Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 29-12-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 28-01-2021) Concorsi, per esami, per l'ammissione di cinque allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127° corso di pilotaggio aereo/navigaz ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-12-2020
Data Scadenza bando 28-01-2021
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 28-01-2021)

Concorsi, per esami, per l'ammissione di cinque allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 12° corso AUFP, anno 2020.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le  funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
«Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e  di  polizia  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei  al  servizio  militare  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e successive modifiche e integrazioni,
emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la  verifica  dei  parametri  fisici»  e  successive
modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19  giugno  2019
dello  Stato  maggiore  della  difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati  per  l'anno  2020  e  consistenze  previsionali  per  il
triennio 2020-2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020  concernente  «Ulteriori  disposizioni  attuative  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001  REG20200076163  del  3  settembre
2020 con la quale lo  Stato  maggiore  dell'Aeronautica  militare  ha
chiesto di indire per l'anno 2020 un  concorso,  per  esami,  per  il
reclutamento di complessive dieci unita' di naviganti di complemento,
suddivisi in cinque unita' di allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) e cinque unita' di allievi ufficiali navigatori di complemento
(AUNC) e un concorso, per titoli ed esami,  per  il  reclutamento  di
complessivi trenta allievi ufficiali in ferma  prefissata,  ausiliari
del ruolo normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
Personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per  l'ammissione
di cinque allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di  cinque
allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127°  corso  di
pilotaggio aereo / navigazione aerea con obbligo  di  ferma  di  anni
dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta
allievi ufficiali in ferma prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo
normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 12°  corso
AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati: 
      a)  per  l'ammissione  al  127°  corso  cinque  posti   allievi
ufficiali piloti di complemento (AUPC); 
      b)  per  l'ammissione  al  127°  corso  cinque  posti   allievi
ufficiali navigatori di complemento (AUNC); 
      c) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata: 
        1) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del   corpo   sanitario   aeronautico
(C.S.A.r.n.); 
        2) tre posti  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  del   Genio   aeronautico
(G.A.r.n.); 
        3) dodici posti per allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.); 
        4) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.); 
        5) sette posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del  Genio   aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti: 
          tre per la categoria elettronica; 
          tre per la categoria infrastrutture e impianti; 
          uno per la categoria motorizzazione. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai candidati  di  entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data  di
approvazione della relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.  Qualora  il  numero
dei posti a concorso  venga  modificato  secondo  le  previsioni  del
presente comma e del successivo comma 4, sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del successivo art. 2. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento  della  spesa  pubblica  ovvero   in   applicazione   di
provvedimenti governativi dovuti all'emergenza sanitaria da COVID-19.
In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della difesa ne  dara'
immediata  comunicazione  nel  portale  dei  concorsi   on-line   del
Ministero della difesa, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti   e   per   tutti   gli   interessati,   nonche'   nel   sito
www.aeronautica.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nel
sito www.aeronautica.difesa.it 
                               Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Dei cinque  posti  per  l'ammissione  al  127°  corso  allievi
ufficiali piloti di  complemento  e  dei  cinque  posti  per  allievi
ufficiali navigatori di complemento, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere a) e b), un posto, per ciascuno  dei  due  concorsi  (AUPC  e
AUNC), e' riservato al coniuge  e  ai  figli  superstiti,  ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  c),  numero  1,  uno  e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    3. Dei tre posti  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico,  di  cui
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2, uno e' riservato ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    4. Dei dodici posti per allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale  delle  Armi  dell'Aeronautica,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero  3,  tre  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    5. Dei quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale  del  Corpo  di  commissariato,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera  c),  numero  4,  uno  e'  riservato  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    6. Dei sette posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero  5,  due  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
                               Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato  il  giorno
di compimento del ventitreesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b); 
        diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato  il  giorno
di compimento del trentottesimo anno di eta' alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, qualora si  partecipi  al
concorso per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
        Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare  espresso  dai  genitori  o  dal
genitore esercente la potesta' o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) qualora partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  127°
corso allievi ufficiali piloti di  complemento  /  allievi  ufficiali
navigatori di complemento, di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) e  b):  non  sono  stati  espulsi  da  corsi  per  allievi
ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate  o  dell'Arma
dei Carabinieri o dei Corpi  armati  dello  Stato  perche'  giudicati
inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza  di  attitudine  al
volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici; 
      l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        2) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
c), numero 1): 
          laurea magistrale  in  medicina  e  chirurgia  (LM-41)  con
abilitazione all'esercizio della professione  di  medico  chirurgo  e
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici; 
        3) per i tre posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
numero 2): 
          laurea magistrale in informatica (LM-18), laurea magistrale
in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea  magistrale  in
ingegneria informatica (LM  32)  e  laurea  magistrale  in  sicurezza
informatica (LM 66); 
        4) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 3): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni  per  l'ammissione  ai   corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        5) per i quattro posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera
c), numero 4): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea; 
        6) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),
numero 5): 
          diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale  ovvero  di  durata  quadriennale  integrato  dal  corso
annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.  910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari nonche' diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado  conseguito  a  seguito  della  sperimentazione  dei   percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria: 
          elettronica:  diploma  di  perito   industriale   indirizzo
specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare,  per
telecomunicazioni  o  diploma  di  maturita'  professionale  ad  essi
equipollente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n 253 ovvero diploma di istruzione secondaria  conseguito
presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento  -
decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): 
          indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articolazione
energia; 
          indirizzo  elettronica  ed  elettrotecnica,   articolazione
elettronica; 
          infrastrutture ed impianti: diploma di  perito  industriale
indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettrotecnica  e
automazione, diploma di geometra o diploma di maturita' professionale
ad essi equipollente, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19  marzo  1970,  n.  253  ovvero  diploma  di  istruzione
secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico
(nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica  del  15
marzo 2010, n. 88): 
          indirizzo  costruzioni,  ambiente  e  territorio,   esclusa
l'articolazione geotecnico; 
          indirizzo meccanica meccatronica ed energia,  articolazione
energia; 
          indirizzo  elettronica  ed  elettrotecnica,   articolazione
elettrotecnica; 
          motorizzazione: diploma di perito industriale,  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale  ovvero
di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art.
1 della legge 11 dicembre 1969,  n.  910  e  successive  modifiche  e
integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari. 
          Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa documentazione  probante.  Per  i  titoli  di
laurea  e  i  diplomi  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
conseguiti all'estero,  invece,  e'  richiesta  la  dichiarazione  di
equipollenza ovvero di  equivalenza  secondo  la  procedura  prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui  modulistica
e' disponibile  sul  sito  web  del  Dipartimento  funzione  pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta,  ovvero  i
soli titoli conseguiti  in  territorio  nazionale,  riconosciuti  per
legge o per  decreto  ministeriale  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il  presente
decreto. 
          In entrambi i casi,  i  concorrenti  dovranno  all'atto  di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
      m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come ufficiali  ausiliari  in  ferma  Prefissata,
qualora partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  12°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera c). 
    2. Ai fini dell'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti
di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di  cui
al precedente art. 1,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  i  concorrenti
dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti  di  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione  ai
corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento
Dell'Aeronautica  militare  o  di  navigazione  aerea   per   allievi
ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica militare.  Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita'  indicate  nei  successivi
articoli 10 e 12, del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al 12°corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale   al   servizio
militare  per   la   nomina   a   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare. Detta idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi  articoli  10  e  11  del  presente
decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina  a  sottotenente  pilota/navigatore  di   complemento   ovvero
tenente/sottotenente in ferma prefissata. 
                               Art. 4 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it -  area  siti
di interesse - link concorsi on-line Difesa. 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3.  -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla direzione generale per il Personale militare o  da  ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a) accedendo al portale dei  concorsi  utilizzando  le  proprie
credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), da  un  gestore  riconosciuto  e  con  le  modalita'
fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID); 
      b)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile  (intestata   ovvero
utilizzata dal concorrente -se minorenne,  deve  essere  intestata  o
utilizzata  da  un  componente  del  nucleo  familiare  esercente  la
potesta'  genitoriale-)  e   gli   estremi   di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
pubblica; 
      c) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura  di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Se  il
termine coincide con un giorno festivo,  questo  sara'  prorogato  al
primo giorno feriale successivo. 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  per  uno
soltanto dei ruoli/Corpi  di  cui  al  precedente  art.  1  comma  1.
Tuttavia i candidati al concorso di cui alle lettere a)  e  b)  dello
stesso comma  devono  necessariamente  indicare,  fermo  restando  il
possesso  dei  requisiti  rispettivamente  previsti,  un  solo  altro
ruolo/Corpo tra quelli elencati alla lettera c) per cui concorrere in
caso di inidoneita'  derivante  dalla  carenza  accertata,  totale  o
parziale, dell'enzima G6PD. 
    3. I candidati che alla data di presentazione della domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini (file in formato PDF o JPEG) dell'atto di assenso  riportato
nell'Allegato «A»  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    4. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia (file in formato
PDF o JPEG con dimensione massima di 5  Mb  per  ogni  allegato)  dei
documenti/autocertificazioni  che   intendono   o   devono   allegare
(eventuale atto di assenso  di  cui  al  precedente  comma  1.)  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti  l'equiparazione  del
titolo di studio posseduto, qualora  conseguito  all'estero,  nonche'
quelle  attestanti  eventuali  titoli  di  preferenza.  E'  cura  del
candidato  assegnare  a  tali  files  il   nome   corrispondente   al
certificato/attestazione   nello   stesso    contenute    (ad    es.:
atto_assenso.pdf,        titoli_merito.pdf,        equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei  concorrenti  fornire,  in
dette  autocertificazioni,  precise  e  dettagliate  informazioni  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della   Commissione   esaminatrice   e   del   conseguente
accertamento degli stessi,  ai  sensi  del  successivo  art.  13  del
presente decreto. 
    5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto,  alla  presentazione  alla  prima  prova  concorsuale.
Qualora il candidato non riceva il  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta  acquisizione  puo'  comunque   constatare   l'avvenuta
presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla  propria
area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta  della
stessa e, nella sezione «le mie notifiche», copia  del  messaggio  di
acquisizione. 
    6. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la direzione generale per il Personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nel  sito  www.aeronautica.difesa.it  secondo  quanto  previsto   dal
successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione  delle  domande  di  cui  al
precedente comma 1 la data relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 3. 
    9. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
direzione generale per il Personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    11.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di  partecipazione  al  concorso  si   intenderanno   acquisiti.   Il
candidato,  oltre  a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e  che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in  quanto  il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    12. La direzione generale per il Personale militare o ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 6 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
e' suddivisa in  un'area  pubblica  relativa  alle  comunicazioni  di
carattere  collettivo  (avvisi  di  modifica  del  bando,  diario  di
svolgimento della prova scritta, eventuali variazioni  dello  stesso,
calendari   di   svolgimento   degli    accertamenti    psico-fisici,
attitudinali e delle prove di efficienza  fisica,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante SMS. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.aeronautica.difesa.it hanno valore di notifica a  tutti  gli
effetti  e  nei  confronti  di  tutti  i  candidati.   Le   eventuali
comunicazioni di  carattere  personale  potranno  essere  inviate  ai
concorrenti  anche  con  messaggio  di   posta   elettronica,   posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  5,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  (ad  es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria,  della  sede
di  servizio,  dei  recapiti,  ecc.)  mediante  messaggi   di   posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PE  -
all'indirizzo   aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it   indicando    il
concorso al quale partecipano e allegando copia (file formato  PDF  o
JPEG con dimensione massima di 5 Mb) di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della  posta  in  ingresso  all'Accademia  Aeronautica,
l'oggetto di tutte le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'
essere  preceduto  dal  Codice  «127°_AUPC_AUNC_AM_2020»  qualora  si
partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e  b),
oppure  dal  Codice  «12°_AUFP_AM_2020»,  qualora  si  partecipi   al
concorso di cui all'art. 1, comma 1. lettera c). 
                               Art. 7 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c)  accertamenti  attitudinali,  solo  per  i  partecipanti  al
concorso per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); 
      d) tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di
lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 127° corso allievi  ufficiali  piloti  di  complemento  /  allievi
ufficiali Navigatori di complemento, di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b); 
      e) valutazione dei titoli  di  merito  (soltanto  per  concorso
AUFP). 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'amministrazione dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi -indicativamente  entro  il  mese  di  aprile  2021  per  il
concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettere  a)  e  b),
mentre per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c),  indicativamente  entro  il  mese  di  maggio  2021  -  tutti   i
concorrenti, compresi quelli  di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita' del test di gravidanza comportera',  ai  sensi  dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, dovranno essere risultati idonei in tutte  le  prove  e  in
tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto  e  alloggio  per  la
permanenza nelle sedi di svolgimento,  ad  esclusione  del  tirocinio
psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese  di  cui
al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei  concorrenti.  I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della  licenza
straordinaria per esami limitatamente ai  giorni  di  svolgimento  di
tali  fasi,  nonche'  al  tempo  strettamente   necessario   per   il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per  il  rientro  alla
sede di servizio. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
valutazione  dei  titoli  di  merito  e  per  la   formazione   delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c)  la  commissione  per  il  tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale e  per  la  prova  di  lingua  inglese,  solo  per  i
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  127°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento /  allievi  ufficiali  navigatori  di
complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b); 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  12°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera c); 
      e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a
colonnello in servizio permanente, presidente; 
      un  ufficiale  superiore  dell'Arma  Aeronautica  in   servizio
permanente pilota, membro; 
      un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica ruolo  delle  Armi
in servizio permanente, membro; 
      un ufficiale superiore  del  Corpo  del  Genio  Aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      un ufficiale superiore del Corpo di  Commissariato  Aeronautico
in servizio permanente, membro; 
      un ufficiale  superiore  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico  in
servizio permanente, membro; 
      un ufficiale inferiore  dell'Aeronautica  militare,  segretario
senza diritto di voto. 
    La  commissione  puo'  essere  integrata  con  l'intervento,   in
qualita' di membri aggiunti, di uno o piu' esperti civili o  militari
per le singole materie oggetto di esame, che hanno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono aggiunti. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      un  ufficiale  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico  in  servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      due ufficiali superiori  del  Corpo  Sanitario  Aeronautico  in
servizio permanente, membri; 
      un sottufficiale dell'Aeronautica  Militare,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni. 
    4.  La  commissione  per   il   tirocinio   psicoattitudinale   e
comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al precedente
comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      comandante dell'Accademia Aeronautica, ovvero un  ufficiale  di
grado  non  inferiore  a  generale  di  brigata  aerea  in   servizio
permanente, presidente; 
      comandante del corso, capo gruppo osservazione comportamentale,
membro; 
      un ufficiale superiore  in  servizio  permanente,  laureato  in
psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o
un ufficiale dell'Arma  Aeronautica  qualificato  per  le  «selezioni
speciali», capo gruppo psicoattitudinale, membro; 
      un ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica,
membro; 
      uno  o  piu'  ufficiali  superiori   in   servizio   permanente
dell'Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari  delle
amministrazioni pubbliche o estranei  alle  medesime,  esperti  della
lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua; 
      un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare e
un  insegnante  di  educazione  fisica  ovvero   istruttore   ginnico
sportivo, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito
sportivo; 
      un ufficiale inferiore in servizio permanente  dell'Aeronautica
militare, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      un ufficiale dell'Aeronautica militare, di grado non  inferiore
a tenente colonnello, presidente; 
      due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare,  qualificati
«periti in  materia  di  selezione  attitudinale»,  ovvero  psicologi
civili  dell'Amministrazione  della  difesa,  appartenenti   all'area
funzionale «III», membri; 
      un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali periti in
materia di selezione  attitudinale  e  di  Sottufficiali  qualificati
aiuto  perito  selettore  dell'Aeronautica   militare,   nonche'   di
personale in servizio presso il Centro di selezione  dell'Aeronautica
militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
      un  ufficiale  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in  servizio
permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      due ufficiali superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico  in
servizio permanente, membri; 
      un sottufficiale dell'Aeronautica  militare,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Tali componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3. 
    7. I verbali redatti dalle commissioni del  presente  articolo  e
relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 7, comma
1, lettere a), b), c), d) ed e)  dovranno  essere  inviati,  a  mezzo
corriere, alla direzione generale  per  il  Personale  militare  -  I
Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1^  Divisione   reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3^  Sezione  al  termine  dei  lavori  di
effettuazione della relativa prova o accertamento. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una  prova  scritta  a  cura  della
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera  a),  che  avra'  luogo  presso  il   Centro   di   selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia  (Roma)  -
ingresso da via Tenente Colonnello  Giovanni  Di  Trani,  secondo  il
calendario  che  sara'  reso  noto  ai  concorrenti  mediante  avviso
inserito nell'area pubblica del portale  concorsi  ,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i  concorrenti.
Tale avviso, sia per i  concorrenti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere a) e b) che per i concorrenti di cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera c), comprensivo di certificazione/documentazione  da  portare
al seguito, compilato con le modalita' indicate al precedente art. 6,
comma 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  sara'  pubblicato
con un anticipo di almeno quindici  giorni  prima  dell'inizio  della
prova medesima. 
    2. Tutti  i  concorrenti  che  hanno  presentato  la  domanda  di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b)
e  c)  che  non  riceveranno  comunicazione  di  esclusione  dovranno
presentarsi nel giorno  previsto,  almeno  un'ora  prima  dell'inizio
della  prova  esibendo,  all'occorrenza,  il  messaggio  di  avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia  della  stessa  ottenuta  dal
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5  del
presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito  carta
d'identita'  o  altro  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  nonche'
portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    Inoltre, qualora indicate  nella  domanda  di  partecipazione,  i
concorrenti interessati dovranno  consegnare  copia  delle  eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 13,  nonche'  la  documentazione  probante  la
richiesta di attestazione di equipollenza o  equivalenza  di  cui  al
precedente art. 3, comma 1, lettera l) e quella relativa ai titoli di
preferenza. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 6 e dall'art. 259, comma 4  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge  17  luglio
2020, n. 77. 
    4.  La  prova  consistera',  per   tutti   i   candidati,   nella
somministrazione collettiva e standardizzata di  sessanta  quesiti  a
risposta multipla cosi' suddivisi: 
      logico-deduttivi, n. 15; 
      italiano, n. 10; 
      educazione civica, n. 10; 
      matematica, n. 8; 
      inglese, n. 7; 
      storia, n. 5; 
      geografia, n. 5. 
    I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante  la  prova
saranno  estratti  dalla  banca  dati  dell'Aeronautica  militare   e
pubblicati,  ad  eccezione  di  quelli  logico-deduttivi,  nel   sito
«www.aeronautica.difesa.it»  indicativamente   a   partire   da   tre
settimane prima dello svolgimento della prova stessa. 
    5. La prova si svolgera' secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento.  Prima
dell'inizio della prova la commissione esaminatrice rendera' note  ai
concorrenti i  tempi  e  le  modalita'  di  svolgimento  della  prova
medesima. Il punteggio conseguibile per  ciascun  concorrente  e'  di
sessanta punti attribuibili con le seguenti modalita': 
      a) uno per ogni risposta esatta; 
      b) meno zero virgola venticinque per  ogni  risposta  errata  o
multipla; 
      c) zero per ogni risposta non data. 
    I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova  contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
14. 
    6. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione  del  numero
delle risposte esatte fornite, formera'  le  graduatorie  provvisorie
relative alla sola prova  scritta  distinte  per  concorso,  ruolo  e
Corpo, categorie, al solo scopo  di  individuare  i  concorrenti  che
saranno   ammessi   ai   successivi   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del  presente
decreto, secondo l'ordine della  rispettiva  graduatoria  nei  limiti
numerici di seguito indicati: 
      a)  allievi   ufficiali   piloti   di   complemento:   sessanta
concorrenti; allievi ufficiali navigatori  di  complemento:  sessanta
concorrenti; 
      b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale  del
Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n. ): sedici concorrenti; 
      c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale  del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.n. ): dodici concorrenti; 
      d) allievi ufficiali in ferma  prefissata  del  ruolo  speciale
delle Armi dell'Aeronautica (A.A.r.a.s.): quarantotto concorrenti; 
      e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): sedici concorrenti; 
      f) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): ventotto concorrenti, di cui: 
        dodici per la categoria elettronica; 
        dodici per la categoria infrastrutture e impianti; 
        quattro per la categoria motorizzazione. 
    Saranno inoltre ammessi a  sostenere  i  successivi  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali  i  concorrenti  che  nella  rispettiva
graduatoria hanno  riportato  lo  stesso  punteggio  del  concorrente
classificatosi all'ultimo posto utile per  l'ammissione  ai  predetti
accertamenti. 
    7.  L'elenco  degli  ammessi,  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui
al successivo art. 10 del presente decreto,  saranno  resi  noti  con
avviso inserito nell'area pubblica della  sezione  comunicazione  del
portale dei concorsi che avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti. L'esito e il  punteggio  conseguito  nella
prova  scritta,  saranno  resi  noti  nell'area  privata  di  ciascun
concorrente. 
    8. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  Personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico   (tel.:   06/517051012;    fax:    06/517052779;    e-mail:
urp@persomil.difesa.it 
    9. La commissione esaminatrice, al  termine  dei  lavori,  dovra'
inviare,  per  il  tramite  dell'Accademia  Aeronautica,  i  relativi
verbali alla direzione generale per il Personale militare - I Reparto
- 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 9,  comma  6,  saranno
convocati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica
militare di Roma, viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti,  a
cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera  b),  agli
accertamenti psico-fisici indicativamente: 
      a) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 127° corso allievi  ufficiali  piloti  di  complemento  /  allievi
ufficiali navigatori di complemento di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b), indicativamente nel mese di febbraio 2021; 
      b) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), indicativamente nel  mese  di
febbraio 2021; 
      nel giorno e nell'ora indicati per  ciascun  concorrente  nella
comunicazione di cui al gia' citato art. 9, comma 7. 
    Solo i partecipanti al concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere a) e b) saranno sottoposti all'accertamento del possesso  dei
requisiti  richiesti  dalla  normativa  vigente  per  l'idoneita'  ai
servizi di navigazione aerea per piloti e per navigatori. 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal  concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6 e dall'art. 259, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione  presso  l'Istituto
di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di  Roma  dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche  militare  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN), entro i sei  mesi  precedenti  la
data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia
conforme del referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso  una  struttura  sanitaria  militare.  Il  concorrente  ancora
minorenne   all'atto   della    presentazione    agli    accertamenti
psico-fisici, privo di tale esame, avra' cura di portare  al  seguito
la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in  conformita'
al modello riportato nell'Allegato B che costituisce parte integrante
del presente decreto,  per  l'eventuale  effettuazione  del  predetto
esame radiografico. La mancata presentazione di  detta  dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami
radiologici; 
      b) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il SSN, in data  non  anteriore  ai  sessanta  giorni
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        1) determinazione degli anticorpi HIV; 
        2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc  e  anti
HCV; 
        3) emocromo con formula leucocitaria; 
        4) VES; 
        5) glicemia; 
        6) creatininemia; 
        7) ALT, AST, GGT; 
        8) bilirubina totale e frazionata; 
        9) colesterolemia totale; 
        10) trigliceridemia; 
        11) esame delle urine; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno. 
      E'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia   resa
conforme secondo le  modalita'  previste  dalla  legge,  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare; 
      c) certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato  C
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o  alimenti.  Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio  non  anteriore  ai  sei  mesi   rispetto   alla   data   di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      d) originale o copia conforme del certificato medico  in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline  sportive
riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della Sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le  prove  indette  dal  Ministero  della
difesa per la partecipazione alle selezioni  per  l'arruolamento,  in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione  alle
prove,  rilasciato  da  un  medico  appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il SSN e  che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dal concorso; 
      e) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  in  data
non anteriore ai cinque giorni rispetto alla  data  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla  data  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      f) i partecipanti al concorso per l'ammissione  al  127°  corso
allievi  ufficiali  piloti  di  complemento   /   allievi   ufficiali
navigatori di complemento, di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) e b), in  aggiunta  alla  documentazione  sopra  elencata,
dovranno altresi' presentare: 
        1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo  di  referto  e
immagini  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,   anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore  ai
sei mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
        2)  esame  radiografico  del  tratto  lombo-sacrale  in   due
proiezioni, con relativo referto, effettuato da non  oltre  sei  mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici; 
        3)  tracciato  elettroencefalografico   standard   integrale,
preferibilmente  su  supporto  cartaceo,  comprensivo   di   referto,
effettuato presso struttura sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN, in data non  anteriore  ai  tre  mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli  accertamenti  psico-fisici  e  quindi  dal   concorso,   fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a) e f), n. 2. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e  4  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di  gravidanza
e' stato accertato anche  con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo, la commissione procedera'  alla  convocazione  al  predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di  cui  al  successivo  art.  14.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia  alla  direzione  generale  per  il  Personale  militare  che
ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
      Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianita'  assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del  concorso  per  il  quale
originariamente hanno presentato domanda. La  relativa  posizione  di
graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata,  ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria  finale
al termine del periodo di formazione.  Gli  effetti  economici  della
nomina decorreranno dalla data di effettivo incorporamento; 
      c) disporra', quindi, per tutti i  concorrenti,  tranne  quelli
per cui ricorre il caso  di  cui  alla  precedente  lettera  b),  del
presente comma, il seguente protocollo diagnostico: 
        1)  visita  medica  generale  preliminare,  propedeutica   ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali  elementi  motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma  7  e
comma 9; in tale sede la commissione giudichera' altresi' inidoneo il
candidato  che  presenti  tatuaggi  e  altre  permanenti  alterazioni
volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria,  se  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione del militare di cui al regolamento (decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90); 
        2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg  di
base; 
        3) visita oculistica: valutazione della funzionalita' visiva,
del  senso   cromatico,   della   visione   binoculare,   del   senso
stereoscopico, esame del segmento anteriore,  esame  della  motilita'
oculare; 
        4)  visita  otorinolaringoiatrica:   rinoscopia,   otoscopia,
faringoscopia,   controllo   apparato   masticatorio,    audiometria,
timpanogramma,   valutazione   della   funzione   vestibolare,   test
foniatrici; 
        5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico; 
        6)  visita  psichiatrica:  test  (MMPI  -  CRDA  completo  di
allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali; 
        7) eventuale ricerca dei cataboliti  urinari  delle  sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope  a  scopo  non  terapeutico:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici; 
        8) visita per il controllo dell'abuso di alcool; 
        9)   ogni    ulteriore    indagine,    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compresi, (se non consegnati  dal  concorrente)  in  caso  di  dubbio
diagnostico,  eventuali  esami  radiografici  del   torace   in   due
proiezioni e, per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 126°
corso allievi ufficiali piloti di  complemento  /  allievi  ufficiali
navigatori di complemento, di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) e b) eventuali  esami  del  tratto  lombo-sacrale  in  due
proiezioni. Nel caso in cui  si  rendera'  necessario  sottoporre  il
concorrente   a    indagini    radiologiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la
dichiarazione di cui al gia' citato  Allegato  «B»,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto; 
        10) dosaggio enzimatico  del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD). 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato nell'Allegato «D»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90,  e  della  vigente   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con Decreto Ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,
lettera b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207  nonche'  dalla
direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva non sono  accertati  nei  confronti  del
personale   militare   in   servizio   in   possesso   dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare; 
      b) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione  al  127°  corso  allievi  ufficiali  piloti  /  allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b), misure antropometriche: 
        1)  distanza  vertice-glutei  non  superiore   a   centimetri
novantotto e/o non inferiore a centimetri ottantacinque; 
        2)  distanza  glutei-ginocchia  non  superiore  a  centimetri
sessantacinque e/o non inferiore a centimetri cinquantasei; 
        3) distanza di presa funzionale non  superiore  a  centimetri
novanta  e/o  non  inferiore  a  centimetri  settantaquattro  virgola
cinque; 
      requisiti visivi: 
        1) visus per  lontano  non  inferiore  a  10/10  per  occhio,
raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale  minimo  di
8/10 per occhio; 
        2) e' tollerato il deficit rifrattivo indicato nella  Tabella
D di cui  al  decreto  ministeriale  6  ottobre  del  2005  (Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005). 
    8.  I  concorrenti,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di  una  procedura  di  reclutamento  per  l'Aeronautica
militare nei trecentosessantacinque giorni  antecedenti  la  data  di
presentazione  agli  accertamenti  di  cui  al   presente   articolo,
nell'ambito  dei  quali  sono  stati   sottoposti   ad   accertamenti
specialistici  e   strumentali,   dovranno   produrre   la   seguente
documentazione: 
      a) verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
      b) referti degli esami previsti al precedente comma 2,  lettere
c), d) e f) - questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile
-. 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata  documentazione,  sottoporra'  i  concorrenti  agli
accertamenti previsti o ritenuti necessari volti a valutare eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal precedente comma 7. 
    Per  i  soli  concorrenti  che  partecipano   al   concorso   per
l'ammissione  al  127°  corso  allievi  ufficiali  piloti  /  allievi
ufficiali navigatori di complemento, di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b), la commissione provvedera' a  verificare  i
dati somatici di cui al precedente comma 7,  se  non  precedentemente
misurati. 
    9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio  incondizionato   quali   ufficiali   piloti/navigatori   di
complemento dell'Aeronautica militare o ufficiali in ferma prefissata
dell'Aeronautica  militare.  La   commissione,   al   termine   degli
accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo
i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti,  sulla
base  delle  risultanze  della  visita  medica   generale   e   degli
accertamenti eseguiti, il profilo  sanitario  (solo  per  coloro  che
partecipano  al  concorso  per  l'ammissione  al  12°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata) che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
suindicati. 
    10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
      b) solo per coloro che partecipano al concorso per l'ammissione
al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettere  a)  e
b), ritenuti altresi' non affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea secondo quanto previsto dal decreto ministeriale  16  settembre
2003 e successive modifiche e  integrazioni  -  concernente  l'elenco
delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento
e la valutazione ai fini dell'idoneita' - e dall'art. 586 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      c) solo per coloro che partecipano al concorso per l'ammissione
al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c), ritenuti altresi' in possesso
di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS)  1;  costituzione
(CO) 2; apparato cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato  respiratorio
(AR)  2;  apparati  vari  (AV)  2;   apparato   osteo-artro-muscolare
superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI)  2;
apparato  visivo  (VS)  2;  apparato   uditivo   (AU)   2.   Per   la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1  della  legge  n.  109/2010,  citata  nelle  premesse.  I
candidati che saranno riconosciuti affetti dal  predetto  deficit  di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione  e
responsabilizzazione, di cui all'Allegato E,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia  o
assunzione  occasionale  o  saltuaria  di  droghe   o   di   sostanze
psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 16  e  17
del presente decreto; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: 
        ufficiale   pilota/navigatore   di   complemento   in   ferma
dodecennale; 
        ufficiale in ferma prefissata  dell'aeronautica  militare  (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD). 
        Per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 12°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio  del  G6PD  verra'
valutato  ai  soli  fini   dell'eventuale   successivo   impiego.   I
partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  127°  corso  allievi
ufficiali piloti di complemento /  allievi  ufficiali  navigatori  di
complemento, invece, che risulteranno affetti  da  carenza  totale  o
parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586, comma  1,  lettera  f)  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno
giudicati inidonei ai  servizi  di  navigazione  aerea  e,  pertanto,
saranno ammessi a proseguire l'iter concorsuale per  l'ammissione  al
12°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,  relativo   al
ruolo/corpo alternativo indicato nella domanda di partecipazione; 
      d)  mancato  possesso  dei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  rientranti  nei  valori  limite  di  cui  al
precedente comma 7, lettera a). Tale requisito non  sara'  nuovamente
accertato nei confronti dei candidati che siano militari in  servizio
all'atto degli accertamenti psicofisici, in  possesso  dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare, da portare al seguito. 
    12.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) I partecipanti al concorso per l'ammissione  al  127°  corso
allievi  ufficiali  piloti  di  complemento   /   allievi   ufficiali
navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e
b): 
        «idoneo  quale   allievo   ufficiale   pilota/navigatore   di
complemento dell'Aeronautica militare»; 
        «inidoneo  quale  allievo  ufficiale   pilota/navigatore   di
complemento dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo; 
        Il giudizio di  idoneita'  verra'  espresso  con  riserva  di
effettuazione  di  ulteriori  indagini  strumentali,   cui   verranno
sottoposti i primi 12 candidati collocati nella graduatoria di merito
di cui al successivo art. 14, comma 1,  lettera  a),  e  i  primi  12
candidati collocati nella graduatoria di merito di cui al  successivo
art. 14, comma 1, lettera b), finalizzate a escludere la  sussistenza
delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  ai
servizi di navigazione aerea secondo quanto  previsto  dall'art.  586
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e il
decreto ministeriale 16  settembre  2003  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
        Per tali finalita' i predetti concorrenti saranno  sottoposti
a cura della commissione per gli accertamenti  psico-fisici  -  nella
sede che verra' comunicata ai candidati  mediante  avviso  pubblicato
nel portale - ai seguenti accertamenti: 
        risonanza magnetica nucleare del rachide in toto. 
      I candidati che hanno partecipato al  precedente  concorso  per
pilota in AM e sono stati gia' sottoposti a tali  ulteriori  indagini
strumentali non le sosterranno nuovamente. 
      All'esito dei predetti accertamenti,  la  commissione  per  gli
accertamenti  psicofisici  esprimera'  nei   confronti   di   ciascun
concorrente uno dei seguenti giudizi: 
        idoneo ai  servizi  di  navigazione  aerea  e  al  pilotaggio
militare; 
        inidoneo ai servizi di  navigazione  aerea  e  al  pilotaggio
militare, con indicazione del motivo; 
        idoneo ai servizi di navigazione aerea  ed  alla  specialita'
navigatore militare; 
        inidoneo ai servizi di navigazione aerea ed alla  specialita'
navigatore militare, con indicazione del motivo. 
        Tale giudizio, che verra'  comunicato  agli  interessati,  e'
definitivo e non suscettibile di riesame. 
      b) I partecipanti al concorso per  l'ammissione  al  12°  corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        «idoneo  quale  allievo   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare», con indicazione del profilo sanitario; 
        «inidoneo  quale  allievo  ufficiale  in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo. 
        Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    13. I concorrenti giudicati non idonei potranno  presentare  alla
commissione per gli accertamenti psico-fisici, seduta stante  a  pena
di inammissibilita', specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneita',  che  dovra'  poi   essere   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale  documentazione  dovra'  improrogabilmente  pervenire,  con   le
modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, al Ministero  della
difesa - direzione generale  per  il  Personale  militare,  entro  il
decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti
psico-fisici. Tale documentazione verra' valutata  dalla  commissione
per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui al precedente art.
8, comma 1, lettera e) che, solo  qualora  lo  ritenesse  necessario,
sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti  sanitari  prima
di emettere il giudizio definitivo. 
    I concorrenti giudicati non  idonei  che  presentano  istanza  di
ulteriori accertamenti psico-fisici saranno ammessi, con  riserva,  a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. 
    In caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno comunicazione, dalla direzione generale per il  Personale
militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, che
il giudizio di inidoneita' riportato al  termine  degli  accertamenti
psico-fisici dovra' intendersi confermato. 
    In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,   il   giudizio   circa
l'idoneita' psico-fisica sara' espresso  dalla  commissione  per  gli
ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 8 comma 1,
lettera e), i concorrenti ne riceveranno, con le modalita' di cui  al
precedente art. 6, comunicazione  dalla  direzione  generale  per  il
Personale militare o ente dalla stessa  delegato  alla  gestione  del
concorso. 
    Il  giudizio  espresso  da  detta  commissione   e'   definitivo,
pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti,  nonche'  quelli  che  rinunceranno  ai  medesimi,  saranno
esclusi dal concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti
partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  12°  corso  allievi
ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma  1,  lettera   c),   giudicati   idonei   saranno   sottoposti,
indicativamente nel mese di febbraio  2021  -  presso  il  Centro  di
selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - a cura della
commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera  d)  agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (esercizi fisici, test, questionari, prove  di  performance,
intervista attitudinale individuale) volte a valutare  oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella
Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le
modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme  per  la  selezione
attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica dei  candidati
partecipanti ai  concorsi  dell'Aeronautica  militare»,  emanate  dal
Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^  Regione  Aerea,  vigenti
all'atto dell'effettuazione degli  accertamenti-  si  articola  nelle
seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
      efficienza fisica: 
        verra' valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito
sportivo,  necessaria  allo  svolgimento   delle   future   attivita'
addestrative  previste  nella  carriera  di  Ufficiale   tramite   lo
svolgimento dei seguenti esercizi: 
          a) corsa piana di 1000 metri; 
          b) addominali; 
          c) piegamenti sulle braccia; 
        efficienza intellettiva: 
          verra' valutata tramite la somministrazione individuale  (o
collettiva) di uno  o  piu'  test  intellettivi  e/o  attitudinali  a
risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione,
tra  le  seguenti:  abilita'   matematica;   ragionamento   astratto;
efficienza  mentale;   ragionamento   numerico/matematico;   abilita'
visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento  verbale.  La
prova  potra'  essere  somministrata  in  maniera  informatizzata   e
includere test di tipo adattivo; 
        giudizio psicoattitudinale: 
          verra' effettuato tramite un colloquio individuale e una  o
piu'  prove  di  gruppo   (intervista/conferenza)   integrati   dalle
risultanze di eventuali questionari di personalita'. 
          Le  modalita'  di  dettaglio  circa  la  presentazione   al
suddetto Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei  test,  la  loro
valutazione e i comportamenti da tenere in caso  di  infortunio  sono
riportate  nell'Allegato  F  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    2. La  commissione,  sulla  scorta  dei  criteri  di  valutazione
indicati  nell'Allegato  F  che  costituisce  parte  integrante   del
presente decreto, comunichera', seduta stante, a ciascun  concorrente
l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo   quale   allievo   ufficiale   in   ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare»; 
      «non  idoneo  quale  allievo  ufficiale  in  ferma   prefissata
dell'Aeronautica militare» con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
                               Art. 12 
 
 
Tirocinio  psicoattitudinale,  comportamentale  e  prova  di   lingua
                               inglese 
 
 
    1.  Per  i  soli  concorrenti  partecipanti   al   concorso   per
l'ammissione  al  127°  corso  allievi  ufficiali  piloti  /  allievi
ufficiali navigatori di complemento, di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere a) e b) l'idoneita', sotto  il  profilo  psicoattitudinale  e
comportamentale,  sara'  accertata  dalla  commissione  di   cui   al
precedente art. 8, comma 1, lettera c), ai sensi delle «Norme per  la
selezione attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica  dei
candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica militare» emanate
dal  Comando  scuole  dell'Aeronautica  militare/3^  Regione   Aerea,
vigenti  all'atto  dell'effettuazione  del  tirocinio.  I   candidati
saranno convocati al tirocinio a essi riservato,  presso  l'Accademia
Aeronautica, indicativamente dal 15 al 22 marzo (AUPC) e dal 24 al 31
marzo (AUNC) 2021, secondo le modalita' di cui al precedente art.  6,
comma 1. 
    2. Le concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare  il
referto del test di gravidanza (su sangue o  urine)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  entro   i   cinque   giorni
calendariali antecedenti alla  data  di  presentazione  al  tirocinio
psicoattitudinale e  comportamentale.  La  mancata  presentazione  di
detta documentazione determinera' l'esclusione della concorrente  dal
tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. 
    Se  all'atto  della  presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio stesso dovessero insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi
sulla  persistenza  della   idoneita'   psicofisica   precedentemente
riconosciuta,  per  eventi  frattanto   verificatisi,   e'   facolta'
dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento
di indagini e conseguente espressione di parere  medico-legale  circa
la persistenza dell'idoneita' medesima. 
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia Aeronautica; 
      b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'Allegato
G, inteso a verificare il possesso delle doti di  carattere  e  delle
qualita' richieste dall'art. 646 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale pilota /  navigatore  di
complemento dell'Aeronautica militare; 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione
della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio; 
      d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza  della
lingua inglese a cura del Centro di Formazione  Aviation  English  di
Loreto che consistera' in: 
        un test di reading di quaranta quesiti a  risposta  multipla.
Il test si intendera' superato al raggiungimento del punteggio minimo
di 60/100 (ventiquattro risposte  esatte  su  quaranta).  A  ciascuna
risposta esatta corrispondera' un punteggio positivo (+ 2,5) mentre a
ciascuna risposta errata (o multipla) e  alla  mancata  risposta  non
corrispondera' alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei  per
il  mancato  raggiungimento  del  punteggio  minimo  sopra   indicato
(60/100) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso; 
        un test orale con valutazione di listening e speaking; 
        un test di writing. 
    La votazione sara' espressa in centesimi per ogni singolo test  e
il voto finale si otterra' dalla media aritmetica delle votazioni. La
prova  di  inglese  si  intendera'  superata  al  raggiungimento  del
punteggio totale minimo di 60/100. 
    4. Durante il tirocinio  i  frequentatori  saranno  ulteriormente
selezionati  sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle   attivita'
programmate. 
    5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi  minimi  indicati
nel citato Allegato G; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      c) non supereranno  con  esito  favorevole  la  prova  sportiva
obbligatoria con sbarramento indicata nel predetto Allegato G; 
      d) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente  un  terzo  della  durata  del  tirocinio  medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le  giornate  in
cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte
a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel  computo
delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura  sanitaria,
compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a  seguito
di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 
    6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti  che,
al termine dello stesso, saranno giudicati  idonei  dalla  competente
commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
                               Art. 13 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di  merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei
al termine delle prove e degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
articoli 9, 10 e 11, assegnando  ai  medesimi  dei  punteggi  per  il
possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi  2
e 3. 
    2. Per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al
12° corso allievi Ufficiali in ferma Prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c): 
      a) per gli ausiliari del  ruolo  normale  del  Corpo  sanitario
aeronautico, fino a un massimo di 5 punti cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio  universitari  posseduti  in  aggiunta  a
quelli  prescritti  quali  requisiti  di  ammissione  al  concorso  e
pubblicazioni (fino a punti 5): 
          dottorato di ricerca in  ambito  medico-chirurgico:  (punti
0,50); 
          specializzazioni di  particolare  interesse  per  la  Forza
armata: ortopedia e traumatologia anestesia, rianimazione  e  terapia
intensiva e del  dolore,  chirurgia  generale,  chirurgia  vascolare,
malattie  infettive  e  tropicali,  psichiatria,  medicina  legale  e
medicina del lavoro (punti 4); 
          altre   specializzazioni   medico-chirurgiche:   igiene   e
medicina  preventiva,  patologia  clinica   e   biochimica   clinica,
otorinolaringoiatria,  fisiatria,   oftalmologia,   radiodiagnostica,
malattie   dell'apparato   cardiovascolare,   neurologia;    medicina
d'urgenza-emergenza e ginecologia e ostetricia (punti 2); 
          altre specializzazioni  non  specificate  nelle  precedenti
alinee (punti 1,30); 
          corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area
medico-chirurgica e master di 2° livello in area medico-  chirurgica,
post -lauream (punti 1); 
          corsi   professionali   ad   elevata   valenza   operativa,
certificati ed in corso di validita' (PHTLS, AMLS, ALS,  ACLS,  ATLS,
PTC, TCCC, MIMMS): punti 0,3 per ogni corso, fino a un massimo di 1,8
complessivamente; 
          pubblicazioni  edite  a  stampa  (solo  se  indicate  nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico su  argomenti  attinenti
al servizio che il concorrente sara'  chiamato  a  prestare  dopo  la
nomina, che siano riportate  su  riviste  scientifiche  nazionali  ed
estere, con esclusione delle tesi di  laurea  e  di  specializzazione
(punti da 0,20 a 1). La valutazione delle pubblicazioni dovra' essere
adeguatamente motivata in relazione all'originalita' della produzione
stessa,  all'importanza   della   rivista   (Impact   Factor),   alla
continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori. Per  quelle  prodotte
in  collaborazione  la  valutabilita'  della  singola   pubblicazione
avverra' attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in funzione
del numero degli autori del lavoro; 
        2) altri titoli (fino a punti 2): 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
servizi pubblici di  emergenza  e  accettazione  sanitaria  (servizio
urgenza/emergenza 118): punti 1; 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50; 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,50. 
      b) per gli ausiliari del ruolo  normale  del  Corpo  del  Genio
Aeronautico, fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti: 
        1) titoli accademici e  tecnici,  fino  a  punti  6  come  di
seguito specificato: 
          per  ogni  diploma  di  specializzazione   afferente   alla
professionalita' richiesta per il per il concorso, punti 2 (due); 
          per ogni master afferente alla  professionalita'  richiesta
per il concorso, punti 1 (uno); 
          per   ogni   dottorato   di    ricerca    afferente    alla
professionalita' richiesta per il concorso, punti 3 (tre); 
          ciascun      corso/certificazione      afferente       alla
professionalita' richiesta, da  valutare  a  cura  della  commissione
esaminatrice, fino a punti 1 (uno); 
        2) altri titoli fino a punti 4 (quattro): 
          pubblicazioni  edite  a  stampa  (solo  se  indicate  nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico, su argomenti  attinenti
al servizio che il concorrente sara'  chiamato  a  prestare  dopo  la
nomina, che siano riportate  su  riviste  scientifiche  nazionali  ed
estere, con esclusione delle tesi di laurea  e  di  specializzazione,
punti da 0,20 a 1 per ciascuna pubblicazione.  La  valutazione  della
pubblicazione  dovra'  essere  adeguatamente  motivata  in  relazione
all'originalita'  della  produzione  stessa,   all'importanza   della
rivista (Impact Factor), alla continuita' ed ai contenuti dei singoli
lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita'  della
singola   pubblicazione    avverra'    attribuendo    un    punteggio
percentualmente ridotto in  funzione  del  numero  degli  autori  del
lavoro; 
          per ogni semestre di servizio prestato alle  dipendenze  di
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Forze armate: punti 0,50. 
      c) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, cosi' ripartiti: 
        1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, massimo punti 7: 
          per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora  la  laurea  e  la
laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi); 
          per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3; 
          per il possesso di master universitario di I livello, punti
1; 
          per il possesso di  master  universitario  di  II  livello,
punti 1; 
        2) altri titoli, massimo punti 3: 
          per il possesso del brevetto di  pilota  d'aeroplano  o  di
aliante, punti 1; 
          per il possesso del diploma  conseguito  presso  l'Istituto
dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), punti 1; 
          per  il  corso  di  cultura  e   meteorologia   aeronautica
rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione  con  l'I.T.S.N.
«Carnaro», se conseguito  fino  a  dicembre  2009  o  rilasciato  dal
Centro/Gruppo di volo a vela, se conseguito dal gennaio  2010,  punti
0,5. 
          Solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.): 
          per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1; 
          per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5; 
          per il possesso del  brevetto  di  paracadutista  militare,
punti 1; 
          per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.  P.d.I.,
punti 0,5. 
          Solo per infrastrutture ed impianti: 
          ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento  post-laurea
in settore attinente concluso, organizzato dall'Universita' ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, punto c) della legge n. 341/1990 o  dagli  enti
paritetici ai sensi dell'art. 51 della legge n. 81/2008 e  successive
modificazioni ed integrazioni: punti 0,25; 
          ciascun  corso/certificazione  in  informatica,  topografia
GIS, AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15; 
          attivita'  lavorativa   nello   specifico   settore   delle
costruzioni presso enti pubblici e/o privati per un periodo  maggiore
o uguale a dodici mesi  (frazionabile  fino  ad  un  massimo  di  tre
periodi della durata di quattro mesi ciascuno): 
          punti 1 per periodi maggiori  o  uguali  a  dodici  mesi  e
inferiori a diciotto mesi; 
          punti 2 per periodi maggiori o uguali  a  diciotto  mesi  e
inferiori a ventiquattro mesi; 
          punti 3 per periodi maggiori o uguali a ventiquattro mesi. 
    2. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da  parte
della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di  domanda
on-line  l'area  relativa  alla  descrizione  dei  titoli  di  merito
posseduti fosse insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla  domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 5 comma  4  del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i  percorsi  (URL-Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione per la prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 9, comma 2, del presente decreto. 
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali  navigatori
di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del   Corpo   sanitario
aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1; 
      d) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale,  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2); 
      e) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma  Aeronautica,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3; 
      f) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato,
di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4); 
      g) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico - elettronica, di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
numero 5), primo alinea; 
      h) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico - infrastrutture e impianti, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera c), numero 5), secondo alinea; 
      i) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del   Genio
Aeronautico - Motorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 5), terzo alinea; 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno  formulate
come di seguito specificato 
      a)  per  l'ammissione   al   127°   corso   allievi   ufficiali
piloti/navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere
a) e b) le graduatorie di merito  saranno  formate  dalla  media  dei
punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) prova di lingua inglese; 
      b) per l'ammissione al 12° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), le graduatorie di
merito saranno  formate  dalla  somma  dei  punteggi  conseguiti  dai
candidati nelle seguenti prove: 
        1) prova scritta; 
        2) valutazione dei titoli di merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza  sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in   applicazione
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  3,  nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di  eventuali  titoli  di  preferenza,
sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  da  consegnare
all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art.
9. In assenza di titoli di preferenza, sempre a  parita'  di  merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta',  in  applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio  1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    5. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  direzione
generale  per  il  Personale  militare  e  pubblicate  nel   Giornale
Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale  dei
concorsi. 
    6. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di
concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e  categorie,  la
direzione generale per il Personale militare si riserva  la  facolta'
di devolvere in  tutto  o  in  parte  detti  posti  ad  altro  ruolo,
Arma/Corpo  e  categoria,  su  indicazione   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica. 
                               Art. 15 
 
 
Svolgimento del 127° corso  allievi  ufficiali  piloti/navigatori  di
                        complemento e nomina 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma  1,  lettere  a)  e  b),  saranno
ammessi al corso  di  pilotaggio  aereo  /  navigazione  aerea  sotto
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo  all'ammissione,   dei
requisiti di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto.  Gli  ammessi
riceveranno, secondo le modalita' previste  dal  precedente  art.  6,
comma  1,  l'invito  a  presentarsi  per  assumere  servizio   presso
l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso per allievi ufficiali piloti/navigatori di complemento. In caso
di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per
causa di  forza  maggiore,  comunicata  entro  la  data  di  prevista
presentazione presso l'Accademia  Aeronautica  e  riconosciuta  dalla
stessa,  potra'  essere  concessa   una   proroga   della   data   di
presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
        il certificato vaccinale infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
        in caso di assenza della relativa vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario secondo le  modalita'  definite  nella  Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  /
navigazione aerea i concorrenti gia' alle armi  e  quelli  richiamati
dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di  appartenenza,  con
conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura  della  direzione
generale per il Personale militare. La  cancellazione  avra'  effetto
dalla data di ammissione al corso in qualita'  di  allievo  ufficiale
pilota  /  navigatore  di   complemento.   Allo   scopo   l'Accademia
Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni  di  corso,  dovra'
fornire alle competenti divisioni della  direzione  generale  per  il
Personale militare gli elenchi dettagliati degli  allievi  gia'  alle
armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5.    Nel     perseguimento     dell'economicita'     dell'azione
amministrativa, l'Accademia Aeronautica potra'  convocare,  oltre  ai
cinque AUPC e  ai  cinque  AUNC  vincitori  del  concorso,  ulteriori
concorrenti idonei secondo l'ordine  della  relativa  graduatoria  di
merito fino a un massimo di quattro unita', di cui due per AUPC e due
per AUNC. All'atto  della  presentazione  in  Accademia  i  precitati
ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria  di
durata non superiore a quella del  corso  per  il  conseguimento  del
brevetto di pilota /  navigatore.  Resta  salva  la  possibilita'  di
convocare per l'inizio del corso, un numero  di  concorrenti  pari  a
quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione  in
Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed  esclusi
dal  concorso.  Parimenti,  l'Accademia  potra'  convocare  ulteriori
concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro sette  giorni
a decorrere da  quello  successivo  alla  data  di  presentazione  in
Accademia,  saranno  dimessi  o  rinunceranno  all'ammissione  ovvero
saranno giudicati inidonei dall'Accademia Aeronautica  per  il  ruolo
naviganti  speciale  e  non  incorporati.  La  convocazione  avverra'
secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto  stabilito  in
merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1 del bando. 
    Gli  ulteriori  concorrenti  idonei  convocati  in  aggiunta   ai
vincitori che,  pur  avendo  conseguito  il  brevetto  di  pilota  di
aeroplano  /  navigatore  d'aeroplano  presso  le  Scuole   di   volo
dell'Aeronautica militare, non rientreranno  nei  posti  disponibili,
saranno automaticamente prosciolti dalla ferma volontaria contratta e
rinviati al proprio  domicilio  senza  alcuna  ulteriore  formalita'.
Qualora, invece, gli stessi dovessero subentrare a seguito di mancato
conseguimento del brevetto  di  pilota  /  navigatore  da  parte  dei
vincitori,  la  ferma  volontaria  gia'   contratta   dovra'   essere
rideterminata e sottoscritta nella prevista ferma di anni dodici. 
    6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di aprile  2021,  si
svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II,  capo
III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed  ai  regolamenti
militari,  con  il  grado  di  aviere  allievo  ufficiale  pilota   /
navigatore di complemento e dovranno obbligatoriamente  sottoscrivere
una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
/ navigazione aerea e rinviati dall'Accademia Aeronautica al  proprio
domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio; 
      b) gli stessi saranno promossi aviere scelto al compimento  del
terzo mese di servizio e Sergente pilota / navigatore di  complemento
all'atto del conseguimento del brevetto  di  pilota  di  aeroplano  /
navigatore d'aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i  sergenti  pilota  /  navigatore  di
complemento  che  avranno  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare / navigatore militare  e
gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad  assumere  il
grado, la nomina a sottotenente pilota /  navigatore  di  complemento
conferita con decreto di nomina del Ministro della difesa, e  saranno
impiegati secondo le esigenze dell'Amministrazione della difesa. 
    7. La direzione generale per il Personale militare,  su  proposta
del comandante dell'Accademia Aeronautica, ha facolta'  di  espellere
dal corso gli Allievi che, per motivi psicofisici o per  mancanza  di
attitudine  al  pilotaggio  /  navigazione   aerea   o   per   motivi
disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a  proseguire  i
corsi stessi. I suddetti frequentatori  perderanno  la  qualifica  di
allievo ufficiale  pilota  /  navigatore  di  complemento  e  saranno
prosciolti,  a  cura  della  direzione  generale  per  il   Personale
militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso. 
    Gli allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
sottotenente pilota / navigatore di complemento,  rientreranno  nella
categoria  di  provenienza  e,  se  tale  categoria  non  prevede  il
ricollocamento in congedo, il  periodo  di  durata  del  corso  sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 
    8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado  di  sottotenente  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota  militare/  navigatore  militare,
conseguiranno la nomina a pilota militare / navigatore  militare.  In
tale qualita' saranno tenuti a prestare  servizio  con  il  grado  di
sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente  dalla
data di inizio del corso di pilotaggio / navigazione aerea. 
    9.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    10. Durante il periodo di frequenza del corso agli  allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione. 
                               Art. 16 
 
 
Svolgimento del 12°  corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
                           (AUFP) e nomina 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere c), d),  e),  f),  g),
h), i) saranno ammessi al  corso,  sotto  riserva  dell'accertamento,
anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per  assumere
servizio presso l'Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata.  In  caso   di
impossibilita' a ottemperare tempestivamente  alla  convocazione  per
causa di  forza  maggiore,  comunicata  entro  la  data  di  prevista
presentazione presso l'Accademia  Aeronautica  e  riconosciuta  dalla
stessa,  potra'  essere  concessa   una   proroga   della   data   di
presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti
a visita di incorporamento volta ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla  normativa  sanitaria  in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A  tal  fine,
all'atto    dell'incorporamento,    allo     scopo     di     evitare
iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario secondo le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in  servizio
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della direzione generale per il Personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma  prefissata  ausiliari  del
ruolo normale o speciale dell'Aeronautica Militare. 
    Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni  della  direzione
generale per il Personale militare,  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo agosto  2021,  si
svolgera' con le  modalita'  previste  dal  decreto  ministeriale  26
settembre 2002, citato nelle premesse. Gli ammessi  conseguiranno  la
qualifica di allievi ufficiali in  ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico o del Corpo  del  Genio
aeronautico  ovvero  dei  ruoli   speciali   delle   Armi   dell'Arma
Aeronautica dei corpi e  categorie  dell'Aeronautica  militare.  Essi
dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi  a  decorrere,
per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualita' di  Allievi,
saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che
non sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati  rinunciatari
all'ammissione al corso  e  rinviati  dall'Accademia  Aeronautica  al
proprio domicilio ovvero al reparto/ente presso il  quale  prestavano
servizio. 
    6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  allievi  ufficiali
dell'Accademia Aeronautica, ovvero gli assegni  del  grado  rivestito
all'atto dell'ammissione. 
    7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentano  almeno
un  terzo  delle  lezioni,   saranno   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della direzione generale per il Personale militare. 
    Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, setale categoria non prevede  il  ricollocamento  in  congedo,  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dai ruoli dei  marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 
    8. Gli allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico; 
      b) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del Genio Aeronautico; 
      c)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica; 
      d)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo del Genio Aeronautico; 
      e)  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico. 
    9. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  Ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della direzione generale per il Personale militare. 
    10. Durante la frequenza del corso e durante  l'espletamento  del
servizio da ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
direzione generale per  il  Personale  Militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi Armati dello Stato,  nonche'  nella  Polizia  di
Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e  nel  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo
nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al  termine
della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia  previsto
il transito nel servizio permanente. 
    11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La direzione generale per
il  Personale   militare,   su   richiesta   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a  un
massimo di  sei  mesi  per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio
nazionale. 
    12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   direzione
generale per il Personale militare su richiesta dello Stato  Maggiore
dell'Aeronautica,  secondo  le   modalita'   previste   dal   decreto
ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta  dello  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  e   previo   loro
consenso, per consentire l'impiego  ovvero  la  proroga  dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale
ovvero in concorso con le forze  di  Polizia  per  il  controllo  del
territorio nazionale. 
    13.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    14.  Se  alcuni  dei  posti  rimarranno  scoperti  per  rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia  Aeronautica  avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso. 
                               Art. 17 
 
 
         Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, la direzione generale per  il  Personale
militare o ente dalla stessa  delegato  alla  gestione  del  concorso
provvedera' a chiedere alle amministrazioni  pubbliche  e  agli  enti
competenti  la  conferma  di  quanto  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente sottoscritte dai vincitori del  concorso  medesimo,  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  se  dal  controllo  di  cui  al
precedente comma  emerge  la  non  veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento  nell'Aeronautica  militare
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
Armato dello Stato. 
                               Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
piloti/navigatori di complemento dell'aeronautica militare e  allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata  dell'Aeronautica  militare  saranno
esclusi con provvedimento dalla direzione generale per  il  Personale
militare. 
    2.  La  direzione  generale  per  il  Personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a ufficiale  in  ferma  prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina. 
                               Art. 19 
 
 
Prospettive  di  carriera  per  gli  ufficiali  piloti/navigatori  di
                             complemento 
 
 
    1. I sottotenenti piloti / navigatori di complemento,  dopo  aver
maturato due anni di  anzianita'  nel  grado,  saranno  valutati  per
l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado  di  tenente  ai  sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  citato
nelle premesse. 
    2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  citato
nelle premesse. 
    3. Gli ufficiali piloti /  navigatori  di  complemento  in  ferma
dodecennale,  se  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno
partecipare a specifici concorsi, per titoli,  per  il  transito  nel
ruolo speciale in servizio permanente effettivo  ai  sensi  dell'art.
667 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  citato  nelle
premesse. 
                               Art. 20 
 
 
    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 
 
 
    1. I  sottotenenti  in  ferma  prefissata,  ausiliari  dei  ruoli
speciali  delle  Armi  dell'Aeronautica,  dei   Corpi   e   categorie
dell'Aeronautica  militare  sono  valutati   per   l'avanzamento   ad
anzianita' al grado superiore  al  compimento  del  secondo  anno  di
permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli ufficiali in  ferma  prefissata  possono  partecipare,  in
relazione al titolo di studio posseduto e se  sono  in  possesso  dei
requisiti  indicati  dal  relativo  bando,   ai   concorsi   per   il
reclutamento di: 
      a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata
costituisce  titolo  valutabile  ai  fini  della   formazione   delle
graduatorie di merito. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per  il
Personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@difesa.it  -
indirizzo posta elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it  -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c)    la    finalita'    del    trattamento    e'    costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio  e  trova  la  sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con  particolare  riferimento
agli articoli da 1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  direzione  generale
per il Personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 23 dicembre 2020 
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
                                                           Allegato A 
                                          (art. 5, comma 3 del bando) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
                            (art. 10, comma 2, lettera b), del bando) 
                 (art. 10, comma 5, lettera c), numero 9), del bando) 
 

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                                                           Allegato C 
 
                            (art. 10, comma 2, lettera «c» del bando) 

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                                                           Allegato D 
                                         (art. 10, comma 6 del bando) 
 

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                                                           Allegato E 
                           (art. 10, comma 10, lettera-c), del bando) 
 

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                                                           Allegato F 
                                         (art. 11, comma 1 del bando) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato G 
                            (art. 12, comma 3, lettera b), del bando) 

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