Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Rettifica-Revoca

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Rettifica-Revoca
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 66 del 25-08-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinquantatre ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dei Corpi di Stato Maggiore, Genio della Marina, Commissariato M ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-08-2020
Data Scadenza bando 24-09-2020
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinquantatre ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dei Corpi di Stato Maggiore, Genio della Marina, Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto - anno 2020.

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  recante,  fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, emanato ai sensi dell'art. 647  del  sopraindicato  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 20/1D del  9  ottobre  2019
con  il  quale  e'  stato  indetto  un  bando  di  concorso  per   il
reclutamento di complessivi cinquantatre Ufficiali dei ruoli speciali
dei vari corpi della Marina militare; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate»; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare  l'art.  87,  convertito
con legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»  e
successive disposizioni attuative; 
    Viste le lettere dello Stato Maggiore della Marina n.  M_D  MSTAT
0028089 del 20 aprile 2020 e n. M_D STAT 0043244 del 24 giugno  2020,
con la quale e'  stato  chiesto  di  apportare  alcune  modifiche  al
sopracitato decreto interdirigenziale; 
    Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77 che convertito in legge, con
modificazioni il  decreto-legge  19  maggio,  n.  34  recante  misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19; 
    Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 1279/2019  del  26
novembre 2019 con il quale all'Amm. Isp. (CP) Antonio  Basile,  quale
Vice Comandante generale del Corpo delle  capitanerie  di  porto,  e'
stata conferita, tra l'altro, la delega all'adozione di  taluni  atti
di gestione amministrativa in materia, tra le altre, di provvedimenti
modificativi del bando di concorso; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020  0237187  del  16
giugno 2020,  con  cui  al  Gen.  B.  Lorenzo  Santella,  quale  vice
direttore della Direzione generale  per  il  personale  militare,  e'
attribuita  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti  di   gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
armate  e  dell'Arma  dei  carabinieri,  tra  cui   i   provvedimenti
attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, le  date  e  i  calendari  di
svolgimento delle prove concorsuali non ancora svolte sono annullate.
Le nuove date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno
rese  note  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   5   del   decreto
interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019. 
                               Art. 2 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse,  tutta  la  documentazione
sanitaria da produrre da parte dei candidati e  scaduta  per  effetto
della sospensione delle procedure concorsuali,  fatta  eccezione  del
referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi  o
urine, conserva la propria  validita'  fino  all'effettuazione  delle
prove e accertamenti per i quali e' stata  richiesta,  salvo  diverso
avviso delle commissioni per  gli  accertamenti  psicofisici  che  ne
potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento. 
                               Art. 3 
 
    L'art. 5, comma 1 del decreto interdirigenziale n.  20/1D  del  9
ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
      1. Tramite il proprio profilo nel portale il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo  (avvisi
di modifica del bando, variazione del  diario  di  svolgimento  delle
prove   scritte,   calendari   di   svolgimento    delle    selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove orali,  ecc.),  e  in  un'area
privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale.
I candidati ricevono notizia della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
                               Art. 4 
 
    L'art. 7, comma 1 del decreto interdirigenziale n.  20/1D  del  9
ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
      1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
        a) due prove scritte  (una  di  cultura  generale  e  una  di
cultura tecnico-professionale); 
        b) una prova  scritta  per  l'accertamento  della  conoscenza
della lingua inglese; 
        c) valutazione dei titoli di merito; 
        d) accertamenti psico-fisici; 
        e) accertamento attitudinale; 
        f) prova orale. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  e  in  corso  di   validita',   rilasciato   da   una
Amministrazione dello  Stato.  I  concorrenti  in  servizio  dovranno
presentarsi presso le sedi in uniforme di servizio; coloro che non si
presenteranno in  uniforme  e  muniti  del  prescritto  documento  di
identita' saranno  segnalati  ai  rispettivi  Comandi/Unita'  per  le
sanzioni disciplinari del caso. 
                               Art. 5 
 
    L'art. 8 del decreto interdirigenziale n.  20/1D  del  9  ottobre
2019 e' cosi' modificato: 
      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
        a) le commissioni esaminatrici -  una  per  ciascun  Corpo  e
l'eventuale specialita' - per le prove scritte e per le prove  orali,
per la valutazione dei titoli di merito e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
        b) la commissione per gli  accertamenti  psico-fisici,  unica
per tutti i Corpi; 
        c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica  per
tutti i Corpi. 
      2. Le commissioni esaminatrici di cui al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
        a)  un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Capitano  di
Vascello, presidente; 
        b) un numero pari di Ufficiali  in  servizio,  di  grado  non
inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti allo  stesso  Corpo  e
alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri; 
        c) un Ufficiale inferiore o un  Sottufficiale  di  grado  non
inferiore  a  Primo  Maresciallo  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
      3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
        a) un Ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo
di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; 
        b) due o piu' Ufficiali medici del Corpo  sanitario  militare
marittimo di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri; 
        c) un Ufficiale inferiore o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
      4. La commissione per l'accertamento attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
        a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano
di Fregata, presidente; 
        b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale o  con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore a quello del presidente, membri; 
        c) un Ufficiale inferiore o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 
                               Art. 6 
 
    L'art. 11, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 20/1D  del  9
ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
      1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3,  con  data
da stabilirsi che verra' comunicata tramite avviso  sul  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (durata  presunta  giorni
2). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei, che  potra'
anche prevedere la presentazione presso altro Ente/Comando  di  Forza
armata, sara' effettuata con le  modalita'  previste  dal  precedente
art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 7,00  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  Amministrazione  dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 7 
 
    L'art. 11, comma 4 del decreto interdirigenziale n. 20/1D  del  9
ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
      I concorrenti di sesso femminile, compresi quelli in  servizio,
dovranno consegnare i seguenti documenti, in  originale  o  in  copia
resa conforme secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  legge,  salvo
diverse indicazioni: 
        ecografia pelvica, con relativo referto  rilasciati  in  data
non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti
sanitari; 
        referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - effettuato, in data non anteriore  a  cinque  giorni
precedenti la visita. 
                               Art. 8 
 
    L'art. 11, comma 6, lettera d, punto 7, primo alinea del  decreto
interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
      presenti tatuaggi  che,  per  la  loro  sede  o  natura,  siano
deturpanti o contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile
indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel  corso  della
prevista    visita    psichiatrica    e    con    appropriati    test
psicodiagnostici). 
                               Art. 9 
 
    L'art. 11, comma 10 decreto  interdirigenziale  n.  20/1D  del  9
ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
      I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi  dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 10 
 
    I  commi   11,   12,   13,   14   dell'art.   11,   del   decreto
interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 sono soppressi. 
                               Art. 11 
 
    L'art. 12 del decreto interdirigenziale n. 20/1D  del  9  ottobre
2019 e' cosi' sostituito: 
      1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente art. 11, i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,  lettera  c),  agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test,  questionari,  intervista  attitudinale  individuale)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei  requisiti  necessari
per un positivo inserimento nella  Forza  armata  e  nello  specifico
ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che  sono  indicate
nelle apposite  «Norme  per  gli  accertamenti  attitudinali»  e  con
riferimento  alla  pubblicazione  SMM-RESTAV-001   recante   «Profili
attitudinali  del   personale   della   Marina   militare»,   emanate
rispettivamente dal Comando Scuole  della  Marina  militare  e  dallo
Stato Maggiore  Marina,  vigenti  all'atto  dell'effettuazione  degli
accertamenti - si articola in specifici indicatori  attitudinali  per
le seguenti aree di indagine: 
        a) area «stile di pensiero»; 
        b) area «emozioni e relazioni»; 
        c) area «produttivita' e competenze gestionali»; 
        d) area «motivazionale». 
      2. A ciascuno degli indicatori attitudinali  verra'  attribuito
un punteggio di livello,  la  cui  assegnazione  terra'  conto  della
seguente scala di valori: 
        a) punteggio 1:  livello  di  forte  carenza  dell'indice  in
esame; 
        b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
        c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
        d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
        e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi. 
      3. Al termine degli accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita'  verra'  espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica. 
      4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
        a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale della Marina militare»; 
        b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina militare» con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
      5.  I  verbali  degli   accertamenti   psico-fisici   e   degli
accertamenti attitudinali dovranno essere  inviati  dalle  rispettive
commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di selezione
della Marina militare, al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto  -  1^  Divisione  reclutamento
Ufficiali e  Sottufficiali  -  2^  Sezione,  viale  dell'Esercito  n.
180/186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla  conclusione  degli
accertamenti di tutti i concorrenti. 
                               Art. 12 
 
    L'art.   13   «Prove   di   efficienza   fisica»   del    decreto
interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' soppresso. 
                               Art. 13 
 
    L'art. 14 del decreto interdirigenziale n. 20/1D  del  9  ottobre
2019 e' cosi' sostituito: 
      1. I concorrenti risultati idonei saranno ammessi  a  sostenere
la prova  orale  vertente,  per  ciascuno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai  programmi  riportati
nell'allegato C al presente bando.  Tale  prova  avra'  luogo  presso
l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n.  72,  la  convocazione
sara' effettuata con le modalita' previste  dal  precedente  art.  5,
comma 1, sempre con le  stesse  modalita'  riceveranno,  prima  dello
svolgimento della prova, una comunicazione  contenente  il  punteggio
conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli. 
      2. I concorrenti che non si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
      3. La prova orale si  intendera'  superata  se  il  concorrente
avra' ottenuto una votazione complessiva non inferiore a 18/30, nelle
materie comuni per tutti i Corpi/specialita'  (Allegato  C,  Para  2,
Parte I) e nelle materie previste  per  i  singoli  Corpi/specialita'
(Allegato C, Para  2,  Parte  II),  utile  per  la  formazione  della
graduatoria di merito di cui al  successivo  art.  15.  Il  punteggio
complessivo della prova orale sara' ottenuto sommando  la  media  dei
voti conseguiti nelle materie comuni per  tutti  i  Corpi/specialita'
(Allegato C, Para 2, Parte I) moltiplicata per il coefficiente 0.3  e
la media dei voti conseguiti nelle materie  previste  per  i  singoli
Corpi/specialita' (Allegato C, Para 2, Parte II) moltiplicata per  il
coefficiente 0,7. 
                               Art. 14 
 
    L'art. 15, comma 1, del decreto interdirigenziale n. 20/1D del  9
ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
      1. La graduatoria di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata  secondo  l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: 
        a. il punteggio complessivo delle prove scritte,  determinato
utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12; 
        b. l'eventuale punteggio  aggiuntivo  riportato  nella  prova
scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b); 
        c. il punteggio riportato nella prova orale; 
        d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito. 
                               Art. 15 
 
    Il paragrafo 3 «PROVA  ORALE  FACOLTATIVA  DI  LINGUA  STRANIERA»
dell'allegato C del decreto interdirigenziale n. 20/1D del 9  ottobre
2019 e' soppresso. 
                               Art. 16 
 
    L'allegato  G  «PROVE   DI   EFFICIENZA   FISICA»   del   decreto
interdirigenziale n. 20/1D del 9 ottobre 2019 e' soppresso. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 28 luglio 2020 
 
                                           Il vice direttore generale 
                                           per il personale  militare 
                                                   Santella           
Il vice Comandante generale 
delle capitanerie  di porto 
          Basile