Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 66
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 6 del 21-01-2020
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 21 febbraio 2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di fin ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-01-2020
Data Scadenza bando 21-02-2020
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso (Scad. 21 febbraio 2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2020-2021.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice civile; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  «Riordino  del  reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli  ufficiali  del  Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della  legge  31  marzo
2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Visti gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  concernenti  l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto ministeriale 16  settembre  2003,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Elenco delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'idoneita'»; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Viste le «Linee guida per  l'implementazione  del  nuovo  sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota  militare  -
edizione  giugno  2013  (Integrated  Pilot  Training  System  2020)»,
approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a),  del
citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali  successive
a quella preliminare venga ammesso un numero  di  concorrenti  idonei
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa  selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2020/2021  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di  sessanta  allievi
ufficiali  del  ruolo  normale  -  comparti  ordinario  e  aeronavale
all'Accademia della Guardia di finanza. 
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: 
      a) Cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui: 
        1) Uno e' riservato ai candidati in  possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
        2) Uno e' riservato al coniuge, ai figli  superstiti,  ovvero
ai parenti in  linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) Otto sono destinati al comparto aeronavale di cui: 
        1) Quattro) alla specializzazione «pilota militare»; 
        2) Quattro) alla specializzazione «comandante di  stazione  e
unita' navale». 
      3. I concorrenti possono presentare domanda  di  partecipazione
per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni. 
      4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
        a) prova preliminare consistente in test logico-matematici  e
culturali (eventuale per il comparto aeronavale); 
        b) prova scritta di cultura generale; 
        c) prove di efficienza fisica; 
        d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
        e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
        f) prove orali; 
        g) prova facoltativa di una lingua straniera; 
        h) prova facoltativa di informatica; 
        i) valutazione dei titoli; 
        j) visita medica  di  controllo  per  i  concorrenti  per  la
specializzazione «pilota militare»; 
        k)  accertamento   dell'idoneita'   al   pilotaggio   per   i
concorrenti per la specializzazione «pilota militare»; 
        l) visita medica di incorporamento. 
      5. Il corso di Accademia ha inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha durata  triennale  (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente). 
      Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di
Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per  un  anno,  nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente). 
      6. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
rispettive graduatorie uniche  di  merito,  il  numero  dei  posti  a
concorso, di sospendere  l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori, in  ragione  del  numero  di  assunzioni  complessivamente
autorizzate  dall'Autorita'   di   Governo,   nonche'   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili. 
                               Art. 2 
 
        Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso: 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti
per: 
        1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo
o al volo; 
        2) il comparto aeronavale: 
          (a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla
vita di bordo; 
          (b)  specializzazione  comandante  di  stazione  e   unita'
navale, per inattitudine al volo; 
          c) non siano  imputati,  non  siano  stati  condannati  ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
          d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
          e)  non  siano  stati  rinviati  o  espulsi  da  corsi   di
formazione dell'Accademia del Corpo della Guardia di finanza; 
          f) siano in possesso delle qualita' morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della Guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
          g) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti
dalle Universita' statali o legalmente riconosciute. 
    Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2019/2020. 
    2. Oltre ai requisiti di cui alla precedente comma 1, i candidati
devono, alla data del 1° gennaio 2020: 
      a) se non appartenenti al Corpo, anche se gia' alle armi: 
        1) avere compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di eta', vale
a dire essere nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998  e  il
1° gennaio 2003, estremi inclusi; 
        2) avere, se  minorenni  alla  data  di  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del  genitore  esercente  in  via
esclusiva la potesta'  o  del  tutore  per  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza; 
        3) non essere stati ammessi a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza,  ovvero  avere  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      b)  se  appartenenti  ai   ruoli   ispettori,   sovrintendenti,
appuntati e  finanzieri,  compresi  gli  allievi  marescialli  e  gli
allievi finanzieri del Corpo: 
        1)  non  avere  superato  il  giorno   del   compimento   del
ventottesimo anno di eta', ossia essere nati in data non  antecedente
al 1° gennaio 1992; 
        2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non
idonei   all'avanzamento   ovvero,   se   dichiarati    non    idonei
all'avanzamento, avere  successivamente  conseguito  un  giudizio  di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non  idoneita',   ovvero   non   avere   rinunciato   all'avanzamento
nell'ultimo quinquennio; 
        3)  non  avere  riportato,  nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        4) non essere sottoposti a un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        5)  non  essere  sospesi  dall'impiego  o   non   essere   in
aspettativa. 
    3. I requisiti di cui  ai  commi  1  e  2,  se  non  diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
ultimo previsto per  la  presentazione  della  domanda  e  alla  data
dell'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentunesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
form di compilazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza: 
      a) gli utenti che accedono con S.P.I.D.  (Sistema  pubblico  di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; 
      b) i restanti utenti registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, corredato  per  esteso  dalla  propria  firma  autografa  e
scansionato, dovra' essere caricato a  sistema,  mediante  l'apposita
funzione  «upload»,  unitamente  alla  scansione   fronte-retro   del
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'.  Il  sistema
consentira', quindi, di verificarne  il  corretto  inserimento  e  di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma  1,  la
procedura di presentazione dell'istanza. 
    4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra': 
      a) registrarsi al  portale  indicando  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata in  uso  a  uno  dei  componenti  del  nucleo
familiare esercente  la  potesta'  genitoriale  o,  in  mancanza,  al
tutore; 
      b) effettuare,  al  termine  della  procedura  di  compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato  dal  sistema
che, una volta stampato, corredato per esteso dalla  firma  autografa
del candidato e, a pena di nullita', da entrambi  i  genitori  o  dal
solo genitore esercente in via esclusiva la potesta'  genitoriale,  o
in  mancanza,  dal  tutore   ai   fini   dell'assenso   a   contrarre
l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami  clinici
e  strumentali  utili  all'accertamento   dell'idoneita'   fisica   e
attitudinale,  dovra'  essere  scansionato  e  caricato  a   sistema,
mediante l'apposita  funzione  «upload»,  unitamente  alla  scansione
fronte-retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori. 
    Nel caso di assenso/autorizzazione di  entrambi  i  genitori,  il
candidato avra' cura di scansionare, su un  unico  file,  i  relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'. 
    Il  sistema  consentira',  quindi,  di  verificare  il   corretto
inserimento dei file  richiesti  e  di  concludere  la  procedura  di
presentazione dell'istanza. 
    5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    6. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatesi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoRN2020@pec.gdf.it entro le ore  14,00
del trentunesimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Qualora l'istanza sia presentata da un  candidato  minorenne,  il
modello  dovra'  essere  sottoscritto  dallo  stesso  e,  a  pena  di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai  fini
dell'assenso  a  contrarre   l'arruolamento   e   dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili  all'accertamento
dell'idoneita'  fisica  e  attitudinale.  L'istanza   dovra'   essere
corredata, in  tal  caso,  anche  dalla  scansione  fronte/retro  del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita  la
potesta' genitoriale. 
    7. I militari del Corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  Reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   generale   la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale. 
    I militari che risultano assegnati  ad  una  Sezione  di  Polizia
giudiziaria   presso   una   Procura   della   Repubblica    dovranno
tempestivamente notiziare  della  partecipazione  al  concorso  anche
l'Autorita'  giudiziaria  dalla   quale   funzionalmente   dipendono.
Quest'ultima  dovra'  essere,  altresi',  informata  dei  profili  di
impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera q). 
    Dell'avvenuto  adempimento   dovra'   essere   fornita   apposita
dichiarazione  al  Reparto  dal  quale  dipendono  direttamente   per
l'impiego. 
    8. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   6,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro il termine di cui al comma 1. 
    9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di  Reparto
di appartenenza  e  grado  (se  appartenenti  al  Corpo)  intervenute
successivamente  al  termine  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoRN2020@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) se concorrente per i posti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
      e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti  civili  e
politici; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso e l'Istituto presso  il  quale  e'  stato
conseguito. Coloro che, pur non  essendo  in  possesso  del  previsto
diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione  delle
domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico  2019/2020   dovranno
indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito  e  il  relativo
indirizzo; 
      h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza); 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      j) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e  di  polizia  a  esclusione  dei  proscioglimenti,  se
concorrenti per: 
        1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo
o al volo; 
        2) il comparto aeronavale: 
          (a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla
vita di bordo; 
          (b)  specializzazione  comandante  di  stazione  e   unita'
navale, per inattitudine al volo; 
      k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      l)  di  non  essere  stato  rinviato  o  espulso  da  corsi  di
formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 
      m) se gia' appartenente al Corpo: 
        1) in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non
idoneo   all'avanzamento   ovvero,   se   dichiarato    non    idoneo
all'avanzamento, di aver successivamente conseguito  un  giudizio  di
idoneita'  e  che  siano   trascorsi   almeno   cinque   anni   dalla
dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  di  non  aver  rinunciato
all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        2) di non  avere  riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        3) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        4) di non essere sospeso dall'impiego o in aspettativa; 
      n)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      o) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      p)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di   cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e/o maggiorativi di punteggio elencati all'art. 26 del  bando.
Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare  o  far
pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art.  6,
comma  2,  la  documentazione   o   le   certificazioni   ovvero   le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso di tali titoli; 
      q) di essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative di: 
      a) conoscenza di una lingua  straniera  scelta  tra:  francese,
spagnolo e tedesco; 
      b) informatica; 
      c) efficienza fisica scelta: 
        1) se concorrente per il contingente  ordinario,  tra:  corsa
piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero; 
        2) se concorrente per  il  comparto  aeronavale,  tra:  corsa
piana 100 metri e piegamenti sulle braccia. 
    3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati: 
      a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  devono
compilare la domanda di partecipazione precisando gli  estremi  e  il
livello del titolo in base al  quale  concorrono  per  tale  posto  e
indicando la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale  intendono
sostenere  la  prova  scritta  e  quelle  orali  e   facoltativa   di
informatica; 
      b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in  linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, devono compilare la domanda di  partecipazione
precisando gli estremi e l'Autorita' che ha attestato il possesso del
requisito richiesto. 
    4. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso e, in particolare, degli  articoli  11,  12,  14,  25  e  26
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
preliminare e della prova scritta nonche' le  modalita'  di  notifica
dei relativi esiti e di convocazione per le  prove  successive  e  le
modalita' di notifica delle graduatorie uniche di merito. 
    5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 31 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'art. 3, comma 1  e  6,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto,  dal  candidato  e,  se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo  genitore  esercente  in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore; 
      b) non siano corredate dal PDF  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo/i documento/i di riconoscimento; 
      c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste; 
      d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoRN2020@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna»; 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    4. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    2. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere  le  prove
di efficienza fisica, consegnare in tale sede i  documenti  in  carta
semplice, ovvero le  dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso, dei requisiti che  conferiscono
i titoli preferenziali stabiliti dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487  e/o  maggiorativi  di  punteggio
indicati all'art. 26 del bando, anche se non indicati  nella  domanda
di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine
di  presentazione  della  stessa.   In   alternativa,   la   predetta
documentazione puo'  essere  inviata,  entro  la  data  di  effettivo
sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoRN2020@pec.gdf.it  In  tal  caso,  fa
fede la data riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»
purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato entro la data di  effettivo  sostenimento
delle prove di efficienza fisica l'amministrazione  pubblica  che  la
detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica. 
    3.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2019/2020  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    4. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione. 
    5. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,  ciascuna  delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  uniche  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di  finanza,  e  da
due  docenti,  membri,  nelle  materie  oggetto  di  valutazione,  in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni dalla nomina della commissione giudicatrice; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      c)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o,  a  parita'  di  grado,  comunque  con
anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno otto ufficiali della Guardia  di  finanza,  periti  selettori,
membri; 
      f) sottocommissione per la visita medica  di  controllo  per  i
concorrenti  del  comparto  aeronavale  -  specializzazione   «pilota
militare», composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un
ufficiale medico, membri; 
      g) sottocommissione per la  visita  medica  di  incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a  eccezione
degli ufficiali medici e di quelli  appartenenti  o  impiegati  nella
specialita' telematica  del  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo,
che possono rivestire anche il grado di tenente. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro
di reclutamento; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di cui al comma 1: 
      a) lettera a), e' integrata per l'effettuazione: 
        1)   delle   prove   orali,   da   un    docente    abilitato
all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia
di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera; 
        2)  delle  prove  facoltative  di  lingua  straniera   e   di
informatica, rispettivamente da: 
          (a)  docenti  abilitati   all'insegnamento   della   lingua
straniera prescelta dal candidato o da  ufficiali  della  Guardia  di
finanza qualificati conoscitori della medesima lingua; 
          (b) ufficiali  della  Guardia  di  finanza  appartenenti  o
impiegati     nella     specialita'     telematica     del      ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
        3) dell'eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei
candidati che le sosterranno in  lingua  tedesca  dall'ufficiale  del
Corpo qualificato  conoscitore  della  lingua  straniera  di  cui  al
precedente punto 2), lettera (a). 
      b)   lettera   e),   puo'   altresi'   avvalersi,    ai    fini
dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi. 
                               Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in  un  apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, su proposta del Centro  di  reclutamento,  l'esclusione  dal
concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui  all'art.
2. 
    2. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto  comunicazione
alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal  3  marzo  2020,  la
prova preliminare consistente in test logico-matematici e in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  25
febbraio  2020,  mediante  avviso  pubblicato  sul   portale   attivo
all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»   e   presso   l'Ufficio
centrale relazioni con il  pubblico  e  comunicazione  interna  della
Guardia di finanza, viale XXI Aprile,  n.  51,  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5.  I  candidati  che  concorrono  per  il  posto  riservato   ai
possessori dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
qualora abbiano fatto richiesta nella domanda  di  partecipazione  al
concorso di sostenere la prova scritta, la prova  orale  e  la  prova
facoltativa di informatica in lingua tedesca, possono richiedere, sul
posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua
stessa per ottenere chiarimenti sulle modalita' di  esecuzione  della
prova preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera a). 
    8.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti   i   questionari   da
somministrare  ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  portale  attivo
all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», nella  sezione  relativa
ai concorsi e sulla rete intranet del Corpo. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare  da  parte  dei  candidati,  saranno   rese   disponibili
informazioni utili sul citato portale. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui al all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta di cui all'art. 12, i candidati classificatisi: 
      a) per il comparto ordinario nei primi ottocentoquaranta  posti
della graduatoria stilata ai soli fini della  predetta  prova.  Sono,
inoltre, ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo  stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo  posto  utile.  I
restanti candidati sono esclusi dal concorso; 
      b) per  il  comparto  aeronavale,  i  candidati  classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi: 
        1)  Centotrenta  posti  per   la   specializzazione   «pilota
militare»; 
        2) Centotrenta posti per la specializzazione  «comandante  di
stazione e unita' navale». 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    La  prova  preliminare  non  sara'  svolta   relativamente   alla
specializzazione per  la  quale  il  numero  di  domande  validamente
presentate sia inferiore a duecentoventicinque. 
    Di tale circostanza, sara' data comunicazione con l'avviso di cui
al comma 2. 
    12. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima sessione  della  predetta  prova,
mediante     avviso     sul     portale     attivo      all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
    a) giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
    b)  straordinario,  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 12 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno  12
marzo 2020, nella sede che  sara'  resa  nota  con  l'avviso  di  cui
all'art. 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i concorrenti. 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di un  tema  di  cultura  generale,  unico  per  tutti  i
candidati,  adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di secondo grado. 
    3. Eventuali variazioni della data  di  svolgimento  della  prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art.  11,
commi 2 e 12. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
                               Art. 13 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali  supporti  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a). 
                               Art. 14 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione assegna  a  ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a trenta trentesimi, arrotondati  alla  seconda  cifra
decimale. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro il giorno  23  aprile  2020,  con
avviso sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»
o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione
interna della Guardia di finanza,  viale  XXI  Aprile,  n.  51,  Roma
(numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno  rese  note
eventuali variazioni della data  di  pubblicazione  dell'esito  della
prova scritta. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alle  prove  di   efficienza   fisica,   all'accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica   e   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale e  presso  l'ufficio
di cui al comma 5  a  partire  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova  scritta  di
cui al medesimo comma. 
    Tali prove si svolgeranno secondo la  tempistica  e  l'ordine  di
seguito riportato: 
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; 
      b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
solo per i candidati del comparto ordinario e per i candidati per  la
specializzazione comandante di stazione e unita' navale  idonei  alle
prove di efficienza  fisica.  I  candidati  per  la  specializzazione
«pilota militare» idonei alle  prove  di  efficienza  fisica  saranno
convocati per sostenere  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica
nelle date indicate nel predetto avviso che sara' reso noto a partire
dal giorno successivo a quello di cui al comma 5; 
      c) 5° e 6°  giorno:  accertamento  dell'idoneita'  attitudinale
solo  per  i   candidati   idonei   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    I candidati non  idonei  alla  prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 15 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  b)
sottopone i  candidati  idonei  alla  prova  scritta  alle  prove  di
efficienza fisica consistenti in: 
      a) per il comparto ordinario: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
piegamenti sulle braccia; 
        2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m  e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il comparto aeronavale: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana  1000  m,
nuoto 25 m stile libero; 
        2) prova facoltativa  a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Sono ammessi a  sostenere  le  prove  facoltative  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), punto 2)  e  lettera  b),  punto  2),
unicamente i candidati  che  le  abbiano  specificatamente  richieste
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. Il  mancato  raggiungimento  dei  parametri  minimi  indicati,
rispettivamente, nelle tabelle in allegati 3 e 4: 
      a)  anche  in   una   sola   delle   discipline   obbligatorie,
determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso; 
      b) nelle prove facoltative, non incide  sulla  gia'  conseguita
idoneita' al termine degli esercizi obbligatori. 
    4. Il candidato idoneo che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  12
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche  di   merito,   una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
 
        =====================================================
        | Punteggio conseguito| Maggiorazione del punteggio |
        +=====================+=============================+
        |       da 1 a 2      |             0,05            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 2,5 a 3,5    |             0,10            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       da 4 a 5      |             0,15            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 5,5 a 6,5    |             0,20            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       da 7 a 8      |             0,25            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 8,5 a 9,5    |            0,30             |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 10 a 11     |             0,35            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 11,5 a 12    |             0,40            |
        +---------------------+-----------------------------+
 
    5. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
devono essere in possesso di un certificato in corso di validita'  di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  o
per  altro  sport  di  cui  alla  tabella  B  allegata   al   decreto
ministeriale  18  febbraio  1982   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport appartenenti alla Federazione medico  sportivo  italiana  o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  in   qualita'   di
specializzati in medicina dello sport. 
    Il predetto certificato dovra' essere alternativamente: 
      a) consegnato  o  fatto  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alla prova di efficienza fisica; 
      b) inviato, entro il medesimo giorno,  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata concorsoRN2020@pec.gdf.it purche' redatto  in
originale come  documento  informatico  ai  sensi  dell'art.  20  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, ovvero attestato, a norma  dell'art.  22  del  medesimo
decreto,  con  firma  digitale  del  medico   specializzato   o   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di
copia informatica di documento analogico. In tal  caso,  fa  fede  la
data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»  purche'  in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    La sottocommissione di cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
provvede all'esclusione dal concorso dei candidati per  i  quali  non
dispone,  alla  data  di  effettivo  sostenimento  delle   prove   di
efficienza fisica, dell'originale del predetto certificato. 
    6. I candidati  di  sesso  femminile  devono  produrre,  all'atto
dell'effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, un test
di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni  dalla
data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.  In
assenza del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza
a cura dell'amministrazione. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  della  prova  di
efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse  con
provvedimento del Comandante del centro di reclutamento: 
      a) con riserva,  alle  prove  orali  e  facoltative  di  lingua
straniera e di informatica; 
      b) d'ufficio a svolgere le predette prove di efficienza  fisica
e i successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica, attitudinale e
di idoneita' al pilotaggio, se concorrenti per i posti destinati alla
specializzazione «pilota militare», nell'ambito  del  primo  concorso
utile  successivo  alla  cessazione  di  tale  stato  di   temporaneo
impedimento. Il provvedimento  di  rinvio  puo'  essere  revocato  su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in
data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della
graduatoria dell'originario concorso. 
    7.  Il  Presidente  della  competente  sottocommissione  di   cui
all'art. 7, comma 1, lettera b), provvede all'eventuale differimento,
con giudizio motivato e insindacabile,  a  una  data  non  successiva
all'8 giugno 2020, del candidato che: 
      a) impossibilitato a  presentarsi  nel  giorno  di  svolgimento
delle prove di cui al comma 1, consegni o faccia pervenire entro tale
data idonea certificazione medica  attestante  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti o  uno  stato  di  temporanea  indisposizione.
Detta   documentazione   puo'   essere,   in   alternativa,   inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it.
A tale fine, fa fede la data riportata sulla  «ricevuta  di  avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      b) si infortuni prima o durante  l'espletamento  di  una  delle
prove e lo faccia presente a uno dei  membri  della  preposto  Organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    8. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    9.  Avverso  le  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 16 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati dei comparti
  ordinario e aeronavale - specializzazione «comandante di stazione e
  unita' navale» 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle
condizioni dei soggetti al momento della  visita  medica  preliminare
effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e dalle direttive  tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di  finanza  disponibili  sul  sito
internet del Corpo www.gdf.gov.it In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto  ministeriale  n.  155/2000  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo; 
      b) visus, il candidato deve essere in possesso: 
        1) se concorrente per il comparto ordinario, di una  acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  anche   con   correzione
diottrica secondo i parametri specificati al  punto  17,  lettera  p)
delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio; 
        2)   se   concorrente   per    il    comparto    aeronavale -
specializzazione  «comandante  di  stazione  e  unita'  navale»,   di
acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a  complessivi  16/10  e  non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza  correzione;  campo
visivo e motilita' oculare  normali;  senso  cromatico  normale  alle
tavole pseudoisocromatiche. 
    Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale» non  devono  essere  affetti
dalle imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di  cui
all'elenco in allegato 5. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  ulteriori  giornate  di  attivita'  rispetto  alla
tempistica di cui all'art. 14, comma 6. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al  precedente  comma  3,  nell'ambito  di  altri
concorsi per l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6.  Per   i   candidati   che,   alla   data   di   effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio  definitivo  e'  espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    In tali casi, per coloro che concorrono  per  i  posti  riservati
alla specializzazione «comandante di stazione e unita'  navale»  deve
essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al  comma
2, lettera b), punto 2) e l'assenza delle imperfezioni, infermita'  e
condizioni somato-funzionali di cui al predetto elenco in allegato 5. 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica  preliminare  e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale, in  caso  di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        1) matassine colorate per i candidati del comparto ordinario; 
        2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che  concorrono
per i posti destinati alla specializzazione «comandante di stazione e
unita' navale»; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    8. La sottocommissione per la visita medica preliminare: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    9. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1; 
      b) integrata da documentazione relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 6)  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  da  una  struttura
privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale.  In  tale
ultimo  caso,  il  Centro  di   reclutamento   potra'   eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative -
Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme  Gialle,  n.  18,  00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. 
    Entro il medesimo termine, la predetta  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
      In caso di invio telematico, fa fede la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
      Entro i tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione: 
      3) spedita o inviata entro  il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
      4) consegnata, pervenuta o inviata in mera  scansione  o  copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il  cui  originale  sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 
    In  ogni   caso,   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b)  sia  priva  dei  prescritti
requisiti o non pervenga in originale  secondo  le  modalita'  e  nei
termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    11. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 9 e valutata  la  certificazione
prodotta puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari,  all'esito  dei  quali  formulera'  l'apposito   giudizio.
L'eventuale riconvocazione avverra'  prima  dello  svolgimento  delle
successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    12. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione,  nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 17 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
  psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale  -
  specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica preliminare  devono
presentare, in originale, la seguente documentazione  sanitaria,  con
data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
      I  certificati  devono  essere  rilasciati  da  una   struttura
sanitaria pubblica,  anche  militare,  o  da  una  struttura  privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso,
il  Centro  di  reclutamento  potra'  eventualmente   richiedere   ai
candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) certificato medico (format in allegato  7),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia  farmacologica  assunta  o  somministrata   nei   30   giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere  c)  e
d). 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra'  essere  presentato  lo  stesso
certificato di cui all'art. 15, comma 6. In assenza del  referto,  la
candidata e' sottoposta,  allo  scopo  sopra  indicato,  al  test  di
gravidanza presso il Centro di reclutamento. 
    Qualora all'atto delle visite mediche, le  concorrenti  risultino
positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti  o
degli accertamenti  svolti,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 15, comma 6. 
    4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche preliminari. La data  di  convocazione  viene  immediatamente
comunicata  all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non   avanzi   la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e'  stato
riconvocato o non esibisca in tale data i certificati  in  argomento,
e' escluso dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 18 
 
      Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati 
    del comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare» 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei candidati del comparto aeronavale - speciali    zzazione  «pilota
militare» risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione
delle   condizioni   dei   soggetti   al   momento    dell'esecuzione
dell'accertamento. 
    A tal fine: 
      a) i candidati  sono  avviati  presso  l'Istituto  di  medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare  sito  in  Roma,  viale  Piero
Gobetti, n. 2, per essere  sottoposti  alle  visite  mediche  dirette
all'accertamento  dell'idoneita'   degli   stessi   ai   servizi   di
navigazione aerea quali piloti ai sensi del decreto  ministeriale  16
settembre 2003 e dell'art.  586  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per effetto del  combinato  disposto
delle predette norme, i  candidati  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti fisici: 
        1) distanza vertice-gluteo  non  superiore  a  cm  98  e  non
inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e
non inferiore a cm 56; 
        2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90  e  non
inferiore a cm 74,5. 
      I  candidati,  a  mente  del  citato  decreto  ministeriale  16
settembre 2003, devono  essere  in  possesso,  tra  l'altro,  di  una
capacita' visiva «per lontano»  non  inferiore  a  10/10  per  occhio
raggiungibile anche con correzione diottrica purche' il  visus  senza
correzione (naturale)  non  sia  inferiore  a  8/10  per  occhio.  Il
candidato, inoltre, dovra' avere  capacita'  di  leggere  agevolmente
tavole a distanza pari a cm 30  e  cm  100  utilizzate  nei  test  di
visione «per vicino». Per entrambe le tipologie di  capacita'  visiva
si  applicano  le  tolleranze  rifrattive  specificate  nel  medesimo
decreto ministeriale. Sono altresi' causa di non idoneita' gli  esiti
di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare; 
      b) la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  c),
acquisito il  giudizio  medico-legale  di  idoneita'  ai  servizi  di
navigazione aerea quali piloti rilasciato dall'Istituto di  cui  alla
lettera a): 
        1) esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia
di finanza sulla base delle previsioni del  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e
delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it 
        2) laddove ritenuto necessario e per una migliore valutazione
del relativo quadro clinico, sottopone  i  candidati  alle  ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di  laboratorio  di  cui
all'art. 19, comma 6. 
    In tema di difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si rinvia
a quanto specificato all'art. 16, comma 2, lettera  a)  del  presente
bando. 
    A tal  fine,  potranno  essere  previste  ulteriori  giornate  di
attivita' rispetto alla tempistica di cui all'art. 14, comma 6. 
    2. Nei confronti dei  candidati  privi  di  anche  uno  solo  dei
requisiti: 
      a) di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e  2),  il  predetto
Istituto  di  medicina  aerospaziale  non  procede   all'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione  aerea,  quali  piloti  e  i
candidati sono immediatamente giudicati non idonei; 
      b) prescritti per l'idoneita' ai servizi di  navigazione  aerea
quale pilota, accertati nel corso della visita di  cui  al  comma  1,
lettera a), la sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera
c) esprime giudizio di non idoneita' al  servizio  nella  Guardia  di
finanza quali ufficiali del ruolo normale - comparto  aeronavale  per
la specializzazione «pilota militare». 
    In entrambi i casi, i  candidati  non  idonei  sono  esclusi  dal
concorso. 
    3. I candidati dichiarati non idonei ai  servizi  di  navigazione
aerea in sede di visita medica  preliminare,  possono  richiedere  di
essere sottoposti a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma
del giudizio di inidoneita'. 
    La relativa istanza deve essere: 
      a) presentata, contestualmente alla comunicazione del  giudizio
di non idoneita', al Centro di reclutamento per il  successivo  esame
della sottocommissione  per  la  visita  medica  preliminare  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera c); 
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica,  anche  militare,  o  da  una  struttura  privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 8).  In  tale
ultimo  caso,  il  Centro  di   reclutamento   potra'   eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative -
Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme  Gialle,  n.  18,  00122
Roma/Lido di Ostia entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'. 
    Entro il medesimo termine, la predetta  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
      In caso di invio telematico, fa fede la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
      Entro i tempi tecnici di espletamento della  visita  medica  di
appello, comunicati al  candidato  in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione: 
      3) spedita o inviata entro il suddetto termine di dieci  giorni
e pervenuta oltre lo stesso; 
      4) consegnata, pervenuta o inviata in mera  scansione  o  copia
entro il suddetto termine di  dieci  giorni,  il  cui  originale  sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 
      L'amministrazione non si assume alcuna responsabilita'  per  la
mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della
documentazione entro il predetto termine; 
    c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a),  la
quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermita'  che
hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
      1)  confermare  il  giudizio  di  inidoneita'   in   precedenza
espresso; 
      2) disporre la convocazione  dell'aspirante  per  sottoporlo  a
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   commissione   sanitaria   di   appello
dell'aeronautica militare. 
    In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
commissione sanitaria di appello, la  sottocommissione  di  cui  alla
lettera a) esprime il  giudizio  di  idoneita'  o  non  idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo  normale
- comparto aeronavale  per  la  specializzazione  «pilota  militare»,
anche a seguito degli ulteriori  accertamenti  di  cui  all'art.  19,
comma 6. 
    La suddetta istanza non e' accolta qualora non  venga  presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la  documentazione  di
cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o non pervenga
in originale nei termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    In ogni caso, il giudizio della sottocommissione  per  la  visita
medica preliminare  sara'  immediatamente  notificato  al  candidato,
anche tramite il Centro di reclutamento. 
    4. I candidati giudicati non idonei  a  seguito  delle  ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio di cui al
comma 1, lettera b), punto 2), possono chiedere di essere  ammessi  a
visita medica di revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b)   difetto   di   senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    5. La sottocommissione per la visita medica preliminare: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma  4,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    6. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata  al  Centro  di  reclutamento  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c); 
      b) integrata da documentazione relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 6)  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  da  una  struttura
privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale.  In  tale
ultimo  caso,  il  Centro  di   reclutamento   potra'   eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative -
Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme  Gialle,  n.  18,  00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. 
    Entro il medesimo termine, la predetta  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
      In caso di invio telematico, fa fede la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
      Entro i tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione: 
      3) spedita o inviata entro  il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
      4) consegnata, pervenuta o inviata in mera  scansione  o  copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il  cui  originale  sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento. 
    In   ogni   caso   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b)  sia  priva  dei  prescritti
requisiti o non pervenga in originale  secondo  le  modalita'  e  nei
termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    7. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    8.  La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari,  all'esito  dei  quali  formulera'  l'apposito   giudizio.
L'eventuale riconvocazione avverra'  prima  dello  svolgimento  delle
successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    9. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono   convocati   per   sostenere   l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale. 
    10. I candidati risultati assenti o  giudicati  non  idonei  alla
visita medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, nei
casi  in  cui  siano  stati  riconvocati,  nonche'   agli   ulteriori
accertamenti sanitari presso  la  commissione  sanitaria  di  appello
dell'aeronautica militare, sono esclusi dal concorso. 
    11.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 19 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
  psico-fisica  per  i  candidati  che  concorrono  per  il  comparto
  aeronavale - specializzazione «pilota militare» 
 
    1. I concorrenti convocati per l'accertamento  dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea   presso   l'Istituto   di   medicina
aerospaziale dell'aeronautica militare di Roma, devono presentare, in
tale data: 
      a) certificato in corso di  validita',  in  originale  o  copia
conforme,  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport iscritti  alla  Federazione  medico  sportiva  italiana,  o  da
strutture sanitarie pubbliche anche militari  o  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale  in  cui  esercitano  medici,  in
qualita' di specializzati in medicina dello sport; 
      b) certificato concernente i markers virali, anti  HAV,  HBsAg,
anti HBsAb e anti HCV; 
      c) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      d)  certificato  concernente  l'emocromo  con   formula,   VES,
glicemia,  creatininemia,  ALT,  AST,  GGT,   bilirubina   totale   e
frazionata;  colesterolemia  totale;  trigliceridemia;  esame   delle
urine; 
      e) ecocardiogramma color  doppler,  comprensivo  di  referto  e
immagini; 
      f) esami radiografici,  comprensivi  delle  radiografie  e  dei
relativi referti in originale: 
        1) del torace in due proiezioni, qualora in possesso; 
        2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale  in  due
proiezioni, qualora in possesso; 
      g) tracciato elettroencefalografico  standard,  preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto; 
      h) certificato medico (format in  allegato  7)  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      i) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di svolgimento della visita; 
      j) solo per i candidati di sesso femminile: 
        1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza (sangue  o  urine)  non  anteriore  ai  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato.  In  caso  di  mancata  presentazione  del  referto,  la
candidata e' sottoposta al test di gravidanza  presso  l'Istituto  di
medicina aerospaziale dell'aeronautica militare; 
        2) ecografia pelvica con relativo  referto,  in  originale  o
copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. 
    I sopra riportati certificati e accertamenti  diagnostici  devono
essere rilasciati o eseguiti, ove non  diversamente  specificato,  in
data non antecedente a sei  mesi  dal  giorno  della  visita,  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo  caso,  e'  onere
del candidato produrre anche un'attestazione in originale  rilasciata
dalla  medesima  struttura  sanitaria  privata,   comprovante   detto
accreditamento. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la mancata presentazione, anche  di  un  singolo  documento,
della documentazione sanitaria specificata al comma 1, a eccezione di
quella riportata alle lettere f), i) e j) punto 1); 
      b) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
b) e c); 
      c) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera h), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti; 
      d)  l'eventuale  positivita'  riscontrata  in  sede   di   test
tossicologici  in  assenza  di  idonea  documentazione  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di svolgimento della visita. 
    3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea,  quali  piloti,  gli  esami  radiografici  e  i  referti  sono
trattenuti   presso   l'Istituto   di   medicina   aerospaziale    ed
eventualmente messi a  disposizione  della  sottocommissione  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  lettera   c),   per   l'espletamento   delle
attribuzioni di propria competenza. 
    4.  Qualora  all'atto  delle  visite  mediche,   le   concorrenti
risultino positive al test di gravidanza sulla base  dei  certificati
prodotti o degli accertamenti svolti, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 15, comma 6. 
    5. I concorrenti sottoposti  ad  accertamento  dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea  sono  invitati  a  sottoscrivere  la
dichiarazione in allegato  9  concernente  l'assenso  all'esecuzione,
presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare,
degli   accertamenti   previsti   dall'ivi    riportato    protocollo
diagnostico. In caso di candidato minorenne, la dichiarazione  dovra'
essere sottoscritta da  entrambi  i  genitori  o  dal  solo  genitore
esercente la potesta' genitoriale o,  in  mancanza,  dal  tutore.  La
mancata   presentazione   di   detta    dichiarazione    determinera'
l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami  radiologici
eventualmente necessari per  gli  approfondimenti  diagnostici  e  la
conseguente esclusione dal concorso. 
    6. I candidati sono, eventualmente,  sottoposti  da  parte  della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), a  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili.  In  tal  caso,  l'interessato,  se  maggiorenne,  dovra'
sottoscrivere, pena l'esclusione dal concorso, apposita dichiarazione
di consenso. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 20 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  e),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere consultati testi o altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera e). 
    5. I candidati risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale,
sono ammessi a sostenere le  prove  orali  e,  se  idonei,  le  prove
facoltative di  lingua  straniera  e  di  informatica  nel  giorno  e
nell'ora comunicati dal  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  le  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 21 
 
                   Prove orali e prove facoltative 
                di lingua straniera e di informatica 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono in: 
      a) un esame di storia  ed  educazione  civica  (durata  massima
15'); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15'); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15'); 
      d) un esame di lingua inglese (durata massima 15'). 
    2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su  due
di  queste,  estratte  a  sorte,  vertono  gli  esami.  La  prova  di
conoscenza della lingua inglese di cui al comma  1,  lettera  d),  da
effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste: 
      a) nella lettura di un brano; 
      b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. 
    La sottocommissione, prima dell'inizio della prova,  individua  i
brani da sottoporre ai candidati per  la  lettura.  Tali  brani  sono
proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione  attribuisce  a  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi  arrotondato
alla seconda cifra decimale. Il punto di merito di  ciascuna  materia
si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la
stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 
    5. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso. 
    6. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle  prove  orali,  e'
sottoposto  alle  prove  facoltative  di  conoscenza  di  una  lingua
straniera - scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettera  a)
- e/o di informatica secondo le modalita' indicate in allegato 11. 
    8.  L'aspirante  in  possesso   dell'attestato   di   bilinguismo
concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario
puo' richiedere di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera
in francese o spagnolo. 
    A tal proposito, lo stesso  puo'  essere  assistito,  sul  posto,
all'atto del sostenimento della eventuale prova facoltativa di lingua
straniera o di  informatica,  da  personale  qualificato  conoscitore
della lingua tedesca  per  ottenere  i  chiarimenti  necessari  sulle
modalita' di esecuzione delle prove. Qualora ne abbia fatto richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso, la prova facoltativa  di
informatica e' svolta in lingua tedesca,  salvo  diversa  contestuale
richiesta dell'interessato. 
    9. Il giudizio sulle prove di cui al comma 7  e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 4, lettera a), punto 2) dello stesso articolo, con le
modalita' indicate al comma 3. 
    10. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto  e  trenta  trentesimi  consegue,  nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche   di   merito,   le
maggiorazioni riportate in allegato 11. 
    11. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle  prove  orali  ed,  eventualmente,  nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e  da  un
membro della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
nell'albo  della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',
comunque, notificato a ogni candidato. 
    12. Al termine delle prove orali e  delle  prove  facoltative  di
lingua  straniera  e  informatica  dei  candidati  per  il   comparto
aeronavale -  specializzazione   «pilota   militare»,   la   medesima
sottocommissione provvede, secondo le disposizioni  di  cui  all'art.
26, alla compilazione di una graduatoria  provvisoria  di  merito  ai
fini della individuazione dei  concorrenti  per  la  specializzazione
«pilota militare» da avviare agli accertamenti di cui  ai  successivi
articoli 22 e 23. 
    13. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa nota  con  avviso
sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con  il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale  XXI
Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 22 
 
      Visita medica di controllo per i candidati che concorrono 
   per il comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare» 
 
    1.  I  candidati  ammessi  all'accertamento   dell'idoneita'   al
pilotaggio sono sottoposti alla visita medica di controllo  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f). 
    2. Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto  dell'ammissione  a
detta fase, devono  produrre  un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'amministrazione. 
    Qualora le concorrenti risultino positive al test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti o  degli  accertamenti  svolti  a
cura  dell'amministrazione,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 15, comma 6, lettera b). 
    3. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre   l'esecuzione   di   tutti   gli   accertamenti   ritenuti,
eventualmente, necessari per  una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare. 
    4. I candidati risultati idonei alla visita medica  di  controllo
sono avviati alla fase dell'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio
di cui al successivo art. 23, a eccezione di quelli di cui al comma 2
del medesimo articolo. I concorrenti  non  idonei  sono  esclusi  dal
concorso. 
    5. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 23 
 
Accertamento  dell'idoneita'  al  pilotaggio  per  i  candidati   che
  concorrono per il comparto aeronavale  -  specializzazione  «pilota
  militare» 
 
    1. Sono ammessi  all'accertamento  dell'idoneita'  al  pilotaggio
presso  l'Aeronautica  militare  i  primi  sei  concorrenti  per   la
specializzazione «pilota militare» individuati secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui all'art. 21, comma 12. 
    2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno gia'  conseguito  il
brevetto  di  pilota  di  aeroplano  presso   la   Scuola   di   volo
dell'Aeronautica  militare   di   Latina   non   saranno   sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo  e,  se  vincitori,  saranno
convocati in Accademia. 
    3. I candidati, ammessi a tale fase, vi accedono: 
      a)  se  provenienti  dai  civili,  in   qualita'   di   allievo
finanziere,  contraendo,  dalla  data  di  presentazione,  una  ferma
volontaria pari alla durata della fase stessa; 
      b) con il grado rivestito, se  militari  in  servizio.  Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera a); 
      c) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza. 
      Nel caso in cui i candidati appartengano: 
      d) alla Guardia di finanza,  sono  comandati  in  missione  per
tutta la durata della fase; 
      e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura  degli  enti  di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano  a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; 
      f) a Forze di polizia a  ordinamento  civile  ovvero  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 
    4. E' fatta salva la facolta' per l'amministrazione di convocare,
proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'art.  21,  comma
12, un numero di concorrenti pari a quello degli  eventuali  esclusi,
rinunciatari, assenti o rinviati ai sensi dell'art. 22, comma 2. 
    5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante
tale fase e con  la  medesima  decorrenza,  la  ferma  contratta  dai
candidati di cui al comma 3, lettera  a),  e'  rescissa.  I  medesimi
candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia
e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma  3,  lettera  b)
sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 
    6.  Alla  fine  del  percorso  accertativo  presso  l'Aeronautica
militare  i  candidati  risultati  idonei   saranno   convocati,   se
vincitori, in Accademia. I candidati  risultati  non  idonei  saranno
esclusi dal concorso. 
                               Art. 24 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, prevista  dall'art.  11,  le
prove di efficienza fisica,  previste  dall'art.  15,  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto  dagli  articoli  16  e   18,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art.  20  e
le prove orali previste dall'art. 21 e' considerato rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici  di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive,  i  presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b),  c),  d)
ed e) hanno facolta' - su  istanza  dell'interessato,  esclusivamente
per documentate cause di  forza  maggiore,  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoRN2020@pec.gdf.it 
      b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 12,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      c) la visita medica di controllo,  prevista  dall'art.  22,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      d) la visita medica di incorporamento, prevista  dall'art.  27,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a  cause  di  forza
maggiore,  debitamente  documentati,  devono  essere  comunicati  dal
candidato all'Accademia della Guardia  di  finanza  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata Bg0200000p@pec.gdf.it  entro  il  terzo
giorno solare successivo alla data di svolgimento della visita medica
di incorporamento. 
    Il  Comandante  dell'Accademia,  sentito  il   Presidente   della
sottocommissione per la visita medica di incorporamento e valutate le
documentate cause impeditive, puo' differire - con giudizio  motivato
e insindacabile - la presentazione del candidato, purche' il  ritardo
sia contenuto improrogabilmente entro il  decimo  giorno  dall'inizio
del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini  della
proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a) e d) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e d),  non  si  presenta
nel giorno e  nell'ora  stabiliti  e'  considerato  rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 25 
 
                Graduatoria per il comparto ordinario 
 
    1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), e' compilata dalla  sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a  esclusione  delle  lettere
g), h), i), j), k) e l). 
    3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso  sara'
formata secondo l'ordine dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti,
calcolati sommando i seguenti valori numerici: 
      a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle
materie d'esame); 
      b) punto di merito ottenuto nella prova scritta; 
      c) eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove  di  efficienza
fisica  e  nelle  prove  facoltative  di  lingua   straniera   e   di
informatica. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 27. 
    Tale graduatoria e' resa  nota  con  avviso  sul  portale  attivo
all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet  del
Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,  n.
51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 26 
 
                   Graduatoria comparto aeronavale 
 
    1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), e' compilata dalla  sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a  esclusione  delle  lettere
g), h,  i)  e  l)  con  l'indicazione  a  fianco  di  ciascuno  della
specializzazione per la quale ha concorso. 
    3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso  sara'
formata secondo l'ordine dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti,
calcolati sommando i seguenti valori numerici: 
      a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle
quattro materie d'esame); 
      b) punto di merito ottenuto nella prova scritta; 
      c) eventuali maggiorazioni ottenute nella prova  di  efficienza
fisica  e  nelle  prove  facoltative  di  lingua   straniera   e   di
informatica; 
      d) punteggio titoli,  assegnato  ai  soli  concorrenti  per  la
specializzazione  «pilota  militare»  per  il  possesso  del   B.P.A.
(brevetto di pilota di aeroplano), conseguito  presso  la  Scuola  di
volo dell'Aeronautica militare di Latina: punti 1,00; 
      e) punteggio  titoli  assegnato  ai  soli  concorrenti  per  la
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» in base  al
possesso delle seguenti categorie di patente nautica: 
        1) categoria «A»: 
          (a) entro le 12 miglia dalla costa punti 0,20; 
          (b) senza alcun limite dalla costa punti 0,40; 
        2) categoria «B»: punti 1,00. 
    I punti attribuibili per  il  possesso  delle  patenti  nautiche,
cosi' come sopra distinti, non  sono  cumulabili  tra  loro  e  sara'
considerata quella che comporta  l'attribuzione  del  punteggio  piu'
alto. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 27. 
    Tale graduatoria e' resa  nota  con  avviso  sul  portale  attivo
all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet  del
Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,  n.
51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 27 
 
                   Visita medica di incorporamento 
                      e ammissione in Accademia 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi ai rispettivi
corsi di formazione, in  qualita'  di  allievi  ufficiali  del  ruolo
normale - comparti ordinario e aeronavale, i candidati iscritti nelle
rispettive graduatorie di cui agli articoli 25 e 26, nei  limiti  dei
posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie
stesse e tenuto conto delle riserve dei  posti  di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettere a), sempreche' abbiano  conseguito  il  giudizio  di
idoneita' alla visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera g). 
    2. Le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
rinviate, d'ufficio, a svolgere una o piu' prove  e  accertamenti  di
cui agli articoli 15, 16, 18, 20 e 22 nell'ambito del primo  concorso
utile  successivo  alla  cessazione  di  tale  stato  di   temporaneo
impedimento, qualora idonee, saranno: 
      a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito  conseguito
nelle graduatorie uniche di merito del presente  concorso  e  avviate
alla frequenza del primo corso utile in  aggiunta  ai  vincitori  del
concorso cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa
posizione di graduatoria sara' determinata, ove previsto, sulla  base
del punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  finale  al  termine  del
periodo di formazione. Gli effetti  economici  della  nomina  saranno
riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista  per  i
militari  appartenenti  al   corso   di   formazione   effettivamente
frequentato. 
    3. Qualora per mancanza di candidati idonei  non  possano  essere
ricoperti: 
      a) i posti del comparto ordinario, le unita'  disponibili  sono
equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  a  quelle  messe  a
concorso per il comparto aeronavale, secondo il  seguente  ordine  di
priorita': 
        1) specializzazione «pilota militare»; 
        2) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»; 
      b)  i  posti  per  una  delle  specializzazioni  del   comparto
aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        1) all'altra specializzazione a concorso; 
        2) al comparto ordinario. 
    4. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    5. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    6. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a),  non  beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino: 
      a) privi dell'attestato di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  riferito  al
diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o
superiore; 
      b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    7. Le riserve di posti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  a)
sono soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche  i
concorrenti che, nella  relativa  graduatoria  unica  di  merito,  si
collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori. 
    Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza  di
candidati idonei, gli stessi sono  devoluti  in  aumento  agli  altri
candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito. 
    8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla  data  di
inizio del corso, possono essere autorizzate  altrettante  ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  fermo
restando quanto specificato al precedente comma 7. Decorsi i  termini
per  le  ulteriori  ammissioni  ai  corsi  a  seguito  di  rinunce  o
decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'. 
    9.  L'amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi
a concorso. 
    10. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti,  gli  appuntati  e  i  finanzieri  del  Corpo  devono
rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 
    11. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
devono  congedarsi  dalle  rispettive  amministrazioni  e  consegnare
all'Accademia della Guardia di finanza, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  comando/ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del comando/ente di appartenenza. 
    12. Gli allievi ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia devono sottoscrivere,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
Accademia. Ai fini della nomina a  sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare e decorre dalla stessa data di nomina. 
    13. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il  consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti. 
                               Art. 28 
 
          Spese di partecipazione al concorso e concessione 
                della licenza straordinaria per esami 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive,  sono  a  carico  degli  aspiranti.  Sono  a  carico
dell'amministrazione le spese  di  vitto  e  alloggio  connesse  alla
permanenza dei  candidati  che  concorrono  per  la  specializzazione
«pilota militare» presso la Scuola di volo dell'Aeronautica  militare
di Latina per l'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere i), j), k) e l), per  il  comparto
ordinario e all'art. 1, comma 4, a eccezione delle lettere i), e  l),
per il comparto aeronavale ai candidati appartenenti  al  Corpo  sono
concesse licenze straordinarie, per  esami  militari,  per  i  giorni
strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami,
fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa  per  la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
limite massimo di quarantacinque giorni  annui  (art.  3,  comma  37,
legge 24  dicembre  1993,  n.  537)  possono,  invece,  fruire  della
anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza
dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente  non  si  presenti  alle
prove orali per cause dipendenti dalla propria volonta',  la  licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita,  alla  licenza  ordinaria
dell'anno successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza  del  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 29 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
 
    1. Durante  il  corso,  gli  allievi  ufficiali  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',  dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora  gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un  assegno  personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri  incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o  a  disposizioni
normative a carattere generale. 
                               Art. 30 
 
      Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it». 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3  del
presente bando di concorso. 
                               Art. 31 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 
      Il  «punto  di  contatto»  del  titolare  e'   il   Centro   di
reclutamento della Guardia di  finanza,  con  sede  in  Roma/Lido  di
Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail:rm0300001@gdf.it  -
posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it 
      b) il responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della  guardia  di  finanza  puo'  essere  contatto  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1)  e'  finalizzato  allo  svolgimento  delle  procedure   di
selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base
giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e  successive
modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, con particolare riferimento all'art. 2151,  comma  1,  lettera
a), nel decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988,  n.
574, con particolare riferimento  all'art.  33  nonche'  alla  tutela
degli  interessi   dell'amministrazione   presso   le   giurisdizioni
ordinaria, amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto «necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101.
Cio', anche in caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
      L'esercizio dei predetti diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  «punto  di  contatto»  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
 
        Roma, 10 gennaio 2020 
 
                                     Il comandante generale: Zafarana 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 8 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 9 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 10 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 11 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico