Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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RETTIFICA

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia RETTIFICA
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 16-10-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di complessivi trentadue marescialli da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2020. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-11-2020
Data Scadenza bando 15-11-2020
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MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a nomina diretta di complessivi trentadue marescialli da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2020.

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 emanato
dalla Direzione generale per il personale  militare  il  18  febbraio
2020, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del 3 marzo 2020,con il
quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il  reclutamento,  a  nomina  diretta,   di   complessivi   trentadue
marescialli  in  servizio  permanente  da  immettere  nel  ruolo  dei
marescialli delle Forze armate, per l'anno 2020; 
    Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  concernente
«Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno economico  alle  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e  successive  disposizioni
attuative, convertito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020,  n.
13, per effetto  del  quale,  tra  l'altro,  sono  state  sospese  le
procedure concorsuali in atto; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Viste le lettere M_D E0012000 REG2020 0077550 dell'11 maggio 2020
e M_D E0012000  REG2020  0132852  dell'11  agosto  2020  dello  Stato
Maggiore dell'Esercito e M_D MSTAT002818 del  20  aprile  2020  dello
Stato Maggiore della Marina militare con le quali gli Stati  Maggiori
dell'Esercito e della Marina militare hanno chiesto di  apportare  le
necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con  decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 al fine
di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei  tempi  previsti  e
nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a  ridurre
il rischio da COVID-19; 
    Ritenuto possibile accogliere tali richieste, ai sensi del  comma
5, dell'art. 1 del citato decreto dirigenziale n.  M_D  GMIL  REG2020
0081590 del 18 febbraio 2020,  con  il  quale  e'  stato  indetto  il
concorso; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020  0237187  del  16
giugno 2020, con cui gli e'  attribuita  la  delega  all'adozione  di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra  cui  i
provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 7 del  punto  3.1
«Prove di verifica delle qualita' culturali ed intellettive  (art.  9
del bando)» dell'appendice Esercito del decreto dirigenziale  n.  M_D
GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      «L'esito della prova e il calendario degli  ammessi  alla  fase
successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi  all'ultima
sessione di prove, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  per
tutti i candidati, con le modalita' stabilite all'art. 5  del  bando,
nei siti  internet  www.difesa.it/concorsi  -  www.esercito.difesa.it
Informazioni  in  merito  potranno,  inoltre,  essere  chieste   alla
Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni  con
il  pubblico  -  viale  dell'Esercito  n. 186  - 00143   Roma   (tel.
06517051012). 
    Per ciascun concorso  saranno  ammessi  alla  fase  successiva  i
concorrenti  che  avranno  superato  la  prova  nei  limiti  numerici
appresso indicati: 
      a)  trentacinque  per   il   concorso   relativo   all'incarico
principale/posizione organica di "Infermiere", di cui  al  precedente
paragrafo 1, lettera a); 
      b)   cinque   per    il    concorso    relativo    all'incarico
principale/posizione organica di "Tecnico di radiologia  medica",  di
cui al precedente paragrafo 1, lettera b); 
      c)   venti    per    il    concorso    relativo    all'incarico
principale/posizione  organica  di  "Fisioterapista",   di   cui   al
precedente paragrafo 1, lettera c).» 
                               Art. 2 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 8 del  punto  3.2
«Prove di  verifica  dell'efficienza  fisica  (art.  12  del  bando)»
dell'appendice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2020
0081590 del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      «I  candidati  che,   prima   dell'inizio   della   prova,   si
infortuneranno  o  contrarranno  patologie  che  non  consentano   lo
svolgimento degli esercizi previsti,  dovranno  farlo  immediatamente
presente alla commissione la quale, di concerto con  il  responsabile
del   locale   Servizio   sanitario,   adottera'    le    conseguenti
determinazioni   per   l'eventuale   differimento   della   data   di
effettuazione della/e  prova/e.  Resta  inteso  che  ogni  temporaneo
impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o  lesioni
di recente insorgenza e di lieve  entita',  comportera'  l'esclusione
dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo  alla
data prevista per  l'effettuazione  delle  prove.  Allo  scadere  del
citato  termine,  la  commissione  che  ha  accertato  lo  stato   di
temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la  permanenza  dello
stesso: nel primo  caso  disporra'  l'esclusione  del  candidato  dal
concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento delle prove di
efficienza fisica; in  caso  contrario  il  candidato  dovra'  essere
definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.» 
                               Art. 3 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.1  dell'appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      «La prova consistera' nella somministrazione di un questionario
composto da 100 (cento) quesiti a risposta multipla da risolvere  nel
tempo massimo di novanta minuti. Il test comprendera' 50  quesiti  di
conoscenza della lingua italiana anche sul piano orto-grammaticale  e
sintattico, 25 di conoscenza  della  lingua  inglese  e  25  di  tipo
analitico-verbale, logico-meccanico e analitico alfanumerico volti  a
esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. 
      La prova avra' luogo nella sede di Ancona  indicativamente  nei
mesi di settembre e ottobre 2020. L'ordine di convocazione, il luogo,
la data  e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  saranno  resi  noti
indicativamente  nel  mese  di  settembre   2020,   mediante   avviso
consultabile  nell'area  pubblica  del  portale,  nonche'  nel   sito
www.difesa.it che potra'  anche  prevedere  la  presentazione  presso
altra sede. Lo stesso avviso potra' riguardare  il  rinvio  ad  altra
data della pubblicazione suddetta. La pubblicazione avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i  candidati.  La
Direzione generale per il personale militare si riserva  la  facolta'
di pubblicare con  le  stesse  modalita'  e,  indicativamente,  circa
quattro settimane prima dello svolgimento della  prova,  un  archivio
dal quale saranno estratti, con criteri di casualita', i  quesiti  di
italiano e inglese che costituiranno oggetto della prova.  L'archivio
non   comprendera'   le   domande    di    tipo    analitico-verbale,
logico-meccanico e analitico alfanumerico.» 
                               Art. 4 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse  il  punto  3.2  «Accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica  (art.  10  del  bando)»  dell'appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      «I candidati convocati presso  il  Centro  di  selezione  della
Marina  di  Ancona  sito  in  via  delle  Palombare  n.   3,   previa
sottoscrizione   della   dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  diagnostico  secondo  il  modello
rinvenibile  tra  gli  allegati   al   bando,   saranno   sottoposti,
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al fine di verificare il
possesso dell'idoneita' all'espletamento  del  corso  e  al  servizio
permanente quale maresciallo della Marina militare. Detti concorrenti
dovranno portare al  seguito  i  documenti  indicati  nel  successivo
paragrafo 3.5. La convocazione per il  suddetto  accertamento  potra'
prevedere la presentazione presso altro ente/Comando di Forza armata. 
    Durante  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  presso  il
predetto centro  i  candidati  non  potranno  usufruire  di  vitto  e
alloggio  a  carico  dell'amministrazione.  Le  spese  sostenute  per
l'effettuazione di tutte le  prove  concorsuali  sono  a  carico  dei
partecipanti e non saranno rimborsate dall'amministrazione. 
    I   concorrenti   gia'    giudicati    idonei    all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica nell'ambito di un concorso  della  stessa
Forza armata nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di
presentazione  presso  il  suddetto  centro,  devono  presentare   il
relativo verbale  contenente  il  giudizio  espresso  dalla  preposta
commissione e i documenti/referti di cui al successivo paragrafo 3.5.
La commissione medica disporra' a  quali  accertamenti  eventualmente
sottoporre gli interessati al fine di confermare o meno  il  giudizio
gia' espresso nel precedente concorso. 
    L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  verra'  eseguito,  in
ragione delle  condizioni  del  soggetto  al  momento  della  visita,
secondo le modalita'  previste  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti. 
    La commissione, presa visione della documentazione  sanitaria  di
cui  al   successivo   paragrafo   3.5   prodotta   dall'interessato,
sottoporra' i candidati a: 
      visita cardiologica con E.C.G.; 
      visita oculistica; 
      visita odontoiatrica; 
      visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      visita psichiatrica; 
      valutazione dell'apparato locomotore; 
      analisi completa delle urine con esame del  sedimento,  nonche'
per  la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti   urinari   di   sostanze
stupefacenti   e/o   psicotrope:   amfetamine,   cocaina,   oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di  positivita',  disporra'  sul
medesimo  campione  un  test  di   conferma   (gascromatografia   con
spettrometria di massa); 
      visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera'
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi che, per la loro  sede  o
natura, sono deturpanti o contrari  al  decoro  dell'uniforme  ovvero
sono possibile indice di personalita' abnorme  (che  verra'  valutata
nel corso della prevista visita psichiatrica e con  appropriati  test
psicodiagnostici); 
      verifica della dentatura. Sara' consentita la mancanza, purche'
non associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti
non contrapposti, non tutti  dallo  stesso  lato,  tra  i  quali  non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel  computo  dei  denti
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna  protesi  fissa,  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati; 
      ogni  ulteriore  indagine   ritenuta   utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale  del  candidato  ivi
compreso l'eventuale esame radiologico del torace in due  proiezioni,
in caso di dubbio diagnostico. 
    La  commissione  definira'  il  profilo  sanitario   di   ciascun
candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti  e  in
base  alla  documentazione   prodotta   e   alle   risultanze   degli
accertamenti effettuati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10,
comma 1 del bando, saranno giudicati idonei i candidati ai quali  sia
stato  attribuito  il  coefficiente  1  o   2   in   ciascuna   delle
caratteristiche somatofunzionali di seguito  indicate:  psiche  (PS);
costituzione  (CO);  apparato  cardio-circolatorio   (AC);   apparato
respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare
superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI);  vista
(VS); udito (AU). 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del   corso.   Per   la    caratteristica    somato-funzionale    AV,
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,
totale o  parziale,  dell'enzima  G6PD  non  puo'  essere  motivo  di
esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata
nelle premesse al bando. 
    Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit
di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione
e di responsabilizzazione, rinvenibile negli allegati  al  bando.  In
caso di mancata presentazione del referto di analisi  di  laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD di cui al successivo paragrafo  3.5,
ai fini  della  definizione  della  caratteristica  somato-funzionale
AV-EI, limitatamente alla carenza di predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    La commissione,  seduta  stante,  comunichera'  per  iscritto  al
candidato  l'esito  dell'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo", con l'indicazione del profilo sanitario; 
      "inidoneo", con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    I concorrenti che in sede di visita medica  saranno  riconosciuti
nelle condizioni di cui all'art.  10,  comma  3  del  bando  potranno
essere   ammessi,   con   riserva,   a    sostenere    l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale di cui al successivo paragrafo 3.3. 
    Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato  stato
di gravidanza, la  commissione  procedera'  secondo  quanto  indicato
all'art. 10, comma 4 del bando.» 
                               Art. 5 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse  il  punto  3.3  «Accertamento
dell'idoneita'  attitudinale  (art.  11  del  bando)»  dell'appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      «I candidati giudicati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica,  nonche'  quelli  ammessi  con  riserva  ai  sensi  del
precedente paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della competente
commissione a una  serie  di  prove  (test,  questionari,  intervista
attitudinale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il  possesso   dei
requisiti necessari all'arruolamento in qualita' di maresciallo della
Marina militare con il grado di capo di 3ª classe. Tale  valutazione,
che sara' svolta con  le  modalita'  indicate  nelle  "Norme  per  la
selezione  attitudinale  nel  concorso   marescialli   della   Marina
militare", edite dal Comando scuole della Marina e, con  riferimento,
alla direttiva tecnica  "Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina militare", edita dallo Stato Maggiore della  Marina,  entrambe
vigenti   all'atto   dell'effettuazione   degli   accertamenti,    si
articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine: 
        area stile di pensiero; 
        area emozioni e relazioni; 
        area produttivita' e competenze gestionali; 
        area motivazionale. 
    A ciascuno degli indicatori  attitudinali  verra'  attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera', a ciascun concorrente, un punteggio di
livello attitudinale  sulla  scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella
sintesi psicologica dei test e dei  punteggi  assegnati  in  sede  di
intervista attitudinale. Tale  punteggio  sara'  diretta  espressione
degli  elementi   preponderanti   emergenti   dai   diversi   momenti
valutativi. 
    Al  termine  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale   la
commissione esprimera' un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'.  Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il  candidato
riporti un punteggio di  livello  attitudinale  globale  inferiore  a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 
    Il  giudizio,  comunicato  seduta  stante  agli  interessati,  e'
definitivo e non  comporta  attribuzione  di  punteggio  incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.» 
                               Art. 6 
 
 
    Per i motivi  citati  nelle  premesse  il  punto  3.4  «Prove  di
verifica dell'efficienza fisica (art. 12 del  bando)»  dell'appendice
Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0081590
del 18 febbraio 2020 e' cosi' modificato: 
      «Al termine dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  di
cui al  precedente  paragrafo  3.3  i  concorrenti  giudicati  idonei
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
paragrafo 2.4, alle prove di verifica dell'efficienza fisica, che  si
svolgeranno presso il Centro di selezione della  Marina  militare  di
Ancona e/o presso idonee strutture sportive  nella  sede  di  Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle  singole
prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore
della Forza armata ovvero di esperti di settore  esterni  alla  Forza
armata per le singole prove, che hanno diritto  di  voto  nelle  sole
prove per i quali sono aggregati. 
    Alle prove  di  verifica  dell'efficienza  fisica  i  concorrenti
dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche. 
    Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi  obbligatori,  il
cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita',  e  di  un
esercizio facoltativo con attribuzione di punteggi incrementali utili
ai fini della formazione delle  graduatorie  come  specificato  nelle
seguenti tabelle. Anche  agli  esercizi  obbligatori  sono  associati
punteggi incrementali.  Ciascun  concorrente  dovra'  eseguire  prima
tutti   gli   esercizi   obbligatori   e,   successivamente,   quello
facoltativo. 
    3.4.1 Prove obbligatorie: 
      
 
=====================================================================
|                    |  Concorrenti di  |                    |      |
|                    |      sesso       |Concorrenti di sesso|      |
|                    |maschile(t=tempo; |femminile (t=tempo; |      |
|       Esercizi     |    n=numero)     |     n=numero)      |Esito |
+====================+==================+====================+======+
|  Addominali (tempo |                  |                    |Idoneo|
| massimo 2 minuti)  |      n ≥ 22      |       n ≥ 19       | (*)  |
+--------------------+------------------+--------------------+------+
|       n < 22       |      n < 19      |     Non idoneo     |      |
+--------------------+------------------+--------------------+------+
|  Piegamenti sulle  |                  |                    |      |
|   braccia (tempo   |                  |                    |      |
| massimo 2 minuti)  |      n ≥ 13      |       n ≥ 10       |      |
+--------------------+------------------+--------------------+------+
|       n < 13       |      n < 10      |     Non idoneo     |      |
+--------------------+------------------+--------------------+------+
 
    (*) Per la prova degli addominali sara'  assegnato  un  punteggio
incrementale, stabilito secondo i seguenti  criteri,  ai  concorrenti
che, dopo aver raggiunto il numero minimo di addominali previsti  per
l'idoneita' alla prova, proseguano  l'esercizio  senza  soluzione  di
continuita', nello stesso tempo massimo di due minuti  stabilito  per
l'idoneita' alla prova: 
      concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di
punti 1) per ogni flessione del  tronco  oltre  la  32ª,  fino  a  un
massimo di 52; 
      concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a  un  massimo
di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la  29ª,  fino  a  un
massimo di 49. 
    (**) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sara' assegnato un
punteggio incrementale, stabilito  secondo  i  seguenti  criteri,  ai
concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero minimo  di  piegamenti
previsti per l'idoneita' alla  prova,  proseguano  l'esercizio  senza
soluzione di continuita', nello stesso tempo massimo  di  due  minuti
stabilito per l'idoneita' alla prova: 
      concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di
punti 1) per ogni piegamento oltre il 18º, fino a un massimo di 38; 
      concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a  un  massimo
di punti 1) per ogni piegamento oltre il 15º, fino a  un  massimo  di
35. 
    3.4.2 Prove facoltative: 
      
 
=====================================================================
|                 |    Parametri di    |    Parametri di   |        |
|                 | riferimento maschi |riferimento femmine|        |
|     Esercizi    |    (t = tempo)     |    (t = tempo)    | Punti  |
+=================+====================+===================+========+
|  Corsa piana di |                    |                   |        |
|  m. 2.000 (*)   |     t ≤ 08'30"     |     t ≤ 09'30"    |   1    |
+-----------------+--------------------+-------------------+--------+
|   08'30" < t ≤  |                    |                   |        |
|     09'00"      | 09'30" < t ≤ 10'00"|        0,8        |        |
+-----------------+--------------------+-------------------+--------+
|   09'00" < t ≤  |                    |                   |        |
|     09'30"      | 10'00" < t ≤ 10'30"|        0,5        |        |
+-----------------+--------------------+-------------------+--------+
|   09'30" < t ≤  |                    |                   |        |
|     10'00"      | 10'30" < t ≤ 11'00"|        0,2        |        |
+-----------------+--------------------+-------------------+--------+
|   10'00" < t ≤  |                    |                   |        |
|     10'30"      | 11'00" < t ≤ 11'30"|        0,1        |        |
+-----------------+--------------------+-------------------+--------+
 
    (*) Da svolgere su  pista  di  atletica  o  in  terra  battuta  o
comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. 
     3.4.3  Modalita'  di  svolgimento  delle   prove   di   verifica
dell'efficienza fisica. 
    Le modalita' di esecuzione  delle  prove  saranno  illustrate  ai
concorrenti,  prima  della   loro   effettuazione,   dalla   preposta
commissione: 
      a) piegamenti sulle braccia: il  concorrente  dovra'  indossare
tuta da ginnastica e/o  maglietta  e  idonee  scarpe  da  ginnastica.
Dovra' iniziare la prova in posizione  prona,  completamente  disteso
con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto  il
punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta  dei  piedi
in appoggio a terra.  Per  essere  giudicato  idoneo  alla  prova  il
concorrente,  alla  ricezione  dell'apposito  segnale  prodotto  (che
coincidera' con lo start del cronometro), dovra' eseguire,  entro  il
limite massimo di due minuti e senza  soluzione  di  continuita',  un
numero maggiore  o  uguale  a  quello  di  piegamenti  sulle  braccia
previsti dalla relativa tabella, con le seguenti modalita': 
        sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti  inferiori)
in posizione allineata, estendendo completamente le braccia; 
        una volta raggiunta la posizione di massima estensione  delle
braccia, abbassare il corpo (capo  -  tronco  -  arti  inferiori)  in
posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento
con il petto e con il viso; 
        ripetere i piegamenti senza interruzioni. 
    Un  membro   della   commissione,   osservatore   dell'esercizio,
provvedera' al conteggio a voce alta dei soli esercizi  correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggera' invece quelli  eseguiti  in
maniera scorretta e comunichera' lo scadere del tempo disponibile per
la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver  raggiunto  il  numero
minimo di piegamenti  previsti  per  l'idoneita'  alla  prova,  avra'
deciso di proseguire  l'esercizio  senza  soluzione  di  continuita',
nello stesso tempo massimo di due minuti  stabilito  per  l'idoneita'
alla prova, la commissione assegnera' un punteggio secondo i  criteri
stabiliti nel precedente paragrafo 3.4.1. 
      b) addominali: esecuzione di un  numero  maggiore  o  uguale  a
quello sopra indicato di flessioni del tronco entro il limite massimo
di due minuti, con le seguenti modalita' di esecuzione: 
        partenza dalla posizione supina, mani dietro la  nuca,  gambe
flesse e piedi bloccati da altro concorrente; 
        sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale; 
        da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino
a sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare. 
    Un  membro   della   commissione,   osservatore   dell'esercizio,
conteggera' a voce alta i soli esercizi  eseguiti  correttamente  dal
concorrente,  non  conteggera'  invece  quelli  eseguiti  in  maniera
scorretta e comunichera' lo scadere  del  tempo  disponibile  per  la
prova. A ciascun concorrente  che,  dopo  aver  raggiunto  il  numero
minimo di piegamenti  previsti  per  l'idoneita'  alla  prova,  avra'
deciso di proseguire  l'esercizio  senza  soluzione  di  continuita',
nello stesso tempo massimo di due minuti  stabilito  per  l'idoneita'
alla prova, la commissione assegnera' un punteggio secondo i  criteri
stabiliti al precedente paragrafo 3.4.1. 
      c) corsa piana di metri 2.000: per essere giudicato idoneo alla
prova, il candidato dovra' eseguire la corsa piana nel tempo  massimo
indicato nella relativa tabella.  Un  membro  o  collaboratore  della
commissione,  osservatore  dell'esercizio,  cronometrera'  il   tempo
impiegato  dai  candidati.  A  ciascun  candidato   che   completera'
l'esercizio la commissione assegnera' un punteggio secondo i  criteri
stabiliti nella tabella di cui al precedente paragrafo 3.4.2. 
    3.4.4 Valutazione nelle prove di verifica dell'efficienza fisica. 
    Per   essere   giudicato   idoneo   alle   prove   di    verifica
dell'efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato  idoneo
in  ciascuna  delle  prove   di   verifica   dell'efficienza   fisica
obbligatorie. 
    Qualora il concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola
prova obbligatoria, sara' giudicato inidoneo alle prove  di  verifica
dell'efficienza fisica prescindendo  dal  risultato  della  eventuale
prova   facoltativa   sostenuta.   Tale   giudizio,   definitivo    e
inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    Il   mancato   superamento   dell'esercizio    facoltativo    non
determinera' il giudizio di inidoneita' ma ad esso, qualora  eseguito
dai concorrenti, sara' attribuito il punteggio incrementale stabilito
dalla relativa tabella. 
    La somma di detto punteggio e dei punteggi conseguiti nelle prove
obbligatorie  concorrera',  sino  ad  un  massimo  di  punti  3  alla
formazione delle graduatorie finali di cui al successivo paragrafo 5. 
    3.4.5 Disposizioni in caso di impedimento per infortunio. 
    I concorrenti affetti da  postumi  di  infortuni  precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle
prove  idonea  certificazione  medica  che   sara'   valutata   dalla
commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica.  Questa,
sentito l'ufficiale medico, adottera' le conseguenti  determinazioni,
eventualmente  autorizzando  il  differimento  ad  altra  data  della
effettuazione delle prove. 
    I  concorrenti  che  prima  dell'inizio  delle  prove   dovessero
accusare una indisposizione  o  che  dovessero  infortunarsi  durante
l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare  immediatamente
la  commissione  la  quale,  sentito  l'ufficiale  medico  designato,
adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di ripetizione delle  prove  formulate  da  concorrenti  che  abbiano
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le  prove
di verifica dell'efficienza fisica. 
    I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno  ottenuto  dalla
commissione l'autorizzazione al  differimento  dell'effettuazione  di
tutte o di parte delle  prove  di  verifica  dell'efficienza  fisica,
saranno convocati - mediante avviso inserito nell'area privata  della
sezione comunicazioni del portale dei  concorsi -  per  sostenere  le
prove in altra data. Tale data non  potra',  in  alcun  caso,  essere
successiva al ventesimo giorno a decorrere dalla data originariamente
prevista per l'esecuzione delle  prove  di  verifica  dell'efficienza
fisica (estremi inclusi). 
    Ai    concorrenti    che    risulteranno    impossibilitati    ad
effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella  nuova
convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale
data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita'  alle  prove
di verifica dell'efficienza fisica. 
    Tale giudizio, che e' definitivo,  comportera'  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai  concorrenti  a
cura della commissione  di  cui  al  precedente  paragrafo  2.4  sono
definitivi. I concorrenti  giudicati  inidonei  saranno  esclusi  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.» 
                               Art. 7 
 
 
    Per i motivi citati nelle premesse il secondo capoverso del punto
3.6 «Prova orale (art. 13 del bando)» dell'appendice Marina  militare
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18  febbraio
2020 e' cosi' modificato: 
      «Tale prova avra' luogo presso il  Centro  di  selezione  della
Marina di Ancona, indicativamente nel mese di dicembre 2020.» 
                               Art. 8 
 
 
    Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono  invariate
le originarie disposizioni del decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020
0081590 del 18 febbraio citato in premessa. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 9 ottobre 2020 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella