Concorso per MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 29-01-2021
Sintesi: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CONCORSO (Scad. 16-07-2021) Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2021. ...
Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Regione: SARDEGNA
Provincia: SASSARI
Comune: SASSARI
Data di inserimento: 29-01-2021
Data Scadenza bando 16-07-2021
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CONCORSO (Scad. 16-07-2021)

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2021.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       dei rapporti di lavoro 
                    e delle relazioni industriali 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  «Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137   «Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014,  di  attuazione
del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183»,  che  prevede
l'istituzione, ai sensi  dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, di  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 23 febbraio 2016, recante:  «Disposizioni  per  l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il  funzionamento  dell'Agenzia
unica per le ispezioni del lavoro»; 
    Visto altresi' il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 2016, n. 109 «Regolamento recante approvazione  dello  statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri  della   giustizia   e
dell'universita' e della ricerca in sede di  Conferenza  dei  servizi
indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del
1990, per il giorno 11 gennaio 2021, per l'approvazione del  presente
decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma,  della  legge
n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro, per l'anno 2021; 
    Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza dei servizi  in  data
11   gennaio   2021   ha   partecipato   anche   il    rappresentante
dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro,  al  fine  di  garantire  la
necessaria collaborazione degli Ispettorati territoriali  individuati
come sede d'esame per il regolare  funzionamento  delle  commissioni,
nonche' gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove,  in
ottemperanza a quanto previsto nella  convenzione  triennale  del  25
novembre  2019,  stipulata  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Sessione degli esami 
                   di abilitazione per l'anno 2021 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio  1979,  n.  12  e'
indetta, per l'anno 2021,  la  sessione  degli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro.  Le  prove  d'esame  avranno  luogo  presso  gli  Ispettorati
interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e  Napoli,  presso
gli  Ispettorati  territoriali  di  Ancona,  Aosta,  Bari,   Bologna,
Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova,  L'Aquila,  Perugia,  Potenza,
Reggio-Calabria, Torino e Trieste nonche' presso la Regione Sicilia -
Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative - e le Province  autonome  di
Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di  Trento  -  Servizio
lavoro. 
    2. Al fine di assicurare lo svolgimento  delle  prove  d'esame  a
livello territoriale, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione triennale del  25
novembre 2019 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, degli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove  sono
costituite le commissioni esaminatrici. 
    3. I dirigenti degli uffici di cui al  comma  1  provvedono,  con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni  esaminatrici
per l'anno 2021 e assicurano, altresi',  le  procedure  necessarie  a
garantire  lo  svolgimento  degli  esami  secondo   quanto   previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
                               Art. 2 
 
 
                        Contenuti e modalita' 
                 di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione  di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e  si  compone  di
due prove scritte e di una prova orale. 
    2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di  un  tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione  sociale  e
in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario,  scelti
dalla commissione esaminatrice. 
    3. La prova orale  verte  sulle  seguenti  materie  e  gruppi  di
materie: 
      1) diritto del lavoro; 
      2) legislazione sociale; 
      3)  diritto  tributario  ed   elementi   di   ragioneria,   con
particolare riguardo alla rilevazione del costo  del  lavoro  e  alla
formazione del bilancio; 
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
      5) ordinamento professionale e deontologia. 
    4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due  prove  scritte  sono
assegnate al candidato sette ore,  dal  momento  della  dettatura.  I
candidati possono consultare  i  testi  di  legge  non  commentati  e
autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari. 
                               Art. 3 
 
 
                  Data e luogo delle prove d'esame 
 
 
    1. Le prove scritte avranno inizio alle  ore  8,30  antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui  all'art.  1,
nei seguenti giorni: 
      6 settembre  2021:  prova  scritta  in  diritto  del  lavoro  e
legislazione sociale; 
      7 settembre 2021: prova teorico-pratica in diritto tributario. 
    2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi  e  bandi»
fino alla data di inizio degli stessi. 
    3. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento
di riconoscimento. 
                               Art. 4 
 
 
                        Domanda di ammissione 
                    e requisiti di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di ammissione  all'esame  di  Stato  dovra'  essere
presentata esclusivamente in modalita' telematica.  A  tal  fine,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile  sul
sito  internet  istituzionale:  www.lavoro.gov.it  la  procedura  per
presentare la domanda  telematica  secondo  il  modello  allegato  al
presente decreto. 
    2. L'accesso alla procedura avverra'  esclusivamente  tramite  le
credenziali Spid o carta di identita' elettronica,  che  garantiranno
anche la firma del candidato sulla domanda. 
    3. La domanda dovra' essere integralmente compilata e inviata,  a
pena  di  inammissibilita',  entro  il  16  luglio  2021,   inserendo
nell'apposito campo il seriale contenuto nella  marca  da  bollo  del
valore di euro 16,00 (sedici/00) o, in alternativa,  allegando  copia
digitale della ricevuta di pagamento della stessa tramite modello F24
(codice tributo: 2501, anno di riferimento: 2021 e importi  a  debito
versati: 16,00). 
    4. In caso di errata o inesatta compilazione  della  domanda,  e'
consentito al candidato di procedere  alla  rettifica  della  stessa,
entro il termine di scadenza del bando di cui al comma 3. 
    5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    6. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', dovra' dichiarare: 
      6.1. 
      a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
      b) residenza anagrafica; 
      c) recapito presso il quale desidera ricevere le  comunicazioni
relative  al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del  codice   di
avviamento postale, nonche'  il  recapito  telefonico  e  l'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata  -  pec.  A  tal  fine  il
candidato e' tenuto a  comunicare  tempestivamente  con  la  medesima
modalita' telematica ogni variazione della  residenza,  del  recapito
telefonico o dell'indirizzo. 
      L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i  casi
di inesatta o  incompleta  indicazione  del  recapito  da  parte  del
candidato o  di  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda; 
      d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero  familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di  uno
Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini  stranieri,  ivi
compresi quelli beneficiari di  protezione  internazionale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n.  251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. 
      6.2. 
      Di essere in possesso di uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge  n.  12
del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato a tal fine dal  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN): 
        A. diploma  di  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in
scienze economiche  e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
        B. laurea triennale  o  laurea  magistrale  (LM)  tra  quelle
appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del  CUN  n.  1540
del 23 ottobre 2012: 
          classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici; 
          classe    L-16    -    Scienze    dell'amministrazione    e
dell'organizzazione; 
          classe  L-18  -  Scienze  dell'economia  e  della  gestione
aziendale; 
          classe L-33 - Scienze economiche; 
          classe  L-36  -  Scienze  politiche   e   delle   relazioni
internazionali. 
          Laurea magistrale appartenente a: 
          classe LM-56 - Scienze dell'economia; 
          classe LM-62 - Scienze della politica; 
          classe LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
          classe LM-77 - Scienze economico-aziendali; 
          classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza. 
        C. I titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera
B ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, del  9  luglio  2009;  i  titoli  di
studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11  novembre
2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a  quelli
di cui alla lettera A. 
        D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono  ammessi  coloro
che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del  proprio
titolo di studio da parte del Consiglio universitario  nazionale  cui
abbiano  fatto  specifica  richiesta  o  che,  avendo   ottenuto   il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti  al  registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio  2013,  data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno  il  relativo  parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano  conseguito  i  titoli  di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea,  classe  14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano  ottenuto  il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta  data  del  22
gennaio 2013. 
        E. I candidati che siano in possesso di un titolo  di  studio
conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  dovranno   produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 
      6.3. 
      Di essere  in  possesso  o  di  aver  richiesto  al  competente
consiglio provinciale dei consulenti del  lavoro  il  certificato  di
compimento della pratica professionale. 
    7. In considerazione della periodicita' annuale della sessione di
esame  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
consulente del lavoro, i requisiti prescritti,  salvo  quelli  per  i
quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del punto 6.2,
devono essere posseduti  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto ovvero alla data di presentazione della domanda di ammissione
agli esami. 
    8. Alla domanda deve essere allegata, a pena  di  non  ammissione
all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento  della  tassa
di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4  della  legge  8  dicembre
1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le  modalita'  di  cui  al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T). 
    9.  Il  candidato  dovra',  altresi',  dichiarare  di  essere   a
conoscenza della responsabilita'  penale  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a  verita',  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale. 
    10.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami  con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
                               Art. 5 
 
 
                      Ausili ed altre esigenze 
                        per le prove d'esame 
 
 
    1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  alla  specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.
104.  Tale  esigenza  deve  essere  rappresentata  nella  domanda  di
ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con
l'indicazione del tipo di supporto richiesto. 
    2. Alla candidata che necessiti di un periodo  per  allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra'  essere
tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice. 
                               Art. 6 
 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
 
    1. Ai fini della valutazione  del  candidato  ciascun  componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per la prova orale. 
    2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la  prova  orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno  conseguito  almeno
sei decimi nella prova orale. 
                               Art. 7 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme  di  esecuzione  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato» e successive modificazioni, nonche'  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487  «Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' sul  sito  internet  istituzionale
del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  all'indirizzo:
www.lavoro.gov.it 
      Roma, 21 gennaio 2021 
 
                                   Il direttore generale: De Camillis 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico