Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Rettifica-Revoca

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Tipologia Rettifica-Revoca
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 05-03-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'A ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 05-03-2021
Data Scadenza bando 04-04-2021
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MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifica dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito. Anno 2020.

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  giugno  2014,   recante   la
«Direttiva tecnica riguardante i criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «Modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  recante,  fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, emanato ai sensi dell'art. 647  del  sopraindicato  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129  del  2
luglio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  54  del  14
luglio 2020 e successiva modifica, con il quale sono stati indetti  i
concorsi, per titoli ed esami, per  il  reclutamento  di  complessivi
centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli  speciali  delle
Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del  Corpo
di commissariato dell'Esercito; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate»; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000  REG2020 0197063  del 13 novembre
2020, con  il  quale  lo  Stato  maggiore  dell'Esercito,  alla  luce
dell'evoluzione dello scenario epidemiologico da COVID-19, ha chiesto
di apportare alcune modifiche al sopracitato decreto dirigenziale  n.
M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio  2020  volte  allo  snellimento
della procedura assicurando comunque  il  profilo  comparativo  delle
prove selettive; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
    Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 176,  conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio  2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n.
74 e del decreto-legge 14 gennaio  2021,  n.  2,  recante  "Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021"»; 
    Visto l'art. 5, comma 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020
0237187  del   16   giugno   2020,   che   prevede,   nel   caso   di
assenza/impedimento del vice  direttore  generale  per  il  personale
militare Generale di divisione Lorenzo  Santella,  l'attribuzione  di
competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa  in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e  dell'Arma
dei carabinieri, al Brigadiere generale C.C.r.n. Massimo Croce, quale
vice direttore generale per il personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  la  lettera  i),  comma  1,
dell'art. 7 e il comma 5, dell'art. 15 del  decreto  dirigenziale  n.
M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, sono eliminati. 
                               Art. 2 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  la  lettera  a),  comma  1,
dell'art. 15 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del
2 luglio 2020, e' sostituita dalla presente: 
    «a)  un  test  scritto  di  lingua  inglese,  della   durata   di
centocinque minuti, consistente nella  somministrazione  di  sessanta
quesiti a risposta multipla cosi' suddivisi: 
      dieci  concernenti  alcuni  testi  di  circa  duecentocinquanta
parole con risposta a scelta multipla; 
      trenta     concernenti     alcuni      testi      di      circa
trecentocinqunta-cinquecento parole con risposta a scelta multipla; 
      dieci     concernenti      alcuni      testi      di      circa
trecentocinquanta-quattrocento parole con frasi mancanti; 
      dieci     concernenti      alcuni      testi      di      circa
quattrocento-cinquecento parole con domande da abbinare al  paragrafo
che contiene le informazioni». 
                               Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il comma 3,  dell'allegato  F
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0260129  del  2  luglio
2020, e' sostituito dal seguente: 
    «3. Accertamento della conoscenza della lingua  inglese  e  prova
orale 
    Le prove saranno articolate in due fasi distinte. 
    La prima prova sara' costituita dal test  di  lingua  inglese  di
sessanta quesiti a risposta multipla al  quale  sara'  attribuito  il
seguente punteggio: 
      votazione da 0/30 a 17,999: punti 0; 
      votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 4; 
      votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 8; 
      votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 12; 
      votazione da 27/30 a 30/30: punti 15. 
    Non e' previsto un punteggio  minimo  per  il  superamento  della
prova stessa. 
    La seconda prova, della durata di quaranta minuti, consistera' in
un colloquio su almeno quattro materie estratte tra quelle del  primo
gruppo e del secondo gruppo di tesi dei rispettivi programmi d'esame.
La  prova  si  intendera'  superata  se  il  candidato  consegue  una
votazione di almeno 18/30». 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa vigente. 
 
      Roma, 19 febbraio 2021 
 
                                    Il vice direttore generale: Croce