Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMMISSIONE RIPAM
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 1541 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 69 del 30-08-2019 |
Sintesi: | COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM Concorso (Scad. 11 SETTEMBRE 2019) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrar ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - COMMISSIONE RIPAM |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 01-09-2019 |
Data Scadenza bando | 11-09-2019 |
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Concorso (Scad. 11 SETTEMBRE 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di millecinquecentoquattordici posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994 di istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero per la funzione pubblica e del Ministero dell'interno; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentri nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Tenuto conto che, con nota del 22 luglio 2019, prot. n. 12479, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro attesta la copertura o l'avvio delle procedure finalizzate alla copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Tenuto conto, altresi', che con nota del 24 luglio 2019, prot. n. 11823, l'Ispettorato nazionale del lavoro attesta che, alla suddetta data, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti atti a coprire le quote d'obbligo di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Tenuto conto, altresi', che dal decreto del direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 marzo 2019, prot. 71, risulta la copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonche' il rispetto degli obblighi di cui all'art. 18, comma 2, della suddetta legge, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che prevede, tra l'altro, le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e in particolare l'art. 1, commi 300, 301, 361, 417, 418, 445; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, converto con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare l'art. 12, comma 7-bis; Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», e in particolare l'art. 3; Visto il decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 24 luglio 2019, prot. n. 41, con cui e' stata conferita delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l'organizzazione e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ottocentoventidue unita' di personale di ruolo da assumere a tempo indeterminato nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui n. 691 con profilo «ispettore del lavoro», e n. 131 con profilo «funzionario amministrativo giuridico contenzioso», nel rispetto degli indirizzi dettati dall'amministrazione delegante; Visto il decreto del direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2019, prot. n. 248, con cui e' stata conferita delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l'organizzazione e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquantasette unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e da inquadrare nel profilo professionale di «funzionario area amministrativa giuridico contenzioso», nel rispetto degli indirizzi dettati dall'amministrazione delegante; Vista la determina del direttore generale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro del 25 luglio 2019, prot. n. 34, con cui e' stata conferita delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l'organizzazione e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di seicentotrentacinque unita' di personale di ruolo da assumere a tempo indeterminato nell'area professionale C, livello economico 1, profilo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'amministrazione delegante; Vista la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 24 luglio 2019, prot. n. 11808, con la quale si rappresenta di volersi avvalere della facolta' di deroga all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2019, prot. n. 12564, con la quale il suddetto Ministero rappresenta di volersi avvalere della facolta' di deroga all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Vista la nota dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro del 25 luglio 2019, prot. n. 12742, con la quale si comunica di volersi avvalere della deroga all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Vista la nota del 22 luglio 2019, prot. n. 12480, dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51340, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica gli esiti della mobilita' ai sesni dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 del citato art. 34-bis; Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 11451, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51342, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica gli esiti della mobilita' ai sesni dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 del citato art. 34-bis; Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 12134, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51339, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data, nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte unita' che rispondono al fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive millecinquecentoquattordici unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni di cui in premessa, per i profili di seguito specificati e secondo la seguente ripartizione: Profilo di ispettore del lavoro Codice CU/ISPL Seicentonovantuno unita' per il profilo di Ispettore del lavoro, Area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui n. 64 (sessantaquattro) riservati al personale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Profilo amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL Ottocentoventitre' unita' cosi' suddivise: centrotrentuno unita' per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui tredici riservati al personale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; seicentotrentacinque unita' per il profilo professionale amministrativo, area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui centoventisette riservati al personale di ruolo dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; cinquantasette unita' per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area funzionale III - F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui sei riservati al personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 3. Le riserve di legge e quelle facoltative, in applicazione della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11, nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in applicazione della normativa vigente, e in subordine alla quota di riserva facoltativa.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al momento dell'assunzione in servizio: Profilo di ispettore del lavoro Codice CU/ISPL a. cittadinanza italiana; b. eta' non inferiore a diciotto anni; c. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: lauree magistrali (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; laurea (L) in: L-14 - Scienze dei servizi giuridici, L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale; d. idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego; e. godimento dei diritti civili e politici; f. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; g. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; i. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. Profilo professionale amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL a. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. b. eta' non inferiore a diciotto anni; c. essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: c1: per le centotrentuno unita' di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui tredici riservati al personale di ruolo, e le cinquantasette unita' da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui sei riservati al personale di ruolo: lauree magistrali (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-62 - Scienze della politica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; lauree specialistiche (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 70/S - Scienza della politica o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa; classi di laurea (L) in: L14 - Scienze dei servizi giuridici, L16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati secondo la normativa vigente; c2: per le seicentotrentacinque unita' di profilo professionale amministrativo da inquadrare dei ruoli dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui n. 127 riservati al personale di ruolo: laurea (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM). I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; d. idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego; e. godimento dei diritti civili e politici; f. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; g. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; i. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del presente bando.
Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. Il concorso sara' espletato in base alle procedure indicate nel bando. 2. Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarra' di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: a. una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune a tutti i profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; b. una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, distinta per i profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a; c. una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8, per ciascuno dei profili messi a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova di cui alla precedente lettera b. 4. La valutazione dei titoli verra' effettuata, con le modalita' previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigera', la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1, comma 1, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori ed assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo qaunto previsto dall'art. 14.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita' 1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 2. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line tramite il sistema «Step-One 2019», all'indirizzo internet https://www.ripam.cloud entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23,59:59 di detto termine. 3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della registrazione, dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1, dovra' essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1046999593 (codice IBAN IT 19Z0760103200001046999593) intestato a Formez PA - RIPAM, viale Marx n. 15 - 00137 Roma, con specificazione della causale «Concorso RIPAM INL-INAIL-MLPS». 5. Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati nel citato modulo elettronico. 6. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 7. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per entrambi i profili di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, il versamento della quota di partecipazione dovra' essere effettuato per ciascun profilo. 8. Nella domanda, da compilare per ciascun codice relativo al/ai profilo/i professionale/i per il/i quale/i si intende concorrere, tenuto conto del possesso dei requisiti, i candidati dovranno riportare: a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b. il codice fiscale; c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; d. il godimento dei diritti civili e politici; e. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; f. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; h. di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; i. di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con esplicita indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; j. di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del bando; k. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo art. 9; l. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando; m. l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando; n. l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; o. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985. 9. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. 10. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 11. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andra' opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovra' contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rendera' automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 12. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 13. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato all'atto della candidatura mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 14. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla prova scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 15. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 16. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
Art. 5 Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere ciascuna commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento della prova orale. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.
Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva, comune ai profili professionali di cui al precedente art. 1, consistera' in un test, da risolvere in sessanta minuti, composto da sessanta quesiti a risposta multipla di cui quaranta attitudinali per la verifica della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale e venti diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo con particolare riferimento alla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione; diritto del lavoro e legislazione sociale; disciplina del lavoro pubblico. 2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima del suo svolgimento, sara' pubblicato il diario con l'indicazione della sede e dell'ora in cui si svolgera' la suddetta prova, nonche' l'indicazione delle modalita' di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le informazioni relative alle modalita' del suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 4. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario della prova sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito http://riqualificazione.formez.it 5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 6. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario pubblicato sul suddetto sito internet e segnalato mediante l'avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; i candidati devono presentarsi, con un valido documento di riconoscimento, la ricevuta elettronica, di cui all'art. 4, e il modulo di autocertificazione rilasciati al momento della registrazione e della compilazione on-line della domanda dal sistema informatico «Step-One 2019». All'atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno altresi' sottoscrivere il predetto modulo nel quale attestano, sotto la propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. 7. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 8. Correzione, abbinamento e superamento della prova: gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente. 9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, ricorrera' all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova. 10. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +1 punto; mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; risposta errata: -0,33 punti. 11. La prova preselettiva sara' superata, per ciascuno dei profili di cui all'art. 1 del presente bando, da un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei predetti profili. Tale numero potra' essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. 12. I candidati che avranno superato la prova resteranno anonimi fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati che avverranno mediante lettura ottica. 13. Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla prova scritta, predisposti sulla base del punteggio conseguito, con il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgera', nonche' le indicazioni in merito al loro svolgimento, saranno pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it 14. L'avviso di convocazione per la prova scritta sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica. Della summenzionata pubblicazione e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» il primo giorno utile successivo alla pubblicazione della stessa sul predetto sito. 15. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 16. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 7 Prova scritta 1. La fase si articola in una prova selettiva scritta, distinta per i profili professionali di cui al precedente art. 1, finalizzata a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie previste mediante la somministrazione di sessanta domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. 2. La prova scritta vertera' sulle seguenti materie: Ispettore del lavoro - Codice CU/ISPL diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile; diritto del lavoro e legislazione sociale; elementi di diritto commerciale; elementi di diritto dell'Unione europea; elementi di contabilita' pubblica; elementi di diritto penale e di diritto processuale penale; elementi di diritto processuale civile; disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ordinamento e attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Funzionario amministrativo giuridico contenzioso - Codice CU/GIUL diritto costituzionale; diritto amministrativo; elementi di diritto dell'Unione europea; diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni e contratti; diritto del lavoro e legislazione sociale; normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; contabilita' pubblica; elementi di scienze delle finanze; elementi di diritto processuale civile; elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; ordinamento e attribuzioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. I candidati devono presentarsi puntualmente all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta elettronica, di cui all'art. 4, rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 4. All'atto della presentazione a sostenere la prova scritta, i candidati esonerati dalla prova preselettiva, dovranno altresi' sottoscrivere un modulo di autocertificazione nel quale attestano, sotto la propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. 5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comportera' l'esclusione dal concorso. 6. Il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati e' fissato dalla commissione esaminatrice e comunicato mediante il sito http://riqualificazione.formez.it 7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa. 8. Correzione, abbinamento e superamento della prova: gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno pubblicamente. 9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, ricorrera' all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova. 10. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,50 punti; mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; risposta errata: -0,15 punti. 11. La prova scritta e' corretta in forma anonima. 12. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di ventuno/trentesimi. 13. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sara' pubblicato, per ciascun profilo, in ordine alfabetico, sul sito http://riqualificazione.formez.it 14. Durante la prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 8 Prova orale 1. L'avviso di convocazione per la prova orale per ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1 sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova selettiva orale, distinta per ciascuno dei profili messi a concorso, consistera' in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova scritta di cui al precedente art. 7 volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati. Inoltre, in sede di prova orale il candidato sara' sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del codice dell'amministrazione digitale. 3. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 4. Alla prova selettiva orale sara' assegnato un punteggio massimo di trenta punti, e la stessa si intendera' superata se sara' stato raggiunto il punteggio minimo di ventuno/trentesimi. 5. Dopo lo svolgimento della prova orale, la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati, valutera' e autorizzera' la pubblicazione dei punteggi dei titoli, di cui al successivo art. 9, dei soli candidati idonei.
Art. 9 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua inglese e' attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti sulla base dei seguenti criteri: Titoli di studio e per le competenze in lingua inglese, fino ad un massimo di dieci punti di cui: a) 1 punto per la votazione di 110 con riferimento al voto di laurea relativo alla laurea (L) di primo livello utile per l'ammissione al concorso, con esclusione della laurea (L) propedeutica alla laurea specialistica (LS)/Magistrale (LM) utile ai fini della partecipazione al concorso; b) 1,5 punto per la votazione da novanta a cento con riferimento al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso; c) 2 punti per votazione da centouno a centosei con riferimento al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso; d) 2,5 punti per la votazione da centosette a centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso; e) ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per i titoli di cui ai punti precedenti; f) 2 punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), ulteriori rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso ad eccezione della laurea specialistica (LS)/ magistrale (LM) che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione; g) 0,5 punti per ogni laurea (L) di primo livello ulteriore rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso, nonche' per la Laurea (LS)/Magistrale (LM) purche' non sia dichiarata come requsiito utile ai fini della partecipazione al concorso; h) 2,5 punti per ogni dottorato ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; i) 2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; j) 1 punti per master universitario di primo livello del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; k) 2 punto per master universitario di secondo livello del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; l) 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017. 5. Ultimata la prova orale di cui al precedente art. 8, la commissione esaminatrice stilera', per ciascuno dei profili di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli. 6. La graduatoria di merito, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 1, sara' espressa in settantesimi. 7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 10 Preferenze e precedenze 1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi e i mutilati civili; t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso 1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse alle amministrazioni interessate. 2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito http://riqualificazione.formez.it nonche' sui siti delle amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalita' di scelta delle amministrazioni e delle sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13.
Art. 12 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara' consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare sul C/C Ripam di cui all'art. 4, la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it All'atto del versamento occorrera' indicare la causale «accesso agli atti Concorso RIPAM - INL, INAIL, MLPS». La ricevuta dell'avvenuto versamento dovra' essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 5. Il responsabile unico del procedimento e' l'area Produzione preposta alle attivita' RIPAM.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM e alle commissioni esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma; il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'«Area Obiettivo RIPAM». Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 14 Scelta della sede e assunzione in servizio 1. Ai candidati vincitori sara' data comunicazione dell'esito del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro disponibili per le amministrazioni interessate. Per il contingente di cinquantasette unita' da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la sede sara' quella di Roma. 2. I candidati vincitori potranno scegliere l'amministrazione e la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei profili di cui all'art. 1 del presente bando, fatto salvo il possesso dei requsiti di cui all'art. 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra le sedi disponibili, salvo il possesso dei predetti requisiti, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. I candidati dovranno, a pena di decadenza, manifestare a Frmez PA, la scelta della sede di destinazione esclusivamente attraverso le modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito http://riqualificazione.formez.it 4. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova - come disciplinato dall'art. 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati gia' assegnati ad altra sede in qualita' di vincitori della presente procedura concorsuale. 5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 6. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 7. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia.
Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura, della necessita' della uniformita' della stessa, della simultaneita' e della globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. Roma, 5 agosto 2019 p. Il Dipartimento della funzione pubblica Barila' p. Il Ministero dell'economia e delle finanze Castaldi p. Il Ministero dell'interno Perrotta