Concorso per COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 43 del 05-06-2020 |
Sintesi: | COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM CONCORSO (Scad. 20-06-2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area funzion ... |
Ente: | COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | NAPOLI |
Comune: | NAPOLI |
Data di inserimento: | 06-06-2020 |
Data Scadenza bando | 20-06-2020 |
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CONCORSO (Scad. 20-06-2020)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, in vari profili, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto, in particolare, l'art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, tra l'altro, disciplina la Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione, in materia di semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, con il quale il Pref. dott.ssa Maria Grazia Nicolo', in qualita' di rappresentante del Ministero dell'interno, e' nominata componente della Commissione RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 18, comma 1, che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette; Atteso che, dalla nota prot. n. 2093 del 17 febbraio 2020 dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e dall'allegato Prospetto informativo riferito alla data del 31 dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' e appartenente alle altre categorie protette - con riferimento alla quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risulta una scopertura di sei unita' di personale per le quali l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo prevede apposita riserva di posti nell'ambito della procedura selettiva di cui al presente bando per una unita' di personale a valere sul codice di concorso TEC/AICS e per le restanti cinque unita' a valere sul codice di concorso AMM/AICS; Atteso che, con la suddetta nota prot. n. 2093 del 17 febbraio 2020 e con l'allegato Prospetto informativo, riferito alla data del 31 dicembre 2019, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo attesta la copertura della quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge n. 68/1999, ferma restando la verifica della copertura della medesima quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei; Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferito al 31 dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie protette - con riferimento alla quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta una scopertura di tre unita' di personale, per le quali il predetto Ministero ha comunicato la conclusione dell'iter di assunzione, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei; Atteso che, in base al richiamato Prospetto informativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riferito al 31 dicembre 2019, la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, gli articoli 678 e 1014; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento delle persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e condizione di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 22 luglio 2015, n. 113 concernente il regolamento recante «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo» e, in particolare, l'art. 10 che tra l'altro prevede che per l'accesso all'area tecnico-operativa e' titolo preferenziale valutabile la precedente esperienza lavorativa nel settore di competenza e nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 agosto 2017, con il quale l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a bandire e ad assumere n. 60 unita' di personale appartenente all'area III-F1; Visto l'accordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative del 12 ottobre 2016, come modificato il 3 aprile 2017, per l'individuazione del sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in cui, tra l'altro, sono individuati i contenuti professionali dei profili oggetto del presente bando di concorso; Tenuto conto che, in ragione della propria missione istituzionale ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 17, comma 8, della legge 11 agosto 2014, n. 125 e dall'art. 9 del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, il personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo puo' essere inviato all'estero per operare nell'ambito delle sedi estere, istituite ai sensi dell'art. 17, comma 7, della richiamata legge n. 125/2014; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e in particolare l'art. 1, comma 317, che, tra l'altro, autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 350 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e che prevede che i bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione; Visto l'ordinamento professionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al decreto ministeriale prot. n. 1272 del 30 luglio 2019, in cui, tra l'altro, sono individuati i contenuti professionali del profilo oggetto del presente bando di concorso; Vista la nota prot. n. 1358 del 26 gennaio 2018 con cui l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo richiede di avvalersi della Commissione Interministeriale RIPAM per l'espletamento della presente procedura concorsuale; Visto il decreto del 24 luglio 2019 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delega alla Commissione Interministeriale RIPAM l'espletamento della presente procedura concorsuale; Vista la nota del 20 settembre 2019, prot. n. 11908, con la quale l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo rappresenta, tra l'altro, di volersi avvalere della facolta' di deroga all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Vista la nota del 24 luglio 2019, prot. n. 11314/AGP, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rappresenta di volersi avvalere della facolta' di deroga all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Vista la suddetta nota del 20 settembre 2019, prot. n. 11908, con la quale l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo attesta di aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota del 25 luglio 2019, prot. n. 11419/AGP, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota del 2 agosto 2019, prot. n. 50899, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti della mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, nei profili di funzionario sotto indicati, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo la seguente ripartizione: Codice AMM/AICS Venti unita', di cui cinque posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nell'Area funzionale III - F1, profilo funzionario amministrativo - contabile, nei seguenti settori: giuridico, legale e contenzioso; pianificazione e budget; contratti, gare ed appalti. Codice TEC/AICS Quaranta unita', di cui un posto riservato ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nell'Area funzionale III - F1, profilo funzionario tecnico-professionale, nei seguenti settori: promozione e comunicazione; programmazione e sviluppo economico; infrastrutture (ingegneria e architettura); salute, protezione sociale e gender (sviluppo umano); sviluppo rurale; patrimonio culturale; diritti umani e migrazione; educazione e formazione; statistica; finanza; sicurezza alimentare; partenariati pubblico privato; ambiente; informatica. Codice AMM/MATTM Trentadue unita' da inquadrare nel ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'Area funzionale III - F1 profilo funzionario amministrativo esperto in relazioni internazionali. 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11 nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al momento dell'assunzione in servizio: a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b) avere un'eta' non inferiore a diciotto anni; c) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego; e) godimento dei diritti civili e politici; f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del presente bando.
Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Il concorso e' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune ai codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a); c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, che dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova di cui alla precedente lettera b). Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica. La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'; d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita' previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, in numero pari ai posti disponibili, validata ai sensi dell'art. 11 dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, sono nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
Art. 4 Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. Termini e modalita' 1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it sul sistema «Step-One 2019» e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https//ripam.cloud» previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine. 3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1 deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per tutti i codici concorsuali di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, il versamento della quota di partecipazione dovra' essere effettuato per ciascuno di essi. 5. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 6. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare: a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il codice fiscale; c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; i) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con esplicita indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; j) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del bando; k) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai sensi del successivo art. 9; l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando; m) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando; n) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell'art. 20, comma 2- bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; o) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985; p) la scelta della seconda lingua tra spagnolo, francese, arabo e portoghese, la cui conoscenza e' oggetto di valutazione nell'ambito della prova orale; q) le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini in possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle mansioni del profilo per cui concorre; r) le competenze informatiche possedute; s) la disponibilita' ai trasferimenti (SI/NO), ferma restando la normativa vigente in materia; t) la motivazione alla candidatura. 7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 8. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono dichiarare altresi' di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 9. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 11. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato e' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 13. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 14. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso. 15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza contestuali presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione. 16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
Art. 5 Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Ciascuna commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alle commissioni esaminatrici sono aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche. 2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta. 3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva, comune ai codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, consiste in un test, da risolvere in settanta minuti, composto da cinquanta quesiti a risposta multipla di cui venticinque attitudinali per la verifica della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale, cinque situazionali e venti diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto amministrativo; elementi di contabilita' di Stato; disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019», almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul predetto sistema «Step-One 2019». I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on-line della domanda, dal sistema informatico. 6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019». 8. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +1 punto; mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; risposta errata: -0,33 punti. 9. La prova preselettiva e' superata per ciascuno dei codici concorso di cui all'art. 1 del presente bando da un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei predetti codici. Tale numero potrebbe essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. 10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito delle prove e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 7 Prove scritte 1. La fase selettiva scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, gestita con procedura analoga a quella della prova preselettiva, consiste nella risoluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: a) una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie: Codice AMM/AICS: diritto amministrativo; contabilita' di Stato e finanza pubblica; contabilita' civilistica; disciplina degli appalti e dei contratti pubblici. Codice TEC/AICS: diritto dell'Unione europea e delle Organizzazioni internazionali; geografia politica ed economica; disciplina e organizzazione della cooperazione internazionale per lo sviluppo; project cycle management. Codice AMM/MATTM: diritto amministrativo; diritto dell'ambiente; diritto internazionale dell'ambiente; diritto dell'Unione europea; pianificazione territoriale e urbanistica. b) una parte composta da dieci quesiti volta a verificare la conoscenza della lingua inglese di livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 2. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,6 punti; mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; risposta errata: -0,2 punti. Alla suddetta prova, ai fini dell'ammissione alla fase selettiva orale, sara' assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). 3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019», almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 5. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019». 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. 9. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali. Al termine delle operazioni viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 10. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 8 Prova orale 1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del precedente art. 7, comma 9, e il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolge, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando, e' pubblicato sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova selettiva orale, distinta per codice concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati, sulle medesime materie della prova scritta di cui all'art. 7, comma 1, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1 del presente bando, nonche' sulle seguenti materie: per il codice AMM/AICS: diritto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali; disciplina e organizzazione della cooperazione internazionale per lo sviluppo; project cycle management; codice di comportamento dei pubblici dipendenti; per il codice TEC/AICS: diritto amministrativo; statistica economica; contabilita' civilistica; codice di comportamento dei pubblici dipendenti; per il codice AMM/MATTM: diritto ambientale italiano, comparato ed internazionale; diritto ambientale europeo, politiche di coesione, fondi europei ed internazionali per l'ambiente; disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 3. Nel corso della prova selettiva orale si procede, inoltre, all'accertamento: della conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera scelta tra spagnolo, francese, arabo e portoghese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche; della conoscenza delle tecnologie informatiche nonche' delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 4. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 5. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova. 6. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 5, comporta l'esclusione dal concorso. 7. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la stessa si intende superata se viene stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 8. Dopo lo svolgimento della prova orale la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati, valuta e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei titoli di cui al successivo art. 9 (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito) dei soli candidati idonei.
Art. 9 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 10, ripartiti tra titoli di studio (massimo 4 punti) e titoli di servizio (massimo 6 punti). 5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati hanno autocertificato secondo i seguenti criteri di calcolo: a) Titoli di studio fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della Laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione; 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia' dichiarata; 0,5 punti per ogni master di primo livello; 2 punti per master universitario di secondo livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione. b) Titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, tenendo conto delle modalita' di utilizzo con riferimento alle tipologie contrattuali nonche' delle eventuali connesse responsabilita' in materia ambientale o di cooperazione allo sviluppo, secondo i seguenti criteri: documentata esperienza professionale in materia amministrativo - contabile, ambientale o di cooperazione allo sviluppo, anche non continuativa, maturata presso o per conto delle amministrazioni di cui al presente bando di concorso: tra 2 e 5 anni: fino a 3 punti; tra i 5 e gli 8 anni: fino a 4 punti; tra gli 8 e i 10 anni: fino a 5 punti; oltre i 10 anni: fino a 6 punti; documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia amministrativo - contabile, ambientale o di cooperazione allo sviluppo presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa delle amministrazioni di cui al presente bando di concorso, nonche' presso organismi internazionali ed organizzazioni della societa' civile iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 125/2014: tra 3 e 7 anni: fino a 3 punti; tra i 7 e gli 11 anni: fino a 4 punti; tra gli 11 e i 15 anni: fino a 5 punti; oltre i 15 anni: fino a 6 punti. 6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente comma 5, si applicano i seguenti principi: a) il computo degli anni di esperienza professionale e' dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12; b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; c) in caso di contemporaneita', i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta; d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 7. La commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1 del presente bando, la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli. 8. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 10 Preferenze e precedenze 1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi e i mutilati civili; t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito 1. La graduatoria finale di merito, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1 del presente bando, e' validata dalla Commissione RIPAM e comunicata alle amministrazioni interessate. 2. La graduatoria finale di merito e' pubblicata sul sistema Step-One 2019, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 3. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria e' pubblicato sul sistema «Step-One 2019», nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 4. Ogni comunicazione ai candidati e' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 12 Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro 1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 2. Per il contingente di personale da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo le sedi di assegnazione sono quelle di Roma e Firenze, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge 125/2014. Il personale da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' destinato alla sede di Roma. 3. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nell'Area III, posizione economica F1, presso le amministrazioni di cui al presente bando. 4. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia.
Art. 13 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta e' consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on-line» disponibile sul sistema «StepOne 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso AICS e MATTM». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di Formez Pa preposto all'Area obiettivo RIPAM.
Art. 14 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Area obiettivo Ripam. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. 6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura, della necessita' della uniformita' della stessa, della simultaneita' e della globalita' dell'iter, alla luce della delega ai sensi dell'art. 35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove prevista. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 5. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. Roma, 4 giugno 2020 p. il Dipartimento della funzione pubblica: Siniscalchi p. il Ministero dell'economia e delle finanze: Castaldi p. il Ministero dell'interno: Nicolo'