Concorso per COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 20-07-2021
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (Scad. 04-09-2021) Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale. ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-07-2021
Data Scadenza bando 04-09-2021
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO (Scad. 04-09-2021)

Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche»  e,  in   particolare,   l'articolo   16,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo   e   donna   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.  246»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto l'articolo 66, comma 10 del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2008,  n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la  procedura  prevista  dall'articolo  35,  comma  4   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165  e  successive  modifiche,  previa
richiesta delle amministrazioni interessate, corredata  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli
636, 703, 706, 707, 708, 783-bis, 973, 2199, nonche' l'articolo 2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1,
della legge 4 aprile 2012, n. 35 e,  in  particolare,  l'articolo  8,
concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati   idonei   al   servizio
militare»; 
    Vista  la  legge  12  gennaio  2015,  n.  2,  recante   «Modifica
all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  altre  disposizioni  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della Sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis  dell'articolo  643  del  citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  del  17
ottobre 2016 per  il  quale  quanto  previsto  dall'articolo  33  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  puo'
trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  2,
lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni della legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con particolare riferimento agli artt. 259 e 260; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al   personale   militare,   desumibile   dal   combinato    disposto
dell'articolo 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66  del
2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
Polizia e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco»,  dell'articolo
51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati  all'eta',  al
titolo   di   studio,   all'efficienza   fisica    e    al    profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703,  707  e  708  e
successive modifiche); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si
evince dall'articolo 2199 del citato decreto legislativo  n.  66  del
2010 mediante un sistema di programmazione quinquennale nel  quale  i
posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in
ciascun anno una sola domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'articolo  708
del citato decreto legislativo  n.  66  del  2010,  escludendo  anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III,  14  gennaio  2014,  n.
100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16 luglio 2014, n. 7599; T.A.R. Lazio,
Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tar Lazio,  sez.  I  ter,  26
settembre 2014, n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i candidati nel  caso  in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  delle  lingue
straniere indicate nell'allegato «E» del presente bando di concorso; 
    Ritenuta l'esigenza di  garantire  la  piu'  aderente  e  stabile
distribuzione  delle  risorse  organiche  sul  territorio  nazionale,
prevedendone  il  prevalente  impiego  in   aree   ove   maggiormente
necessitano; 
    Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il  reclutamento  di
personale  in  possesso   di   particolari   titoli   di   studio   e
qualificazioni, l'alimentazione di  posizioni  organiche  di  profilo
specialistico, con particolare riguardo  per  quelle  in  materia  di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento  di duemilanovecentotrentotto  allievi  carabinieri   in
ferma quadriennale del ruolo appuntati e  carabinieri  dell'Arma  dei
carabinieri. I posti a concorso sono cosi' ripartiti: 
      a) duemilacinquantasette riservati, ai sensi dell'articolo  703
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP1)  e  ai  volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale (VFP4), in servizio; 
      b) ottocentottantuno riservati, ai sensi  degli  articoli  703,
706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini
italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di  eta';  il
limite massimo d'eta' e' elevato  a  ventotto  anni  per  coloro  che
abbiano gia' prestato servizio militare. 
    2. Con successivo  decreto  sara'  indetto  il  concorso  per  il
reclutamento di trentadue allievi  carabinieri  riservato,  ai  sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica  del  15
luglio 1988, n. 574,  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di primo grado di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni, per il successivo impiego presso la  Regione  Trentino
Alto Adige. 
    3. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'articolo 3, i candidati: 
      a) debbono optare per una delle riserve  di  posti  di  cui  al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere  per  una  sola  di
esse; 
      b) hanno facolta' di esprimere preferenza per la  formazione  e
per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela  forestale,
ambientale e agroalimentare ai sensi dell'articolo 708, comma 1-bis e
dell'articolo 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. 
    4. E' stabilito in centodiciannove il  numero  dei  vincitori  di
concorso da designare per la formazione e per l'impiego specialistici
di cui al precedente  comma  2,  lettera  b),  secondo  le  modalita'
indicate nell'articolo 19. Dette unita' saranno ripartite  in  numero
di: 
      a) ottantatre' riservate ai candidati vincitori del concorso di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); 
      b) trentasei riservate ai candidati vincitori del  concorso  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). 
    5. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1  e  3  potra'
essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili,  anche
con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    6. Ai sensi dell'articolo 642 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare  o
annullare il bando di concorso, di sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali,  di  modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale  per  l'anno
2021. 
    7.  In  entrambi  i  casi,  il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a) possono partecipare i cittadini italiani che: 
      siano volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  in
servizio da almeno un mese continuativo ovvero in rafferma annuale; 
      siano volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; 
      se  militari  (VFP1/VFP4)  in  servizio,   non   abbiano   gia'
presentato nell'anno 2021 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66 previste da altri concorsi indetti  per  le  carriere  iniziali
delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della domanda indicato  nell'articolo  3,  non  abbiano  superato  il
giorno di compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si  applicano
gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai  concorsi
per i pubblici impieghi; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 4. 
    2. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b) possono partecipare i cittadini italiani che: 
      alla data di scadenza del termine utile  per  la  presentazione
della  domanda  indicato  nell'articolo   3   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non  abbiano  superato  il  giorno  di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'.  Per  coloro  che  abbiano
gia' prestato servizio militare per una  durata  non  inferiore  alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e'  elevato  a  ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      siano  in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  di   cui   al
successivo comma 4. 
    3. Per tutte le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1  e
2 possono partecipare coloro che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c) se militari (VFP1/VFP4) in servizio  ovvero  congedati  alla
data  del  31  dicembre  2020,  siano  in  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria di primo grado; 
      d) se militari (VFP1/VFP4) in servizio ovvero congedati dal  1°
gennaio 2021  o  se  non  militari,  abbiano  conseguito  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'accesso  alle
universita' dall'articolo l della legge 11 dicembre 1969,  n.  910  e
successive modifiche e integrazioni. Il candidato che  ha  conseguito
il titolo di studio  all'estero  dovra'  documentarne  l'equipollenza
ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista  dall'articolo  38
del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica  e'  disponibile
sul   sito   web   del   Dipartimento   della    funzione    pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-20l6/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri); 
      e) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
      g) non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      h)  se  militari,   non   siano   sottoposti   a   procedimento
disciplinare  conseguente  a  procedimento  penale  per  delitto  non
colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata
ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale,  ossia  di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero  perche'  l'imputato
non lo ha commesso; 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j)  siano  in   possesso   della   idoneita'   psicofisica   ed
attitudinale  al  servizio  militare  incondizionato,  da   accertare
successivamente con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; 
      k)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) non si trovino in situazioni comunque  non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 
    5. I requisiti di partecipazione, ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto del  Ministro  della  difesa  28  luglio  2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
utile per la  presentazione  della  domanda  indicato  al  successivo
articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla data di
incorporamento presso una Scuola allievi carabinieri, fermo  restando
quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo art. 17, nonche'
di espulsione in qualsiasi  momento  dal  corso  formativo,  a  mente
dell'articolo 599 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo  2010,  n.  90  e  del  Regolamento  per  le   Scuole   allievi
carabinieri. 
    6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso   deve   essere
presentata  esclusivamente  on-line,  avvalendosi   della   procedura
disponibile nell'area  concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei
carabinieri (www.carabinieri.it),  entro  il  termine  perentorio  di
quarantasei giorni a decorrere dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami».  Se  il
termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella  riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario, munirsi per tempo di uno  tra  i  seguenti  strumenti  di
identificazione: 
      a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il  rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it 
      b) idoneo lettore di smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    3.  Lo  strumento  di  identificazione  prescelto  dovra'  essere
intestato esclusivamente al candidato  che  presenta  la  domanda.  I
candidati   minorenni,   dovranno   utilizzare   uno   strumento   di
identificazione intestato a un genitore esercente la  responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. 
    4. Non sono ammesse  domande  di  partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  3  del
presente articolo. 
    5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra'  compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla  procedura.
I  candidati  minorenni  dovranno   indicare   i   propri   dati   di
partecipazione. 
    6. La procedura chiedera' al candidato di: 
      a) indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di presentazione; 
        posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato su
cui inviare  e  ricevere  le  comunicazioni  attinenti  la  procedura
concorsuale; 
      b) caricare una fototessera in formato digitale. 
    7. Il candidato, dovra' dichiarare: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra'  essere   segnalata   a   mezzo   e-mail   PEC   all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito  da  parte  del  candidato  ovvero  da  mancata  o   tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alle prove  di  efficienza
fisica di cui all'articolo 9, la  seconda  cittadinanza  e  in  quale
Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f)  di  aver  tenuto  condotta  incensurabile  e  di  non  aver
riportato  condanne  penali  o  applicazioni   di   pena   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale,  di  non  avere  in
corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico  precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e  ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale. 
    Il  candidato  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e
contenzioso,     a      mezzo      e-mail      PEC      all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it   qualsiasi   variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola allievi carabinieri; 
      g) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto  dall'impiego  in  una   pubblica   amministrazione   ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      h) se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera a): 
        1) la propria posizione giuridica, specificando: 
        se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in
rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio; 
        la Forza armata (Esercito, Marina,  Aeronautica)  ove  presta
servizio; 
        la  decorrenza   giuridica   alla   data   di   scadenza   di
presentazione della domanda (VFP/NFP4); 
        2) ai fini indicati all'articolo 12,  lettera  b),  i  titoli
militari posseduti di cui all'allegato «B»,  e  l'eventuale  possesso
di: 
          titoli di studio e professionali di cui  all'allegato  «C»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
          conoscenza di  lingua  straniera  derivante  da  una  delle
condizioni specificate negli allegati «D» ed «E» (nel caso in cui  il
candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere  solo  una
di esse). 
    Il  candidato  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili   a
consentire  all'amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      i) se partecipante alla riserva dei posti di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera b): 
        titoli di studio e professionali  di  cui  all'allegato  «C»,
specificandone  la  data  di  conseguimento  e  l'istituto   o   ente
rilasciante; 
        se militare in congedo, i titoli militari  posseduti  di  cui
all'allegato «C» lettera f.; 
        conoscenza  di  lingua  straniera  derivante  da  una   delle
condizioni specificate negli allegati «D» ed «E» (nel caso in cui  il
candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere  solo  una
di esse). 
    Il  candidato  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili   a
consentire  all'amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      j) l'eventuale preferenza, ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
lettera b) e comma  3,  per  la  formazione  e  per  l'impiego  nella
specializzazione in tutela, forestale, ambientale e agroalimentare; 
      k) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      l) di prestare, ai sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, recante «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali e relative disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni,  esplicito
consenso  al  trattamento  dei  propri  dati   personali   da   parte
dell'amministrazione, necessario ai  fini  della  partecipazione  del
candidato e della gestione delle attivita' concorsuali. 
    8. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato  generera'  una  ricevuta  dell'avvenuta  presentazione
della domanda on-line, inviandola  automaticamente  all'indirizzo  di
posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa.  Detta
ricevuta dovra' essere  portata  all'atto  della  presentazione  alla
prima prova del concorso. 
    9. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa, annullando la domanda  e  ripresentandone
una nuova. 
    10. Una volta scaduto il  termine  ultimo  fissato  per  la  loro
presentazione, le domande di partecipazione non potranno piu'  essere
modificate. Il Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro
nazionale di selezione e reclutamento  potra'  comunque  chiedere  la
regolarizzazione di quelle che risultino formalmente  irregolari  per
vizi sanabili. 
    11. Con la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, il candidato, ai sensi dell'articolo  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  si  assume  le
responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. 
    Eventuali dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un  indebito
beneficio comportano: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore dal corso e la revoca
della nomina a carabiniere. 
                               Art. 4 
 
Istruttoria delle domande per i  volontari  in  ferma  prefissata  in
                       servizio ed in congedo 
 
    1.  I  volontari  in  ferma  prefissata  in   servizio   dovranno
consegnare una  copia  della  domanda  di  partecipazione  presentata
on-line, al Comando del reparto/ente presso il quale sono  in  forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze. 
    I volontari in  ferma  prefissata  in  congedo,  qualora  non  in
possesso dell'estratto  della  documentazione  di  servizio,  per  le
stesse finalita' dovranno presentare copia della  domanda  al  Centro
documentale  di  appartenenza  (ex  distretto   militare/Dipartimento
militare  marittimo/Capitaneria   di   porto/Direzione   territoriale
dell'Aeronautica). 
    I volontari in ferma prefissata in congedo che  non  riescano  ad
ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti l'estratto della
documentazione  di  servizio  dovranno  consegnare,   compilata,   la
dichiarazione in allegato «G». 
    2. I comandi/reparti/enti, ricevuta la  copia  della  domanda  di
partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l'estratto
della documentazione  di  servizio,  redatto  come  da  facsimile  in
allegato «F», che costituisce parte integrante del presente  decreto,
aggiornato alla data di scadenza di  presentazione  delle  domande  e
firmato dal Comandante di corpo/reparto/ente  nonche'  dal  candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 
    3. I volontari in ferma prefissata, in servizio  ed  in  congedo,
all'atto della presentazione per lo  svolgimento  degli  accertamenti
attitudinali, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una
copia del suddetto estratto della documentazione di servizio,  mentre
un'ulteriore copia, se giudicati  idonei  ai  suddetti  accertamenti,
dovra' essere scansionata in formato «pdf»  e  caricata  sul  portale
internet www.carabinieri.it «area  concorsi»,  unitamente  ai  titoli
dichiarati  in  domanda  ai  fini  dell'attribuzione  del   punteggio
incrementale di cui agli allegati «B», «C», «D» e «P». 
                               Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri o di autorita'  da  lui  delegata,  saranno
nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta   di
selezione, per la  valutazione  dei  titoli  e  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
psicofisici; 
      d)  la  commissione  per  lo  svolgimento  degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara'  composta  dal  seguente  personale  dell'Arma  dei
carabinieri: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro; 
      c) un ispettore membro e segretario. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un ispettore membro e segretario. 
    Durante  l'espletamento  delle  prove,  la   commissione   potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico,  nonche'  di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso  della  qualifica  di
istruttore militare di educazione fisica. 
    Qualora l'amministrazione  lo  ritenga  opportuno,  per  esigenze
organizzative, potranno essere attivate piu' commissioni. 
    4. La commissione per gli  accertamenti  psicofisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) due ufficiali medici, membri, di  cui  il  meno  elevato  in
grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano,  svolgera'  anche  le
funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      un ufficiale con qualifica di perito selettore  attitudinale  e
un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche  le  funzioni  di
segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  tecnico-specialistico
di ulteriori ufficiali periti selettori  e  psicologi  dell'Arma  dei
carabinieri. 
    Qualora  il  numero  dei  candidati  ammessi  agli   accertamenti
attitudinali  fosse   rilevante   potranno   essere   attivate   piu'
commissioni. 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: 
      a) prova scritta di selezione; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti  psicofisici  per  la  verifica  dell'idoneita'
psicofisica; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. L'amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova preliminare, da svolgersi con  le  modalita'  di  cui  al
successivo articolo 7, commi 4 e 5. 
    3. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si  siano
trovati nelle condizioni di  cui  dell'articolo  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno  essere  risultati  idonei   in   tutti   gli   accertamenti
obbligatori previsti nel comma 1. In caso contrario  saranno  esclusi
dal concorso. 
    4. L'amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che  i  candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma I del presente  articolo,  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  candidati  per  eventuali  infortuni   che   dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
                               Art. 7 
 
                     Prova scritta di selezione 
 
    1. I  candidati  saranno  sottoposti  ad  una  prova  scritta  di
selezione i cui contenuti e modalita' sono indicati nell'allegato «H»
del presente decreto. 
    2. La sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i  candidati,  con
avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it e presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935. 
    3. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione alla
prima  prova  concorsuale  dovranno  consegnare  l'atto  di   assenso
all'arruolamento volontario di  un  minore,  secondo  il  modello  in
allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o  dal  genitore  esercente  la  responsabilita'  genitoriale  o,  in
mancanza, dal  tutore,  nonche'  la  fotocopia  di  un  documento  di
riconoscimento     dei/del     sottoscrittori/e     rilasciato     da
un'amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso  di
validita'. La mancata presentazione di detto  documento  determinera'
l'esclusione del candidato minorenne. 
    4. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso  sono  tenuti  a   presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione, presso la sede  d'esame  nel  giorno  previsto,  muniti
della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line,  di
un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato  da
una amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche'  di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero. 
    5. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme  restando  le
salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1,
comma 9 e all'articolo 259, comma 5 del  decreto  legge  n.  34/2020.
Qualora la prova venga svolta in piu' di  una  sessione  non  saranno
previste riconvocazioni.  I  candidati  interessati  al  concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'amministrazione Difesa e/o Interno, potranno  far  pervenire  al
Centro nazionale di selezione e reclutamento  -  a  mezzo  della  pec
indicata nella domanda di partecipazione al  concorso,  all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it  -  entro  le  ore  13.00  del  giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria che  sara'
opportunamente vagliata e verra'  riscontrata  con  pec  di  risposta
l'accoglimento o  non  accoglimento  dell'istanza  stessa,  la  quale
potra' essere accordata non oltre il termine ultimo  del  programmato
svolgimento delle prove. 
    6. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i  termini  di  conclusione  della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma  1,  che  in
ogni caso sara' presa in considerazione solo  se  l'esito  sara'  non
inferiore a 51/100, avra' valore anche di prova di  preselezione.  In
tal caso,  il  punteggio  conseguito  all'esito  della  correzione  e
valutazione della prova, espresso in centesimi: 
      determinera' la formazione di due distinte graduatorie, una per
ciascuna delle riserve dei posti a  concorso  di  cui  al  precedente
articolo 1, comma 1, per  individuare  i  candidati  da  ammettere  a
sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo
9, in numero pari: 
        a) a quello della riserva dei posti  a  concorso  di  cui  al
precedente articolo 1, comma 1, lettere a) moltiplicato per 2; 
        b) ai primi 4750 candidati della graduatoria formata  per  la
riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo  1,  comma
1, lettera b); 
        includendovi  anche  quanti.   dovessero   riportare,   nelle
rispettive  graduatorie,  punteggio  uguale  a   quello   dell'ultimo
candidato utilmente posizionato; 
      concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di  merito
di cui al successivo articolo 13. 
    Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce  l'accesso  alle
successive fasi di selezione qualora il numero massimo  di  candidati
da ammettere di cui ai precedenti punti a) e b) venga  raggiunto  con
un punteggio piu' elevato. 
    Il relativo avviso sara' reso noto con le  modalita'  di  cui  al
comma 2. 
    7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione
e la  valutazione  della  prova  saranno  osservate  le  disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri e, per quanto applicabili, le  disposizioni  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i candidati. 
    8. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri  della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere,  appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e'  vietato
altresi'  l'uso  di  apparecchi  telefonici  o  ricetrasmittenti  che
dovranno essere obbligatoriamente spenti. La  mancata  osservanza  di
tali  prescrizioni  comportera'   l'esclusione   dalla   prova,   con
provvedimento della  commissione  esaminatrice;  analogamente  verra'
escluso il candidato che venga sorpreso a copiare. 
    9.  L'esito  della  prova,  il  calendario  e  le  modalita'   di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it nonche'
presso il Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  Reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,
telefono 0680982935. 
    10. Ciascun candidato potra' formulare, entro i  quindici  giorni
successivi   a   quello    di    pubblicazione    del    questionario
somministratogli, della griglia di correzione e  del  proprio  modulo
risposta test nella pagina del sito  www.carabinieri.it  dedicata  al
concorso, eventuali contestazioni relative  agli  esiti  della  prova
scritta, per le successive valutazioni  da  parte  della  commissione
esaminatrice. 
                               Art. 8 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove  di  efficienza  fisica  saranno  svolte  secondo  le
modalita' e i criteri indicati  nell'allegato  «M»,  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'   osservando   le
disposizioni contenute in  apposite  norme  tecniche,  approvate  con
provvedimento dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno  rese
disponibili prima della data di svolgimento della prova  concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove  di  efficienza  fisica,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e  all'articolo  259,
comma  4  del  decreto  legge  n.  34/2020.  Non   saranno   previste
riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. 
    A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo  e-mail
(all'indirizzo  cnsrconccar@pec.carabinieri.it)  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione  e   reclutamento,   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione  al  concorso).   I   candidati   convocati   dovranno
presentarsi  indossando  idonea  tenuta  ginnica  (con  abbigliamento
parapioggia al seguito). 
    3. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di
cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  b),  la  non  ammissione  del
candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua  esclusione
dal concorso. Il superamento di tutti gli  esercizi  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato «M», fino ad  un  massimo  di  3  punti,
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui  all'articolo
13. 
    4. All'atto della presentazione alle predette prove  i  candidati
dovranno produrre i  seguenti  documenti  in  originale  o  in  copia
conforme: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione  medico-sportiva  italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  servizio
sanitario nazionale che esercitano in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in
originale o copia conforme  dovra'  essere  portata  al  seguito  una
fotocopia dello stesso); 
      b) i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei  cinque
giorni)  per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza  delle  prove  di
efficienza fisica. 
                               Art. 9 
 
             Documenti da produrre in fase di selezione 
 
    1. All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o  in  copia  con
originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei mesi  da
quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a. documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, se  volontari
in ferma prefissata; 
      b. referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HbsAg, anti HCV e anti HIV; 
      c. certificato, compilato in  ogni  sua  parte  ed  in  maniera
conforme al modello  riportato  nell'allegato  «I»,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia, che attesti lo stato di  buona  salute  ed  i  precedenti
anamnestici di rilievo; 
      d.  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto; 
      e. i candidati di sesso femminile  dovranno  altresi'  produrre
referto: 
        del test di gravidanza (mediante analisi su sangue  o  urine)
svolto nei cinque giorni antecedenti la  data  di  presentazione  (la
quale non e' da calcolare nel computo  dei  cinque  giorni)  al  fine
dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti  psico-fisici
e per le finalita' indicate nell'articolo 10,  comma  9.  La  mancata
presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test
oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato  privo
di elementi essenziali di validita' (ad es.: senza data, senza firma,
senza  timbro,  etc),  determinera'  l'esclusione  dal  concorso  non
essendo ammesse nuove convocazioni; 
        di  ecografia  pelvica  (finalizzata  alla   verifica   della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero  e  ovaie).  La  mancata   presentazione   di   detto   referto
determinera' l'esclusione dal concorso,  non  essendo  ammesse  nuove
convocazioni; 
      f.  per   i   candidati   ancora   minorenni   all'atto   della
presentazione agli accertamenti psicofisici, la dichiarazione di  cui
all'allegato  «A»  al  bando,  sottoscritta  da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      g. elettrocardiogramma refertato; 
      h. esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      i. esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    2. I  certificati  predetti  dovranno  essere  effettuati  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. I candidati che hanno  concluso  l'iter  concorsuale,  venendo
giudicati idonei anche agli accertamenti  attitudinali  previsti  dal
bando di  concorso  devono,  entro  i  tre  giorni  successivi  dalla
notifica   della   idoneita'   attitudinale,   far    pervenire    la
documentazione relativa ai titoli  dichiarati  in  domanda  ai  sensi
dell'articolo   12,   ai   fini   dell'attribuzione   del   punteggio
incrementale di cui agli allegati «B», «C», «D», e «P»; 
    4.   La   citata   documentazione   dovra'   essere   scansionata
singolarmente in  formato  «pdf»  e  caricata  sul  portale  internet
www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da  trasmettere  saranno
elencati  nella   stessa   pagina   dedicata   all'upload   solo   ed
esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda. 
    5. La non indicazione di eventuali titoli di  merito  durante  la
presentazione della domanda o il mancato  upload  nei  tempi  e  modi
previsti nel precedente comma 3 comportera' la non  attribuzione  dei
punteggi incrementali da parte della Commissione esaminatrice. 
                               Art. 10 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I candidati che avranno riportato  il  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di  cui  al  precedente  articolo  8
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera c),  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto  n.  153,
Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita'  psicofisica  al
servizio militare quale carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri. 
    L'idoneita' psicofisica dei  candidati  sara'  accertata  con  le
modalita'  previste  dagli  articoli  580  e  582  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con  le  modalita'
previste dalle direttive tecniche approvate con decreto  ministeriale
4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche'  secondo  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del  direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei  carabinieri.  Le  citate  norme  tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  psicofisici,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e  all'articolo  259,
comma  4  del  decreto  legge  n.  34/2020.  Non   saranno   previste
riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante
svolgimento  di  prove  nell'ambito   di   altri   concorsi   indetti
dall'amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare e di quelli che  non  siano  in  possesso,  alla  data
prevista  per  gli  accertamenti  psicofisici,  della  documentazione
sanitaria di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), h), i),
j), k) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in
ragione dei tempi necessari per il rilascio  di  tali  documenti,  da
segnalare con le modalita' di cui al precedente articolo 9, comma 2. 
    La mancata  esibizione  della  documentazione  sanitaria  di  cui
all'articolo 9, comma 1, lettere b) c), g) h),  i)  e,  per  le  sole
candidate, del referto di ecografia  pelvica,  anche  successivamente
alla richiesta di riconvocazione, determinera'  l'impossibilita'  per
la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,  lettera  c)
di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici  con
la conseguente esclusione dal concorso. 
    3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo valutato  in  base  alla  Direttiva
tecnica per delineare il profilo dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare di  cui  al  DM  4  giugno  2014:  psiche  (PS)  1,
costituzione (CO) 2, apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2,  apparato
respiratorio (AR)  2,  apparati  vari  (AV)  2,  apparato  locomotore
superiore (LS) 2, apparato  locomotore  inferiore  (LI)  2,  apparato
uditivo (AU)  2,  apparato  visivo  (VS)  2  (sono  ammessi  tra  gli
interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n.  2  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  i  candidati,
ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella
«A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica. 
    Il  suddetto  requisito  non  sara'  nuovamente   accertato   nei
confronti del personale militare in servizio al momento della  visita
medica  e  in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al  servizio
militare. 
    4. La commissione, disporra' per tutti  i  candidati  una  visita
medica  generale  ed  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e  di
laboratorio: 
      a) cardiologico; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) otorinolaringoiatrico; 
      e) psichiatrico (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca  di  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina, oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e  benzodiazepine.  I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad  essere
sottoposti ai predetti  esami.  Per  i  candidati  ancora  minorenni,
invece, la suddetta  dichiarazione,  conforme  al  modello  riportato
nell'allegato «N», dovra' essere  sottoscritta  da  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale  e  portata  al  seguito  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso  di  positivita'
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool. 
    I candidati  di  sesso  femminile  saranno  sottoposti  a  visita
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre  il  candidato  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «O»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    Per i candidati che, nei dodici mesi  antecedenti  alla  data  di
convocazione agli accertamenti  psicofisici,  hanno  gia'  conseguito
l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi  dall'Arma
dei carabinieri, la  commissione  per  gli  accertamenti  psicofisici
potra' esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli  accertamenti
gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneita'  gia'  emessi,
ferma restando  la  ripetizione  delle  analisi  per  la  ricerca  di
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata
commissione, all'esito della visita medica generale del  candidato  e
dell'esame della documentazione anzidetta, potra': 
      pronunciarsi   direttamente    in    ordine    alla    conferma
dell'idoneita' psicofisica; 
      disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o  accertamenti
diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata
valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adottera'  i
provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5. 
    Il candidato ancora minorenne all'atto della  presentazione  agli
accertamenti  psicofisici  avra'  cura  di  portare  al  seguito   la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'  al
citato allegato «O», che costituisce parte  integrante  del  presente
decreto,   per   l'eventuale   effettuazione   del   predetto   esame
radiografico.  La  mancata  presentazione  di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre  il  candidato  minorenne
agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle
procedure  concorsuali.  Potra'   essere   richiesta   documentazione
sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine  istologiche,  referti
specialistici, ecc.) relativa a precedenti  traumatici  o  patologici
del candidato degni di nota ai fini della valutazione psicofisica. 
    5.  La  commissione,  al   termine   della   visita   collegiale,
comunichera' per iscritto al candidato  l'esito,  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo» con indicazione del profilo  sanitario  per  coloro  i
quali e' previsto; 
      «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 
    6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: 
      a) che  non  rientrino  nei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,
laddove previsto; 
      b) risultati affetti da: 
        imperfezioni ed infermita' che siano contemplate nel  decreto
ministeriale 4 giugno 2014 -  Direttiva  tecnica  per  l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono  causa  di
non idoneita' al  servizio  militare  di  cui  all'articolo  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90  o  che
determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da  quello
di cui al precedente comma 3; 
        disturbi della parola anche se in  forma  lieve  (balbuzie  e
disartria); 
         positivita' agli accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
        tutte quelle imperfezioni ed infermita' non  contemplate  nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del  corso  e
con il successivo impiego quale carabiniere. 
    7.  Saranno,  altresi',  giudicati  inidonei  i   candidati   che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino  alla  circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra  cervicale  cd  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli) ovvero, anche  se  localizzati  nelle  aree  del  corpo
consentite,  quando  per  dimensioni,  contenuto   o   natura   siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o  di  discredito  alle
istituzioni. 
    Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme  tecniche
per gli accertamenti psicofisici. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
candidati giudicati inidonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'articolo 640, commi 1-bis e ter del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche  in  deroga,  per
una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo articolo 13. Le vincitrici del concorso rinviate ai
sensi del presente comma, sono immesse in servizio  con  la  medesima
anzianita' assoluta,  ai  soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del
concorso per il quale originariamente hanno presentato  domanda.  Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento. 
    10.  Fermo  restando  il  numero  delle  assunzioni   annualmente
autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di
gravidanza di cui al precedente comma, risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
    11. I  candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psicofisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  Commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psicofisici ed attitudinali. 
    12.  Ai  soli  candidati  partecipanti  al  concorso  di  cui  al
precedente  articolo  1,  comma  1,  lett.  b)  giudicati  idonei   a
conclusione degli accertamenti  psicofisici,  la  commissione,  sulla
base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di
cui al comma 4, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti,  con  le
modalita' di seguito indicate: 
      0 punti per ciascun coefficiente pari a 2; 
      0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1; 
    Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non  sara'  attribuito
alcun punteggio. 
    13. Ai candidati partecipanti al  concorso,  giudicati  idonei  a
conclusione degli accertamenti  psicofisici,  la  stessa  commissione
medica attribuira' un punteggio incrementale di 0,5 nel caso  in  cui
non presentino alcun tatuaggio. 
                               Art. 11 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici  di
cui al precedente  articolo  10  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) agli
accertamenti attitudinali. 
    2. Gli  accertamenti  attitudinali,  saranno  articolati  su  due
distinte fasi: 
      a) una istruttoria volta alla  preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di  performance,  finalizzati
ad acquisire elementi riferibili alle capacita' di  ragionamento,  al
carattere,  la  struttura  personologica  e   motivazionale   nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico  percorso  formativo  e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una «relazione psicologica». Alcuni dei test  e  delle  prove  citate
hanno una  valenza  anche  ai  fini  degli  accertamenti  psicofisici
(psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale   con   il   candidato,   finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale  di  riferimento
anche  alla  luce  delle   indicazioni   fornite   nella   «relazione
psicologica». Gli esiti  dell'intervista  saranno  riportati  in  una
«scheda di valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera d) e  comma  5  del
bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti  nella  fase
precedente, valutatala documentazione istruttoria e le risultanze  di
un  ulteriore  colloquio  condotto  collegialmente,  esprimera',  nei
riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'
in  merito  al  possesso  dei  requisiti  attitudinali  previsti  dal
«Profilo attitudinale» di riferimento quale carabiniere effettivo  in
servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor  comune,  delle  capacita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni e  delle  funzioni  di
carabiniere,  delle  responsabilita'  discendenti  dallo  status   da
assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti  funzioni
e delle specifiche prerogative dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito
della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o
hanno prestato servizio. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri, in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g)
del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle  premesse,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste  per
gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma  9  e  all'articolo
259, comma 4 del decreto  legge  n.  34/2020.  Non  saranno  previste
riconvocazioni. 
    4.  Al  termine  dei  predetti   accertamenti,   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di   ciascun   candidato,   un   giudizio
d'idoneita' o d'inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso. 
    5. Tutti  i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si  protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo)  a  carico
dell'amministrazione militare. I candidati che sono gia' alle armi  e
che partecipano per la riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma
1,  lettera  a)  dovranno  indossare  l'uniforme  il   giorno   dello
svolgimento degli accertamenti attitudinali. 
                               Art. 12 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente  articolo  5,
comma 1, lettera a): 
      a) valutera' i titoli  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione  delle  domande  di  cui  al  precedente
articolo 3,  comma  l  e  dichiarati  in  domanda,  come  specificato
nell'articolo 3, comma 7, lettera  h)  (VFP1/VFP4  in  servizio),  i)
(civili), dai soli candidati che abbiano  riportato  il  giudizio  di
idoneita'  a  tutte  le  prove/accertamenti  indicati  al  precedente
articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d); 
      b) attribuira' ai  candidati  cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: 
        «B», per i candidati, di cui alla lettera  a)  del  comma  1,
dell'articolo 1; 
        «C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b)  del  comma
1, dell'articolo 1; 
        «D» ed «E»,  a  fattor  comune  per  tutte  le  categorie  di
candidati di cui all'art. 1, comma 1. 
    2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione
dei titoli di cui al precedente comma 1, sara'  pubblicato  nel  sito
www.carabinieri.it 
                               Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le  prove  di
cui al precedente articolo 6 saranno iscritti  dalla  commissione  di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a),  in  due  distinte
graduatorie finali di  merito,  le  quali  saranno  formalizzate  non
appena terminato ciascun iter concorsuale. 
    2. Le graduatorie,  una  per  ciascuna  delle  categorie  di  cui
all'articolo 1,  comma  1,  saranno  formate  sommando  al  punteggio
conseguito nella prova scritta di selezione gli  incrementi  previsti
per le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici  [per
i soli candidati di cui al precedente articolo 1,  comma  1,  lettera
b)], la mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli. 
    3. Ciascuna graduatoria finale di merito,  di  cui  al  comma  1,
formata dalla Commissione esaminatrice sara'  approvata  con  decreto
del Comandante Generale dell'Arma  dei  carabinieri  che  sara'  reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si applicheranno, in sede di approvazione  delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato «Q» al presente decreto. 
    5. Saranno dichiarati  vincitori  del  concorso  e  ammessi  alla
frequenza del  corso  allievi  carabinieri,  secondo  l'ordine  delle
rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei
posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1,
comma 1 ed  ammessi  alla  frequenza  del  corso  formativo,  che  si
svolgera'  presso  i   reparti   di   istruzione   di   assegnazione.
Successivamente potra' essere  ammesso  al  corso,  secondo  l'ordine
delle medesime graduatorie, un numero  di  candidati  idonei  pari  a
quello di eventuali rinunciatari  per  qualsiasi  motivo,  durante  i
primi venti giorni di effettivo corso. 
    6. Nei tempi e con le modalita' prescritte di cui  al  successivo
articolo 19 si provvedera' ad assegnare la specializzazione in tutela
forestale, ambientale e agroalimentare sino alla copertura dei  posti
disponibili previsti dall'articolo 1, comma 3,  tenendo  conto  delle
preferenze che i  frequentatori  del  corso  abbiano  espresso  nelle
domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante il  corso
di formazione di base. 
                               Art. 14 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2 e del possesso dei titoli da  valutare  ai  fini  indicati
alla lettera b) del precedente articolo 12, il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei  carabinieri  potra'  chiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti  competenti,  la  conferma  di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
risultante dalla  documentazione  prodotta  dai  candidati  risultati
vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
emergera'   la   falsita'   del   contenuto   della    dichiarazione,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa  di
dichiarazioni mendaci finalizzate  a  trarne  un  indebito  beneficio
comporta: 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 
    3. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti. 
    4.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
                               Art. 15 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
dal precedente articolo 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle
sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento  e
per la presentazione presso i reparti d'istruzione  di  assegnazione,
sono a carico dei candidati. 
    2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 6,  comma
1, nonche' per quelli necessari a raggiungere la sede delle  prove  e
degli accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.  Se  il
candidato non sosterra'  le  prove  e  gli  accertamenti  per  motivi
dipendenti dalla sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle  stesse,  la
licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria  dell'anno
in corso. 
                               Art. 16 
 
                             Esclusioni 
 
    L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere  in
ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla  frequenza  del
corso, anche a seguito  di  verifiche  successive,  per  difetto  dei
requisiti prescritti nonche' per la mancata  osservanza  dei  termini
perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo  decaduto  dalla
nomina. 
                               Art. 17 
 
                         Ammissione al corso 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al   corso   contraggono   una   ferma
quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo grado  eventualmente
rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate. 
    2. Il predetto personale sara'  assunto  in  forza  dalla  Scuola
allievi carabinieri di assegnazione dalla data che  verra'  stabilita
dal Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  da  tale  data
assumera' la qualita' di allievo. 
    3. Agli ammessi al corso si applicano  le  norme  per  la  Scuola
allievi carabinieri,  approvate  con  determinazione  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri. 
                               Art. 18 
 
                       Presentazione al corso 
 
    1. Il corso allievi  carabinieri  si  terra'  presso  una  scuola
allievi  carabinieri  e  verra'  svolto  secondo  i  programmi  e  le
modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri  e
le disposizioni contenute  nel  Regolamento  per  le  scuole  allievi
carabinieri. 
    2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i  vincitori  prima
della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, compresa la visita medica di controllo per  accertare
se, in relazione al disposto del precedente articolo 10, siano ancora
in  possesso  della  prescritta   idoneita'   psico-fisica.   Qualora
riscontrati affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute,  i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita'
psico-fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri.  I  provvedimenti
di inidoneita' o temporanea inidoneita', che  non  si  risolva  entro
dieci giorni dalla data fissata per  la  presentazione,  sono  emessi
dall'Ufficio  Sanitario  del  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento e comporteranno l'esclusione dal concorso.  Il  giudizio
di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  saranno
sostituiti  nell'ordine  delle  graduatorie  di  cui  al   precedente
articolo 13, da altri candidati idonei. 
    3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono  di
ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti  di
istruzione, l'amministrazione puo' articolare il corso di  formazione
in piu'  cicli  aventi  il  medesimo  piano  di  studio.  A  tutti  i
frequentatori, ove non diversamente disposto, e' riconosciuta, previo
superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la
stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del  primo
ciclo.  Al  termine  dell'ultimo  ciclo,  l'anzianita'  relativa   di
iscrizione in ruolo di  tutti  i  frequentatori  sara'  rideterminata
sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun
ciclo.  A  tutti  i  frequentatori  e'  riconosciuta,  ai  soli  fini
giuridici, la data di arruolamento piu' favorevole degli  incorporati
del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria. 
    4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con
le modalita' che saranno rese  note  con  avviso,  avente  valore  di
notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  candidati,  che  sara'
pubblicato a partire dalla seconda decade del mese di novembre  2020,
nel sito internet www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935. 
    5. Al termine  del  corso  di  formazione  di  base,  i  militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in  materia  di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi  dell'articolo
19, saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione di
durata non inferiore a tre mesi. 
    6.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare: 
      a) il certificato attestante l'esecuzione  del  ciclo  completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta',  ai  sensi
del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In  caso
di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'  essere  prodotto
referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)  per  morbillo,
rosolia, parotite e varicella; 
      b) un certificato rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      c) ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. 
    I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,  totale  o
parziale, dell'enzima  G6PD,  dovranno  rilasciare  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme  al  modello
riportato nell'allegato «L». 
    7. I candidati vincitori di sesso femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine), effettuato, entro i  cinque  giorni  antecedenti  la
data di presentazione (la data di presentazione non e'  da  calcolare
nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In
caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al
precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90  e
l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile. 
    8. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  Scuola
allievi carabinieri  di  assegnazione  nel  termine  fissato  saranno
considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro nazionale  di
selezione e reclutamento nei termini di cui all'articolo 13, comma  5
entro i primi venti giorni di corso con  altri  candidati  idonei  in
ordine  delle  medesime  graduatorie.  La  Scuola  potra',  comunque,
autorizzare, per comprovati gravi motivi da  preavvisare  tramite  il
Comando  Stazione   carabinieri   competente   per   territorio,   il
differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data  di
inizio del corso. 
    9. La rinuncia all'incorporamento o  alla  frequenza  del  corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile. 
    10. I candidati dichiarati  idonei  vincitori  dovranno  altresi'
presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente
al Reparto di istruzione di assegnazione  dell'Arma  dei  carabinieri
una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in
allegato «Q» dei sottonotati documenti: 
      cittadinanza italiana; 
      godimento dei diritti politici; 
      titolo di studio; 
      stato civile. 
    11. Le dichiarazioni indicate al precedente comma: 
      non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione; 
      dovranno attestare, altresi',  che  gli  interessati  erano  in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    12. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, all'atto
della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato
in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 
    13. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 14. 
                               Art. 19 
 
Modalita'  di  designazione  per  la   specializzazione   in   tutela
               forestale, ambientale e agroalimentare. 
 
    1. Durante il corso  di  formazione  degli  allievi  carabinieri,
avra' luogo un ciclo di conferenze in materia  di  tutela  forestale,
ambientale e agroalimentare (T.F.A.A.),  a  cura  del  Comando  delle
Scuole dell'Arma dei carabinieri, che si avvarra'  di  personale  del
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo  di
fornire il piu' adeguato grado di informazione e di conoscenza  sulla
natura della specialita' e sulle  connesse  future  attribuzioni.  Al
termine del ciclo  di  conferenze,  la  Legione  allievi  carabinieri
fissera' un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare  la
dichiarazione scritta di: 
      a)  conferma  o  revoca  della  preferenza  T.F.A.A.   indicata
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso; 
      b) espressione ex post della preferenza T.F.A.A.,  qualora  non
espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso. 
    2. La Legione allievi carabinieri, ricevute le  dichiarazioni  di
cui al comma 1: 
      a)  formera'  un  elenco  riepilogativo,  distinguendo   quanti
abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa  ex
post, per ciascuna delle sottonotate categorie di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b) del presente bando di concorso: 
        volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  e  volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio; 
        candidati civili che non abbiano  superato  il  ventiseiesimo
anno di eta', elevato a ventotto anni per  coloro  che  abbiano  gia'
prestato servizio militare; 
      b) redigera', sulla base dell'elenco  di  cui  alla  precedente
lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito  del  corso
di formazione, due distinte graduatorie per la designazione T.F.A.A.,
in cui verranno inseriti: 
        prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda  di
partecipazione  al  concorso,  abbiano  espresso,  e  successivamente
confermato secondo le modalita' previste dal precedente comma  1,  la
volonta' di essere designati in materia T.F.A.A.; 
        successivamente, nel limite dei  posti  eventualmente  ancora
disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la  volonta'
ex post, con le medesime modalita' di cui al comma 1. 
    3. I posti, qualora non ricoperti nel  numero  stabilito  per  le
aliquote di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti
in aggiunta all'aliquota di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) e
viceversa. 
    4. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 1 sono definitive
ed  irretrattabili  ai   fini   della   formazione   delle   relative
graduatorie, della  designazione  e  della  frequenza  del  corso  di
specializzazione. 
    5. L'amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  ripianare  le
vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui  al  precedente
articolo 1, comma 3, lettere a) e b), sino a conseguire  la  completa
copertura  dei  posti  complessivamente  disponibili,  designando   i
frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente  interesse
ai  fini  della  formazione  e  dell'impiego  in  materia  di  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare,  anche  a  prescindere  dalle
preferenze da loro rappresentate. 
                               Art. 20 
 
                        Nomina a carabiniere 
 
    1. I candidati ammessi al corso  dopo  sei  mesi  dalla  data  di
inizio del corso,  conseguiranno  la  nomina  a  carabiniere,  previo
superamento  di  esami  e  saranno  immessi  in  ruolo  al  grado  di
carabiniere al termine del corso secondo l'ordine  della  graduatoria
finale. 
    2. La nomina  a  carabiniere,  ai  sensi  dell'articolo  785  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) e' subordinata: 
        1)  all'accertamento,  anche  successivo  alla  stessa,   del
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui  al  precedente
articolo 2; 
        2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori
potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi
delle  circostanze  previste  dall'articolo  599  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      b) sara' sospesa per coloro che, giudicati  idonei  al  termine
del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 
        1) rinviati a giudizio o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
        2)  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  da  cui  possa
derivare una sanzione di stato; 
        3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
        4) in aspettativa per qualsiasi motivo  per  una  durata  non
inferiore a sessanta giorni. 
                               Art. 21 
 
                    Impiego al termine del corso 
 
    1. I vincitori di concorso per le riserve dei  posti  di  cui  al
precedente  articolo  1,  comma  1,  lettera  a)  saranno   impiegati
nell'ambito      dell'intero      territorio      nazionale;       se
conoscitori/madrelingua  della   lingua   tedesca   potranno   essere
assegnati,  quale  prima  sede  di  servizio,   presso   la   Legione
carabinieri «Trentino Alto Adige». 
    2. I vincitori del concorso per  la  riserva  dei  posti  di  cui
all'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  saranno  impiegati,  per  un
periodo di tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree: 
      nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia); 
      nord-est  (Veneto,  Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia  e
Trentino Alto Adige). 
    Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo  di
base  potranno  essere  impiegati   anche   nell'ambito   dell'intero
territorio nazionale, per la  copertura  di  posti  d'impiego  presso
reparti che richiedano  il  possesso  di  specifici  requisiti  e  di
particolari   qualificazioni,   riservandosi   l'amministrazione   la
facolta' di prolungarne la permanenza in  detti  specifici  incarichi
per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. 
                               Art. 22 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  con  particolare  riferimento  agli
articoli da 1053 a 1075; 
      b) i  dati  potranno  essere  comunicate  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura di  reclutamento  e  alla  posizione  giuridico  -
economica o di impiego  del  candidato  nonche',  in  caso  di  esito
positivo del concorso, agli Enti previdenziali; 
      c) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni  previste  dal  Regolamento,  di  cui  all'articolo  49,
paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  secondo  le
prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7; 
      d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione presso le competenti sedi giudiziarie; 
      e) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
Garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita'
di controllo, con  sede  in  piazza  Venezia  n.  11  -  00187  Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e 21 del citato Regolamento, tra i quali  il  diritto  di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: 
      del direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri; 
      dei presidenti delle commissioni di cui al precedente  articolo
5, comma 1. 
                               Art. 23 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte dei partecipanti alla procedura  concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail
al     seguente     indirizzo:     cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
preferibilmente secondo il modello in allegato «R». 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 10 luglio 2021 
 
                                         Il Comandante generale: Luzi 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato G 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato H 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato I 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato L 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato M 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato N 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato O 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato P 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato Q 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato R 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico