Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Rettifica-Revoca

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Rettifica-Revoca
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 15-06-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica del bando relativo ai concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-06-2021
Data Scadenza bando 15-07-2021
Condividi

MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifica del bando relativo ai concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di Stato maggiore e del Corpo delle Capitanerie di porto al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di dodici anni e per l'ammissione di centosettanta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 22° e 23° corso AUFP.

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'Ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto interdirigenziale n. M_D  GMIL  REG2021  0200556
del 23 aprile 2021, con il quale sono stati indetti i  concorsi,  per
titoli ed esami, per l'ammissione di sei allievi ufficiali piloti  di
complemento (AUPC) della Marina militare al  20°  corso  AUPC  e  per
l'ammissione di complessivi centosettanta allievi ufficiali in  ferma
prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale  e  del
ruolo speciale dei Corpi della Marina militare, al 22°  e  23°  corso
AUFP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2021; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT0044352 del 24 maggio 2021,  con  la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto  di  incrementare  di
una unita' i cinquantasei posti banditi per l'ammissione al 22° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo  speciale,
portando a quarantanove i quarantotto posti previsti per il Corpo  di
Stato maggiore; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0100212 del 26 maggio  2021,
con la quale lo Stato maggiore della Difesa, trattandosi di  esigenze
compensative in termini quantitativi e finanziari, ha autorizzato  la
devoluzione di un posto non bandito nel  concorso  allievi  ufficiali
piloti  di  complemento  al  concorso  allievi  ufficiali  in   ferma
prefissata; 
    Ravvisata l'esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni
refusi  contenuti  nell'art.  1,  comma  1,  nell'art.  2,  comma  5,
nell'art. 3, comma 1, lettera m), n. 14)  e  comma  2,  nell'art.  9,
comma 8, nell'art. 12, comma 5, nell'art. 17, comma 2 e nell'allegato
«F», punto 2. del medesimo bando di concorso indetto con il precitato
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del  23  aprile
2021; 
    Visto l'art. 1 del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL  REG2021
0074136 del 17 febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la
delega all'adozione di taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e  dell'Arma
dei carabinieri, tra cui i provvedimenti  attuativi,  modificativi  e
integrativi dei bandi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi indicati  nelle  premesse,  l'art  1,  comma  1  del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del  23  aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 1 (Posti a concorso). - 1. Sono  indetti  i  concorsi,  per
titoli ed esami, per l'ammissione  di  allievi  ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), del Corpo di Stato Maggiore  e  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto, al 20° corso di pilotaggio aereo con obbligo di
ferma di anni dodici e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma
prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e  del  ruolo  speciale
dei Corpi della Marina militare al 22° e  23°  corso  AUFP,  come  di
seguito specificati: 
      (omissis); 
      c) per l'ammissione al 22° corso  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata  (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  speciale,  cinquantasette
posti, di cui: 
        1) quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore; 
      (omissis)». 
                               Art. 2 
 
    Per i motivi indicati nelle  premesse,  l'art.  2,  comma  5  del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del  23  aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 2 (Riserve di posti). 
    (Omissis). 
    5. Dei quarantanove posti per il Corpo di Stato maggiore, di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), cinque sono riservati  al
coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale
di secondo grado (se unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per  causa  di
servizio.» 
                               Art. 3 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse l'art. 3, comma  1,  lettera
m), n. 14) e comma  2  del  decreto  interdirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2021 0200556 del 23 aprile 2021, citato nelle premesse,  e'  cosi'
modificato: 
    «Art. 3 (Requisiti). 
    (Omissis); 
      m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        (omissis); 
      14) per i quarantanove posti per il Corpo di Stato  maggiore  e
per i trenta posti per  il  Corpo  delle  Capitanerie  di  porto,  da
ammettere al corso allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (AUFP),
ausiliari del ruolo speciale,  di  cui  rispettivamente  all'art.  1,
comma 1, lettera c), numero 1) e lettera e),  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero  di  durata
quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1  della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni,
per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di  istruzione
secondaria   di   secondo   grado   conseguito   a   seguito    della
sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per
l'iscrizione ai corsi di laurea; 
      (omissis). 
    2. Ai fini dell'ammissione al corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei  requisiti
di idoneita' psico-fisica e attitudinale  al  servizio  militare  per
l'ammissione ai corsi  di  pilotaggio  aereo  per  allievi  ufficiali
piloti di complemento della Marina militare.  Detta  idoneita'  sara'
accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli  10,  11,
12, 13 e 14 del presente decreto. 
    (Omissis)». 
                               Art. 4 
 
    Per i motivi indicati nelle  premesse,  l'art.  9,  comma  8  del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del  23  aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 9 (Prova scritta). 
    (Omissis). 
    8. Al termine delle prove  scritte  la  commissione  esaminatrice
individuera'   i   concorrenti   da   convocare   agli   accertamenti
psico-fisici di cui al successivo art. 10,  nei  limiti  numerici  di
seguito indicati,  per  il  concorso  AUFP  formando  le  graduatorie
provvisorie relative alla sola prova scritta di  ragionamento  logico
distinte per concorso, ruolo, Corpo  e  specialita',  mentre  per  il
concorso AUPC formando la graduatoria secondo il punteggio risultante
dalla  somma  della  votazione  riportata  nella  prova  scritta   di
ragionamento logico e del voto conseguito nella prova  di  conoscenza
della lingua inglese: 
    (omissis)». 
                               Art. 5 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse,  l'art.  12,  comma  5  del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del  23  aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 12 (Prove di efficienza fisica (solo per il concorso di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) numero 2)). 
    (Omissis). 
    5. I criteri per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza
fisica, di cui  ai  precedenti  commi  3  e  4,  sono  stabiliti  nei
rispettivi allegati. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti
seduta  stante  e  per  iscritto  della  preposta  commissione,  sono
definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei  saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.» 
                               Art. 6 
 
    Per i motivi indicati nelle  premesse  l'art.  17,  comma  2  del
decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del  23  aprile
2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
    «Art. 17 (Graduatorie di merito). 
    (Omissis). 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma  1  saranno  formate
secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando: 
      (omissis). 
    Una  volta  terminata  la  suddetta  procedura,  la   commissione
esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato maggiore  o
Capitanerie  di  porto)  ai  primi  sei  vincitori  con  le  seguenti
modalita': 
      i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l'ordine  della
graduatoria  di  merito,  alternativamente  tra  il  Corpo  di  Stato
maggiore e il Corpo delle Capitanerie di porto fino al raggiungimento
dei due posti previsti per  il  Corpo  delle  Capitanerie  di  porto,
assegnando al primo  in  graduatoria  il  Corpo  corrispondente  alla
desiderata espressa nella domanda di  partecipazione;  ultimata  tale
procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di  Stato
maggiore; 
      qualora scorrendo la medesima graduatoria  (sempre  nell'ambito
dei primi sei posti) la commissione individui un vincitore  assegnato
a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella  domanda
di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo richiesto solo
se risulti, in ordine di  graduatoria,  un  altro  vincitore  in  una
situazione opposta per la compensazione (es. un  vincitore  assegnato
al Corpo delle Capitanerie di porto, ma richiedente il Corpo di Stato
maggiore, sara'  assegnato  al  Corpo  di  Stato  maggiore  solo  se,
nell'ambito dei primi sei posti, risultera' in ordine di  graduatoria
un  altro  vincitore  assegnato  al  Corpo  di  Stato   maggiore   ma
richiedente il Corpo delle Capitanerie di porto);» 
                               Art. 7 
 
    Per i motivi indicati nelle premesse, l'allegato  «F»,  punto  2.
del decreto interdirigenziale n. M_D  GMIL  REG2021  0200556  del  23
aprile 2021, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 
 
                                                        «Allegato "F" 
                                         (art. 12, comma 3 del bando) 
 
                 Prove di efficienza fisica per AUPC 
 
1. Modalita' di svolgimento delle prove di  efficienza  fisica  e  di
  attribuzione del punteggio nella prova di nuoto. 
    (Omissis). 
2. Modalita' di valutazione dell'idoneita' nelle prove di  efficienza
  fisica. 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di  efficienza  fisica  il
concorrente dovra' essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di
cui al  precedente  punto  1.,  lettere  a.,  b.  e  c..  Qualora  il
concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola  prova,  sara'
giudicato inidoneo alle prove di efficienza  fisica.  Tale  giudizio,
definitivo e inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova  di  nuoto,  di  cui   al
precedente punto 1., lettera a., concorrera'  alla  formazione  della
graduatoria di merito di cui all'art. 17 del bando.» 
                               Art. 8 
 
    Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono  invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. 
      Roma, 3 giugno 2021 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella