Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 29-12-2020
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 29-01-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020 ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-12-2020
Data Scadenza bando 29-01-2021
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (Scad. 29-01-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme  di
attuazione dello statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti  nella  Provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19  della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Visto l'art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio  2014,  n.  8,
recante «Disposizioni in materia di personale militare e  civile  del
Ministero della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della
medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1,  lettere
c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31
dicembre 2012, n. 244»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  «Disposizioni  in  materia  di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,
l'art. 36, commi 22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a
taluni requisiti di partecipazione al concorso per i volontari  delle
Forze armate; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006,  recante  «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati  e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 302, del  29  dicembre  2017,  che  autorizza,  in  aggiunta  alle
facolta'   assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   il
reclutamento, tra l'altro, di trecentoventicinque allievi finanzieri,
a decorrere dal 1° ottobre 2020; 
    Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 302, del  31  dicembre  2018,  che  autorizza,  in  aggiunta  alle
facolta'   assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   il
reclutamento, tra l'altro, di duecentoventisette allievi  finanzieri,
non prima del 1° ottobre 2020; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Considerato che: 
      al   fine   di   accrescere   l'efficienza   della   componente
specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)  del  Corpo
della guardia di finanza, si rende necessario destinare  -  ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n.  199/1995
- centoventi unita' al reclutamento di personale del ruolo di base da
avviare al conseguimento della relativa specializzazione sottoponendo
i  candidati  di  ambo  i  sessi  a  prove  di  efficienza  fisica  e
all'ulteriore accertamento dell'idoneita' al servizio  nel  peculiare
settore d'istituto, nel cui ambito e' richiesto  il  superamento  dei
medesimi parametri minimi di idoneita'; 
      conseguentemente, delle residue quattrocentocinquantuno unita',
trecentoquindici unita' sono da riservare - ai  sensi  dell'art.  703
del   richiamato   decreto    legislativo    n.    66/2010    (Codice
dell'ordinamento miliare) - ai volontari in  ferma  prefissata  delle
Forze armate; 
    Valutata l'opportunita' di prevedere che, alle prove  concorsuali
successive  a  quella  preliminare,  venga  ammesso  un   numero   di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2020, un pubblico concorso, per  titoli
ed  esami,  per  il  reclutamento  di  cinquecentosettantuno  allievi
finanzieri cosi' ripartiti: 
      a) cinquecentodieci del contingente ordinario di cui: 
        (1) duecentosettantatre'  riservati  ai  volontari  in  ferma
prefissata delle Forze armate; 
        (2)  duecentotrentasette  destinati  ai  cittadini   italiani
secondo la seguente suddivisione: 
          (a)  centoventi   da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; 
          (b) centodiciassette non specializzati; 
      b) sessantuno del contingente di mare di cui: 
        (1) quarantadue riservati ai volontari  in  ferma  prefissata
delle Forze armate ripartiti come segue: 
          (a)  venticinque  da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Motorista navale»; 
          (b)  diciassette  da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione «Operatore di sistema»; 
        (2) diciannove destinati ai cittadini italiani ripartiti come
segue: 
          (a)   undici   da   avviare    al    conseguimento    della
specializzazione «Motorista navale»; 
          (b) otto da avviare al conseguimento della specializzazione
«Operatore di sistema». 
    2.  Ai  cittadini  italiani   in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di  cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati: 
      a) due posti di quelli di cui al comma  1,  lettera  a),  punto
(2)(a); 
      b) sedici posti di quelli di cui al comma 1, lettera a),  punto
(2)(b). 
    3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno  solo  dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di  posti  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a)  prova  scritta   di   preselezione,   consistente   in   un
questionario a risposta multipla; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti  Terrorismo  e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i
relativi posti; 
      f) valutazione dei titoli. 
    5. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza. 
    6. Il Corpo della guardia di  finanza,  in  ragione  di  esigenze
attualmente   non   valutabili   ne'   prevedibili   anche   connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
«COVID-19», si riserva la facolta' di revocare il bando di  concorso,
di  sospendere  rimodulare  o  rinviare  le  prove  concorsuali,   di
modificare, fino alla data di approvazione delle  graduatorie  finali
di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione
al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del  numero  di
assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di governo. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti e condizioni 
                    per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento  del
ventiseiesimo anno  di  eta'.  Il  limite  anagrafico  massimo  cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro  che,  alla
data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  del  diploma
di istruzione secondaria: 
        (1) di primo grado, per i posti riservati ai volontari  delle
Forze armate; 
        (2) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai  corsi  per
il conseguimento della laurea, se concorrenti  per  i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), numero (2) e lettera b), numero (2); 
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione  della
pena ai sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura  penale  per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a  misure  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di  polizia,  a
eccezione, per il  contingente  ordinario,  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per  il  contingente  di
mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia. 
    2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
possono partecipare alle riserve di posti di cui all'art. 1: 
      a) comma 1, lettera a), numero (1) e lettera b), numero (1),  i
volontari in ferma prefissata delle Forze armate: 
        (1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di  partecipazione,  siano  in
servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero collocati in  congedo
al termine della ferma annuale, nonche' quelli  in  rafferma  annuale
(c.d. «VFP1T») in servizio; 
        (2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo  alla
medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro  che  si
trovino  in  rafferma  biennale.  L'eventuale  sopravvenuta  rafferma
biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
concorso non comporta la perdita del presente requisito; 
      b) comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (livello «B2») o superiore. 
    3. I requisiti di cui  ai  commi  1  e  2,  se  non  diversamente
indicato, devono essere posseduti - pena l'esclusione dal concorso  -
alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa
domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentunesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4a Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
form di compilazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza: 
      a) gli utenti che accedono con S.P.I.D.  (Sistema  pubblico  di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; 
      b) i restanti utenti registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, corredato  per  esteso  dalla  propria  firma  autografa  e
scansionato, dovra' essere caricato a  sistema,  mediante  l'apposita
funzione  «upload»,  unitamente  alla  scansione   fronte-retro   del
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'.  Il  sistema
consentira', quindi, di verificarne  il  corretto  inserimento  e  di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma  1,  la
procedura di presentazione dell'istanza. 
    4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    5. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it entro le ore  14,00
del trentunesimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    6. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   5,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 5. 
    7.  Eventuali  variazioni  di  recapiti  e   di   stato   civile,
intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 5 dovranno
essere comunicate  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve dichiarare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) il contingente/specializzazione e categoria di posti per  il
quale intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
      e) di godere dei diritti civili e politici; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l'indicazione delle date di arruolamento e, se del  caso,  quella  di
congedo,  nonche'  della   denominazione   dell'ultimo   Comando/Ente
militare di servizio; 
      h) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      i) il  titolo  di  studio  di  cui  e'  in  possesso  indicando
l'Istituto presso il quale e' stato conseguito; 
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia,  a   esclusione,   per   il   contingente   ordinario,   dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e,  per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 
      m)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      n) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia; 
      p)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di   cui
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n.  487  e/o  maggiorativi  di  punteggio  di  cui  agli
allegati richiamati all'art. 18. Al riguardo, si precisa che e' onere
del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e  la
tempistica indicate all'art. 6,  comma  3,  la  documentazione  o  le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 
      q) di aver preso visione di quanto previsto al successivo  art.
23 in tema di assegnazioni e permanenza alle sedi di servizio. 
    2. All'atto della compilazione della domanda  di  partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e  il
livello  del  titolo  posseduto,  indicando  la  lingua  (italiana  o
tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta di
preselezione. 
    3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono: 
      a) indicare l'eventuale prova facoltativa di efficienza  fisica
che intendono sostenere, scelta tra: 
        (1) corsa piana 100 metri e prova di  nuoto  25  metri  stile
libero, se concorrenti per il contingente ordinario; 
        (2) corsa piana 100 metri  e  piegamenti  sulle  braccia,  se
concorrenti per il contingente di mare; 
      b) dichiarare di essere a  conoscenza  delle  disposizioni  del
bando di  concorso  e,  in  particolare,  degli  articoli  11  e  19,
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
scritta di preselezione nonche' le modalita' di notifica dei relativi
esiti, di convocazione per le prove successive e  di  notifica  delle
graduatorie finali di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 25 del  bando  di  concorso  ai  sensi  del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, come da ultimo modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n. 101; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'Amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi  1  e  5,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato; 
      b) non siano corredate dal PDF  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo documento di riconoscimento, se previsto; 
      c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano con  modalita'  differenti  da
quelle previste; 
      d) pervengano all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it  in  assenza  dei  relativi  presupposti  o
comunque oltre i termini previsti per la presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 5. A  tale
fine,  fa  fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di   avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per  i  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  di
preselezione di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento,  ai  fini
della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti,  a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti e per coloro che  concorrono  per  i  posti  non
riservati ai volontari in ferma  prefissata  delle  Forze  armate,  i
seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militare  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 
    2. I volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  convocati
per sostenere le prove di  efficienza  fisica  di  cui  all'art.  12,
devono consegnare in tale sede: 
      a) un estratto della documentazione  di  servizio  conforme  al
modello in allegato 2, redatto e firmato, per i militari: 
        (1)  in  servizio,  dal  Comandante   del   Reparto/Ente   di
appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto  deve  essere  chiuso  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso; 
        (2) in congedo, dall'Ufficiale  Responsabile/Funzionario  del
Distretto  Militare/Centro  documentale   militare   competente   per
territorio o residenza; 
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). In assenza di  tale  attestazione,  le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto  della  documentazione  di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo  di
servizio. 
    3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare  in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso  di  uno  o  piu'
titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 7, 8, 9,  10  e
11 al bando e/o di  quelli  preferenziali  di  cui  all'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  anche
se non indicati nella domanda  di  partecipazione  purche'  posseduti
alla data di scadenza dei termini di presentazione della  stessa.  In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento  delle  prove  di  efficienza  fisica,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it 
    In tal caso,  fa  fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di
avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza  della  «ricevuta   di
avvenuta consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo   sostenimento   della   prova   di    efficienza    fisica
l'Amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  del  punteggio  maggiorativo  e/o   della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova
di efficienza fisica. 
    4. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti  agli  interessati  per  essere  regolarizzati   entro   i
successivi trenta giorni. 
    5. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: 
      a) sottocommissione per la valutazione della prova  scritta  di
preselezione, dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali
di merito, composta da quattro ufficiali della  Guardia  di  finanza,
membri; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica composta da tre ufficiali della Guardia di finanza,
membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza  e  da  almeno  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da almeno otto ufficiali della  Guardia  di  finanza  periti
selettori, membri; 
      f)  sottocommissione  per  l'accertamento   dell'idoneita'   al
servizio «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»,  composta  da
almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i  lavori  di  rispettiva  competenza
possono avvalersi: 
      a)  di  personale   di   sorveglianza,   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi. 
                               Art. 8 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 9 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni  momento,  su
proposta del Centro di reclutamento, l'esclusione dei concorrenti non
in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 
    2. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 10 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita' o un documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
 
                   Data e modalita' di svolgimento 
                 della prova scritta di preselezione 
 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione, sosterranno, a partire dall'8  febbraio  2021,  la  prova
scritta di preselezione consistente in domande di italiano, storia ed
educazione civica, geografia e test logico-matematici. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova  e,  in
caso  di  proroga  dello  stato  di  emergenza   epidemiologica,   le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  «COVID-19»,  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo  (esclusi  i
giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art.  3,  comma  1,
mediante  avviso  pubblicato   sul   portale   attivo   all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n.  51  -
Roma (numero verde 800669666). 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per  sostenere  la  prova  scritta  di  preselezione,  sono
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo
quanto previsto all'art. 17, comma 4. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5.  I  concorrenti  per   i   posti   riservati   ai   possessori
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto
richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere,
la  prova  scritta  di  preselezione  in  lingua   tedesca,   possono
richiedere,  sul  posto,  l'assistenza   di   personale   qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo.  Eventuali  apparecchi  telefonici  e
ricetrasmittenti  o,  comunque,  di  comunicazione,   devono   essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a). 
    8. I quesiti da somministrare ai candidati in sede di prova  sono
tratti da una banca dati composta per: 
      a) il 70 per cento da domande gia'  pubblicate  nelle  apposite
sezioni        del        portale        attivo         all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it»  e  relative  alle   passate   analoghe
procedure concorsuali; 
      b) il restante 30 per cento da test inediti. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare,  da  parte  dei  candidati,  saranno  rese   disponibili
informazioni utili sul citato portale. 
    10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),
provvede a: 
      a) somministrare e revisionare i test; 
      b) attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero  a
sessanta, pari alla conversione aritmetica del punteggio  del  citato
test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    11. Superano la prova scritta di preselezione e,  pertanto,  sono
ammessi alle prove di  efficienza  fisica,  di  cui  all'art.  12,  i
candidati: 
      a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi: 
        (1) seicentottantadue posti della graduatoria  dei  volontari
delle Forze armate; 
        (2)  trecentocinquantaquattro  posti  della  graduatoria  dei
cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione
«Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; 
        (3)  duecentocinquantadue   posti   della   graduatoria   dei
cittadini italiani; 
        (4) sei posti della graduatoria dei possessori dell'attestato
di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono  per  i  posti  loro
riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a); 
        (5)  quaranta  posti   della   graduatoria   dei   possessori
dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per
i posti loro riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b); 
      b) del contingente di mare, classificatisi nei primi: 
        (1) cento posti della graduatoria dei volontari  delle  Forze
armate che concorrono per i posti per la specializzazione  «Motorista
navale»; 
        (2) sessantotto posti della graduatoria dei  volontari  delle
Forze armate che concorrono  per  i  posti  per  la  specializzazione
«Operatore di sistema»; 
        (3) quarantaquattro posti  della  graduatoria  dei  cittadini
italiani  che  concorrono  per  i  posti  per   la   specializzazione
«Motorista navale»; 
        (4) trentadue posti della graduatoria dei cittadini  italiani
che concorrono per i posti  per  la  specializzazione  «Operatore  di
sistema». 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso  noto,
a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale  attivo  all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile  n.  51  -
Roma (numero verde 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 
    13.  I  candidati  risultati  idonei  alla   prova   scritta   di
preselezione, senza attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per essere sottoposti, nell'ordine e  in  sequenza,  alle
prove  di  efficienza  fisica,   agli   accertamenti   di   idoneita'
psico-fisica  e  a  quelli  di  idoneita'  attitudinale  secondo   il
calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso  che  sara'
reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al precedente comma a
partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e  festivi)
a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della  prova
scritta di preselezione di cui al medesimo comma. 
    Per coloro che concorrono per i  posti  per  la  specializzazione
«Anti  Terrorismo  e  Pronto  Impiego   (A.T.P.I.)»,   le   date   di
convocazione alla fase selettiva di cui al successivo art. 16 saranno
comunicate  in  sede  di  notifica  dell'idoneita'   all'accertamento
attitudinale. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 12 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  b)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione  alle
prove di efficienza fisica consistenti: 
      a) per il contingente ordinario, in: 
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia; 
        (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il contingente di mare, in: 
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero; 
        (2) prova facoltativa a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove  facoltative  di  efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri  minimi  previsti  per
singolo  contingente/specializzazione,  anche  in  una   sola   delle
discipline obbligatorie, di cui alla tabella in allegato 3, determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 
    4. Al candidato risultato idoneo e'  attribuita,  ai  fini  della
redazione della graduatoria finale di merito relativa alla  categoria
di posti per la quale concorre, una maggiorazione di  punteggio  pari
alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in  quella
facoltativa eventualmente sostenuta. 
    5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove  di  efficienza
fisica devono essere in  possesso  di  un  certificato  in  corso  di
validita'  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport appartenenti alla Federazione medico  sportivo  italiana  o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  in  cui  esercitano  medici  in   qualita'   di
specializzati in medicina dello sport. 
    6. Le aspiranti devono altresi' produrre un  test  di  gravidanza
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  della  prova  di
efficienza fisica, risultino in  stato  di  gravidanza  sono  ammesse
d'ufficio,  con  provvedimento   del   Comandante   del   Centro   di
reclutamento, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a
svolgere le prove di cui al comma 1 e i  successivi  accertamenti  di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le  aspiranti  che
concorrono per i posti per la  specializzazione  «Anti  Terrorismo  e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)», di idoneita'  al  servizio  nel  predetto
comparto,  nell'ambito  del  primo  concorso  utile  successivo  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria dell'originario concorso. 
    7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle prove di efficienza fisica; 
      b) inviati, entro la  medesima  data,  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it  In  tal  caso,  fa
fede la data riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»
purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    Se il certificato e  il  referto  inviati  non  sono  redatti  in
originale come  documento  informatico  ai  sensi  dell'art.  20  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, ovvero attestato, a norma  dell'art.  22  del  medesimo
decreto,  con  firma  digitale  del  medico   specializzato   o   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di
copia informatica di documento analogico,  al  concorrente  e'  fatto
obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia conforme  il
giorno di effettivo svolgimento delle prove. 
    La sottocommissione di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  b)
provvede a differire ad altra  data  i  candidati  per  i  quali  non
dispone,  nel  giorno  di  effettivo  sostenimento  delle  prove   di
efficienza fisica e prima dell'inizio delle stesse, dell'originale  o
di  copia   conforme   dei   predetti   certificati.   In   caso   di
riconvocazione, qualora l'aspirante non produca detta documentazione,
lo stesso sara'  escluso  dalla  procedura  reclutativa  a  cura  del
preposto organo collegiale. 
    8. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1,  lettera  b),  con  giudizio  motivato   e   insindacabile,   puo'
riconvocare  in  data  non  successiva  a  quella  all'uopo  indicata
all'atto della convocazione, il candidato che: 
      a) impossibilitato a sostenere  le  prove,  consegni  o  faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it A tale fine,  fa  fede  la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza  di
«ricevuta di avvenuta consegna»; 
      b) si infortuni prima o durante  l'espletamento  di  una  delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito; 
    9. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 13 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei  confronti  dei
candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui  all'art.  12
in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita
medica  di  primo  accertamento  effettuata  presso  il   Centro   di
reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    2.  Per  il  conseguimento   dell'idoneita'   psico-fisica,   gli
aspiranti  devono  risultare  in  possesso  del   profilo   sanitario
compatibile con  l'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  nel  Corpo,
stabilita  dal  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e integrazioni, e dalle  direttive  tecniche
adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto  ministeriale  n.  155/2000  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo; 
      b) visus, i candidati che concorrono per il: 
        (1)  contingente  ordinario  e   per   quello   di   mare   -
specializzazione «Motorista navale»  devono  essere  in  possesso  di
un'acutezza visiva uguale o  superiore  a  complessivi  16/10  e  non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno  raggiungibile  anche  con
correzione diottrica secondo i parametri  specificati  al  punto  17,
lettera p) delle citate direttive tecniche; 
        (2) contingente ordinario - specializzazione «Anti Terrorismo
e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» e per quello di mare -  specializzazione
«Operatore di Sistema», devono  essere  in  possesso  di  un'acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita'
oculare   normali;    senso    cromatico    normale    alle    tavole
pseudo-isocromatiche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alternazioni permanenti: 
        (1)  sulla  testa,  sul  collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale  cd.  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        (2) nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche prevedendo ulteriori giornate di attivita'  rispetto  a  quelle
comunicate con avviso di cui all'art. 11, comma 13. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il  quale,
qualora non idoneo, puo'  contestualmente  presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        (1)  matassine  colorate  per  i  candidati  del  contingente
ordinario e del contingente di  mare  -  specializzazione  «Motorista
navale»; 
        (2)  tavole  pseudoisocromatiche,   per   i   candidati   che
concorrono per i posti del contingente ordinario  -  specializzazione
«Anti Terrorismo e Pronto Impiego»  per  il  contingente  di  mare  -
specializzazione «Operatore di Sistema»; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    7.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui al  comma  6,  lettere  a)  e  b),  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di  reclutamento  potra'
eventualmente  richiedere  ai   candidati   gli   estremi   di   tale
accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative -
Sezione Allievi Finanzieri - via delle Fiamme Gialle n.  18  -  00122
Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il  termine  comunicato  dal
predetto Reparto. 
    Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere
inviata,  in  alternativa,   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      (1) redatta in originale come documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
      (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
      b) non e' accolta: 
        (1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 6; 
        (2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    9. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con  riserva,  a  tale  ulteriore
fase selettiva gli aspiranti che hanno presentato la richiesta di cui
al comma 6. 
    10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    11. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 9, la  sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  6  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 8, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 
    12. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui  sia  stato  riconvocato
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    13.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 14 
 
 
                 Documentazione da produrre in sede 
               di visita medica di primo accertamento 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento  devono  presentare,
in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico  in  cabina  silente  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve  essere  rilasciata
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il  Centro  di  reclutamento  potra'  eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) un certificato medico (format in allegato 5) rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso  femminile,  un  ulteriore  test  di  gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque  giorni  qualora  non  piu'
valido quello presentato ai fini  del  sostenimento  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 12. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 12, comma 6. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti  nel  giorno  in
cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in
argomento, e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 15 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere consultati testi o altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera e). 
    5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 16 
 
 
               Accertamento dell'idoneita' al servizio 
            «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» 
 
 
    1.  I  candidati  che  concorrono  per  i  posti  destinati  alla
specializzazione «Anti Terrorismo  e  Pronto  Impiego  (A.T.P.I.)»  e
idonei alle precedenti fasi concorsuali, sono convocati  a  cura  del
Centro  di   reclutamento   presso   la   Scuola   addestramento   di
specializzazione della Guardia  di  finanza  di  Orvieto  per  essere
sottoposti, a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera f), alla verifica dell'idoneita' al servizio nello  specifico
comparto. 
    2. La fase selettiva consiste nello  svolgimento  degli  esercizi
ginnici e  del  circuito  di  coordinazione  motoria  secondo  quanto
riportato nell'allegato 6. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle di cui  al  citato  allegato  6  anche  in  una  sola  prova,
determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 
    4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito,  al
candidato  risultato  idoneo  e'  attribuita  una  maggiorazione   di
punteggio pari alla somma dei punti conseguiti in ciascun esercizio e
nel circuito di coordinazione motoria. 
    5. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale,  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'art.
12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma  5  dovra'  essere
nuovamente prodotto solo se non piu' valido quello presentato ai fini
del sostenimento delle prove di efficienza fisica. 
    6. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari  sono  esclusi
dal concorso. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 17 
 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta   di   preselezione,   le   prove   di   efficienza   fisica,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di  quella
al servizio Anti Terrorismo e Pronto  Impiego  (A.T.P.I.),  previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16,  e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di  espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  hanno
facolta'  -   su   istanza   dell'interessato,   esclusivamente   per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare  la
convocazione  dei  candidati,  nel   rispetto   del   calendario   di
svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4. In caso di proroga dello stato di emergenza  epidemiologica  e
fermo  restando   quanto   previsto   al   comma   1,   i   candidati
impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento
del «COVID-19», a una o piu' prove concorsuali di cui  al  richiamato
comma 1 sono rinviati su  istanza  dell'interessato  a  sostenere  le
prove  non  effettuate  nell'ambito  del   primo   analogo   concorso
successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoAF2020@pec.gdf.it e corredata da scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    Le  eventuali  risultanze  di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
                               Art. 18 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
procede, nei confronti  dei  candidati  risultati  idonei  alle  fasi
selettive previste per  il  comparto/specializzazione  per  la  quale
concorrono, alla valutazione  dei  titoli  secondo  quanto  riportato
negli allegati da 7 a 11. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita'  di
cui all'art. 6, comma 3. 
                               Art. 19 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per   ciascuna
categoria e specializzazione dei  contingenti  ordinario  e  di  mare
nonche' per i posti riservati ai  possessori  dell'attestato  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali selettive previste per il  comparto/specializzazione  per
la quale concorrono. 
    3. Le graduatorie finali  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito
dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici: 
      a)  punto  di  merito   ottenuto   nella   prova   scritta   di
preselezione; 
      b) eventuale punteggio incrementale  ottenuto  nelle  prove  di
efficienza fisica; 
      c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto  alla
fase di accertamento dell'idoneita' al servizio  «Anti  Terrorismo  e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; 
      d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di  uno
o piu' titoli. 
    4. A parita' di merito, si osservano - per quanto  compatibili  -
le norme di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme  di
cui al successivo comma 5 del predetto decreto. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne  attesta  il  possesso,  siano  stati  prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori  i  candidati  che,  nell'ordine  delle  stesse,
risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
    6. Le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o  piu'  prove  e  accertamenti  di  cui  agli
articoli 12, 13, 15  e  16,  nell'ambito  del  primo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
qualora idonee, saranno: 
      a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito  conseguito
nelle  graduatorie  uniche  di  merito   della   presente   procedura
reclutativa e  avviate  alla  frequenza  del  primo  corso  utile  in
aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa
posizione di graduatoria sara' determinata  secondo  quanto  previsto
all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,  e
successive modificazioni e integrazioni. Gli effetti economici  della
nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la  stessa  decorrenza
prevista  per  i  militari  appartenenti  al  corso   di   formazione
effettivamente frequentato. 
    7. Qualora per mancanza di candidati idonei  non  possano  essere
ricoperti, in tutto o in  parte,  i  posti  riservati  ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  le  unita'  resesi  disponibili
saranno conferite in aumento  alla  relativa  categoria  di  posti  a
concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),  punti  (2)(a)  e
(2)(b). 
    8. Qualora, per mancanza di candidati idonei non  possano  essere
ricoperti  i  posti  del   contingente   ordinario   riservati   alla
specializzazione A.T.P.I., gli stessi sono conferiti  in  aumento  al
medesimo contingente e ripartiti nella misura  percentuale  stabilita
dall'art. 703 del Codice dell'ordinamento militare; 
    9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano  essere
ricoperti uno o piu' posti riservati ai volontari delle Forze armate,
le unita' resesi disponibili nell'ambito: 
      a) del contingente ordinario sono: 
        (1) equamente ripartite e/o conferite  in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': 
          (a) specializzazione «Motorista navale»; 
          (b) specializzazione «Operatore di Sistema»; 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati per il medesimo contingente  ordinario  ai  cittadini
italiani che concorrono  per  i  posti  destinati  al  personale  non
specializzato  e,  qualora  ulteriormente  non  ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso  per  la
medesima categoria  del  contingente  di  mare  secondo  l'ordine  di
priorita' di cui al precedente punto (1); 
      b) del contingente di mare sono: 
        (1) conferite in aumento ai posti a concorso  riservati  alla
medesima categoria della restante specializzazione; 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati alla medesima categoria nell'ambito  del  contingente
ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, nell'ordine: 
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai cittadini italiani
secondo priorita' di cui al precedente lettera a), punto (1); 
          (b)  ai  posti  destinati,  nell'ambito   del   contingente
ordinario, ai cittadini italiani che concorrono per i posti destinati
al personale non specializzato. 
    10. Qualora per mancanza di candidati idonei non  possano  essere
ricoperti uno o piu' posti destinati ai cittadini italiani, le unita'
resesi disponibili nell'ambito: 
      a) del contingente ordinario per il personale non specializzato
sono: 
        (1) equamente ripartite e/o conferite  in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': 
          (a) specializzazione «Motorista navale»; 
          (b) specializzazione «Operatore di Sistema»; 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai  volontari
delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale
ultima  categoria  nell'ambito  del  contingente  di  mare,   secondo
l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1); 
      b) del contingente di mare sono: 
        (1) conferite in aumento ai posti a concorso  riservati  alla
medesima categoria della restante specializzazione; 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati ai cittadini italiani che concorrono per i posti  non
specializzati del contingente ordinario e, qualora ulteriormente  non
ricoperte, nell'ordine: 
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare,  ai  volontari  delle
Forze armate secondo la priorita' di cui alla precedente lettera  a),
punto (1); 
          (b)  ai  posti  destinati,  nell'ambito   del   contingente
ordinario, ai volontari delle Forze armate. 
    11. Le graduatorie sono  rese  note  con  avviso  pubblicato  sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it  sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile  n.  51  -  Roma
(numero verde 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 20 
 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi a un corso di formazione in qualita' di  allievi  finanzieri,
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla  quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da  parte
del dirigente  il  Servizio  sanitario  del  Reparto  di  istruzione,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. Per oggettive esigenze  organizzative  e  logistiche  che  non
consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso
gli Istituti di istruzione, l'amministrazione si riserva la  facolta'
di articolare il corso di formazione in piu'  cicli  aventi  identico
ordinamento didattico. A tutti i  frequentatori  sara'  riconosciuta,
previo  superamento  degli  esami  finali  del   ciclo   addestrativo
frequentato, la medesima decorrenza giuridica di  arruolamento  degli
incorporati del primo  ciclo  da  cui  decorre  la  ferma  volontaria
prevista al comma 5 dell'art. 8 del  decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. 
    3.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso  a
seguito di rinunce o decadenze, le relative  graduatorie  cessano  di
avere validita'. 
    4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni consegnando  all'Istituto  di  istruzione  presso  il
quale  sono  stati  convocati   per   la   frequenza   dell'attivita'
addestrativa, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    5. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    6. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti. 
                               Art. 21 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
                    e differimento del candidato 
 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunciatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della Legione Allievi della Guardia  di  finanza,  tramite
posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  ba0220000p@pec.gdf.it
sono valutati a giudizio discrezionale  e  insindacabile  del  citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. 
    I giorni di assenza maturati, a eccezione  di  quelli  effettuati
per motivi connessi al  fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni sono comunicate al candidato dalla  Legione  Allievi
della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva. 
                               Art. 22 
 
 
               Spese per la partecipazione al concorso 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione  alle  prove  del  concorso,  sono  a   carico   degli
aspiranti. 
    2. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 23 
 
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a  finanziere,
  vincoli d'impiego e assegnazione alle sedi di servizio 
 
    1. Durante il  corso,  gli  allievi  finanzieri  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei  mesi  dalla  data  di
arruolamento,   se   giudicati   idonei   da   apposita   commissione
esaminatrice,  sono  promossi  finanzieri  con   determinazione   del
Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' da esso
delegata. 
    3. I vincitori del concorso per i posti del: 
      a) contingente ordinario - specializzazione «Anti Terrorismo  e
Pronto  Impiego  (A.T.P.I.)»  conseguono  il  titolo   in   argomento
nell'ambito del corso  di  cui  all'art.  20  e  al  superamento  dei
relativi moduli addestrativi. In deroga alle vigenti norme  (interne)
generali e particolari sull'addestramento nella Guardia di finanza, i
neo  finanzieri  permangono  nella  citata  specializzazione  per  un
periodo minimo di effettivo impiego di dieci  anni  decorrente  dalla
data di superamento dell'esame per il conseguimento del titolo; 
      b) contingente di mare, conseguono la specializzazione indicata
nella  domanda  di  partecipazione  al   superamento   dell'ulteriore
attivita' addestrativa cui sono avviati al termine del corso  di  cui
all'art. 20. 
    4. Ultimata  la  formazione  di  base  e  conseguita  l'eventuale
specializzazione, i neo finanzieri: 
      a) dei contingenti ordinario e di  mare  saranno  destinati  in
base alle  esigenze  organiche  e  di  servizio  dell'amministrazione
ravvisate all'atto dell'assegnazione degli stessi ai Reparti; 
      b) reclutati quali vincitori dei posti riservati ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  saranno  assegnati,  quale  prima
sede di servizio, presso i Reparti della Provincia di Bolzano  ovvero
della  Provincia  di  Trento  con  competenza  regionale,  anche   in
riferimento al possesso della  specializzazione  «Anti  Terrorismo  e
Pronto Impiego (A.T.P.I.)». 
                               Art. 24 
 
 
Sito internet e app  mobile  «GdF  Concorsi»,  informazioni  utili  e
                        modalita' di notifica 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi  esiti  possono
essere     reperiti     sul     portale     attivo      all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'app  mobile  «GdF  Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e  App
Store oppure scansionando con il proprio  dispositivo  mobile  il  QR
code presente sul citato portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3  del
presente bando di concorso. 
                               Art. 25 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile  n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 
    Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di  reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia,  via  delle
Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail rm0300001@gdf.it - posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it 
      b) il responsabile della protezione dei dati, designato per  il
Corpo della guardia di finanza,  puo'  essere  contattato  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1) e' finalizzato: 
          (a)  allo  svolgimento  delle  procedure  di  selezione   e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano  base  giuridica
nel  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, con particolare riferimento all'art. 703 nonche'  nel  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  574,   con
particolare riferimento all'art. 33; 
          (b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto «necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101.
Cio', anche in caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    L'esercizio dei  predetti  diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  «punto  di  contatto»  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
      Roma, 23 dicembre 2020 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 8 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 9 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 10 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 11 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico