Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 27 del 06-04-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 06-05-2021) Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi centonovantotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle Forze armate, per l'anno scolastico 2021-2022. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-04-2021
Data Scadenza bando 06-05-2021
Condividi

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 06-05-2021)

Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi centonovantotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle Forze armate, per l'anno scolastico 2021-2022.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n.  249,  concernente  il  regolamento  recante  lo   statuto   delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione   digitale»   e    successive    modifiche    ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministro della pubblica  istruzione,  concernente  le  norme  per  il
recupero  dei  debiti  formativi  entro  la   conclusione   dell'anno
scolastico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo  al  coordinamento  delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e  ulteriori  modalita'
applicative in materia e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  militare»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89, concernente  il  regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno  2020,
con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha  comunicato  il  piano
dei reclutamenti autorizzati di  personale  delle  Forze  armate  per
l'anno 2021; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  6  luglio  2020,   recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  tre  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi  alle
Scuole militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in  Milano,  alla
Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla  Scuola
militare aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico
2021-2022; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere  l'eventuale  effettuazione
di una prova a sbarramento  numerico  sulla  base  del  numero  delle
domande pervenute per ciascun concorso; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Per  l'anno  scolastico  2021-2022  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi  centonovantotto
giovani ai licei annessi alle  Scuole  militari  dell'Esercito,  alla
Scuola navale militare e alla  Scuola  militare  aeronautica  con  la
seguente ripartizione di posti per Forza armata,  sede  e  ordine  di
studi: 
      a) posti cento per il  concorso  relativo  all'ammissione  alle
Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 
        1) «Nunziatella» di Napoli: 
          3° liceo classico: posti venti; 
          3° liceo scientifico: posti trenta; 
        2) «Teulie'» di Milano: 
          3° liceo classico: posti venti; 
          3° liceo scientifico: posti trenta; 
    presso  la  Scuola  militare  «Nunziatella»  di  Napoli   saranno
ammesse, sino ad un massimo di  quindici  concorrenti  vincitrici  di
sesso femminile, individuate in ordine di graduatoria  di  merito  al
termine del concorso, tra coloro che hanno espresso la preferenza  di
assegnazione a tale sede. Resta salva l'ammissione  delle  rimanenti,
risultate comunque in graduatoria in  posizione  utile,  alla  Scuola
militare «Teulie'» di Milano; 
      b) posti sessanta per il concorso relativo all'ammissione  alla
Scuola navale militare «Francesco Morosini», cosi' ripartiti: 
        1) 3° liceo classico: posti venti; 
        2) 3° liceo scientifico: posti quaranta; 
      c) posti trentotto per il concorso relativo all'ammissione alla
Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti: 
        1) 3° liceo classico: posti diciotto; 
        2) 3° liceo scientifico: posti venti. 
    2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine  di  studi,  il
50% e'  riservato  ai  concorrenti  idonei  al  termine  delle  prove
concorsuali che sono orfani di guerra (o  equiparati)  ovvero  orfani
dei dipendenti civili e militari dello  Stato  deceduti  per  ferite,
lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa  di  servizio.
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio,  di  cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  ottobre
2001, n. 461 deve recare data anteriore a quella di scadenza  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma  2  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della  Difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli  effetti  e  per  tutti  gli  interessati,  nel   sito   internet
www.difesa.it  -  nonche'  nel  portale  dei  concorsi  on-line   del
Ministero della difesa di cui al successivo art. 3  e  di  cui  sara'
dato avviso pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la  facolta'  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
internet www.difesa.it/concorsi  nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della difesa  di  cui  al  successivo  art.  3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) sono nati tra il 1° gennaio 2005  e  il  31  dicembre  2006,
estremi compresi; 
      b) sono frequentatori, nell'anno scolastico 2020-2021,  del  2°
anno di scuola secondaria di secondo  grado,  al  termine  del  quale
dovranno aver  conseguito  l'ammissione  al  3°  anno.  Dell'avvenuta
ammissione al 3° anno dovra' essere data immediata comunicazione  con
le modalita' di cui al successivo art. 11, comma 11. Se  l'ammissione
e'  conseguita  all'estero   e'   richiesta   la   dichiarazione   di
equipollenza ovvero di  equivalenza  (da  presentare  entro  la  data
d'incorporamento) secondo la  procedura  prevista  dall'art.  38  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  la  cui  modulistica  e'
disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il
concorrente   dovra'   comunque   dichiarare   nella    domanda    di
partecipazione di impegnarsi a produrre,  nei  predetti  termini,  la
dichiarazione stessa; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni,  di  cui  all'art.  192,  comma  4  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita'  quali  Allievi
delle Scuole militari. Tale requisito verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi  on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),  raggiungibile
attraverso il sito internet «www.difesa.it»,  area  «focus»,  sezione
«concorsi  on-line»  ovvero   collegandosi   direttamente   al   sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1 e ricevere con le modalita' di cui al successivo  art.  5  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (che, data la minore eta'
dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un  componente
del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'amministrazione pubblica; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione  pubblica  (decreto  del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'  attivabile  la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  ai  concorsi,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio del 6 maggio 2021. Data la minore eta' dei candidati,  gli
stessi dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, entro il
termine di scadenza previsto  per  la  presentazione  delle  domande,
copia per immagine in formato PDF o JPEG, dell'atto  di  assenso  per
l'arruolamento volontario di un minore, utilizzando esclusivamente il
modulo rinvenibile tra gli allegati al bando. 
    Tale documento dovra' essere compilato in ogni sua parte in  modo
chiaro e leggibile e  sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza  di
essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario  allegare,  a  pena  di
esclusione,  copia  in  formato  PDF  o  JPEG,  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita' (fronte  e  retro  in  un  unico
file) leggibile e provvisto  di  fotografia  dei/l  sottoscrittori/e,
rilasciati/o da un'amministrazione pubblica. 
    La sottoscrizione del predetto documento  comportera',  da  parte
dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione  a  sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle  prove  previsti  dal  successivo
art. 6, comma 1. 
    2. Gli enti delegati alla gestione delle  domande  on-line  sono,
rispettivamente: 
      a) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alle Scuole militari dell'Esercito:  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito; 
      b) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alla Scuola  navale  militare  «Francesco  Morosini»:  Scuola
navale militare «Francesco Morosini»; 
      c) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alla Scuola  militare  aeronautica  «Giulio  Douhet»:  Scuola
militare aeronautica «Giulio Douhet». 
    3. I candidati devono accedere al proprio  profilo  sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico
salva automaticamente nel proprio profilo  on-line  una  bozza  della
candidatura al passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma
la necessita' di completarla  e/o  inoltrarla  entro  il  termine  di
presentazione di cui al precedente comma 1.  Per  gli  allegati  alla
domanda, qualora previsti, il modulo riportera'  le  indicazioni  che
guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli  stessi.  E'
consentito l'invio  delle  domande  di  partecipazione  per  tutti  i
concorsi di interesse di cui al precedente art. 1, comma 1. 
    4. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  della   stessa.
Successivamente alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5. 
    5.  Terminata  la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta
elettronica   dell'avvenuta   acquisizione.   Con   l'inoltro   della
candidatura il  sistema  generera'  una  ricevuta  della  stessa  che
riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta,
che verra' automaticamente  salvata  ed  eventualmente  aggiornata  a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente,  nell'area
personale del profilo utente nella sezione «I miei  concorsi»,  sara'
sempre disponibile per le esigenze del concorrente  e  dovra'  essere
esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della  prima  prova
concorsuale. 
    6. Con l'inoltro telematico delle domande, i/il  sottoscrittori/e
dell'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore di  cui
al precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso
alla raccolta e al trattamento dei dati personali che  riguardano  il
minore e che sono necessari all'espletamento  dell'iter  concorsuale,
compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per  il  tramite
degli organi competenti, si assumono/assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  contenute  nella  domanda  di
partecipazione e nei relativi allegati, ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude  la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'amministrazione effettuera'  la  verifica  del  possesso  dei
requisiti di  partecipazione  al  concorso,  nonche'  dei  titoli  di
preferenza o di riserva di posti. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine per  un  numero  di  giorni  congruo
rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato  nel  sito  internet
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal caso resta  comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
di cui al precedente art. 2. 
    9. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato  sul  sito  internet  www.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    10. In  ogni  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  devono
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti  il  possesso
dei requisiti di partecipazione  e  dei  titoli  che  danno  luogo  a
riserva o preferenza. In particolare, essi dovranno dichiarare  nella
domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita), il proprio codice fiscale e i dati anagrafici dei  genitori
o del genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o  del
tutore; 
      b) la residenza  e  il  recapito  presso  il  quale  desiderano
ricevere tutte le comunicazioni relative  al  concorso,  completo  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  e  indirizzo  di
posta elettronica (anche di uno dei genitori esercente la potesta'  o
del tutore); 
      c)  il  corso  di  studi  prescelto  (liceo  classico  o  liceo
scientifico); 
      d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a) la Scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le  scuole.  Se  verra'  omessa
l'indicazione  della  seconda  scuola,  questa   verra'   considerata
d'ufficio con priorita' 2; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) il corso di studi frequentato e l'istituto di provenienza. I
concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare  di
aver svolto nel proprio percorso scolastico le seguenti materie: 
        per gli aspiranti al liceo  classico:  lingua  e  letteratura
italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura greca;  lingua  e
cultura inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali; 
        per gli aspiranti al liceo scientifico: lingua e  letteratura
italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e
geografia; matematica; fisica; scienze  naturali;  disegno  e  storia
dell'arte. 
      I concorrenti per i quali  il  piano  degli  studi  attualmente
svolto (indipendentemente dall'istituto di provenienza)  non  preveda
taluna delle sopracitate materie, saranno ammessi  a  partecipare  al
concorso  con  riserva  e  saranno  tenuti   a   documentare,   prima
dell'incorporazione (6 settembre 2021) o della data di  inizio  delle
lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di  provenienza,
di aver superato presso un Istituto scolastico statale  o  parificato
gli esami integrativi (nelle materie non svolte ovvero finalizzati al
conseguimento dell'idoneita' all'iscrizione alla classe per la  quale
intendono partecipare). Tutti i concorrenti ammessi al  concorso  con
riserva  dovranno  inoltre   consegnare,   anche   sotto   forma   di
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive    modificazioni,    la    certificazione    dell'avvenuta
presentazione della domanda finalizzata a sostenere il relativo esame
integrativo entro i seguenti limiti temporali: 
        per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari; 
        per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) all'atto della presentazione alla prova di cultura generale; 
        per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) all'atto della presentazione agli accertamenti attitudinali; 
      g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto; 
      h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione.  Detti  titoli,
indicati nel successivo art. 12, dovranno essere posseduti alla  data
di  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle   domande.   Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni  utili  a  consentire
all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
su tali titoli di preferenza; 
      i) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    11. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare  le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Per tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
tramite il proprio profilo nel  portale,  il  candidato  accede  alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa  in  un'aera  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando,  di  eventuale  pubblicazione  della  banca  dati
contenente  i  quesiti  oggetto  della  prova  di  cultura  generale,
calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale o
eventuali variazioni dei predetti  calendari,  ecc.),  e  in  un'area
privata  relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  personale.   I
candidati ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito
in fase di registrazione, ovvero mediante sms.  Le  comunicazioni  di
carattere collettivo inserite nell'area pubblica  del  portale  hanno
valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i
candidati. Tali  comunicazioni  saranno  anche  pubblicate  nel  sito
www.difesa.it 
    Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio  di  posta  elettronica  o
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione). 
    2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria, ecc.) potranno essere inviate anche  successivamente  al
termine di scadenza previsto per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE)  o  posta
elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: 
      a) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi       alle       Scuole        militari        dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it                                e
suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it; 
      b) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi   alla   Scuola   navale   militare   «Francesco   Morosini»:
mscuolanav.concorso@marina.difesa.it; 
      c) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi   alla   Scuola   militare   aeronautica   «Giulio   Douhet»:
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it 
    Non  saranno,  altresi',  prese  in   considerazione   variazioni
riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva
o di preferenza, ancorche' posseduti entro i termini di  scadenza  di
cui al precedente art. 4, comma 1,  nonche'  modifiche  al  corso  di
studi prescelto o all'ordine di priorita' delle  sedi  (per  il  solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)). 
    A tutti i  messaggi  di  cui  al  presente  comma  dovra'  essere
allegata copia per immagine (fronte e retro in  un  unico  file),  in
formato PDF o JPEG (con  dimensione  massima  3  Mb),  di  un  valido
documento di identita'  rilasciato  da  un'amministrazione  pubblica,
leggibile  e  provvisto  di  fotografia,  del  candidato  e   dei/del
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero del tutore. 
    Non verranno prese in considerazione  comunicazioni  prive  della
citata documentazione in allegato. 
    3.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso  e'  previsto  lo  svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti: 
      a) prova di cultura generale; 
      b) accertamenti sanitari; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prove di educazione fisica. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di  identita'  o  di  altro
documento di riconoscimento provvisto  di  fotografia,  in  corso  di
validita', rilasciato  da  un'amministrazione  pubblica.  Per  quanto
concerne le modalita' di svolgimento delle prove  saranno  osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Per il solo concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a) la prova di educazione fisica  sara'  svolta  prima  degli
accertamenti  attitudinali,  ai   quali   seguiranno,   infine,   gli
accertamenti sanitari. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per
gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma
4, del decreto-legge n. 34/2020. Altresi', con riferimento alle prove
e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e  d)  del  precedente
comma  1,  per  i  concorrenti  che  hanno  presentato   domanda   di
partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al  precedente  art.
1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in  caso  di  concomitante
svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi.  A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire, tramite  messaggio  di  posta
elettronica agli indirizzi indicati al precedente art.  5,  comma  2,
un'istanza  di  nuova  convocazione,  utilizzando  l'apposito  modulo
rinvenibile negli allegati al bando, controfirmata  dai/l  genitori/e
esercenti/e la potesta' sul minore, ovvero in  mancanza  dal  tutore,
entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente  a
quello  di  prevista  presentazione,   inviando   la   documentazione
probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di  un
documento d'identita' proprio, nonche' dei/l  genitori/e  ovvero  del
tutore,  in  corso  di  validita'  rilasciato  da  un'amministrazione
pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu'  modificabile
e che potra' essere disposta solo se compatibile con  il  periodo  di
svolgimento delle prove stesse,  avverra'  mediante  avviso  inserito
nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con messaggio di  posta  elettronica  o  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione). 
    3. I concorrenti rinviati a domanda dalle  procedure  concorsuali
per l'ammissione di giovani ai licei  annessi  alle  Scuole  militari
dell'Esercito, alla Scuola navale militare  e  alla  Scuola  militare
aeronautica per l'anno scolastico 2020-2021 ai sensi  dell'art.  259,
comma 4 del decreto-legge n. 34 del  19  maggio  2020,  citato  nelle
premesse, sosterranno le prove non ancora  svolte  nell'ambito  delle
procedure del presente bando. Altresi',  le  risultanze  di  prove  e
accertamenti  precedentemente  svolti  saranno  valutate  secondo  le
disposizioni e i criteri del presente bando e  secondo  le  modalita'
che saranno indicate per ciascun concorso con apposita determinazione
dirigenziale. 
    4.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), i  concorrenti,  durante  gli
accertamenti  sanitari,  le  prove  di  educazione   fisica   e   gli
accertamenti attitudinali, possono fruire, a proprie spese, del vitto
presso la mensa del Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui  al
precedente comma 1, lettere c) e d), possono fruire di vitto a carico
dell'amministrazione. 
    5. L'amministrazione non risponde di eventuale  danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1.  Nell'ambito  di  ciascun  concorso  saranno   nominate,   con
successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte  da
personale militare in servizio delle rispettive  Forze  armate  e  da
qualificati esperti, civili o militari, nelle materie  oggetto  della
prova di cultura generale: 
      a) commissione valutatrice unica interforze  per  la  prova  di
cultura generale; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
      f) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico. 
    2. Per tutti i concorsi, la  commissione  di  cui  al  precedente
comma 1, lettera a) sara' cosi' composta: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  colonnello  o  grado
corrispondente (anche identificabile  in  uno  dei  Comandanti  delle
scuole militari), presidente; 
      due ufficiali, membri; 
      uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, di italiano,
greco,  latino,  inglese,  matematica,  storia,  fisica   e   scienze
naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale; 
      un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei   marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    I componenti  di  detta  commissione  saranno  tratti  da  quelli
designati per la commissione esaminatrice di cui al precedente  comma
1, lettera f); 
    3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: 
      a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
        uno o piu' ufficiali superiori, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, presidente; 
        due ufficiali medici, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un ufficiale di grado non inferiore a tenente  colonnello  in
servizio permanente dei ruoli delle  Armi  di  Fanteria,  Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        due ufficiali psicologi, membri; 
        un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del  contributo  tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia,  nonche'  di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un ufficiale di grado non inferiore a tenente  colonnello  in
servizio permanente dei ruoli delle  Armi  di  Fanteria,  Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        due  ufficiali,  membri,  di  cui  almeno   uno   qualificato
istruttore militare di educazione fisica; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, presidente; 
        due ufficiali medici  di  grado  non  inferiore  a  capitano,
membri; 
        un ufficiale inferiore o  un  sottufficiale  appartenente  al
ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti sanitari. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: 
      a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        il comandante della Scuola navale militare, presidente; 
        uno o piu' ufficiali, membri; 
        un sottufficiale di grado non  inferiore  a  2°  Capo  scelto
qualifica speciale, segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di  grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente; 
        due ufficiali superiori medici, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un ufficiale di grado non inferiore a capitano  di  vascello,
presidente; 
        due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  potra'  avvalere  del  supporto  di  ulteriori
ufficiali specialisti in selezione attitudinale; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un ufficiale superiore, presidente; 
        due ufficiali, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        un ufficiale medico di grado  non  inferiore  a  capitano  di
fregata, presidente; 
        due ufficiali medici di grado  non  inferiore  a  tenente  di
vascello, membri; 
        un  ufficiale  inferiore  o  un   sottufficiale   del   ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di  medici  specialisti  esterni.
Gli ufficiali medici facenti  parte  di  detta  commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
per gli accertamenti sanitari. 
    5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: 
      a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        il comandante della Scuola militare aeronautica, presidente; 
        uno o piu' ufficiali, membri; 
        un  ufficiale/sottufficiale   appartenente   al   ruolo   dei
marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    In  caso  di  impossibilita'  o   incompatibilita'   a   svolgere
l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del  codice  di  procedura
civile, il presidente della commissione  sara'  sostituito  da  altro
ufficiale di grado non inferiore a colonnello; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un ufficiale del Corpo sanitario  aeronautico  di  grado  non
inferiore a colonnello, presidente; 
        due ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un ufficiale di grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; 
        due  ufficiali  dell'Arma  aeronautica   qualificati   perito
selettore, di cui uno adibito alle  selezioni  speciali,  membri.  In
alternativa, uno dei predetti membri  potra'  essere  un  funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della Difesa; 
        un  ufficiale/sottufficiale   appartenente   al   ruolo   dei
marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del supporto di  ulteriori  ufficiali,
qualificati perito selettore e di  sottufficiali,  qualificati  aiuto
perito selettore; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un ufficiale superiore, presidente; 
        due ufficiali, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, presidente; 
        due ufficiali medici  di  grado  non  inferiore  a  Capitano,
membri; 
        un ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore a Primo maresciallo, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti  dell'Aeronautica  militare  o  di   medici   specialisti
esterni. Gli ufficiali medici  e  gli  eventuali  medici  specialisti
esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da
quelli che hanno fatto parte della commissione per  gli  accertamenti
sanitari. 
                               Art. 8 
 
                      Prova di cultura generale 
 
    1. La prova di cultura generale, a cura della commissione di  cui
al  precedente  art.  7,  comma  1,  lettera  a),  consistera'  nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera': 
      a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1°  e
del 2° anno di detto  liceo,  secondo  i  programmi  ministeriali  ed
essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese,
matematica, storia e scienze naturali. I principali argomenti d'esame
sono riportati nell'elenco rinvenibile tra gli allegati al bando; 
      b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1°
e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo  i
programmi ministeriali  ed  essenzialmente  sulle  materie  italiano,
latino,  lingua  inglese,  matematica,  scienze  naturali,  storia  e
fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato
elenco rinvenibile tra gli allegati al bando. 
    Nel  medesimo  allegato  sono  indicati  anche   i   criteri   di
valutazione. 
    2. La prova si terra', per tutti i  concorrenti,  indicativamente
nell'ultima decade di maggio  2021  presso  il  Centro  di  selezione
dell'aeronautica militare presso l'Aeroporto Barbieri, viale T.C.  Di
Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia. 
    Le date, l'orario di presentazione e i calendari  di  svolgimento
di detta prova ed eventuali modifiche della sede saranno  rese  note,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile
nel sito internet www.difesa.it 
    3. La prova sara' valida per  ciascun  concorso  indetto  con  il
presente bando ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. 
    4. I concorrenti saranno tenuti  a  presentarsi  presso  la  sede
indicata al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di  carta
d'identita' o di  altro  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'amministrazione
pubblica e potendo esibire, all'occorrenza,  il  messaggio  di  posta
elettronica  di  corretta  acquisizione  della  domanda,  di  cui  al
precedente art. 4,  comma  4,  ovvero  copia  della  stessa.  Saranno
esclusi dal concorso  i  concorrenti  che  non  saranno  presenti  al
momento  dell'inizio  della  prova,  quali  che  siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno previste riconvocazioni  a  eccezione  dei  casi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge
n. 34/2020. 
    5. La prova di  cultura  generale  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella  prova  di  cultura  generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 13. 
    6.  Per  ciascun  concorso  e  corso  di  studio  la  commissione
esaminatrice unica interforze formera' due distinte graduatorie,  una
per il liceo classico e una per il liceo scientifico, allo  scopo  di
individuare  i  concorrenti  da  ammettere  alle   successive   prove
concorsuali. 
    Il concorrente che partecipa a piu' procedure concorsuali indette
con il presente bando sara' inserito  in  tutte  le  graduatorie  del
concorso e del corso di studi per il quale ha chiesto di partecipare. 
    7. Saranno convocati a sostenere i successivi  accertamenti/prove
i concorrenti  classificatisi  nelle  predette  graduatorie  entro  i
seguenti limiti numerici: 
      a)   concorso   per   l'ammissione   alle    Scuole    militari
dell'Esercito: 
        i primi 120 per il liceo classico; 
        i primi 200 per il liceo scientifico; 
      b) concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare: 
        i primi 85 per il liceo classico; 
        i primi 145 per il liceo scientifico; 
      c) concorso per l'ammissione alla Scuola militare aeronautica: 
        i primi 90 per il liceo classico; 
        i primi 100 per il liceo scientifico. 
    A  tali   accertamenti/prove   saranno,   altresi',   ammessi   i
concorrenti che nella rispettiva  graduatoria  avranno  riportato  lo
stesso punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo  posto
utile per l'ammissione alle successive prove. Per il solo concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  a),  qualora  al  termine
degli accertamenti sanitari e degli accertamenti attitudinali, di cui
ai successivi articoli 9 e 10, il numero  dei  concorrenti  risultati
idonei  non  sia  ritenuto  congruo  a  soddisfare  le  esigenze   di
selezione,  potranno  essere  convocati  a  sostenere  le  prove   di
educazione fisica  altri  candidati  idonei  alla  prova  di  cultura
generale, in ordine di graduatoria, in  numero  totale  comunque  non
superiore a 200 per il liceo classico e 300 per il liceo scientifico. 
    8. L'esito della predetta prova verra' reso noto, con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per  tutti  i  concorrenti,  dopo  due
giorni lavorativi successivi alla  data  di  svolgimento  dell'ultima
sessione di prova, nell'area privata della sezione comunicazioni  del
portale. 
                               Art. 9 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1. Gli accertamenti sanitari avranno  una  durata  di  circa  due
giorni e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi  di
seguito elencate per ciascun concorso: 
      a) dal 21  giugno  al  9  luglio  2021,  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2
- Foligno, per il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a); 
      b) dal 28 giugno  al  10  luglio  2021,  presso  il  Centro  di
selezione della marina militare, via della Marina n. 1 - Ancona,  per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) dal 22 al 24 giugno 2021 e dal 29 giugno al 1° luglio  2021,
presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica  militare
«A. Mosso», viale  dell'Aviazione  n.  1/B,  Milano  Linate,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno  resi  noti,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile
nel sito internet www.difesa.it 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/istituto
nel giorno e nell'ora indicati nella  comunicazione  di  convocazione
inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con messaggio  di  posta
elettronica  o  posta  elettronica  certificata  (se  dichiarata  dai
concorrenti nella domanda  di  partecipazione).  Per  la  definizione
dell'idoneita' agli  accertamenti  sanitari  i  concorrenti  dovranno
essere muniti della seguente documentazione prodotta in  originale  o
in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: 
      a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 
        1) dichiarazione di consenso  informato  in  carta  semplice,
rinvenibile tra gli allegati al bando,  sottoscritta  da  entrambi  i
genitori o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; 
        2) referto attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre
mesi (sessanta giorni per il concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera a)) precedenti la visita; 
      b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a): 
        1)  certificato  rinvenibile  tra  gli  allegati  al   bando,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e con data di  rilascio  non
anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
        2) referto con data non anteriore a sessanta giorni  rispetto
a quella di presentazione relativo al  risultato  della  ricerca  dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV; 
        3) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un  mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle  seguenti  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope:   oppiacei,
cocaina, cannabinoidi, amfetamine e metadone; 
        4) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta
giorni precedenti la data di  presentazione,  relativo  al  risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux o,  in  alternativa,  relativo  al
risultato  del  test  quantiferon.  I  candidati  risultati  positivi
all'esame prescelto dovranno, altresi', portare  al  seguito  l'esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato da non oltre sessanta giorni; 
        5) i concorrenti che hanno  subito  interventi  chirurgici  o
ricoveri in strutture sanitarie  dovranno  produrre  le  copie  delle
relative cartelle cliniche che saranno  acquisite  agli  atti,  quale
parte  integrante  della  cartella  degli  accertamenti  sanitari  e,
pertanto, non saranno restituite; 
      c) per i soli concorsi di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
        1) certificato rinvenibile tra gli  allegati  al  bando,  del
proprio medico di fiducia con data di rilascio non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
        2) referto dei markers virali: anti  HAV,  HbsAg,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti  la
visita; 
        3)  referto  degli  esami  di  cui  al  sottostante   elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi: 
          emocromo completo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          bilirubinemia totale e frazionata; 
          gamma GT; 
        4)  se  il  concorrente  ne  e'  gia'  in   possesso,   esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato da non oltre sei mesi; 
        5) referto, rilasciato in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti la visita, di analisi completa delle urine con  esame  del
sedimento (soltanto per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b)); 
        6) referto di analisi di laboratorio concernente il  dosaggio
quantitativo  del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. 
    La mancata presentazione della  predetta  documentazione  (tranne
che per la copia delle cartelle  cliniche,  il  referto  relativo  al
G6PD, il referto di  analisi  completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento e l'esame radiografico del torace)  ovvero  la  difformita'
della stessa determinera' l'esclusione del concorrente. 
    3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche  consegnare,
in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'  stabilite
dalla legge, a pena di esclusione: 
      a) referto di ecografia  pelvica  eseguita  entro  i  tre  mesi
(sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera a))  precedenti  la  presentazione  per  gli  accertamenti
sanitari; 
      b) referto attestante l'esito del test di  gravidanza  mediante
analisi  su  sangue  o  urine  effettuato  entro  i   cinque   giorni
antecedenti alla data di presentazione per lo  svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. Tale  referto  non  dovra'  essere
prodotto per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), in quanto sara' effettuato a cura dell'amministrazione. 
    Le concorrenti che si  trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte  agli  accertamenti  psicofisici  ai  sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, citato nelle  premesse,  sono  ammesse  d'ufficio,
anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere  i
predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo
alla  cessazione  di  tale  stato  di  temporaneo   impedimento.   Il
provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se
il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la  definizione  della  graduatoria.  Fermo
restando il  numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,  le
candidate rinviate  risultate  idonee  e  nominate  vincitrici  nella
graduatoria  finale  di  merito  del  concorso  per  il  quale  hanno
presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza  del
primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di  concorso
cui sono  state  rinviate,  ferma  restando,  comunque,  l'ammissione
esclusivamente al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado. 
    A  pena  di  esclusione,  tutti  gli  esami  strumentali   e   di
laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al  presente
comma  dovranno  essere   effettuati   presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario  nazionale.  Sara'  cura  del  candidato   produrre   anche
l'attestazione - in originale o in copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge - comprovante detto accreditamento. 
    4. La competente commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per tutti  i  concorrenti  le  seguenti  visite  specialistiche  e  i
seguenti  accertamenti  di  laboratorio  per  il  riconoscimento  del
possesso  dell'idoneita'  sanitaria  quali   allievi   delle   Scuole
militari: 
      a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3)  visita  otorinolaringoiatrica,   comprensiva   di   esame
audiometrico; 
        4) visita psicologica e psichiatrica per il concorso  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), visita psichiatrica per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  b)  e  visita
psicologica ed eventualmente psichiatrica per il concorso di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c); 
        5)   ogni   ulteriore   indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto  della  presentazione
agli accertamenti sanitari, avra'  cura  di  portare  al  seguito  la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'  al
modello rinvenibile  tra  gli  allegati  al  bando,  per  l'eventuale
effettuazione   del   predetto   esame   radiografico.   La   mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami radiologici; 
      b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a): 
        1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        2) gli esami di cui al sottostante elenco: 
          emocromo completo; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          bilirubinemia totale e frazionata; 
          gamma GT; 
          dosaggio del G6PD; 
        3)  verifica  dell'abuso   abituale   di   alcool   in   base
all'anamnesi, alla visita medica diretta  e  alla  valutazione  degli
esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il
concorrente sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita',  che  il  concorrente  medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      c) per i soli concorsi di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
        1) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
        2) controllo dell'abuso sistematico di alcool.  Per  il  solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) la verifica
sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica  diretta  e
alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT  e
MCV). Nei casi dubbi il concorrente sara' rinviato ad altra data  per
consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT  (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di  positivita',  che  il  concorrente
medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
        3) solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b): 
          visita odontoiatrica; 
          valutazione dell'apparato locomotore; 
        4) solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c): 
          analisi completa delle urine; 
          test di gravidanza  mediante  analisi  su  sangue  o  urine
effettuato  entro  i  cinque  giorni   antecedenti   alla   data   di
presentazione per lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle  prove
concorsuali.  Alle  concorrenti  che  si  troveranno  in   stato   di
gravidanza si applicheranno le  disposizioni  di  cui  al  precedente
comma 3, lettera b). 
    5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di  uno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere  all'ente
in cui ha effettuato  per  la  prima  volta  le  analisi  di  cui  al
precedente comma 4, con istanza il cui modello e' rinvenibile tra gli
allegati al bando, copia conforme dei relativi referti di analisi  da
utilizzare  nell'ambito  degli  accertamenti  sanitari  previsti  per
l'altro/gli altri concorso/i. 
    6.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti  sanitari,
formulera'  per  ogni  concorrente  un  giudizio   di   idoneita'   o
inidoneita' che verra' comunicato, seduta stante,  per  iscritto.  In
caso  di  giudizio  di  inidoneita',  la  commissione  provvedera'  a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio,  mentre  la
relativa motivazione sara' comunicata per iscritto  ai/al  genitori/e
esercenti/e la potesta' genitoriale ovvero al tutore (o a persona  da
essi delegata). 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno: 
      a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le  vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei  al  servizio   militare   stabiliscono   l'attribuzione   del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali   (a
eccezione dei deficit/eccessi  ponderali  per  i  quali  e'  prevista
l'attribuzione   di    coefficienti    3-4    nella    caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti
del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle
«note  di  introversione,  di  insicurezza,  di  iperemotivita'   del
carattere ecc. tali  da  non  pregiudicare  l'adattamento  a  normale
situazione di vita», purche' ritenute utilmente  migliorabili  tenuto
conto   dell'eta'    dei    soggetti).    Per    la    caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal  coefficiente  assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi  dell'art.  1  della  legge  n.
109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al  bando.  Altresi',  per  i
concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto  deficit  di  G6PD,
considerata la loro  minore  eta',  i  genitori  o  il  genitore  che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,
il  tutore,  dovranno  rilasciare  la   dichiarazione   di   ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra gli  allegati
al bando. La predetta dichiarazione dovra' essere rilasciata  durante
lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora i genitori  o  il
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza  di  essi,  il  tutore  non  fossero  presenti  durante   lo
svolgimento degli accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati
per ricevere la necessaria informazione e sottoscrivere  la  predetta
dichiarazione, non oltre  la  data  di  conclusione  della  procedura
concorsuale, presso i Centri/istituto di cui al precedente  comma  1,
in relazione al concorso  al  quale  i  predetti  concorrenti  stanno
partecipando. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera b), in  caso  di  mancata  presentazione  del  referto  di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del  G6PD  di  cui  al
precedente comma 2, lettera c), numero 6) del presente  articolo,  ai
fini della definizione della caratteristica somato-funzionale  AV-EI,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»; 
      c) esenti da malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti
tempi lunghi di recupero  dello  stato  di  salute  e  dei  requisiti
previsti dal presente comma; 
      d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve,  tali
da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; 
      e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive  o  abuso
di alcool; 
      f)  privi  di  tatuaggi  e  di  altre  permanenti   alterazioni
volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria,  se  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita'  della  condizione  del  militare  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    8.  Inoltre,  saranno  giudicati   idonei   i   concorrenti   che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10  complessivi  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo  occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo  e  motilita'  oculare
normali. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e  gli  esiti  di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con  integrita'  del
fondo oculare; 
        2) senso  cromatico  normale  accertato  alle  tavole  pseudo
isocromatiche. In caso di dubbio  diagnostico,  sara'  effettuata  la
verifica alle matassine colorate; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie  per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le  3  diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica  e  astigmatica,
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale accertato alle matassine  colorate.  L'accertamento
dello stato  refrattivo,  se  occorre,  potra'  essere  eseguito  con
l'autorefrattometro   o   in   cicloplegia   o    con    il    metodo
dell'annebbiamento; 
        2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  c)  quelli  stabiliti  per  la  2ª  classe  di  visita   dal
regolamento  (UE)  n.  27/2019  e  relativi  Metodi  accettabili   di
rispondenza pubblicati da EASA  relativamente  ai  singoli  organi  e
apparati se piu' restrittivi di quelli  individuati  dalla  direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, approvata con il  decreto  ministeriale  4  giugno
2014. 
    9.  Saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal   concorso   i
concorrenti  risultati  affetti  dalle  imperfezioni  e/o  infermita'
previste dal precedente comma 7 o  privi  dei  requisiti  di  cui  al
precedente comma 8. 
    10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di
recente insorgenza e  di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali
risultera'  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale da lasciar prevedere il  possibile  recupero  dei  requisiti  in
tempi contenuti, la commissione non esprimera'  il  giudizio,  bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per  verificare  l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque  non  oltre  le  date  di
seguito specificate: 
      a) 9 luglio 2021, per il concorso di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera a); 
      b) 16 luglio 2021, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b); 
      c) entro il giorno antecedente alla data  di  convocazione  per
l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per  il  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  b)
la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una  nuova
data di presentazione (entro il 16 luglio 2021), anche  nei  casi  in
cui  siano  richieste  ai  candidati   ulteriori   indagini   clinico
specialistiche o di follow up clinico specialistiche, di  laboratorio
e/o  strumentali  ritenute  necessarie  per  un'adeguata  valutazione
medico-legale. 
    11. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non  dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. 
    12. I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre  specifica
istanza di ulteriori accertamenti sanitari,  improrogabilmente  entro
il giorno successivo a  quello  della  comunicazione  del  motivo  di
inidoneita',  facendo  pervenire   la   predetta   istanza,   firmata
dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore  che
esercita l'esclusiva potesta' o, in  mancanza,  dal  tutore,  tramite
messaggio di posta elettronica (PE) o posta  elettronica  certificata
(PEC) agli indirizzi di cui al  precedente  art.  5,  comma  2.  Tale
istanza dovra' essere integrata mediante l'invio  (tramite  messaggio
di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata  (PEC))  ai
predetti  indirizzi,  improrogabilmente  entro   il   decimo   giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, di copia in formato
PDF o JPEG, di  un  valido  documento  di  identita'  di  entrambi  i
genitori o del genitore  che  esercita  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza, del tutore, rilasciato da un'amministrazione pubblica e  di
copia in formato PDF o JPEG di  idonea  documentazione  specialistica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle  cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non  saranno  prese
in considerazione  istanze  prive  della  prevista  documentazione  o
inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 
    13.  In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,   il   concorrente
ricevera' apposita comunicazione mediante avviso  inserito  nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero,  per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione)  o  telegramma.  In  caso  di  mancato   accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con  le
medesime modalita', che  il  giudizio  di  inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti sanitari deve intendersi confermato. 
    14. Il giudizio circa l'idoneita' sanitaria dei  concorrenti  che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti sanitari - in caso
di accoglimento di tale istanza - sara'  espresso  dalla  commissione
per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera e), a seguito di  valutazione  della  documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza,  ovvero,  solo  se  lo   riterra'
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. 
    15.  Il  giudizio  espresso   dalla   suddetta   commissione   e'
definitivo.  Pertanto,  per  i  concorrenti   giudicati   idonei   la
commissione  provvedera'  a  definire   il   profilo   sanitario.   I
concorrenti dichiarati inidonei anche  a  seguito  della  valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari  disposti,  nonche'
quelli  che  hanno  rinunciato  ai  medesimi,  saranno  esclusi   dal
concorso. 
                               Art. 10 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I concorrenti ammessi agli accertamenti  attitudinali  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera c),  a  indagini  intese  a  valutarne  le  qualita'
attitudinali e caratterologiche. Per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera a) verranno sottoposti a  tali  accertamenti
tutti i concorrenti idonei alle prove di educazione fisica mentre per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) tutti  i
concorrenti convocati agli accertamenti sanitari. Gli accertamenti di
cui  al  presente  articolo  consisteranno  in  una  serie  di  prove
attitudinali, volte  a  valutare  oggettivamente  il  possesso  delle
caratteristiche  attitudinali  indispensabili  per  un   efficace   e
proficuo inserimento  nella  vita  e  nelle  attivita'  delle  Scuole
militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza armata. 
    2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo,  indicativamente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: 
    a) a decorrere dal 21 giugno 2021 presso il Centro  di  selezione
dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2 - Foligno, per il concorso di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
    b) dal 28 giugno 2021 al 10  luglio  2021  presso  il  Centro  di
selezione della marina militare, via della Marina n. 1 - Ancona,  per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
    c) dal 12 al 21 luglio 2021 e dal 22 al 23 luglio 2021 presso  la
Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»,  viale  dell'Aeronautica
n. 14 - Firenze, per il concorso di cui al precedente art.  1,  comma
1,  lettera  c).  Le  convocazioni  saranno  effettuate   in   ordine
alfabetico, nella misura del 50% del totale nella prima  settimana  e
dell'ulteriore  50%  nella   seconda,   tenendo   in   considerazione
un'adeguata ripartizione di genere. 
    Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta  prova  saranno  resi  noti,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile
nel sito internet www.difesa.it 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera' nei  confronti  di  ciascun  concorrente  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare  all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa  motivazione  sara'
comunicata per  iscritto  al/i  genitore/i  esercente/i  la  potesta'
genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda
di partecipazione al concorso. 
    4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre  quelli  idonei  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
educazione fisica. 
    5. L'idoneita' conseguita  negli  accertamenti  attitudinali  non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. 
                               Art. 11 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
    1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6. 
    2. Le prove di educazione fisica  avranno  una  durata  di  circa
uno/due giorni e avranno luogo nei periodi e nelle sedi indicate  nel
precedente art. 10, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire, in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla  legge,  il  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per  il
nuoto per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b)), in corso di  validita'  e  non  antecedente  a  un  anno
all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato
da medici  appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana
ovvero  da  specialisti  che  operano  presso   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale
in qualita' di medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.  La
mancata presentazione di tale  certificato  comportera'  l'esclusione
dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a) e c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, comma  10,  per
il concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,  lettera  b),  i
concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,  esibire,   in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso  il  Servizio  sanitario
nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o urine, effettuato entro i cinque  giorni  antecedenti  la
data di effettuazione  delle  prove  di  educazione  fisica,  per  lo
svolgimento in piena sicurezza delle stesse. Le  concorrenti  che  si
trovano in stato di gravidanza e non possono essere  sottoposte  agli
accertamenti psicofisici ai sensi dell'art. 580, comma 2 del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  citato  nelle
premesse, sono ammesse d'ufficio,  anche  in  deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate, ferma restando, comunque, l'ammissione esclusivamente al 3°
anno di scuola secondaria di secondo grado. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): piegamenti  sulle  braccia,  flessioni  del  busto  dalla
posizione supina e corsa di 1000 metri piani; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): piegamenti  sulle  braccia,  flessioni  del  busto  dalla
posizione supina, nuoto metri 25 (qualunque stile)  e  corsa  di  800
metri piani; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): piegamenti sulle braccia, corsa  di  100  metri  piani  e
corsa di 800 metri piani. 
    I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei
relativi punteggi e con le modalita' di  svolgimento  degli  esercizi
indicati nel presente comma sono riportati nei prospetti  rinvenibili
tra gli allegati al bando. 
    6.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione  dovranno  farlo  immediatamente  presente
alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente  (che,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),  si
identifica con il dirigente del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero
mediante   avviso   inserito   nell'area   privata   della    sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata  (se  dichiarata
dai  concorrenti  nella   domanda   di   partecipazione).   Di   tale
riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i
esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i  dati
ricavabili  dalla  domanda  di   partecipazione   al   concorso.   La
riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al  settimo
giorno a  decorrere  dal  giorno  seguente  la  data  originariamente
prevista per l'effettuazione delle prove  di  educazione  fisica.  In
ogni  caso,  non  saranno  prese   in   considerazione   istanze   di
differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di
concorrenti che hanno portato  comunque  a  compimento  la  prova  di
educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel
corso  della  prova,  dovranno  rilasciare   apposita   dichiarazione
scritta.  Di  tale  circostanza  verra'   data   comunicazione   al/i
genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    7. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti. Negli allegati citati al precedente comma 5  sono  indicati  i
punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai  concorrenti  in
ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione  degli  stessi.  La
commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare  in
apposito verbale la successione degli esercizi di cui  al  precedente
comma 5. 
    8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a) e b) la prova di educazione fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto
rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima  di  almeno
6/10; il voto complessivo risultera' dalla media dei  voti  riportati
nei singoli esercizi. Per il concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera c), la prova si riterra' superata se il  concorrente
avra' riportato la  votazione  minima  complessiva  di  almeno  6/10,
risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui
al prospetto rinvenibile tra gli  allegati  al  bando.  Il  punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova  di  educazione  fisica
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 13. 
    9.  In  caso  di  giudizio  di   inidoneita'   per   il   mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 8, la
commissione provvedera' a comunicare  l'esito  della  predetta  prova
all'interessato e  al  genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale
ovvero al tutore. 
    10. I concorrenti idonei  in  tutte  le  prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b), c)
e d), che avranno conseguito la promozione alla classe  superiore  al
termine dell'anno scolastico, entro la data di incorporamento, di cui
al precedente art. 4, comma 10, lettera f), dovranno inviare, a  pena
di esclusione, con messaggio di posta  elettronica  -  al  Centro  di
selezione      e      reclutamento      nazionale       dell'Esercito
(uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it                               e
suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), alla Scuola  navale  militare
«Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it),  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  b)  e  alla
Scuola       militare       aeronautica        «Giulio        Douhet»
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero
in  formato  PDF  o  JPEG  di  apposita  dichiarazione   sostitutiva,
sottoscritta ai sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  unitamente  ai
genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta'  genitoriale  o
al tutore,  da  cui  risulti  la  conseguita  promozione  al  termine
dell'anno scolastico 2021-2022 alla classe superiore. 
                               Art. 12 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 13, si terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
      a) figli dei  decorati  dell'Ordine  militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; 
      b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915; 
      c) figli di militari di carriera, di ufficiali e  sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili  di  ruolo  della  pubblica  amministrazione  e  di
titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato; 
      d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione  in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione,  estiva  o
autunnale, rispettivamente alla terza classe  del  liceo  classico  o
scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di  ufficiali  di
complemento; 
      e) piu' giovani d'eta'. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  a
eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo.
Il  possesso  di  uno  o  piu'  dei  predetti  titoli  dovra'  essere
dichiarato nella domanda di partecipazione (e, comunque, non oltre il
termine di presentazione  delle  domande  stesse),  a  eccezione  del
possesso dei titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo,
e lettera e), che non dovra' essere dichiarato. 
                               Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti  di  cui
al precedente art. 6,  comma  1,  compresi  quelli  che,  al  termine
dell'anno scolastico,  non  avranno  conseguito  la  promozione  alla
classe superiore bensi' la «sospensione di giudizio» per  il  mancato
conseguimento della sufficienza in una  o  piu'  discipline,  nonche'
coloro i quali sono stati  ammessi  a  partecipare  al  concorso  con
riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma  10,  lettera
f) e (che dovranno documentare tempestivamente e comunque  non  oltre
la data di inizio delle lezioni  dell'anno  scolastico  prevista  per
l'Istituto di  provenienza,  il  superamento  dell'esame  integrativo
mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le  modalita'  e
dai  soggetti  sopra  indicati)  saranno  iscritti,  a   cura   della
commissione di cui al precedente art. 7,  comma  1,  lettera  f),  in
distinte  graduatorie  secondo  l'ordine  determinato   dalla   media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle  prove  di  educazione
fisica e di quello riportato nella prova di  cultura  generale.  Tale
media ponderale verra'  calcolata  moltiplicando  il  voto  riportato
nelle prove di educazione fisica per il  coefficiente  0,2  al  quale
verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale. Al
fine di esprimere il punteggio in decimi, la  media  ponderale  cosi'
ottenuta verra' divisa per 1,2. I concorrenti  (compresi  quelli  che
devono  superare  l'esame  integrativo)  che,  sebbene  collocati  in
posizione utile nella  graduatoria  di  merito,  non  avranno  ancora
comunicato o conseguito l'idoneita' alla classe  successiva,  saranno
convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto
dopo  aver  conseguito  e  immediatamente  comunicato   il   giudizio
definitivo di ammissione alla frequenza della classe  successiva.  In
caso, invece, di esito negativo alla valutazione  scolastica  finale,
gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito  di
partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). Coloro i quali
hanno concluso l'anno scolastico  con  valutazioni  inferiori  a  sei
decimi  ma  comunque  ammessi  alla  classe   successiva   ai   sensi
dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 16  maggio  2020,  citata
nelle  premesse,  saranno  soggetti  a  un  piano  di   apprendimento
individualizzato a cura della Scuola di assegnazione. Se  tale  piano
fosse stato gia' avviato e ancora non concluso presso  la  Scuola  di
provenienza  lo  stesso  sara'  concluso  a  cura  della  Scuola   di
assegnazione. 
    Le convocazioni alle scuole dei vincitori  di  concorso  potranno
avvenire, se necessario, per gruppi. 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  Scuole   militari
dell'Esercito per: 
        1) il liceo classico: i primi quaranta concorrenti idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi sessanta concorrenti idonei; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare
«Francesco Morosini» per: 
        1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi quaranta concorrenti idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  Scuola   militare
aeronautica «Giulio Douhet» per: 
        1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei; 
        2) il liceo scientifico: i primi venti concorrenti idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i  posti  disponibili  per  il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non fossero ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando il  numero  massimo  degli
ammessi. 
    4. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  2,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel  Giornale  ufficiale  della
Difesa. Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» e, a puro titolo informativo,  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale,  nonche'  nel  sito
internet www.difesa.it 
                               Art. 14 
 
                       Ammissione alle scuole 
 
    1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei  posti  messi  a
concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei  requisiti
di cui al precedente art.  2  del  presente  bando.  La  convocazione
avverra' mediante avviso inserito nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni del portale  ovvero,  per  ragioni  organizzative,  con
messaggio di posta elettronica o posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). 
    2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda  con
priorita' 1 (Scuola militare  «Nunziatella»  ovvero  Scuola  militare
«Teulie'») secondo l'ordine  della  rispettiva  graduatoria,  fino  a
copertura dei posti disponibili. Una volta  ricoperti  interamente  i
posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in  posizione
utile in graduatoria saranno  provvisoriamente  assegnati  alla  sede
indicata nella domanda con priorita' 2. 
    3. Saranno considerati rinunciatari  all'ammissione,  e  pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno  nella  sede  e  nel  giorno  loro  comunicato  con  le
modalita' di cui al precedente comma 1. I  concorrenti,  invece,  che
comunicheranno al Comando della scuola militare  di  assegnazione  di
non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,  producendo   la
relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque  non
superiore a dieci giorni. 
    4. In caso di rinuncia espressa o  di  mancata  presentazione  di
vincitori alla Scuola di  assegnazione  verificatasi  entro  i  primi
trenta giorni dalla data di inizio del corso (ovvero entro il  giorno
6 ottobre 2021), la Direzione generale per il personale militare, per
il tramite degli  enti  delegati  di  Forza  armata,  si  riserva  di
disporre  l'ammissione  di  altrettanti  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine  della  rispettiva  graduatoria.  Se  i  concorrenti   cosi'
convocati in data successiva al giorno 6 ottobre 2021  non  dovessero
presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei.  Rinunce
al  prosieguo  del  corso   intervenute   dopo   l'incorporamento   e
successivamente alla predetta data del  giorno  6  ottobre  2021  non
saranno ripianate. 
    Nel concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  a)
tale   evenienza   puo'   determinare   la   modifica   della    sede
provvisoriamente assegnata. 
    I giovani ammessi alle Scuole militari saranno  sottoposti  a  un
protocollo sanitario di incorporamento volto ad  accertare  l'assenza
di contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece  positivi
a tale accertamento, saranno rinviati per un massimo di un  mese  per
consentire loro di riacquisire l'idoneita' sanitaria. 
    5. All'atto della presentazione alla  scuola  cui  saranno  stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b) quattro fotografie recenti, formato tessera  (4  ×  5),  con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di  nascita.  Non  e'
necessaria alcuna autenticazione; 
      c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del
Dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare; 
      d) certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo; 
      e) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      f) tessera sanitaria; 
      g) atto di impegno  rinvenibile  tra  gli  allegati  al  bando,
firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal  genitore   che   esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore; 
      h) eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o  intolleranze  a
medicinali; 
      i) qualora non presentato all'atto degli accertamenti  sanitari
referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a   sessanta   giorni
precedenti la presentazione alla Scuola, di  analisi  di  laboratorio
concernente     il     dosaggio     quantitativo     del     glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed  espresso  in
termini di percentuale enzimatica (soltanto per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b)). 
    Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata  avverra'
a cura dell'istituto di assegnazione. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 
    7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare, per  il  tramite  degli  enti  delegati  di  Forza  armata,
provvedera' a chiedere, per i vincitori dei concorsi, ai sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche e agli  enti  competenti
la conferma di quanto dichiarato nella domanda di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive  rilasciate.  I  vincitori
decadranno  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  virtu'  del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresi',  al  pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte  quelle
spese   di   cui   l'Allievo   potra'   risultare   debitore    verso
l'amministrazione della predetta scuola. 
                               Art. 15 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  L'amministrazione  potra'  escludere  in  ogni  momento   dai
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1  qualsiasi  concorrente
per difetto dei requisiti prescritti  per  l'ammissione  alle  Scuole
militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso  di
studio se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il  corso
stesso. 
                               Art. 16 
 
                       Ordinamento degli studi 
 
    1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi  alle  Scuole
militari  sono  di  ordine  classico  e  scientifico,  con  programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e  per  le  ultime  tre   classi   del   liceo   scientifico,   oltre
all'insegnamento delle materie militari. Durante l'intero periodo  di
permanenza presso la Scuola non  sara'  consentito  agli  Allievi  di
ripetere piu' di un anno. 
    2. Gli  Allievi  non  saranno  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art.  1,  comma  5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
    3. Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  Allievi  saranno
giudicati anche in attitudine  militare,  per  la  valutazione  della
quale si terra' conto: 
      a)  del  senso  del  dovere,  della  responsabilita'  e   della
disciplina; 
      b) delle doti intellettive; 
      c) dell'attitudine fisica; 
      d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. 
    Per gli Allievi della Scuola navale militare  la  valutazione  di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale  campagna  navale  di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini  alla  vita  navale.
Gli Allievi giudicati  inidonei  anche  per  uno  solo  dei  predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola militare. 
                               Art. 17 
 
                            Arruolamento 
 
    1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale  di  tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto;  a  tal  fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi
dissenzienti saranno dimessi dalla Scuola militare. 
    2.  Gli  Allievi   sono   tenuti   all'osservanza   delle   norme
disciplinari  previste  per  gli  istituti  statali   di   istruzione
secondaria e al  rispetto  delle  regole  della  disciplina  militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  dal  decreto
del Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e  dalle
disposizioni interne appositamente emanate. 
    3. Gli Allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di  idoneita'  fisica  per  essere
arruolati - sempreche' possano riacquisirla in breve tempo - potranno
permanere presso l'istituto, previa  autorizzazione  della  Direzione
generale per il personale militare, su proposta del Comandante  della
Scuola militare. Gli stessi saranno arruolati riacquisita l'idoneita'
fisica. 
    4. Il  rinvio  in  famiglia  degli  Allievi  sara'  disposto,  su
proposta del  Comandante  della  scuola,  previo  parere  dell'organo
collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della  Direzione
generale per il personale militare e potra' essere adottato per: 
      a) votazione insufficiente in attitudine militare; 
      b)  reiterate  gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  manifesta
insofferenza alla vita militare; 
      c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso; 
      d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari  a
carico della famiglia entro le date stabilite  dalle  singole  scuole
militari; 
      e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta; 
      f)  se  gia'  ripetenti,  non  aver  conseguito  la  promozione
scolastica. 
    5. Il genitore  (o  tutore  dell'allievo  minorenne  o  l'allievo
stesso,  se  maggiorenne)  potra'  ottenere,  in  qualunque   momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla scuola. 
    6. All'atto dell'allontanamento dalla scuola, l'Allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in  famiglia  o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara'  prosciolto  dalla  ferma
contratta. 
    7. All'Allievo, che per qualunque  motivo  cessi  di  appartenere
alla scuola,  sara'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe  di  un  Istituto
statale dello stesso ordine. 
    8. Agli Allievi saranno corrisposte le  paghe  nette  giornaliere
previste dalla normativa vigente. 
                               Art. 18 
 
                    Spese a carico delle famiglie 
 
    1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi  ai  licei
annessi  alle  Scuole  militari  dell'Esercito,  alla  Scuola  navale
militare e alla Scuola militare aeronautica  le  spese  indicate  nei
prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 
    2. Le famiglie degli Allievi saranno altresi' tenute al  rimborso
delle somme anticipate dall'Amministrazione per le spese generali  di
carattere straordinario ovvero per  i  danni  causati  dagli  Allievi
individualmente o collettivamente. 
                               Art. 19 
 
               Dispensa totale o parziale dalla retta 
 
    1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: 
      a) agli orfani di guerra (o equiparati); 
      b) agli orfani di dipendenti  militari  e  civili  dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio. 
    2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per benemerenze di famiglia: 
      a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; 
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; 
      c)  ai  figli  di  militari  di  carriera,   di   ufficiali   e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo  servizio  che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto  al  trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili della  pubblica  amministrazione,
di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia  potranno  farsi
valere nei riguardi dei genitori, del tutore o  di  chi  esercita  la
potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico. 
    3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per merito personale: 
      a) nel 3° liceo classico  e  nel  3°  liceo  scientifico,  agli
Allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi al  termine  dei  ripianamenti,  purche'  abbiano
superato gli esami  di  ammissione  con  una  media  complessiva  non
inferiore a 8/10; 
      b) per ogni scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli
Allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente
risultano classificati, nelle  due  distinte  graduatorie  di  merito
(liceo classico e  liceo  scientifico),  nei  primi  due  decimi  dei
promossi al corso superiore,  purche'  abbiano  riportato  una  media
complessiva non inferiore a 8/10. 
    4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due  dispense
di mezze rette, l'una per  benemerenze  di  famiglia  e  l'altra  per
merito personale. Inoltre,  il  beneficio  della  dispensa  totale  o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il  tempo  in  cui  l'Allievo  ripete  l'anno  di  corso  per
insufficiente rendimento. Per ottenere il  beneficio  della  dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi',  che
venga  prodotta,  entro  i  primi  venti  giorni   di   presentazione
all'istituto, apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui  ai
successivi commi 6  e  7,  secondo  lo  schema  rinvenibile  tra  gli
allegati al bando.  Ogni  variazione  delle  condizioni  legittimanti
dovra' essere comunicata immediatamente all'amministrazione. 
    5. Se  le  condizioni  legittimanti  matureranno  successivamente
all'ammissione  dell'Allievo  alla  scuola,   la   domanda   per   la
concessione del  predetto  beneficio  dovra'  essere  presentata  nei
successivi tre mesi. In tal caso il  beneficio  sara'  accordato  con
effetto retroattivo. 
    6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al  comma  1
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo e  dei
seguenti documenti: 
      a) per gli orfani di guerra o equiparati: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) certificato  d'iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli
orfani di guerra; 
      b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 
    7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al  comma  2
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia  dell'Allievo,  dei
motivi per i quali viene chiesto  il  beneficio  di  dispensa  e  dei
seguenti documenti: 
      a) per i figli di  dipendenti  civili  di  ruolo  dello  Stato:
estratto matricolare del genitore o stato di servizio; 
      b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie  civili  dello
Stato: decreto di pensione del genitore. 
    8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6
e 7, i relativi  documenti  a  sostegno  dell'istanza  di  esenzione.
L'accertamento dell'identita' degli istanti e della  sussistenza  del
titolo che da' luogo al beneficio chiesto  sara'  effettuato  a  cura
della scuola di appartenenza.  La  dispensa  dalla  mezza  retta  per
merito personale di cui al precedente comma 3 del  presente  articolo
sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per  il  personale
militare, su proposta  dei  Comandi  delle  scuole  militari  che  ne
cureranno l'istruttoria. 
                               Art. 20 
 
                        Trattamento dei dati 
 
    1. Ai sensi degli articoli  13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposite   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari son  trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it;
indirizzo  posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
    c) la finalita' del trattamento e' costituita  dall'instaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053
e 1075; 
    d)  i  dati  potranno  essere  comunicati  alle   amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche'  agli  enti
previdenziali; 
    e) l'eventuale trasferimento dei dati ha  luogo  si  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
    f) il periodo di conservazione per i militari e per  i  cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
    g)  l'eventuale  reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai concorrenti sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 22 marzo 2021 
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico