Concorso per MINISTERO DELLA CULTURA

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CONCORSO

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Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 13-08-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA CULTURA CONCORSO Disciplina del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di cento unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di ...
Ente: MINISTERO DELLA CULTURA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-08-2021
Data Scadenza bando 12-09-2021
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MINISTERO DELLA CULTURA

CONCORSO

Disciplina del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di cento unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, e della procedura selettiva per il reclutamento di cinquanta unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza.

                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                     PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
    Visti gli articoli 51 e 97 della  Costituzione  della  Repubblica
italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso
pubblico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive  modificazioni,  recante  il  «Testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista  la  legge  28  febbraio  1987,   n.   56,   e   successive
modificazioni, recante «Norme  sull'organizzazione  del  mercato  del
lavoro»  e,  in  particolare,  l'art.  16,  rubricato   «Disposizioni
concernenti lo Stato e gli enti pubblici»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive  modificazioni,
recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni,  recante  il  «Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare,
l'art. 35, comma 1 e comma 5, ai  sensi  del  quale  «Fermo  restando
quanto previsto dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al  comma  4,  le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle  proprie
procedure  selettive,  possono  rivolgersi  al   Dipartimento   della
funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione  del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio  1994,  fatte  comunque
salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali  fini,  la
Commissione  RIPAM  si  avvale  di  personale  messo  a  disposizione
dall'Associazione Formez PA»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di  protezione  di  dati  personali»,  cosi'  come
novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il «regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.  251,  recante
«Attuazione  della  direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   e
successive modificazioni, recante «Attuazione  della  legge  4  marzo
2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare,  l'art.  1014,
rubricato «Riserve di posti nel  pubblico  impiego»,  e  l'art.  678,
rubricato «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari»; 
    Visto  l'Accordo   concernente   l'individuazione   dei   profili
professionali del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,
sottoscritto in data 20 dicembre 2010,  tra  l'Amministrazione  e  le
OO.SS., e successive integrazioni; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e,
in particolare, l'art. 8 del citato decreto-legge concernente l'invio
per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista  la  legge  6  novembre  2012,   n.   190,   e   successive
modificazioni,  recante  «Disposizioni  per  la  prevenzione   e   la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella   pubblica
amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  e  successive
modificazioni, recante  «Riordino  della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
    Visto  il  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto  il  decreto-legge  31  maggio   2014,   n.   83,   recante
«Disposizioni urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo
sviluppo della cultura e il rilancio del  turismo»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare,
l'art. 15, comma 2-ter del citato  decreto-legge,  rubricato  «Misure
urgenti per il personale del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il decreto ministeriale  27  novembre  2014,  e  successive
modificazioni,  recante  «Decreto  di  graduazione   delle   funzioni
dirigenziali di livello generale»; 
    Visto il decreto ministeriale  23  dicembre  2014,  e  successive
modificazioni, recante  «Organizzazione  e  funzionamento  dei  musei
statali»; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni,
recante «Deleghe al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   9   aprile   2016,   recante
«Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e  istituti  e
luoghi della  cultura  di  rilevante  interesse  nazionale  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la direttiva del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 3 del  24  aprile  2018,  recante  «Linee
guida sulle procedure concorsuali»; 
    Visto  il  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,
n. 26; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art.  3  rubricato
«Misure  per  accelerare  le  assunzioni   mirate   e   il   ricambio
generazionale nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance»; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 145-149; 
    Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8; 
    Visto il decreto ministeriale 28 gennaio  2020,  n.  21,  recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; 
    Visto il decreto ministeriale 28 gennaio  2020,  n.  22,  recante
«Modifiche  al  decreto  ministeriale  23  dicembre   2014,   recante
"Organizzazione  e  funzionamento  dei   musei   statali"   e   altre
disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale»; 
    Visto il decreto ministeriale 29 gennaio  2020,  n.  36,  recante
«Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
    Visto il «Protocollo di  regolamentazione  delle  misure  per  il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nello
svolgimento dei concorsi pubblici  di  competenza  della  Commissione
RIPAM», adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in data  31
luglio 2020; 
    Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio all'economia», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    Visto il Piano triennale del fabbisogno di personale  -  atto  di
programmazione 2019-2021 del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo adottato con atto del segretario  generale
in data 13 gennaio 2021; 
    Visto il decreto  ministeriale  13  gennaio  2021,  rep.  n.  34,
recante «Ripartizione delle dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per
il turismo»; 
    Visto  il  decreto-legge  1°   marzo   2021,   n.   22,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  aprile
2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale
"Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo»
e' ridenominato «Ministero della cultura»", nonche' l'art.  6,  comma
3, ai sensi del quale "Le denominazioni «Ministro  della  cultura»  e
«Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni  effetto  e  ovunque
presenti, le denominazioni  «Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo»; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto il  «Protocollo  di  svolgimento  dei  concorsi  pubblici»,
adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in data  15  aprile
2021, ai sensi dell'art. 10, comma 9,  del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge
17 giugno 2021, n. 87 e, in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  che
proroga al 31 luglio 2021 lo stato emergenziale; 
    Visto, in particolare, l'art.  1-bis,  comma  1,  del  suindicato
decreto-legge  21   settembre   2019,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,  ai  sensi  del
quale  «Nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  202
del 29 agosto 2019, al fine di assicurare  i  servizi  essenziali  di
accoglienza e  di  assistenza  al  pubblico,  nonche'  di  vigilanza,
protezione  e  conservazione  dei  beni  culturali  in  gestione,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato  centocinquanta  unita'
di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui  cento
unita' appartenenti alla posizione economica F2  e  cinquanta  unita'
appartenenti  alla  posizione  economica  F1,  individuate   mediante
apposita procedura selettiva»; 
    Visto il comma 2 del medesimo art. 1-bis, ai sensi del quale «Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'  disciplinata  la
procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al  presente
comma  individua  l'inquadramento  delle  unita'  di  personale   nel
rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B  allegata  al
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione tra i  diversi
istituti o luoghi  di  cultura  e  disciplina,  conseguentemente,  le
modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione e  per
lo  svolgimento  della  procedura  con  riferimento  alle   sedi   di
assegnazione del personale»; 
    Verificata  la  corrispondenza  di  posti  vacanti  in  dotazione
organica per i profili professionali di  assistente  alla  fruizione,
accoglienza e vigilanza e di operatore  alla  custodia,  vigilanza  e
accoglienza; 
    Considerato che, per l'espletamento del concorso pubblico  inteso
al reclutamento a tempo indeterminato di cento  unita'  di  personale
non dirigenziale appartenenti alla Seconda area funzionale, posizione
economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione,
accoglienza e vigilanza, il Ministero della cultura intende avvalersi
della Commissione per l'attuazione del Progetto  di  riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Visto l'art. 16, comma 1, della legge 28 febbraio  1987,  n.  56,
sopra richiamata, secondo cui «Le amministrazioni dello  Stato  [...]
effettuano le assunzioni dei lavoratori  da  inquadrare  nei  livelli
retributivo-funzionali per i quali non  e'  richiesto  il  titolo  di
studio superiore a quello della scuola dell'obbligo,  sulla  base  di
selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente
richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico  impiego.
Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo  l'ordine  delle
graduatorie   risultante    dalle    liste    delle    circoscrizioni
territorialmente competenti»; 
    Visto, altresi', il decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
luglio 2000, n.  442,  recante  «Regolamento  recante  norme  per  la
semplificazione del procedimento per il  collocamento  ordinario  dei
lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma  8,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59», e, in particolare l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale
«I criteri di organizzazione, le modalita', le  specificazioni  ed  i
tempi di attuazione delle previsioni del  presente  regolamento,  ivi
comprese le procedure di avviamento a selezione presso  le  pubbliche
amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo  confronto  con  le
autonomie locali, saranno definiti, sulla base di  indirizzi  forniti
dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentita  la
Conferenza unificata, con provvedimenti regionali [...]»; 
    Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.  35,  comma  1,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sopra   richiamato,
«L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene  con  contratto
individuale di lavoro: [...] b) mediante  avviamento  degli  iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione  vigente  per
le qualifiche e profili per i quali e' richiesto  il  solo  requisito
della scuola dell'obbligo,  facendo  salvi  gli  eventuali  ulteriori
requisiti per specifiche professionalita'»; 
    Tenuto  conto  dell'Accordo  concernente   l'individuazione   dei
profili professionali  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,   sottoscritto   in   data   20   dicembre    2010,    tra
l'Amministrazione e  le  OO.SS.,  e  successive  integrazioni,  sopra
richiamato,  il  quale  stabilisce,  tra   l'altro,   che   l'accesso
dall'esterno al profilo  di  operatore  alla  custodia,  vigilanza  e
accoglienza avviene «mediante le procedure previste dalla  legge  del
28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni»; 
    Ritenuto, pertanto, che il reclutamento di  cinquanta  unita'  di
personale non dirigenziale appartenenti alla Seconda area funzionale,
posizione economica F1, nel profilo professionale di  operatore  alla
custodia,  vigilanza   e   accoglienza   di   cui   all'art.   1-bis,
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,  debba  avvenire  mediante  le
procedure di  cui  all'art.  16,  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,
attraverso apposito avviso di selezione del Ministero  della  cultura
da adottare sulla base del presente decreto; 
    Preso atto, inoltre, che per le finalita' di cui all'art.  1-bis,
comma 3, del suindicato decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e'
autorizzata «la spesa di euro 2.623.798 per l'anno  2020  e  di  euro
5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalita'
e' altresi' autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per
lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a
euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Il presente decreto disciplina il  concorso  pubblico  per  il
reclutamento, a tempo indeterminato, di cento unita' di personale non
dirigenziale appartenenti alla  seconda  area  funzionale,  posizione
economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione,
accoglienza  e  vigilanza,  e   la   procedura   selettiva   per   il
reclutamento, a tempo indeterminato, di cinquanta unita' di personale
non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione
economica F1, nel profilo professionale di operatore  alla  custodia,
vigilanza e accoglienza, nei ruoli del Ministero  della  cultura,  ai
sensi dell'art. 1-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  104,
convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. 
    2. Con riferimento al concorso pubblico inteso al reclutamento di
cento unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla  seconda
area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di
assistente alla  fruizione,  accoglienza  e  vigilanza -  di  seguito
concorso pubblico - il Ministero  si  avvale  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui alle premesse, fatte salve comunque le
competenze della Commissione esaminatrice. A tal fine, la Commissione
RIPAM si avvale del personale messo a disposizione da Formez PA. 
    3. Il suddetto concorso pubblico di cui al comma 2 e' finalizzato
alla copertura di posti presso gli uffici, centrali e periferici, del
Ministero ubicati nei seguenti istituti e luoghi della cultura: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    4.  Per  la  procedura  selettiva,  intesa  al  reclutamento   di
cinquanta unita' di  personale  non  dirigenziale  appartenenti  alla
seconda  area  funzionale,  posizione  economica  F1,   nel   profilo
professionale di operatore alla custodia, vigilanza e  accoglienza  -
di seguito procedura selettiva - il reclutamento  avviene,  ai  sensi
dell'art. 16, della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  sulla  base  di
apposito avviso di selezione del Ministero  della  cultura,  mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi  della
legislazione vigente. 
    5.  La  suddetta  procedura  selettiva  di  cui  al  comma  4  e'
finalizzata alla copertura di posti presso gli uffici  del  Ministero
ubicati nei seguenti istituti e luoghi della cultura: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    6. Per ambedue le procedure, concorsuale e selettiva, di  cui  al
comma 1 del presente articolo, il relativo bando e il relativo avviso
di selezione saranno resi noti con avvisi pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    7. Ferme restando le forme di pubblicita' legale di cui sopra,  i
medesimi  avvisi  saranno  altresi'  resi  noti  mediante  tempestiva
pubblicazione sul sito  istituzionale  del  Ministero  nella  sezione
«Trasparenza». 
    8. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, il Commissario del Governo per la Provincia di  Bolzano
e' delegato a bandire entrambe le procedure di cui al comma 1 per  il
reclutamento delle unita' di personale da assegnare agli  uffici  del
Ministero della cultura situati all'interno della stessa provincia. 
                               Art. 2 
 
 Presentazione delle domande di partecipazione - Termini e modalita' 
 
    1. Con esclusivo riferimento al concorso pubblico di cui all'art.
1, comma 2, del presente decreto, il candidato invia  la  domanda  di
ammissione al concorso esclusivamente per via telematica,  compilando
il modulo on-line riferito alla presente  procedura,  utilizzando  la
piattaforma digitale che  sara'  resa  disponibile  a  tal  fine.  La
registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono
essere effettuati entro il termine previsto  dal  relativo  bando  di
concorso, decorrente dal giorno successivo a quello di  pubblicazione
del  medesimo  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono valide  le
domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da  quelle
di cui al presente comma. 
    2.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata dal  sistema  informatico  che,  allo
scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu'
l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    3. Nella domanda i candidati  dovranno  dichiarare  di  possedere
tutti i requisiti  di  ammissione  previsti  dal  bando  relativo  al
concorso. 
    4.  I  candidati  diversamente  abili  dovranno  specificare,  in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la  richiesta  di
ausili e/o tempi aggiuntivi in  funzione  del  proprio  handicap  che
andra' opportunamente documentato  con  apposita  dichiarazione  resa
dalla  Commissione  medico-legale  dell'ASL  di  riferimento   o   da
equivalente struttura pubblica. 
    5. Per lo svolgimento del predetto concorso pubblico, il bando di
concorso puo' fissare, ai sensi dell'art. 35, comma 5.1, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contributo  di  ammissione  per
ciascun  candidato  in  misura  non   superiore   a   10   euro,   da
corrispondere, a pena di esclusione, prima della presentazione  della
domanda. Detto contributo di partecipazione non e' rimborsabile. 
    6. Con precipuo  riferimento  alla  procedura  selettiva  di  cui
all'art. 1, comma 4 del presente decreto,  l'avviamento  a  selezione
avviene a cura esclusiva dei Centri  per  l'impiego  territorialmente
competenti. Pertanto, i soggetti interessati non  dovranno  inoltrare
alcuna domanda di partecipazione al Ministero della cultura. 
                               Art. 3 
 
                 Svolgimento delle procedure - Prove 
 
    1. Per lo svolgimento del concorso pubblico di  cui  all'art.  1,
comma 2 del presente decreto e'  previsto  lo  svolgimento  di  prove
d'esame, consistenti in una sola prova scritta  e  in  una  eventuale
prova orale. Le materie oggetto d'esame saranno  indicate  nel  bando
relativo al concorso. E' prevista altresi' una  fase  di  valutazione
dei titoli  legalmente  riconosciuti  ai  fini  dell'ammissione  alle
successive  fasi  concorsuali.  I  titoli  e  l'eventuale  esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere  alla
formazione del punteggio finale. 
    2. Nell'ambito delle medesime prove relative al predetto concorso
pubblico si procedera'  altresi'  all'accertamento  della  conoscenza
della lingua  inglese  e  delle  tecnologie  informatiche,  ai  sensi
dell'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    3. Con riferimento allo svolgimento della procedura selettiva  di
cui all'art. 1, comma 4, del  presente  decreto,  i  lavoratori  sono
avviati  numericamente  alla   selezione   secondo   l'ordine   delle
graduatorie   risultante   dalle   liste   di   collocamento    delle
circoscrizioni territorialmente competenti. Al riguardo, e'  previsto
lo svolgimento di prove intese a verificare l'idoneita' dei  medesimi
lavoratori a  svolgere  le  mansioni  relative  al  predetto  profilo
professionale,  secondo  quanto  sara'   stabilito   dall'Avviso   di
selezione del Ministero della cultura  da  adottare  sulla  base  del
presente decreto. Le prove non comporteranno valutazione  comparativa
tra i candidati. 
                               Art. 4 
 
                             Assunzione 
 
    1. L'assunzione dei  vincitori  del  concorso  pubblico  e  della
procedura  selettiva,   oggetto   del   presente   decreto,   avviene
compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in  materia
di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 
    2. I candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico di  cui
all'art. 1, comma 2, sono invitati, a partire dal  candidato  che  ha
conseguito  il  punteggio  piu'  elevato   secondo   l'ordine   della
graduatoria finale di merito, a scegliere una  sede  di  assegnazione
tra quelle  disponibili.  Detti  candidati  sono  assunti  in  prova,
secondo la  disciplina  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  Funzioni
centrali richiamato in premessa e nel rispetto delle disposizioni  di
legge,  nel  profilo  professionale  di  assistente  alla  fruizione,
accoglienza  e  vigilanza,  della  Seconda  area  funzionale,  fascia
retributiva F2, del Ministero della cultura. 
    3. I lavoratori utilmente selezionati nell'ambito della procedura
selettiva di cui all'art. 1, comma 4,  sono  invitati,  nel  rispetto
dell'ordine di avviamento e di graduatoria, a scegliere una  sede  di
assegnazione tra  quelle  disponibili.  I  medesimi  lavoratori  sono
nominati in prova ed  immessi  in  servizio,  secondo  la  disciplina
prevista  dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto Funzioni  centrali  richiamato  in
premessa e nel rispetto delle  disposizioni  di  legge,  nel  profilo
professionale di operatore alla custodia,  vigilanza  e  accoglienza,
della Seconda area funzionale, fascia retributiva F1,  del  Ministero
della cultura. 
    4.  Successivamente  all'assunzione  in  servizio  dei  candidati
dichiarati vincitori del predetto concorso pubblico e dei  lavoratori
utilmente selezionati nell'ambito della procedura selettiva, le  sedi
che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili a  seguito  di
rinunce ovvero interruzioni a vario titolo  del  rapporto  di  lavoro
instaurato con il Ministero  della  cultura,  che  siano  intervenute
durante  l'espletamento  del  periodo  di  prova  come   disciplinato
dall'art. 14 del C.C.N.L. comparto Funzioni centrali  2016-2018,  non
potranno essere oggetto di riassegnazione  a  favore  di  coloro  che
siano gia' stati assegnati ad altra sede in qualita' di vincitori del
concorso pubblico e della procedura selettiva, oggetto  del  presente
decreto. 
    5. Il personale assunto all'esito  delle  procedure  oggetto  del
presente  decreto  e'  tenuto  a  permanere  nella  sede   di   prima
destinazione per un periodo  non  inferiore  a  tre  anni,  ai  sensi
dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 
                               Art. 5 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, con
riferimento al concorso pubblico di  cui  all'art.  1,  comma  2,  le
disposizioni del bando di concorso, e con riferimento alla  procedura
selettiva di cui all'art. 1, comma 4, le disposizioni dell'avviso  di
selezione, nonche' le disposizioni normative e  contrattuali  vigenti
in materia di reclutamento di personale. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
nonche' sul sito istituzionale del Ministero della cultura. 
      Roma, 30 giugno 2021 
 
                              Il Ministro della cultura: Franceschini 
Il Ministro per la pubblica 
      amministrazione 
          Brunetta