Concorso per 27 funzionari (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 27
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 99 del 22-12-2020
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO (Scad. 05-02-2021) Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1. ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 22-12-2020
Data Scadenza bando 05-02-2021
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CONCORSO (Scad. 05-02-2021)

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive  modifiche  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 20 dicembre 2019,  n.  1202/2722  recante
modifica del decreto ministeriale n. 233  del  3  febbraio  2017  che
disciplina le articolazioni interne, distinte  in  unita'  e  uffici,
delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017  n.  75,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'art. 22, comma 15, del sopra citato decreto  legislativo,
relativo alla facolta', in capo alle pubbliche amministrazioni per il
triennio  2020-2022  di  valorizzare  le   professionalita'   interne
attraverso procedure  selettive  per  la  progressione  tra  le  aree
riservate al personale di ruolo, e che dette procedure determinano la
corrispondente riduzione della percentuale di riserva  di  posti,  di
cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Considerato  che  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione  internazionale  intendera'  avvalersi  della   predetta
facolta'; 
    Vista la legge 28 luglio 1999, n.  266,  contenente  disposizioni
relative al personale del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni»,   in
particolare  gli  articoli  24,  comma  1,  e  62,  comma  1-bis  che
modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in   materia   di   mobilita'   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni, con Nota MAE0120180 del 19 ottobre 2020; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, relativi alla riserva di posti  per  i  volontari  delle
Forze armate; 
    Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020  in  materia   di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni  esaminatrici  e  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di  equiparazione  tra  classi
delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle  lauree
di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016 n. 288 e, in particolare, la  tabella  1
relativa  ai  «Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   Area
disciplinare»; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005,  in
particolare laddove si stabilisce  che  «alle  procedure  relative  a
qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto  il  solo
diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti
della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Vista la legge 11 luglio  2002,  n.  148,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a
Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento
interno»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  23  giugno  2004,  n.  225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2  e  3,
dell'art. 21 e dell'art. 181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  relazione  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali  cui  e'  tenuto  il  funzionario  per  i  servizi   di
informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1, in  quanto  le
funzioni proprie del profilo esigono il pieno possesso del  requisito
della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la  sede
centrale  che  presso  le  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari
all'estero; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18 comma 2, concernenti
le quote d'obbligo occupazionali a favore  delle  suddette  categorie
protette; 
    Visto che la quota d'obbligo prevista per le  categorie  protette
e' tenuta  nel  rispetto  della  Convenzione  stipulata  in  data  28
settembre 2016, n. 12815, tra il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale  e  Citta'  Metropolitana  di  Roma
Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD); 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi  del  quale
non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana  per
i  posti  nei  ruoli  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Vista la legge 17 dicembre 2010,  n.  227  recante  «Disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica  internazionale  e
la  tutela  dei  funzionari  italiani  dipendenti  da  organizzazioni
internazionali» ed il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2014,  n.  103,  recante  il  Regolamento  recante  disciplina
dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto 2019, registrato alla Corte dei conti  in  data  18  settembre
2019, reg. 1859, con il quale e'  stata  rideterminata  la  dotazione
organica delle aree funzionali del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, come modificato  dall'art.  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2  dicembre  2019,
registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, n. 2430; 
    Constatata l'effettiva e concreta  disponibilita'  dei  posti  in
organico nella terza area; 
    Visti il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  Comparto  «Ministeri»  per   il   biennio   economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto funzioni centrali per il  triennio  2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto l'art. 1, comma 365, lettera b)  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera b) del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017; 
    Vista la Tabella 2 dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  allegato  alla  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze del 24 aprile 2018; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
    Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34 recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» cosi'  come  convertito  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a
ventisette  posti  di  funzionario  per  i  servizi  di  informatica,
telecomunicazioni e cifra, terza area funzionale, fascia  retributiva
F1,  del  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale. 
    2. Ai sensi  dell'art.  167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci percento dei posti messi a
concorso e' riservato agli impiegati  di  nazionalita'  italiana  con
contratto   a   tempo   indeterminato   presso   le    Rappresentanze
diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura
all'estero, ove in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta percento dei posti messi a  concorso  e'
riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito anche  al
termine o  durante  le  eventuali  rafferme  contratte  nonche'  agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in  ferma
prefissata che hanno completato senza demerito  la  ferma  contratta,
ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato al
personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti  previsti  dal
successivo art. 2. 
    5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si
tiene conto dello stato di attuazione  della  Convenzione  richiamata
nelle premesse. 
    6. Coloro che intendono avvalersi di una delle  suddette  riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 
    7. Le  riserve  di  legge  e  quelle  facoltative  sono  valutate
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50  per
cento. La predetta percentuale  e'  prioritariamente  destinata  alle
quote  di  riserva  obbligatoria,   in   proporzione   alle   diverse
percentuali previste dalla  legge,  e  in  subordine  alla  quota  di
riserva facoltativa. 
    8.  I  posti  riservati,  se  non  utilizzati  a   favore   delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono  conferiti  agli  idonei
secondo l'ordine di graduatoria. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      c) laurea (L) o laurea magistrale (LM) afferenti alle classi di
laurea indicate all'Allegato 1; laurea  (L)  o  laurea  specialistica
(LS) conseguite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, ad esse equiparate sulla base degli Allegati 2 e 3;  diploma  di
laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, equiparato sulla base
di quanto stabilito all'Allegato 3; titoli  stranieri  equivalenti  o
equipollenti. 
      I  titoli  sopra  citati   si   intendono   conseguiti   presso
universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. In tutti  i
casi  in  cui  sia  intervenuto  un  decreto   di   equiparazione   o
equipollenza e' cura del candidato  specificarne  gli  estremi  nella
domanda di partecipazione al concorso. 
      I  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico   conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: 
        sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano  equipollente  a
uno di quelli sopraindicati. In questo caso  e'  cura  del  candidato
dimostrare  la  suddetta  equipollenza  mediante   l'esibizione   del
provvedimento che la dichiara; 
        in  caso  di  titolo  accademico  rilasciato  da   un   paese
dell'Unione  Europea  o  paese  aderente  alla  Convenzione  per   il
riconoscimento  dei  titoli  di  studio   relativi   all'insegnamento
superiore dell'11 aprile 1997  (Allegato  4),  sia  stato  dichiarato
equivalente con provvedimento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art.
38,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9  febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va
acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso  in  cui  esso
sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili al sito  istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e'  ammesso  con  riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza. L'avvenuta attivazione della  procedura  di  equivalenza
deve comunque essere comunicata, a pena  d'esclusione  dal  concorso,
prima dell'espletamento delle prove orali. 
        d) idoneita' fisica allo svolgimento delle  funzioni  proprie
del  profilo  professionale  di  funzionario   per   i   servizi   di
informatica, telecomunicazioni e cifra, sia presso  l'Amministrazione
centrale  che  nelle   sedi   estere,   ivi   comprese   quelle   con
caratteristiche di disagio. 
        L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a  visita  medica
di controllo  i  vincitori  del  concorso,  in  base  alla  normativa
vigente; 
        e) godimento dei diritti politici. Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  ai
sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge  o
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro  relativi  al  personale
dei vari comparti. 
    2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando,
nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15. 
                               Art. 3 
 
Presentazione della domanda di ammissione al  concorso  -  Termine  e
                              modalita' 
 
    1. Il candidato  invia  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente per  via  telematica,  compilando  il  modulo  on-line
all'indirizzo internet https://portaleconcorsi.esteri.it 
    La domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le  ore
24,00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La
data di presentazione della domanda  di  ammissione  al  concorso  e'
certificata dal sistema informatico. Scaduto il  termine,  non  sara'
piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  comune  e  l'indirizzo  di   residenza   con   l'esatta
indicazione del codice di  avviamento  postale  nonche'  il  recapito
telefonico 
      e) il godimento dei diritti politici; 
      f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      g) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini
della partecipazione alla  presente  selezione,  specificando  presso
quale universita' o  istituto  equiparato  e'  stato  conseguito,  il
numero della classe di appartenenza, la data del conseguimento  e  la
votazione riportata; 
      i)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; 
      j)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione  di
una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2,  3  e  4  del  presente
bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la  sede
e il periodo di servizio; 
      l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra  francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese)  in
cui intende sostenere il colloquio di  cui  al  successivo  art.  10,
comma 1, lettera d); 
      m) la lingua, o  le  lingue  straniere,  prescelte  tra  quelle
indicate nel successivo art. 11, comma 1, in  cui  intende  sostenere
prove facoltative orali; 
      n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei  quali
e' eventualmente in possesso; 
      o) i titoli, previsti  dalle  vigenti  disposizioni  e  di  cui
all'Allegato 5, dei quali e' eventualmente  in  possesso,  che  danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; 
      p) per i candidati di sesso maschile, di  avere  una  posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti; 
      q) di essere a conoscenza delle norme che regolano il  servizio
all'estero alle  dipendenze  del  Ministero  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e di essere  disposto  a  trasferirsi  in
qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare
servizio. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza. 
    I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 
    4. Il candidato deve specificare  i  recapiti  -  comprensivi  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui  chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni. 
    5. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere  l'attivita'  di  funzionario
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra,  terza  area
F1, sia presso l'Amministrazione centrale che  in  sedi  estere,  ivi
comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito
per l'ammissione al concorso. 
    6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande  di
ammissione al concorso sono trattati  per  le  finalita'  di  cui  al
successivo art. 16. 
    7. Il candidato  diversamente  abile  che  si  avvale  di  quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la
propria disabilita' e il relativo grado  e  specifica,  nel  caso  ne
abbia  l'esigenza,  ai  sensi  dell'art.  20  della  predetta  legge,
l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale  necessita'  di  tempo
aggiuntivo  per  lo  svolgimento  delle  prove.  La   concessione   e
l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio  della  commissione  esaminatrice  sulla  base
della documentazione che sara' a tale fine successivamente  richiesta
dall'Amministrazione,  unitamente  all'autorizzazione  al   Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   al
trattamento dei relativi dati personali. 
    Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%  -
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104,  come  integrata  dal  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  -
non e' tenuto a sostenere  la  prova  preselettiva  (art.  6)  ed  e'
ammesso  alle  prove  scritte  (art.  9),  previa  presentazione,  su
specifica  richiesta   dell'Amministrazione,   della   documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato  grado  di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale al trattamento  dei  relativi  dati
personali. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d). 
                               Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2. L'Amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei   requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e'  nominata
con decreto del direttore generale per le Risorse e l'Innovazione  ed
e' composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato
dello Stato di corrispondente qualifica, o da un  dirigente  di prima
fascia od equiparato, con funzioni di presidente, e  da  due  esperti
nelle materie oggetto del concorso. 
    2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati  membri  aggiunti
per particolari materie. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
appartenente alla terza area funzionale. 
    4. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri  lavori  in
modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la   sicurezza   e   la
tracciabilita' delle comunicazioni. 
                               Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Qualora il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario,  e'
facolta' dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva della
durata di sessanta minuti, consistente in sessanta quesiti a risposta
multipla  e  a  correzione  automatizzata,  vertenti  sulle  seguenti
materie: 
      a) informatica, telecomunicazioni e cifra; 
      b) elementi di diritto amministrativo e contabilita' di Stato; 
      c)   elementi   normativi   sull'informatica   nella   pubblica
amministrazione e ordinamento del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
      d) conoscenza ed uso della lingua inglese; 
      e) quesiti di ragionamento logico. 
    2. Per l'espletamento della prova preselettiva  l'Amministrazione
potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da  enti  o
societa'  specializzate  in  selezione  del   personale.   Le   prove
preselettive   potranno   svolgersi   presso   sedi   decentrate   ed
eventualmente in via informatica. 
    3.  Sono   ammessi   alle   prove   d'esame   scritte   i   primi
duecentosettanta candidati classificatisi nella  prova  preselettiva,
purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal  precedente
art.    2.    I    candidati    eventualmente    classificatisi    al
duecentosettantesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle
prove scritte. 
    4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del punteggio finale. 
    5.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
utilizzare nella sede di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura  e
telefoni  cellulari  o   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o trasmissione dati  o  allo  svolgimento  di  calcoli
matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di
tali disposizioni la commissione  esaminatrice  delibera  l'immediata
esclusione dal concorso. 
                               Art. 7 
 
                               Titoli 
 
    1. Il punteggio per  i  titoli  e'  assegnato  dalla  commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art.
9 e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati,  sulla
base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'art. 3,  comma
2, lettera n) del presente bando. 
    2. La commissione esaminatrice, sulla base di  quanto  dichiarato
dal  candidato  nella  domanda  di  partecipazione,  puo'   assegnare
complessivamente fino a sei centesimi per i seguenti titoli: 
      a) laurea, diploma di laurea,  laurea  specialistica/magistrale
in una delle  classi  corrispondenti  a  quelle  stabilite  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, punto c), qualora non si tratti del  titolo  di
accesso  presentato  ai  fini  della  partecipazione  alla   presente
selezione: fino a due centesimi; 
      b) diplomi di specializzazione, dottorati  di  ricerca,  master
universitari di primo e  secondo  livello,  di  cui  all'art.  3  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree disciplinari delle classi
di laurea sopra indicate: fino a due centesimi; 
      c) comprovata attivita' lavorativa  a  livello  di  funzionario
svolta presso le organizzazioni internazionali (per un  periodo  pari
all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo,  per  almeno
due anni). Sono considerati  funzionari  internazionali  i  cittadini
italiani   che   siano   stati   assunti   presso   un'organizzazione
internazionale  a  titolo  permanente   o   a   contratto   a   tempo
indeterminato o determinato per posti per i  quali  e'  richiesto  il
possesso di titoli di studio di livello  universitario:  fino  a  due
centesimi; 
    3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai  candidati  risultati  idonei  alle
prove di esame. 
    4. I titoli di cui  al  comma  2  devono  essere  posseduti  alla
scadenza  dei  termini  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione di cui all'art. 3. 
    5.  Non  sono  valutabili  i  titoli  di  studio  indicati  quali
requisito di accesso. 
                               Art. 8 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una  prova
orale, come  da  allegato  programma  che  fa  parte  integrante  del
presente  bando  (Allegato  6).  Esse   tendono   ad   accertare   la
preparazione  culturale,  le  competenze   trasversali   tecniche   e
attitudinali e la maturita' del candidato. 
    2. I punteggi sono espressi in centesimi. 
                               Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La procedura di concorso prevede due prove scritte: 
      a) nel corso della prima prova verranno sottoposti ai candidati
tre quesiti volti ad accertare il possesso delle conoscenze  teoriche
e la capacita' di applicarle  alla  predisposizione  di  un  progetto
specifico o alla risoluzione di un caso concreto, con attinenza  alle
materie di informatica, telecomunicazioni e cifra di cui al programma
allegato; 
      b) nel corso della seconda prova i candidati dovranno  tradurre
un breve testo dalla  lingua  inglese  alla  lingua  italiana,  senza
l'ausilio del dizionario, e dovranno sintetizzare  il  contenuto  del
medesimo testo in lingua inglese. 
    2. Per le prove scritte i candidati dispongono di tre ore per  la
prova di cui alla lettera a) e tre ore  per  la  prova  di  cui  alla
lettera b). 
    3. Per superare le prove scritte ed  essere  ammessi  alla  prova
orale i candidati devono  riportare  in  ciascuna  prova  scritta  un
punteggio di almeno settanta centesimi (70/100). 
    4. Durante le prove scritte i candidati  non  possono  utilizzare
nella sede  di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  raccolte
normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e  telefoni
cellulari o altri dispositivi mobili  idonei  alla  memorizzazione  o
trasmissione dati o  allo  svolgimento  di  calcoli  matematici,  ne'
possono  comunicare  tra  loro.  In  caso  di  violazione   di   tali
disposizioni  la  commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
                               Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte
di cui al precedente art. 9 (Informatica, telecomunicazioni e  cifra;
lingua inglese) nonche' su: 
      a)   elementi   normativi   sull'informatica   nella   pubblica
amministrazione e ordinamento del Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale; 
      b) elementi di diritto amministrativo e contabilita' di Stato; 
      c) elementi di geografia politica ed economica; 
      d) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e  giapponese  di
cui al precedente art. 3, comma 2, lettera l); 
      e) prova pratica di informatica per accertare la  conoscenza  e
la capacita' di uso dei principali programmi di  scrittura,  calcolo,
comunicazione, presentazione. 
    2. La prova orale  e'  oggetto  di  una  valutazione  unica;  per
superare la prova e' necessario conseguire  un  punteggio  di  almeno
sessanta centesimi (60/100). 
    3.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    4. Al termine di ogni seduta la commissione  forma  l'elenco  dei
candidati esaminati, con  l'indicazione  del  punteggio  da  ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame. 
                               Art. 11 
 
                Prova facoltativa in lingua straniera 
 
    1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione  alle
prove concorsuali di sostenere una prova  facoltativa  orale  in  una
lingua  scelta  tra  francese,  spagnolo,  tedesco,   arabo,   russo,
portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta
per la prova orale di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera d). 
    2. L'eventuale prova facoltativa orale  in  lingua  straniera  e'
sostenuta dai candidati al termine della prova orale. 
    3. Per tale  prova  il  candidato  puo'  conseguire  fino  a  1,5
centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi. 
    4. Il punteggio attribuito per  la  prova  facoltativa  orale  in
lingua straniera si aggiunge al punteggio complessivo riportato nelle
prove obbligatorie, sempre che  il  candidato  sia  risultato  idoneo
secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 2. 
                               Art. 12 
 
Punteggio finale delle prove d'esame e formazione  della  graduatoria
                              di merito 
 
    1. Il punteggio complessivo  e'  determinato  dalla  somma  della
media  dei  punteggi  conseguiti  nelle  prove  scritte,  di  cui  al
precedente art. 9, e del punteggio ottenuto nella prova orale, di cui
al precedente art. 10. Al punteggio della prova orale sono aggiunti i
centesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua
straniera, di cui al precedente art. 11. 
    2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva,  di  cui  al
precedente art. 6, non concorre alla formazione del punteggio finale. 
    3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata  dalla
commissione esaminatrice secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio
complessivo conseguito da ciascun candidato, a cui  si  aggiungono  i
centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti. 
                               Art. 13 
 
                 Modalita' e calendario delle prove 
 
    1. La sede, il giorno e l'orario della prova preselettiva, di cui
al precedente art. 6, sono resi  noti  con  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» del 12 febbraio 2021  e  sul  sito  internet  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
www.esteri.it oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della  Direzione
generale per le risorse e  l'innovazione.  Tali  comunicazioni  hanno
valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro  che  non  sono  stati
esclusi dalla procedura concorsuale sono  tenuti  a  presentarsi  nel
giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella Gazzetta  Ufficiale  del
12 febbraio 2021 e sul  sito  internet  del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale. 
    2.  La  commissione  esaminatrice   stabilisce   l'ordine   delle
successive prove d'esame scritte sulla base  del  calendario  fissato
dalla Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
    3. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte sono
resi noti  con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  del  9
marzo 2021 e sul sito internet del Ministero degli  affari  esteri  e
della  cooperazione   internazionale,   oltre   che   nella   bacheca
dell'Ufficio  V  della  Direzione   generale   per   le   risorse   e
l'innovazione. 
    Con lo stesso avviso  e'  resa  nota  la  data  di  pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le  prove  scritte.  La
data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi  a  sostenere
le prove scritte e' resa nota altresi' dalla commissione esaminatrice
prima dell'inizio della prova preselettiva di cui all'art. 6. 
    Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli  effetti.
Pertanto coloro che sono stati  ammessi  alle  prove  scritte  devono
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora prestabiliti. 
    4. La commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
successive prove d'esame orali. 
    5. L'avviso di presentazione alla prova orale, con  l'indicazione
del punteggio  riportato  in  ciascuna  delle  prove  scritte  e  del
punteggio attribuito per gli eventuali titoli, e' dato  ai  candidati
che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, individualmente
per via telematica (email) almeno venti giorni prima  della  data  in
cui essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di  notifica
a tutti gli effetti. 
    6.  Nel  caso   in   cui,   per   circostanze   straordinarie   e
imprevedibili,  nonche'  per  causa  di  forza  maggiore,   dopo   la
pubblicazione del calendario della prova preselettiva o  delle  prove
scritte, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del
rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet del Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre
che nella bacheca dell'Ufficio V  della  Direzione  generale  per  le
risorse e l'innovazione. 
                               Art. 14 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1.  Il  direttore  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nella terza area, posizione  economica  F1,  profilo
professionale  di  «funzionario  per  i   servizi   di   informatica,
telecomunicazioni e cifra» degli uffici centrali del Ministero  degli
affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e   delle
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari,  la  graduatoria  di
merito dei candidati risultati idonei nelle  prove  d'esame.  Con  il
medesimo  provvedimento  il  direttore  generale  per  le  risorse  e
l'innovazione dichiara vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' pubblicata nel  foglio  di  comunicazioni  del  Ministero
degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale.  Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                               Art. 15 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato  ad
assumere servizio in via provvisoria sotto  riserva  di  accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio  ai
sensi dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487,  nell'area  terza,  fascia   retributiva   1,
funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni  e  cifra
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale. 
    2.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in  via
provvisoria,  una  dichiarazione,  sottoscritta  sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
gli stati, fatti e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al  concorso,  non  hanno
subito variazioni. A norma dell'art.  71  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione procede  a
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese.  Il  vincitore
presenta,  inoltre,  una  dichiarazione  circa   l'insussistenza   di
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.  53  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche   e
integrazioni. 
    3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
    4. Il  vincitore  che,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.  In  caso
di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione
di decadenza dei  medesimi,  subentreranno  i  candidati  idonei  non
vincitori in ordine di graduatoria. 
                               Art. 16 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Le modalita' del trattamento dei dati personali  sono  descritte,
per comodita' di consultazione, nell'Informativa sul trattamento  dei
dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento  (UE)  2016/679,
di cui all'Allegato 7 del presente bando  di  cui  costituisce  parte
integrante. 
                               Art. 17 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in  quanto
applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento  dei  concorsi
contenute nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche'  le
disposizioni sul reclutamento del personale  contenute  nell'art.  35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
      Roma, 10 dicembre 2020 
 
                                      Il direttore generale: Varriale 
                                                           Allegato 1 
 
     CLASSI DI LAUREA AMMESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 
            EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DM 509 
                    E CLASSI DELLE LAUREE DM 270 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 
          EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO, 
              LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 
      Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative 
          all'insegnamento superiore nella regione europea 
 
  Trattato di Lisbona 11/04/1997 - Entrata in vigore dal 01/02/1999 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 
 Titoli di preferenza da far valere in caso di parita' di punteggio 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini  che  nei
concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti: 
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5. gli orfani di guerra; 
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7. gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8. i feriti in combattimento; 
      9. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12. i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16.  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20. militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'. 
                                                           Allegato 6 
 
                          Programma d'esame 
 
Informatica, telecomunicazioni e cifra 
    1.  Fondamenti   teorici   dell'informatica:   calcolabilita'   e
complessita' computazionale,  macchina  di  Turing,  rappresentazione
dell'informazione, algebra booleana. 
    2.  Architettura  dei  calcolatori  elettronici:  porte  logiche,
architettura di Von Neuman, componenti dei calcolatori moderni. 
    3. Tecniche di virtualizzazione, cloud computing. 
    4. Sistemi operativi: tipologie, architettura, processi/thread  e
loro  sincronizzazione,  code,  gestione  della  memoria,  I/O,  file
system. 
    5.  Generalita'  sulle   reti   di   telecomunicazione   e   loro
architetture: reti wired,  reti  wireless,  reti  a  commutazione  di
circuito e commutazione di pacchetto, tecniche di multiplazione. 
    6. Reti informatiche: tipologie, protocolli, componenti, standard
e servizi. 
    7. Sviluppo e fondamenti di programmazione: tipi  di  linguaggio,
design  pattern,  algoritmi,  ricorsione,   operatori   condizionali,
strutture dati in memoria. 
    8. Cicli  di  vita,  processi  e  strumenti  di  progettazione  e
sviluppo del software. 
    9. Modelli di interoperabilita'. 
    10. Strutture delle basi di  dati:  gerarchiche,  relazionali,  a
oggetti, non strutturate. 
    11. Elementi di data warehousing, data mining e big data. 
    12. Fondamenti del linguaggio SQL. 
    13.   Sicurezza   cibernetica:   confidenzialita',    integrita',
disponibilita',   attori,   vulnerabilita',   minacce   e   attacchi,
contromisure. 
    14. Elementi di  intelligenza  artificiale:  algoritmi  genetici,
machine learning, reti neurali, logica fuzzy. 
    15.  Fondamenti  teorici  della   crittografia:   numeri   primi,
fattorizzazione, aritmetica modulare, probabilita'. 
    16.   Modelli   di   crittografia:    simmetrica,    asimmetrica,
quantistica. 
    17. Algoritmi RSA, DES, AES. 
    18. Funzioni di hash. 
    19. Certificati e autorita' di certificazione. 
    20. Firma digitale. 
    21. Elementi di metodologie e strumenti di project management. 
    22. Elementi di metodologie di analisi del rischio. 
Elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione 
    1. Codice dell'amministrazione digitale  (decreto-legge  7  marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni). 
    2. Regolamento Generale sulla  Protezione  dei  Dati  (R.  UE  n.
2016/679) e altre norme italiane sulla privacy. 
    3. Freedom of Information Act (decreto-legge n.  97  del  2016  e
successive modificazioni ed integrazioni). 
    4.  Disciplina  del  Segreto  di  Stato  e   delle   informazioni
classificate (legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive  modificazioni
ed integrazioni MD.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 e 2 ottobre 2017,  n.
3 e successive modificazioni ed integrazioni). 
    5.  Perimetro  di  sicurezza  nazionale  cibernetica   (D.L.   21
settembre 2019, n. 105 e successive modificazioni ed integrazioni). 
Elementi di diritto amministrativo e contabilita' di stato 
    1. L'ordinamento  amministrativo:  le  fonti  e  i  soggetti  del
diritto  amministrativo.  Concetto  di  pubblica  amministrazione:  i
principi costituzionali dell'attivita' amministrativa. Organizzazione
amministrativa interna. 
    2. L'Amministrazione  diretta  centrale:  organi  attivi,  organi
consultivi e organi di controllo. L'Amministrazione diretta locale. 
    3. L'attivita' della  pubblica  amministrazione:  gli  atti  e  i
provvedimenti amministrativi.  Il  procedimento  amministrativo  alla
luce delle piu' recenti riforme. La discrezionalita'  amministrativa.
I contratti nella PA: gli appalti pubblici  e  il  nuovo  codice  dei
contratti. 
    4. L'oggetto dell'azione amministrativa: il regime amministrativo
dei beni della pubblica amministrazione. 
    5. La responsabilita' della pubblica amministrazione. 
    6.  La  giustizia  nell'Amministrazione:  tutela  giurisdizionale
amministrativa  e  tutela  giurisdizionale  ordinaria.  Il   processo
amministrativo. Le giurisdizioni amministrative speciali. 
    7. La riforma del pubblico impiego. 
    8. Le fonti e i soggetti della contabilita' pubblica. 
    9. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i  principi  del
bilancio. Il ciclo del bilancio: il Documento di economia e  finanza,
il bilancio di previsione, la legge di bilancio ai sensi della  legge
n. -+163/2016. La formazione e l'approvazione del bilancio. Il budget
dello Stato e la copertura finanziaria delle leggi. 
    10. La struttura del bilancio: entrate e spese. L'esecuzione  del
bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle  uscite;  la
gestione fuori bilancio. Il  rendiconto  generale  dello  Stato  e  i
rendiconti speciali. 
    11. Il sistema dei controlli. 
    12. La responsabilita' nel pubblico impiego.  La  responsabilita'
patrimoniale e il danno erariale. La responsabilita'  amministrativa,
contabile, civile. La responsabilita' penale e disciplinare. 
    13.  La  giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in  materia  di
contabilita' pubblica. 
Elementi di geografia politica ed economica 
    1. Geografia generale: lo stato del pianeta.  Ambiente,  risorse,
popolazione.   Nozioni   fondamentali   sulla   distribuzione   delle
religioni, delle lingue e delle culture. 
    2.  Lineamenti  generali   fisici,   demografici,   politici   ed
economici. 
    3. I principali paesi del  mondo:  confini,  quadro  politico  ed
istituzionale, popolazione, struttura e dinamica dell'economia. 
    4. Geografia delle produzioni e degli scambi. I prodotti agricoli
ed  industriali,  produzioni  minerarie,  economia  delle  fonti   di
energia. Tendenze di base nella divisione internazionale del  lavoro:
settori  tradizionali  e  settori  ad  alto  tasso   di   innovazione
tecnologica. Lo sviluppo dell'economia dei servizi. 
    5.  Geografia  dei  trasporti  e  delle  comunicazioni.  Reti  di
trasporto terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni. 
    6.  Il  commercio  estero  dell'Italia.  Principali  mercati   di
importazione ed esportazione.  Gli  effetti  sul  commercio  italiano
delle fondamentali tendenze dell'economia mondiale. 
    7. L'economia delle  fonti  di  energia  e  l'uso  delle  risorse
idriche. 
    8. Dalla Comunita' europea all'Unione europea. 
    9.  I  protagonisti   dell'economia   mondiale   nell'era   della
globalizzazione. 
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri 
    1. Le fonti. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  Le  fonti
regolamentari. 
    2.  Le  funzioni  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale. 
    3.   La   struttura   del   Ministero   degli   affari    esteri.
Amministrazione centrale e uffici all'estero. 
    4. Il personale del Ministero degli affari  esteri.  La  carriera
diplomatica; la dirigenza amministrativa;  il  personale  delle  aree
funzionali; gli impiegati a contratto degli Uffici all'estero. 
    5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso  il  Ministero
degli affari esteri, in particolare,  le  peculiarita'  del  servizio
all'estero  (avvicendamenti,  accreditamenti  presso   le   Autorita'
locali, trattamento economico ecc.). 
                                                           Allegato 7 
 
                     Procedura di registrazione 
 
Informativa sulla protezione delle persone fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali Regolamento generale sulla  protezione
dei dati (UE) 2016/679, art. 13 
    Il trattamento dei dati personali chiesti per  la  partecipazione
al concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti  di  funzionario
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra,  terza  area
F1,  sara'  improntato  ai  principi  di  liceita',   correttezza   e
trasparenza a tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali  delle
persone fisiche. 
    A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni: 
      1. Il titolare del trattamento e'  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel  caso
specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per  le
risorse e l'innovazione. 
      Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma 
      telefono: 06.36911 
      peo: concorsi@esteri.it 
      pec: dgri.05@cert.esteri.it 
      Qualora l'Amministrazione  decida  di  avvalersi  di  procedure
automatizzate per l'espletamento della prova attitudinale,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2 del  bando  di  concorso,  il  responsabile  del
trattamento dati e' l'ente o societa' specializzata in selezione  del
personale a cui l'Amministrazione affida l'incarico. 
      2.  Per  quesiti  o   reclami   in   materia   di   privatezza,
l'interessato puo' contattare il responsabile  della  protezione  dei
dati personali (RPD)  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
      Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma 
      telefono: 06.36911 
      peo: rpd@esteri.it 
      pec: rpd@cert.esteri.it 
    3. Il  trattamento  dei  dati  personali  in  questione  ha  come
esclusive finalita' l'espletamento della procedura concorsuale e, per
i candidati vincitori, della procedura di assunzione. 
    4. Il conferimento dei predetti dati  e'  obbligatorio  ai  sensi
della vigente normativa. Il loro mancato conferimento, in tutto o  in
parte, puo' comportare l'esclusione  dalle  prove,  l'ammissione  con
riserva o l'impossibilita' di procedere all'eventuale assunzione. 
    5. Il trattamento, svolto da personale  appositamente  incaricato
del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale e automatizzata, con
logiche strettamente  correlate  alle  finalita'  sopra  esplicate  e
tramite  l'impiego  di  misure  di  sicurezza  atte  a  garantire  la
riservatezza dei dati personali dei candidati. 
    6. I dati personali in questione  potranno  essere  comunicati  a
Universita'  o  Istituzioni   universitarie,   alla   Procura   della
Repubblica di Roma e alle competenti  Procure  di  residenza  per  le
previste attivita'  di  controllo  indicate  dalla  normativa,  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  -  Ufficio  centrale  del  bilancio.
Alcuni  dati  potranno  essere   comunicati   agli   aventi   diritto
all'accesso  documentale,  ai  sensi  della  legge  n.  241/1990,   o
all'accesso civico, ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  33/2013,
sempre nei limiti dettati  dalla  normativa  e  previa  comunicazione
all'interessato. La graduatoria  di  merito  dei  vincitori  e  degli
idonei sara' diffusa sul foglio di comunicazione del Ministero  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  sul   sito
www.esteri.it 
    7. I dati personali dei  candidati  risultati  vincitori  saranno
conservati a tempo indeterminato  ai  fini  dell'assunzione  e  della
gestione del rapporto  di  lavoro.  I  dati  personali  dei  restanti
candidati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento
e alla gestione amministrativa della procedura di selezione. 
    8. L'interessato puo' chiedere l'accesso ai propri dati personali
e,  alle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente,  la   loro
rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze
sull'erogazione  del  servizio,  egli  puo'  altresi'   chiedere   la
cancellazione di tali dati, nonche' la limitazione del trattamento  o
l'opposizione al trattamento. In questi  casi,  l'interessato  dovra'
presentare apposita richiesta alle strutture  indicate  al  punto  1,
informando per conoscenza  l'RPD  del  MAECI  e,  se  del  caso,  del
responsabile del trattamento. 
    9. Se ritiene che i suoi diritti in materia di  privatezza  siano
stati violati, l'interessato  puo'  presentare  reclamo  all'RPD  del
MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l'interessato puo'
rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali. 
    Piazza Venezia 11, 00187 Roma 
    telefono: 0039 06 696771 
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    pec: protocollo@pec.gpdp.it