Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Tipologia | RETTIFICA |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 18-08-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifiche ai concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per l ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 18-08-2020 |
Data Scadenza bando | 17-09-2020 |
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Modifiche ai concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentonovantasette giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica, per l'anno scolastico 2020-2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 297 giovani ai licei annessi alle Scuole militari di Esercito, Marina e Aeronautica per l'anno scolastico 2020-2021 - integrato con modifiche dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0118275 del 12 marzo 2020 - in particolare l'art. 1, comma 4; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 87, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0243028 in data 19 giugno 2020 con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020; Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0126989 del 31 luglio 2020, con la quale lo Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di apportare ulteriori modifiche alla procedura concorsuale indetta con il citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19; Ritenuto pertanto, necessario accogliere tale richiesta; Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della Direzione generale per il personale militare, e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; Decreta: Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'art. 6 «Svolgimento dei concorsi» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, e' integralmente sostituito dal seguente: «1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e accertamenti: prova di cultura generale; accertamenti sanitari; accertamenti attitudinali; prove di educazione fisica. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi muniti, a pena di esclusione, della carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la prova di educazione fisica sara' svolta prima degli accertamenti attitudinali, ai quali seguiranno, infine, gli accertamenti sanitari.».
Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 7 dell'art. 11 «Prove di educazione fisica» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente: «1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6. (Omissis). 7. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusano un'indisposizione dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il dirigente del Servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto), adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al settimo giorno (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) al 14 settembre 2020) a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta. Di tale circostanza verra' data comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.».
Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell'art. 14 «Graduatorie di merito» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020, e' integralmente sostituito dal seguente: «1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, compresi coloro i quali sono stati ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 10, lettera f) e che dovranno documentare tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza il superamento dell'esame integrativo (mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le modalita' e dai soggetti sopra indicati), saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), in distinte graduatorie secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale. Al fine di esprimere il punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra' divisa per 1,2. I concorrenti (compresi quelli che devono superare l'esame integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora comunicato o conseguito l'idoneita' alla classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi presso le scuole militari soltanto dopo aver conseguito e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). Coloro i quali hanno concluso l'anno scolastico con valutazioni inferiori a sei decimi ma comunque ammessi alla classe successiva ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, citata nelle premesse, saranno soggetti a un piano di apprendimento individualizzato a cura della scuola di assegnazione. Se tale piano fosse stato gia' avviato e ancora non concluso presso la scuola di provenienza lo stesso sara' concluso a cura della scuola di assegnazione. Le convocazioni alle scuole dei vincitori di concorso potranno avvenire, se necessario, per gruppi.».
Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 4 dell'art. 15 «Ammissione alle scuole» del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 e' integralmente sostituito dal seguente: «4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori alla scuola di assegnazione verificatasi entro i primi trenta giorni dalla data di inizio del corso, la Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata, si riserva di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Se i concorrenti cosi' convocati in data successiva all'ultima utile non dovessero presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei. Rinunce al prosieguo del corso intervenute dopo l'incorporamento e successivamente alla predetta data ultima non saranno ripianate. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale evenienza puo' determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata. I giovani ammessi alle scuole militari saranno sottoposti a un protocollo sanitario di incorporamento volto ad accertare l'assenza di contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece positivi a tale accertamento, saranno rinviati per un massimo di un mese per consentire loro di riacquisire l'idoneita' sanitaria.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2020 Il vice direttore generale: Santella