Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
RETTIFICA
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | RETTIFICA |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 16-10-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di complessivi trentadue marescialli da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2020. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 15-11-2020 |
Data Scadenza bando | 15-11-2020 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
RETTIFICA
Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di complessivi trentadue marescialli da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2020.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 18 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del 3 marzo 2020,con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi trentadue marescialli in servizio permanente da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2020; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Viste le lettere M_D E0012000 REG2020 0077550 dell'11 maggio 2020 e M_D E0012000 REG2020 0132852 dell'11 agosto 2020 dello Stato Maggiore dell'Esercito e M_D MSTAT002818 del 20 aprile 2020 dello Stato Maggiore della Marina militare con le quali gli Stati Maggiori dell'Esercito e della Marina militare hanno chiesto di apportare le necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il rischio da COVID-19; Ritenuto possibile accogliere tali richieste, ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020, con il quale e' stato indetto il concorso; Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con cui gli e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di concorso; Decreta: Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 7 del punto 3.1 «Prove di verifica delle qualita' culturali ed intellettive (art. 9 del bando)» dell'appendice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «L'esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all'ultima sessione di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con le modalita' stabilite all'art. 5 del bando, nei siti internet www.difesa.it/concorsi - www.esercito.difesa.it Informazioni in merito potranno, inoltre, essere chieste alla Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma (tel. 06517051012). Per ciascun concorso saranno ammessi alla fase successiva i concorrenti che avranno superato la prova nei limiti numerici appresso indicati: a) trentacinque per il concorso relativo all'incarico principale/posizione organica di "Infermiere", di cui al precedente paragrafo 1, lettera a); b) cinque per il concorso relativo all'incarico principale/posizione organica di "Tecnico di radiologia medica", di cui al precedente paragrafo 1, lettera b); c) venti per il concorso relativo all'incarico principale/posizione organica di "Fisioterapista", di cui al precedente paragrafo 1, lettera c).»
Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 8 del punto 3.2 «Prove di verifica dell'efficienza fisica (art. 12 del bando)» dell'appendice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporra' l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.»
Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.1 dell'appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «La prova consistera' nella somministrazione di un questionario composto da 100 (cento) quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di novanta minuti. Il test comprendera' 50 quesiti di conoscenza della lingua italiana anche sul piano orto-grammaticale e sintattico, 25 di conoscenza della lingua inglese e 25 di tipo analitico-verbale, logico-meccanico e analitico alfanumerico volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. La prova avra' luogo nella sede di Ancona indicativamente nei mesi di settembre e ottobre 2020. L'ordine di convocazione, il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nel mese di settembre 2020, mediante avviso consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nel sito www.difesa.it che potra' anche prevedere la presentazione presso altra sede. Lo stesso avviso potra' riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di pubblicare con le stesse modalita' e, indicativamente, circa quattro settimane prima dello svolgimento della prova, un archivio dal quale saranno estratti, con criteri di casualita', i quesiti di italiano e inglese che costituiranno oggetto della prova. L'archivio non comprendera' le domande di tipo analitico-verbale, logico-meccanico e analitico alfanumerico.»
Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.2 «Accertamento dell'idoneita' psico-fisica (art. 10 del bando)» dell'appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «I candidati convocati presso il Centro di selezione della Marina di Ancona sito in via delle Palombare n. 3, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando, saranno sottoposti, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al fine di verificare il possesso dell'idoneita' all'espletamento del corso e al servizio permanente quale maresciallo della Marina militare. Detti concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel successivo paragrafo 3.5. La convocazione per il suddetto accertamento potra' prevedere la presentazione presso altro ente/Comando di Forza armata. Durante l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica presso il predetto centro i candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione. Le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate dall'amministrazione. I concorrenti gia' giudicati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di un concorso della stessa Forza armata nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione presso il suddetto centro, devono presentare il relativo verbale contenente il giudizio espresso dalla preposta commissione e i documenti/referti di cui al successivo paragrafo 3.5. La commissione medica disporra' a quali accertamenti eventualmente sottoporre gli interessati al fine di confermare o meno il giudizio gia' espresso nel precedente concorso. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica verra' eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo le modalita' previste dalla normativa e dalle direttive vigenti. La commissione, presa visione della documentazione sanitaria di cui al successivo paragrafo 3.5 prodotta dall'interessato, sottoporra' i candidati a: visita cardiologica con E.C.G.; visita oculistica; visita odontoiatrica; visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; visita psichiatrica; valutazione dell'apparato locomotore; analisi completa delle urine con esame del sedimento, nonche' per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione un test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme ovvero sono possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); verifica della dentatura. Sara' consentita la mancanza, purche' non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati; ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato ivi compreso l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. La commissione definira' il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del bando, saranno giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio-circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli allegati al bando. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD di cui al successivo paragrafo 3.5, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza di predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato l'esito dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: "idoneo", con l'indicazione del profilo sanitario; "inidoneo", con l'indicazione della causa di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta l'attribuzione di punteggio. I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 3 del bando potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato di gravidanza, la commissione procedera' secondo quanto indicato all'art. 10, comma 4 del bando.»
Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.3 «Accertamento dell'idoneita' attitudinale (art. 11 del bando)» dell'appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «I candidati giudicati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della competente commissione a una serie di prove (test, questionari, intervista attitudinale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari all'arruolamento in qualita' di maresciallo della Marina militare con il grado di capo di 3ª classe. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle "Norme per la selezione attitudinale nel concorso marescialli della Marina militare", edite dal Comando scuole della Marina e, con riferimento, alla direttiva tecnica "Profili attitudinali del personale della Marina militare", edita dallo Stato Maggiore della Marina, entrambe vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: area stile di pensiero; area emozioni e relazioni; area produttivita' e competenze gestionali; area motivazionale. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. La commissione assegnera', a ciascun concorrente, un punteggio di livello attitudinale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale la commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. Il giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.»
Art. 6 Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.4 «Prove di verifica dell'efficienza fisica (art. 12 del bando)» dell'appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «Al termine dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui al precedente paragrafo 3.3 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente paragrafo 2.4, alle prove di verifica dell'efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata per le singole prove, che hanno diritto di voto nelle sole prove per i quali sono aggregati. Alle prove di verifica dell'efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', e di un esercizio facoltativo con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione delle graduatorie come specificato nelle seguenti tabelle. Anche agli esercizi obbligatori sono associati punteggi incrementali. Ciascun concorrente dovra' eseguire prima tutti gli esercizi obbligatori e, successivamente, quello facoltativo. 3.4.1 Prove obbligatorie: ===================================================================== | | Concorrenti di | | | | | sesso |Concorrenti di sesso| | | |maschile(t=tempo; |femminile (t=tempo; | | | Esercizi | n=numero) | n=numero) |Esito | +====================+==================+====================+======+ | Addominali (tempo | | |Idoneo| | massimo 2 minuti) | n ≥ 22 | n ≥ 19 | (*) | +--------------------+------------------+--------------------+------+ | n < 22 | n < 19 | Non idoneo | | +--------------------+------------------+--------------------+------+ | Piegamenti sulle | | | | | braccia (tempo | | | | | massimo 2 minuti) | n ≥ 13 | n ≥ 10 | | +--------------------+------------------+--------------------+------+ | n < 13 | n < 10 | Non idoneo | | +--------------------+------------------+--------------------+------+ (*) Per la prova degli addominali sara' assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di addominali previsti per l'idoneita' alla prova, proseguano l'esercizio senza soluzione di continuita', nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l'idoneita' alla prova: concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 32ª, fino a un massimo di 52; concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 29ª, fino a un massimo di 49. (**) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sara' assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l'idoneita' alla prova, proseguano l'esercizio senza soluzione di continuita', nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l'idoneita' alla prova: concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni piegamento oltre il 18º, fino a un massimo di 38; concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo di punti 1) per ogni piegamento oltre il 15º, fino a un massimo di 35. 3.4.2 Prove facoltative: ===================================================================== | | Parametri di | Parametri di | | | | riferimento maschi |riferimento femmine| | | Esercizi | (t = tempo) | (t = tempo) | Punti | +=================+====================+===================+========+ | Corsa piana di | | | | | m. 2.000 (*) | t ≤ 08'30" | t ≤ 09'30" | 1 | +-----------------+--------------------+-------------------+--------+ | 08'30" < t ≤ | | | | | 09'00" | 09'30" < t ≤ 10'00"| 0,8 | | +-----------------+--------------------+-------------------+--------+ | 09'00" < t ≤ | | | | | 09'30" | 10'00" < t ≤ 10'30"| 0,5 | | +-----------------+--------------------+-------------------+--------+ | 09'30" < t ≤ | | | | | 10'00" | 10'30" < t ≤ 11'00"| 0,2 | | +-----------------+--------------------+-------------------+--------+ | 10'00" < t ≤ | | | | | 10'30" | 11'00" < t ≤ 11'30"| 0,1 | | +-----------------+--------------------+-------------------+--------+ (*) Da svolgere su pista di atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. 3.4.3 Modalita' di svolgimento delle prove di verifica dell'efficienza fisica. Le modalita' di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla preposta commissione: a) piegamenti sulle braccia: il concorrente dovra' indossare tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Dovra' iniziare la prova in posizione prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale prodotto (che coincidera' con lo start del cronometro), dovra' eseguire, entro il limite massimo di due minuti e senza soluzione di continuita', un numero maggiore o uguale a quello di piegamenti sulle braccia previsti dalla relativa tabella, con le seguenti modalita': sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia; una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto e con il viso; ripetere i piegamenti senza interruzioni. Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta dei soli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggera' invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunichera' lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l'idoneita' alla prova, avra' deciso di proseguire l'esercizio senza soluzione di continuita', nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l'idoneita' alla prova, la commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 3.4.1. b) addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni del tronco entro il limite massimo di due minuti, con le seguenti modalita' di esecuzione: partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro concorrente; sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale; da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare. Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, conteggera' a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal concorrente, non conteggera' invece quelli eseguiti in maniera scorretta e comunichera' lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l'idoneita' alla prova, avra' deciso di proseguire l'esercizio senza soluzione di continuita', nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l'idoneita' alla prova, la commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti al precedente paragrafo 3.4.1. c) corsa piana di metri 2.000: per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovra' eseguire la corsa piana nel tempo massimo indicato nella relativa tabella. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell'esercizio, cronometrera' il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato che completera' l'esercizio la commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.4.2. 3.4.4 Valutazione nelle prove di verifica dell'efficienza fisica. Per essere giudicato idoneo alle prove di verifica dell'efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di verifica dell'efficienza fisica obbligatorie. Qualora il concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola prova obbligatoria, sara' giudicato inidoneo alle prove di verifica dell'efficienza fisica prescindendo dal risultato della eventuale prova facoltativa sostenuta. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non determinera' il giudizio di inidoneita' ma ad esso, qualora eseguito dai concorrenti, sara' attribuito il punteggio incrementale stabilito dalla relativa tabella. La somma di detto punteggio e dei punteggi conseguiti nelle prove obbligatorie concorrera', sino ad un massimo di punti 3 alla formazione delle graduatorie finali di cui al successivo paragrafo 5. 3.4.5 Disposizioni in caso di impedimento per infortunio. I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica. Questa, sentito l'ufficiale medico, adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione delle prove. I concorrenti che prima dell'inizio delle prove dovessero accusare una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione la quale, sentito l'ufficiale medico designato, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di verifica dell'efficienza fisica. I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di verifica dell'efficienza fisica, saranno convocati - mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi - per sostenere le prove in altra data. Tale data non potra', in alcun caso, essere successiva al ventesimo giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l'esecuzione delle prove di verifica dell'efficienza fisica (estremi inclusi). Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita' alle prove di verifica dell'efficienza fisica. Tale giudizio, che e' definitivo, comportera' l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui al precedente paragrafo 2.4 sono definitivi. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.»
Art. 7 Per i motivi citati nelle premesse il secondo capoverso del punto 3.6 «Prova orale (art. 13 del bando)» dell'appendice Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «Tale prova avra' luogo presso il Centro di selezione della Marina di Ancona, indicativamente nel mese di dicembre 2020.»
Art. 8 Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate le originarie disposizioni del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio citato in premessa. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 2020 Il vice direttore generale: Santella