Concorso per COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 43 del 05-06-2020
Sintesi: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM CONCORSO (Scad. 20-06-2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area funzion ...
Ente: COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 06-06-2020
Data Scadenza bando 20-06-2020
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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

CONCORSO (Scad. 20-06-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantadue unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1, in vari profili, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto, in particolare, l'art. 35, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che,  tra  l'altro,  disciplina  la
Commissione per l'attuazione del Progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare,  l'art.  74,  comma  7-ter,
secondo cui, tra l'altro,  le  procedure  concorsuali  sono  volte  a
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti  specifici  e
di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con  il  profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure  sono  svolte,  ove
possibile,  con  l'ausilio  di  strumentazione  informatica   e   con
l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate  in
materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; 
    Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute  e  sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione, in  materia  di
semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile  ad
ognuno di essi, nell'ambito del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,  n.  70,  le
scuole   di   specializzazione   che   rilasciano   i   diplomi    di
specializzazione che consentono la  partecipazione  al  concorso  per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina  la  Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro  dell'interno,  con  il  quale  il  Pref.
dott.ssa Maria Grazia Nicolo',  in  qualita'  di  rappresentante  del
Ministero dell'interno,  e'  nominata  componente  della  Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2  dicembre  2019,
in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n.  32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 18,  comma  1,
che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Atteso che, dalla  nota  prot.  n.  2093  del  17  febbraio  2020
dell'Agenzia  italiana  per   la   cooperazione   allo   sviluppo   e
dall'allegato  Prospetto  informativo  riferito  alla  data  del   31
dicembre 2019 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto
agli  obblighi  di  assunzione  di  personale   con   disabilita'   e
appartenente alle altre categorie protette  -  con  riferimento  alla
quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n.  68,
risulta una scopertura di  sei  unita'  di  personale  per  le  quali
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo prevede apposita
riserva di posti nell'ambito della  procedura  selettiva  di  cui  al
presente bando per una unita' di personale a  valere  sul  codice  di
concorso TEC/AICS e per le restanti cinque unita' a valere sul codice
di concorso AMM/AICS; 
    Atteso che, con la suddetta nota prot. n. 2093  del  17  febbraio
2020 e con l'allegato Prospetto informativo, riferito alla  data  del
31  dicembre  2019,  l'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo
sviluppo attesta la copertura della quota di riserva di cui  all'art.
18, comma 2,  della  citata  legge  n.  68/1999,  ferma  restando  la
verifica della copertura  della  medesima  quota  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Atteso che dal prospetto informativo del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare riferito al 31 dicembre 2019
- riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi
di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre
categorie protette - con riferimento alla quota  di  riserva  di  cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta una scopertura di
tre unita' di personale,  per  le  quali  il  predetto  Ministero  ha
comunicato la conclusione dell'iter di assunzione, ferma restando  la
verifica della copertura  della  predetta  quota  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Atteso che, in  base  al  richiamato  Prospetto  informativo  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
riferito al 31 dicembre 2019, la quota di riserva di cui all'art. 18,
comma 2, della citata legge 12 marzo 1999,  n.  68  risulta  coperta,
ferma restando la  verifica  della  copertura  della  predetta  quota
d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con  modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma
9, che aggiunge il comma 2-bis dell'art. 20 della  predetta  legge  5
febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione studi  (FORMEZ),  a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare,  gli  articoli
678 e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di  trattamento  delle  persone,  indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e  condizione
di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e  in
particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via  telematica  delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge  11  agosto  2014,  n.  125,  recante  «Disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; 
    Visto il decreto  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze 22 luglio 2015, n. 113  concernente  il
regolamento   recante   «Statuto   dell'Agenzia   italiana   per   la
cooperazione allo sviluppo» e, in  particolare,  l'art.  10  che  tra
l'altro prevede  che  per  l'accesso  all'area  tecnico-operativa  e'
titolo preferenziale valutabile la precedente  esperienza  lavorativa
nel settore di  competenza  e  nell'ambito  della  cooperazione  allo
sviluppo; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 4 agosto 2017, con il quale l'Agenzia italiana per
la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a bandire e ad  assumere
n. 60 unita' di personale appartenente all'area III-F1; 
    Visto l'accordo con le Organizzazioni  sindacali  rappresentative
del  12  ottobre  2016,  come  modificato  il  3  aprile  2017,   per
l'individuazione  del  sistema   di   classificazione   dei   profili
professionali del personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo in cui,  tra  l'altro,  sono  individuati  i  contenuti
professionali dei profili oggetto del presente bando di concorso; 
    Tenuto conto che, in ragione della propria missione istituzionale
ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 17, comma 8,  della  legge
11 agosto 2014, n. 125 e dall'art.  9  del  decreto  ministeriale  22
luglio 2015, n.  113,  il  personale  dell'Agenzia  italiana  per  la
cooperazione allo sviluppo puo' essere inviato all'estero per operare
nell'ambito delle sedi estere, istituite ai sensi dell'art. 17, comma
7, della richiamata legge n. 125/2014; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e  in  particolare  l'art.  1,
comma 317, che, tra l'altro, autorizza il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, ad
assumere,  a  tempo  indeterminato,   anche   in   sovrannumero   con
assorbimento in relazione alle cessazioni  del  personale  di  ruolo,
mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami,
un contingente di personale di n. 350  unita'  appartenenti  all'Area
III, posizione economica  F1  e  che  prevede  che  i  bandi  per  le
procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando  l'esperienza
lavorativa  in  materia   ambientale   nell'ambito   della   pubblica
amministrazione; 
    Visto l'ordinamento professionale del Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di cui al decreto ministeriale
prot. n.  1272  del  30  luglio  2019,  in  cui,  tra  l'altro,  sono
individuati  i  contenuti  professionali  del  profilo  oggetto   del
presente bando di concorso; 
    Vista la nota prot. n. 1358 del 26 gennaio 2018 con cui l'Agenzia
italiana per la cooperazione  allo  sviluppo  richiede  di  avvalersi
della Commissione Interministeriale RIPAM  per  l'espletamento  della
presente procedura concorsuale; 
    Visto il  decreto  del  24  luglio  2019  con  cui  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  delega  alla
Commissione Interministeriale  RIPAM  l'espletamento  della  presente
procedura concorsuale; 
    Vista la nota del 20 settembre 2019, prot. n. 11908, con la quale
l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo rappresenta, tra
l'altro,   di   volersi   avvalere   della   facolta'    di    deroga
all'espletamento della mobilita'  di  cui  all'art.  30  del  decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8,
della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Vista la nota del 24 luglio 2019,  prot.  n.  11314/AGP,  con  la
quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare  rappresenta  di  volersi  avvalere  della  facolta'  di  deroga
all'espletamento della mobilita'  di  cui  all'art.  30  del  decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8,
della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Vista la suddetta nota del 20 settembre 2019, prot. n. 11908, con
la quale l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo attesta
di aver effettuato  la  comunicazione  di  cui  all'art.  34-bis  del
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la nota  del  25  luglio  2019,  prot.  n.  11419/AGP,  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, con  la  quale  e'  stata  effettuata  la
comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto  legislativo  del
30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la nota del 2 agosto 2019,  prot.  n.  50899,  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri comunica al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare gli esiti della mobilita'  ai  sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  complessive  novantadue  unita'  di  personale  non
dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare  nell'Area
funzionale III, fascia retributiva F1,  nei  profili  di  funzionario
sotto indicati, nei ruoli dell'Agenzia italiana per  la  cooperazione
allo sviluppo e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare secondo la seguente ripartizione: 
      Codice AMM/AICS 
      Venti unita', di cui cinque posti riservati ai sensi  dell'art.
3 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  da  inquadrare  nel  ruolo
dell'Agenzia italiana per la  cooperazione  allo  sviluppo  nell'Area
funzionale III - F1, profilo funzionario amministrativo -  contabile,
nei seguenti settori: giuridico, legale e contenzioso; pianificazione
e budget; contratti, gare ed appalti. 
      Codice TEC/AICS 
      Quaranta unita', di cui un posto riservato ai sensi dell'art. 3
della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  da  inquadrare   nel   ruolo
dell'Agenzia italiana per la  cooperazione  allo  sviluppo  nell'Area
funzionale III - F1, profilo funzionario  tecnico-professionale,  nei
seguenti  settori:  promozione  e  comunicazione;  programmazione   e
sviluppo  economico;  infrastrutture  (ingegneria  e   architettura);
salute,  protezione  sociale  e  gender  (sviluppo  umano);  sviluppo
rurale; patrimonio culturale; diritti umani e migrazione;  educazione
e formazione; statistica; finanza; sicurezza alimentare; partenariati
pubblico privato; ambiente; informatica. 
      Codice AMM/MATTM 
      Trentadue  unita'  da  inquadrare  nel  ruolo   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  nell'Area
funzionale III - F1 profilo  funzionario  amministrativo  esperto  in
relazioni internazionali. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 11 nel limite massimo del  50  per  cento  dei  posti
relativi a ciascun profilo. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche'
al momento dell'assunzione in servizio: 
      a)  essere  cittadini  italiani  o  di   altro   Stato   membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza  di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che  siano
titolari del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato  ovvero  dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art.  38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 
      b) avere un'eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) essere in possesso di uno dei titoli di  studio  di  seguito
indicati: laurea, diploma di  laurea,  laurea  specialistica,  laurea
magistrale. 
      I  titoli  sopra  citati   si   intendono   conseguiti   presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un  Paese  dell'Unione
Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche'  il  titolo  sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ovvero sia stata attivata la predetta procedura  di  equivalenza.  Il
candidato e' ammesso con riserva alle prove  di  concorso  in  attesa
dell'emanazione  di   tale   provvedimento.   La   dichiarazione   di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      e) godimento dei diritti civili e politici; 
      f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  Testo
Unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 
    2.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15,  comma  4,  del
presente bando. 
                               Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
della commissione esaminatrice ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorso e' espletato in base  alle  procedure  di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova preselettiva, secondo la disciplina  dell'art.  6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune ai codici concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, che  la  Commissione  RIPAM  si
riserva di svolgere qualora  il  numero  dei  candidati  che  abbiano
presentato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a  due
volte il numero dei posti messi a concorso; 
      b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1,  comma
1, riservata ai candidati che avranno superato la prova  preselettiva
di cui alla precedente lettera a); 
      c) una prova selettiva orale, secondo la  disciplina  dell'art.
8, distinta per i codici concorso di cui all'art.  1,  comma  1,  che
dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova
di cui alla precedente lettera b). 
      Le prove di cui alle precedenti lettere a)  e  b)  si  svolgono
presso sedi decentrate ed  esclusivamente  mediante  il  supporto  di
strumentazione informatica. 
      La prova di cui alla precedente lettera c) puo'  essere  svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'; 
      d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati  idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.  La
commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a  concorso,
redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti
nella prova scritta,  nella  prova  orale  e  nella  valutazione  dei
titoli. 
    3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito, distinta per i codici concorso di cui all'art. 1, comma 1, in
numero pari ai posti disponibili,  validata  ai  sensi  dell'art.  11
dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve dei posti di  cui
all'art. 1, sono nominati vincitori e assegnati alle  amministrazioni
interessate per l'assunzione a tempo  indeterminato,  secondo  quanto
previsto dal successivo art. 12. 
                               Art. 4 
 
        Pubblicazione del bando, presentazione della domanda 
          e comunicazioni ai candidati. Termini e modalita' 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi' disponibile sul sito  http://riqualificazione.formez.it  sul
sistema  «Step-One  2019»  e  sui  siti   web   istituzionali   delle
amministrazioni interessate. 
    2. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico  di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito  modulo  elettronico
sul  sistema  «Step-One  2019»,  raggiungibile  sulla  rete  internet
all'indirizzo «https//ripam.cloud» previa registrazione del candidato
sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il  candidato
deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la  compilazione
e l'invio on line della domanda devono  essere  completati  entro  il
quindicesimo giorno, decorrente dal giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  Qualora
il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada  in  un
giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Sono accettate  esclusivamente  e  indifferibilmente  le
domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del  modulo  elettronico.  Ai
fini della partecipazione al concorso, in  caso  di  piu'  invii,  si
terra' conto unicamente della domanda  inviata  cronologicamente  per
ultima. 
    4. Per la partecipazione al  concorso  di  cui  all'art.  1  deve
essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione  di  euro  10,00  (dieci/00  euro)  sulla  base  delle
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One  2019».  Qualora
il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per tutti i
codici concorsuali di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente
bando, il versamento della  quota  di  partecipazione  dovra'  essere
effettuato per ciascuno di essi. 
    5. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    6.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda, tenuto  conto  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti  che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare: 
      a) il cognome, il nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
nonche' il recapito telefonico e il  recapito  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  Testo
Unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando con esplicita indicazione dell'Universita' che  lo  ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; 
      j)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      k) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a  valutazione
ai sensi del successivo art. 9; 
      l)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando; 
      m) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando; 
      n) l'eventuale diritto all'esenzione dalla  prova  preselettiva
ai sensi dell'art. 20, comma 2- bis, della legge 5 febbraio 1992,  n.
104; 
      o) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per
i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985; 
      p) la scelta della seconda lingua tra spagnolo, francese, arabo
e portoghese, la cui conoscenza e' oggetto di valutazione nell'ambito
della prova orale; 
      q) le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini  in
possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle
mansioni del profilo per cui concorre; 
      r) le competenze informatiche possedute; 
      s) la disponibilita' ai trasferimenti (SI/NO),  ferma  restando
la normativa vigente in materia; 
      t) la motivazione alla candidatura. 
    7.  I  candidati  devono  inoltre  dichiarare  esplicitamente  di
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente  bando.  I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alle
prove concorsuali non sono presi in considerazione. 
    8. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, devono dichiarare altresi' di essere  in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    9. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito
spazio disponibile  nel  modulo  elettronico  del  sistema  «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi  in  funzione  del
proprio  handicap  che  deve  essere  opportunamente  documentato  ed
esplicitato  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve  contenere  esplicito  riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure
preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione  di  ausili
e/o tempi aggiuntivi e' determinata a  insindacabile  giudizio  della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni  caso,  i  tempi
aggiuntivi non eccedono il 50% del  tempo  assegnato  per  la  prova.
Tutta la documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul
proprio handicap deve essere  inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica
certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro  e  non  oltre
venti giorni dalla data  di  pubblicazione  del  bando  di  concorso,
unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si  rende
automaticamente disponibile on line  e  con  il  quale  si  autorizza
Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il  mancato  inoltro  di
tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    10.   Eventuali   gravi   limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica,  che
e'  valutata  dalla  competente  commissione  esaminatrice   la   cui
decisione, sulla scorta  della  documentazione  sanitaria  rilasciata
dall'azienda  sanitaria  che  consenta  di  quantificare   il   tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    11. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva
di  effettuare  controlli  a   campione   sulla   veridicita'   delle
dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema «Step-One 2019».
Qualora  il  controllo  accerti  la  falsita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni,  il  candidato  e'  escluso  dalla  selezione,   ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi  del  procedimento
preselettivo e selettivo non  costituisce,  in  ogni  caso,  garanzia
della  regolarita',  ne'  sana  l'irregolarita'  della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    13. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso  di  mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio'
sia dipendente  da  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete  rese  dal
candidato circa il proprio recapito,  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' da eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 
    14.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  con
modalita' diverse da quelle prescritte e  quelle  compilate  in  modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso. 
    15. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». 
    Per altri tipi di richieste legate  alla  procedura  selettiva  i
candidati  devono  utilizzare,  esclusivamente  e   previa   completa
compilazione, gli appositi moduli di assistenza contestuali  presenti
nelle  diverse  sezioni  della  procedura  di  registrazione   o   di
candidatura  del  sistema  «Step-One  2019».  Non  e'  garantita   la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle  richieste  inviate  nei  tre  giorni
antecedenti il medesimo termine. 
    Le richieste pervenute in modalita' differenti  da  quelle  sopra
indicate non possono essere prese in considerazione. 
    16. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario delle relative prove  e  del  loro  esito,  e'  effettuata
attraverso il predetto sistema  «Step-One  2019».  Data  e  luogo  di
svolgimento delle prove sono resi disponibili  sul  predetto  sistema
«Step-One 2019» con accesso da  remoto  attraverso  l'identificazione
del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per  lo
svolgimento delle stesse. 
                               Art. 5 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina le  commissioni  esaminatrici  per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9  maggio  1994,  n.  487  e   successive   modificazioni.   Ciascuna
commissione  esaminatrice  e'  competente  per  l'espletamento  degli
adempimenti  previsti  dal  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' delle fasi del concorso  di
cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione  dei  titoli
ai sensi del successivo art. 9. Alle  commissioni  esaminatrici  sono
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza delle
lingue straniere e delle competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere le  commissioni  esaminatrici  a
partire dalla fase di espletamento delle prove  scritte.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a duecentocinquanta. 
    3. La commissione  esaminatrice  e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  la
normativa vigente. 
                               Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. La prova preselettiva, comune ai codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, del presente bando, consiste in un  test,
da risolvere in settanta minuti,  composto  da  cinquanta  quesiti  a
risposta multipla di cui venticinque  attitudinali  per  la  verifica
della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e
critico-verbale, cinque situazionali e venti diretti a verificare  la
conoscenza delle seguenti materie: 
      diritto amministrativo; 
      elementi di contabilita' di Stato; 
      disciplina generale sulla cooperazione  internazionale  per  lo
sviluppo. 
    2.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104. 
    3. La prova si svolge presso sedi  decentrate  ed  esclusivamente
mediante   il   supporto   di   strumentazione   informatica.    Ogni
comunicazione concernente la  prova,  compreso  il  calendario  e  il
relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One  2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure  per
la  tutela  della  salute  pubblica   a   fronte   della   situazione
epidemiologica sono resi disponibili sul predetto  sistema  «Step-One
2019»,  almeno  dieci  giorni  prima  della  data  stabilita  per  lo
svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati regolarmente iscritti  on-line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere  la  prova  preselettiva  nella  sede,  nel
giorno e nell'ora indicati sul predetto sistema  «Step-One  2019».  I
candidati   devono   presentarsi   con   un   valido   documento   di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata,  al
momento  della  compilazione  on-line  della  domanda,  dal   sistema
informatico. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. Eventuali indicazioni specifiche in  ordine  alla  prova  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
    8. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +1 punto; 
      mancata risposta o risposta per la quale  siano  state  marcate
due o piu' opzioni: 0 punti; 
      risposta errata: -0,33 punti. 
    9. La prova preselettiva e'  superata  per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui all'art.  1  del  presente  bando  da  un  numero  di
candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso per
ciascuno dei predetti codici. Tale numero potrebbe  essere  superiore
in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto  utile  in
ordine di graduatoria. 
    10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione  una  postazione  informatica.  Al  termine  del   tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della  prova  avviene
con modalita' che assicurano l'anonimato del  candidato,  utilizzando
strumenti digitali. Al  termine  delle  operazioni,  viene  formulato
apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e  l'esito  delle
prove  e'  reso  disponibile  mediante  pubblicazione   sul   sistema
«Step-One 2019». 
    11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    12. Durante la prova i candidati  non  possono  introdurre  nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone
l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 7 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La fase selettiva scritta, distinta per i codici  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, gestita con  procedura  analoga  a
quella  della  prova  preselettiva,  consiste  nella  risoluzione  di
cinquanta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: 
      a) una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie: 
        Codice AMM/AICS: 
          diritto amministrativo; 
          contabilita' di Stato e finanza pubblica; 
          contabilita' civilistica; 
          disciplina degli appalti e dei contratti pubblici. 
        Codice TEC/AICS: 
          diritto  dell'Unione   europea   e   delle   Organizzazioni
internazionali; 
          geografia politica ed economica; 
          disciplina    e    organizzazione    della     cooperazione
internazionale per lo sviluppo; 
          project cycle management. 
        Codice AMM/MATTM: 
          diritto amministrativo; 
          diritto dell'ambiente; 
          diritto internazionale dell'ambiente; 
          diritto dell'Unione europea; 
          pianificazione territoriale e urbanistica. 
      b) una parte composta da dieci quesiti volta  a  verificare  la
conoscenza della lingua inglese  di  livello  C1  del  quadro  comune
europeo di riferimento per le lingue. 
    2. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,6 punti; 
      mancata risposta o risposta per la quale  siano  state  marcate
due o piu' opzioni: 0 punti; 
      risposta errata: -0,2 punti. 
      Alla  suddetta  prova,  ai  fini  dell'ammissione   alla   fase
selettiva orale, sara' assegnato un punteggio complessivo massimo  di
30 punti. La prova si intende superata con una  votazione  minima  di
21/30 (ventuno trentesimi). 
    3. La prova si svolge presso sedi  decentrate  ed  esclusivamente
mediante   il   supporto   di   strumentazione   informatica.    Ogni
comunicazione concernente la  prova,  compreso  il  calendario  e  il
relativo  esito,  e'  effettuata  attraverso  il   predetto   sistema
«Step-One 2019». La data e  il  luogo  di  svolgimento  della  prova,
nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte  della
situazione epidemiologica sono resi disponibili sul sistema «Step-One
2019»,  almeno  dieci  giorni  prima  della  data  stabilita  per  lo
svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati devono presentarsi puntualmente  nella  sede,  nel
giorno  e   all'ora   stabilita,   con   un   valido   documento   di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico  al  momento  della  compilazione  on-line  della
domanda. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. Eventuali indicazioni specifiche in  ordine  alla  prova  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
    8. I candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione  una  postazione  informatica.  Al  termine  del   tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva  il
candidato puo' correggere le risposte gia' date. 
    9. La correzione  degli  elaborati  da  parte  delle  commissioni
avviene con  modalita'  che  assicurano  l'anonimato  del  candidato,
utilizzando  strumenti  digitali.  Una  volta  terminate   tutte   le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni,  si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte con modalita' digitali.  Al  termine  delle  operazioni
viene reso noto l'elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 
    10. Durante la prova i candidati  non  possono  introdurre  nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone
l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla medesima  prova  selettiva  ai  sensi  del
precedente art. 7, comma 9, e il diario recante  l'indicazione  della
sede, del giorno e dell'ora in cui  si  svolge,  per  ciascun  codice
concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  presente  bando,  e'
pubblicato sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima  del
suo svolgimento. Tale avviso  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    2. La  prova  selettiva  orale,  distinta  per  codice  concorso,
consiste in un colloquio  interdisciplinare  volto  ad  accertare  la
preparazione  e  la  capacita'  professionale  dei  candidati,  sulle
medesime materie della prova scritta di cui all'art. 7, comma 1,  per
ciascun codice concorso di cui all'art. 1 del presente bando, nonche'
sulle seguenti materie: 
      per il codice AMM/AICS: 
        diritto   dell'Unione   europea   e   delle    organizzazioni
internazionali; 
        disciplina e organizzazione della cooperazione internazionale
per lo sviluppo; 
        project cycle management; 
        codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 
      per il codice TEC/AICS: 
        diritto amministrativo; 
        statistica economica; 
        contabilita' civilistica; 
        codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 
      per il codice AMM/MATTM: 
        diritto ambientale italiano, comparato ed internazionale; 
        diritto ambientale  europeo,  politiche  di  coesione,  fondi
europei ed internazionali per l'ambiente; 
        disciplina generale sulla cooperazione internazionale per  lo
sviluppo; 
        codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 
    3. Nel corso della prova selettiva  orale  si  procede,  inoltre,
all'accertamento: 
      della conoscenza della lingua inglese e di una  seconda  lingua
straniera  scelta  tra  spagnolo,  francese,  arabo   e   portoghese,
attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso
una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche; 
      della conoscenza delle tecnologie  informatiche  nonche'  delle
competenze  digitali  volte  a  favorire  processi   di   innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione. 
    4.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    5. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure  per  la
tutela   della   salute   pubblica   a   fronte   della    situazione
epidemiologica, nonche' le  eventuali  indicazioni  di  dettaglio  in
merito allo svolgimento della prova. 
    6. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 5,  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    7. Alla prova selettiva orale e' assegnato un  punteggio  massimo
di 30 punti e la stessa si intende superata se viene stato  raggiunto
il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    8.  Dopo  lo  svolgimento  della  prova  orale   la   commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati  dai
candidati, valuta e  autorizza  la  pubblicazione  dei  punteggi  dei
titoli di cui al successivo art. 9 (Valutazione dei titoli e  stesura
delle graduatorie finali di merito) dei soli candidati idonei. 
                               Art. 9 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei  titoli  e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alle  prove
concorsuali non sono presi in considerazione. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per  la  valutazione.  I  titoli  in
lingua straniera  devono  essere  accompagnati  dalla  traduzione  in
italiano, compresi  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  se
riconosciuti  equipollenti/equivalenti   da   parte   del   Ministero
competente. 
    4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di
merito non potranno superare il valore massimo complessivo  di  punti
10, ripartiti tra titoli di studio (massimo  4  punti)  e  titoli  di
servizio (massimo 6 punti). 
    5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei  punteggi
che i candidati hanno autocertificato secondo i seguenti  criteri  di
calcolo: 
      a) Titoli di studio fino ad un massimo di 4  punti,  secondo  i
seguenti criteri: 
        1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110  con  riferimento
al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior
profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; 
        ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
        1 punto per ogni diploma di laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
        0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che  sia
il naturale  proseguimento  della  Laurea  triennale  indicata  quale
requisito ai fini della partecipazione; 
        0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto  al  titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  gia'
dichiarata; 
        0,5 punti per ogni master di primo livello; 
        2 punti per master universitario di secondo livello; 
        2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
        2 punti per ogni diploma di specializzazione. 
      b) Titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, tenendo
conto delle modalita' di  utilizzo  con  riferimento  alle  tipologie
contrattuali nonche'  delle  eventuali  connesse  responsabilita'  in
materia  ambientale  o  di  cooperazione  allo  sviluppo,  secondo  i
seguenti criteri: 
      documentata esperienza professionale in materia  amministrativo
- contabile, ambientale o di cooperazione allo  sviluppo,  anche  non
continuativa, maturata presso o per conto  delle  amministrazioni  di
cui al presente bando di concorso: 
        tra 2 e 5 anni: fino a 3 punti; 
        tra i 5 e gli 8 anni: fino a 4 punti; 
        tra gli 8 e i 10 anni: fino a 5 punti; 
        oltre i 10 anni: fino a 6 punti; 
      documentata esperienza professionale, anche  non  continuativa,
in materia amministrativo - contabile, ambientale o  di  cooperazione
allo sviluppo presso o per  conto  di  una  pubblica  amministrazione
diversa delle amministrazioni di cui al presente bando  di  concorso,
nonche'  presso  organismi  internazionali  ed  organizzazioni  della
societa' civile iscritti nell'elenco di cui  all'art.  26,  comma  3,
della legge n. 125/2014: 
        tra 3 e 7 anni: fino a 3 punti; 
        tra i 7 e gli 11 anni: fino a 4 punti; 
        tra gli 11 e i 15 anni: fino a 5 punti; 
        oltre i 15 anni: fino a 6 punti. 
    6.  Per  la  valutazione  dei  titoli  professionali  di  cui  al
precedente comma 5, si applicano i seguenti principi: 
      a) il computo degli anni di esperienza  professionale  e'  dato
dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non  continuativi  diviso
per 12; 
      b) le frazioni di anno  sono  valutate  in  ragione  mensile  e
valgono ove superiori a sei mesi,  considerando,  come  mese  intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici
giorni; 
      c)  in  caso  di  contemporaneita',  i  periodi  di  lavoro  in
sovrapposizione si contano una sola volta; 
      d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio  o
di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o  di
fine, un solo giorno dell'anno. 
    7. La commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1  del  presente  bando,  la  graduatoria  finale  di
merito, sulla base del punteggio complessivo  conseguito  da  ciascun
candidato nella prova scritta, nella  prova  orale  e  del  punteggio
attribuito ai titoli. 
    8. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM. 
                               Art. 10 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive  di  cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva  il  candidato
deve indicare, fatta eccezione per  i  titoli  di  cui  al  comma  1,
lettera  r)  e  comma  3,  lettera   a),   del   presente   articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento  del
titolo di preferenza e la data di emissione. 
    7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 11 
 
    Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La graduatoria finale di merito, per ciascun  codice  concorso
di cui all'art. 1 del presente bando, e' validata  dalla  Commissione
RIPAM e comunicata alle amministrazioni interessate. 
    2. La graduatoria finale di  merito  e'  pubblicata  sul  sistema
Step-One 2019, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui  siti
web istituzionali delle amministrazioni interessate. 
    3.  L'avviso  relativo   alla   avvenuta   validazione   e   alla
pubblicazione della predetta graduatoria e'  pubblicato  sul  sistema
«Step-One 2019», nonche' nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  -  4a  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»,   sul   sito
http://riqualificazione.formez.it e sui siti web istituzionali  delle
amministrazioni interessate. 
    4. Ogni comunicazione ai candidati e'  in  ogni  caso  effettuata
mediante pubblicazione di  specifici  avvisi  sul  sistema  «Step-One
2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 12 
 
                Comunicazione dell'esito del concorso 
                e costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Ai candidati vincitori e' data  comunicazione  dell'esito  del
concorso.  L'assunzione  dei  vincitori  avviene  compatibilmente  ai
limiti  imposti  dalla  vigente  normativa  in  materia  di   vincoli
finanziari e regime delle assunzioni. 
    2. Per il  contingente  di  personale  da  inquadrare  nei  ruoli
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo  le  sedi  di
assegnazione sono quelle di Roma e  Firenze,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art.  17,  commi  7  e  8,  della  legge  125/2014.  Il
personale da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e' destinato alla sede di Roma. 
    3. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti,
con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro  a
tempo indeterminato, secondo la  disciplina  prevista  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione  in
servizio, per l'assunzione nell'Area  III,  posizione  economica  F1,
presso le amministrazioni di cui al presente bando. 
    4. Non si procede all'instaurazione del rapporto  di  lavoro  nei
confronti dei candidati  che  abbiano  superato  il  limite  di  eta'
previsto dalla vigente normativa in materia. 
                               Art. 13 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge e  del  «Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti  formati  o
detenuti  da  Formez  PA  e  a  quelli  oggetto   di   pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it 
    2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta  e'  consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti  on-line»  disponibile
sul sistema «StepOne 2019», accedere per  via  telematica  agli  atti
concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
suddetta procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota  prevista  dal  suddetto  «Regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione»      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi  previste.
All'atto del versamento occorre indicare  la  causale  «accesso  agli
atti concorso AICS e MATTM».  La  ricevuta  dell'avvenuto  versamento
deve essere esibita al momento della  presentazione  presso  la  sede
Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del  procedimento  e'  il  dirigente  di
Formez Pa preposto all'Area obiettivo RIPAM. 
                               Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le  finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le  successive
attivita' inerenti  all'eventuale  procedimento  di  assunzione,  nel
rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica possono essere inseriti in  apposite  banche  dati
nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli  obblighi  previsti
dalla normativa vigente e  per  il  tempo  necessario  connesso  alla
gestione della procedura selettiva e delle  graduatorie,  in  archivi
informatici/cartacei per i necessari  adempimenti  che  competono  al
Formez PA, alla Commissione RIPAM e alla commissione esaminatrice  in
ordine alle procedure selettive, nonche' per  adempiere  a  specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli  stessi  comporta  l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in  questione  sono  trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez  PA,  con  sede
legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma. Il responsabile
del trattamento e' il dirigente dell'Area obiettivo Ripam. Incaricati
del trattamento sono le persone preposte alla procedura di  selezione
individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. 
    6. I dati personali possono essere comunicati ad altri  soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali possono  essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. 
    8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli  15
e seguenti dello stesso:  l'accesso  ai  propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato puo',  altresi',  esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura,  della
necessita' della uniformita'  della  stessa,  della  simultaneita'  e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega ai sensi dell'art.
35, comma 5 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  -  la
disciplina regolamentare in materia di concorsi dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo e  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, ove prevista. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. L'Agenzia italiana per la  cooperazione  allo  sviluppo  e  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si
riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione
o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza,  originaria
o sopravvenuta, dei requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso. 
      Roma, 4 giugno 2020 
 
       p. il Dipartimento della funzione pubblica: Siniscalchi 
 
p. il Ministero dell'economia e delle finanze: Castaldi 
 
                                p. il Ministero dell'interno: Nicolo'