Concorso per COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 50 del 30-06-2020
Sintesi: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM CONCORSO (Scad. 15-07-2020) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area ...
Ente: COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 30-06-2020
Data Scadenza bando 15-07-2020
Condividi Invia tramite Whatsapp

COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

CONCORSO (Scad. 15-07-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.

 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto, in particolare, l'art. 35, comma  5,  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che,  tra  l'altro,  disciplina  la
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e,  in  particolare,
l'art. 74, comma  7-ter,  secondo  cui,  tra  l'altro,  le  procedure
concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche  il  possesso
di  requisiti  specifici  e  di  competenze  trasversali  tecniche  e
attitudinali,  ivi  incluse  quelle  manageriali  per  le  qualifiche
dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare.  Le
predette procedure sono  svolte,  ove  possibile,  con  l'ausilio  di
strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di  societa'  e
professionalita'  specializzate  in  materia  di  reclutamento  e  di
selezione delle risorse umane; 
    Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute  e  sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione, in  materia  di
semplificazione e svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica
delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2018, n. 78, che  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile  ad
ognuno di essi, nell'ambito del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n.  70  le
scuole   di   specializzazione   che   rilasciano   i   diplomi    di
specializzazione che consentono la  partecipazione  al  concorso  per
titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina  la  Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro  dell'interno,  con  il  quale  il  Pref.
dott.ssa Maria Grazia Nicolo',  in  qualita'  di  rappresentante  del
Ministero dell'interno,  e'  nominata  componente  della  Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2  dicembre  2019,
in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n.  32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che
prevede che il Centro di formazione e studi  -  FORMEZ  subentra  nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali  in  favore
delle categorie protette; 
    Atteso  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  il
Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  sulla
base dei relativi prospetti informativi riferiti al 31 dicembre  2019
- riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi
di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre
categorie protette - intendono prevedere apposita  riserva  di  posti
per la copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 nell'ambito della procedura selettiva di cui  al
presente bando; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»  convertito  con  modificazioni
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e,  in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della citata legge
5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
concernente il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso; 
    Viste  le   disposizioni   normative   e   i   provvedimenti   di
autorizzazione relativi al reclutamento  del  personale  oggetto  del
presente bando di concorso; 
    Viste le note con cui  le  Amministrazioni  interessate  si  sono
rivolte al Dipartimento della funzione pubblica per  l'organizzazione
del  concorso  oggetto  del   presente   bando,   avvalendosi   della
Commissione  Interministeriale   RIPAM   per   l'espletamento   della
procedura concorsuale; 
    Espletati gli adempimenti e le procedure di cui  all'art.  34-bis
del citato decreto legislativo n. 165/2001; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali e  del  comparto
istruzione e ricerca; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di complessive duemilacentotrentatre unita' di personale
non dirigenziale,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  da  inquadrare
nell'Area  III,  posizione  retributiva/fascia  retributiva   F1,   o
categorie o livelli equiparati nei profili di  seguito  indicati  dei
ruoli delle sotto indicate  amministrazioni  -  secondo  la  seguente
ripartizione: 
      ventiquattro  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
dell'avvocatura generale dello Stato; 
      novantatre  unita'  di  categoria  A  -  F1,  con  il   profilo
professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui: 
        novanta unita' da inquadrare nel ruolo della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  di  cui  cinque  posti  riservati  ai  sensi
dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
        tre unita' da inquadrare nel ruolo speciale della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
        trecentocinquanta unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero dell'interno; 
        quarantotto  unita'  da  inquadrare,  con   il   profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  nei  ruoli
del Ministero della difesa; 
        duecentoquarantatre unita' da inquadrare, con il  profilo  di
collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
        duecentocinquanta unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero dello sviluppo  economico,  fermi  restando  gli  esiti
della mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
        dodici unita' da inquadrare, con il  profilo  di  funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di  cui  sei  posti
riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
        sessantasette  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo   di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
        duecentodieci  unita'  da  inquadrare,  con  il  profilo   di
funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III  -  F1
dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
        novantadue  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di
funzionario  area  amministrativa  giuridico  contenzioso,  nell'area
funzionale III - F1 dei  ruoli  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
        centocinquantanove unita' da inquadrare, con  il  profilo  di
funzionario   amministrativo,   giuridico,    contabile,    nell'area
funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione; 
        ventidue unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III  -  F1
dei ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
        duecentocinquanta unita' da inquadrare,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1  dei  ruoli
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; 
        diciannove  unita'  da  inquadrare,   con   il   profilo   di
funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III  -
F1 dei ruoli del Ministero della salute; 
        duecentosessantaquattro unita' da inquadrare, con il  profilo
di  funzionario  amministrativo,   giuridico-contenzioso,   nell'area
funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro; 
        ventitre unita' da inquadrare, con il profilo di  funzionario
amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; 
        cinque unita' da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore
per la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,  con  il  profilo  di
funzionario amministrativo - V livello; 
        due unita' da  inquadrare,  con  il  profilo  di  funzionario
amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,
fermi restando gli esiti della mobilita' ai  sensi  dell'art.  34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    Per il numero dei posti di cui al precedente comma 1 afferenti al
Ministero della difesa la riserva indicata nel precedente periodo  e'
pari al cinquanta per cento dei posti. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta  per  cento  dei
posti. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti che devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche'
al momento dell'assunzione in servizio: 
      a)  essere  cittadini  italiani  o  di   altro   Stato   membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza  di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che  siano
titolari del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato  ovvero  dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art.  38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 
      b) avere una eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) essere in possesso di uno dei titoli di  studio  di  seguito
indicati: laurea, diploma  di  laurea,  laurea  specialistica,  laure
magistrale. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea  sono
ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il  titolo   sia   stato
dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,
sentito il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
ovvero sia stata attivata la predetta procedura  di  equivalenza.  Il
candidato e' ammesso con riserva alle prove  di  concorso  in  attesa
dell'emanazione  di   tale   provvedimento.   La   dichiarazione   di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      e) godimento dei diritti civili e politici; 
      f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 
    2. A quanti saranno destinati a  ricoprire  i  posti  disponibili
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  il  Ministero
dell'interno e il Ministero della difesa sara' richiesto il  possesso
della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile  ai  sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il possesso della condotta incensurabile ai sensi  dell'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sara' altresi'
richiesto a quanti saranno destinati a ricoprire i posti  disponibili
presso l'avvocatura generale dello Stato. 
    3.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15,  comma  4,  del
presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando  la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  d'ora  in   avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
della commissione esaminatrice ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorso e' espletato in base  alle  procedure  di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a) una prova preselettiva, secondo la disciplina  dell'art.  6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione  RIPAM
si riserva di svolgere qualora il numero dei  candidati  che  abbiano
presentato domanda di partecipazione sia superiore  a  due  volte  il
numero dei posti messi a concorso; 
      b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, riservata ai candidati che avranno superato la prova  preselettiva
di cui alla precedente lettera a); 
      c) una prova selettiva orale, secondo la  disciplina  dell'art.
8, riservata ai candidati che avranno superato la prova di  cui  alla
precedente lettera b). 
      Le prove di cui alle precedenti lettere a)  e  b)  si  svolgono
presso sedi decentrate ed  esclusivamente  mediante  il  supporto  di
strumentazione informatica. 
      La prova di cui alla precedente lettera c) puo'  essere  svolta
in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,   l'identificazione   dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'; 
      d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati  idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 
      La commissione esaminatrice redige  la  graduatoria  finale  di
merito sommando i punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta,  nella
prova orale e nella valutazione dei  titoli,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 9 comma 4. 
    3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito, validata dalla Commissione RIPAM ai sensi  dell'art.  11,  in
numero pari ai posti disponibili,  tenuto  conto  delle  riserve  dei
posti di cui all'art. 1, sono nominati  vincitori  e  assegnati  alle
amministrazioni interessate per l'assunzione a  tempo  indeterminato,
secondo quanto previsto dal successivo art. 12. 
                               Art. 4 
 
               Pubblicazione del bando, presentazione 
             della domanda e comunicazioni ai candidati. 
                         Termini e modalita' 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi' disponibile sul sito  http://riqualificazione.formez.it  sul
sistema  «Step-One  2019»  e  sui  siti   web   istituzionali   delle
amministrazioni interessate. 
    2. La domanda di ammissione al concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico  di
identita' digitale (SPID), compilando l'apposito  modulo  elettronico
sul  sistema  «Step-One  2019»,  raggiungibile  sulla  rete  internet
all'indirizzo   «https//ripam.cloud»,   previa   registrazione    del
candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso  il
candidato  deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo   di   posta
elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La  registrazione,  la
compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati
entro il quindicesimo giorno,  decorrente  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada
in un giorno festivo, il termine  sara'  prorogato  al  primo  giorno
successivo   non   festivo.   Sono   accettate    esclusivamente    e
indifferibilmente le domande inviate entro  le  ore  23:59  di  detto
termine. 
    3.  La  data  di  presentazione  on   line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del  modulo  elettronico.  Ai
fini della partecipazione al concorso, in  caso  di  piu'  invii,  si
terra' conto unicamente della domanda  inviata  cronologicamente  per
ultima. 
    4. Per la partecipazione al  concorso  di  cui  all'art.  1  deve
essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione  di  euro  10,00  (dieci/00  euro)  sulla  base  delle
indicazioni  riportate  nel  suddetto  sistema  «Step-One  2019».  Il
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro
le ore 23:00 del termine di scadenza di cui al comma 2  del  presente
articolo. 
    5. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    6.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda, tenuto  conto  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti  che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare: 
      a) il cognome, il nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
nonche' il recapito telefonico e il  recapito  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva  per
i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985; 
      j) il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita' che lo  ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; 
      k)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a  valutazione
di cui al successivo art. 9; 
      m)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando; 
      n) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando; 
      o) l'eventuale diritto all'esenzione dalla  prova  preselettiva
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104; 
      p) le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini  in
possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle
mansioni del profilo per cui concorre; 
      q) le competenze informatiche possedute; 
      r) la disponibilita' ai trasferimenti (SI/NO),  ferma  restando
la normativa vigente in materia; 
      s) la motivazione alla candidatura; 
    7.  I  candidati  devono  inoltre  dichiarare  esplicitamente  il
possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alle  prove
concorsuali non sono presi in considerazione. 
    8. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, devono dichiarare altresi' di essere  in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    9. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito
spazio disponibile  nel  modulo  elettronico  del  sistema  «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi  in  funzione  del
proprio  handicap  che  deve  essere  opportunamente  documentato  ed
esplicitato  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve  contenere  esplicito  riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure
preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione  di  ausili
e/o tempi aggiuntivi e' determinata a  insindacabile  giudizio  della
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e
dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni  caso,  i  tempi
aggiuntivi non eccedono il cinquanta per  cento del  tempo  assegnato
per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla  dichiarazione
resa sul  proprio  handicap  deve  essere  inoltrata  a  mezzo  posta
elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro  e
non oltre venti giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  bando  di
concorso, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che
si rende automaticamente disponibile  on  line  e  con  il  quale  si
autorizza Formez PA al trattamento dei  dati  sensibili.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione non consente a Formez  PA  di  fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    10.   Eventuali   gravi   limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica,  che
e'  valutata  dalla  competente  commissione  esaminatrice   la   cui
decisione, sulla scorta  della  documentazione  sanitaria  rilasciata
dall'azienda  sanitaria  che  consenta  di  quantificare   il   tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    11. Il Formez PA effettua controlli a campione sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il cinque per cento
dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante  il  sistema
«Step-One 2019» e da'  conto  alla  Commissione  RIPAM  degli  esiti.
Qualora  il  controllo  accerti  la  falsita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni, il candidato  e'  escluso  dalla  selezione  ai  sensi
dell'art. 15, comma 4, del presente bando, ferme restando le sanzioni
penali  previste  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi  del  procedimento
preselettivo e selettivo non  costituisce,  in  ogni  caso,  garanzia
della  regolarita',  ne'  sana  l'irregolarita'  della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    13. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso  di  mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio'
sia dipendente  da  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete  rese  dal
candidato circa il proprio recapito,  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' da eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 
    14.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  con
modalita' diverse da quelle prescritte e  quelle  compilate  in  modo
difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando
di concorso. 
    15. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». 
    Per altri tipi di richieste legate  alla  procedura  selettiva  i
candidati  devono  utilizzare,  esclusivamente  e   previa   completa
compilazione, gli appositi moduli di assistenza contestuali  presenti
nelle  diverse  sezioni  della  procedura  di  registrazione   o   di
candidatura  del  sistema  «Step-One  2019».  Non  e'  garantita   la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione  delle  richieste  inviate  nei tre  giorni
antecedenti il medesimo termine. 
    Le richieste pervenute in modalita' differenti  da  quelle  sopra
indicate non possono essere prese in considerazione. 
    16. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario delle relative prove  e  del  loro  esito,  e'  effettuata
attraverso il predetto sistema  «Step-One  2019».  Data  e  luogo  di
svolgimento delle prove sono resi disponibili  sul  predetto  sistema
«Step-One 2019» con accesso da  remoto  attraverso  l'identificazione
del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per  lo
svolgimento delle stesse. 
                               Art. 5 
 
             Commissione esaminatrice e sottocommissioni 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per la
procedura concorsuale di cui  all'art.  1,  sulla  base  dei  criteri
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni.  La  commissione  esaminatrice  e'
competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto
decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,
nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7  e
8 e per la valutazione dei titoli ai sensi  del  successivo  art.  9.
Alla commissione esaminatrice sono aggregati i membri aggiunti per la
valutazione della conoscenza delle lingue straniere, delle competenze
informatiche e delle competenze attitudinali. 
    2. Inoltre la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita'  e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere la commissione  esaminatrice,  a
partire dalla fase di espletamento delle prove  scritte.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a duecentocinquanta. 
    3. La commissione  esaminatrice  e  le  sottocommissioni  possono
svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque
la sicurezza e la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo  la
normativa vigente. 
                               Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. La prova preselettiva consiste in un  test,  da  risolvere  in
settanta minuti, composto da cinquanta quesiti a  risposta  multipla,
di cui venticinque  attitudinali  per  la  verifica  della  capacita'
logico-deduttiva,     di     ragionamento     logico-matematico     e
critico-verbale, cinque di lingua inglese di livello  B1  del  quadro
comune europeo di  riferimento  per  le  lingue  e  venti  diretti  a
verificare la conoscenza delle seguenti materie: 
      diritto costituzionale; 
      diritto amministrativo; 
      contabilita' dello stato e degli enti pubblici. 
    2.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
    3. La prova si svolge presso sedi  decentrate  ed  esclusivamente
mediante   il   supporto   di   strumentazione   informatica.    Ogni
comunicazione concernente la  prova,  compreso  il  calendario  e  il
relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One  2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure  per
la  tutela  della  salute  pubblica   a   fronte   della   situazione
epidemiologica, sono resi disponibili sul predetto sistema  «Step-One
2019»  almeno  dieci  giorni  prima  della  data  stabilita  per   lo
svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati regolarmente iscritti on  line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere  la  prova  preselettiva  nella  sede,  nel
giorno e nell'ora indicati sul predetto sistema  «Step-One  2019».  I
candidati   devono   presentarsi   con   un   valido   documento   di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata,  al
momento  della  compilazione  on  line  della  domanda,  dal  sistema
informatico. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. Eventuali indicazioni specifiche in  ordine  alla  prova  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
    8. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +1 punto; 
      mancata risposta o risposta per la quale  siano  state  marcate
due o piu' opzioni: 0 punti; 
      risposta errata: -0,33 punti. 
    9. La prova preselettiva e' superata da un  numero  di  candidati
pari a quattro volte il numero  dei  posti  messi  a  concorso.  Tale
numero potrebbe essere superiore in  caso  di  candidati  collocatisi
ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. 
    10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione  una  postazione  informatica.  Al  termine  del   tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della  prova  avviene
con modalita' che assicurano l'anonimato del  candidato,  utilizzando
strumenti digitali. Al  termine  delle  operazioni,  viene  formulato
apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e  l'esito  delle
prove  e'  reso  disponibile  mediante  pubblicazione   sul   sistema
«Step-One 2019». 
    11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    12. Durante la prova i candidati  non  possono  introdurre  nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone
l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 7 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La fase selettiva scritta, gestita  con  procedura  analoga  a
quella  della  prova  preselettiva,  consiste  nella  risoluzione  di
cinquanta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: 
      a) una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: 
        diritto pubblico (diritto  costituzionale,  ivi  compreso  il
sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea;  diritto
amministrativo, con particolare riferimento al codice  dei  contratti
pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita'  dei
pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione); 
        diritto    civile,    con    esclusivo    riferimento    alla
responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale; 
        organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; 
        contabilita' di Stato; 
        elementi di economia pubblica. 
    A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,6 punti; 
      mancata risposta o risposta per la quale  siano  state  marcate
due o piu' opzioni: 0 punti; 
      risposta errata: -0,2 punti. 
    b) una parte composta da dieci quesiti  situazionali  relativi  a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito  degli
studi  sul  comportamento  organizzativo.  I  quesiti   descriveranno
situazioni  concrete  di  lavoro,  rispetto  alle  quali  si  intende
valutare la capacita' di giudizio dei candidati,  chiedendo  loro  di
decidere, tra alternative predefinite di  possibili  corsi  d'azione,
quale ritengano piu' adeguata. 
    A ciascuna risposta e' attribuito  in  funzione  del  livello  di
efficacia il seguente punteggio: 
      risposta piu' efficace: +0,6 punti; 
      risposta neutra: +0,3 punti; 
      risposta meno efficace: 0 punti. 
    2. Alla suddetta prova sara' assegnato un  punteggio  complessivo
massimo di trenta  punti.  La  prova  si  intende  superata  con  una
votazione minima di ventuno trentesimi. 
    3. La prova si svolge presso sedi  decentrate  ed  esclusivamente
mediante   il   supporto   di   strumentazione   informatica.    Ogni
comunicazione concernente la  prova,  compreso  il  calendario  e  il
relativo  esito,  e'  effettuata  attraverso  il   predetto   sistema
«Step-One 2019». La data e  il  luogo  di  svolgimento  della  prova,
nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte  della
situazione  epidemiologica,  sono  resi   disponibili   sul   sistema
«Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati devono presentarsi puntualmente  nella  sede,  nel
giorno  e   all'ora   stabilita,   con   un   valido   documento   di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata  dal
sistema informatico al  momento  della  compilazione  on  line  della
domanda. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. Eventuali indicazioni specifiche in  ordine  alla  prova  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
    8. I candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione  una  postazione  informatica.  Al  termine  del   tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva  il
candidato puo' correggere le risposte gia' date. 
    9. La correzione  degli  elaborati  da  parte  delle  commissioni
avviene con  modalita'  che  assicurano  l'anonimato  del  candidato,
utilizzando  strumenti  digitali.  Una  volta  terminate   tutte   le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni,  si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono
essere svolte, con modalita' digitali. Al termine  delle  operazioni,
viene reso noto l'elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale
mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 
    10. Durante la prova i candidati  non  possono  introdurre  nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice o  il  comitato  di  vigilanza,  ove  presente,  dispone
l'immediata esclusione dal concorso. 
                               Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla medesima  prova  selettiva  ai  sensi  del
precedente art. 7, comma 9, e il diario  recate  l'indicazione  della
sede, del giorno e dell'ora in  cui  si  svolge,  e'  pubblicato  sul
sistema  «Step-One  2019»   almeno dieci   giorni   prima   del   suo
svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2.  La  prova  selettiva   orale   consiste   in   un   colloquio
interdisciplinare sulle  materie  della  prova  scritta,  di  cui  al
precedente art. 7, volto ad accertare la preparazione e la  capacita'
professionale dei candidati. 
    3. In sede di prova orale si procede, inoltre, all'accertamento: 
      della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura  e
la traduzione di un testo, nonche' attraverso una  conversazione  che
accerti il livello di  competenze  linguistiche  di  livello  B1  del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 
      della conoscenza delle tecnologie  informatiche  nonche'  delle
competenze  digitali  volte  a  favorire  processi   di   innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione. 
    4.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    5. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure  per  la
tutela   della   salute   pubblica   a   fronte   della    situazione
epidemiologica, nonche' le  eventuali  indicazioni  di  dettaglio  in
merito allo svolgimento della prova. 
    6. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 5,  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    7. Alla prova selettiva orale e' assegnato un  punteggio  massimo
di trenta punti e la stessa si intende superata se e' stato raggiunto
il punteggio minimo di ventuno/trentesimi. 
    8.  Dopo  lo  svolgimento  della  prova  orale   la   commissione
esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati  dai
candidati, valuta e  autorizza  la  pubblicazione  dei  punteggi  dei
titoli di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei. 
                               Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli e stesura 
                 della graduatoria finale di merito 
 
    1. La valutazione dei  titoli  e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  alle  prove
concorsuali non sono presi in considerazione. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per  la  valutazione.  I  titoli  in
lingua straniera  devono  essere  accompagnati  dalla  traduzione  in
italiano, compresi  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  se
riconosciuti  equipollenti/equivalenti   da   parte   del   Ministero
competente. 
    4. I titoli valutabili, ai fini della stesura  della  graduatoria
di merito, non potranno superare il  valore  massimo  complessivo  di
dieci punti, ripartiti tra titoli di studio  (massimo  sei  punti)  e
altri titoli (massimo quattro punti). I titoli professionali  di  cui
alla lettera c) del successivo  comma  5  (massimo  sei  punti)  sono
considerati  utili  esclusivamente  per  la  scelta  dei  posti   del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nella fase di assegnazione  dei  vincitori  alle  amministrazioni  di
destinazione. 
    5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei  punteggi
autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo: 
      a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo  i
seguenti criteri: 
        1,5   punti   per   votazione   da centosette    a centodieci
su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di
studio conseguito con miglior profitto nell'ambito  di  quelli  utili
per l'ammissione al concorso; 
        ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode  conseguita
per il titolo di cui al punto precedente; 
        0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che  sia
il naturale  proseguimento  della  laurea  triennale  indicata  quale
requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea  a  ciclo
unico; 
        0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto  al  titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche alla laurea  specialistica  o  laurea  magistrale  gia'
dichiarata; 
        1 punto per ogni diploma di laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
        0,5 punti per ogni master di primo livello; 
        1,5 punti per master universitario di secondo livello; 
        2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
        2 punti per ogni diploma di specializzazione. 
      b) altri titoli, fino ad un  massimo  di  4  punti,  secondo  i
seguenti criteri: 
        3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se
attinente al profilo professionale del concorso di  cui  al  presente
bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione  se
non attinente  al  profilo  professionale  del  concorso  di  cui  al
presente bando. 
      c) titoli professionali, fino ad un massimo  di  6  punti,  per
quanto attiene ai profili  da  inquadrare  nei  ruoli  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto
delle  modalita'  di  utilizzo   con   riferimento   alle   tipologie
contrattuali nonche'  delle  eventuali  connesse  responsabilita'  in
materia ambientale, secondo i seguenti criteri: 
        documentata esperienza professionale in  materia  ambientale,
anche non continuativa, maturata presso o  per  conto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
          tra due e cinque anni: fino a 3 punti; 
          tra i cinque e gli otto anni: fino a 4 punti; 
          tra gli otto e i dieci anni: fino a 5 punti; 
          oltre i dieci anni: fino a 6 punti; 
        documentata esperienza professionale, anche non continuativa,
in  materia  ambientale  presso  o  per   conto   di   una   pubblica
amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare: 
          tra tre e sette anni: fino a 3 punti; 
          tra i sette e gli undici anni: fino a 4 punti; 
          tra gli undici e i quindici anni: fino a 5 punti; 
          oltre i quindici anni: fino a 6 punti. 
    6.  Per  la  valutazione  dei  titoli  professionali  di  cui  al
precedente comma 5, lettera c), si applicano i seguenti principi: 
      a) il computo degli anni di esperienza  professionale  e'  dato
dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non  continuativi  diviso
per dodici; 
      b) le frazioni di anno  sono  valutate  in  ragione  mensile  e
valgono ove superiori a sei mesi,  considerando,  come  mese  intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici
giorni; 
      c)  in  caso  di  contemporaneita',  i  periodi  di  lavoro  in
sovrapposizione si contano una sola volta; 
      d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio  o
di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o  di
fine, un solo giorno dell'anno. 
    7. La commissione esaminatrice stila  la  graduatoria  finale  di
merito sulla base del punteggio  complessivo  conseguito  da  ciascun
candidato nella prova scritta, nella  prova  orale  e  del  punteggio
attribuito ai sensi del comma 4 dell'art. 9, dando separata  evidenza
ai titoli spendibili per il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare per le finalita' di cui al medesimo art. 9,
comma 4, del presente bando. 
    8. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM. 
                               Art. 10 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) limitatamente  ai  posti  per  l'avvocatura  generale  dello
Stato, aver svolto, con esito positivo, lo stage  presso  gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73,  comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      c) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o
far pervenire, a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
concorsi@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive  di  cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva  il  candidato
deve indicare, fatta eccezione per  i  titoli  di  cui  al  comma  1,
lettera  r)  e  comma  3,  lettera   a),   del   presente   articolo,
l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento  del
titolo di preferenza e la data di emissione. 
    7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 11 
 
Validazione e  pubblicita'  della  graduatoria  finale  di  merito  e
                comunicazione dell'esito del concorso 
 
    1. La graduatoria  finale  di  merito  per  il  concorso  di  cui
all'art. 1 e' validata dalla  Commissione  RIPAM  e  comunicata  alle
amministrazioni interessate. 
    2.  Sono  considerati  vincitori  i  soggetti   collocati   nella
graduatoria di merito in posizione utile ai fini di cui al successivo
art. 12, sino ad esaurimento dei posti disponibili e  compatibilmente
con i requisiti di ammissione previsti. 
    3. La graduatoria finale di  merito  e'  pubblicata  sul  sistema
«Step-One 2019», sul  sito  http://riqualificazione.formez.it  e  sui
siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 
    4.  L'avviso  relativo   alla   avvenuta   validazione   e   alla
pubblicazione della predetta graduatoria e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    5. Ogni comunicazione ai candidati e'  in  ogni  caso  effettuata
mediante pubblicazione di  specifici  avvisi  sul  sistema  «Step-One
2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note  le
modalita' di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a
concorso con il presente bando, fermo restando  quanto  previsto  dal
successivo art. 12. 
                               Art. 12 
 
        Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio 
 
    1. I candidati vincitori, a cui e' data comunicazione  dell'esito
del concorso e dell'elenco delle  sedi  di  lavoro  rese  note  dalle
amministrazioni interessate, sono assegnati alle  amministrazioni  di
destinazione scelte sulla  base  delle  preferenze  espresse  secondo
l'ordine di graduatoria, fermo restando  il  possesso  dei  requisiti
prescritti dall'art. 2 e quanto previsto dall'art. 9,  comma  4,  del
presente bando. 
    2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta
dell'amministrazione di  destinazione  esclusivamente  attraverso  le
modalita'  che  saranno  indicate  con  successivo  avviso  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019». 
    3.  In  sede  di  manifestazione  delle  preferenze  i  candidati
vincitori trasmettono altresi' il proprio curriculum vitae. 
    4. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente  ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. Resta fermo per  i  vincitori  l'obbligo  di
permanere nella sede di prima destinazione per  il  periodo  previsto
dalla normativa vigente in materia. 
    5. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato  viene  instaurato
mediante la stipula  di  contratto  individuale  di  lavoro.  Non  si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro  nei  confronti  dei
candidati che abbiano superato  il  limite  di  eta'  previsto  dalla
vigente normativa in materia. 
                               Art. 13 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge e  del  «Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti  formati  o
detenuti  da  Formez  PA  e  a  quelli  oggetto   di   pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it 
    2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta  e'  consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti on  line»  disponibile
sul sistema «StepOne 2019», accedere per  via  telematica  agli  atti
concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
suddetta procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota  prevista  dal  suddetto  «Regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione»      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi  previste.
All'atto del versamento occorre indicare  la  causale  «accesso  agli
atti  concorso  unico   funzionari   amministrativi».   La   ricevuta
dell'avvenuto  versamento  deve  essere  esibita  al  momento   della
presentazione presso la sede Formez PA  di  Roma  per  la  visione  e
riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del  procedimento  e'  il  dirigente  di
Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM. 
                               Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le  finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le  successive
attivita' inerenti  all'eventuale  procedimento  di  assunzione,  nel
rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica possono essere inseriti in  apposite  banche  dati
nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli  obblighi  previsti
dalla normativa vigente e  per  il  tempo  necessario  connesso  alla
gestione della procedura selettiva e delle  graduatorie,  in  archivi
informatici/cartacei per i necessari  adempimenti  che  competono  al
Formez PA, alla Commissione RIPAM e alla commissione esaminatrice  in
ordine alle procedure selettive, nonche' per  adempiere  a  specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli  stessi  comporta  l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in  questione  sono  trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez  PA,  con  sede
legale  e  amministrativa  in  viale  Marx,  15  - 00137   Roma.   Il
responsabile del trattamento  e'  il  dirigente  dell'area  obiettivo
Ripam. Incaricati del  trattamento  sono  le  persone  preposte  alla
procedura di selezione individuate da  Formez  PA  nell'ambito  della
procedura medesima. 
    6. I dati personali possono essere comunicati ad altri  soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali possono  essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. 
    8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli  15
e seguenti dello stesso:  l'accesso  ai  propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato puo',  altresi',  esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica  -  tenuto   conto   della   specialita'   della   procedura,
dell'esigenza di uniformita'  della  stessa,  della  simultaneita'  e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega ai sensi dell'art.
35, comma 5 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  -  la
disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni
destinatarie del presente bando, ove prevista. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. Le amministrazioni di cui all'art. 1  del  presente  bando  si
riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione
o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza,  originaria
o sopravvenuta, dei requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso. 
      Roma 25 giugno 2020 
 
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica 
                             Siniscalchi 
 
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                               Nicolo'