Concorso per 5 tutors coordinatori (abruzzo) UNIVERSITA' DELL'AQUILA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 5 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 29-06-2018 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DELL'AQUILA Concorso (Scad. 29 luglio 2018) Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da cui attingere cinque unita' da impiegare per lo svolgimento dei compiti d ... |
Ente: | UNIVERSITA' DELL'AQUILA |
Regione: | ABRUZZO |
Provincia: | L'AQUILA |
Comune: | L'AQUILA |
Data di inserimento: | 30-06-2018 |
Data Scadenza bando | 29-07-2018 |
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Concorso (Scad. 29 luglio 2018)
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria da cui attingere cinque unita' da impiegare per lo svolgimento dei compiti di tutor organizzatore, in posizione di esonero totale, per le attivita' del Corso di laurea magistrale a ciclo unico, in Scienze della formazione primaria.
LA RETTRICE Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l'art. 8, comma 4, l'art. 11 e l'art. 15, comma 18; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il verbale n. 8 del 13 luglio 2017 del Consiglio di Dipartimento di scienze umane di questo Ateneo con il quale e' stata deliberata l'indizione di una procedura selettiva intesa al reclutamento di cinque posti di tutor organizzatori; Vista la nota n. 2834 del 13 luglio 2017 dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo - Direzione generale L'Aquila con la quale e' stato rilasciato parere positivo all'indizione della selezione di che trattasi; Ritenuto che trattandosi di selezione riservata al personale docente delle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione nessuna retribuzione o indennita' equivalenti e' a carico dell'Ateneo; Decreta: Art. 1 Attivazione selezione E' indetta una selezione, per titoli e colloquio, riservata al personale docente e ai dirigenti scolastici in servizio presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria del Sistema nazionale di istruzione, per la formulazione di una graduatoria da cui attingere complessive cinque unita' da impiegare per io svolgimento dei compiti di tutor organizzatore, in posizione di esonero totale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 2011, nell'ambito delle attivita' del corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis) presso il Dipartimento di Scienze umane dell'Universita' degli studi dell'Aquila.
Art. 2 Funzioni e compiti dei tutor Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale n. 249/2010, ai tutor organizzatori e' affidato il compito di: a) organizzare e gestire i rapporti tra le Universita', le istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici; b) gestire tutte le attivita' amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico Regionale, al rapporto con gli studenti e alle attivita' di tirocinio in generale; c) coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole; d) assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
Art. 3 Utilizzazione del tutor L'utilizzazione del tutor organizzatore ha durata massima quadriennale, non e' consecutivamente rinnovabile ed e' prorogabile solo per un ulteriore anno, ai sensi e nelle forme previste dall'art. 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 249/2010. Il tutor e' soggetto a conferma annuale, previa valutazione dei parametri di cui al comma 7, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 249/2010. Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non e' trascorso almeno un anno dalla cessazione (art. 3, comma 11, del decreto ministeriale n. 249/2010). In caso di revoca di cui all'art. 11, comma 7, del decreto ministeriale n. 249/2010, il personale revocato non puo' partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni. L'incarico sara' svolto con le modalita', l'orario di servizio e i vincoli derivanti dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e del decreto ministeriale 8 novembre 2011. L'incarico di tutor organizzatore e' incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, o ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreto ministeriale 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137.
Art. 4 Requisiti di ammissione e titoli valutabili Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di tutor organizzatore i docenti in servizio a tempo indeterminato presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria oppure che siano distaccati presso l'Ufficio scolastico Regionale o sue articolazioni territoriali, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) per i docenti almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; per i dirigenti scolastici, il superamento del periodo di prova; 2) aver svolto attivita' documentata. in almeno tre dei seguenti ambiti: (accanto a ciascun ambito indicato viene riportato il punteggio massimo attribuibile nella fase di valutazione dei titoli): a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a max punti 6); b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attivita' di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno dieci ore (fino a max punti 2); c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a max. punti 2); d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (fino a max punti 3); e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le Scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a max punti 6); f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Universita' o da enti pubblici di ricerca (fino a max punti 3); g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5); h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (fino a max punti 2); i) titolo di dottore di ricerca in didattica (fino a max punti 6); j) attivita' di ricerca ovvero di insegnamento nelle Universita' o nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli, insegnanti (fino a max punti 3); k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Universita', le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (fino a max punti 6); l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Longlife Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi, ecc.) (fino a max punti 6). I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione; di tale esclusione verra' data comunicazione all'interessata/o. Non possono partecipare alla selezione coloro che hanno rapporto di coniugio o di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, o un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con una/un professoressa/professore appartenente al Dipartimento di scienze umane, ovvero con la rettrice, il Direttore generale o una/un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto della rettrice e si occupera', fra l'altro, della valutazione dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 4, primo comma, punto 2). La commissione e' composta da tre membri: due docenti (uno in servizio presso l'Universita' degli studi dell'Aquila con funzioni di presidente e un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo - Direzione generale di L'Aquila) e un funzionario dell'Universita' degli studi dell'Aquila con funzioni di segretario.
Art. 6 Valutazione dei titoli e colloquio Alla valutazione dei titoli e del colloquio sono attribuiti complessivamente 100 punti. Per la valutazione dei titoli sono riservati 50 punti, distribuiti come specificato al precedente art. 4. Al colloquio saranno ammessi un numero di candidati non superiore al doppio rispetto al numero dei posti messi a concorso. L'individuazione dei candidati da ammettere al colloquio e' effettuata sulla base della graduatoria definita in relazione al punteggio assegnato dalla commissione nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4. Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parita' di punteggio, sono collocati al decimo posto. Al colloquio sono riservati 50 punti ed esso consistera' in un'intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacita' di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorita' scolastiche e di verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Nel corso del colloquio si valutera', altresi', il percorso professionale della/del docente, nonche' ogni altra informazione utile a valutarne la congruita' rispetto al ruolo di tutor. Il colloquio si intendera' superato se la/il candidata/o riportera' una valutazione di almeno 30/50. L'esito della valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi al colloquio e il diario di espletamento dello stesso, o un rinvio di tale comunicazione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.univaq.it/section.php?id=544 - Tale modalita' rappresenta l'unico mezzo di pubblicita' legale e avra' valore di notifica personale a tutti candidati interessati, esonerando l'amministrazione dall'invio di qualsiasi ulteriore comunicazione. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identita' o di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio sara' considerata come rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Art. 7 Domanda di ammissione Per la partecipazione alla selezione, i candidati dovranno produrre apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformita' all'unito allegato A indirizzata alla rettrice dell'Universita' degli studi dell'Aquila da inoltrare, pena l'esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo all'emanazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. La domanda di ammissione, debitamente firmata, a pena di esclusione, dovra' essere: 1) presentata direttamente, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni martedi' e giovedi' dalle ore 15,00 alle ore 16,00, presso il Settore protocollo sito in Via G. Di Vincenzo n. 16/b - 67100 L'Aquila; 2) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fara' fede il timbro di accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di invio tramite corriere e timbro a data dell'ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata; 3) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.univaq.it utilizzando una delle seguenti modalila': a) posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla domanda e su tutti i documenti in cui e' prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti; b) posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d'identita' del sottoscrittore; tutti i documenti in cui e' prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner formato PDF. Il messaggio di posta elettronica dovra' riportare nell'oggetto «Codice Selezione DR n. ... del ... Selezione Tutor Organizzatori». Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'invio della domanda deve essere effettuato dall'interessata/o con la propria PEC. Non verranno accettate domande inviate utilizzando la PEC di altre persone o enti. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata o errata ricezione della domanda presentata a mezzo PEC o qualora gli allegati alla stessa dovessero risultare illeggibili o danneggiati. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilita': a) cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed eventuale domicilio eletto ai fini della partecipazione alla presente selezione, nonche' il codice fiscale; b) l'istituzione scolastica presso la quale prestano attualmente servizio; c) di aver svolto almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni; d) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, punto 2, del presente decreto; e) che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione di precedenti incarichi di tutor coordinatore o organizzatore presso Corsi in scienze della formazione primaria (decreto ministeriale n. 249/2010 art. 11, comma 5; decreto ministeriale 11 novembre 2011, art. 3, comma 1); f) l'indirizzo di posta elettronica, al quale verranno inviate le eventuali comunicazioni concernenti la procedura selettiva. I candidati diversamente abili ai sensi della legge n. 104/1992 devono fare esplicita richiesta, in relazione alla propria disabilita', riguardo all'eventuale ausilio necessario. La domanda deve essere debitamente sottoscritta e deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione della firma e delle dichiarazioni di cui alle lettere c), d) ed e) determina l'esclusione dell'aspirante dalla selezione. Alla domanda devono essere allegati: 1) elenco dei documenti e dei titoli; 2) copia fotostatica del documento di identita'; 3) copia del curriculum vitae et studiorum, datato e firmato; 4) elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, lettera g); 5) pubblicazioni, esclusivamente in formato digitale. Per l'invio telematico della predetta documentazione da allegare alla domanda di partecipazione dovra' essere utilizzato il formato PDF. Detta documentazione dovra' essere espressamente elencata ed allegata con file separati. I candidati che devono inviare allegati che complessivamente superino il limite di 25Mb, dovranno trasmettere la domanda con una prima e-mail, precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successiva e-mail, da inviare, sempre tramite PEC entro il termine di presentazione della domanda. Si precisa che la validita' della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Art. 8 Modalita' e termini per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni I titoli che i candidati intendono presentare ai fini della presente selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. I cittadini italiani e dell'Unione europea possono: a) presentare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli posseduti, compilando l'allegato B di cui al presente decreto; b) produrre i titoli in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, compilando l'allegato B di cui al presente decreto. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ma autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente ai casi in cui siano da comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti e l'applicazione delle convenzioni internazionali. I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno devono produrre i titoli non attestatili dall'autorita' italiana in originale, oppure in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale. In ogni caso, i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane ed equiparati ai titoli italiani a norma dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Qualora l'oggetto della dichiarazione sostitutiva non risulti ben identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale e per l'ente interessato, la commissione giudicatrice potra' non tenerne conto. Questa amministrazione non accettera' certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni italiane in ordine a stati, qualita' personali e fatti, che devono essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le pubblicazioni, numerate in ordine progressivo come da elenco allegato alla domanda, devono essere prodotte esclusivamente in formato digitale non modificabile, su supporto informatico (CD-ROM, DVD, USB) allegato alla domanda cartacea, oppure, in caso di invio della domanda a mezzo PEC, in allegato alla stessa, con l'elenco numerato e dettagliato dei file contenuti sul supporto informatici o inviati per PEC. Non e' consentito il riferimento a pubblicazioni presentate presso questa o altre amministrazioni, o a titoli allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi. Nel caso di spedizione o consegna a mano, sulla busta devono essere riportati in stampatello i seguenti dati: a) cognome, nome e indirizzo della/del candidata/o; b) la dicitura «Codice Selezione DR n. ... del ... Selezione Tutor Organizzatori». Per l'invio telematico dei titoli e delle pubblicazioni dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato .pdf (ridotto). La numerazione degli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni deve trovare corrispondenza con la numerazione dei titoli e delle pubblicazioni inviate. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o l'invio di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione. Le pubblicazioni scientifiche, in unica copia, numerate in ordine progressivo, potranno essere prodotte in originale o in fotocopia. Nel caso in cui le predette pubblicazioni siano presentate in fotocopia la/il candidata/o dovra' produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale dichiara la conformita' delle stesse agli originali (allegato B). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore. Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di riferimento. Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione della/del candidata/o, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato B), in merito all'assolvimento di quanto richiesto. La predetta documentazione dovra' essere allegata alla relativa pubblicazione. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. I lavori (o le pubblicazioni) redatte in collaborazione possono essere considerati utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore della/del candidata/o nella parte che la/lo riguarda. A tal fine la/il candidata/o potra' allegare una dichiarazione degli altri autori e/o una propria dichiarazione che attesti il proprio contributo. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non sara' ammessa alcuna integrazione o acquisizione di ulteriore documentazione.
Art. 9 Graduatoria Al termine della procedura di valutazione la rettrice approvera' gli atti e la graduatoria di merito formulata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nel colloquio e nella valutazione dei titoli. In caso di candidati a parita' di punteggio, prevale in graduatoria la/il candidata/o anagraficamente piu' giovane. Il suddetto decreto di approvazione degli atti sara' pubblicato sul sito di Ateneo https://www.univaq.it/section.php?id-544 e altresi' trasmesso al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010. La graduatoria avra' una validita' quadriennale e vi si potra' attingere per sostituzioni o surroghe. Il decreto di approvazione degli atti della selezione sara' trasmesso agli Uffici scolastici territoriali interessati al fine di modificare il contratto individuale di lavoro dei candidati chiamati a svolgere l'incarico di tutor.
Art. 10 Stato giuridico ed economico del personale individuato per l'incarico di tutor Al personale utilizzato presso l'Universita' degli studi dell'Aquila per lo svolgimento dell'incarico di tutor organizzatore si applicheranno, in materia di ferie, permessi ed asserire dal servizio, a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione ricerca del 19 aprile 2018. Considerato che l'attivita' di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale la/il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti io stato giuridico ed economico della/del docente stessa/o ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti devono essere comunicate tempestivamente alla segreteria amministrativa del corso di laurea dalla scuola di titolarita'.
Art. 11 Responsabile del procedimento Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, responsabile del procedimento relativo alla presente procedura e' il dott. Alfredo Di Marco - Coordinatore area risorse umane - tel. 0862/432046 - e-mail: Alfredo.dimarco@cc.univaq.it
Art. 12 Trattamento dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla presente selezione sono raccolti presso l'Universita' degli studi dell'Aquila, in Via Giovanni di Vincenzo, 16/B - 67100 L'Aquila. Il trattamento dei suddetti dati avverra' esclusivamente per le finalita' di cui al presente bando, sara' effettuato anche con modalita' informatiche e potra' essere affidato dall'Universita' ad una societa' specializzata. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Universita' al Ministero per le finalita' istituzionali proprie.
Art. 13 Disposizioni finali e transitorie Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. L'Aquila, 30 maggio 2018 La rettrice: Inverardi