Concorso per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Avviso
Nota Bene: trattandosi di 'Avviso' la scadenza indicata non implica, in genere, la possibilità di presentare domanda ma solo la data fino alla quale questo testo sarà visibile nella banca dati.
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Avviso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 40 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 26-02-2021 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AVVISO DI RETTIFICA Avviso di rettifica relativo al concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 28-03-2021 |
Data Scadenza bando | 28-03-2021 |
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AVVISO DI RETTIFICA
Avviso di rettifica relativo al concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.
Si comunica che, in relazione al bando di concorso, per titoli ed
esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021, per mero
errore materiale, l'allegato A posto a pagina 7, e' stato redatto in
modo incompleto.
Pertanto, si ritiene sostituito integralmente dal seguente:
«Allegato A
Criteri di valutazione dei titoli
1. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni
commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso
dei titoli. Il punteggio massimo conseguibile per i titoli e' pari a
50.
2. La commissione assegna il punteggio per i titoli secondo i
seguenti criteri:
1) per l'anzianita' di servizio o di esercizio delle funzioni
di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fino a 12
(dodici) punti:
1.a) punti 4 (quattro) per ogni anno di anzianita', con
l'esclusione degli anni previsti per l'ammissione al concorso ai
sensi del citato art. 14;
1.b) il servizio effettuato in regime di tempo parziale va
valutato proporzionalmente all'orario svolto;
1.c) il periodo di servizio inferiore all'anno va valutato se
superiore a sei mesi;
2) per la qualita' delle funzioni, fino a 15 (quindici) punti:
2.a) il punteggio e' attribuito per anni di effettivo
servizio o di attivita', ovvero, nel caso di cui all'art. 14, n. 7,
legge n. 1034/1971, per ciascun mandato completato, secondo quanto
specificato nella tabella n. 1 allegata;
2.b) sono computati tutti gli anni di servizio per i
dipendenti pubblici, di esercizio dell'attivita' forense per gli
avvocati e delle funzioni per i consiglieri regionali o di ente
locale, compresi quelli richiesti per l'ammissione al concorso;
2.c) non si tiene conto degli anni di servizio o attivita'
forense durante i quali e' stata irrogata una sanzione disciplinare
superiore alla sanzione disciplinare piu' lieve secondo l'ordinamento
di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la
data di scadenza del bando;
2.d) si tiene conto di periodi di fuori ruolo o aspettativa
computabili per legge nel servizio, ad esclusione dei periodi di
aspettativa per incarichi politici elettivi;
2.e) per gli avvocati l'effettivo esercizio dell'attivita' e'
comprovato dall'iscrizione all'albo;
2.f) il punteggio per la qualita' delle funzioni e'
cumulabile con il punteggio per l'anzianita' di servizio;
3) per il voto di laurea, fino a 12 (dodici) punti, secondo
quanto specificato nella tabella n. 2 allegata;
4) per le pubblicazioni scientifiche fino a 5 (cinque) punti:
4.a) sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su
riviste scientifiche periodiche a rilevanza nazionale o
internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il
deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n.
106, e di cui il candidato abbia presentato la documentazione con le
forme previste dal presente bando;
4.b) sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie
giuridiche o economiche;
4.c) le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo
se e' individuabile l'apporto del concorrente;
4.d) il punteggio e' attribuito dalla commissione nei limiti
massimi di cui alla tabella n. 3 allegata;
4.e) la commissione valuta le pubblicazioni in relazione alla
capacita' di analisi e alla conoscenza della materia che esse
denotano;
4.f) la commissione valuta le pubblicazioni secondo l'ordine
indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non e'
tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il
cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile;
5) titoli vari professionali e culturali, fino a 6 (sei) punti:
5.a) i titoli vari e il relativo punteggio sono elencati
nella tabella n. 4 allegata;
5.b) per titoli non previsti nella tabella n. 4 la
commissione procede per analogia se assimilabili ai titoli della
citata tabella;
5.c) gli incarichi e le borse di studio elencati nella
tabella n. 4 sono valutati per il periodo ivi previsto, e alle
condizioni ivi previste;
5.d) in relazione agli incarichi di giudice tributario e di
magistrato onorario non sono valutati gli anni in cui e' stata
riportata una sanzione superiore a quella minima prevista
dall'ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione entro la data di scadenza del bando;
5.e) non sono valutabili i titoli non riconducibili, nemmeno
per analogia, a quelli elencati nella tabella n. 4;
5.f) non sono comunque valutabili:
5.f.1) i titoli utilizzati dal candidato quali requisiti di
accesso al concorso o che hanno determinato lo svolgimento di
servizio o funzione gia' valutato ai sensi dei n. 1) o n. 2) del
presente articolo;
5.f.2) i titoli che rientrano nel servizio o funzione del
concorrente, ivi compresa la partecipazione a gruppi di lavoro o
commissioni di studio;
5.f.3) le attestazioni di svolgimento di consulenza degli
avvocati gia' comprese nel titolo procuratorio;
5.f.4) gli encomi e gli attestati di benemerenza;
5.f.5) le supplenze di insegnamento;
5.f.6) la pratica forense, la frequentazione delle scuole
delle professioni legali, il periodo di tirocinio presso gli uffici
giudiziari, prodromici al conseguimento dei requisiti di accesso al
concorso;
5.f.7) l'esercizio di mansioni superiori;
5.f.8) gli incarichi di commissario ad acta e le consulenze
tecniche d'ufficio;
5.f.9) l'esercizio di funzioni politiche diverse da quelle
di cui all'art. 14, n. 8, legge n. 1034/1071;
5.g) non sono valutabili i titoli, prodotti o
autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del
termine per la presentazione della domanda, nemmeno in caso di
tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione;
5.h) non sono valutabili i titoli non prodotti in originale,
o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai
sensi delle norme vigenti o il cui possesso non sia stato comunque
dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto
di notorieta'; ai fini dell'autocertificazione e' necessaria, oltre
che la firma del dichiarante, l'allegazione di copia di valido
documento di identita', che puo' essere unica per tutti i titoli
autocertificati.
Parte di provvedimento in formato grafico
».
Sono fatti salvi i termini di scadenza per la presentazione delle
domande.