Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Rettifica-Revoca

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Tipologia Rettifica-Revoca
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 15-09-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-10-2020
Data Scadenza bando 15-10-2020
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MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate.

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Visto il decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio  2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 21 febbraio 2020, con il
quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al vetitreesimo corso  biennale  (2020 -  2022)  di  135
allievi marescialli  dell'esercito,  156  allievi  marescialli  della
marina militare (150 C.E.M.M. e 6 C.P.)  e  148  allievi  marescialli
dell'aeronautica militare; 
    Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  concernente
«Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno economico  alle  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e  successive  disposizioni
attuative, convertito i legge 5 marzo 2020, n. 13,  per  effetto  del
quale, tra l'altro, sono state sospese le  procedure  concorsuali  in
atto; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare  l'art.  87,  convertito
con legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»  e
successive disposizioni attuative; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare, l'art. 259; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2020 0132852 dell'  11  agosto
2020 con  il  quale  lo  Stato  Maggiore  dell'Esercito  richiede  di
contrarre da trenta a dieci giorni il periodo entro  il  quale  poter
riconvocare per  la  prova  di  verifica  dell'efficienza  fisica  il
candidato con temporaneo impedimento; 
    Ritenuto pertanto necessario accogliere tale richiesta; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020  0237187  del  16
giugno 2020, con cui gli e'  attribuita  la  delega  all'adozione  di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra  cui  i
provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di concorso, 
 
                              Decreta: 
 
    per i motivi citati nelle premesse,  il  capoverso  7  del  punto
3.3.1   «Generalita'»    dell'appendice    Esercito    del    decreto
interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      «I  candidati  che,   prima   dell'inizio   della   prova,   si
infortuneranno  o  contrarranno  patologie  che  non  consentano   lo
svolgimento degli esercizi previsti,  dovranno  farlo  immediatamente
presente alla commissione la quale, di concerto con  il  responsabile
del   locale   servizio   sanitario,   adottera'    le    conseguenti
determinazioni   per   l'eventuale   differimento   della   data   di
effettuazione della/e  prova/e.  Resta  inteso  che  ogni  temporaneo
impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o  lesioni
di recente insorgenza e di lieve  entita',  comportera'  l'esclusione
dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo  alla
data prevista per  l'effettuazione  delle  prove.  Allo  scadere  del
citato  termine,  la  commissione  che  ha  accertato  lo  stato   di
temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la  permanenza  dello
stesso: nel primo  caso  disporra'  l'esclusione  del  candidato  dal
concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento delle prove di
efficienza fisica; in  caso  contrario  il  candidato  dovra'  essere
definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 3 settembre 2020 
 
                                          Il vice direttore generale: 
                                                    Santella