Concorso per MINISTERO DELLA CULTURA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
CONCORSO
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 13-08-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA CULTURA CONCORSO Disciplina del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di cento unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di ... |
Ente: | MINISTERO DELLA CULTURA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 13-08-2021 |
Data Scadenza bando | 12-09-2021 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO
Disciplina del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di cento unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, e della procedura selettiva per il reclutamento di cinquanta unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza.
IL MINISTRO DELLA CULTURA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visti gli articoli 51 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, l'art. 16, rubricato «Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 1 e comma 5, ai sensi del quale «Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali», cosi' come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; Visto il «regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, l'art. 1014, rubricato «Riserve di posti nel pubblico impiego», e l'art. 678, rubricato «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari»; Visto l'Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010, tra l'Amministrazione e le OO.SS., e successive integrazioni; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 del citato decreto-legge concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l'art. 15, comma 2-ter del citato decreto-legge, rubricato «Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale»; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1, commi 145-149; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22, recante «Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale»; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36, recante «Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il «Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della Commissione RIPAM», adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 31 luglio 2020; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio all'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto il Piano triennale del fabbisogno di personale - atto di programmazione 2019-2021 del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo adottato con atto del segretario generale in data 13 gennaio 2021; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, rep. n. 34, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale "Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura»", nonche' l'art. 6, comma 3, ai sensi del quale "Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il «Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici», adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che proroga al 31 luglio 2021 lo stato emergenziale; Visto, in particolare, l'art. 1-bis, comma 1, del suindicato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale «Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonche' di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato centocinquanta unita' di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui cento unita' appartenenti alla posizione economica F2 e cinquanta unita' appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva»; Visto il comma 2 del medesimo art. 1-bis, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unita' di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale»; Verificata la corrispondenza di posti vacanti in dotazione organica per i profili professionali di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza e di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza; Considerato che, per l'espletamento del concorso pubblico inteso al reclutamento a tempo indeterminato di cento unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla Seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, il Ministero della cultura intende avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Visto l'art. 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sopra richiamata, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato [...] effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti»; Visto, altresi', il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare l'art. 1, comma 2, ai sensi del quale «I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti regionali [...]»; Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopra richiamato, «L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: [...] b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'»; Tenuto conto dell'Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010, tra l'Amministrazione e le OO.SS., e successive integrazioni, sopra richiamato, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'accesso dall'esterno al profilo di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza avviene «mediante le procedure previste dalla legge del 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni»; Ritenuto, pertanto, che il reclutamento di cinquanta unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla Seconda area funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza di cui all'art. 1-bis, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, debba avvenire mediante le procedure di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, attraverso apposito avviso di selezione del Ministero della cultura da adottare sulla base del presente decreto; Preso atto, inoltre, che per le finalita' di cui all'art. 1-bis, comma 3, del suindicato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e' autorizzata «la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Il presente decreto disciplina il concorso pubblico per il reclutamento, a tempo indeterminato, di cento unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, e la procedura selettiva per il reclutamento, a tempo indeterminato, di cinquanta unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, nei ruoli del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 1-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. 2. Con riferimento al concorso pubblico inteso al reclutamento di cento unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F2, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza - di seguito concorso pubblico - il Ministero si avvale della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui alle premesse, fatte salve comunque le competenze della Commissione esaminatrice. A tal fine, la Commissione RIPAM si avvale del personale messo a disposizione da Formez PA. 3. Il suddetto concorso pubblico di cui al comma 2 e' finalizzato alla copertura di posti presso gli uffici, centrali e periferici, del Ministero ubicati nei seguenti istituti e luoghi della cultura: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Per la procedura selettiva, intesa al reclutamento di cinquanta unita' di personale non dirigenziale appartenenti alla seconda area funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza - di seguito procedura selettiva - il reclutamento avviene, ai sensi dell'art. 16, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla base di apposito avviso di selezione del Ministero della cultura, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente. 5. La suddetta procedura selettiva di cui al comma 4 e' finalizzata alla copertura di posti presso gli uffici del Ministero ubicati nei seguenti istituti e luoghi della cultura: Parte di provvedimento in formato grafico 6. Per ambedue le procedure, concorsuale e selettiva, di cui al comma 1 del presente articolo, il relativo bando e il relativo avviso di selezione saranno resi noti con avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 7. Ferme restando le forme di pubblicita' legale di cui sopra, i medesimi avvisi saranno altresi' resi noti mediante tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero nella sezione «Trasparenza». 8. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano e' delegato a bandire entrambe le procedure di cui al comma 1 per il reclutamento delle unita' di personale da assegnare agli uffici del Ministero della cultura situati all'interno della stessa provincia.
Art. 2 Presentazione delle domande di partecipazione - Termini e modalita' 1. Con esclusivo riferimento al concorso pubblico di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line riferito alla presente procedura, utilizzando la piattaforma digitale che sara' resa disponibile a tal fine. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere effettuati entro il termine previsto dal relativo bando di concorso, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono valide le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle di cui al presente comma. 2. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 3. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando relativo al concorso. 4. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andra' opportunamente documentato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. 5. Per lo svolgimento del predetto concorso pubblico, il bando di concorso puo' fissare, ai sensi dell'art. 35, comma 5.1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contributo di ammissione per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro, da corrispondere, a pena di esclusione, prima della presentazione della domanda. Detto contributo di partecipazione non e' rimborsabile. 6. Con precipuo riferimento alla procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto, l'avviamento a selezione avviene a cura esclusiva dei Centri per l'impiego territorialmente competenti. Pertanto, i soggetti interessati non dovranno inoltrare alcuna domanda di partecipazione al Ministero della cultura.
Art. 3 Svolgimento delle procedure - Prove 1. Per lo svolgimento del concorso pubblico di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e' previsto lo svolgimento di prove d'esame, consistenti in una sola prova scritta e in una eventuale prova orale. Le materie oggetto d'esame saranno indicate nel bando relativo al concorso. E' prevista altresi' una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale. 2. Nell'ambito delle medesime prove relative al predetto concorso pubblico si procedera' altresi' all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Con riferimento allo svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, i lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste di collocamento delle circoscrizioni territorialmente competenti. Al riguardo, e' previsto lo svolgimento di prove intese a verificare l'idoneita' dei medesimi lavoratori a svolgere le mansioni relative al predetto profilo professionale, secondo quanto sara' stabilito dall'Avviso di selezione del Ministero della cultura da adottare sulla base del presente decreto. Le prove non comporteranno valutazione comparativa tra i candidati.
Art. 4 Assunzione 1. L'assunzione dei vincitori del concorso pubblico e della procedura selettiva, oggetto del presente decreto, avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico di cui all'art. 1, comma 2, sono invitati, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio piu' elevato secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, a scegliere una sede di assegnazione tra quelle disponibili. Detti candidati sono assunti in prova, secondo la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali richiamato in premessa e nel rispetto delle disposizioni di legge, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, della Seconda area funzionale, fascia retributiva F2, del Ministero della cultura. 3. I lavoratori utilmente selezionati nell'ambito della procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 4, sono invitati, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria, a scegliere una sede di assegnazione tra quelle disponibili. I medesimi lavoratori sono nominati in prova ed immessi in servizio, secondo la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali richiamato in premessa e nel rispetto delle disposizioni di legge, nel profilo professionale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza, della Seconda area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero della cultura. 4. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori del predetto concorso pubblico e dei lavoratori utilmente selezionati nell'ambito della procedura selettiva, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili a seguito di rinunce ovvero interruzioni a vario titolo del rapporto di lavoro instaurato con il Ministero della cultura, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova come disciplinato dall'art. 14 del C.C.N.L. comparto Funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro che siano gia' stati assegnati ad altra sede in qualita' di vincitori del concorso pubblico e della procedura selettiva, oggetto del presente decreto. 5. Il personale assunto all'esito delle procedure oggetto del presente decreto e' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Art. 5 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, con riferimento al concorso pubblico di cui all'art. 1, comma 2, le disposizioni del bando di concorso, e con riferimento alla procedura selettiva di cui all'art. 1, comma 4, le disposizioni dell'avviso di selezione, nonche' le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' sul sito istituzionale del Ministero della cultura. Roma, 30 giugno 2021 Il Ministro della cultura: Franceschini Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta