Concorso per COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI

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Avviso

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Tipologia Avviso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 11-12-2020
Sintesi: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM AVVISO Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del decreto del Pre ...
Ente: COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 11-12-2020
Data Scadenza bando 10-01-2021
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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

AVVISO

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019).

 
 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'articolo 3; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74,  comma  7-ter,
secondo cui, tra l'altro,  le  procedure  concorsuali  sono  volte  a
valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti  specifici  e
di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle
manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con  il  profilo
professionale da reclutare. Le predette procedure  sono  svolte,  ove
possibile,  con  l'ausilio  di  strumentazione  informatica   e   con
l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate  in
materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti; 
    Visto l'articolo 1, commi 446 e  ss.,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28  febbraio
2000, n. 81, recante «Integrazioni e modifiche della  disciplina  dei
lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45,  comma  2,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144»; 
    Visto l'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Vista la legge 27  dicembre  2006,  n.  296  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis); 
    Vista l'intesa sancita dalla Conferenza  Unificata  nella  seduta
del 3 dicembre 2020 (Repertorio  atto  n.  160/CU)  sullo  schema  di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma
1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.  296  previsto
dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina  la  Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e il Ministro  dell'interno,  con  il  quale  il  Pref.
Dott.ssa Maria Grazia Nicolo',  in  qualita'  di  rappresentante  del
Ministero dell'interno,  e'  nominata  componente  della  Commissione
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2  dicembre  2019,
in sostituzione del Pref. Dott.ssa Maria Tirone; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020  in  materia   di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni  esaminatrici  e  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003,  n.196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  concernente  modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale delle amministrazioni interessate; 
    Considerato che le disposizioni normative dell'articolo 1,  commi
446 e ss., della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono  volte  a
garantire  l'assunzione  a  tempo  indeterminato,  tra  l'altro,  dei
lavoratori socialmente utili di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a selezione 
 
 
    1.  E'  indetta  una  procedura  selettiva   riservata   per   il
reclutamento di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da
inquadrare nei ruoli delle amministrazioni di cui all'allegato 1  del
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  richiamato  in
premessa, di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato  sul
portale mobilita.gov.it. 
    2. La procedura selettiva, svolta dalle amministrazioni del comma
1 secondo le modalita' previste dal presente avviso, e' riservata  ai
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000,  n.  81  utilizzati  dall'amministrazione  che  adotta
l'avviso pubblico di selezione ai sensi del successivo  comma  3  che
hanno la  professionalita'  richiesta,  in  relazione  all'esperienza
effettivamente maturata. 
    3. Le amministrazioni di cui al comma 1 adottano avvisi  pubblici
di selezione da concludere tempestivamente con le relative assunzioni
a tempo indeterminato, anche ai  fini  dell'articolo  1,  comma  495,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in cui sono indicati: 
      a) il numero dei posti oggetto della selezione, fermo  restando
il numero delle istanze ammissibili ai sensi dell'articolo  1,  comma
497,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160  (allegato  1  sopra
richiamato), la  categoria  o  l'area,  la  posizione  economica,  il
profilo professionale di inquadramento, il regime di  tempo  pieno  o
parziale; 
      b) i requisiti di partecipazione in base a quanto previsto  dal
comma 2 del presente articolo, dall'articolo 1, comma 446, lettera a)
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla disciplina normativa  in
materia  di  accesso  al  pubblico  impiego,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 247, comma  8,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
      c)  i  termini  per   la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del  presente
avviso, secondo quanto  previsto  dall'articolo  247,  comma  4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
      d)   le   modalita'   di   presentazione   della   domanda   di
partecipazione esclusivamente per via telematica mediante il  sistema
«StepOne 2019» messo a disposizione da Formez PA; 
      e)  le  modalita'  di  comunicazione  delle  date  in  cui   si
svolgeranno le prove selettive, fermo restando  quanto  previsto  dal
successivo articolo 2, lettera b.1); 
      f) con riferimento al reclutamento delle qualifiche  e  profili
per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
le modalita' di approvazione e pubblicita' dell'elenco degli idonei; 
      g) con riferimento al reclutamento delle qualifiche  e  profili
per  i  quali  non  e'  richiesto  il  solo  requisito  della  scuola
dell'obbligo,  la  valutazione  dei  titoli   e   le   modalita'   di
approvazione e pubblicita' della graduatoria finale di merito; 
      h) preferenze e precedenze in base alla normativa vigente; 
      i) le modalita' di comunicazione dell'esito della  selezione  e
di costituzione del rapporto di lavoro; 
      j) le informazioni in materia di accesso agli atti; 
      k)  le  informazioni  in  materia  di  trattamento   dei   dati
personali. 
    4. Le amministrazioni di cui al comma 1  trasmettono  gli  avvisi
pubblici di selezione adottati ai sensi del comma 3  al  Dipartimento
della funzione pubblica al seguente indirizzo ripam@pec.governo.it  e
al Formez PA al seguente indirizzo protocollo@pec.formez.it 
    5. Restano  ferme  le  procedure  per  il  reclutamento  a  tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2,  avviate
o concluse alla data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  dalle
amministrazioni del comma 1. 
                               Art. 2 
 
 
                         Procedura selettiva 
 
 
    1. La selezione sara' espletata in base alla procedura di seguito
indicata che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) per il reclutamento delle qualifiche e profili per  i  quali
e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo: 
        1. prova di idoneita' consistente nello  svolgimento  di  una
prova pratica attitudinale, mediante colloquio,  volta  ad  accertare
l'idoneita'  dei  candidati  a  svolgere  le  mansioni  del   profilo
professionale  di  inquadramento.  La  prova  tendera'  ad  accertare
esclusivamente l'idoneita'  del  candidato  a  svolgere  le  relative
mansioni e non comportera' valutazione comparativa. 
        La prova puo' essere svolta  in  videoconferenza,  attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e digitali,  garantendo  comunque
l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita'  della
stessa, l'identificazione  dei  partecipanti  e  la  sicurezza  delle
comunicazioni e la loro  tracciabilita'.  Per  lo  svolgimento  della
prova Formez PA rendera' disponibile una room meeting. 
        La   commissione   esaminatrice   redigera'   l'elenco    con
l'indicazione dell'idoneita' o della non idoneita'. 
        I primi classificati nell'ambito dell'elenco in  numero  pari
ai posti disponibili saranno nominati vincitori  e  assunti  a  tempo
indeterminato, secondo quanto previsto nell'avviso pubblico  adottato
dall'amministrazione interessata ai sensi del precedente articolo  1,
comma 3; 
      b) per il reclutamento delle qualifiche e profili per  i  quali
non e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo: 
        1) una prova selettiva scritta  consistente  in  un  test  da
risolvere in 40 minuti, composto da 20 quesiti a risposta multipla di
cui 10 di cultura generale e 10 diretti a  verificare  la  conoscenza
nelle seguenti materie: trasparenza e anticorruzione  nella  pubblica
amministrazione,  elementi  di   diritto   penale   con   particolare
riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, elementi  di
disciplina  del  lavoro  pubblico  e  responsabilita'  dei   pubblici
dipendenti. La prova, che sara' articolata su differenti  livelli  di
difficolta' in relazione alla categoria o  area  delle  qualifiche  e
profili messi a concorso, si intendera' superata  con  una  votazione
minima di ventuno/trentesimi.  E'  prevista  la  pubblicazione  della
banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it/ 
        La prova scritta si svolgera' in modalita' remota mediante il
ricorso al c.d. sistema di proctoring messo a disposizione da  Formez
PA. Indicazioni specifiche in  ordine  alle  date  disponibili,  alle
prescrizioni  per  l'utilizzo  del  sistema  e  alle   modalita'   di
svolgimento  della  prova  saranno  fornite   da   Formez   PA   alle
amministrazioni interessate e comunicate mediante pubblicazione di un
avviso  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it/  e   sui   siti
istituzionali delle amministrazioni stesse. Nel rispetto delle misure
per    il    contenimento    dell'emergenza    epidemiologica,     le
amministrazioni, ove possibile, potranno rendere  disponibili  idonei
locali dotati di postazione  informatica  per  lo  svolgimento  della
prova; 
      2. una prova selettiva orale consistente in un colloquio  volto
ad  accertare  la  preparazione  e  la  capacita'  professionale  dei
candidati coerente con il  profilo  professionale  di  inquadramento.
Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio  massimo  di  30
punti e la prova si intendera' superata  se  e'  stato  raggiunto  il
punteggio minimo di ventuno/trentesimi. 
      La  prova  orale  puo'  essere   svolta   in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione  dei  partecipanti  e  la
sicurezza delle  comunicazioni  e  la  loro  tracciabilita'.  Per  lo
svolgimento della prova  Formez  PA  rendera'  disponibile  una  room
meeting; 
      3. la valutazione dei titoli verra' effettuata solo  a  seguito
dell'espletamento della prova orale,  con  esclusivo  riferimento  ai
candidati risultati idonei alla predetta prova  e  sulla  base  delle
dichiarazioni degli stessi rese nella  domanda  di  partecipazione  e
della documentazione prodotta. 
      La commissione esaminatrice redigera' la graduatoria finale  di
merito sommando i punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta,  nella
prova orale e nella valutazione dei titoli. 
      I primi classificati nell'ambito della  graduatoria  finale  di
merito in numero pari ai posti disponibili saranno nominati vincitori
e assunti a tempo indeterminato, secondo quanto previsto  nell'avviso
pubblico  adottato  dall'amministrazione  interessata  ai  sensi  del
precedente articolo 1, comma 3. 
                               Art. 3 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, nominano le
commissioni esaminatrici sulla base dei criteri previsti dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione
esaminatrice  e'  competente  per  l'espletamento  degli  adempimenti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487. 
    2. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri  lavori  in
modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la   sicurezza   e   la
tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 
                               Art. 4 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Il Responsabile Unico  del  Procedimento  e'  il  responsabile
dell'Ufficio dell'Amministrazione come indicato nell'avviso  pubblico
di selezione di cui all'articolo 1, comma 3. 
                               Art. 5 
 
 
                  Trattamento dei dati personali   
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le  finalita'
connesse  all'espletamento  della  procedura  e  per  le   successive
attivita'  inerenti  all'eventuale  procedimento  di  assunzione  nel
rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati  e
possono essere trattati e conservati,  nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono  all'Ufficio  da  individuare   nell'avviso   pubblico   di
selezione  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  e  alla  commissione
esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere
a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla  normativa
comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli  stessi  comporta  l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione  e  anche
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in  questione  sono  trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
idonee a garantire la riservatezza del  soggetto  interessato  cui  i
dati si riferiscono. 
    5.  Il  titolare  del  trattamento  dei   dati   e'   individuato
nell'avviso  di  selezione  di  cui  all'articolo  1,  comma  3.   Il
responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Ufficio individuato
nel predetto avviso.  Incaricati  del  trattamento  sono  le  persone
preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione
nell'ambito della procedura medesima. 
    6. I dati personali possono essere comunicati ad altri  soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali possono  essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria finale di merito e'  diffusa  mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle  norme  in  materia  e,  nel
rispetto dei principi di pertinenza e non  eccedenza,  attraverso  il
sito istituzionale dell'Amministrazione. 
    8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli  15
e seguenti dello stesso:  l'accesso  ai  propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto di proporre  reclamo
all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 6 
 
 
Costituzione del rapporto di lavoro e comunicazione dell'esito  delle
                      procedure di reclutamento 
 
 
    1. Le assunzioni  effettuate  dalle  amministrazioni  interessate
sono comunicate al Dipartimento della funzione  pubblica  tramite  il
portale http://www.mobilita.gov.it/, sulla base delle indicazioni che
verranno fornite sul medesimo portale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                               Art. 7 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente avviso trova applicazione
la normativa nazionale vigente in materia in quanto compatibile. 
    2.  Contro  il  presente  avviso  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
      Roma, 10 dicembre 2020 
 
             Per il Dipartimento della funzione pubblica 
                             Siniscalchi 
 
           Per il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    Per il Ministero dell'interno 
                               Nicolo'