Concorso per 9 funzionari tecnici (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 9
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 23-04-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 23-05-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-04-2021
Data Scadenza bando 23-05-2021
Condividi

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (Scad. 23-05-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e,  in  particolare,
gli articoli 29, 31 e 32 e  l'allegata  tabella  A,  come  da  ultimo
modificata dall'art. 37-bis, comma 2, lettera b),  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126; 
    Visto l'art. 8 del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.  472,
recante «Copertura  finanziaria  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia  di  Stato
ed estensione agli altri Corpi di Polizia», che determina nel massimo
la riserva  di  posti,  nei  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, assegnata ai  diplomati  presso  il
Centro studi di Fermo; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e,  in  particolare,
l'art. 26; 
    Vista la legge 18 febbraio  1989,  n.  56,  recante  «Ordinamento
della professione di psicologo»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n.  276,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6  e
7; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78», e, in  particolare,  l'art.  31,  nel  quale  e'  previsto,  tra
l'altro, che l'accesso alla qualifica  iniziale  della  carriera  dei
funzionari tecnici di polizia avvenga mediante concorso pubblico  per
titoli ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa»,  e,  in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, le disposizioni di cui
all'art. 35, commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo  comma  6,  e
successive modificazioni, circa le qualita' di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, nonche'  l'art.  37,  e  successive
modificazioni,  sull'accertamento,  nei  pubblici   concorsi,   della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse   e   delle   lingue
straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto l'art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter,  del  decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di  stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni  internazionali
delle  Forze  armate  e  di  polizia  e  disposizioni   urgenti   per
l'attivazione  del  Servizio  europeo  per  l'azione  esterna  e  per
l'Amministrazione della Difesa»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e  di  sviluppo»,
e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente  per
via  telematica,  delle  domande  di  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,
lettera  mmm-bis),  e  successive  modificazioni,  che  prevede,  tra
l'altro, la non applicabilita', fino al 2026, di alcun limite di eta'
per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'art. 3,
commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter,  e
successive modificazioni, nonche' l'art. 3, comma 15, terzo  periodo,
e  successive  modificazioni,  in  base  al  quale  ogni  riferimento
normativo  alle  qualifiche  di  vice  direttore  tecnico,  direttore
tecnico e direttore tecnico principale  della  Polizia  di  Stato  si
intende  riferito,   rispettivamente,   alle   qualifiche   di   vice
commissario tecnico, di commissario tecnico  e  di  commissario  capo
tecnico; 
    Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al  Governo
in  materia  di  sperimentazione  clinica   di   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute», e,  in  particolare,
l'art. 9; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»», e, in particolare, le disposizioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettere l) e o); 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti», e, in  particolare,  l'art.  52,  relativo  ai
titoli di studio prescritti per l'ammissione all'esame  di  Stato  ai
fini dell'iscrizione nella sezione A  dell'albo  professionale  degli
psicologi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante  «Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, concernente le  categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente «Regolamento per i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia  di  Stato»
e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina  dei
concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di  polizia,  dei
funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari  di
polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di
Sato»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi  di
laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento,  lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18
dicembre 2014, che individua le classi di laurea idonee per l'accesso
al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato; 
    Visti i decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre  2018,  4  settembre  2019  e  28  dicembre   2020,   recanti
autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e militari,  rispettivamente,  per  gli
anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi degli  articoli  35,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e  successive  modificazioni,  e
66, commi 9-bis e 10, del  decreto-legge  15  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza del 26 febbraio 2021, recante determinazione
del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione di 9 commissari  tecnici  psicologi
della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione di nove commissari tecnici  psicologi  del  ruolo  degli
psicologi della carriera dei  funzionari  tecnici  della  Polizia  di
Stato,  aperto  ai  cittadini  italiani  in  possesso  dei  requisiti
elencati all'art. 3. 
    2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo,
ai sensi dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo  n.  334  del
2000, e successive modificazioni: 
      a) un posto e' riservato al personale della  Polizia  di  Stato
che, in possesso del prescritto  diploma  di  laurea  e  degli  altri
requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, sia  appartenente  al
ruolo degli ispettori tecnici della  Polizia  di  Stato  o  al  ruolo
direttivo tecnico, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  mmm-bis),
del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni; 
      b) un posto e' riservato al personale della  Polizia  di  Stato
appartenente a qualsiasi ruolo, purche' con un'anzianita' di servizio
non inferiore a cinque anni e in possesso del prescritto  diploma  di
laurea e degli altri requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. 
                               Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, purche'  in  presenza
degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono riservati due
posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale
deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle  Forze
di  polizia  o  alle  Forze  armate,  ai  sensi   dell'art.   9   del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorita' assoluta  rispetto  ad
altre riserve di posti eventualmente previste  da  leggi  speciali  a
favore di particolari categorie di persone. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2,  ove  non  coperti  per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito. 
                               Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Tale limite e'
elevato, fino a un massimo di tre anni,  in  relazione  all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite  di
eta' per il personale appartenente alla Polizia  di  Stato.  Per  gli
appartenenti ai ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'Interno  il
limite di eta' per la partecipazione al concorso e'  di  trentacinque
anni; 
      e) essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale prescritti per l'accesso  alla  carriera  dei
funzionari tecnici della Polizia di Stato,  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,
che si considerano in possesso dei candidati  esclusivamente  qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti, non  rilevando,  ai  fini  dell'idoneita',  l'eventuale
acquisizione dei requisiti in un momento successivo  all'espletamento
dei  rispettivi  accertamenti.  Per  i  candidati  appartenenti  alla
Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per
l'accesso alla citata carriera; 
      f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito  presso
una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione
universitario  equiparato,  rientrante,  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  del  18  dicembre
2014, nella classe psicologia (LM-51, 58/S). 
      Il diploma di laurea, qualora rilasciato,  da  una  Universita'
della  Repubblica  italiana  o   da   un   Istituto   di   istruzione
universitario   equiparato,   in   base   all'ordinamento   didattico
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge  15
maggio 1997, n. 127, e relative disposizioni attuative,  deve  essere
equiparato ad una delle predette classi di  laurea  specialistiche  o
magistrali  in  base  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; 
      g) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di psicologo; 
      h) essere iscritto  nella  sezione  A  dell'albo  professionale
degli psicologi, ovvero aver  presentato  domanda  di  iscrizione  ai
sensi del comma 4; 
      i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per  le
riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, non  aver  riportato  la
sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o  altra  sanzione  piu'
grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del  presente
bando  e  aver  conseguito,  nello  stesso   periodo,   un   giudizio
complessivo non inferiore a «ottimo». 
    2. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    3. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  della  domanda  di  cui  all'art.  4,   ad   eccezione
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo   professionale   degli
psicologi, che puo' essere conseguita entro  l'inizio  del  corso  di
formazione iniziale, purche'  il  candidato  sia  in  possesso  della
documentazione attestante  l'avvenuta  presentazione  della  relativa
istanza. I requisiti di partecipazione devono  essere  mantenuti,  ad
eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della
procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli
relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto
di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o  di   atto   di
notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati  ai  controlli  a
campione svolti durante l'espletamento delle  procedure  concorsuali,
sono effettuati entro la data  di  inizio  del  prescritto  corso  di
formazione  iniziale.  I  controlli  sono  svolti  dalle   competenti
articolazioni dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,  anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione  oggetto
delle dichiarazioni. 
    5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e   quello   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla  base  di
una dichiarazione non veritiera. 
    7. Ove  si  accerti,  in  occasione  dei  controlli,  la  mancata
veridicita' del contenuto  delle  dichiarazioni,  ferma  restando  la
responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva,  la
decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della Pubblica Sicurezza 
    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). 
    A  quest'ultima  procedura  informatica,  il   candidato   potra'
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it; 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica)  rilasciata  dal
Comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1) «Desktop» - si accede con  il  pc  a  cui  e'  collegato  un
lettore di smart card contactless  per  la  lettura  della  CIE.  Per
abilitare  il  funzionamento  della  CIE  sul  proprio  computer   e'
necessario installare prima il «Software CIE»; 
      2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «CIE ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «CIE ID». 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  on-line,  il
candidato ricevera' al  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  o
istituzionale (corporate) se appartenente alla Polizia di Stato,  una
mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui  sara'
allegata una copia della domanda stessa. 
    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema
informatico non ricevera' piu' dati. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2, indicando la  data  di  assunzione  nella  Polizia  di  Stato,  la
qualifica rivestita e la relativa  decorrenza,  nonche'  l'ufficio  o
reparto in cui presta servizio; 
      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettere a), b) e c); 
      h) il diploma di laurea  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso,  con  l'indicazione   dell'Universita'   della   Repubblica
italiana  o  dell'Istituto  universitario  equiparato,  che   lo   ha
rilasciato,  della  data  di  conseguimento  e  di  tutte  le   altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line; 
      i) di  essere  abilitato  all'esercizio  della  professione  di
psicologo; 
      j)  di  essere  iscritto  o  di  aver  presentato  domanda   di
iscrizione nella sezione A dell'albo professionale  degli  psicologi,
indicando in tal senso i relativi estremi; 
      k) se sia iscritto nelle liste  elettorali,  ovvero  il  motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      l) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai
sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale  ed  anche  non
definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni
nei procedimenti penali per  delitti  non  colposi  per  i  quali  e'
sottoposto  a  misura  cautelare  personale,  o  lo  e'  stato  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimento   non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data  di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o
presso la quale pende il procedimento; 
      m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, per motivi diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare, o sospeso  cautelarmente  dal  servizio  a
norma dell'art. 93 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
      n) l'eventuale  espulsione  da  uno  dei  corsi  di  formazione
finalizzati  all'immissione  nelle  carriere  dei  funzionari   della
Polizia di Stato; 
      o) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  o  da  altre
disposizioni, in quanto compatibili  con  i  requisiti  previsti  per
l'accesso nella carriera dei funzionari tecnici di polizia; 
      p) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; 
      q) di non aver riportato la sanzione  disciplinare  della  pena
pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni  precedenti  la
data di pubblicazione del presente bando,  qualora  concorra  per  le
riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
      r) di aver conseguito, nei  tre  anni  precedenti  la  data  di
pubblicazione  del  presente  bando,  un  giudizio  complessivo   non
inferiore a «ottimo», qualora concorra per le riserve  dei  posti  di
cui all'art. 1, comma 2. 
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica
certificata,  con  apposita   comunicazione   all'ufficio   attivita'
concorsuali della Direzione centrale per gli  affari  generali  e  le
politiche del personale della  Polizia  di  Stato,  all'indirizzo  di
posta                     elettronica                     certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it,  a  cui,   in   caso   di
variazione della PEC, allegare  in  copia  un  proprio  documento  di
identita' valido. I candidati  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato
possono comunicare le  variazioni  del  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio  tramite
l'ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  a  tal  fine  il
suddetto indirizzo PEC. 
    7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice del  concorso,  da  nominarsi  con
successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato,  oppure  da  un  prefetto  o  da  un  dirigente
generale di pubblica sicurezza, ed e' composta da due  funzionari  di
polizia con qualifica anche inferiore a primo dirigente tecnico e  da
due docenti o ricercatori universitari esperti in una  o  piu'  delle
materie su cui vertono le prove  d'esame.  Per  la  prova  di  lingua
inglese e per la prova di informatica,  la  Commissione  esaminatrice
sara' integrata da un esperto nella lingua inglese e da un  dirigente
tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 
    2. Il presidente  e  i  membri  della  Commissione  esaminatrice,
compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in
quiescenza, da non oltre  un  quinquennio  dalla  data  del  presente
bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la  qualifica
richiesta  per  essere  nominato  presidente   o   componente   della
Commissione esaminatrice. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno. 
    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. La Commissione esaminatrice  e  le  commissioni  di  cui  agli
articoli 11 e 12  si  avvalgono  di  personale  di  supporto  per  lo
svolgimento delle proprie funzioni. 
                               Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'art. 7; 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      prove scritte; 
      valutazione dei titoli dei candidati che  abbiano  superato  le
prove precedenti; 
      prova orale. 
    2. L'Amministrazione potra' procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia dopo la
prova scritta sia dopo la prova orale e comunque a svolgere  le  fasi
nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e  2,  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 259, comma
5,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 7 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
non inferiore a 3.000, sara' svolta una prova preselettiva. 
    2.  La  prova  preselettiva  consiste   nel   rispondere   a   un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,
sulle materie indicate nell'art. 13, commi 2 e 5. 
    3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000  per  ciascuna
delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla  che
saranno  utilizzati  per  elaborare  i  questionari  per   la   prova
preselettiva, sara' pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio
dello svolgimento della medesima prova, sul  sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it. 
    4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
con 5 risposte, delle quali una sola e' esatta. 
    5. I quesiti hanno un grado di  difficolta'  di  1,  2  e  3,  in
relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
difficolta' media e difficile. 
    6.  L'attribuzione  del  punteggio  alle  singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
    7.  Il  calendario  e  la  sede  o   le   sedi   di   svolgimento
dell'eventuale prova preselettiva saranno  pubblicati  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno  28  maggio  2021,  con
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso. 
                               Art. 8 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La prova preselettiva si svolgera' per  gruppi  di  candidati,
suddivisi per  ordine  alfabetico,  in  base  al  calendario  di  cui
all'art. 7, comma 7. 
    2. Il questionario conterra' duecento quesiti a cui  i  candidati
dovranno rispondere entro  il  tempo  massimo  complessivo  stabilito
dalla  Commissione  esaminatrice,  che  sara'  pubblicato  sul   sito
istituzionale www.poliziadistato.it 
    3. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018. 
    4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova  preselettiva,  muniti
della tessera sanitaria o del codice fiscale su  supporto  magnetico,
nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati  di
comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    7. Almeno  sette  giorni  prima  dello  svolgimento  della  prova
preselettiva   sono   pubblicate   sul   sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it le «Disposizioni per l'espletamento della prova
preselettiva». 
                               Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla  formazione  della  graduatoria  finale   di   merito,   saranno
effettuati  con   idonea   strumentazione   automatica,   utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   Commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato e  ne  sara'  dato  avviso,  con
valore di notifica a tutti gli effetti, sul  sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul  sito  web   istituzionale   www.poliziadistato.it,   mentre   la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
sara'  visionabile  nell'area   personale   riservata   all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva saranno  convocati  agli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali i primi novanta candidati nonche',  in  soprannumero,  i
concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo  degli
ammessi, salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 
    6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul  sito,  sempre
fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 
                               Art. 10 
 
     Convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. La sede,  il  diario  e  le  modalita'  di  convocazione  agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati,  almeno
quindici    giorni    prima,    sul    sito     web     istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. I candidati appartenenti alla  Polizia  di  Stato  sosterranno
unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 
    3. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio,  a
sostenerli  nell'ambito  della  prima  sessione   concorsuale   utile
successiva alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
anche,  per  una  sola  volta,  in  deroga  ai  limiti  di  eta'.  Il
provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 
                               Art. 11 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati convocati ai sensi  dell'art.  9,  commi  5  e  6,
esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10,
comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici  a  cura
di una commissione nominata con decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della Pubblica Sicurezza,  composta  da  un  primo
dirigente medico, che la presiede,  e  da  quattro  funzionari  della
carriera dei medici  di  polizia  con  qualifica  inferiore  a  primo
dirigente. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'Interno,  in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame  clinico,  a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio,  secondo  le  modalita'  e  i   tempi   indicati   nelle
«Disposizioni  per  l'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici»  da
pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima
dell'inizio degli accertamenti. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  suddetti  accertamenti,  i
candidati  devono  esibire  un  valido  documento  di   identita'   e
consegnare, a pena dell'esclusione dal  concorso,  la  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella
della presentazione: 
      certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma  4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive  modificazioni,  e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n.
198 del 2003. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti
clinici o  strumentali  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione
medico-legale; 
      esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso  una  struttura  pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio   sanitario   nazionale   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale  con  l'indicazione
del codice identificativo regionale: 
        1) esame emocromocitometrico con formula; 
        2) esame chimico e microscopico delle urine; 
        3) creatininemia; 
        4) gamma GT; 
        5) glicemia; 
        6) GOT (AST); 
        7) GPT (ALT); 
        8) HbsAg; 
        9) Anti HbsAg; 
        10) Anti Hbc; 
        11) Anti HCV; 
        12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La Commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7-quinquies,  del
decreto  legislativo  29   maggio   2017,   n.   95,   e   successive
modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto  esteriore  dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia  di
Stato, nonche' l'uso, anche  saltuario  od  occasionale  di  sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool  attuali
o pregressi e tutte  le  altre  imperfezioni  e  infermita'  elencate
nell'art. 6 e nella  tabella  1  allegata  al  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198 del 2003. 
    7. I giudizi della Commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  psico-fisici  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 12 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e  composta  da
un dirigente della carriera dei funzionari tecnici  del  ruolo  degli
psicologi della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore  tecnico  superiore,  che  la  presiede,   e   da   quattro
appartenenti alla carriera dei  funzionari  tecnici  di  Polizia  del
ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico
superiore,  sottopone  alla  verifica  del  possesso  delle  qualita'
attitudinali  i  candidati  risultati  idonei  all'accertamento   dei
requisiti psico-fisici e i candidati  appartenenti  alla  Polizia  di
Stato. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta
Commissione e' integrata  con  due  appartenenti  alla  carriera  dei
funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso  della  qualifica  di  perito  in   materia   di   selezione
attitudinale. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario  dei
ruoli del  personale  dell'Amministrazione  civile  dell'Interno,  in
servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    4.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in
un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,
altresi', ad una  intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un
funzionario di polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di cui  al  comma  2,  finalizzata
all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle  pregresse
esperienze lavorative  e  di  altri  correlati  elementi  tecnici  di
interesse rispetto  alle  funzioni  da  svolgere,  il  cui  esito  e'
riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di  valutazione
ai fini del giudizio di idoneita'. 
    5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  Presidente  della  Commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    6.  Il  giudizio  della  commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso, in caso di inidoneita' del candidato, disposta con  decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti  accertamenti  attitudinali,  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati sono ammessi  a  una  seduta  appositamente  fissata  dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    8. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti. 
                               Art. 13 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove  scritte
ed una prova orale. 
    2. Le due  prove  scritte,  della  durata  massima  di  otto  ore
ciascuna, vertono sulle seguenti materie: 
      a) 1ª prova: psicologia generale; 
      b) 2ª prova: psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 
    3. La Commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito  ad  uno
dei  due  elaborati  scritti  un  punteggio  inferiore   a   diciotto
trentesimi (18/30), non procede alla valutazione dell'altro. 
    4.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
ventuno trentesimi (21/30), con un  voto  non  inferiore  a  diciotto
trentesimi (18/30) nella singola prova scritta. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie di  cui  al  comma  2,
verte su: psicologia sociale; teoria e  tecnica  dell'indagine  della
personalita'; statistica psicosometrica; metodologie e tecniche della
ricerca  psicologica  e  sociale;  normativa   vigente   in   materia
socio-assistenziale      ed      antinfortunistica;       ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; norme  in  materia  di
accesso  ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato;  elementi  di  diritto
pubblico; elementi di diritto penale; norme  in  materia  di  accesso
alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato  giuridico
del personale della Polizia di Stato. 
    6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio
del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. 
    7. La prova orale di  informatica  e'  diretta  ad  accertare  il
possesso, da parte dei candidati, di un livello elevato di conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei. 
    8. La prova d'esame orale e' superata con una votazione di almeno
diciotto trentesimi (18/30). 
                               Art. 14 
 
          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 
 
    1. I candidati che avranno superato gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art.
6,  comma  2,  saranno  convocati  alle  prove  scritte,  di  cui  al
precedente  art.  13,  con  avviso  che  sara'  pubblicato  sul  sito
istituzionale www.poliziadistato.it  l'8  giugno  2021.  Quest'ultima
pubblicazione  varra'  come  notifica,  a  tutti  gli  effetti,   nei
confronti dei candidati. 
    2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti  della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'
di un valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso. 
                               Art. 15 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo. 
    2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non e' permesso ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della  Commissione  esaminatrice.  Inoltre,  non  e'
consentito  portare  telefoni  cellulari,  portare   apparati   radio
ricetrasmittenti,   calcolatrici,   e   qualsiasi   altro   strumento
elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi',  portare
al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di  qualsiasi
genere. 
    3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di  nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  Commissione  esaminatrice  o  del  Comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti che piu'  candidati  abbiano  copiato,
l'esclusione  e'  disposta  nei  confronti  di  tutti   i   candidati
coinvolti. 
    6. La Commissione esaminatrice o il Comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime. 
                               Art. 16 
 
                          Titoli valutabili 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto  per
la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 
        1)  diploma  di  laurea  conseguito   presso   un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre,  fino
a punti 2; 
        2)   diploma   di   laurea   magistrale,   specialistica   ed
equipollenti, attinenti al ruolo per il quale il candidato  concorre,
rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta  in
conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 
        3) diplomi di specializzazione  universitaria,  attestati  di
frequenza  di  corsi  di  aggiornamento,   di   perfezionamento,   di
qualificazione successive al  conseguimento  della  laurea  o  master
rilasciati da istituzioni universitarie statali o  da  un'istituzione
statale, da un ente pubblico o  da  un  istituto  riconosciuto  dallo
Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino  a
punti 2; 
        4) dottorato  di  ricerca  conseguito  presso  un'istituzione
universitaria statale o riconosciuta in  conformita'  alla  normativa
vigente, fino a punti 3; 
        5)  abilitazione  all'insegnamento   e/o   all'esercizio   di
professioni diverse dalla professione di psicologo, fino a punti 1; 
      b) titoli professionali, fino a punti 19: 
        1)  incarichi  speciali  conferiti   con   provvedimenti   di
dirigenti con incarico di  capo  Dipartimento  ovvero  con  incarichi
corrispondenti di livello dirigenziale  generale,  nonche'  da  altri
dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente,
dall'amministrazione pubblica presso la  quale  il  candidato  presta
servizio che  presuppongano  una  particolare  competenza  giuridica,
amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione  di  particolari
responsabilita' e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino  a
punti 7; 
        2) pubblicazioni scientifiche  nelle  materie  oggetto  delle
prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8; 
        3)  attivita'  di  ricerca,  di  sperimentazione,  di  studio
risultante da certificazioni provenienti da istituti  universitari  o
istituti  di  ricerca  o  sperimentazione  di  diritto   pubblico   o
riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. Non rileva ai fini del  concorso  l'eventuale  acquisizione
degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in  un  momento
successivo. 
    3. Il punteggio attribuito ai  titoli  di  ciascun  candidato  e'
comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale,  i
documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili   anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine trasmettono i citati documenti
mediante  la  propria  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la
documentazione comprovante i titoli valutabili  per  il  tramite  del
proprio ufficio/reparto di appartenenza, che  utilizzera'  il  citato
indirizzo PEC. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale  della  Commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. 
                               Art. 17 
 
        Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento 
 
    1.  L'ammissione  alla  prova  d'esame  orale  e'  comunicata  al
candidato, assieme all'indicazione del  voto  riportato  nelle  prove
scritte,  almeno  venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  lo
svolgimento della prova. 
    2. La  prova  orale  e'  superata  se  il  candidato  riporta  la
votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 
    3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. 
    4. Al termine di ogni seduta, la Commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal  segretario  della
commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta  prova  orale,  sono  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati
saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla
commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento della prova stessa. 
                               Art. 18 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a  far
pervenire  all'amministrazione,  entro  il  termine   perentorio   di
quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di  invito,  i
documenti attestanti il possesso dei  titoli,  che  danno  diritto  a
partecipare alle riserve di posti e dei titoli  di  preferenza,  gia'
indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal  fine,  i
candidati dovranno trasmettere la citata documentazione  mediante  la
propria     posta     elettronica      certificata      all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati  appartenenti
alla Polizia di Stato possono  inviare  la  suddetta  documentazione,
entro il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto
di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo. 
                               Art. 19 
 
     Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove d'esame  scritte  e  orale  la  commissione
elabora la graduatoria  finale  di  merito,  secondo  l'ordine  della
votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data
dalla somma della media dei voti riportati nelle  prove  scritte,  il
voto conseguito nella prova  orale  e  il  punteggio  ottenuto  nella
valutazione degli eventuali titoli. 
    2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
Pubblica Sicurezza e' approvata la graduatoria del  concorso  e  sono
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve  dei
posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1,  nonche'  dei
titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
                               Art. 20 
 
            Corso di formazione iniziale per l'immissione 
                    nella carriera dei funzionari 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno  ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto
legislativo n. 334 del 2000. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge  n.  121
del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
    3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l'assegnazione ai  servizi  d'istituto  sono  effettuati  secondo  le
modalita' di cui all'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334
del 2000. 
                               Art. 21 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - Ufficio attivita' concorsuali, per  le  comprovate
ragioni di pubblico interesse  sottese  ai  concorsi  e  ai  relativi
adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni  o  enti  pubblici  interessati  alla  procedura   di
assunzione, alla posizione giuridico-economica dei  candidati  o  per
altre finalita' previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  Pubblica  Sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   Amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE)  n.  2016/679  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del  2003,  cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.  Ogni  candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia  di  Stato,  con  sede  in
Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. 
                               Art. 22 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 
    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 
    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno
essere inviate a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 
                               Art. 23 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del
contagio da COVID-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del
decreto-legge n. 34 del  2020  puo'  rideterminare  le  modalita'  di
svolgimento   del   presente   concorso,   con    riferimento    alla
semplificazione delle modalita' di svolgimento delle  prove  ed  alla
possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita'  decentrate  e
telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione  con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  nonche'  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 24 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso   saranno   pubblicati   sul    sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente decreto, incluso l'allegato,  che  ne  costituisce
integrante,  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente provvedimento. 
      Roma, 21 aprile 2021 
 
                                      Il Capo della Polizia           
                          Direttore generale della Pubblica Sicurezza 
                                         Giannini                     
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico