Concorso per 1 ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 24-08-2018
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 5 ottobre 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 24-08-2018
Data Scadenza bando 05-10-2018
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso (Scad. 5 ottobre 2018)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2018-2019.

 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, numero  11),  che,  a  seguito  della
modifica  apportata  dal  decreto-legge  16  maggio  2008,   n.   85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,
istituisce il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  marzo  1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini  speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di  perfezionamento»  e,
in particolare, il capo III; 
    Visto  il  decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,  e
successive  modificazioni,  recante  modifiche  alla  disciplina  del
concorso  per  uditore  giudiziario   e   norme   sulle   scuole   di
specializzazione per le professioni legali,  a  norma  dell'art.  17,
commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto in particolare l'art. 16, comma  5,  del  predetto  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l'accesso  alle
scuole di specializzazione avvenga mediante concorso  per  titoli  ed
esame, e il comma  6  secondo  il  quale  le  prove  di  esame  hanno
contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole. La votazione finale e' espressa  in  sessantesimi.
Ai fini della  formazione  della  graduatoria,  si  tiene  conto  del
punteggio di  laurea  e  del  curriculum  degli  studi  universitari,
valutato per un massimo di dieci punti; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'universita',  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  di  concerto  con  il   Ministro   della
giustizia, 21 dicembre 1999,  n.  537,  e  successive  modificazioni,
concernente  il  regolamento  recante  norme  per   l'istituzione   e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le  professioni
legali, e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce  che
alle scuole si accede mediante concorso annuale, per titoli ed esame,
indetto con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  il  Ministro   della
giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e  che
prevede, altresi', che nel bando siano indicate le  sedi  e  la  data
della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola,  le
necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno  delle
prove,  controllata   l'integrita'   dei   pieghi,   e'   sorteggiato
l'elaborato per la  prova  da  parte  di  un  candidato,  nonche'  le
modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi; 
    Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1,  comma  1,
lettera d); 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  relativo  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  modifiche   al
regolamento sull'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con
decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.   509,   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
    Visto il decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  recante
«Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura,  nonche'  in
materia di progressione economica e di  funzioni  dei  magistrati,  a
norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25  luglio  2005,
n. 150» e, in particolare, l'art. 2; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   11
dicembre 2001, n. 475, recante il regolamento sulla  valutazione  del
diploma conseguito  presso  le  scuole  di  specializzazione  per  le
professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi
dell'art. 17, comma 114, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, riguardante il regolamento sulla  riforma  degli  ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3,  e  11,
comma 2; 
    Vista la legge  31  dicembre  2012,  n.  247,  recante  la  nuova
disciplina  dell'ordinamento  della   professione   forense   e,   in
particolare, l'art. 41, comma 9,  in  forza  del  quale  «il  diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione  per  le  professioni
legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre  1997,
n.  398,  e  successive  modificazioni,  e'  valutato  ai  fini   del
compimento del tirocinio per l'accesso alla professione  di  avvocato
per il periodo di un anno»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito  scolastico»
e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  che
stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del  decreto  legislativo
17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lettera b),  numero
1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero complessivo dei
laureati in giurisprudenza  da  ammettere  alle  predette  scuole  di
specializzazione nell'anno  accademico  2018-2019  e'  pari  a  3.600
unita'; 
    Visto il parere espresso dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012; 
    Vista la nota prot. MIUR n. 12158 del  16  aprile  2018,  con  la
quale  la  Scuola  di  specializzazione  per  le  professioni  legali
dell'Universita'  europea  di   Roma   ha   rinunciato   a   chiedere
l'assegnazione di un  contingente  di  posti  per  l'anno  accademico
2018-2019; 
    Ritenuto, pertanto, di  modificare  la  distribuzione  dei  posti
disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno  accademico
2017-2018; 
    Ravvisata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art.  4  del
decreto  21  dicembre  1999,  n.  537,  all'indizione  del   concorso
nazionale  per  titoli  ed  esame  per  l'accesso  alle   scuole   di
specializzazione per le  professioni  legali  per  l'anno  accademico
2018-2019; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Indizione del concorso 
 
 
    1.  Per  l'anno  accademico  2018-2019  e'  indetto  un  concorso
pubblico, per titoli  ed  esame,  per  l'ammissione  alle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali, ai  sensi  dell'art.  16,
comma 5,  del  decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,  e
dell'art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n.
537. 
    2. La prova d'esame si svolge il giorno 25 ottobre 2018 su  tutto
il territorio nazionale, presso le universita' sedi delle  scuole  di
specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato  1,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    3. Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza  da
ammettere alle scuole, determinato in 3.600 unita', e' ripartito  tra
le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell'allegato 1
al presente bando. 
                               Art. 2 
 
 
             Requisiti per la partecipazione al concorso 
 
 
    1. Al concorso sono ammessi coloro i quali  hanno  conseguito  il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento  e
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o  magistrale  in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti  adottati  in  attuazione
del regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n.  509,
e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in  data  anteriore  al  25  ottobre
2018. 
                               Art. 3 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il
modello predisposto da  ciascuna  scuola,  dovra'  essere  presentata
presso  la  segreteria  dei  corsi  di   studio   di   giurisprudenza
dell'ateneo sede della scuola di specializzazione  per  la  quale  si
concorre entro il 5 ottobre 2018. Puo' essere presentata  domanda  di
partecipazione con riserva ove il candidato non sia in  possesso  del
titolo accademico prescritto nel predetto  termine,  ma  lo  consegua
comunque in data  anteriore  alla  prova  d'esame.  Alla  domanda  di
partecipazione  i  candidati  devono   allegare   la   documentazione
comprovante l'avvenuto versamento della tassa a  tal  fine  stabilita
dalla competente universita'. 
    2. Per l'ammissione al concorso  dei  candidati  di  cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia. 
    3. E' facolta' dell'ateneo disporre  l'esclusione  dei  candidati
dal concorso in qualsiasi  fase  del  procedimento  concorsuale,  con
motivato provvedimento del direttore amministrativo. 
                               Art. 4 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. La prova di esame e' unica  a  livello  nazionale  e  consiste
nella  soluzione  di  cinquanta  quesiti  a  risposta  multipla,   su
argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto  amministrativo,
diritto processuale civile e procedura penale. La  prova  d'esame  e'
volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle
tecniche  giuridiche  riguardanti  le  materie  innanzi  indicate.  I
quesiti sono segreti e ne e' vietata  la  divulgazione.  E'  altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni  portatili  e  di  altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di  testi  sotto  qualsiasi
forma. 
    2.  Il  tempo  massimo   a   disposizione   dei   candidati   per
l'espletamento della prova e' di novanta minuti. 
    3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. Con decreto rettorale e'  costituita,  presso  ciascuno  degli
atenei di  cui  all'allegato  1,  una  commissione  giudicatrice  del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dal  componente  avente  maggiore  anzianita'  di  ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. 
    2. La commissione e'  incaricata  di  assicurare  la  regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonche' la  verbalizzazione.  La  commissione
valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e  il
voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2,  e  provvede
inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5. 
    3. Con lo stesso decreto e'  nominato  un  apposito  comitato  di
vigilanza ed il responsabile del procedimento. 
    4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle  ore  10,00,  la
commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza  dell'Universita'  «La  Sapienza»  di   Roma,   previo
controllo dell'integrita' dei plichi  contenenti  le  prove  d'esame,
invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una  delle  tre
buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'art. 4, comma 3,  del
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. 
    5. Il numero che contrassegna la  prova  d'esame  sorteggiata  e'
comunicato, per via telematica, ai responsabili del  procedimento  di
ciascun ateneo al fine dell'immediato  espletamento  della  prova  di
esame. La consegna degli elaborati e'  effettuata  contestualmente  a
tutti  i  candidati  presenti  nella  sede  di  esame.  Il  tempo   a
disposizione decorre dal momento  in  cui  la  commissione  autorizza
l'apertura delle buste contenenti i  questionari.  E'  in  ogni  caso
disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia  aperto  il
plico contenente  il  questionario  prima  dell'autorizzazione  della
commissione. 
    6. Per la stampa, la predisposizione  dei  plichi  contenenti  le
singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi  e  l'accertamento
dei risultati, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca si avvale del CINECA. 
    7. Il giorno 23 ottobre 2018 i responsabili del  procedimento  di
ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare  gli  elaborati
presso il consorzio interuniversitario CINECA, al quale inoltrano per
la   correzione   i   moduli   risposte   compilati   dai   candidati
successivamente all'espletamento della prova d'esame. 
    8. L'esito della correzione degli  elaborati  e'  comunicato  dal
CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun  ateneo  ai
fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte  della  commissione
giudicatrice. 
                               Art. 6 
 
 
                Valutazione della prova e dei titoli 
 
 
    1. Ai fini della compilazione della graduatoria in  relazione  ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 ha a
disposizione,  per  ciascun  candidato,  sessanta  punti,  dei  quali
cinquanta per la valutazione  della  prova  d'esame,  cinque  per  la
valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea. 
    2. La valutazione del curriculum e del  voto  di  laurea  avviene
secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
                               Art. 7 
 
 
             Ammissione alla scuola di specializzazione 
 
 
    1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione  coloro  che,  in
relazione al numero dei posti  disponibili,  si  siano  collocati  in
posizione  utile  nella  graduatoria  compilata   dalla   commissione
giudicatrice di cui all'art. 4 sulla base del  punteggio  complessivo
riportato. 
    2. A parita' di punteggio e' ammesso il  candidato  piu'  giovane
d'eta'. 
    3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una  delle
sedi indicate nell'allegato 1, collocandosi in soprannumero,  possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso  una  qualunque  universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 16 luglio 2018 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                  Bussetti            
Il Ministro della giustizia 
          Bonafede