Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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RETTIFICA

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Tipologia RETTIFICA
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 18-08-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifiche ai concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per l ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-08-2020
Data Scadenza bando 17-09-2020
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MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifiche ai concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per l'anno scolastico 2020-2021.

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599  del  5
febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  13  del  14
febbraio 2020, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami,
per l'ammissione di complessivi 297 giovani  ai  licei  annessi  alle
Scuole  militari  di  Esercito,  Marina  e  Aeronautica  per   l'anno
scolastico  2020-2021  -  integrato   con   modifiche   dal   decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0118275  del  12  marzo  2020  -  in
particolare l'art. 1, comma 4; 
    Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  concernente
«Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno economico  alle  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e  successive  disposizioni
attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto  del
quale, tra l'altro, sono state sospese le  procedure  concorsuali  in
atto; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare  l'art.  87,  convertito
con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»  e
successive disposizioni attuative; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0243028 in data
19 giugno 2020 con il quale sono state apportate modifiche al  citato
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0126989  del  31  luglio
2020, con la quale lo Stato  maggiore  dell'Esercito  ha  chiesto  di
apportare ulteriori modifiche alla procedura concorsuale indetta  con
il citato decreto dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2020  0057599  del  5
febbraio 2020, al fine di poter svolgere le prove e gli  accertamenti
nei tempi previsti e nel rispetto  delle  norme  e  delle  misure  di
sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19; 
    Ritenuto pertanto, necessario accogliere tale richiesta; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020  0237187  del  16
giugno 2020,  con  cui  al  Gen.  B.  Lorenzo  Santella,  quale  vice
direttore della Direzione generale  per  il  personale  militare,  e'
attribuita  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti  di   gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
armate  e  dell'Arma  dei  Carabinieri,  tra  cui   i   provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati  nelle  premesse,  il  comma  1  dell'art.  6
«Svolgimento dei concorsi»  del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, e' integralmente sostituito  dal
seguente: 
    «1. Nell'ambito di ciascun concorso e'  previsto  lo  svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti: 
      prova di cultura generale; 
      accertamenti sanitari; 
      accertamenti attitudinali; 
      prove di educazione fisica. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di  identita'  o  di  altro
documento di riconoscimento provvisto  di  fotografia,  in  corso  di
validita', rilasciato  da  un'Amministrazione  pubblica.  Per  quanto
concerne le modalita' di svolgimento delle prove  saranno  osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Per il solo concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a), la prova di educazione fisica sara'  svolta  prima  degli
accertamenti  attitudinali,  ai   quali   seguiranno,   infine,   gli
accertamenti sanitari.». 
                               Art. 2 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e  7  dell'art.  11
«Prove di educazione fisica» del decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente  sostituito  dal
seguente: 
    «1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6. 
    (Omissis). 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione  dovranno  farlo  immediatamente  presente
alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente  (che,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),  si
identifica con il dirigente del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero
mediante   avviso   inserito   nell'area   privata   della    sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata  (se  dichiarata
dai  concorrenti  nella   domanda   di   partecipazione).   Di   tale
riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i
esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i  dati
ricavabili  dalla  domanda  di   partecipazione   al   concorso.   La
riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al  settimo
giorno (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) al 14 settembre 2020) a decorrere  dal  giorno  seguente  la  data
originariamente  prevista  per   l'effettuazione   delle   prove   di
educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in  considerazione
istanze di differimento o di ripetizione della prova che  perverranno
da parte di concorrenti che hanno portato comunque  a  compimento  la
prova di educazione fisica.  I  concorrenti,  invece,  che  intendono
ritirarsi  nel  corso  della  prova,  dovranno  rilasciare   apposita
dichiarazione scritta. Di tale circostanza verra' data  comunicazione
al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.». 
                               Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  1  dell'art.  14
«Graduatorie di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2020
0057599  del  5  febbraio  2020,  e'  integralmente  sostituito   dal
seguente: 
    «1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di  cui
al precedente art. 6, comma 1, compresi coloro  i  quali  sono  stati
ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti  dal
precedente art. 4, comma 10, lettera f) e  che  dovranno  documentare
tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle  lezioni
dell'anno  scolastico  prevista  per  l'Istituto  di  provenienza  il
superamento   dell'esame    integrativo    (mediante    dichiarazione
sostitutiva da presentare con  le  modalita'  e  dai  soggetti  sopra
indicati), saranno iscritti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma  1,  lettera  a),  in  distinte  graduatorie
secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato
da ciascuno nelle prove di educazione fisica e  di  quello  riportato
nella  prova  di  cultura  generale.  Tale  media  ponderale   verra'
calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove  di  educazione
fisica per il coefficiente 0,2  al  quale  verra'  aggiunto  il  voto
riportato nella prova di cultura generale. Al fine  di  esprimere  il
punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra'  divisa
per 1,2. 
    I  concorrenti  (compresi  quelli  che  devono  superare  l'esame
integrativo)  che,  sebbene  collocati  in  posizione   utile   nella
graduatoria di merito, non avranno  ancora  comunicato  o  conseguito
l'idoneita' alla classe successiva, saranno convocati alla  frequenza
dei corsi presso le scuole militari soltanto dopo aver  conseguito  e
immediatamente comunicato il giudizio definitivo di  ammissione  alla
frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo
alla valutazione scolastica finale, gli stessi  saranno  esclusi  dal
concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui  all'art.
2, comma  1,  lettera  b).  Coloro  i  quali  hanno  concluso  l'anno
scolastico con valutazioni inferiori a sei decimi ma comunque ammessi
alla  classe  successiva  ai  sensi   dell'ordinanza   del   Ministro
dell'istruzione  16  maggio  2020,  citata  nelle  premesse,  saranno
soggetti a un piano di apprendimento individualizzato  a  cura  della
scuola di assegnazione. Se tale piano  fosse  stato  gia'  avviato  e
ancora non concluso presso la scuola di provenienza lo  stesso  sara'
concluso a cura della scuola di assegnazione. 
    Le convocazioni alle scuole dei vincitori  di  concorso  potranno
avvenire, se necessario, per gruppi.». 
                               Art. 4 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  il  comma  4  dell'art.  15
«Ammissione alle scuole» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente: 
    «4. In caso di rinuncia espressa o di  mancata  presentazione  di
vincitori alla scuola di  assegnazione  verificatasi  entro  i  primi
trenta giorni dalla data di inizio del corso, la  Direzione  generale
per il personale militare, per il  tramite  degli  enti  delegati  di
Forza armata, si riserva  di  disporre  l'ammissione  di  altrettanti
concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.  Se
i concorrenti cosi' convocati in data successiva all'ultima utile non
dovessero  presentarsi,  saranno  convocati   ulteriori   concorrenti
idonei.   Rinunce   al   prosieguo   del   corso   intervenute   dopo
l'incorporamento e successivamente  alla  predetta  data  ultima  non
saranno ripianate. 
    Nel concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a)
tale   evenienza   puo'   determinare   la   modifica   della    sede
provvisoriamente assegnata. 
    I giovani ammessi alle scuole militari saranno  sottoposti  a  un
protocollo sanitario di incorporamento volto ad  accertare  l'assenza
di contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece  positivi
a tale accertamento, saranno rinviati per un massimo di un  mese  per
consentire loro di riacquisire l'idoneita' sanitaria.». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 agosto 2020 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella