AOODRFR/5838 del 20/6/2016, applicato solo per le parti e per  i
contenuti riguardanti le classi di concorso della  scuola  secondaria
di primo e secondo grado, valuta la competenza  del  candidato  nelle
attivita'  di  sostegno  alla  studentessa  e   allo   studente   con
disabilita', volte alla definizione  di  ambienti  di  apprendimento,
alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione
e  il   raggiungimento   di   obiettivi   adeguati   alle   possibili
potenzialita' e  alle  differenti  tipologie  di  disabilita',  anche
mediante l'impiego delle tecnologie  normalmente  in  uso  presso  le
istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresi' la  capacita'
di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta  dal
candidato  almeno  al  livello  B2  del  quadro  comune  europeo   di
riferimento per le lingue. 
    5. Per la prova orale relativa a  classi  di  concorso  afferenti
agli  ambiti  disciplinari  verticali  si  rinvia  alle  disposizioni
dell'allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 23 febbraio 2016 e
al  decreto  del   dirigente   titolare   dell'USR   FVG   prot.   n.
MIUR.AOODRFR/5838 del 20 giugno 2016, che prevedono  la  prova  orale
comune. 
                               Art. 7 
 
          Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 
 
    1. Il diario di svolgimento della prova orale  con  l'indicazione
della sede d'esame e' comunicato  dall'USR  al  candidato  almeno  20
giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo  di  posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda  di  partecipazione.
Tale comunicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.
All'atto  del  primo  insediamento   di   ciascuna   commissione   di
valutazione,  la  stessa  provvedera'  all'estrazione  della  lettera
alfabetica dalla quale si partira'  per  l'espletamento  della  prova
orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica. 
    2. Le tracce delle  prove  orali  sono  predisposte  da  ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'Allegato  A
al decreto ministeriale n. 95/2016 nonche' al decreto  del  Dirigente
titolare dell'USR FVG prot.  n.  MIUR.AOODRFR/5838  del  20/6/2016  e
secondo i criteri generali di  cui  all'art.  6.  Le  Commissioni  ne
predispongono un numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su  cui  svolgere  la
prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova.  Le
tracce estratte saranno escluse dai successivi sorteggi. 
    3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame
muniti di documento di riconoscimento  valido  e  della  ricevuta  di
versamento del contributo di cui all'art. 4. 
    4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente  che  non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
    5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei  giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi. 
                               Art. 8 
 
                Contenuto e durata della prova orale 
 
    1.  La  prova  orale  e'   finalizzata   all'accertamento   della
preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'allegato A di
cui al sopra richiamato decreto ministeriale n. 95/2016 e al  decreto
del dirigente titolare dell'USR FVG prot. n. MIUR.AOODRFR/5838 del 20
giugno 2016 che ne stabiliscono la durata massima complessiva  di  45
minuti. 
                               Art. 9 
 
             Valutazione della prova orale e dei titoli 
 
    1. Per la valutazione della  prova  orale,  che  non  prevede  un
punteggio minimo, e dei titoli, la commissione ha a  disposizione  un
punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. 
    2. La commissione assegna  alla  valutazione,  nell'ambito  della
prova orale, della capacita' di comprensione  e  conversazione  nella
lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti nell'ambito dei  40
punti disponibili. 
    3. La commissione assegna  alla  valutazione,  nell'ambito  della
prova  orale,  delle  competenze   nell'utilizzo   delle   tecnologie
dell'informazione  e   della   comunicazione   o   nelle   tecnologie
normalmente in uso presso le istituzioni  scolastiche,  un  punteggio
massimo di 3 punti nell'ambito dei 40 punti disponibili. 
    4. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali  un
punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata  tabella  A  al
decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017. 
                               Art. 10 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti  dall'allegato  A  al
decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 e  devono  essere  conseguiti,  o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del  termine
previsto per la presentazione  della  domanda  di  ammissione,  fermo
restando quanto  indicato  all'art.  3  in  merito  al  possesso  dei
requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione valuta esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini del comma 2, il candidato presenta alla commissione di
valutazione esclusivamente i  titoli,  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione, che non sono documentabili con  autocertificazione  o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione  deve  essere  effettuata
entro e non oltre dieci giorni dalla convocazione alla prova orale. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto  o
parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini
stabiliti dall'USR. Qualora dal controllo emerga la  non  veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
                               Art. 11 
 
                   Graduatorie regionali di merito 
 
    1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i
titoli, procede alla  compilazione  della  graduatoria  regionale  di
merito. 
    2.  Le  graduatorie  di  merito  regionali  di  cui  al  comma  1
comprendono  tutti  coloro  che,   avendo   presentato   istanza   di
partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
orale. I candidati sono inseriti  nella  predetta  graduatoria  sulla
base del punteggio dei titoli posseduti  e  della  valutazione  della
prova orale. A  parita'  di  punteggio  si  applicano  le  preferenze
previste dalla normativa vigente. 
    3. I candidati inseriti nelle  graduatorie  di  merito  regionali
sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di  cui  all'art.  3,
comma 2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017, ad  un  percorso  di
formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza
degli standard professionali, che si  conclude  con  una  valutazione
finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14  dicembre  2017.
Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed  economiche
del contratto di supplenza annuale. 
    4.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura  concorsuale,  e'  trasmessa  al  sistema  informativo  del
Ministero ed e' pubblicata nell'albo e  sul  sito  internet  dell'USR
nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero. 
    5. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'avvio
al percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 984 del  14
dicembre 2017. 
                               Art. 12 
 
         Percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato 
 
    1. Tale percorso e' disciplinato  al  pari  del  terzo  anno  del
percorso FIT, ai sensi  degli  articoli  10,  11  e  13  del  decreto
legislativo. 
    2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 
    3. L'ammissione al percorso annuale di cui al comma  6  dell'art.
11 comporta la  cancellazione  da  tutte  le  graduatorie  di  merito
regionali, nonche' da  tutte  le  graduatorie  ad  esaurimento  e  di
istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.  In  caso
di valutazione finale positiva, il  titolare  del  contratto  di  cui
all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro  984  del  14  dicembre
2017, e' assunto a tempo indeterminato. 
    4. La costituzione del rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato
e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da  parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'art.  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
    5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo  1999  n.  68,  recante
norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo prevista  dall'art.  3,  comma  1,  della
medesima legge e dagli articoli 678, comma 9, e 1014,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
                               Art. 13 
 
        Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione 
 
    1. I concorrenti assunti a  tempo  indeterminato  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione.  Ai  sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  i  certificati  e
gli atti di notorieta'  rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni
sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro   centoventi
giorni,  oppure  ricorso  giurisdizionale  al  competente   Tribunale
amministrativo  regionale,  entro sessanta  giorni  dalla   data   di
pubblicazione o di notifica all'interessato. 
                               Art. 15 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196,  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati
personali da essi forniti in sede di  partecipazione  al  concorso  o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione  e'  finalizzato
unicamente all'espletamento del concorso  medesimo  ed  avverra'  con
l'utilizzo anche delle  procedure  informatizzate,  nei  modi  e  nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in  caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi potranno inoltre essere
utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di partecipazione al concorso e  il  possesso  dei  titoli,
pena rispettivamente l'esclusione  dal  concorso  ovvero  la  mancata
valutazione dei titoli stessi. 
    3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi  al  loro  trattamento,
per motivi legittimi, rivolgendo  le  richieste  al  competente  USR,
titolare del trattamento dei dati. 
    4. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
dirigente preposto all'USR competente. 
                               Art. 16 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al Testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo  del
comparto scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  nonche'
tradotto  in  lingua  slovena  sul  sito  internet  del  dell'ufficio
scolastico     regionale     per     il     Friuli-Venezia     Giulia
(www.scuola.fvg.it).  Dal  giorno  della  pubblicazione  decorrono  i
termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per  il  ricorso
al Presidente della Repubblica  e  sessanta  giorni  per  il  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente). 
    Trieste, 27 aprile 2018 
 
                                     Il dirigente titolare: Giacomini