Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 10-09-2021
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 10-10-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di millequattrocentonove allievi finanzieri - Anno 2021. ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 10-09-2021
Data Scadenza bando 10-10-2021
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (Scad. 10-10-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di millequattrocentonove allievi finanzieri - Anno 2021.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36,  commi
22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a taluni requisiti
di partecipazione al concorso per i volontari delle Forze armate; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle
Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n.  28,  concernente  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti» e, in  particolare,
l'art. 19 che ha modificato l'art. 3, nota 2, dell'allegato A,  parte
I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in  materia  di  processo  civile»  e,  in  particolare   l'art.   32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Vista legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302, del 29
dicembre 2017 e, in particolare, l'art. 1, comma 287, che  autorizza,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, il reclutamento, tra l'altro, di n. 325 allievi  finanzieri,
a decorrere dal 1º ottobre 2020; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302, del 31
dicembre 2018 e, in particolare, l'art. 1, comma 381, che  autorizza,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, il reclutamento, tra l'altro, di duecentoventisette  allievi
finanzieri, non prima del 1º ottobre 2020; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 322, del 30
dicembre 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 984, che  autorizza,
in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente, il reclutamento, tra l'altro, di n. 600 allievi  finanzieri,
non prima del 1º ottobre 2021; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2014,  n.  8,  recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
Amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244» e, in particolare, l'art. 10; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  «Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art.  73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 51, del 29 febbraio 2020  e
in particolare, l'art. 19, comma 1, che autorizza, in  aggiunta  alle
facolta'   assunzionali   previste   a   legislazione   vigente,   il
reclutamento, tra l'altro, di venti allievi finanzieri, non prima del
1º ottobre 2021; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme  per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai
sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006,  recante  «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati  e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  del  6  luglio  2020,
recante «Prescrizioni tecniche per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da Covid-19»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 152279, datata  1°  giugno  2021,  registrata  all'Ufficio
centrale del bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   Autorita'
gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,   riguardante   le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del
citato decreto ministeriale 17 maggio  2000,  n.  155,  e  successive
modificazioni; 
    Considerato che: 
      al   fine   di   accrescere   l'efficienza   della   componente
specialistica Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)  del  Corpo
della guardia di finanza, si rende necessario destinare  -  ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 199/95  -
centoquarantasette unita' al reclutamento di personale del  ruolo  di
base da avviare  al  conseguimento  della  relativa  specializzazione
sottoponendo i candidati di ambo i sessi a prove di efficienza fisica
e all'ulteriore accertamento dell'idoneita' al servizio nel peculiare
settore d'Istituto, nel cui ambito e' richiesto  il  superamento  dei
medesimi parametri minimi di idoneita'; 
      conseguentemente,    delle     residue milleduecentosessantadue
unita', ottocentoottantatre unita'  sono  da  riservare  -  ai  sensi
dell'art. 703 del richiamato decreto legislativo n.  66/2010  (Codice
dell'ordinamento miliare) - ai volontari in  ferma  prefissata  delle
Forze armate; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Valutata l'opportunita' di prevedere che, alle prove  concorsuali
successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque un
numero di concorrenti idonei sufficiente a  garantire  un'adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2021, un pubblico concorso, per  titoli
ed  esami,  per  il  reclutamento  di  millequattrocentonove  allievi
finanzieri cosi' ripartiti: 
      a) millecentonovantanove del contingente ordinario di cui: 
        1)  settecentotrantasei  riservati  ai  volontari  in   ferma
prefissata delle Forze armate; 
        2) quattrocentosessantatre destinati  ai  cittadini  italiani
secondo la seguente suddivisione: 
          a) centoquarantasette da  avviare  al  conseguimento  della
specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»; 
          b) trecentosedici non specializzati; 
      b) duecentodieci del contingente di mare di cui: 
        1)  centoquarantasette  riservati  ai  volontari   in   ferma
prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: 
          a)  quarantadue   da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione nocchiere; 
          b)  sessantatre   da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione motorista navale; 
          c)  quarantadue   da   avviare   al   conseguimento   della
specializzazione operatore di sistema; 
      2) sessantatre destinati ai cittadini italiani  ripartiti  come
segue: 
        a)   diciotto   da    avviare    al    conseguimento    della
specializzazione nocchiere; 
        b)   ventisette   da   avviare   al    conseguimento    della
specializzazione motorista navale; 
        c)   diciotto   da    avviare    al    conseguimento    della
specializzazione operatore di sistema. 
    2.  Ai  cittadini  italiani   in   possesso   dell'attestato   di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di  cui
al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati: 
      a) due posti di quelli di cui al comma  1,  lettera  a),  punto
2)(a); 
      b) sedici posti di quelli di cui al comma 1, lettera a),  punto
2)(b). 
    3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno  solo  dei
contingenti/specializzazioni e delle categorie di  posti  di  cui  ai
precedenti commi 1 e 2. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a)  prova  scritta   di   preselezione,   consistente   in   un
questionario a risposta multipla di cultura generale; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i
relativi posti; 
      f) valutazione dei titoli. 
    5. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza. 
    6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili  anche  connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
«COVID-19», la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori anche sulla base del numero di assunzioni  complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti e condizioni 
                    per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento  del
ventiseiesimo anno  di  eta'.  Il  limite  anagrafico  massimo  cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro  che,  alla
data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  del  diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione
ai corsi per il conseguimento della laurea, a eccezione dei volontari
delle Forze armate in servizio al 31 dicembre 2020  ovvero  congedati
entro tale data a cui e' richiesto, se concorrono per i posti a  loro
riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      d) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati,
non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione  della
pena ai sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura  penale  per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a  misure  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
      h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di  polizia,  a
eccezione, per il  contingente  ordinario,  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per  il  contingente  di
mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 
      i) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia. 
    2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
possono partecipare alle riserve di posti di cui all'art. 1: 
      a) comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b),  numero  1),  i
volontari in ferma prefissata delle Forze armate: 
        1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data  di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di  partecipazione,  siano  in
servizio da  almeno  sette  mesi  continuativi  ovvero  collocati  in
congedo al termine della ferma annuale, nonche'  quelli  in  rafferma
annuale (c.d. «VFP1T») in servizio; 
        2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in  congedo  alla
medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro  che  si
trovino  in  rafferma  biennale.  L'eventuale  sopravvenuta  rafferma
biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
concorso non comporta la perdita del presente requisito; 
      b) comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (livello «B2») o superiore. 
    3. I requisiti di cui  ai  commi  1  e  2,  se  non  diversamente
indicato, devono essere posseduti - a pena di esclusione dal concorso
- alla data di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
relativa  domanda  di  partecipazione  e  alla  data   di   effettivo
incorporamento. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo: https://concorsi.gdf.gov.it -  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti, oltre a essere in possesso di un account  di
posta elettronica  certificata  (PEC),  devono  munirsi  di  uno  dei
seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali  SPID  sono  disponibili  sul  sito
ufficiale dell'Agenzia per  l'Italia  digitale  (AgID)  all'indirizzo
www.spid.gov.it; 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE)  rilasciata  dal
comune di residenza.  Le  modalita'  con  le  quali  i  candidati  in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it 
    Ultimata  la  registrazione  al  portale,  i  candidati   possono
compilare il form  della  domanda  di  partecipazione,  raggiungibile
tramite la propria area riservata,  e  concluderne  la  presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata. 
    Ai titolari di credenziali di accesso tramite «codice  fiscale  e
password» e' garantita la presentazione della domanda solo sino al 30
settembre  2021.  Dopo  tale  termine,  l'accesso  al  portale  e  la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione   sono   consentiti
esclusivamente tramite i sistemi di identificazione digitale SPID e/o
CIE. 
    3. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
devono fornire il numero identificativo dell'istanza  («ID  istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    4. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione,  e'  considerata  comunque   valida   l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAF2021@pec.gdf.it entro le ore  14,00
del trentesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo:  https://concorsi.gdf.gov.it  o   secondo   le
modalita' di cui al comma 4, possono essere modificate esclusivamente
entro i termini di cui ai commi 1 e 4. 
    6.  Eventuali  variazioni  di  recapiti  e   di   stato   civile,
intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e  4  devono
essere comunicate  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
concorsoAF2021@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) il contingente/specializzazione e categoria di posti per  il
quale intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
      e) di godere dei diritti civili e politici; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con
l'indicazione delle date di arruolamento e, se del  caso,  quella  di
congedo,  nonche'  della   denominazione   dell'ultimo   Comando/ente
militare di servizio; 
      h) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      i) il  titolo  di  studio  di  cui  e'  in  possesso  indicando
l'istituto presso il quale e' stato conseguito; 
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia,  a   esclusione,   per   il   contingente   ordinario,   dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e,  per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 
      m)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      n) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia; 
      p)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di   cui
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n.  487  e/o  maggiorativi  di  punteggio  di  cui  agli
allegati richiamati all'art. 19. Al riguardo, si precisa che e' onere
del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e  la
tempistica indicate all'art. 6,  comma  3,  la  documentazione  o  le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 
      q) di aver preso visione di quanto previsto al successivo  art.
24 in tema di assegnazioni e permanenza alle sedi di servizio. 
    2. All'atto della compilazione della domanda  di  partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e  il
livello  del  titolo  posseduto,  indicando  la  lingua  (italiana  o
tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta di
preselezione. 
    3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono: 
      a) indicare l'eventuale prova facoltativa di efficienza  fisica
che intendono sostenere, scelta tra: 
        1) corsa piana cento metri e prova di nuoto venticinque metri
stile libero, se concorrenti per il contingente ordinario; 
        2) corsa piana cento metri e  piegamenti  sulle  braccia,  se
concorrenti per il contingente di mare; 
      b) dichiarare di essere a  conoscenza  delle  disposizioni  del
bando di  concorso  e,  in  particolare,  degli  articoli  11  e  20,
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
scritta di preselezione nonche' le modalita' di notifica dei relativi
esiti, di convocazione per le prove successive e  di  notifica  delle
graduatorie finali di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 26 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'Amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi  1  e  4,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato; 
      b) non siano corredate dal pdf  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo documento di riconoscimento, se previsto; 
      c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano con  modalita'  differenti  da
quelle previste; 
      d) pervengano all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoAF2021@pec.gdf.it  in  assenza  dei  relativi  presupposti  o
comunque oltre i termini previsti per la presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4. A  tale
fine,  fa  fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di   avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per  i  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  di
preselezione di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento,  ai  fini
della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,
provvede, tramite i Reparti del corpo territorialmente competenti,  a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti e per coloro che  concorrono  per  i  posti  non
riservati ai volontari in ferma  prefissata  delle  Forze  armate,  i
seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 
    2. I volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  convocati
per sostenere le prove di  efficienza  fisica  di  cui  all'art.  12,
devono consegnare in tale sede: 
      a) un estratto della documentazione  di  servizio  conforme  al
modello in allegato 2, redatto e firmato, per i militari: 
        1)  in  servizio,  dal   Comandante   del   reparto/ente   di
appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto  deve  essere  chiuso  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso; 
        2) in congedo,  dall'ufficiale  responsabile/funzionario  del
Distretto  militare/Centro  documentale   militare   competente   per
territorio o residenza; 
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). In assenza di  tale  attestazione,  le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto  della  documentazione  di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo  di
servizio. 
    3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare  in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso  di  uno  o  piu'
titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 9, 10, 11, 12 e
13 al bando e/o di  quelli  preferenziali  di  cui  all'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  anche
se non indicati nella domanda  di  partecipazione  purche'  posseduti
alla data di scadenza dei termini di presentazione della  stessa.  In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento  delle  prove  di  efficienza  fisica,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoAF2021@pec.gdf.it In tal caso,  fa  fede  la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in  presenza  della
«ricevuta di avvenuta consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo   sostenimento   della   prova   di    efficienza    fisica
l'Amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  del  punteggio  maggiorativo  e/o   della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova
di efficienza fisica. 
    4. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti  agli  interessati  per  essere  regolarizzati   entro   i
successivi trenta giorni. 
    5. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del corpo: 
      a) sottocommissione per la valutazione della prova  scritta  di
preselezione, delle prove di efficienza fisica e dei titoli e per  la
formazione delle graduatorie finali di merito,  composta  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo  accertamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno quattro
ufficiali medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
almeno due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore  a  quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  corpo,
composta da un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali  periti
selettori della Guardia di finanza, membri; 
      e)  sottocommissione  per  l'accertamento   dell'idoneita'   al
servizio «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»,  composta  da
almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i  lavori  di  rispettiva  competenza
possono avvalersi: 
      a)  di  personale   di   sorveglianza,   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi. 
                               Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice. 
                               Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni  momento,  su
proposta del Centro di reclutamento, l'esclusione dei concorrenti non
in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 
    2. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita' o un documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
                   Data e modalita' di svolgimento 
                 della prova scritta di preselezione 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione, sosterranno, a partire dal  25  ottobre  2021,  la  prova
scritta di preselezione  consistente  nella  somministrazione  di  un
questionario composto da novanta domande a risposta multipla di cui: 
      a)   trentacinque    volte    ad    accertare    le    abilita'
logico-matematiche; 
      b)   venticinque   volte    ad    accertare    la    conoscenza
orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; 
      c) trenta vertenti su argomenti di storia, educazione civica  e
geografia (dieci per ogni materia). 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova  e,  in
caso  di  proroga  dello  stato  di  emergenza   epidemiologica,   le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  «COVID-19»,  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo  (esclusi  i
giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art.  3,  comma  1,
mediante  avviso  pubblicato  sul   portale   attivo   all'indirizzo:
https://concorsi.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni con
il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51  -  Roma
(numero verde: 800669666). 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per  sostenere  la  prova  scritta  di  preselezione,  sono
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo
quanto previsto all'art. 18, comma 1. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5.  I  concorrenti  per   i   posti   riservati   ai   possessori
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto
richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere,
la  prova  scritta  di  preselezione  in  lingua   tedesca,   possono
richiedere,  sul  posto,  l'assistenza   di   personale   qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni
nonche' elaboratori di calcolo.  Eventuali  apparecchi  telefonici  e
ricetrasmittenti  o,  comunque,  di  comunicazione,   devono   essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a). 
    8. La banca dati contenente i quesiti che  saranno  somministrati
ai candidati in sede  di  prova  non  sara'  pubblicata.  Le  domande
relative alle materie di cui al comma 1, lettera c), verteranno sugli
argomenti elencati in allegato 3. 
    Sul  portale  attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai  concorsi,  saranno  resi  disponibili  due
questionari-tipo  contenenti  domande  tratte  dalla  banca  dati  in
argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare,  da  parte  dei  candidati,  saranno  rese   disponibili
informazioni utili sul citato portale. 
    10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),
provvede a: 
      a) somministrare i test; 
      b) revisionare e attribuire a ciascun  candidato  un  punto  di
merito da zero a  sessanta,  pari  alla  conversione  aritmetica  del
punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    11. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alle
prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12, i candidati: 
      a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi: 
        1) millequattrocentosettantadue posti della  graduatoria  dei
volontari delle Forze armate; 
        2) quattrocentoventi posti della  graduatoria  dei  cittadini
italiani che concorrono per i posti  per  la  specializzazione  «Anti
terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»; 
        3) seicentotrentadue posti della  graduatoria  dei  cittadini
italiani; 
        4) sei posti della graduatoria dei possessori  dell'attestato
di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono  per  i  posti  loro
riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a); 
        5)  trentadue  posti   della   graduatoria   dei   possessori
dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per
i posti loro riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b); 
      b) del contingente di mare, classificatisi nei primi: 
        1) ottantaquattro posti della graduatoria dei volontari delle
Forze armate che concorrono  per  i  posti  per  la  specializzazione
nocchiere; 
        2) centoventisei posti della graduatoria dei volontari  delle
Forze armate che concorrono  per  i  posti  per  la  specializzazione
motorista navale; 
        3) ottantaquattro posti della graduatoria dei volontari delle
Forze armate che concorrono  per  i  posti  per  la  specializzazione
operatore di sistema; 
        4) trentasei posti della graduatoria dei  cittadini  italiani
che concorrono per i posti per la specializzazione nocchiere; 
        5) cinquantaquattro posti  della  graduatoria  dei  cittadini
italiani che concorrono per i posti per la specializzazione motorista
navale; 
        6) trentasei posti della graduatoria dei  cittadini  italiani
che concorrono per i  posti  per  la  specializzazione  operatore  di
sistema. 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso  noto,
a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo  all'indirizzo:
https://concorsi.gdf.gov.it e presso l'Ufficio centrale relazioni con
il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51  -  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 
    13.  I  candidati  risultati  idonei  alla   prova   scritta   di
preselezione, senza attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza -  alle
prove  di  efficienza  fisica,   agli   accertamenti   di   idoneita'
psico-fisica  e  a  quelli  di  idoneita'  attitudinale  secondo   il
calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso  che  sara'
reso noto sul portale e presso l'ufficio di cui al precedente comma a
partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e  festivi)
a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della  prova
scritta di preselezione  di  cui  al  medesimo  comma.  Per  esigenze
organizzative,  le   convocazioni   potranno   avvenire   anche   per
contingente, specializzazione e/o sesso. 
    Per coloro che concorrono per i  posti  per  la  specializzazione
«Anti  terrorismo  e  pronto  impiego   (A.T.P.I.)»,   le   date   di
convocazione alla fase selettiva di cui al successivo art. 16 saranno
comunicate  in  sede  di  notifica  dell'idoneita'   all'accertamento
attitudinale. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  a)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione  alle
prove di efficienza fisica consistenti: 
      a) per il contingente ordinario, nei seguenti esercizi ginnici: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e
piegamenti sulle braccia; 
        2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e  prova
di nuoto 25 m. stile libero; 
      b) per il contingente di mare, nei seguenti esercizi ginnici: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e
prova di nuoto 25 m. stile libero; 
        2) prova facoltativa a  scelta  tra  corsa  piana  100  m.  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove  facoltative  di  efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri  minimi  previsti  per
singolo  contingente/specializzazione,  anche  in  una   sola   delle
discipline obbligatorie, di cui alla tabella in allegato 4, determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 
    4. Al candidato risultato idoneo e'  attribuita,  ai  fini  della
redazione della graduatoria finale di merito relativa alla  categoria
di posti per la quale concorre, una maggiorazione di  punteggio  pari
alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in  quella
facoltativa eventualmente sostenuta. 
    5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove  di  efficienza
fisica devono essere in  possesso  di  un  certificato  in  corso  di
validita'  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive  modificazioni,
rilasciato  da  medici  specializzati   in   medicina   dello   sport
appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  Servizio  sanitario
nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati. 
    6. Le aspiranti devono altresi' produrre un  test  di  gravidanza
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica, risultino in  stato  di  gravidanza  sono  ammesse
d'ufficio,  con  provvedimento   del   Comandante   del   Centro   di
reclutamento, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a
svolgere le prove di cui al comma 1 e i  successivi  accertamenti  di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le  aspiranti  che
concorrono per i posti per la  specializzazione  «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)», di idoneita'  al  servizio  nel  predetto
comparto,  nell'ambito  del  primo  concorso  utile  successivo  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessi  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria del presente concorso. 
    7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui  al  comma  6  dovranno  essere  presentati,  in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove  di
efficienza fisica, ovvero alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n.  18  -
00122 Roma/Lido di Ostia entro  il  giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle suddette prove; 
      b)  inviati,  qualora  redatti  in  originale  come   documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82,  e  successive  modifiche,  ovvero  attestati,  a  norma
dell'art. 22 del medesimo decreto,  con  firma  digitale  del  medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria  che  l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoAF2021@pec.gdf.it In tal caso, fa  fede  la  data
riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»  purche'  in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    8. Fermo restando  quanto  previsto  all'art.  18,  comma  1,  il
Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
a), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a  data  non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione  il
candidato: 
      a) per il quale, nel giorno  di  effettivo  sostenimento  delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale  o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6; 
      b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoAF2021@pec.gdf.it A tale  fine,
fa fede la data riportata sulla «ricevuta di  avvenuta  accettazione»
purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    9. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o  che,
impossibilitati   a   sostenere   le   prove,   non   presentino   la
documentazione di cui al  comma  8,  lettera  b),  sono  esclusi  dal
concorso. Sono parimenti  esclusi  i  candidati  che,  rinviati,  non
esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione  e
prima dell'inizio delle prove. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 13 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
provvede all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei  confronti  dei
candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui  all'art.  12
in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita
medica  di  primo  accertamento  effettuata  presso  il   Centro   di
reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n.  18
- 00122 Roma/Lido di Ostia. 
    2.  Per  il  conseguimento   dell'idoneita'   psico-fisica,   gli
aspiranti  devono  risultare  in  possesso  del   profilo   sanitario
compatibile con  l'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  nel  Corpo,
stabilita  dal  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni, e dalle  direttive  tecniche  adottate  con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza  disponibili
sul sito internet del corpo www.gdf.gov.it - In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni,  che  ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; 
      b) visus, i candidati che concorrono per il: 
        1)  contingente  ordinario   e   per   quello   di   mare   -
specializzazione  motorista  navale  devono  essere  in  possesso  di
un'acutezza visiva uguale o  superiore  a  complessivi  16/10  e  non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno  raggiungibile  anche  con
correzione diottrica secondo i parametri  specificati  al  punto  17,
lettera p) delle citate direttive  tecniche  cui  si  rinvia  per  il
dettaglio; 
        2) contingente ordinario - specializzazione «Anti  terrorismo
e pronto impiego (A.T.P.I.)» e per quelle di mare -  specializzazioni
nocchiere e operatore  di  sistema,  devono  essere  in  possesso  di
un'acutezza visiva uguale o  superiore  a  complessivi  16/10  e  non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza  correzione;  campo
visivo e motilita' oculare  normali;  senso  cromatico  normale  alle
tavole pseudo-isocromatiche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        1)  sulla  testa,  sul   collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7 vertebra  cervicale  cd.  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        2)  nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
nocchiere  non  devono  essere  altresi'  affetti   dalle   ulteriori
imperfezioni,  infermita'  e  condizioni  somato-funzionali  di   cui
all'elenco in allegato 5. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  ulteriori  giornate  di  attivita'   rispetto   al
calendario reso noto con avviso di cui all'art. 11, comma 13. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo  svolgimento  degli  esami  e  delle
visite  di  cui  al  comma  3,  hanno  gia'  conseguito   l'idoneita'
psico-fisica al servizio  incondizionato  nel  Corpo  nell'ambito  di
altri concorsi indetti dalla  Guardia  di  finanza,  sono  sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente Sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b) e' immediatamente comunicato all'interessato il  quale,
qualora non idoneo, puo'  contestualmente  presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        1)  matassine  colorate  per  i  candidati  del   contingente
ordinario e del contingente  di  mare  -  specializzazione  motorista
navale; 
        2) tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono
per i  posti  del  contingente  ordinario  -  specializzazione  «Anti
terrorismo  e  pronto  impiego»  e  per  il  contingente  di  mare  -
specializzazioni nocchiere e operatore di sistema; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di primo e di secondo livello. 
    7.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui al  comma  6,  lettere  a)  e  b),  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di primo livello, sospende  gli  accertamenti  sanitari
nelle more dell'esito del test  di  secondo  livello,  all'esito  del
quale, se confermata  la  positivita',  dichiara  la  non  idoneita';
diversamente, l'aspirante sara'  riconvocato  per  essere  sottoposto
agli ulteriori accertamenti sanitari. 
    8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che  hanno  determinato  l'esclusione   (modello   in   allegato   6)
rilasciata -  inderogabilmente  entro   il   decimo   giorno   solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla  visita
medica di primo accertamento - da una struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  da  una  struttura  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale. In  tale  ultimo  caso,  il  Centro  di
reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento  -  reparto  Concorsi  -  ufficio
procedure reclutative - sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido  di  Ostia  perentoriamente  entro  il
termine comunicato dal predetto reparto. 
    Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere
inviata,  in  alternativa,   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
      b) Non e' accolta: 
        (1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 6; 
        (2) in caso di omessa presentazione ovvero  di  presentazione
di documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    9. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e),  sono  parimenti  ammessi,  con  riserva,  gli  aspiranti
giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta  di  cui  al
comma 6. 
    10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    11. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 9, la  sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  6  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 8, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    12. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui  sia  stato  riconvocato
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    13.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  Sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 14 
 
                 Documentazione da produrre in sede 
             di accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento  devono  presentare,
in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico  in  cabina  silente  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve  essere  rilasciata
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il  Centro  di  reclutamento  potra'  eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) un certificato medico (format in allegato 7) rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso  femminile,  un  ulteriore  test  di  gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque  giorni  qualora  non  piu'
valido quello presentato ai fini  del  sostenimento  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 12. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 12, comma 6. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e g),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si  presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data  i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 15 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere consultati testi o altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera d). 
    5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 16 
 
               Accertamento dell'idoneita' al servizio 
            «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» 
 
    1.  I  candidati  che  concorrono  per  i  posti  destinati  alla
specializzazione «Anti terrorismo  e  pronto  impiego  (A.T.P.I.)»  e
idonei alle precedenti fasi concorsuali, sono convocati  a  cura  del
Centro  di   reclutamento   presso   la   Scuola   addestramento   di
specializzazione della Guardia  di  finanza  di  Orvieto  per  essere
sottoposti, a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettera e), alla verifica dell'idoneita' al servizio nello  specifico
comparto. 
    2. La fase selettiva consiste nello  svolgimento  degli  esercizi
ginnici e  del  circuito  di  coordinazione  motoria  secondo  quanto
riportato nell'allegato 8. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle di cui  al  citato  allegato  8  anche  in  una  sola  prova,
determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 
    4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito,  al
candidato  risultato  idoneo  e'  attribuita  una  maggiorazione   di
punteggio pari alla somma dei punti conseguiti in ciascun esercizio e
nel circuito di coordinazione motoria. 
    5. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale,  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  all'art.
12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma  5  dovra'  essere
nuovamente prodotto solo se non piu' valido quello presentato ai fini
del sostenimento delle prove di efficienza fisica. 
    6. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari  sono  esclusi
dal concorso. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 17 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta   di   preselezione,   le   prove   di   efficienza   fisica,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di  quella
al servizio Anti terrorismo e pronto  impiego  (A.T.P.I.),  previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e'  escluso  dal
concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di  espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, e,
nei casi di mancata  presentazione,  esclusivamente  per  documentate
cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel  rispetto  del  calendario  di  svolgimento  delle
stesse.  L'istanza  deve  essere  inviata  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAF2021@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti  e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 18, comma 1. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 18 
 
                 Rinvio dei candidati in conseguenza 
              di misure di contenimento del «COVID-19» 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  4,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoAF2021@pec.gdf.it e corredata da scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
    3. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa  dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle   analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo  i
seguenti criteri: 
        1) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
preselezione e il punteggio incrementale  ottenuto  nel  corso  delle
prove di efficienza fisica sono confermati; 
        2)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 13. 
    4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai
sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei  posti
di cui all'art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza
di rinvio. 
                               Art. 19 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
procede, nei confronti  dei  candidati  risultati  idonei  alle  fasi
selettive previste per  il  comparto/specializzazione  per  la  quale
concorrono, alla valutazione  dei  titoli  secondo  quanto  riportato
negli allegati da 9 a 13. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita'  di
cui all'art. 6, comma 3. 
                               Art. 20 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per   ciascuna
categoria e specializzazione dei  contingenti  ordinario  e  di  mare
nonche' per i posti riservati ai  possessori  dell'attestato  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali selettive previste per il  comparto/specializzazione  per
la quale concorrono. 
    3. Le graduatorie finali  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo di  merito
conseguito dai  concorrenti  calcolato  sommando  i  seguenti  valori
numerici: 
      a)  punto  di  merito   ottenuto   nella   prova   scritta   di
preselezione; 
      b) eventuale punteggio incrementale  ottenuto  nelle  prove  di
efficienza fisica; 
      c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto  alla
fase di accertamento dell'idoneita' al servizio  «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)»; 
      d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di  uno
o piu' titoli. 
    4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si  terra'
conto - per quanto compatibili - dei titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto  di
cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013  n.  69,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in  assenza  di
titoli di preferenza, sara' preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della  legge  15  maggio
1997 n. 127, come modificato dall'art. 2, comma  9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne  attesta  il  possesso,  siano  stati  prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori  i  candidati  che,  nell'ordine  delle  stesse,
risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
    6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o  piu'  prove  e  accertamenti  di  cui  agli
articoli 12, 13, 15  e  16,  nell'ambito  del  primo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato  di  temporaneo  impedimento
saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito  della  presente
procedura  reclutativa  e,  se  nominate  vincitrici,  avviate   alla
frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso
cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del   presente   concorso   e
l'iscrizione in  ruolo  avverra'  secondo  quanto  previsto  all'art.
14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,  e  successive
modificazioni.   Gli   effetti   economici   della   nomina   saranno
riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista  per  i
militari  appartenenti  al   corso   di   formazione   effettivamente
frequentato. 
    7. Qualora per mancanza di candidati idonei  non  possano  essere
ricoperti, in tutto o in parte, i posti: 
      a) riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  le
unita' resesi disponibili saranno rispettivamente devolute agli altri
candidati iscritti nelle graduatorie finali  di  merito  relative  ai
posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera (a), punto (2); 
      b) del contingente ordinario  riservati  alla  specializzazione
A.T.P.I.,  gli  stessi  sono  conferiti  in   aumento   al   medesimo
contingente e ripartiti nella misura percentuale stabilita  dall'art.
703 del Codice dell'ordinamento militare; 
      c) riservati ai volontari delle Forze armate, le unita'  resesi
disponibili nell'ambito: 
        1) del contingente ordinario sono: 
          a) equamente ripartite e/o conferite in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': 
          specializzazione nocchiere; 
          specializzazione motorista navale; 
          specializzazione operatore di sistema; 
          b) laddove cosi' non ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati per il medesimo contingente  ordinario  ai  cittadini
italiani che concorrono  per  i  posti  destinati  al  personale  non
specializzato  e,  qualora  ulteriormente  non  ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso  per  la
medesima categoria  del  contingente  di  mare  secondo  l'ordine  di
priorita' di cui al precedente punto (a); 
        2) del contingente di mare sono: 
          a) conferite in aumento ai posti a concorso riservati  alla
medesima categoria delle restanti specializzazioni; 
          b) laddove cosi' non ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati alla medesima categoria nell'ambito  del  contingente
ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, nell'ordine: 
          equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai cittadini italiani
secondo priorita' di cui al precedente punto (1)(a); 
          ai posti destinati, nell'ambito del contingente  ordinario,
ai cittadini  italiani  che  concorrono  per  i  posti  destinati  al
personale non specializzato; 
      d)  destinati  ai  cittadini   italiani,   le   unita'   resesi
disponibili nell'ambito: 
        1)  del  contingente   ordinario   per   il   personale   non
specializzato sono: 
          a) equamente ripartite e/o conferite in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di  mare  secondo  l'ordine  di  priorita'  di  cui  alla
precedente lettera c), punto (1)(a): 
          (b) laddove cosi' non ricoperte, conferite  in  aumento  ai
posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai  volontari
delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale
ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, sempre  secondo
l'ordine di priorita'  di  cui  alla  precedente  lettera  c),  punto
(1)(a); 
        2) del contingente di mare sono: 
          a) conferite in aumento ai posti a concorso riservati  alla
medesima categoria delle restanti specializzazioni; 
          b) laddove cosi' non ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati ai cittadini italiani che concorrono per i posti  non
specializzati del contingente ordinario e, qualora ulteriormente  non
ricoperte, nell'ordine: 
          equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare,  ai  volontari  delle
Forze armate secondo la priorita' di cui alla precedente lettera  c),
punto (1)(a); 
          ai posti destinati, nell'ambito del contingente  ordinario,
ai volontari delle Forze armate. 
    8. Le graduatorie  sono  rese  note  con  avviso  pubblicato  sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile  n.  51  -  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 21 
 
                  Ammissione al corso di formazione 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 6, i vincitori sono ammessi a  un  corso  di
formazione in qualita'  di  allievi  finanzieri,  previo  superamento
della visita medica di incorporamento,  alla  quale  sono  sottoposti
prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il
Servizio  sanitario  del  reparto  di  istruzione,  avvalendosi,   se
necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture  del  Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, al  fine  di  accertare  il
mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. Per oggettive esigenze  organizzative  e  logistiche  che  non
consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso
gli istituti di istruzione, l'Amministrazione si riserva la  facolta'
di articolare il corso di formazione in piu'  cicli  aventi  identico
ordinamento didattico. A tutti i  frequentatori  sara'  riconosciuta,
previo  superamento  degli  esami  finali  del   ciclo   addestrativo
frequentato, la medesima decorrenza giuridica di  arruolamento  degli
incorporati del primo  ciclo  da  cui  decorre  la  ferma  volontaria
prevista al comma 5 dell'art. 8 del  decreto  legislativo  12  maggio
1995, n. 199, e successive modificazioni. 
    4.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle  graduatorie,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso  a
seguito di rinunce o decadenze, le relative  graduatorie  cessano  di
avere validita'. 
    5. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni consegnando  all'Istituto  di  Istruzione  presso  il
quale  sono  stati  convocati   per   la   frequenza   dell'attivita'
addestrativa, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti. 
        Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 
    6. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti. 
                               Art. 22 
 
                   Mancata presentazione al corso 
                    e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora  stabiliti
per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio  al  corso
di formazione e' considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della legione allievi della Guardia  di  finanza,  tramite
posta elettronica  certificata  all'indirizzo  ba0220000p@pec.gdf.it,
sono valutati a giudizio discrezionale  e  insindacabile  del  citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. 
    I giorni di assenza maturati, a eccezione  di  quelli  effettuati
per motivi connessi al  fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni sono comunicate al candidato dalla  legione  allievi
della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato   e'   rinviato   dal
Comandante della legione allievi alla frequenza del corso  successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva. 
                               Art. 23 
 
               Spese per la partecipazione al concorso 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione  alle  prove  del  concorso,  sono  a   carico   degli
aspiranti. 
    2. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 24 
 
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a  finanziere,
  vincoli d'impiego e assegnazione alle sedi di servizio 
 
    1. Durante il  corso,  gli  allievi  finanzieri  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei  mesi  dalla  data  di
arruolamento,   se   giudicati   idonei   da   apposita   Commissione
esaminatrice,  sono  promossi  finanzieri  con   determinazione   del
Comandante generale della Guardia di Finanza o dell'Autorita' da esso
delegata. 
    3. I vincitori del concorso per i posti del: 
      a) contingente ordinario - specializzazione «Anti terrorismo  e
pronto  impiego  (A.T.P.I.)»  conseguono  il  titolo   in   argomento
nell'ambito del corso  di  cui  all'art.  21  e  al  superamento  dei
relativi moduli addestrativi. In deroga alle vigenti norme  (interne)
generali e particolari sull'addestramento nella Guardia di finanza, i
neo  finanzieri  permangono  nella  citata  specializzazione  per  un
periodo minimo di effettivo impiego di dieci  anni  decorrente  dalla
data di superamento dell'esame per il conseguimento del titolo; 
      b) contingente di mare, conseguono la specializzazione indicata
nella  domanda  di  partecipazione  al   superamento   dell'ulteriore
attivita' addestrativa cui sono avviati al termine del corso  di  cui
all'art. 21. 
    4. Ultimata  la  formazione  di  base  e  conseguita  l'eventuale
specializzazione, i neo finanzieri: 
      a) dei contingenti ordinario e di  mare  saranno  destinati  in
base alle  esigenze  organiche  e  di  servizio  dell'Amministrazione
ravvisate all'atto dell'assegnazione degli stessi ai Reparti; 
      b) reclutati quali vincitori dei posti riservati ai  possessori
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  saranno  assegnati,  quale  prima
sede di servizio, presso i Reparti della Provincia di Bolzano  ovvero
della  Provincia  di  Trento  con  competenza  regionale,  anche   in
riferimento al possesso della  specializzazione  «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)». 
                               Art. 25 
 
             Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», 
             informazioni utili e modalita' di notifica 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi  esiti  possono
essere     reperiti     sul     portale     attivo      all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP  Mobile  «GdF  Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play 
  
 

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    e App Store 
  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR  code
presente sul citato portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di Finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3  del
presente bando di concorso. 
    E' onere dei candidati  verificare  che  tale  casella  di  posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino  alla  pubblicazione
delle  graduatorie  finali  di   merito   sul   richiamato   portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non  si  assume
alcuna responsabilita'  per  la  mancata  notifica  di  provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale. 
                               Art. 26 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile  n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 
    Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di  reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia,  via  delle
Fiamme Gialle n. 18/22; e-mail: rm0300001@gdf.it;  posta  elettronica
certificata: rm0300000p@pec.gdf.it; 
      b) il responsabile della protezione dei dati, designato per  il
Corpo della guardia di finanza,  puo'  essere  contattato  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it; 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1) e' finalizzato: 
          a)  allo  svolgimento  delle  procedure  di   selezione   e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano  base  giuridica
nel  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni, nel decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  con
particolare  riferimento  all'art.  703  nonche'  nel   decreto   del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,  con  particolare
riferimento all'art. 33; 
          b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione  presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto «necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101.
Cio', anche in caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
          e)  la  conservazione  dei  dati  personali  avverra'   nel
rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti  d'archivio
delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative  e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
          f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    L'esercizio dei  predetti  diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  «punto  di  contatto»  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza). 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
        Roma, 3 settembre 2021 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana 
                                                           Allegato 1 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED  ESAMI,  PER  IL
RECLUTAMENTO DI N. 1409 ALLIEVI FINANZIERI - ANNO 2021. 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 
              ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 
               ARGOMENTI SU CUI VERTERANNO LE DOMANDE 
                 DELLA PROVA SCRITTA DI PRESELEZIONE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato 4 
 
                     PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
                TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 
                           ELENCO GENERALE 
 
Ulteriori imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali che
sono  cause  di  esclusione  per  il  contingente  di  mare  per   la
                    specializzazione "Nocchiere" 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 
Oggetto: concorso, per titoli ed esami, per  il  reclutamento  di  n.
    1409 allievi finanzieri - anno 2021. Richiesta di  visita  medica
    di revisione a seguito del giudizio di non  idoneita'  emesso  in
    sede di visita medica di primo accertamento. Invio documentazione
    sanitaria. 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 7 
 
                         CERTIFICATO MEDICO 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 8 
 
               PROVE ATTITUDINALI AL SERVIZIO A.T.P.I. 
                TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
                       (per entrambi i sessi) 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 9 
 
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I VOLONTARI  DELLE  FORZE  ARMATE  CHE
          PARTECIPANO PER I POSTI DEL CONTINGENTE ORDINARIO 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 10 
 
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I VOLONTARI  DELLE  FORZE  ARMATE  CHE
           CONCORRONO PER I POSTI DEL CONTINGENTE DI MARE 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 11 
 
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I CITTADINI  ITALIANI  CHE  CONCORRONO
PER I  POSTI  DEL  CONTINGENTE  ORDINARIO  E  PER  I  CONNESSI  POSTI
       RISERVATI AI POSSESSORI DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO. 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 12 
 
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I CITTADINI  ITALIANI  CHE  CONCORRONO
                 PER I POSTI DEL CONTINGENTE DI MARE 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 13 
 
SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI PER I CANDIDATI CHE CONCORRONO PER I POSTI
DEL CONTINGENTE  ORDINARIO  -  SPECIALIZZAZIONE  "ANTI  TERRORISMO  E
PRONTO IMPIEGO" E  PER  I  CONNESSI  POSTI  RISERVATI  AI  POSSESSORI
                    DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO 

              Parte di provvedimento in formato grafico