Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMMISSIONE RIPAM

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 1541
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 30-08-2019
Sintesi: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM Concorso (Scad. 11 SETTEMBRE 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrar ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMMISSIONE RIPAM
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-09-2019
Data Scadenza bando 11-09-2019
Condividi Invia tramite Whatsapp

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

Concorso (Scad. 11 SETTEMBRE 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  maggio
1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994   di
istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione  del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro,  del  Ministero
per la funzione pubblica e del Ministero dell'interno; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n.  32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che
prevede che il Centro di formazione e studi  -  FORMEZ  subentri  nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli  articoli  3  e
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle  categorie
protette; 
    Tenuto conto che, con nota del 22 luglio 2019,  prot.  n.  12479,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro attesta la copertura o  l'avvio  delle  procedure  finalizzate
alla copertura delle quote d'obbligo di cui  gli  articoli  3  e  18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della   copertura   delle   predette   quote    d'obbligo    all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei ai  sensi  dell'art.  1,  comma
361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Tenuto conto, altresi', che con nota del 24 luglio 2019, prot. n.
11823, l'Ispettorato nazionale del lavoro attesta che, alla  suddetta
data, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti atti a coprire
le quote d'obbligo di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della  legge
12 marzo 1999, n. 68, ferma  restando  la  verifica  della  copertura
delle predette quote  d'obbligo  all'atto  dell'assunzione  a  valere
sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre
2018, n. 145; 
    Tenuto conto, altresi', che dal decreto  del  direttore  generale
per le  politiche  del  personale,  l'innovazione  organizzativa,  il
bilancio - UPD del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
13 marzo 2019, prot. 71, risulta la copertura della quota di  riserva
di cui all'art. 3 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68  nonche'  il
rispetto degli obblighi di cui all'art. 18, comma 2,  della  suddetta
legge, ferma restando la  verifica  della  copertura  delle  predette
quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a  valere  sugli  idonei  ai
sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis  dell'art.  20  della  predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni»,   in
particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che  modificano  l'art.  52
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'art.  52  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001  n.  165,  che  prevede,  tra  l'altro,  le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso  pubblico,  ferma
restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  destinare  al
personale interno, in possesso dei titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in  materia
di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza   e   diffusione   di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con d.m. 3  novembre  1999,  n.  509  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 concernente  l'equiparazione  tra  classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle  lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra  diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)  decreto
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e  in  particolare  l'art.  1,
commi 300, 301, 361, 417, 418, 445; 
    Visto  il  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   recante
disposizioni urgenti in materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni, converto con modificazioni dalla legge 28  marzo  2019,  n.
26, ed in particolare l'art. 12, comma 7-bis; 
    Vista la legge 10 dicembre 2014,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  149,  recante
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
    Visto la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo», e in particolare l'art. 3; 
    Visto il decreto del  direttore  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro del 24 luglio 2019, prot. n. 41, con cui  e'  stata  conferita
delega alla Commissione interministeriale RIPAM per  l'organizzazione
e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il  reclutamento
di ottocentoventidue unita' di personale di ruolo da assumere a tempo
indeterminato  nella  III  Area  del  personale   non   dirigenziale,
posizione economica F1, di cui n.  691  con  profilo  «ispettore  del
lavoro», e n. 131 con profilo «funzionario  amministrativo  giuridico
contenzioso»,    nel     rispetto     degli     indirizzi     dettati
dall'amministrazione delegante; 
    Visto il decreto del direttore  generale  per  le  politiche  del
personale,  l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  UPD   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del  25  luglio  2019,
prot. n. 248, con cui e'  stata  conferita  delega  alla  Commissione
interministeriale  RIPAM  per  l'organizzazione  e  la  gestione  del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di  cinquantasette
unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e da inquadrare
nel  profilo  professionale  di  «funzionario   area   amministrativa
giuridico  contenzioso»,  nel  rispetto   degli   indirizzi   dettati
dall'amministrazione delegante; 
    Vista la determina del direttore generale dell'Istituto nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro  del  25  luglio
2019, prot. n. 34, con cui e' stata conferita delega alla Commissione
interministeriale  RIPAM  per  l'organizzazione  e  la  gestione  del
concorso,   per   titoli   ed   esami,   per   il   reclutamento   di
seicentotrentacinque unita' di personale di ruolo da assumere a tempo
indeterminato nell'area professionale C, livello economico 1, profilo
amministrativo,    nel    rispetto    degli     indirizzi     dettati
dall'amministrazione delegante; 
    Vista la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 24 luglio
2019, prot. n. 11808, con la quale si rappresenta di volersi avvalere
della facolta' di deroga  all'espletamento  della  mobilita'  di  cui
all'art. 30 del decreto  legislativo  del  30  marzo  2001,  n.  165,
prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
del 25 luglio  2019,  prot.  n.  12564,  con  la  quale  il  suddetto
Ministero rappresenta di volersi avvalere della  facolta'  di  deroga
all'espletamento della mobilita'  di  cui  all'art.  30  del  decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 4,
della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Vista la nota dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro del 25 luglio 2019, prot. n. 12742,  con  la
quale si comunica di volersi avvalere della  deroga  all'espletamento
della mobilita' di cui all'art. 30 del  decreto  legislativo  del  30
marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma  4,  della  legge  19
giugno 2019, n. 56; 
    Vista la nota del 22 luglio 2019, prot. n.  12480,  dell'Istituto
nazionale per le  assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, con  la  quale  e'  stata  effettuata  la
comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto  legislativo  del
30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la nota del 5 agosto 2019,  prot.  n.  51340,  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri comunica gli esiti della mobilita'  ai  sesni  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo  restando
che la verifica delle  possibilita'  di  assegnazione  del  personale
collocato in disponibilita' e l'adozione  degli  atti  conseguenziali
dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui  al  comma  4
del citato art. 34-bis; 
    Vista  la  nota   del   17   luglio   2019,   prot.   n.   11451,
dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  indirizzata  al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la nota del 5 agosto 2019,  prot.  n.  51342,  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri comunica gli esiti della mobilita'  ai  sesni  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo  restando
che la verifica delle  possibilita'  di  assegnazione  del  personale
collocato in disponibilita' e l'adozione  degli  atti  conseguenziali
dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui  al  comma  4
del citato art. 34-bis; 
    Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 12134,  del  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  indirizzata  al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la nota del 5 agosto 2019,  prot.  n.  51339,  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  comunica  che,  alla  predetta  data,  nell'elenco  del
personale in disponibilita', non sono iscritte unita' che  rispondono
al fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo  restando  che  la
verifica delle possibilita' di assegnazione del  personale  collocato
in disponibilita' e l'adozione  degli  atti  conseguenziali  dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma  4  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto  il  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di  complessive  millecinquecentoquattordici  unita'  di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare  nei
ruoli delle amministrazioni di cui in  premessa,  per  i  profili  di
seguito specificati e secondo la seguente ripartizione: 
 
                   Profilo di ispettore del lavoro 
                           Codice CU/ISPL 
 
    Seicentonovantuno unita' per il profilo di Ispettore del  lavoro,
Area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, di cui n. 64  (sessantaquattro)  riservati  al  personale  di
ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi  dell'art.  52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
 
                 Profilo amministrativo/funzionario 
              area amministrativa giuridico contenzioso 
                           Codice CU/GIUL 
 
    Ottocentoventitre' unita' cosi' suddivise: 
      centrotrentuno  unita'  per  il  profilo  di  funzionario  area
amministrativa giuridico contenzioso, area III -  F1,  da  inquadrare
nei ruoli dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  di  cui  tredici
riservati  al  personale  di  ruolo  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
      seicentotrentacinque  unita'  per  il   profilo   professionale
amministrativo, area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro, di  cui  centoventisette  riservati  al  personale  di  ruolo
dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
      cinquantasette  unita'  per  il  profilo  di  funzionario  area
amministrativa giuridico contenzioso, area funzionale III  -  F1,  da
inquadrare nei ruoli del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di cui sei riservati al personale di ruolo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge  e  quelle  facoltative,  in  applicazione
della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 11, nel limite massimo del 50 per
cento dei posti relativi a ciascun profilo. La  predetta  percentuale
e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria,  in
applicazione della normativa vigente, e in subordine  alla  quota  di
riserva facoltativa. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti che devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione, nonche'  al
momento dell'assunzione in servizio: 
 
                   Profilo di ispettore del lavoro 
                           Codice CU/ISPL 
 
    a. cittadinanza italiana; 
    b. eta' non inferiore a diciotto anni; 
    c. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: 
      lauree magistrali (LM) in: LMG/01  -  Giurisprudenza;  LM-63  -
Scienze  delle  pubbliche  amministrazioni  o  titoli  equiparati  ed
equipollenti secondo la normativa vigente; 
      lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza;  102/S  -
Teoria e tecniche della normazione e  dell'informazione  giuridica  o
titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; 
      diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o  titoli  equiparati
ed equipollenti secondo la normativa vigente; 
      laurea (L) in: L-14 - Scienze dei  servizi  giuridici,  L-16  -
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione,  L-36  -  Scienze
politiche  e  delle  relazioni  internazionali  o  titoli  equiparati
secondo la normativa vigente. 
      I  titoli  sopra  citati   si   intendono   conseguiti   presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un  Paese  dell'Unione
europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche'  il  titolo  sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la  predetta  procedura
di equivalenza. Il candidato e' ammesso con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo'
essere attivata dopo lo svolgimento  della  prova  preselettiva,  ove
superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere  comunicata,
a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova
orale; 
    d. idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
    e. godimento dei diritti civili e politici; 
    f. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
    g. non essere stati destituiti o dispensati  dall'impiego  presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
    h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,  per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
    i. per i candidati di sesso maschile, nati entro il  31  dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 
 
          Profilo professionale amministrativo/funzionario 
              area amministrativa giuridico contenzioso 
                           Codice CU/GIUL 
 
    a. cittadinanza  italiana  ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Per i soggetti di cui all'art.  38  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili,
di cui all'art. 3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    b. eta' non inferiore a diciotto anni; 
    c. essere in possesso di uno dei  titoli  di  studio  di  seguito
indicati: 
      c1:  per  le   centotrentuno   unita'   di   funzionario   area
amministrativa  giuridico  contenzioso  da   inquadrare   nei   ruoli
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui  tredici  riservati  al
personale di ruolo, e le  cinquantasette  unita'  da  inquadrare  nei
ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui  sei
riservati al personale di ruolo: 
        lauree magistrali (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza;  LM-63  -
Scienze  delle  pubbliche  amministrazioni;  LM-62  -  Scienze  della
politica o titoli equiparati ed  equipollenti  secondo  la  normativa
vigente; 
        lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S -
Teoria e tecniche della  normazione  e  dell'informazione  giuridica;
71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 70/S - Scienza  della
politica o titoli equiparati ed  equipollenti  secondo  la  normativa
vigente; 
        diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o titoli equiparati
ed equipollenti secondo la normativa; 
        classi di laurea (L) in: L14 - Scienze dei servizi giuridici,
L16 -  Scienze  dell'amministrazione  e  dell'organizzazione,  L36  -
Scienze  politiche  e  delle  relazioni   internazionali   o   titoli
equiparati secondo la normativa vigente; 
      c2: per le seicentotrentacinque unita' di profilo professionale
amministrativo da inquadrare dei ruoli  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro,  di  cui  n.  127
riservati al personale di ruolo: laurea (L), diploma di laurea  (DL),
laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM). 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea  sono
ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il  titolo   sia   stato
dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo'
essere attivata dopo lo svolgimento  della  prova  preselettiva,  ove
superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere  comunicata,
a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove
orali; 
    d. idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
    e. godimento dei diritti civili e politici; 
    f. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
    g. non essere stati destituiti o dispensati  dall'impiego  presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
    h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,  per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
    i. per i candidati di sesso maschile, nati entro il  31  dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 
    2.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto  dall'art.  15  del  presente
bando. 
                               Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui  all'art.  2  del  decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle
commissioni esaminatrici. Il concorso sara' espletato  in  base  alle
procedure indicate nel bando. 
    2. Per l'espletamento della fase preselettiva  e  selettiva,  sia
scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze
delle commissioni esaminatrici, si avvarra' di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a. una prova preselettiva, secondo la disciplina  dell'art.  6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune a tutti i  profili
professionali  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  che   la
Commissione RIPAM si  riserva  di  svolgere  qualora  il  numero  dei
candidati  che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione   al
concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a
concorso; 
      b. una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i profili professionali di cui al precedente art.  1,
comma 1,  riservata  ai  candidati  che  avranno  superato  la  prova
preselettiva di cui alla precedente lettera a; 
      c. una prova selettiva orale, secondo la  disciplina  dell'art.
8, per ciascuno dei profili messi a concorso  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, che dovra' essere  sostenuta  da  tutti  coloro  che
avranno superato la prova di cui alla precedente lettera b. 
    4. La valutazione dei titoli verra' effettuata, con le  modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
orale, in esclusivo riferimento ai candidati  risultati  idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.  La
commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a  concorso,
redigera', la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i  punteggi
conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione
dei titoli. 
    5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art.  1,
comma 1, in numero pari ai  posti  disponibili,  tenuto  conto  delle
riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno  nominati  vincitori  ed
assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione  a  tempo
indeterminato, nel rispetto dell'art. 1, comma 361,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, secondo qaunto previsto dall'art. 14. 
                               Art. 4 
 
       Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. 
                         Termini e modalita' 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 
    2. Il candidato  dovra'  inviare  la  domanda  di  ammissione  al
concorso esclusivamente per  via  telematica,  compilando  il  modulo
on-line tramite il sistema «Step-One  2019»,  all'indirizzo  internet
https://www.ripam.cloud entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della  domanda
cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente  le  domande
inviate entro le ore 23,59:59 di detto termine. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della registrazione,  dal
sistema informatico che, allo  scadere  del  termine  ultimo  per  la
presentazione, non permettera' piu' l'accesso e  l'invio  del  modulo
elettronico. Ai fini della partecipazione al  concorso,  in  caso  di
piu'  invii,  si  terra'  conto  unicamente  della  domanda   inviata
cronologicamente per ultima. 
    4. Per la partecipazione al concorso di cui  all'art.  1,  dovra'
essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1046999593
(codice IBAN IT 19Z0760103200001046999593) intestato a  Formez  PA  -
RIPAM, viale Marx n.  15  -  00137  Roma,  con  specificazione  della
causale «Concorso RIPAM INL-INAIL-MLPS». 
    5. Gli estremi della  relativa  ricevuta  di  pagamento  dovranno
essere riportati nel citato modulo elettronico. 
    6. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    7.  Qualora  il   candidato   intenda   presentare   domanda   di
partecipazione per entrambi i profili di cui all'art. 1, comma 1, del
presente bando, il versamento della quota  di  partecipazione  dovra'
essere effettuato per ciascun profilo. 
    8. Nella domanda, da compilare per ciascun codice relativo  al/ai
profilo/i professionale/i per il/i  quale/i  si  intende  concorrere,
tenuto  conto  del  possesso  dei  requisiti,  i  candidati  dovranno
riportare: 
      a. il cognome, il nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b. il codice fiscale; 
      c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico, il recapito di
posta elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica
certificata,  presso  cui  chiedono  di  ricevere  le   comunicazioni
relative al concorso, con l'impegno di far conoscere  tempestivamente
le eventuali variazioni; 
      d. il godimento dei diritti civili e politici; 
      e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f. di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h. di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i. di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2
del presente bando con esplicita indicazione dell'universita' che  lo
ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; 
      j.  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      k. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione,
di cui al successivo art. 9; 
      l.  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando; 
      m. l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando; 
      n. l'eventuale diritto all'esenzione dalla  prova  preselettiva
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104; 
      o. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per
i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985. 
    9. I candidati  dovranno  inoltre  dichiarare  esplicitamente  di
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. 
    10. I soggetti di cui all'art.  38  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso
dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    11. I  candidati  diversamente  abili  dovranno  specificare,  in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la  richiesta  di
ausili e/o tempi aggiuntivi in  funzione  del  proprio  handicap  che
andra'  opportunamente  documentato  ed  esplicitato   con   apposita
dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico-legale  dell'ASL   di
riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta  dichiarazione
dovra'  contenere  esplicito   riferimento   alle   limitazioni   che
l'handicap determina  in  funzione  delle  procedure  preselettive  e
selettive. La  concessione  e  l'assegnazione  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi  sara'  determinata   a   insindacabile   giudizio   della
Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni  caso,  i  tempi
aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per  la  prova.
Tutta la documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul
proprio handicap, dovra' essere inoltrata a mezzo  posta  elettronica
all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i dieci giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione  della  domanda,
unitamente  all'apposito  modulo  compilato  e  sottoscritto  che  si
rendera' automaticamente disponibile  on  line  e  con  il  quale  si
autorizza Formez PA al trattamento dei  dati  sensibili.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    12.   Eventuali   gravi   limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate  con  certificazione  medica,
che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice  la  cui
decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 
    13. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva
di  effettuare  controlli  a   campione   sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni rese dal candidato all'atto della candidatura  mediante
il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la  falsita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara'  escluso  dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali  previste  dall'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
    14. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla  prova
scritta non costituisce, in ogni caso,  garanzia  della  regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    15.  La  Commissione  RIPAM  non  e'  responsabile  in  caso   di
smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate
al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il proprio  recapito,  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali
disguidi imputabili a  fatto  di  terzo,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore. 
    16.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  con
modalita' diverse da quelle prescritte e  quelle  compilate  in  modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso. 
                               Art. 5 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni  esaminatrici,  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1,  sulla  base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici  saranno  competenti
per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi
articoli 6, 7, 8 e  per  la  valutazione  dei  titoli  ai  sensi  del
successivo art.  9.  Alle  commissioni  esaminatrici  possono  essere
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese e delle competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni,   in   cui   suddividere    ciascuna    commissione
esaminatrice a partire dalla fase di espletamento della prova  orale.
A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta. 
                               Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. La prova preselettiva, comune ai profili professionali di  cui
al precedente art.  1,  consistera'  in  un  test,  da  risolvere  in
sessanta minuti, composto da sessanta quesiti a risposta multipla  di
cui  quaranta  attitudinali   per   la   verifica   della   capacita'
logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale
e venti diretti a verificare la conoscenza  delle  seguenti  materie:
diritto  costituzionale,  diritto  amministrativo   con   particolare
riferimento  alla  normativa  in  materia  di  accesso  ai  documenti
amministrativi,   trasparenza,   prevenzione   e   contrasto    della
corruzione; diritto del lavoro e legislazione sociale; disciplina del
lavoro pubblico. 
    2.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104. 
    3. Sul  sito  internet  http://riqualificazione.formez.it  almeno
venti giorni prima del suo svolgimento, sara'  pubblicato  il  diario
con l'indicazione della sede  e  dell'ora  in  cui  si  svolgera'  la
suddetta   prova,   nonche'   l'indicazione   delle   modalita'    di
pubblicazione degli elenchi dei  candidati  ammessi  alla  successiva
fase selettiva scritta e le informazioni relative alle modalita'  del
suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    4. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario  della
prova sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  Serie  speciale
«Concorsi  ed  esami»  -  il  primo  giorno  utile  successivo   alla
pubblicazione dello stesso sul sito http://riqualificazione.formez.it 
    5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    6. I candidati regolarmente iscritti  on-line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione  dell'esclusione  dal  concorso,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere  la  prova  preselettiva  nella  sede,  nel
giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato  sul  suddetto  sito
internet e segnalato mediante l'avviso  che  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»;  i
candidati  devono   presentarsi,   con   un   valido   documento   di
riconoscimento, la ricevuta elettronica, di  cui  all'art.  4,  e  il
modulo   di   autocertificazione   rilasciati   al   momento    della
registrazione e della compilazione on-line della domanda dal  sistema
informatico «Step-One 2019». 
    All'atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i
candidati dovranno altresi'  sottoscrivere  il  predetto  modulo  nel
quale attestano, sotto la propria responsabilita', la veridicita'  di
quanto  indicato  in  sede   di   compilazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    7. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorche' dovuta  a
forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 
    8.  Correzione,  abbinamento  e  superamento  della  prova:   gli
elaborati relativi alla prova,  consegnati  dai  candidati  in  forma
anonima, saranno custoditi in busta sigillata.  La  correzione  degli
stessi, ed il  successivo  abbinamento  con  i  nomi  dei  candidati,
avverranno pubblicamente. 
    9. La Commissione RIPAM,  avvalendosi  del  supporto  tecnico  di
Formez PA,  ricorrera'  all'uso  di  sistemi  informatizzati  per  la
costruzione, il sorteggio e la correzione della prova. 
    10. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +1 punto; 
      mancata risposta o risposta per la quale  siano  state  marcate
due o piu' opzioni: 0 punti; 
      risposta errata: -0,33 punti. 
    11. La  prova  preselettiva  sara'  superata,  per  ciascuno  dei
profili di cui all'art.  1  del  presente  bando,  da  un  numero  di
candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi  a  concorso
per  ciascuno  dei  predetti  profili.  Tale  numero  potra'   essere
superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo  posto
utile in ordine di graduatoria. 
    12. I candidati che avranno superato la prova resteranno  anonimi
fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento  di  tutti  gli
elaborati che avverranno mediante lettura ottica. 
    13. Gli elenchi alfabetici  degli  ammessi  alla  prova  scritta,
predisposti sulla  base  del  punteggio  conseguito,  con  il  diario
recante l'indicazione della sede, del giorno e  dell'ora  in  cui  si
svolgera', nonche' le indicazioni  in  merito  al  loro  svolgimento,
saranno pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it 
    14.  L'avviso  di  convocazione  per  la  prova   scritta   sara'
pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno quindici
giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione  avra'  valore  di
notifica. Della summenzionata pubblicazione  e'  data  notizia  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi  ed  esami»  il  primo   giorno   utile   successivo   alla
pubblicazione della stessa sul predetto sito. 
    15. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    16.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura  e
telefoni  cellulari  o   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di  dati  o  allo  svolgimento  di
calcoli matematici, ne' possono comunicare tra di loro.  In  caso  di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice  delibera
l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 7 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La fase si articola in una prova selettiva  scritta,  distinta
per i profili professionali di cui al precedente art. 1,  finalizzata
a verificare la conoscenza teorica e pratica delle  materie  previste
mediante la somministrazione  di  sessanta  domande  con  risposta  a
scelta multipla, per un  punteggio  massimo  attribuibile  di  trenta
punti. 
    2. La prova scritta vertera' sulle seguenti materie: 
      Ispettore del lavoro - Codice CU/ISPL 
        diritto costituzionale; 
        diritto amministrativo; 
        diritto civile; 
        diritto del lavoro e legislazione sociale; 
        elementi di diritto commerciale; 
        elementi di diritto dell'Unione europea; 
        elementi di contabilita' pubblica; 
        elementi di diritto penale e di diritto processuale penale; 
        elementi di diritto processuale civile; 
        disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici
dipendenti; 
        normativa in materia di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
        ordinamento e  attribuzioni  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro. 
      Funzionario  amministrativo  giuridico  contenzioso  -   Codice
CU/GIUL 
        diritto costituzionale; 
        diritto amministrativo; 
        elementi di diritto dell'Unione europea; 
        diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni  e
contratti; 
        diritto del lavoro e legislazione sociale; 
        normativa in materia di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
        contabilita' pubblica; 
        elementi di scienze delle finanze; 
        elementi di diritto processuale civile; 
        elementi di diritto penale  con  particolare  riferimento  ai
reati contro la pubblica amministrazione; 
        disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici
dipendenti; 
        ordinamento e  attribuzioni  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro,  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro e del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
    3. I candidati devono presentarsi puntualmente all'ora stabilita,
con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta  elettronica,
di cui all'art. 4, rilasciata  dal  sistema  informatico  al  momento
della compilazione on-line della domanda. 
    4. All'atto della presentazione a sostenere la prova  scritta,  i
candidati  esonerati  dalla  prova  preselettiva,  dovranno  altresi'
sottoscrivere un modulo di autocertificazione  nel  quale  attestano,
sotto la propria responsabilita', la veridicita' di  quanto  indicato
in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita per qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    6. Il tempo di svolgimento della prova concesso ai  candidati  e'
fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante il  sito
http://riqualificazione.formez.it 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa. 
    8.  Correzione,  abbinamento  e  superamento  della  prova:   gli
elaborati relativi alla prova,  consegnati  dai  candidati  in  forma
anonima, saranno custoditi in busta sigillata.  La  correzione  degli
stessi, ed il  successivo  abbinamento  con  i  nomi  dei  candidati,
avverranno pubblicamente. 
    9. La Commissione RIPAM,  avvalendosi  del  supporto  tecnico  di
Formez PA,  ricorrera'  all'uso  di  sistemi  informatizzati  per  la
costruzione, il sorteggio e la correzione della prova. 
    10. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,50 punti; 
      mancata risposta o risposta per la quale  siano  state  marcate
due o piu' opzioni: 0 punti; 
      risposta errata: -0,15 punti. 
    11. La prova scritta e' corretta in forma anonima. 
    12. Saranno ammessi alla prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito il punteggio minimo di ventuno/trentesimi. 
    13.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale  sara'
pubblicato, per ciascun  profilo,  in  ordine  alfabetico,  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it 
    14. Durante la prova scritta i candidati non  possono  introdurre
nella sede  di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  raccolte
normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e  telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili  idonei  alla  memorizzazione  o
alla trasmissione di dati, o allo svolgimento di calcoli  matematici,
ne' possono comunicare tra di loro. In caso  di  violazione  di  tali
disposizioni  la  commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
                               Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'avviso di  convocazione  per  la  prova  orale  per  ciascun
profilo professionale di cui al precedente art.  1  sara'  pubblicato
sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni  prima
del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti. 
    2. La prova selettiva orale, distinta per  ciascuno  dei  profili
messi a concorso, consistera' in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto della prova scritta di cui al precedente art. 7 volto
ad  accertare  la  preparazione  e  la  capacita'  professionale  dei
candidati. Inoltre,  in  sede  di  prova  orale  il  candidato  sara'
sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua  inglese  e
della conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e
del codice dell'amministrazione digitale. 
    3. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM
e avvalendosi del supporto  tecnico  di  Formez  PA,  si  riserva  di
pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it contestualmente
alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per  la  prova  orale,
eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
    4. Alla  prova  selettiva  orale  sara'  assegnato  un  punteggio
massimo di trenta punti, e la stessa si intendera' superata se  sara'
stato raggiunto il punteggio minimo di ventuno/trentesimi. 
    5.  Dopo  lo  svolgimento  della  prova  orale,  la   commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati  dai
candidati, valutera' e autorizzera' la pubblicazione dei punteggi dei
titoli, di cui al successivo art. 9, dei soli candidati idonei. 
                               Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli e stesura 
                 delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei  titoli  e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per  la  valutazione.  I  titoli  in
lingua straniera  devono  essere  accompagnati  dalla  traduzione  in
italiano, compresi  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  se
riconosciuti  equipollenti/equivalenti   da   parte   del   Ministero
competente. 
    4. Ai titoli di studio e ai titoli per le  competenze  in  lingua
inglese e' attribuito un valore massimo complessivo  di  dieci  punti
sulla base dei seguenti criteri: 
    Titoli di studio e per le competenze in lingua inglese,  fino  ad
un massimo di dieci punti di cui: 
      a) 1 punto per la votazione di 110 con riferimento al  voto  di
laurea  relativo  alla  laurea  (L)  di  primo  livello   utile   per
l'ammissione  al  concorso,   con   esclusione   della   laurea   (L)
propedeutica alla laurea specialistica (LS)/Magistrale (LM) utile  ai
fini della partecipazione al concorso; 
      b)  1,5  punto  per  la  votazione  da  novanta  a  cento   con
riferimento al voto di laurea relativo al  diploma  di  laurea  (DL),
laurea  specialistica  (LS)  o  laurea  magistrale  (LM)  utili   per
l'ammissione al concorso; 
      c) 2 punti per votazione da centouno a centosei con riferimento
al voto  di  laurea  relativo  al  diploma  di  laurea  (DL),  laurea
specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per l'ammissione al
concorso; 
      d) 2,5 punti per la votazione da centosette  a  centodieci  con
riferimento al voto di laurea relativo al  diploma  di  laurea  (DL),
laurea  specialistica  (LS)  o  laurea  magistrale  (LM)  utili   per
l'ammissione al concorso; 
      e) ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita
per i titoli di cui ai punti precedenti; 
      f)  2  punti  per  ogni  diploma   di   laurea   (DL),   laurea
specialistica (LS) o laurea magistrale (LM),  ulteriori  rispetto  ai
titoli di studio utili per  l'ammissione  al  concorso  ad  eccezione
della laurea specialistica (LS)/ magistrale (LM) che sia il  naturale
proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini
della partecipazione; 
      g) 0,5 punti per ogni laurea (L)  di  primo  livello  ulteriore
rispetto ai titoli di studio  utili  per  l'ammissione  al  concorso,
nonche' per la Laurea (LS)/Magistrale (LM) purche' non sia dichiarata
come requsiito utile ai fini della partecipazione al concorso; 
      h) 2,5 punti per ogni dottorato ricerca ai  sensi  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
      i) 2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; 
      j) 1 punti  per  master  universitario  di  primo  livello  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
      k) 2 punto per master  universitario  di  secondo  livello  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
      l) 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al
B1 della conoscenza della lingua inglese,  ottenuta  presso  un  ente
certificatore  tra  quelli  individuati  con  decreto  del  direttore
generale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017. 
    5. Ultimata la prova orale  di  cui  al  precedente  art.  8,  la
commissione esaminatrice stilera', per ciascuno dei  profili  di  cui
all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito,  sulla
base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta,  nella
prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli. 
    6. La graduatoria di merito, per ciascuno dei profili di  cui  al
precedente art. 1, sara' espressa in settantesimi. 
    7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM. 
                               Art. 10 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di  cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445,  accompagnate  dalla  copia  fotostatica  non
autenticata di uno  dei  documenti  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. Nella dichiarazione sostitutiva  il
candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma
1,  lettera  r)  e  comma  3,  lettera  a)  del  presente   articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento  del
titolo di preferenza e la data di emissione. 
    7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 11 
 
    Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito 
               e comunicazione dell'esito del concorso 
 
    1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun  codice  concorso
di cui  all'art.  1,  saranno  validate  dalla  Commissione  RIPAM  e
trasmesse alle amministrazioni interessate. 
    2.  L'avviso  relativo   alla   avvenuta   validazione   e   alla
pubblicazione della predetta graduatoria sara'  pubblicato  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it e nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso  effettuata
mediante    pubblicazione    di    specifici    avvisi    su     sito
http://riqualificazione.formez.it    nonche'    sui    siti     delle
amministrazioni  interessate.  Tale  pubblicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalita' di  scelta
delle amministrazioni e delle sedi per i diversi contingenti messi  a
concorso con il presente bando, fermo restando  quanto  previsto  dal
successivo art. 13. 
                               Art. 12 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  la   prova   scritta   sara'
consentito, mediante l'apposito  sistema  telematico  «atti  on-line»
disponibile  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it  e   previa
attribuzione  di  password  personale  riservata,  accedere  per  via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare sul C/C Ripam di cui all'art. 4, la  quota  prevista
dal «Regolamento per l'accesso ai documenti  formati  o  detenuti  da
Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it All'atto del versamento  occorrera'
indicare la causale «accesso agli atti Concorso RIPAM -  INL,  INAIL,
MLPS». La ricevuta dell'avvenuto versamento dovra' essere esibita  al
momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma  per  la
visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del procedimento  e'  l'area  Produzione
preposta alle attivita' RIPAM. 
                               Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono al Formez PA, alla Commissione  RIPAM  e  alle  commissioni
esaminatrici  in  ordine  alle  procedure  selettive,   nonche'   per
adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e  dalla
normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez  PA,  con  sede
legale  e  amministrativa  in  viale  Marx,  15  -  00137  Roma;   il
responsabile del trattamento e'  il  dirigente  dell'«Area  Obiettivo
RIPAM». Incaricati del trattamento  sono  le  persone  preposte  alla
procedura di selezione individuate da  Formez  PA  nell'ambito  della
procedura medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione  verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza   e   non   eccedenza,   attraverso   il   sito   internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali
delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 14 
 
             Scelta della sede e assunzione in servizio 
 
    1. Ai candidati vincitori sara' data comunicazione dell'esito del
concorso e dell'elenco  delle  sedi  di  lavoro  disponibili  per  le
amministrazioni interessate. Per  il  contingente  di  cinquantasette
unita' da inquadrare nei ruoli  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali la sede sara' quella di Roma. 
    2. I candidati vincitori potranno scegliere  l'amministrazione  e
la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei  profili  di
cui all'art. 1 del  presente  bando,  fatto  salvo  il  possesso  dei
requsiti di cui all'art. 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra
le sedi disponibili, salvo il possesso  dei  predetti  requisiti,  ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    3. I candidati dovranno, a pena di decadenza, manifestare a Frmez
PA, la scelta della sede di destinazione esclusivamente attraverso le
modalita'  che  saranno  indicate  con  successivo  avviso  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it 
    4.  Successivamente  all'assunzione  in  servizio  dei  candidati
dichiarati  vincitori,  le  sedi  che  eventualmente  si   renderanno
nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero  interruzioni,  a
vario  titolo,   del   rapporto   di   lavoro   instaurato   con   le
amministrazioni   interessate,   che   siano   intervenute    durante
l'espletamento del periodo di prova - come disciplinato dall'art.  14
del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018,  non  potranno  essere
oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati gia'
assegnati ad altra sede  in  qualita'  di  vincitori  della  presente
procedura concorsuale. 
    5. Resta fermo quanto previsto  dall'art.  1,  comma  361,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    6. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente  ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    7. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato  viene  instaurato
mediante la stipula  di  contratto  individuale  di  lavoro.  Non  si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro  nei  confronti  dei
candidati che abbiano superato  il  limite  di  eta'  previsto  dalla
vigente normativa in materia. 
                               Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura,  della
necessita' della uniformita'  della  stessa,  della  simultaneita'  e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35,  comma
5 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  -  la  disciplina
regolamentare in materia di concorsi dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro,  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
      Roma, 5 agosto 2019 
 
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica 
                               Barila' 
 
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                              Perrotta