Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 14-09-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 14-10-2021) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di centouno allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-09-2021
Data Scadenza bando 14-10-2021
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 14-10-2021)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di centouno allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario - Anno 2021.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo Unico delle disposizione  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali»  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
Codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009  concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni», e, in particolare, i titoli II e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   Ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni», e in particolare i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice stesso; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020 - 2022» (Legge di bilancio 2020); 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 in  data  19  giugno
2019 dello Stato Maggiore della  difesa,  concernente  l'entita'  dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2020; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0072294  del  28  aprile
2020 con la quale il I° Reparto affari  giuridici  ed  economici  del
Personale dello Stato Maggiore dell'esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2020 un concorso, per titoli ed  esami,  per  l'ammissione  di
sessanta allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma  prefissata
(A.U.F.P.) per il conseguimento  della  nomina  a  tenente  in  ferma
prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo  degli  ingegneri,
del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0135637  del  1°  luglio
2021 con la quale il I° Reparto affari  giuridici  ed  economici  del
Personale  dello  Stato  Maggiore   dell'esercito   ha   chiesto   di
incrementare da sessanta a centouno i posti  di  cui  al  sopracitato
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di  sessanta  allievi
all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il
conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata,  ausiliario
del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri,   del   Corpo   di
commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0123537  in  data  2  luglio
2021 dello Stato Maggiore della  difesa,  concernente  l'entita'  dei
reclutamenti autorizzati per l'anno  2021,  con  la  quale  e'  stata
autorizzata l'elevazione delle entita' del reclutamento degli allievi
ufficiali in ferma prefissata; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di  centouno  allievi  all'11°  corso  allievi  ufficiali  in   ferma
prefissata (A.U.F.P.) dell'esercito per il conseguimento della nomina
a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo
degli ingegneri, del Corpo di commissariato  e  del  Corpo  sanitario
cosi' ripartiti: 
      per il Corpo degli ingegneri: sessantasei posti di cui: 
        a) tre  posti  per  laureati  in  ingegneria  aerospaziale  e
astronautica (LM 20); 
        b) un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20); 
        c)  cinque   posti   per   laureati   in   ingegneria   delle
comunicazioni (LM 27); 
        d)  dieci  posti  per  laureati  in  ingegneria   elettronica
(LM-29); 
        e) un posto per laureati in ingegneria elettrica (LM 28); 
        f)  sette  posti  per  laureati  in  informatica   (LM   18),
ingegneria informatica (LM 32) ovvero in  sicurezza  informatica  (LM
66); 
        g) quattro posti per laureati  in  ingegneria  meccanica  (LM
33); 
        h) quattordici posti per laureati in  ingegneria  civile  (LM
23), con abilitazione all'esercizio della professione; 
        i) quindici posti per laureati in architettura  e  ingegneria
edile-architettura  (LM  4),  con  abilitazione  all'esercizio  della
professione; 
        j) tre posti per laureati in scienze chimiche (LM 54); 
        k) uno posto per laureati in scienze e tecnologie  geologiche
(LM 74); 
        l) due posti per laureati in ingegneria per l'ambiente  e  il
territorio (LM 35); 
      per il Corpo di commissariato: quindici posti di cui: 
        m) quattro posti per laureati in giurisprudenza (LGM/01); 
        n) undici posti per laureati  in  scienze  dell'economia  (LM
56); 
      per il Corpo sanitario: venti posti di cui: 
        o) tredici posti per laureati in  medicina  e  chirurgia  (LM
41), con abilitazione all'esercizio della professione; 
        p) cinque posti per laureati in medicina veterinaria (LM 42),
con abilitazione all'esercizio della professione; 
        q) due posti per laureati in farmacia e farmacia  industriale
(LM 13). 
    2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente  comma  1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo  di
lauree magistrali  potranno  subire  modifiche,  fino  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria  finale  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero  della  difesa  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5.  L'amministrazione  della  difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso, definendone le modalita', nel
portale dei concorsi on-line del Ministero  della  difesa  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi 
                               Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Dei sessantasei posti per il  Corpo  degli  ingegneri  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), c), d), f), g), h), i) e j),  dodici
- di cui uno per le lettere a), c), f), g), j), tre per la lettera h)
e quattro per la lettera i)  -  sono  riservati  ai  concorrenti  che
abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole  militari
ovvero ai  figli  di  militari  deceduti  in  servizio,  che  abbiano
riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie  finali
di merito. 
    2. Dei quindici posti  per  il  Corpo  di  commissariato  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere m) ed n),  tre  -  di  cui  uno  per  la
lettera m) e due per la lettera n) - sono  riservati  ai  concorrenti
che abbiano conseguito il  diploma  di  maturita'  presso  le  Scuole
militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio che abbiano
riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie  finali
di merito. 
    3. Dei venti posti per il Corpo  sanitario  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere o), p) e q), cinque - di cui quattro per la  lettera
o) e uno per la lettera  p)  -  sono  riservati  ai  concorrenti  che
abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole  militari
ovvero ai  figli  di  militari  deceduti  in  servizio,  che  abbiano
riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie  finali
di merito. 
    4. I posti riservati di cui al  presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   della
rispettiva graduatoria di merito. 
                               Art. 3 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono concorrere a domanda per  l'ammissione  all'11°  corso
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i  sessi
che: 
      a) non hanno superato il giorno di compimento del trentottesimo
anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione.  Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'
previsti dalle vigenti disposizioni  di  legge  per  l'ammissione  ai
pubblici impieghi non trovano applicazione; 
      b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato  alla  domanda  di
partecipazione al concorso; 
      f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) sono in possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
appartenenti alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a
ciclo unico e  degli  ulteriori  requisiti  culturali  specificamente
indicati: 
        1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), laurea
magistrale in ingegneria aerospaziale e astronautica (classe LM-20); 
        2) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
laurea magistrale in ingegneria aeronautica (classe LM-20); 
        3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), laurea
magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni (classe LM-27); 
        4) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), laurea
magistrale in ingegneria elettronica (classe LM-29); 
        5) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  e),
laurea magistrale in ingegneria elettrica (LM-28); 
        6) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), laurea
magistrale in  informatica  (classe  LM-18),  ingegneria  informatica
(classe LM-32) e sicurezza informatica (classe LM-66); 
        7) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), laurea
magistrale in ingegneria meccanica (LM-33); 
        8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), laurea
magistrale in  ingegneria  civile  (classe  LM-23)  con  abilitazione
all'esercizio della professione; 
        9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), laurea
magistrale in architettura e ingegneria  edile  architettura  (classe
LM-4) con abilitazione all'esercizio della professione; 
        10) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  j),
laurea magistrale in scienze chimiche (classe LM-54); 
        11) per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  k),
laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74); 
        12) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  l),
laurea magistrale  in  ingegnerie  per  l'ambiente  e  il  territorio
(LM-35); 
        13) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  m),
laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01); 
        14) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  n),
laurea magistrale in scienze dell'economia (classe LM-56); 
        15) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  o),
laurea  magistrale  in  medicina  e  chirurgia  (classe  LM-41)   con
abilitazione all'esercizio della professione; 
        16) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  p),
laurea  magistrale  in  medicina  veterinaria  (classe   LM-42)   con
abilitazione all'esercizio della professione; 
        17) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  q),
laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM-13); 
        Saranno ritenuti validi anche i titoli di  laurea  conseguiti
secondo i precedenti  ordinamenti,  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
        Per i titoli di  laurea  conseguiti  all'estero,  invece,  e'
richiesta la dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa  richiesta,  ovvero  le
sole  lauree   magistrali   conseguite   in   territorio   nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. 
        In entrambi  i  casi,  i  concorrenti  dovranno  produrre  ed
allegare alla domanda di candidatura una  dichiarazione  che  riporti
gli estremi  del  provvedimento  di  equipollenza  oppure  copia  del
provvedimento stesso. 
      k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 
    Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2. Al concorso possono partecipare anche militari in servizio, di
entrambi i sessi. 
    3. Ai fini  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata  i   concorrenti   dovranno   essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in  ferma
prefissata dell'esercito. Detta  idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi articoli 11, 12 e 13  del  presente
decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1. e, fatta eccezione per quello dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a ufficiale in ferma prefissata. 
                               Art. 4 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di  interesse  e
approfondimenti», pagina «concorsi e scuole militari», link «concorsi
on-line»     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
«https://concorsi.difesa.it» 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art.  5  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale
dei  servizi  (CNS),  ovvero  di  apposite  chiavi  di  accesso  gia'
rilasciate dal  portale  dei  concorsi  al  termine  della  procedura
guidata di accesso. 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
    5. Per i soli profili utenti per i quali  sono  state  rilasciate
dal portale le credenziali  di  accesso  (nome  utente  e  password),
saranno disponibili, in caso di smarrimento delle  stesse,  procedure
automatiche di recupero delle stesse, attivabili  tramite  la  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (un
unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)  dei
documenti/autocertificazioni che intendono  o  devono  allegare  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 14, ovvero quelle attestanti  l'equiparazione  del
titolo di studio posseduto, qualora  conseguito  all'estero,  nonche'
quelle  attestanti  eventuali  titoli  di  preferenza.  E'  cura  del
candidato  assegnare  a  tale  file   il   nome   corrispondente   al
certificato/attestazione   nello   stesso    contenute    (ad    es.:
titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Terminata  la  compilazione  i  candidati  procedono  all'inoltro  al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente  -  8  -  aggiornata  a  seguito  di  integrazioni  e/o
modifiche da  parte  dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo
utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile  per
le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,
consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 
    4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti  di  partecipazione,   l'Universita'   presso   cui   hanno
conseguito   il   titolo   di   studio   costituente   requisito   di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e  i  titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 
    5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei  dati
sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a  quelli  di  mancata  operativita'   del   sistema.   Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
indicata al precedente art. 2. 
    8. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il Personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato nel portale  dei  concorsi  nonche'
nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni  adottate  al
riguardo. 
    9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 6 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari  di  svolgimento
degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, compresi i calendari
di svolgimento delle prove concorsuali, saranno pubblicate anche  nel
sito www.persomil.difesa.it hanno valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati. Resta pertanto a carico
di ciascun  candidato  l'onere  di  verificare  la  pubblicazione  di
eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni circa lo  svolgimento
del concorso.  Le  eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale
potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio  di  posta
elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se   dichiarata   dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  5,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  (ad  es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria,  della  sede
di  servizio,  dei  recapiti  ecc.),  tramite  messaggio   di   posta
elettronica (PE) -  utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PE-
all'indirizzo:    centro_selezione@esercito.difesa.it     o     posta
elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account
di PEC-  all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  nonche'
all'indirizzo  r1d1s3@persomil.difesa.it  indicando  il  concorso  al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF  o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta  in  ingresso  al  Centro  di  selezione  e
reclutamento  nazionale  dell'esercito,   l'oggetto   di   tutte   le
comunicazioni inviate  dai  candidati  dovra'  essere  preceduto  dal
codice «AUFP 11° CORSO 2020». 
                               Art. 7 
 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
 
    1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti  di
appartenenza, tramite messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in  sede
di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione  della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 
    2. Tali comandi/reparti/enti dovranno provvedere: 
      a) per il personale in servizio a: 
        redigere,  per  ciascun  concorrente  in  servizio,  apposito
documento caratteristico, redatto fino  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con  la  seguente  motivazione:  «partecipazione  al   concorso   per
l'ammissione all'11° corso  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(A.U.F.P.) del ruolo normale dell'esercito»; 
        predisporre la copia  per  immagine  (file  in  formato  PDF)
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno
per  ogni  concorrente  alla  proprie   dipendenze   della   seguente
documentazione: 
          1) stato di servizio o foglio matricolare; 
          2) attestazione e dichiarazione di completezza; 
          3) libretto personale o della cartella personale. 
        La stessa, unitamente ad  apposita  lettera  di  trasmissione
sulla quale dovra' essere  rilasciata  dichiarazione  di  conformita'
all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile  in  allegato  «A»,  che  costituisce
parte integrante al presente decreto) sara' consegnata al concorrente
che provvedera' a consegnarla al Centro di selezione  e  reclutamento
nazionale  dell'esercito  all'atto   della   presentazione   per   lo
svolgimento della prova di cultura di cui al successivo art. 10. 
        Ove   particolari   esigenze   di   carattere   organizzativo
rendessero impossibile la produzione di tale copia  per  immagine,  i
Comandi dovranno far pervenire al suddetto centro,  con  le  medesime
modalita', copia conforme della suddetta documentazione. 
      b) per il personale in congedo dell'Esercito,  dell'Aeronautica
militare  e  dell'Arma  dei  carabinieri  predisporre  la  copia  per
immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico
(CD/DVD)  della  documentazione  di  cui  al  secondo  alinea   della
precedente lettera  a)  da  trasmettere  al  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'esercito - Reparto concorsi  accademia  e
scuole militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno - non oltre il
trentesimo  giorno  successivo  al  termine  di   scadenza   per   la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso.  Ove
particolari   esigenze   di   carattere   organizzativo    rendessero
impossibile la produzione di  tale  copia  per  immagine,  i  Comandi
dovranno far pervenire al suddetto centro, entro il trentesimo giorno
successivo alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, copia conforme della suddetta documentazione. 
    3. Per i concorrenti  in  servizio  o  in  congedo  della  Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per  i  Comandi  dei  concorrenti  in
servizio di redigere e  trasmettere  nei  termini  sopraindicati,  il
documento  caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione   di
completezza, redatti con la motivazione «partecipazione  al  concorso
per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma  prefissata
(A.U.F.P.)  del  ruolo  normale   dell'esercito»,   compete   all'11^
Divisione della Direzione generale per  il  personale  militare.  Gli
stessi  documenti  verranno   resi   disponibili   alle   commissioni
esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per  il  personale
militare. 
    4. Per il  personale  in  congedo,  ai  soli  fini  di  agevolare
l'individuazione  della  struttura  organizzativa  che  conserva   la
documentazione matricolare e  caratteristica  relativa  al  candidato
interessato, si rappresenta che: 
      per  coloro  che  hanno  prestato  servizio  nell'esercito   e'
l'Ufficio documentale dei comandi militari dell'esercito; 
      per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare e'
il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto; 
      per  coloro  che  hanno  prestato   servizio   nell'Aeronautica
militare e' il Reparto personale della 1^ Regione aerea o il  Reparto
personale del Comando  scuole  dell'aeronautica  militare/3^  Regione
aerea o il Comando aeronautica militare di Roma; 
      per  coloro  che  hanno   prestato   servizio   nell'Arma   dei
carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti. 
    Si rappresenta, inoltre,  che  per  la  specifica  individuazione
delle predette  strutture  organizzative,  si  deve  far  riferimento
all'Ufficio      documentale/dipartimento/capitaneria/reparto/comando
ubicato nella provincia del  luogo  di  residenza  del  candidato  al
momento  del  compimento  della  maggiore  eta'.  A  tale  scopo   si
comunicano, per la  consultazione  e  l'approfondimento,  i  seguenti
link: 
      www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali  per
l'esercito; 
      www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/Pagine/default
.aspx per la Marina militare; 
      www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx 
      www.carabinieri.it/contatti 
                               Art. 8 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova di cultura; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti sanitari; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'amministrazione dello Stato. 
    3. L'amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante  i  periodi  di  permanenza  presso  le  sedi  di
svolgimento delle prove e degli  accertamenti  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b), c) e d) del presente articolo. 
    4. Le spese per i  viaggi  da  e  per  la  sede  nella  quale  si
svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al  comma  1,  lettere
a), b), c) e d) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti.
Nel periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti medesimi, i  concorrenti  potranno  usufruire,  su
richiesta e compatibilmente con le potenzialita' della  sede  stessa,
di vitto e alloggio a carico  dell'amministrazione  della  difesa.  I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della  licenza
straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)
del presente articolo, nonche' al tempo strettamente  necessario  per
il raggiungimento  della  sede  ove  si  svolgeranno  dette  prove  e
accertamenti e per il rientro alla sede di servizio. 
                               Art. 9 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la prova di cultura, per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle  graduatorie  finali
di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per l'accertamento attitudinale; 
      e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      un ufficiale in servizio permanente dell'esercito di grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      tre ufficiali in servizio permanente dell'esercito di grado non
inferiore a Maggiore, membri; 
      un ufficiale inferiore in  servizio  permanente  dell'esercito,
segretario. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da: 
      un ufficiale in servizio permanente dell'esercito di grado  non
inferiore a Tenente colonnello, presidente; 
      due ufficiali in servizio permanente dell'esercito di grado non
inferiore a Capitano di cui almeno uno qualificato istruttore  ovvero
aiuto istruttore militare di educazione fisica, membri; 
      un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente  al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da: 
      un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo  sanitario
dell'esercito  di  grado  non   inferiore   a   Tenente   colonnello,
presidente; 
      due ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'esercito di grado non inferiore a Capitano, membri; 
      un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente  al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da: 
      un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'esercito del
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, presidente; 
      due  ufficiali  in  servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'esercito laureati in psicologia, membri; 
      un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente  al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario  dell'esercito
laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da  psicologi
civili convenzionati presso il Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'esercito. 
    6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e), sara'
composta da: 
      un  ufficiale  medico   in   servizio   del   Corpo   sanitario
dell'esercito  di  grado  non   inferiore   a   Tenente   colonnello,
presidente; 
      due Maggiori/Capitani medici in servizio permanente  del  Corpo
sanitario dell'esercito, membri; 
      un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente  al
ruolo  dei  Marescialli   in   servizio   permanente   dell'esercito,
segretario senza diritto di voto. 
    Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4. 
    7. I verbali redatti dalle commissioni del  presente  articolo  e
relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma
1, lettere a), b), c), d) ed e)  dovranno  essere  inviati,  a  mezzo
corriere, alla Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª  Divisione   reclutamento
ufficiali e sottufficiali - 3 ª Sezione entro il terzo  giorno  dalla
data di effettuazione della relativa prova o accertamento. 
                               Art. 10 
 
 
                          Prova di cultura 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una prova di cultura. 
    La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le indicazioni
- circa la data, l'orario e la sede  di  svolgimento  della  suddetta
prova di cultura - che saranno comunicate, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di  cui
al precedente art. 6 del presente decreto. 
    2. Il giorno e l'ora che verranno indicati nella comunicazione di
cui al comma precedente e' quella di inizio della  prova  pertanto  i
candidati,   dovranno    presentarsi,    senza    attendere    alcuna
comunicazione, nella sede e  nel  giorno  indicati,  almeno  mezz'ora
prima dell'inizio della citata prova muniti  dei  documenti  indicati
nei precedenti art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2. 
    3. I concorrenti assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno  considerati  rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso,  ferme  restando  le  salvaguardie
previste  per  gli  eventi  di  cui  all'art.  259,   comma   4   del
decreto-legge n. 34/2020. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14  e  15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487. 
    5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva  di  un
test contenente cento quesiti a risposta  multipla  predeterminata  o
libera, scelti dalla commissione esaminatrice di  cui  al  precedente
art. 9, comma 1, lettera  a),  su  argomenti  di  storia,  geografia,
attualita',  educazione  civica  e  sulla  conoscenza  della   lingua
italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi
da completare) e della lingua inglese, intesi a valutare le capacita'
di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. La
banca dati da cui verranno estratti i test sara' disponibile nel sito
internet www.esercito.difesa.it 
    Prima  dell'inizio   della   prova,   la   predetta   commissione
valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento,
il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita'
di valutazione della stessa. 
    6. Il punteggio massimo conseguibile in detta  prova  da  ciascun
concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo: 
      0,30 per ogni risposta esatta; 
      - 0,05 per ogni risposta errata; 
      0 per ogni risposta multipla ovvero non data. 
    Al termine della prova la commissione  esaminatrice,  sulla  base
dei punteggi  ottenuti  dai  concorrenti,  formera'  una  graduatoria
provvisoria per ciascuno dei  gruppi  di  posti  a  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h),  i),  j),
k), l), m), n), o), p) e q) al solo scopo di individuare  coloro  che
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al  successivo
art. 11. 
    7. Saranno ammessi alle suddette prove,  secondo  l'ordine  delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a: 
      trenta, per i posti di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a); 
      dieci, per il posto di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b); 
      cinquanta, per i posti di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera c); 
      cento, per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d); 
      dieci, per il posto di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera e); 
      settanta, per i posti di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera f); 
      quaranta, per i posti di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera g); 
      centoquaranta, per i posti di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera h); 
      centocinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera i); 
      trenta, per i posti di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera j); 
      dieci, per il posto di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera k); 
      venti, per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera l); 
      quaranta, per i posti di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera m); 
      centodieci, per i posti di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera n); 
      centotrenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettera o); 
      cinquanta, per i posti di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera p); 
      venti, per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera q). 
    Alle prove di  efficienza  fisica  saranno  ammessi,  inoltre,  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  abbiano  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    8. I punteggi relativi alla prova  di  cultura  saranno  inseriti
nell'area privata dei portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa. Tali  punteggi  contribuiranno  alla  formazione  delle
graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 15. 
    9. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione alle prove di cui al successivo art.  11  del  presente
decreto, saranno resi noti con  avviso  inserito  nell'area  pubblica
della sezione comunicazioni del portale  dei  concorsi.  Tale  avviso
sara' inoltre  consultabile  nel  sito  www.difesa.it/concorsi  Sara'
possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova  scritta,  a
partire dal quindicesimo giorno successivo a  quello  di  conclusione
della prova stessa, al Ministero della difesa  -  Direzione  generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico  (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 
    10. I verbali relativi alla  prova  di  cultura  dovranno  essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per  il  personale
militare -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro  il  terzo
giorno dalla data di effettuazione delle medesima prova. 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Le prove di efficienza fisica si  svolgeranno,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b),  presso
il Centro di selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'esercito  in
Foligno. 
    La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le indicazioni
- circa la data, l'orario e la sede  di  svolgimento  delle  suddette
prove - che saranno comunicate, con valore di notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti  i  concorrenti,  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 6 del presente decreto. 
    2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e  nell'ora
stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 9,  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal  concorso,  anche  se
l'assenza sia stata determinata da causa  di  forza  maggiore,  fatte
salve le salvaguardie previste per gli eventi di  cui  all'art.  259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Potranno,  compatibilmente  con
la   pianificazione   concorsuale,    essere    concesse    eventuali
riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si trovassero impegnati
in   prove   e/o   accertamenti    di    altri    concorsi    indetti
dall'amministrazione della difesa. In tal caso essi potranno chiedere
il  differimento  della  data  di  convocazione  inoltrando  apposita
richiesta, corredata della documentazione probatoria in formato  pdf,
da     inviare      all'indirizzo      di      posta      elettronica
concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it                ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it   improrogabilmente   entro   il
giorno precedente la  data  di  prevista  presentazione.  Pertanto  i
concorrenti che avranno ottenuto tale differimento saranno  convocati
in altra data  che  comunque  non  potra'  essere,  in  nessun  caso,
successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data  originariamente
prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno  a
sostenere le prove  nel  giorno  indicato  nella  nuova  convocazione
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti  di
tenuta  ginnica,  del  documento  di  riconoscimento   indicato   nel
precedente  art.  8,  comma  2,  delle  eventuali   pubblicazioni   -
dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione -
di carattere tecnico scientifico attinenti la professione di  cui  al
successivo art. 14, comma 2, e dovranno portare al seguito, a pena di
esclusione dal concorso  (salvo  l'eventuale  esame  radiologico  del
torace in due proiezioni di cui alla lettera e) e il referto  di  cui
alla lettera g), secondo  alinea,  del  presente  comma)  i  seguenti
documenti: 
      a) certificato medico, in corso di  validita'  (il  certificato
deve avere validita' annuale), attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva  agonistica  per  le  discipline  sportive  riportate  nella
tabella B del decreto del Ministero della  sanita'  del  18  febbraio
1982,  rilasciato  da  un  medico   appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il SSN (In quest'ultimo  caso  dovra'  essere
prodotta anche l'attestazione in originale della struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento) e  che  esercita  in  tali
ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. 
      I concorrenti in servizio nell'esercito potranno  produrre,  in
luogo del  predetto  certificato,  la  dichiarazione  rilasciata  dal
dirigente del servizio sanitario del reparto/ente presso cui prestano
servizio,  da  cui  risulti  l'assenza  di   controindicazioni   allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa  previste  per  detto
personale; 
      b) referto rilasciato -  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui  al  presente
articolo - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante  detto  accreditamento),  relativo  all'accertamento  dei
markers virali anti HAV IgG, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) referto rilasciato -  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui  al  presente
articolo - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento), attestante l'esito  del  test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      d) referto rilasciato  -  in  data  non  anteriore  a  un  mese
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui  al  presente
articolo - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento), relativo alle analisi delle  urine
per  la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti   urinari   di   sostanze
stupefacenti e/o psicotrope: 
        anfetamine; 
        cocaina; 
        metadone; 
        oppiacei e cannabinoidi. 
      Resta impregiudicata  per  l'amministrazione  della  difesa  la
facolta' di sottoporre a drug test i vincitori del concorso di cui al
presente decreto; 
      e) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata con  il  SSN  (in  quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante detto  accreditamento),  con
data  non  anteriore  a  giorni  sessanta  rispetto   a   quella   di
presentazione,  relativo  al  risultato  dell'intradermoreazione   di
Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del test Quantiferon,
e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni; i  positivi  alla
intradermoreazione  di  Mantoux,  oltre  l'Rx  del   torace   i   due
proiezioni, dovranno effettuare comunque il test Quantiferon; 
      f) certificato rilasciato - in data non anteriore  a  sei  mesi
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui  al  presente
articolo  -  dal  proprio   medico   di   fiducia   e   controfirmato
dall'interessato,  che  attesti  lo  stato  di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci  o  alimenti  (e  altre   patologie   di   rilievo   per   il
reclutamento). Tale certificato dovra' essere  conforme  all'allegato
«B» che costituisce parte integrante del presente decreto; 
      g)  i  concorrenti  di   sesso   femminile   dovranno   inoltre
presentarsi muniti di: 
        referto e immagini di  ecografia  pelvica  effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il  SSN  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta  anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a  tre  mesi
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui  al  presente
articolo; 
        referto attestante l'esito del test di  gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  rilasciato  da  struttura   sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  in  data
non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione per
le prove di cui al presente articolo. 
      Le concorrenti che non dovessero esibire tale referto,  saranno
sottoposte a detto test al  solo  fine  dell'effettuazione  in  piena
sicurezza delle prove di efficienza  fisica  e  dell'eventuale  esame
radiografico del torace. 
      Le concorrenti che si trovano in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    4. I soli concorrenti che  risulteranno  vincitori  del  concorso
saranno sottoposti, ove  necessario,  al  completamento  del  profilo
vaccinale, secondo le modalita' definite nella «Direttiva tecnica  in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi
vaccinali   al   personale    militare»,    allegata    al    decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal  fine,  dovranno  presentare,
prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  al  vincitore  incorporato  dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    5. I certificati e i referti  sanitari  sopra  indicati  dovranno
essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini  di
legge.  La  verifica  degli  stessi  sara'   effettuata,   e   quindi
verbalizzata, nel giorno stesso di convocazione a cura del  personale
del Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'esercito,
sentito il parere tecnico del personale medico in servizio presso  il
medesimo Centro. 
    6. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le  prestazioni
da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella  in
allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    L'esito  delle  prove  verra'   comunicato   seduta   stante   al
concorrente. 
    7. I concorrenti che prima dell'inizio  delle  prove  accusassero
una indisposizione  ovvero  che  lamentassero  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed  esibire  prima
dell'inizio  delle  prove  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito  il  personale  medico  presente,  adottera'  le  conseguenti
determinazioni, informandone la Direzione generale per  il  personale
militare. L'eventuale differimento ad altra data della  effettuazione
delle  prove  non  potra'  essere,  in  nessun  caso,  successiva  al
ventesimo  giorno  decorrente  dalla  data  originariamente  prevista
(estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere
le  prove  nel  giorno  indicato  nella  nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    Non saranno ammessi alla  ripetizione  delle  prove  coloro  che,
durante  l'effettuazione  delle  stesse,   le   interromperanno   per
qualsiasi  causa.  Non  saranno  pertanto  prese  in   considerazione
richieste  di  differimento  o  di  ripetizione   delle   prove   che
pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato  comunque  a
compimento le prove di efficienza fisica. I concorrenti  che  non  si
presenteranno per completare le prove nel giorno indicato nella nuova
convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi  dal
concorso, per gli stessi la commissione attribuira'  un  giudizio  di
inidoneita' alle prove di efficienza fisica. 
    8. I verbali relativi alle prove di  efficienza  fisica  dovranno
essere inviati, a mezzo corriere,  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare  -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione,  entro
il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove. 
                               Art. 12 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno  sottoposti,  sempre  presso  il  Centro   di   selezione   e
reclutamento nazionale  dell'esercito  in  Foligno  e  a  cura  della
commissione di cui  al  precedente  art.  9,  comma  1,  lettera  c),
all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica
previsti per il reclutamento degli ufficiali dei corrispondenti ruoli
normali a nomina diretta, da eseguire in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.  Gli  interessati,  all'atto  della
presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso
informato all'effettuazione del protocollo  diagnostico,  secondo  il
modello riportato nell'allegato «D» che costituisce parte  integrante
del presente decreto.  Nella  circostanza,  la  commissione  per  gli
accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e  rinviera'  ad  altra
data  i  concorrenti  che  all'atto   della   presentazione   vengono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi  compatibili  con  i  termini  della  procedura  concorsuale  e
comunque, in nessun caso, il differimento ad altra  data  non  potra'
essere successivo al  ventesimo  giorno  decorrente  dalla  data  del
provvedimento (estremi inclusi). 
    2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e  del  decreto
del Ministero della difesa 4  giugno  2014,  citati  nelle  premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il  possesso  da  parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,  nonche'  dalla
Direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
sanita' militare, citati nelle premesse; 
      b) funzionalita'  visiva  uguale  a  16/10  complessivi  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle quattro diottrie  per  la  sola  miopia
anche in un solo occhio, e non superiore a tre diottrie anche  in  un
solo occhio  per  gli  altri  vizi  di  refrazione.  campo  visivo  e
motilita' oculare normali. Sono  ammessi  gli  esiti  di  trattamento
LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e
con integrita' del fondo oculare. 
      c) perdita uditiva: 
        monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; 
        bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; 
        monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz. 
    3. La commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti,
prima dell'effettuazione della visita  medica  generale,  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        birilubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        verifica dell'abuso abituale di alcool in base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di  sospetta
positivita',  il  concorrente  sara'  rinviato  ad  altra  data   per
consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT  (ricerca
ematica della  transferrina  carboidrato  carente)  che  il  medesimo
concorrente  avra'  cura  di  effettuare,  in  proprio,  presso   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il  SSN  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta  anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento); 
      g) analisi di laboratorio concernente il dosaggio  ematico  del
glucosio 6 -  fosfato  -  deidrogenasi  (G6PD)  eseguito  con  metodo
quantitativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza  totale
o parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la  dichiarazione  di
ricevuta  informazione  e  responsabilizzazione  secondo  il  modello
riportato nell'allegato «E»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici  e  di
laboratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a  cura
della medesima commissione, a una visita medica generale. 
    In  sede  di  tale  visita   la   commissione   potra'   disporre
l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali
(compreso   l'esame   radiografico)   nei    casi    meritevoli    di
approfondimento diagnostico al solo fine di  un'adeguata  valutazione
clinica e medico-legale del concorrente. 
    Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il  concorrente  a
indagini  radiografiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e   la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione
di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato «F»  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    In tale sede, inoltre, la commissione giudichera' non  idoneo  il
candidato che presenta  tatuaggi  e/o  altre  permanenti  alterazioni
volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria,  se  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione del militare di cui al regolamento  e  alle
norme tecniche discendenti dal presente bando di concorso. 
    5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle  caratteristiche
somato-funzionali  nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
indicati nel precedente comma 2 del presente articolo. 
    6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui  verra'  attribuito
il seguente profilo sanitario minimo: 
 
=====================================================================
|  PS   |  CO   |   AC  |  AR   |  AV   |  LS  |  LI  |  VS  |  AU  |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  2   |  2   |  2   |  2   |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima  G6PD,  non  puo'  essere  motivo  di   inidoneita'   con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Inoltre,  al  fine  di
tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali, la  commissione
attribuira' a ogni coefficiente 1  (uno)  del  profilo  sanitario  un
punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto contribuira' alla
formazione della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo
art. 15. 
    7. La predetta commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari,  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale ufficiale in  ferma  prefissata,  ausiliario  del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di  commissariato
o del Corpo sanitario dell'esercito»; 
      «non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di  commissariato
o del Corpo sanitario dell'esercito», con indicazione del motivo. 
    8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da: 
      imperfezioni e infermita' previste dal precitato art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve  (dislalia  -
disartria); 
      stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi  presso
una struttura sanitaria militare; 
      malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi  lunghi  di
recupero dello stato di salute  e  dei  requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate  dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del  corso
formativo e  con  l'impiego  quale  Ufficiale  in  ferma  prefissata,
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di
commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito. 
    9.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  «non  idonei»  saranno
esclusi dal concorso. 
    10.  I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  potranno  tuttavia
presentare, seduta stante, al  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale  dell'esercito  -  Reparto  concorsi  accademia  e   scuole
militari,  specifica  istanza  di  riesame  di   tale   giudizio   di
inidoneita',  che  dovra'  essere   poi   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata, in data successiva a quella del verbale di
non idoneita' di cui al precedente comma 7 del presente  articolo,  a
riguardo da struttura sanitaria pubblica,  relativamente  alle  cause
che  hanno  determinato  il   giudizio   di   non   idoneita'.   Tale
documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate  al
precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo  giorno
successivo a quello della  visita  medica.  Il  mancato  inoltro  nei
termini e con le  modalita'  sopradescritte  comportera'  il  rigetto
della sopracitata  istanza  di  riesame.  Nel  caso  di  accoglimento
dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita'  fisica,  sara'  espresso
dalla  competente  commissione,  a  seguito  di   valutazione   della
documentazione  allegata  all'istanza  di  riesame,  ovvero,  qualora
necessario, a seguito di ulteriori  accertamenti  sanitari  disposti.
Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa  l'idoneita'
agli accertamenti sanitari  di  cui  al  precedente  comma  7,  sara'
espresso dalla commissione di cui al  precedente  art.  9,  comma  1,
lettera e), a seguito di valutazione  della  documentazione  allegata
all'istanza di riesame, ovvero,  qualora  necessario,  a  seguito  di
ulteriori accertamenti sanitari disposti. 
    Il  giudizio  espresso  da  detta  commissione   e'   definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai  medesimi,  o  che
siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa  di  forza
maggiore, saranno esclusi dal concorso. 
    Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'esercito la relativa comunicazione e  il  giudizio  di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari  sara'
confermato. 
                               Art. 13 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui  al  precedente  art.  9,  comma  1,  lettera  d),
eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore
dell'esercito, finalizzato a  valutare  le  qualita'  attitudinali  e
caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera'  in
una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione. 
    In particolare,  attraverso  il  medesimo,  saranno  valutate  le
potenzialita' adattative, le capacita' relazionali, emozionali e  del
lavoro. 
    2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato  seduta  stante  e  per
iscritto all'interessato: 
      «idoneo quale ufficiale in  ferma  prefissata,  ausiliario  del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di  commissariato
o del Corpo sanitario dell'esercito»; 
      «non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di  commissariato
o del Corpo sanitario dell'esercito», con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo. Pertanto i concorrenti  giudicati  «non  idonei»  saranno
esclusi dal concorso. 
    3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 12, comma 1, comma 3. lettera f) 10° alinea e comma 10,  non  e'
stato espresso alcun giudizio perche' rinviati ad  altra  data  dalla
commissione per gli accertamenti sanitari o perche' hanno formalmente
manifestato  volonta'  di  presentare  istanza  di  riesame,  saranno
ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale. 
    Tali  concorrenti,  qualora  giudicati  non  idonei  al   termine
dell'accertamento  attitudinale,  saranno   esclusi   dal   concorso,
pertanto  non  saranno  ammessi  a   sostenere   il   riesame   degli
accertamenti sanitari ovvero riconvocati perche'  rinviati  ad  altra
data dalla commissione per gli  accertamenti  sanitari.  Se,  invece,
saranno giudicati idonei al termine  dell'accertamento  attitudinale,
ma successivamente conseguiranno il giudizio di  non  idoneita'  agli
accertamenti sanitari di cui al precedente art. 12, ovvero al riesame
degli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 12,  comma  10,
saranno comunque esclusi dal concorso,  indipendentemente  dall'esito
dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva. 
    4. I verbali relativi  alle  prove  di  efficienza  fisica,  agli
accertamenti  sanitari  e  agli  accertamenti  attitudinali  dovranno
essere inviati, a mezzo corriere,  alla  Direzione  generale  per  il
Personale militare  -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione,  entro
il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento  attitudinale  di
cui al presente articolo. 
    5. L'amministrazione si riserva la facolta' di invertire l'ordine
di svolgimento  degli  accertamenti  sanitari  e  degli  accertamenti
attitudinali per eventuali esigenze di carattere organizzativo. 
                               Art. 14 
 
 
                         Valutazione titoli 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 9, comma  1,  lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti  di  cui
ai precedenti  articoli  10,  11,  12  e  13  del  presente  decreto,
assegnando ai medesimi un massimo di 10 (dieci) punti. 
    I titoli da valutare e i relativi  punteggi  da  attribuire  sono
riportati  nella  tabella  in  allegato  «G»  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa cosi' come disposto dal precedente art. 5, comma  4  del
presente decreto.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni
dettagliate su ciascuno dei  titoli  posseduti  ai  fini  della  loro
corretta valutazione da parte della commissione  esaminatrice  e  del
conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del  successivo  art.
18  del  presente  decreto,  da  parte  del  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'esercito. 
    3. Per quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica  svolta  dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella  domanda  i  percorsi
(URL  -  Uniform  resource  locator)  necessari  per  raggiungere  la
pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni  edite  a  stampa  i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova  di
efficienza fisica di cui al precedente art. 11, comma 3. del presente
decreto. 
                               Art. 15 
 
 
         Graduatorie finali di merito e ammissione al corso 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e  degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, e  13  saranno
iscritti dalla commissione di cui al  precedente  art.  9,  comma  1,
lettera a) - dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 14 - in graduatorie finali  di  merito  distinte  per
Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),  k),
l), m), n), o), p), e q) secondo l'ordine  del  punteggio  finale  di
merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando: 
      il punteggio conseguito nella prova di cultura; 
      l'eventuale punteggio  conseguito  nella  prova  di  efficienza
fisica; 
      l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari; 
      il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 
    2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente  comma  1
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno  pubblicate  nel
Giornale Ufficiale della Difesa e, solo  a  titolo  informativo,  nel
sito web www.difesa.it/concorsi e nell'area pubblica del portale. 
    3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del  concorso  si  terra'  conto  delle  riserve  di  posti  previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non  ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria  di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    4. Nel  decreto  di  approvazione  delle  graduatorie  finali  di
merito,  qualora  taluno  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  comma  1
risultasse non  ricoperto  per  carenza  di  concorrenti  idonei,  si
procedera' alla sua eventuale devoluzione sulla base  delle  esigenze
operative rappresentate dall'organo di impiego della Forza armata. 
    5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4  del
presente articolo, nel decreto di approvazione delle  graduatorie  si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. A parita' o in  assenza  di  titoli  di  preferenza,  sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in   applicazione
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere  a),
b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) e  q)  del
presente  decreto,  si   collocheranno   utilmente   nelle   predette
graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui  al
precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di  cui  al  precedente
art. 1, commi 2 e 3 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 
    7. I vincitori riceveranno  all'indirizzo  di  posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente
l'invito  a  presentarsi  per  assumere  servizio  -  sotto   riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso
di cui al successivo art. 16 -  presso  l'Accademia  militare,  p.zza
Roma 15, Modena. 
    8.  I  concorrenti  che  per  qualsiasi  motivo   non   dovessero
presentarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui  al
precedente comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non
ammessi al corso, ferme restando le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.  In
caso   di   impossibilita'   a   ottemperare   tempestivamente   alla
convocazione, per causa di forza  maggiore  riconosciuta  valida  dal
Centro di selezione e reclutamento  nazionale  dell'esercito,  potra'
essere concessa una proroga della data di presentazione che in nessun
caso potra' essere successiva alla conclusione della prima  settimana
del corso di formazione. Allo scopo gli interessati avranno  cura  di
darne tempestiva e documentata notizia con le modalita'  indicate  al
precedente art. 6, comma  3,  e  comunque  non  oltre  il  giorno  di
prevista presentazione. 
    9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti  a  seguito
di rinuncia degli ammessi, il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di
concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  di
merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo
giorno successivo alla data di inizio del corso. 
    10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro  trenta
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno  ritenersi
non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere  informazioni
sull'esito del concorso alla  Direzione  generale  per  il  Personale
militare - Servizio relazioni con il pubblico -  viale  dell'Esercito
186     -     00143     Roma     (tel.:     06/517051012;     e-mail:
urp@persomil.difesa.it), a partire dal trentesimo  giorno  successivo
alla conclusione delle prove concorsuali. 
                               Art. 16 
 
 
                 Svolgimento del corso e dimissioni 
 
 
    1. Il corso,  le  cui  modalita'  saranno  definite  dallo  Stato
Maggiore dell'esercito, avra' una durata complessiva di circa  dodici
settimane. 
    2. I vincitori  ammessi  al  corso  dovranno  presentarsi  presso
l'Accademia militare - p.zza Roma 15, Modena - muniti di documento di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita',
rilasciato  da  un'amministrazione  dello  Stato  e   della   tessera
sanitaria, nonche' del certificato o del referto di cui al precedente
art. 11, comma 4. Se militari in  servizio  dovranno  presentarsi  in
uniforme. 
    3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in
ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
ingeneri,  del  Corpo  di  commissariato  e   del   Corpo   sanitario
dell'esercito,  dovranno  contrarre  una  ferma   di   trenta   mesi,
decorrente per tutti dalla data di inizio del corso  medesimo  e,  in
qualita'  di  allievi,  dovranno  assoggettarsi  alle  leggi   e   ai
regolamenti militari. Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma
saranno   considerati   rinunciatari   all'ammissione   e    rinviati
dall'Accademia militare. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  i  concorrenti  gia'  in
servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo
di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a  cura
della Direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di Allievi ufficiali in ferma prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e
del Corpo sanitario dell'esercito. 
    Allo scopo l'Accademia militare, al termine della prima settimana
di corso, fornira' alle competenti Divisioni della direzione generale
per il Personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi  gia'
in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto  di  effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di competenza. 
    5. Durante la frequenza del corso e  durante  l'espletamento  del
servizio da ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo  nazionale
dei Vigili del fuoco, solo ai  vincitori  di  concorsi  che  all'atto
dell'assunzione   in   servizio   siano   tenuti   a    sottoscrivere
l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale. 
    6. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendano colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentino  almeno
un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con
determinazione della Direzione generale per  il  personale  militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
      se provenienti dai ruoli dei  Marescialli,  rientreranno  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 
    7. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione. 
                               Art. 17 
 
 
               Nomina a ufficiale in ferma prefissata 
 
 
    1.  Gli  allievi  che  supereranno  gli  esami  di  fine   corso,
conseguendo il giudizio di idoneita',  saranno  nominati  tenente  in
ferma prefissata,  ausiliario  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
ingegneri  o  del  Corpo  di  commissariato  o  del  Corpo  sanitario
dell'esercito. 
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal  decreto  ministeriale
di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito  al  termine
del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione generale
per il personale militare, acquisendo i  verbali  di  esame  di  fine
corso dall'Accademia militare. 
    3. Gli allievi che non supereranno gli esami  di  fine  corso  in
prima sessione  saranno  ammessi  a  ripeterli  in  una  sessione  di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami  di  tale  sessione  essi  saranno
nominati ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado  che  hanno
superato gli esami in prima  sessione,  con  la  medesima  anzianita'
assoluta. Coloro che invece  non  supereranno  detti  esami,  saranno
dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale  per
il personale militare. 
    4. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      collocati in congedo, a domanda, a decorrere  dal  diciottesimo
mese di servizio. Tuttavia la Direzione  generale  per  il  personale
militare potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo
di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero  per  proroga  dell'impiego
nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; 
      ammessi, a domanda,  a  una  ulteriore  ferma  annuale,  previa
partecipazione e superamento di apposito concorso, se  bandito  dalla
Direzione generale per il personale militare su richiesta dello Stato
Maggiore dell'esercito; 
      trattenuti in servizio, fino a  un  massimo  di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato Maggiore dell'esercito e previo  loro  consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga  dell'impiego  nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale  ovvero  in
concorso con le Forze di polizia  per  il  controllo  del  territorio
nazionale. 
    5. Gli ufficiali in ferma prefissata  potranno  essere  posti  in
congedo  illimitato  prima  della  scadenza  della   ferma,   venendo
collocati  nella  riserva  di   complemento,   per   gravi   mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  su
proposta dei superiori  gerarchici  competenti  a  esprimere  giudizi
sull'avanzamento. 
    6. Agli  ufficiali  medesimi  si  applicano  le  norme  di  stato
giuridico previste per gli ufficiali di complemento. 
                               Art. 18 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'esercito provvedera' a chiedere  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti, la conferma  di  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente sottoscritte  dai  vincitori  del  concorso
medesimo, ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento  nell'esercito  per  coloro
che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato  dello
Stato. 
                               Art. 19 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata dell'esercito saranno esclusi  con  provvedimento
dalla Direzione generale per il personale militare. 
    2.  la  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale in ferma prefissata, qualora il  difetto,  anche  di  uno
soltanto, dei  prescritti  requisiti  venisse  accertato  durante  le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a tenente in ferma
prefissata dell'esercito. 
                               Art. 20 
 
 
    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 
 
 
    1. Gli ufficiali in  ferma  prefissata  possono  partecipare,  in
relazione al titolo di studio posseduto e  qualora  in  possesso  dei
requisiti  indicati  dal  relativo  bando,   ai   concorsi   per   il
reclutamento di: 
      a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sempreche'
non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta'; 
      b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Gli ufficiali in ferma prefissata che  avranno  completato  la
ferma di cui al precedente art. 16, comma  3,  saranno  collocati  in
congedo. 
    3. A  favore  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina
militare e  nell'Aeronautica  militare  sono  previste  riserve  fino
all'80% dei posti annualmente disponibili per  la  partecipazione  ai
concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a
nomina diretta di cui all' all'art. 652 del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
- indirizzo posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 12 luglio 2021 
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico