Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Rettifica-Revoca
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Rettifica-Revoca |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 66 del 25-08-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinquantatre ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dei Corpi di Stato Maggiore, Genio della Marina, Commissariato M ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 25-08-2020 |
Data Scadenza bando | 24-09-2020 |
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RETTIFICA
Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinquantatre ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dei Corpi di Stato Maggiore, Genio della Marina, Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto - anno 2020.
IL VICE DIRETTORE GENERALE di concerto con IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l'altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 con il quale e' stato indetto un bando di concorso per il reclutamento di complessivi cinquantatre Ufficiali dei ruoli speciali dei vari corpi della Marina militare; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 87, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative; Viste le lettere dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT 0028089 del 20 aprile 2020 e n. M_D STAT 0043244 del 24 giugno 2020, con la quale e' stato chiesto di apportare alcune modifiche al sopracitato decreto interdirigenziale; Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 che convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 19 maggio, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 con il quale all'Amm. Isp. (CP) Antonio Basile, quale Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, e' stata conferita, tra l'altro, la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia, tra le altre, di provvedimenti modificativi del bando di concorso; Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della Direzione generale per il personale militare, e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso, Decreta: Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di svolgimento delle prove concorsuali non ancora svolte sono annullate. Le nuove date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno rese note con le modalita' di cui all'art. 5 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019.
Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, tutta la documentazione sanitaria da produrre da parte dei candidati e scaduta per effetto della sospensione delle procedure concorsuali, fatta eccezione del referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi o urine, conserva la propria validita' fino all'effettuazione delle prove e accertamenti per i quali e' stata richiesta, salvo diverso avviso delle commissioni per gli accertamenti psicofisici che ne potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento.
Art. 3 L'art. 5, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
Art. 4 L'art. 7, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese; c) valutazione dei titoli di merito; d) accertamenti psico-fisici; e) accertamento attitudinale; f) prova orale. Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi presso le sedi in uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di identita' saranno segnalati ai rispettivi Comandi/Unita' per le sanzioni disciplinari del caso.
Art. 5 L'art. 8 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) le commissioni esaminatrici - una per ciascun Corpo e l'eventuale specialita' - per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi; c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i Corpi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) un numero pari di Ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; b) due o piu' Ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.
Art. 6 L'art. 11, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3, con data da stabilirsi che verra' comunicata tramite avviso sul portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (durata presunta giorni 2). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei, che potra' anche prevedere la presentazione presso altro Ente/Comando di Forza armata, sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
Art. 7 L'art. 11, comma 4 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: I concorrenti di sesso femminile, compresi quelli in servizio, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, salvo diverse indicazioni: ecografia pelvica, con relativo referto rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari; referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita.
Art. 8 L'art. 11, comma 6, lettera d, punto 7, primo alinea del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Art. 9 L'art. 11, comma 10 decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 10 I commi 11, 12, 13, 14 dell'art. 11, del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 sono soppressi.
Art. 11 L'art. 12 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' sostituito: 1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 11, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla pubblicazione SMM-RESTAV-001 recante «Profili attitudinali del personale della Marina militare», emanate rispettivamente dal Comando Scuole della Marina militare e dallo Stato Maggiore Marina, vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: a) area «stile di pensiero»; b) area «emozioni e relazioni»; c) area «produttivita' e competenze gestionali»; d) area «motivazionale». 2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare»; b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina militare» con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 5. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di selezione della Marina militare, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2^ Sezione, viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 12 L'art. 13 «Prove di efficienza fisica» del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' soppresso.
Art. 13 L'art. 14 del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' sostituito: 1. I concorrenti risultati idonei saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai programmi riportati nell'allegato C al presente bando. Tale prova avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72, la convocazione sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1, sempre con le stesse modalita' riceveranno, prima dello svolgimento della prova, una comunicazione contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli. 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione complessiva non inferiore a 18/30, nelle materie comuni per tutti i Corpi/specialita' (Allegato C, Para 2, Parte I) e nelle materie previste per i singoli Corpi/specialita' (Allegato C, Para 2, Parte II), utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. Il punteggio complessivo della prova orale sara' ottenuto sommando la media dei voti conseguiti nelle materie comuni per tutti i Corpi/specialita' (Allegato C, Para 2, Parte I) moltiplicata per il coefficiente 0.3 e la media dei voti conseguiti nelle materie previste per i singoli Corpi/specialita' (Allegato C, Para 2, Parte II) moltiplicata per il coefficiente 0,7.
Art. 14 L'art. 15, comma 1, del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12; b. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b); c. il punteggio riportato nella prova orale; d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito.
Art. 15 Il paragrafo 3 «PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA» dell'allegato C del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' soppresso.
Art. 16 L'allegato G «PROVE DI EFFICIENZA FISICA» del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' soppresso. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2020 Il vice direttore generale per il personale militare Santella Il vice Comandante generale delle capitanerie di porto Basile