Concorso per 1 consulente protezione sociale (lazio) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 01-10-2021
Sintesi: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE CONCORSO (Scad. 01-11-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale, area C. ...
Ente: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 01-10-2021
Data Scadenza bando 01-11-2021
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CONCORSO (Scad. 01-11-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale, area C.

 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  a
milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale nei
ruoli del personale dell'INPS, area C,  posizione  economica  C1,  su
tutto il territorio nazionale. 
    2.  E'  garantita  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro cosi' come previsto dal  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Alla procedura selettiva di  cui  al  presente  bando  possono
partecipare coloro che, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, sono in  possesso  dei  requisiti  sotto
indicati: 
      a)  laurea  magistrale/specialistica  (LM/LS)  in   una   delle
seguenti discipline: finanza  (LM-16  o  19/S),ingegneria  gestionale
(LM-31 o 34/S), relazioni  internazionali  (LM-52  o  60/S),  scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o  70/S),
scienze delle  pubbliche  amministrazioni  (LM-63  o  71/S),  scienze
economiche per l'ambiente  e  la  cultura  (LM-76  o  83/S),  scienze
economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione  allo
sviluppo (LM-81 o 88/S),  scienze  statistiche  (LM-82),  metodi  per
l'analisi  valutativa  dei  sistemi   complessi   48/S),   statistica
demografica e sociale (90/S),  statistica  economica  finanziaria  ed
attuariale (91/S), statistica per  la  ricerca  sperimentale  (92/S),
scienze  statistiche  attuariali  e  finanziarie  (LM-83),   servizio
sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione  delle
politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca  sociale
(LM-88), sociologia (89/S), metodi  per  la  ricerca  empirica  nelle
scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S),  giurisprudenza
(LMG-01   o   22/S),   teoria   e   tecniche   della   normazione   e
dell'informazione giuridica (102/S) ovvero  diploma  di  laurea  (DL)
secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette
lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio  2009  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca.  Per  i  titoli
conseguiti all'estero e' necessario che gli stessi siano riconosciuti
equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge  o
che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri (art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001  -  art.  2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009); 
      b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea ovvero appartenenza a una delle  tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni; 
      c)  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o   licenziato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non  essere  stato
dichiarato decaduto da  altro  impiego  pubblico,  ne'  essere  stato
interdetto dai pubblici uffici ai sensi della  vigente  normativa  in
materia; 
      d) non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate in
giudicato, che impediscano la  costituzione  o  la  prosecuzione  del
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 
      e) posizione regolare  nei  riguardi  degli  obblighi  militari
laddove previsti per legge; 
      f) godimento dei diritti politici e civili; 
      g) idoneita' fisica all'impiego. 
    2. In ogni momento  della  procedura  l'Istituto  si  riserva  la
facolta'  di  procedere,  con  atto   motivato   -   da   comunicarsi
mediante pec - all'esclusione dei candidati che non siano in possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando o  che  siano
destinatari di sentenze penali di condanna ancorche' non  passate  in
giudicato. 
                               Art. 3 
 
 
          Presentazione delle domande - Termine e modalita' 
 
 
    1. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di pin
INPS oppure SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) oppure  CNS
(Carta  nazionale  dei   servizi)   oppure   CIE   (carta   identita'
elettronica),  compilando  l'apposito  modulo   ed   utilizzando   la
specifica    applicazione    disponibile    all'indirizzo    internet
www.inps.it. 
    2. L'invio  on-line  della  domanda  debitamente  compilata  deve
essere effettuato entro il termine perentorio  delle  ore  16,00  del
trentunesimo giorno decorrente dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In
caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza  si
intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo. 
    3.  Dopo  l'invio,  il  candidato  deve   stampare   la   domanda
protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito
per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell'eventuale  prova
preselettiva, pena l'esclusione dal concorso. 
    4.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso   e   la   compilazione,   a   pena   di
inammissibilita', dei campi obbligatori della predetta  domanda  sono
certificate dal sistema informatico che,  allo  scadere  del  termine
utile per la presentazione, non  permette  piu'  l'invio  del  modulo
elettronico. Per effettuare variazioni e' possibile inviare una nuova
domanda, che  annulla  e  sostituisce  la  precedente.  L'invio  deve
comunque avvenire entro il termine perentorio gia' indicato nel comma
2 del presente articolo. 
    5. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    6. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nella domanda on-line dovra' comunicare quanto previsto
dagli  articoli  20  e  21  della   predetta   legge   n.   104/1992.
L'interessato   dovra'   inviare   -   a   mezzo pec    all'indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it  -  entro  i  quindici   giorni
successivi alla scadenza del termine di presentazione  della  domanda
di partecipazione  al  presente  concorso,  copia  di  documentazione
attestante  il  riconoscimento  dello  stato  di  handicap  a   norma
dell'art. 3 della legge n. 104/1992  corredata,  ove  non  desumibile
dalla  predetta  documentazione,   da   idonea   certificazione   che
specifichi la natura dell'handicap ai fini  della  valutazione  della
richiesta di ausili o  di  eventuali  tempi  aggiuntivi.  La  mancata
dichiarazione nella  domanda,  ovvero  il  mancato  invio,  entro  il
predetto  termine,  della  documentazione  attestante  lo  stato   di
handicap, escludono  il  candidato  dal  beneficio,  fatte  salve  le
posizioni per le  quali  lo  stato  di  handicap  risulti  dichiarato
amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la  data
di svolgimento delle prove  di  esame.  Il  candidato  ha,  comunque,
l'obbligo    di    comunicare    -    a    mezzo pec    all'indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it    -    successive    eventuali
variazioni rispetto  a  quanto  dichiarato  nella  domanda.  Ai  fini
dell'attribuzione  della  sede  di  destinazione,  il  candidato  che
rientri nei requisiti previsti dall'art. 21  della  legge  n.  104/92
dovra' presentare improrogabilmente entro gli stessi termini e con le
medesime modalita' di cui al presente comma, il verbale attestante il
prescritto riconoscimento di invalidita'. 
    7. Il  candidato  ha  l'obbligo  di  comunicare  -  a  mezzo  PEC
all'indirizzo  dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it   -   successive
eventuali variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata. 
    8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo pec  indicato
nella domanda. 
    9. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato  deve
dichiarare, sotto la  propria  responsabilita'  e  consapevole  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue: 
      a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) lo stato civile; 
      d) l'indirizzo di residenza; 
      e) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
intende   ricevere   ogni   comunicazione   inerente   il    concorso
(obbligatorio); 
      f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero  di
uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero  di  appartenere  a
una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      g) di godere dei diritti civili e politici; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i)  di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  previsto
dall'art. 2, comma 1, del presente bando, specificando la tipologia e
indicando presso quale Universita' od Istituto e'  stato  conseguito,
con il relativo indirizzo, la data di conseguimento  e  la  votazione
finale riportata. In caso di  titolo  conseguito  all'estero,  devono
essere indicati  gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla vigente normativa; 
      j) il possesso eventuale  di  uno  o  piu'  titoli  tra  quelli
indicati  al  successivo  art.  9,  specificando  la  tipologia,   la
denominazione e indicando presso quale  universita'  od  istituto  e'
stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento
e la votazione  finale  riportata.  La  mancata  dichiarazione  nella
domanda comporta la mancata valutazione del titolo; 
      k) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato
dall'impiego presso una pubblica  amministrazione  e  di  non  essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico,  ne'  di  essere
stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa
in materia; 
      l) di non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate
in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche  se  sia
stata concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale,
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  c.p.p.),
specificandone la tipologia, o avere  procedimenti  penali  pendenti,
specificandone la tipologia; 
      m) la posizione regolare nei riguardi degli  obblighi  militari
laddove previsti per legge; 
      n)  nella  fattispecie  di  cui  all'art.  20  della  legge  n.
104/1992, gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle
prove; 
      o) il possesso di eventuale diritto  a  riserva  di  posti  con
indicazione della legge che prevede tale diritto, nonche' il possesso
di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto  alla  riserva
ovvero  a  parita'  di  merito,   danno   diritto   alla   preferenza
all'assunzione. La mancata dichiarazione  nella  domanda  esclude  il
candidato dal beneficio; 
      p) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita'  di  cui  al  regolamento  europeo  (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196/2003; 
      q) di essere in possesso di  tutti  i  requisiti  previsti  per
l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere  a  conoscenza  di
tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle
senza riserva alcuna. 
    10. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la
presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni. 
    11. Fermo restando quanto previsto in materia di  responsabilita'
civile e  penale  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, qualora, dal  controllo  di  cui  al  decreto
stesso, emerga la non veridicita' del contenuto della  dichiarazione,
il dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo le  previsioni
di cui al vigente «Regolamento delle procedure  di  reclutamento  per
l'assunzione  all'INPS  del   personale   non   dirigente   a   tempo
indeterminato»,  disponibile  sul  sito  istituzionale  dell'Istituto
www.inps.it. 
    2.  La  Commissione  e'  integrata  da  membri  aggiunti  per  la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle  competenze
informatiche.  Per  ciascun  componente  nominato  e'   previsto   un
componente supplente. 
    3.  Un  terzo  dei  posti  di  componente  della  commissione  e'
riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da  un
funzionario dell'Istituto appartenente all'area C. 
    4. Qualora i candidati che abbiano  sostenuto  le  prove  scritte
superino le 1.000 unita', la Commissione esaminatrice  potra'  essere
integrata di un numero di componenti, unico restando  il  presidente,
pari a  quello  della  Commissione  originaria  e  di  un  segretario
aggiunto, ai fini della suddivisione  in  sottocommissioni  ai  sensi
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione,  stabilisce
i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali. 
                               Art. 5 
 
 
                           Prove selettive 
 
 
    1. La procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova
orale. 
    2. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte,
ovvero dell'eventuale preselezione di cui al successivo art. 6,  sono
pubblicati con valore di notifica  a  tutti  gli  effetti,  sul  sito
internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione  «Avvisi,
bandi  e  fatturazione»  sottosezione  «Concorsi»  e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 94 del 26 novembre  2021,  almeno quindici  giorni  prima
della data di inizio. Il candidato che non si  presenta  nel  giorno,
luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque  ne
sia la causa, e' escluso dal concorso. 
    3.  Nel  caso   in   cui,   per   circostanze   straordinarie   e
imprevedibili,  si  renda  necessario,  dopo  la  pubblicazione   del
calendario dell'eventuale prova preselettiva  o  di  quelle  scritte,
rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario
saranno egualmente diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet  dell'INPS,
all'indirizzo   www.inps.it   nella   sezione   «Avvisi,   bandi    e
fatturazione» sottosezione «Concorsi». 
    4. Durante l'eventuale prova  preselettiva  e  durante  le  prove
scritte non  e'  permesso  ai  concorrenti  di  comunicare  tra  loro
verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
Commissione esaminatrice. 
    5. I candidati non possono portare carta  da  scrivere,  appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere.  I  candidati
non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3,  palmari,  tablet,
computer portatili o qualsiasi  altro  strumento  elettronico  idoneo
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Il candidato che contravviene alle  predette  disposizioni  e'
escluso dal concorso. 
    7. Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova  preselettiva
e le prove scritte, i candidati devono essere  muniti  di  un  valido
documento  di  riconoscimento,  nonche'  della  copia  firmata  della
domanda di partecipazione al concorso protocollata, pena l'esclusione
dal concorso. 
                               Art. 6 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    1. Nell'eventualita' in cui pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione superiore a 25.000, al fine di assicurare  l'efficacia
e la celerita' della  procedura  selettiva,  l'INPS  effettuera'  una
preselezione  dei  candidati,  consistente  in  quesiti  a   risposta
multipla, di carattere  psicoattitudinale,  logica,  lingua  inglese,
competenze informatiche, cultura generale. 
    2. La prova  preselettiva,  il  cui  espletamento  potra'  essere
affidato a qualificati enti pubblici o privati, sara' realizzata  con
l'ausilio di sistemi informatici. 
    3. I  criteri  di  svolgimento  di  tale  prova,  preventivamente
stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati
prima dell'inizio della prova stessa. 
    4. Alle prove scritte sono ammessi a  partecipare  i  concorrenti
che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a
10 volte i posti messi a concorso, nonche' i candidati classificatisi
ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione, nonche' i candidati
esentati dalla preselezione ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    5. Il punteggio conseguito nella preselezione non  concorre  alla
formazione della graduatoria di merito del concorso. 
    6. L'elenco  dei  candidati  ammessi  a  partecipare  alle  prove
scritte e' pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti  sul
sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prima prova scritta 
 
 
    1. La prima prova scritta consiste in  una  serie  di  quesiti  a
risposta multipla e mira ad accertare la  conoscenza  delle  seguenti
materie: 
      a) bilancio e contabilita' pubblica; 
      b) pianificazione, programmazione e controllo e  organizzazione
e gestione aziendale; 
      c) diritto amministrativo e costituzionale; 
      d) diritto del lavoro e legislazione sociale. 
    2. La prova e' valutata in trentesimi. Superano  la  prima  prova
scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 
    3. Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul  sito  internet
dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi,  bandi  e
fatturazione» sottosezione «Concorsi». 
                               Art. 8 
 
 
                        Seconda prova scritta 
 
 
    1. La seconda prova scritta consiste in una serie  di  quesiti  a
risposta multipla e mira ad accertare la  conoscenza  delle  seguenti
materie: 
      a) scienza delle finanze; 
      b) economia del lavoro; 
      c) elementi di economia politica; 
      d) diritto civile; 
      e) elementi di diritto penale. 
    2. La prova e' valutata in trentesimi. Superano la seconda  prova
scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 
    3. Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul  sito  internet
dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi,  bandi  e
fatturazione» sottosezione «Concorsi». 
                               Art. 9 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai  titoli
posseduti, dichiarati in domanda: 
      a)  3   punti   per   laurea   magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento con votazione finale da 101 a 105; 
      b)  6   punti   per   laurea   magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento con votazione finale da 106 a 110; 
      c)  9   punti   per   laurea   magistrale/specialistica/vecchio
ordinamento con votazione finale pari a 110 e lode; 
    il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli, in base alla predetta votazione finale, e' pari a 9 punti. 
    2. Al punteggio di cui al comma 1 del presente  articolo  saranno
sommati i seguenti punteggi relativi ai  seguenti  titoli  posseduti,
dichiarati in domanda: 
      a) 4 punti per uno o piu' master  di secondo  livello  inerenti
alle materie di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a),  del  presente
bando di concorso; 
      b) 8 punti per uno o piu' dottorati di  ricerca  (DR)  inerenti
alle materie di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a),  del  presente
bando di concorso; 
    il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli e' pari a 8 punti. 
    3. Al punteggio di cui ai commi 1 e 2 saranno sommati i  seguenti
punteggi in relazione ai seguenti  titoli  posseduti,  dichiarati  in
domanda: 
      a)       4       punti       per        ulteriore        laurea
magistrale/specialistica/vecchio  ordinamento  (o  ulteriori   lauree
magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento)  tra  quelle  indicate
all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente  bando,  a  prescindere
dal punteggio riportato; 
      b) 1 punto per il  possesso  di  certificazione  di  conoscenza
informatica almeno a livello base; 
      c) 5 punti per il possesso della certificazione - in  corso  di
validita' - di  conoscenza  della  lingua  inglese,  pari  almeno  al
livello B2 del Quadro comune europeo di  riferimento,  rilasciata  da
uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118  del  28
febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di  istruzione  e  di
formazione - Direzione generale per il personale scolastico; 
      d) 8 punti per il possesso della certificazione - in  corso  di
validita' - di  conoscenza  della  lingua  inglese,  pari  almeno  al
livello C1 del Quadro comune europeo di  riferimento,  rilasciata  da
uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118  del  28
febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di  istruzione  e  di
formazione - Direzione  generale  per  il  personale  scolastico.  Il
punteggio per tale titolo assorbe il punteggio relativo al titolo  di
cui alla lettera precedente; 
    il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli e' pari a 13 punti. 
    4. Conseguentemente, la valutazione complessiva dei titoli di cui
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non superera'  il  punteggio
massimo di 30 punti. 
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alla prova orale  i  candidati  che
riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna  delle  due  prove
scritte. 
    2. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte, nonche' inglese e informatica. 
    3. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento  della  prova  orale
sono pubblicati sul sito internet dell'INPS e comunicati tramite pec,
almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato
che non  si  presenta  nel  giorno,  luogo  ed  ora  stabiliti  senza
giustificato motivo e' escluso dal concorso. 
    4. La valutazione finale e' espressa in trentesimi.  Superano  la
prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 
                               Art. 11 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  Commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del  punteggio  complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma  tra  la  media
dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei  titoli,
previa verifica della inerenza degli  stessi,  e  il  voto  riportato
nella prova orale fino ad un totale massimo di 90. 
    2. A seguito della verifica formale,  da  parte  della  Direzione
centrale  risorse  umane,  della  veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive di  certificazione  della  documentazione  presentata  da
parte dei candidati nonche' dei titoli  di  studio  dichiarati  sara'
redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. 
    3. In caso di parita' di punteggio si applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    4. Qualora, a conclusione delle  operazioni  di  valutazione  dei
citati titoli preferenziali, due o piu'  candidati  si  classifichino
nella stessa posizione, e' preferito il  candidato  piu'  giovane  di
eta'. 
    5. La graduatoria finale e quella specifica  dei  vincitori  sono
sottoposte al  Consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  per  la
relativa  approvazione  e  sono  pubblicate  sul  sito  istituzionale
dell'INPS al seguente indirizzo: www.inps.it Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Dalla
data di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorrono  i  termini  per
eventuali impugnative. 
    6. La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed integrazioni, rimane efficace per un termine  di  due  anni  dalla
data di approvazione. 
                               Art. 12 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. L'immissione in servizio dei vincitori e' disposta con riserva
di  accertamento  del  possesso  dei   requisiti   per   l'ammissione
all'impiego prescritti all'art. 2 del presente bando. 
    2. I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti  d'ufficio
nei  casi  previsti  dalla  legge,  sono  soggetti   all'obbligo   di
permanenza nella sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni di cui all'art. 35, comma 5-bis, del  decreto
legislativo n. 165/2001. 
                               Art. 13 
 
 
             Stipula del contratto individuale di lavoro 
 
 
    1.  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso   devono
stipulare il  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed
indeterminato in qualita' di consulente protezione sociale,  area  C,
posizione economica  C1,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
contrattuale vigente in materia. 
    2.  Dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto   individuale
decorrono  tutti  gli  effetti  giuridici   ed   economici   connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    3.  Il  vincitore  di  concorso  che  non  si   presenti,   senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di  lavoro  e  per  la  conseguente  assunzione  in  servizio,  sara'
considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina stessa. 
                               Art. 14 
 
 
                          Periodo di prova 
 
 
    1. Dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  individuale  di
lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata di  quattro
mesi, previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale  di  lavoro
per il personale del comparto Funzioni centrali. 
    2. La valutazione finale di idoneita', positiva o  negativa,  del
periodo di prova e'  di  competenza  di  un  Nucleo  di  valutazione,
composto  da  personale  interno  e   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'Istituto su proposta del direttore generale, con
sede in Direzione generale. 
    3. Durante il periodo di prova, il dirigente dell'ufficio cui  il
neoassunto e' assegnato, lo affida a piu' tutor,  in  relazione  alle
diverse attivita' lavorative a cui e' adibito, e mensilmente, sentito
il tutor di riferimento, invia al citato  Nucleo  di  valutazione  un
report standardizzato sulle attivita' svolte e  le  condotte  tenute,
secondo uno  schema  fissato  con  determinazione  del  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto. 
    4. Ai fini della valutazione finale e'  facolta'  del  Nucleo  di
valutazione, tenuto conto dei report ricevuti, procedere,  nel  corso
del periodo di prova, a convocare a colloquio i neoassunti. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
regolamento UE n. 2016/679 e successivi  provvedimenti  attuativi,  i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti  presso  l'INPS
Direzione centrale risorse umane per le  finalita'  di  gestione  del
concorso e saranno trattati, manualmente e con modalita' informatica,
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
lavoro. 
    2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio. 
    3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di
strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti  dell'Istituto,
che assumono la veste di incaricati del trattamento nei  modi  e  nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche nel caso
di eventuale comunicazione a terzi. 
    4. Possono conoscere i dati dei  candidati  altri  soggetti,  che
forniscono all'INPS servizi connessi alla  selezione  ed  operano  in
qualita' di  Responsabili  designati.  Il  loro  elenco  completo  ed
aggiornato    e'    disponibile     sul     portale     dell'Istituto
http://www.inps.it. 
    5. E'  facolta'  dei  candidati  esercitare  i  diritti  previsti
dall'art.  15  del  regolamento   UE   n.   2016/679   e   successivi
provvedimenti attuativi. 
    6. Responsabile del trattamento dei dati e' il direttore centrale
della Direzione centrale risorse umane - via  Ciro  il  Grande  21  -
00144 Roma. 
                               Art. 16 
 
 
       Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 
 
 
    1. Il termine presumibile di conclusione del presente concorso e'
stimato in dodici mesi dalla data della prima prova. 
    2. La struttura dell'Istituto incaricata  dell'istruttoria  delle
domande e  dell'esecuzione  degli  adempimenti  connessi  ai  diversi
procedimenti previsti dal presente bando e'  l'area  della  Direzione
centrale risorse umane competente per la gestione delle procedure  di
reclutamento - via Ciro il Grande, n. 21, 00144  Roma.  Con  apposito
provvedimento sara' nominato il  responsabile  del  procedimento  che
sara' reso noto mediante pubblicazione sul sito  internet  dell'INPS,
all'indirizzo   www.inps.it   nella   sezione   «Avvisi,   bandi    e
fatturazione» sottosezione «Concorsi» entro la data di  pubblicazione
del bando. 
                               Art. 17 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Avverso il presente bando di concorso e'  proponibile  ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato  in  via  amministrativa  entro
centoventi  giorni  o  giurisdizionale  al  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso. 
    2. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  e,
inoltre, sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it