Concorso per COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 71 del 11-09-2020 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (Scad. 11-10-2020) Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quindici allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo (anno 2020). ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 11-10-2020 |
Data Scadenza bando | 11-10-2020 |
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CONCORSO (Scad. 11-10-2020)
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quindici allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo (anno 2020).
IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente «Disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 636, nonche' l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto legislativo n. 66/2010; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8, comma 1, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di quindici carabinieri in ferma quadriennale, in qualita' di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quindici carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate: Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM): un atleta di sesso maschile nella lotta cat. «-70 kg»; un atleta di sesso maschile nella lotta cat. «-87 kg»; un atleta di sesso femminile nella lotta cat. «-76 kg»; un atleta di sesso maschile nel karate cat. «-75 kg»; Federazione italiana atletica leggera (FIDAL): un atleta di sesso femminile nella specialita' «salto in alto»; un atleta di sesso maschile nella specialita' «getto del peso»; un atleta di sesso femminile nella specialita' «5000 mt. e corsa in montagna»; un atleta di sesso maschile nella specialita' «prove multiple, decathlon (outdoor) e pentathlon (indoor)»; Federazione italiana nuoto (FIN): un atleta di sesso maschile nella specialita' «800/1500 stile libero»; Federazione ciclistica italiana (FCI): un atleta di sesso maschile nella specialita' «Mountain Bike - XCO»; Federazione italiana scherma (FIS): un atleta di sesso maschile nel fioretto; un atleta di sesso maschile nella sciabola; Federazione italiana tiro a volo (FITAV) e Unione italiana tiro a segno (UITS): un atleta di sesso femminile nel tiro a volo specialita' «Fossa Olimpica»; un atleta di sesso maschile nel tiro a segno specialita' «pistola 10mt.»; un atleta di sesso maschile nel tiro a segno specialita' «carabina 10mt.». 2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha facolta' di devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2020. In tal caso verra' data formale comunicazione mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1: a. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro che abbiano prestato servizio militare il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale; c. godano dei diritti civili e politici; d. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; f. abbiano tenuto condotta incensurabile; g. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; h. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; k. se militari, non siano in attesa di definizione della propria posizione disciplinare, all'esito di procedimento penale per delitto non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale. l. se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale; m. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato nell'art. 3, comma 1, nella disciplina/specialita' per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio 2019 se relativi all'ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda; n. essere riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, «atleta di interesse nazionale». 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l'ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati: a. al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 6 e 7; b. al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; c. al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'effettivo incorporamento quale atleta del Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri.
Art. 3 Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario munirsi: a. dei seguenti documenti: curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione sportiva nazionale di riferimento, con l'attestazione della qualifica di «Atleta di interesse nazionale»; titolo di studio conseguito, ovvero autocertificazione come da allegato D del bando; atto di assenso per i candidati minorenni, come da allegato A del bando, sottoscritto dagli esercenti la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di riconoscimento; una fototessera in formato digitale; tutti i citati documenti, dovranno essere caricati sulla piattaforma in formato PDF durante la compilazione della domanda di partecipazione; b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione intestati al candidato: credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo; Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN; c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che servira' per inviare o ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al termine della procedura, si ricevera' una copia in formato PDF della domanda presentata; Gli strumenti indicati alle precedenti lettere b., c. e d. e gli indirizzi mail dovranno essere intestati esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato all'esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore. 3. Non sono ammesse domande di partecipazione, presentate con modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso quelle cartacee) o presentate con sistemi intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 2. 4. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra' compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione. 5. Il candidato dovra' dichiarare: a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b. una sola disciplina/specialita' di quelle indicate all'art. 1, comma 1; c. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; d. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e. il proprio stato civile; f. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; g. l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare con tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri; h. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; i. l'aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; j. i titoli di studio e professionali, tra quelli indicati al successivo art. 8. 6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta di avvenuta presentazione della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di posta elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovra' essere portata al seguito all'atto della presentazione al C.N.S.R. per le prove concorsuali. 7. I candidati, qualora ritengano di aver omesso la compilazione di uno o piu' campi della domanda informatizzata ovvero di modificarli od anche integrarli, dovranno procedere prima all'annullamento della domanda presentata in maniera errata e quindi riprodurla ex novo entro il termine previsto per la presentazione della stessa di cui al precedente comma 1. 8. Il Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l'accertata natura mendace delle dichiarazioni rese, finalizzate a trarre un indebito beneficio, comporta: la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a. accertamenti psico-fisici; b. accertamenti attitudinali; c. valutazione dei titoli. 2. I candidati ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'. All'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti dovranno esibire, se richiesta, copia della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 6. 3. I candidati, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti del comandante generale dell'Arma dei carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: a. la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; b. la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro; un funzionario del CONI, membro; un ispettore segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti, anche esterni. 4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro; un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.
Art. 6 Accertamenti psico-fisici 1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), volti alla verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere atleta. Il calendario di convocazione dei candidati sara' reso disponibile mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. Detta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati; resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la data di convocazione, la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso). 3. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 4. I candidati dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a. referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia gia' in possesso); b. certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; c. certificato, conforme al modello riportato nell'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche (anche da carenza G6PD - favismo), gravi manifestazioni immunoallergiche (anche per celiachia), intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; d. referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi; e. ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare, qualora vincitori e al momento della visita di incorporamento, la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato «E». In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori; f. ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) con relativo referto (se di sesso femminile); g. referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni). Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione di uno dei documenti di cui alla lettera b), c), d), f) e g) determinera' l'esclusione del concorrente. 5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4, (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4. 6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da: a. imperfezioni ed infermita' contemplate nella direttiva tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, citato nelle premesse ritenute causa di non idoneita' al servizio militare secondo quanto previsto dalla direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al sistema psichico, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando; b. positivita' agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso di alcool, da confermarsi con esame di 2º livello (gascromatografia con spettrometria di massa) presso una struttura ospedaliera militare o civile; c. tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai presente comma nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere atleta; d. la commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria: visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); visibili con le uniformi previste per i militari di sesso maschile e femminile di cui al regolamento sulle uniformi per l'Arma dei carabinieri e richiamate dalle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici; posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). Tale requisito dovra' permanere anche durante il periodo di servizio. 7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i concorrenti candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio; a. cardiologico con ECG; b. oculistico; c. odontoiatrico; d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; e. psichiatrico; f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g. analisi del sangue concernenti: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; h. controllo dell'abuso sistematico di alcool; i. i candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica; j. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «C». I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato «C» sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari psico-fisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti concorsuali. 9. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovino in dette condizioni sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti d'eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo al venir meno del temporaneo impedimento e saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, qualora il suddetto temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9. Le medesime disposizioni si applicano per gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 7, facenti parte delle prove finalizzate all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ai sensi dell'art. 580, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 7 Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 2. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati, su due distinte fasi: a. una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente dal seguente personale di supporto tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del bando: ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla capacita' di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria); ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica», i cui esiti vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»; b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera c) e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita' in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal «Profilo attitudinale» di riferimento quale carabiniere atleta effettivo in servizio nell'Arma, tenuto conto delle responsabilita' discendenti dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa la propensione a riconoscere, manifestare nella condotta ed accettare, in maniera consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del ruolo da assumere. 3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimera' nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso. 5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell'amministrazione militare. I candidati che sono gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali. 6. Per le concorrenti che si trovino in accertato stato di gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6, comma 9.
Art. 8 Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 7, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), dovra' procedere alla valutazione dei titoli con le modalita' indicate nell'art. 960 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente candidato che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
Art. 9 Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso 1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialita' indicata nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente candidato sara' costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le modalita' indicate nell'art. 8. 2. La graduatoria finale di merito sara' approvata con decreto dirigenziale del comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina/specialita'. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, nella medesima disciplina/specialita' sportiva, un numero di candidati idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i primi venti giorni di effettivo corso. 6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il reparto di istruzione, nella data e con le modalita' che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 10 Comunicazioni agli aspiranti 1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la pubblicazione di eventuali variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso. 2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti candidati, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto dal bando, tramite messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione al concorso.
Art. 11 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
Art. 12 Esclusioni 1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonche' escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e puo' dichiararlo decaduto dalla nomina di carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui all'art. 14. 2. L'amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal regolamento per le Scuole allievi carabinieri.
Art. 13 Presentazione al corso 1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi carabinieri che sara' successivamente individuata, per la frequenza del corso, secondo le modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e contenute nelle norme per le Scuole allievi carabinieri. 2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio militare. 3. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita' psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 4. All'atto della presentazione presso la Scuola allievi carabinieri i vincitori dovranno consegnare: il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.; la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «D». I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all'art. 9, comma 5. La scuola di assegnazione potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio del corso.
Art. 14 Nomina a Carabiniere atleta Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo carabinieri, in qualita' di «atleta» presso le sezioni specifiche di riferimento.
Art. 15 Spese di viaggio, licenza e varie 1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d'istruzione di assegnazione, sono a carico dei canditati. 2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I candidati che siano gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento; dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5, comma 1.
Art. 17 Accesso agli atti amministrativi Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 2020 Il comandante generale: Nistri
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
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